Sentenza 18 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 18/11/2021, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/11/2021
N. 01392/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00808/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 808 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona dell’amministratore di sostegno -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Oddino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale di -OMISSIS- - Sezione Lavoro in data 20.02.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Considerato che, con sentenza n. -OMISSIS-, il Tribunale di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, così ha deciso:
“ punto 1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente -OMISSIS-, rappresentato dal -OMISSIS-nonché amministratore di sostegno -OMISSIS-, alla corresponsione dell’indennizzo di cui alla Legge 229/2005 correttamente calcolato in base alla rivalutazione monetaria sia dell’art. 1, co. 1 e sia dell’art. 2 co. 2 della Legge n. 210/92, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi dal giorno di insorgenza del diritto ex art. 1 della Legge n. 229/2005 del 20 novembre 2005 e cosi progressivamente sino al saldo, da allora e per tutte le future successive rate e da durare a vita del medesimo ricorrente, e per l’effetto,
punto 2) conseguentemente condanna il MINISTERO DELLA SALUTE al pagamento a favore del ricorrente -OMISSIS-, rappresentato dal -OMISSIS-nonché amministratore di sostegno -OMISSIS-, della somma di €. -OMISSIS- a titolo di pagamento delle differenze maturate dalla data di insorgenza del diritto ex art. 1 della Legge n. 229/2005 fino alla data di proposizione del ricorso, oltre ad interessi legali dalla data di insorgenza del diritto fino al saldo effettivo;
punto 3) conseguentemente condanna il MINISTERO DELLA SALUTE al pagamento a favore del ricorrente -OMISSIS-, rappresentato dal -OMISSIS-nonché amministratore di sostegno -OMISSIS-, della somma di euro -OMISSIS- a titolo di pagamento delle differenze maturate dalla data di insorgenza del diritto ex art. 4 della legge n. 229/2005 fino alla data di proposizione del ricorso, oltre ad interessi legali dalla data di insorgenza del diritto fino al saldo effettivo;
punto 4) condanna altresì il convenuto il MINISTERO DELLA SALUTE a rimborsare alla parte ricorrente -OMISSIS-, rappresentato dal -OMISSIS-nonché amministratore di sostegno -OMISSIS-, le spese di lite, che si liquidano in complessivi € -OMISSIS-, di cui € -OMISSIS- per spese, oltre a spese generali e accessori di legge(i.v.a. e c.p.a.);
punto 5) pone definitivamente ed integralmente a carico del convenuto MINISTERO DELLA SALUTE, con obbligo di rifusione in favore del ricorrente della spesa da quest’ultimo eventualmente anticipata, i costi di CTU ”;
Considerato che tale sentenza è passata in giudicato, come da certificazione depositata in giudizio;
Considerato che, con il presente ricorso, il ricorrente agisce per l’ottemperanza del Ministero della Salute al giudicato di cui alla predetta sentenza, con richiesta di nominare un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione;
Considerato che il Ministero della Salute non si è costituito in giudizio;
Considerato che non risulta dagli atti di causa che il Ministero della Salute abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto al ricorrente in esecuzione del giudicato di cui alla sentenza in epigrafe, nonostante la stessa, munita di formula esecutiva, sia stata notificata al Ministero della Salute nella sua sede reale e sia decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. 669/96, convertito, con modifiche, nella L. 30/97;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso in ottemperanza vada accolto e che debba essere sancito l’obbligo del Ministero della Salute di conformarsi al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore del ricorrente di quanto stabilito dalla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, entro il termine di giorni sessanta, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla data di notificazione ad istanza di parte della presente pronuncia;
Ritenuto, nell’eventualità di inutile decorso del termine di cui sopra, di nominare fin d’ora quale Commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, o un dirigente da lui delegato, il quale, entro i successivi trenta giorni, su richiesta dell’interessato, dovrà provvedere alla liquidazione delle somme dovute, previa adozione di tutti i necessari atti contabili;
Ritenuto che le spese di lite del presente giudizio di ottemperanza debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto della serialità delle controversie, quali quella in questione, relative all’ottemperanza di sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Ministero della Salute di dare integrale esecuzione al giudicato, di cui alla sentenza in epigrafe, nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia o, se anteriore, dalla data di notificazione ad istanza di parte.
Nell’eventualità di inutile decorso del termine di cui sopra, nomina quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, o un dirigente da lui delegato, il quale, entro i successivi trenta giorni, su richiesta dell’interessato, dovrà provvedere alla liquidazione delle somme dovute, previa adozione di tutti i necessari atti contabili.
Condanna il Ministero della Salute a rifondere le spese di lite, che liquida complessivamente in euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.