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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, in data 7.1.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°17713/2024 R.G. vertente
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Parte_1 C.F._1
Vitelleschi n.26, presso lo studio legale Celata che la rappresentata e difende in virtù di delega allegata al ricorso;
– RICORRENTE -
CONTRO
con sede legale in Roma, Via Giuseppe Palumbo n. 26, Partita IVA , in CP_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: omesso versamento contributi ente bilaterale - condanna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata conveniva in giudizio la datrice di lavoro per cui prestava attività dal 30.1.2021 quale addetta ai servizi mensa inquadrata al
4° livello CCNL Turismo – Alberghi dell'8.2.2018 e, premesso di aver inoltrato nel mese di marzo
2023 all' richiesta di rimborso delle spese affrontate per il pagamento delle attività Controparte_2 ludico sportive della figlia per un totale di €150,00, domanda che era stata respinta in quanto non risultava che la società convenuta avesse provveduto al versamento delle quote mensili per il finanziamento dell' in violazione di quanto previsto dall'art.24 del CCNL di Parte_2 categoria, concludeva chiedendo: “condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 236,14 per i titoli di cui all'allegato conteggio o quell'altra che sarà ritenuta di giustizia per i fatti sopra esposti anche in applicazione dell'art. 36 Cost. e 2099 c.c. e comunque anche in via equitativa. Con rivalutazione ed interessi dalla maturazione dei singoli diritti ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. fino all'integrale soddisfo” vinte le spese.
Non si costituiva in giudizio la società convenuta che veniva dichiarata contumace.
Disposto il deposito di documenti attestanti l'ammontare del reddito familiare, in data odierna, la causa veniva decisa con le modalità della TRATTAZIONE SCRITTA come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'esistenza tra le parti dal 30.1.2021 di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento della ricorrente, quale addetta ai servizi mensa, al livello 6° super (non quarto come indicato in ricorso) CCNL Turismo – Alberghi risulta comprovato dal contratto di assunzione (doc.1) nonché dalle buste paga agli atti (doc.2), rapporto ancora in essere alla data del 13.12.2024 per come comprovato da ultimo da attestato di servizio rilasciato dalla datrice di lavoro e prodotto al fascicolo per iniziativa della difesa istante. Parimenti è stata fornita prova documentale di richiesta di rimborso spese sostenute per attività ludico-sportive della figlia inoltrata dalla ricorrente Persona_1
CP_ all' Bilaterale in data 4.3.2022 (doc.6), spese a loro volta comprovate dalla ricevuta in atti della
SSD a r.l. Dancing Queen (doc.4). Parimenti comprovato che l'Ente bilaterale aveva a rispondere con
e-mail del 12.5.2022 che non si era potuto dare corso al soddisfacimento della indicata richiesta per
“poiché alcuni o tutti i requisiti necessari non sono stati soddisfatti”.
L'istante ha altresì comprovato che nell'anno 2022, quello a cui si riferisce la richiesta di rimborso, il reddito del nucleo familiare era pari ad €10.985,56 come da attestazione ISEE prodotta per ordine del giudice in data 10.12.2024, inferiore quindi al limite massimo di €25.000,00 fissato al punto 2 art.6 del Regolamento Servizi Welfare per godere del rimborso delle spese sostenute nell'indicato anno.
Parte convenuta, rimasta contumace, non ha dato prova, come sarebbe stato suo onere, di aver adempiuto all'obbligo sulla medesima incombente di versamento del contributo all' . Controparte_2
2. Premesso in fatto quanto sopra, in diritto ricorda l'Ufficio che ex comma 1 art.24 CCNL applicato al rapporto, “Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti
Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente
Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore.” Continua il comma 2 precisando che “Le parti si danno atto che nel computo degli aumenti del presente Contratto si è tenuto conto dell'obbligatorietà della quota di cui al precedente comma 1” ed ulteriormente chiarisce al comma 3 che “Conseguentemente l'azienda che ometta il versamento della quota di cui al comma
1 è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo pari allo 0,60% di paga base e contingenza per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto di cui all'art. 157 e la stessa rimane comunque obbligata, verso i lavoratori aventi diritto all'erogazione delle prestazioni assicurate dall'Ente bilaterale.” (vedi doc.9).
A sua volta il Regolamento dei servizi welfare dell' all'art.3 tra le tipologie di Parte_2 contributi individua i “Contributo spese per attività motorie e sportive: contributo riconosciuto a parziale copertura delle spese sostenute da dipendenti in relazione ad attività motorie e sportive per sé o per figli e figlie a carico” (vedi doc.5).
3. Nel caso di specie, tenuto conto che la spesa oggetto di richiesta di rimborso era pari ad
€150,00 e considerato il dettato di cui al comma 3 dell'art.24 CCNL applicato, la società convenuta viene condannata al versamento di €236,14 apparendo i conteggi allegati correttamente operati secondo i citati criteri normativi.
Attesa la qualificazione delle somme per come operata nel CCNL di settore, il quale ne richiama la natura retributiva, sulle medesime, annualmente rivalutate, sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di maturazione al saldo (Cass. SS.UU. n.38/2001).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
di €236,14, oltre accessori come per legge;
condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di controparte liquidate in complessivi €370,00.
Roma, il 7.1.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, in data 7.1.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°17713/2024 R.G. vertente
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Parte_1 C.F._1
Vitelleschi n.26, presso lo studio legale Celata che la rappresentata e difende in virtù di delega allegata al ricorso;
– RICORRENTE -
CONTRO
con sede legale in Roma, Via Giuseppe Palumbo n. 26, Partita IVA , in CP_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: omesso versamento contributi ente bilaterale - condanna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata conveniva in giudizio la datrice di lavoro per cui prestava attività dal 30.1.2021 quale addetta ai servizi mensa inquadrata al
4° livello CCNL Turismo – Alberghi dell'8.2.2018 e, premesso di aver inoltrato nel mese di marzo
2023 all' richiesta di rimborso delle spese affrontate per il pagamento delle attività Controparte_2 ludico sportive della figlia per un totale di €150,00, domanda che era stata respinta in quanto non risultava che la società convenuta avesse provveduto al versamento delle quote mensili per il finanziamento dell' in violazione di quanto previsto dall'art.24 del CCNL di Parte_2 categoria, concludeva chiedendo: “condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 236,14 per i titoli di cui all'allegato conteggio o quell'altra che sarà ritenuta di giustizia per i fatti sopra esposti anche in applicazione dell'art. 36 Cost. e 2099 c.c. e comunque anche in via equitativa. Con rivalutazione ed interessi dalla maturazione dei singoli diritti ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. fino all'integrale soddisfo” vinte le spese.
Non si costituiva in giudizio la società convenuta che veniva dichiarata contumace.
Disposto il deposito di documenti attestanti l'ammontare del reddito familiare, in data odierna, la causa veniva decisa con le modalità della TRATTAZIONE SCRITTA come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'esistenza tra le parti dal 30.1.2021 di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento della ricorrente, quale addetta ai servizi mensa, al livello 6° super (non quarto come indicato in ricorso) CCNL Turismo – Alberghi risulta comprovato dal contratto di assunzione (doc.1) nonché dalle buste paga agli atti (doc.2), rapporto ancora in essere alla data del 13.12.2024 per come comprovato da ultimo da attestato di servizio rilasciato dalla datrice di lavoro e prodotto al fascicolo per iniziativa della difesa istante. Parimenti è stata fornita prova documentale di richiesta di rimborso spese sostenute per attività ludico-sportive della figlia inoltrata dalla ricorrente Persona_1
CP_ all' Bilaterale in data 4.3.2022 (doc.6), spese a loro volta comprovate dalla ricevuta in atti della
SSD a r.l. Dancing Queen (doc.4). Parimenti comprovato che l'Ente bilaterale aveva a rispondere con
e-mail del 12.5.2022 che non si era potuto dare corso al soddisfacimento della indicata richiesta per
“poiché alcuni o tutti i requisiti necessari non sono stati soddisfatti”.
L'istante ha altresì comprovato che nell'anno 2022, quello a cui si riferisce la richiesta di rimborso, il reddito del nucleo familiare era pari ad €10.985,56 come da attestazione ISEE prodotta per ordine del giudice in data 10.12.2024, inferiore quindi al limite massimo di €25.000,00 fissato al punto 2 art.6 del Regolamento Servizi Welfare per godere del rimborso delle spese sostenute nell'indicato anno.
Parte convenuta, rimasta contumace, non ha dato prova, come sarebbe stato suo onere, di aver adempiuto all'obbligo sulla medesima incombente di versamento del contributo all' . Controparte_2
2. Premesso in fatto quanto sopra, in diritto ricorda l'Ufficio che ex comma 1 art.24 CCNL applicato al rapporto, “Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti
Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente
Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore.” Continua il comma 2 precisando che “Le parti si danno atto che nel computo degli aumenti del presente Contratto si è tenuto conto dell'obbligatorietà della quota di cui al precedente comma 1” ed ulteriormente chiarisce al comma 3 che “Conseguentemente l'azienda che ometta il versamento della quota di cui al comma
1 è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo pari allo 0,60% di paga base e contingenza per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto di cui all'art. 157 e la stessa rimane comunque obbligata, verso i lavoratori aventi diritto all'erogazione delle prestazioni assicurate dall'Ente bilaterale.” (vedi doc.9).
A sua volta il Regolamento dei servizi welfare dell' all'art.3 tra le tipologie di Parte_2 contributi individua i “Contributo spese per attività motorie e sportive: contributo riconosciuto a parziale copertura delle spese sostenute da dipendenti in relazione ad attività motorie e sportive per sé o per figli e figlie a carico” (vedi doc.5).
3. Nel caso di specie, tenuto conto che la spesa oggetto di richiesta di rimborso era pari ad
€150,00 e considerato il dettato di cui al comma 3 dell'art.24 CCNL applicato, la società convenuta viene condannata al versamento di €236,14 apparendo i conteggi allegati correttamente operati secondo i citati criteri normativi.
Attesa la qualificazione delle somme per come operata nel CCNL di settore, il quale ne richiama la natura retributiva, sulle medesime, annualmente rivalutate, sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di maturazione al saldo (Cass. SS.UU. n.38/2001).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
di €236,14, oltre accessori come per legge;
condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di controparte liquidate in complessivi €370,00.
Roma, il 7.1.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari