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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/01/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20000917/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20000917/2011 promossa da
, C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
3.12.1952, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso,
dagli avv.ti Antonio Melucci e Italo Rocco, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in Salerno, alla Via Staibano, n. 3;
- ricorrente-
contro
C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Colarieti, giusta procura generale per notar ed elettivamente domiciliata in Salerno Per_1
– Sezione Avvocatura Regionale- in Via Abella Salernitana, n. 3;
- resistente-
Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
Conclusioni: come da verbale di udienza
Fatto e svolgimento del processo
pagina 1 di 10
Con ricorso iscritto a ruolo in data 29.3.2011 e udienza fissata per la data del
15.12.2011, ricorreva avverso il decreto del Dirigente del Parte_1
Settore provinciale del Genio Civile di Salerno n. 3/585 del 1.1.2011, notificato il 28.1.2011, con il quale veniva irrogata la sanzione amministrativa, ai sensi della n. 54/85 alla ditta, impresa individuale, “MA CP_2
AR” ed al legale rappresentante della impresa COIM S.r.l., quali esecutori materiali degli scavi abusivi ed alla sig.ra , in Parte_1
qualità di locataria dei suoli, nonché ai proprietari , Parte_2
e , pari ad € 10.329,14, riducibile ad un Parte_3 Parte_4
terzo per la cifra comprensiva di spese di notifica pari ad € 3.479,20;
proponeva, inoltre, ricorso avverso il decreto del Dirigente del Settore
Provinciale del Genio Civile di Salerno n. 1/584 del 10.1.2011, notificato il
28.1.2011, di sospensione dei lavori di miglioramento fondiario, per pretesa coltivazione di cava abusiva.
Con il suddetto ricorso venivano impugnati tutti gli atti pregressi consistenti nel verbale di sopralluogo del 2.12.2010 dei dipendenti del Settore Provinciale
del Genio Civile di Salerno;
ove occorresse, del decreto del Dirigente del
Settore provinciale del Genio Civile di Salerno n. 42/586 del 21.1.2011,
notificato il 3.2.2011 di rettifica di dati anagrafici;
ed ancora ove occorresse,
dell'ordinanza n. 37/2010 del Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia
del Comune;
dell'autorizzazione della Parte_5 [...]
prot. n. 6984/2008, se intesa ad imporre il Parte_6
conferimento in discarica anche di materiale non qualificabile come rifiuto;
degli eventuali atti istruttori, non conosciuti;
degli atti presupposti, collegati,
connessi e conseguenziali.
Deduceva la ricorrente di essere affittuaria del fondo rustico individuato in catasto al fl 18, p.lle 81 e 92 del Comune di e, che, aveva chiesto Parte_5
pagina 2 di 10 ed ottenuto le autorizzazioni della Comunità “ Pt_6 Pt_6 Parte_6
” e del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale della
[...] CP_1
per “lavori di miglioramento fondiario”, consistenti nella
[...]
rimozione del materiale presente nel fondo e nella realizzazione di un nuovo oliveto, con sesto regolare e varietà previste dalla DOP Colline Salernitane;
che il progetto prevedeva il taglio della vegetazione con bruciatura del macchiatico;
spietramento del terreno mediante asportazione di ciottoli e blocchi calcarei al fine di rendere lavorabile il terreno di copertura,
abbassamento della quota di livello del promontorio al piano di campagna dei due terrazzamenti, riutilizzo del pietrame calcareo per la realizzazione di muretti di contenimento a secco ecc.; che, per la realizzazione di tali lavori, si era servita della ditta MA AR e, per il compostaggio del materiale non immediatamente riutilizzabile, della impresa COIM S.r.l.; che veniva effettuato un sopralluogo in data 2.12.2020, durante il quale un dipendente della impresa COIM aveva dichiarato che parte del materiale era trasportato alla COIM per la frantumazione;
che a nulla era valso aver mostrato l'autorizzazione della n. 6894 del 12.8.2008; che i Parte_6
funzionari del Genio Civile, rilevato il movimento di una enorme quantità di materiale calcareo e, che, una parte di questo veniva trasportato per la frantumazione e commercializzazione, rilevato che tanto non era previsto nel provvedimento autorizzatorio, considerava ciò lavori estrattivi vietati dalla legge;
che seguiva una ordinanza del Comune di di sospensione Parte_5
dei lavori e successivamente di tre Decreti del Genio Civile: il n. 1/584 in cui si ordinava il ripristino dello stato dei luoghi e la recinzione della zona a salvaguardia della pubblica incolumità; il decreto n. 3/585 con cui veniva comminata la sanzione amministrativa pari ad € 10.329,14 in solido fra i proprietari ed affittuari del fondo ed un ultimo decreto n. 42/586 con cui erano stati rettificati i dati anagrafici di uno dei proprietari del fondo.
pagina 3 di 10 In definitiva, continuava la ricorrente, il Genio Civile di Salerno aveva desunto dalle poche dichiarazioni assunte in occasione del sopralluogo l'intenzione di commercializzare i materiali movimentati e di qui la contestazione dell'esistenza di una cava abusiva, circostanza, a suo dire, non provata e che aveva condotto all'impugnativa dell'atto di applicazione della sanzione e degli atti pregressi.
Che i motivi dell'impugnativa possono riassumersi in “violazione di legge
(art 16 LRC 54/85 – artt. 2 e 3 L.2417)=), violazione del giusto procedimento,
Eccesso di potere” in quanto non era dato comprendere sulla base di quali elementi i tecnici al momento del sopralluogo abbiano potute desumere la esistenza di una cava abusiva e la commercializzazione dei materiali estratti dal fondo in quanto non era stato durante il sopralluogo allegato alcun elemento concreto che potesse avvalorare tali affermazioni anche perché era stata consegnata ai tecnici copia dell'autorizzazione al miglioramento fondiario;
che, pertanto, la presunta commercializzazione era una pura illazione;
che i lavori condotti sul fondo erano pienamente conformi al progetto assentito dalla che prevedeva proprio lo Parte_6
spietramento dell'area e la sua rimodellazione per creare due terrazzamenti contigui previsti nel progetto assentito;
che la quantità di materiale asportato era pienamente compatibile con il progetto assentito;
né poteva trovare accoglimento la circostanza del mancato conferimento a discarica del materiale calcareo in eccesso in quanto, con l'entrata in vigore dell'art. 186,
comma 1, D. Lgs 152/2006, le terre e le rocce da scavo erano escluse dal regime giuridico dei rifiuti e che potevano essere utilizzate, a determinate condizioni, per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, che il materiale era stato stoccato presso la impresa COIM in attesa di verificare quanto materiale potesse essere riutilizzato nel corso dei lavori e quanto invece destinato alla discarica in quanto in esubero;
dunque alcuna violazione pagina 4 di 10 del provvedimento autorizzatorio della era stata Parte_6
perpetrata nel corso dei lavori;
che, inoltre, gli scavi destinati a miglioramento fondiario non erano soggetti al regime autorizzativo delle cave che, pertanto,
era illegittimo il provvedimento che ordinava la riduzione in pristino del fondo;
che il provvedimento era, altresì, illegittimo per incompetenza in quanto i provvedimenti impugnati erano stati adottati dal Dirigente
Comunale senza la spendita della delega e dei relativi.
In data 9.12.2011 si costituiva la la quale assumeva che sui Controparte_1
terreni indicati erano in atto lavori di estrazione di materiale calcareo eseguiti a mezzo di un escavatore, con alla guida un operaio della ditta MA
AR, e di un martellone utilizzato da un operaio della impresa COIM e,
che, parte del materiale veniva trasportato all'impianto di frantumazione della impresa COIM in Albanella;
che gli ispettori avevano avuto modo di constatare che l'attività di escavazione e trasporto materiale non era conforme alla autorizzazione della Comunità, che veniva loro mostrata, in quanto in essa era letteralmente detto che gli esuberi del materiale dovevano essere trasportati in discarica;
che, quindi, imponevano la immediata sospensione dell'attività, considerata una cava abusiva, il ripristino dei luoghi e, ove questo non fosse stato possibile, ordinavano la recinzione dei luoghi per proteggere la pubblica incolumità; e con successivo decreto irrogavano sanzione amministrativa pecuniaria agli affittuari del fondo, ai proprietari ed agli esecutori materiali in solido fra loro.
Preliminarmente la evidenziava che la ricorrente aveva già CP_1
impugnato il provvedimento, proponendo domanda cautelare innanzi al Tar
Salerno che era stata respinta in quanto l'attività sanzionata non appariva conforme alle autorizzazioni rilasciate (miglioramento fondiario) poste a presupposto della stessa decisione confermata anche dal Consiglio di Stato;
ed ancora che era stata violata la LR 54/85 in quanto all'art. 1, comma 4° si pagina 5 di 10 prevedeva che “ ... non sono inoltre soggetti ad essa gli altri movimenti di terra ed in particolare i miglioramenti fondiari che avvengono senza utilizzazione dei materiali a scopo industriale e edilizio o per opere stradali o idrauliche “e che il successivo comma 5° stabiliva che “le attività di cui al precedente comma, ove acquistino il carattere di attività di cava, vengono assoggettate alle norme della presente legge e comportano l'automatica decadenza dell'autorizzazione al miglioramento fondiario”; che pertanto,
continuava la la norma era chiara e quindi l'utilizzazione a scopo CP_1
industriale, essendo potenzialmente in grado di generare profitto per il soggetto agente, postulava lo svolgimento di attività di cava e la conseguente applicazione della disciplina regionale in materia.
La quindi nel merito avendo raccolto, durante il sopralluogo, la CP_1
dichiarazione dell'operaio che dichiarava che “parte del materiale estratto, la parte più fine, viene trasportata all'impianto di frantumazione della ditta
COIM con sede in Albanella, “… e che da sola tale circostanza era capace di comportare l'applicazione della normativa regionale vigente in materia di attività estrattive che, fra l'altro, era il principale oggetto sociale della COIM.
Assumeva, inoltre, la che sia il verbale di accertamento che la CP_1
ordinanza ingiunzione contenevano tutti gli elementi in fatto ed in diritto che avevano portato alla loro emissione e che il ricorrente aveva di fatto trasgredito alle prescrizione della comunità montana che imponeva che il materiale in esubero dovesse essere trasportato in discarica autorizzata;
da ultimo la si opponeva alla presunta violazione di legge di cui all'art. CP_1
186 del DLgs 152/2006 in ordine all'esclusione delle terre e rocce da scavo dal regime dei rifiuti stante il mancato rispetto del provvedimento assentito e la violazione dell'autorizzazione al miglioramento fondiario;
rivendicava la competenza in capo all'organo dirigenziale e non a quello politico ad irrogare la sanzione amministrativa e concludeva per il rigetto del ricorso.
pagina 6 di 10 In data 15.12.2011 si teneva la prima udienza rinviata allo stato al 6.6.2012 e poi ancora su richiesta delle parti nello stato al 13.3.2013, e poi ancora, al fine di attendere la decisione del TAR ove aveva presentato Parte_1
ricorso per l'annullamento degli atti pregressi alla ordinanza ingiunzione, al
13.11.2013.
Dopo il trasferimento al Tribunale di Salerno, stante la soppressione della sede distaccata del Tribunale di Eboli ove il procedimento era incardinato,
questo veniva chiamato all'udienza del 22.11.2013 e rinviato nello stato,
sempre in attesa del provvedimento del TAR Salerno, al 27.6.2014, al
20.4.2015, al 19.10.2015, al 30.5.2016, al 6.12.2016, rinviata d'ufficio al 7.2.2017,
al 28.11.2017, al 17.7.2018, al 22.1.2019, al 10.12.2019, al 27.10.2020 rinviata d'ufficio al 16.3.2021 rinviata per discussione al 21.12.2021, al 13.9.2022
differita al 4.4.2023 e al 26.4.2023 rinviata al 19.12.2023 e d'ufficio al 6.2.2024
rinviata al 22.10.2024 ancora per permettere alle parti il deposito del provvedimento finale del giudizio svoltosi innanzi al TAR ed al Consiglio di
Stato.
La udienza veniva quindi rinviata al 14.1.2025 per la discussione con termine fino a venti giorni prima per note.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzi tutto, occorre rilevare che non vi è prova dell'evocazione in giudizio del mentre la costituzione della è Controparte_3 Controparte_1
sufficiente per considerare corretta la notifica del ricorso nei confronti di quest'ultima.
Dal sopralluogo del 2.12.2010 e dalle dichiarazioni assunte dagli operai in loco, si è accertato che parte del materiale di risulta che, stante il provvedimento assentivo dei lavori di sistemazione e ripiantumazione di pagina 7 di 10 nuove piante d'olivo, doveva essere allontanato e depositato in discarica opportunamente autorizzata, era stato invece trasportato alla ditta COIM.
Tale circostanza, unitamente al fatto che la COIM S.r.l., ha come oggetto sociale certificato ha proprio “estrazione, produzione e lavorazione di materiali inerti,…” (visura camerale allegata in produzione parte resistente)
rende una precisa configurazione del fatto giuridico dedotto in giudizio.
Ebbene, se da un lato vi era la esigenza di sistemare il terreno ove era posto l'oliveto, dall'altro contrapposto interesse, vi era la esigenza riscontrata nella
LR 54/1985 di evitare lo sfruttamento del suolo ed aprire cave abusive.
Quindi viene riscontrato che la devianza dall'originario progetto ed il conseguente mancato conferimento in discarica autorizzata del materiale di risulta, ha reso configurabile l'attività vietata dalla LRC n. 54/1985 con la conseguente legittimità della ordinanza ingiunzione emanata nei confronti dei soggetti coinvolti.
Inoltre, vi è da aggiungere, che la ricorrente non è riuscita a dimostrare alcun conferimento in discarica nonostante i lavori andassero avanti da tempo,
circostanza che sarebbe certamente stata in grado di dimostrare la corrispondenza dell'operato al progetto assentito.
Invece la ricorrente ha limitato le sue difese a diverse argomentazioni senza riuscire a provare alcunché in merito al conferimento in discarica come ordinato nel provvedimento assentivo.
Pertanto, il ricorso è rigettato stante il carattere cogente del divieto di asportazione di materiale calcareo per destinazione commerciale e la esigenza di tutela del territorio sottesa alla norma.
In ogni caso si deve, allo stesso tempo, evidenziare che la ricorrente agiva nell'ambito di un progetto di lavori di miglioramento fondiario di cui non è
stata data la possibilità di verificare, oltre il mancato conferimento in discarica, se la ricorrente si sia discostata dal progetto assentito anche per altri pagina 8 di 10 aspetti, né la ricorrente stessa ha allegato prove, anche di tipo documentale,
atte a tali verifiche. La consulenza tecnica di parte non è sufficiente.
Né tantomeno la ha prodotto, dal canto suo, alcuna prova in merito CP_1
ad eventuali altre discordanze con il progetto assentito soprattutto in merito al movimento ed alla quantità del materiale asportato.
Pertanto, si ritiene giusto ridurre l'importo della sanzione al minimo edittale previsto dallo stesso art. 28, co.1, LRC 54/1985 e succ. modificazioni pari ad €
3.098,74.
Si precisa, inoltre, che la obbligazione è da considerarsi solidale come anche dichiarato dalla con la conseguente applicazione dell'art. Controparte_1
6 della L. 689/1981.
In merito invece al decreto di sospensione dei lavori n. 1/584, stante la trasgressione operata durante la esecuzione dei lavori per non aver corrisposto in discarica autorizzata il materiale da risulta che non poteva essere riutilizzato in loco, esso consegue automaticamente alla decadenza della autorizzazione ai lavori di miglioramento fondiario come previsto dall'art. 1, comma 5°, LRC 54/1985, pertanto sarà di competenza e discrezionalità dell'Autorità a ciò preposta sbloccare i lavori con una nuova autorizzazione con le nuove prescrizioni che saranno imposte.
Stante la soccombenza reciproca le spese del presente procedimento vengono interamente compensate fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 917/2011 r.g. tra – ricorrente - e Parte_7
C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
Presidente p.t –resistente- ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede:
pagina 9 di 10 1) Accoglie il parzialmente il ricorso e di conseguenza, conferma gli atti pregressi e riduce la sanzione prevista nel decreto di sanzione amministrativa n. 3/585 del l'11.1.2011 emesso dalla NT
[...]
, nella persona del Controparte_4
Dirigente Delegato Ing. , in applicazione dell'art. 28, 1° Persona_2
co., della LR n. 54/85 al minimo edittale pari ad € 3.098,74, oltre spese di notifica;
2) Conferma il decreto di sospensione dei lavori n. 1/584;
3) Compensa integralmente le spese legali fra le parti.
Salerno lì 14.1.2025
Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20000917/2011 promossa da
, C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
3.12.1952, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso,
dagli avv.ti Antonio Melucci e Italo Rocco, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in Salerno, alla Via Staibano, n. 3;
- ricorrente-
contro
C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Colarieti, giusta procura generale per notar ed elettivamente domiciliata in Salerno Per_1
– Sezione Avvocatura Regionale- in Via Abella Salernitana, n. 3;
- resistente-
Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
Conclusioni: come da verbale di udienza
Fatto e svolgimento del processo
pagina 1 di 10
Con ricorso iscritto a ruolo in data 29.3.2011 e udienza fissata per la data del
15.12.2011, ricorreva avverso il decreto del Dirigente del Parte_1
Settore provinciale del Genio Civile di Salerno n. 3/585 del 1.1.2011, notificato il 28.1.2011, con il quale veniva irrogata la sanzione amministrativa, ai sensi della n. 54/85 alla ditta, impresa individuale, “MA CP_2
AR” ed al legale rappresentante della impresa COIM S.r.l., quali esecutori materiali degli scavi abusivi ed alla sig.ra , in Parte_1
qualità di locataria dei suoli, nonché ai proprietari , Parte_2
e , pari ad € 10.329,14, riducibile ad un Parte_3 Parte_4
terzo per la cifra comprensiva di spese di notifica pari ad € 3.479,20;
proponeva, inoltre, ricorso avverso il decreto del Dirigente del Settore
Provinciale del Genio Civile di Salerno n. 1/584 del 10.1.2011, notificato il
28.1.2011, di sospensione dei lavori di miglioramento fondiario, per pretesa coltivazione di cava abusiva.
Con il suddetto ricorso venivano impugnati tutti gli atti pregressi consistenti nel verbale di sopralluogo del 2.12.2010 dei dipendenti del Settore Provinciale
del Genio Civile di Salerno;
ove occorresse, del decreto del Dirigente del
Settore provinciale del Genio Civile di Salerno n. 42/586 del 21.1.2011,
notificato il 3.2.2011 di rettifica di dati anagrafici;
ed ancora ove occorresse,
dell'ordinanza n. 37/2010 del Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia
del Comune;
dell'autorizzazione della Parte_5 [...]
prot. n. 6984/2008, se intesa ad imporre il Parte_6
conferimento in discarica anche di materiale non qualificabile come rifiuto;
degli eventuali atti istruttori, non conosciuti;
degli atti presupposti, collegati,
connessi e conseguenziali.
Deduceva la ricorrente di essere affittuaria del fondo rustico individuato in catasto al fl 18, p.lle 81 e 92 del Comune di e, che, aveva chiesto Parte_5
pagina 2 di 10 ed ottenuto le autorizzazioni della Comunità “ Pt_6 Pt_6 Parte_6
” e del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale della
[...] CP_1
per “lavori di miglioramento fondiario”, consistenti nella
[...]
rimozione del materiale presente nel fondo e nella realizzazione di un nuovo oliveto, con sesto regolare e varietà previste dalla DOP Colline Salernitane;
che il progetto prevedeva il taglio della vegetazione con bruciatura del macchiatico;
spietramento del terreno mediante asportazione di ciottoli e blocchi calcarei al fine di rendere lavorabile il terreno di copertura,
abbassamento della quota di livello del promontorio al piano di campagna dei due terrazzamenti, riutilizzo del pietrame calcareo per la realizzazione di muretti di contenimento a secco ecc.; che, per la realizzazione di tali lavori, si era servita della ditta MA AR e, per il compostaggio del materiale non immediatamente riutilizzabile, della impresa COIM S.r.l.; che veniva effettuato un sopralluogo in data 2.12.2020, durante il quale un dipendente della impresa COIM aveva dichiarato che parte del materiale era trasportato alla COIM per la frantumazione;
che a nulla era valso aver mostrato l'autorizzazione della n. 6894 del 12.8.2008; che i Parte_6
funzionari del Genio Civile, rilevato il movimento di una enorme quantità di materiale calcareo e, che, una parte di questo veniva trasportato per la frantumazione e commercializzazione, rilevato che tanto non era previsto nel provvedimento autorizzatorio, considerava ciò lavori estrattivi vietati dalla legge;
che seguiva una ordinanza del Comune di di sospensione Parte_5
dei lavori e successivamente di tre Decreti del Genio Civile: il n. 1/584 in cui si ordinava il ripristino dello stato dei luoghi e la recinzione della zona a salvaguardia della pubblica incolumità; il decreto n. 3/585 con cui veniva comminata la sanzione amministrativa pari ad € 10.329,14 in solido fra i proprietari ed affittuari del fondo ed un ultimo decreto n. 42/586 con cui erano stati rettificati i dati anagrafici di uno dei proprietari del fondo.
pagina 3 di 10 In definitiva, continuava la ricorrente, il Genio Civile di Salerno aveva desunto dalle poche dichiarazioni assunte in occasione del sopralluogo l'intenzione di commercializzare i materiali movimentati e di qui la contestazione dell'esistenza di una cava abusiva, circostanza, a suo dire, non provata e che aveva condotto all'impugnativa dell'atto di applicazione della sanzione e degli atti pregressi.
Che i motivi dell'impugnativa possono riassumersi in “violazione di legge
(art 16 LRC 54/85 – artt. 2 e 3 L.2417)=), violazione del giusto procedimento,
Eccesso di potere” in quanto non era dato comprendere sulla base di quali elementi i tecnici al momento del sopralluogo abbiano potute desumere la esistenza di una cava abusiva e la commercializzazione dei materiali estratti dal fondo in quanto non era stato durante il sopralluogo allegato alcun elemento concreto che potesse avvalorare tali affermazioni anche perché era stata consegnata ai tecnici copia dell'autorizzazione al miglioramento fondiario;
che, pertanto, la presunta commercializzazione era una pura illazione;
che i lavori condotti sul fondo erano pienamente conformi al progetto assentito dalla che prevedeva proprio lo Parte_6
spietramento dell'area e la sua rimodellazione per creare due terrazzamenti contigui previsti nel progetto assentito;
che la quantità di materiale asportato era pienamente compatibile con il progetto assentito;
né poteva trovare accoglimento la circostanza del mancato conferimento a discarica del materiale calcareo in eccesso in quanto, con l'entrata in vigore dell'art. 186,
comma 1, D. Lgs 152/2006, le terre e le rocce da scavo erano escluse dal regime giuridico dei rifiuti e che potevano essere utilizzate, a determinate condizioni, per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, che il materiale era stato stoccato presso la impresa COIM in attesa di verificare quanto materiale potesse essere riutilizzato nel corso dei lavori e quanto invece destinato alla discarica in quanto in esubero;
dunque alcuna violazione pagina 4 di 10 del provvedimento autorizzatorio della era stata Parte_6
perpetrata nel corso dei lavori;
che, inoltre, gli scavi destinati a miglioramento fondiario non erano soggetti al regime autorizzativo delle cave che, pertanto,
era illegittimo il provvedimento che ordinava la riduzione in pristino del fondo;
che il provvedimento era, altresì, illegittimo per incompetenza in quanto i provvedimenti impugnati erano stati adottati dal Dirigente
Comunale senza la spendita della delega e dei relativi.
In data 9.12.2011 si costituiva la la quale assumeva che sui Controparte_1
terreni indicati erano in atto lavori di estrazione di materiale calcareo eseguiti a mezzo di un escavatore, con alla guida un operaio della ditta MA
AR, e di un martellone utilizzato da un operaio della impresa COIM e,
che, parte del materiale veniva trasportato all'impianto di frantumazione della impresa COIM in Albanella;
che gli ispettori avevano avuto modo di constatare che l'attività di escavazione e trasporto materiale non era conforme alla autorizzazione della Comunità, che veniva loro mostrata, in quanto in essa era letteralmente detto che gli esuberi del materiale dovevano essere trasportati in discarica;
che, quindi, imponevano la immediata sospensione dell'attività, considerata una cava abusiva, il ripristino dei luoghi e, ove questo non fosse stato possibile, ordinavano la recinzione dei luoghi per proteggere la pubblica incolumità; e con successivo decreto irrogavano sanzione amministrativa pecuniaria agli affittuari del fondo, ai proprietari ed agli esecutori materiali in solido fra loro.
Preliminarmente la evidenziava che la ricorrente aveva già CP_1
impugnato il provvedimento, proponendo domanda cautelare innanzi al Tar
Salerno che era stata respinta in quanto l'attività sanzionata non appariva conforme alle autorizzazioni rilasciate (miglioramento fondiario) poste a presupposto della stessa decisione confermata anche dal Consiglio di Stato;
ed ancora che era stata violata la LR 54/85 in quanto all'art. 1, comma 4° si pagina 5 di 10 prevedeva che “ ... non sono inoltre soggetti ad essa gli altri movimenti di terra ed in particolare i miglioramenti fondiari che avvengono senza utilizzazione dei materiali a scopo industriale e edilizio o per opere stradali o idrauliche “e che il successivo comma 5° stabiliva che “le attività di cui al precedente comma, ove acquistino il carattere di attività di cava, vengono assoggettate alle norme della presente legge e comportano l'automatica decadenza dell'autorizzazione al miglioramento fondiario”; che pertanto,
continuava la la norma era chiara e quindi l'utilizzazione a scopo CP_1
industriale, essendo potenzialmente in grado di generare profitto per il soggetto agente, postulava lo svolgimento di attività di cava e la conseguente applicazione della disciplina regionale in materia.
La quindi nel merito avendo raccolto, durante il sopralluogo, la CP_1
dichiarazione dell'operaio che dichiarava che “parte del materiale estratto, la parte più fine, viene trasportata all'impianto di frantumazione della ditta
COIM con sede in Albanella, “… e che da sola tale circostanza era capace di comportare l'applicazione della normativa regionale vigente in materia di attività estrattive che, fra l'altro, era il principale oggetto sociale della COIM.
Assumeva, inoltre, la che sia il verbale di accertamento che la CP_1
ordinanza ingiunzione contenevano tutti gli elementi in fatto ed in diritto che avevano portato alla loro emissione e che il ricorrente aveva di fatto trasgredito alle prescrizione della comunità montana che imponeva che il materiale in esubero dovesse essere trasportato in discarica autorizzata;
da ultimo la si opponeva alla presunta violazione di legge di cui all'art. CP_1
186 del DLgs 152/2006 in ordine all'esclusione delle terre e rocce da scavo dal regime dei rifiuti stante il mancato rispetto del provvedimento assentito e la violazione dell'autorizzazione al miglioramento fondiario;
rivendicava la competenza in capo all'organo dirigenziale e non a quello politico ad irrogare la sanzione amministrativa e concludeva per il rigetto del ricorso.
pagina 6 di 10 In data 15.12.2011 si teneva la prima udienza rinviata allo stato al 6.6.2012 e poi ancora su richiesta delle parti nello stato al 13.3.2013, e poi ancora, al fine di attendere la decisione del TAR ove aveva presentato Parte_1
ricorso per l'annullamento degli atti pregressi alla ordinanza ingiunzione, al
13.11.2013.
Dopo il trasferimento al Tribunale di Salerno, stante la soppressione della sede distaccata del Tribunale di Eboli ove il procedimento era incardinato,
questo veniva chiamato all'udienza del 22.11.2013 e rinviato nello stato,
sempre in attesa del provvedimento del TAR Salerno, al 27.6.2014, al
20.4.2015, al 19.10.2015, al 30.5.2016, al 6.12.2016, rinviata d'ufficio al 7.2.2017,
al 28.11.2017, al 17.7.2018, al 22.1.2019, al 10.12.2019, al 27.10.2020 rinviata d'ufficio al 16.3.2021 rinviata per discussione al 21.12.2021, al 13.9.2022
differita al 4.4.2023 e al 26.4.2023 rinviata al 19.12.2023 e d'ufficio al 6.2.2024
rinviata al 22.10.2024 ancora per permettere alle parti il deposito del provvedimento finale del giudizio svoltosi innanzi al TAR ed al Consiglio di
Stato.
La udienza veniva quindi rinviata al 14.1.2025 per la discussione con termine fino a venti giorni prima per note.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzi tutto, occorre rilevare che non vi è prova dell'evocazione in giudizio del mentre la costituzione della è Controparte_3 Controparte_1
sufficiente per considerare corretta la notifica del ricorso nei confronti di quest'ultima.
Dal sopralluogo del 2.12.2010 e dalle dichiarazioni assunte dagli operai in loco, si è accertato che parte del materiale di risulta che, stante il provvedimento assentivo dei lavori di sistemazione e ripiantumazione di pagina 7 di 10 nuove piante d'olivo, doveva essere allontanato e depositato in discarica opportunamente autorizzata, era stato invece trasportato alla ditta COIM.
Tale circostanza, unitamente al fatto che la COIM S.r.l., ha come oggetto sociale certificato ha proprio “estrazione, produzione e lavorazione di materiali inerti,…” (visura camerale allegata in produzione parte resistente)
rende una precisa configurazione del fatto giuridico dedotto in giudizio.
Ebbene, se da un lato vi era la esigenza di sistemare il terreno ove era posto l'oliveto, dall'altro contrapposto interesse, vi era la esigenza riscontrata nella
LR 54/1985 di evitare lo sfruttamento del suolo ed aprire cave abusive.
Quindi viene riscontrato che la devianza dall'originario progetto ed il conseguente mancato conferimento in discarica autorizzata del materiale di risulta, ha reso configurabile l'attività vietata dalla LRC n. 54/1985 con la conseguente legittimità della ordinanza ingiunzione emanata nei confronti dei soggetti coinvolti.
Inoltre, vi è da aggiungere, che la ricorrente non è riuscita a dimostrare alcun conferimento in discarica nonostante i lavori andassero avanti da tempo,
circostanza che sarebbe certamente stata in grado di dimostrare la corrispondenza dell'operato al progetto assentito.
Invece la ricorrente ha limitato le sue difese a diverse argomentazioni senza riuscire a provare alcunché in merito al conferimento in discarica come ordinato nel provvedimento assentivo.
Pertanto, il ricorso è rigettato stante il carattere cogente del divieto di asportazione di materiale calcareo per destinazione commerciale e la esigenza di tutela del territorio sottesa alla norma.
In ogni caso si deve, allo stesso tempo, evidenziare che la ricorrente agiva nell'ambito di un progetto di lavori di miglioramento fondiario di cui non è
stata data la possibilità di verificare, oltre il mancato conferimento in discarica, se la ricorrente si sia discostata dal progetto assentito anche per altri pagina 8 di 10 aspetti, né la ricorrente stessa ha allegato prove, anche di tipo documentale,
atte a tali verifiche. La consulenza tecnica di parte non è sufficiente.
Né tantomeno la ha prodotto, dal canto suo, alcuna prova in merito CP_1
ad eventuali altre discordanze con il progetto assentito soprattutto in merito al movimento ed alla quantità del materiale asportato.
Pertanto, si ritiene giusto ridurre l'importo della sanzione al minimo edittale previsto dallo stesso art. 28, co.1, LRC 54/1985 e succ. modificazioni pari ad €
3.098,74.
Si precisa, inoltre, che la obbligazione è da considerarsi solidale come anche dichiarato dalla con la conseguente applicazione dell'art. Controparte_1
6 della L. 689/1981.
In merito invece al decreto di sospensione dei lavori n. 1/584, stante la trasgressione operata durante la esecuzione dei lavori per non aver corrisposto in discarica autorizzata il materiale da risulta che non poteva essere riutilizzato in loco, esso consegue automaticamente alla decadenza della autorizzazione ai lavori di miglioramento fondiario come previsto dall'art. 1, comma 5°, LRC 54/1985, pertanto sarà di competenza e discrezionalità dell'Autorità a ciò preposta sbloccare i lavori con una nuova autorizzazione con le nuove prescrizioni che saranno imposte.
Stante la soccombenza reciproca le spese del presente procedimento vengono interamente compensate fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 917/2011 r.g. tra – ricorrente - e Parte_7
C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
Presidente p.t –resistente- ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede:
pagina 9 di 10 1) Accoglie il parzialmente il ricorso e di conseguenza, conferma gli atti pregressi e riduce la sanzione prevista nel decreto di sanzione amministrativa n. 3/585 del l'11.1.2011 emesso dalla NT
[...]
, nella persona del Controparte_4
Dirigente Delegato Ing. , in applicazione dell'art. 28, 1° Persona_2
co., della LR n. 54/85 al minimo edittale pari ad € 3.098,74, oltre spese di notifica;
2) Conferma il decreto di sospensione dei lavori n. 1/584;
3) Compensa integralmente le spese legali fra le parti.
Salerno lì 14.1.2025
Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio
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