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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 19/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE EX ART.127 TER C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 18 marzo 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 19 marzo 2025
Dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 276 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(c.f. ), rapp.ta e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Andrea La Maida, presso il cui studio, in Pantano di Teggiano
(SA) alla Via Macchiaroli S.n.c., è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
e
(c.f. -----) Controparte_1
APPELLATO- contumace nonchè
(P.I. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Bisogno, presso il cui studio, in Cava dei Tirreni (SA) alla via B.Avallone n. 103 elettivamente
è domiciliata
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sent. n. 402/2019 resa dal Giudice di Pace di Sala
Consilina;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c.. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III,
19 ottobre 2006, n° 22409).
In primo grado, con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Sala Consilina, il Sig.
[...]
proprietario e conducente dell'auto Fiat Croma tg. Controparte_1
DR375HX e la quale compagnia garante per RCA del Controparte_2
detto veicolo, per ivi sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento del danno per le lesioni riportate a seguito del sinistro verificatosi il giorno 08.12.2017 alle ore
17,45 circa lungo la SS 517 in direzione Buonabitacolo-Policastro Bussentino, e quantificato in euro 11.987,00 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese di lite.
In particolare, la predetta Sig.ra adduceva a sostegno della domanda che Pt_1
nelle suddette circostanze di tempo e di luogo si trovava a viaggiare in qualità di terzo trasportato a bordo della vettura predetta, allorquando la stessa giunta al KM 18+400 rimaneva coinvolta in un sinistro con la carcassa di un bovino adulto che occupava la carreggiata e che il conducente non riusciva ad evitare. Rimasto contumace il convenuto Sig. si costituiva in Controparte_1
giudizio l'altra convenuta la quale eccepiva, in via Controparte_2
preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva per inapplicabilità nel caso di specie del regime di cui all'art. 141 D. lgs. n. 209/2005 e, nel merito, impugnava e contestava integralmente la domanda chiedendone il rigetto, poiché infondata in fatto ed in diritto.
Istruita la causa a mezzo escussione testimoniale, espletamento di CTU medico legale e deposito di documentazione, la stessa veniva decisa con sentenza n. 402/2019 resa dal Giudice di Pace di Sala Consilina in data 18.10.2019, con la quale la domanda veniva rigettata per mancato assolvimento dell'onere della prova, poiché l'attrice non aveva dimostrato la propria condizione di terza trasportata sul veicolo al momento del sinistro, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta costituitasi in giudizio.
Avverso la predetta sentenza, la Sig.ra proponeva gravame Parte_1
deducendo: la violazione e falsa applicazione della legge in relazione agli artt. 115 e
116 c.p.c., nonché l'errore in procedendo per violazione degli artt. 252 e 246 c.p.c., poiché dagli atti processuali risultava comunque comprovata la circostanza del trasporto della Sig. sul veicolo al momento del sinistro. Pt_1
Pertanto, la predetta appellante concludeva chiedendo all'adito Tribunale di accogliere l'appello e, per l'effetto, di riformare la sentenza n. 402/2019 del Giudice di Pace di
Sala Consilina e di accogliere la domanda svolta in primo grado con conseguente condanna della al pagamento in suo favore della somma Controparte_2
di euro 5.898,38 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione ed interessi. Il tutto con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, da attribuirsi al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello, depositata on data 15.06.2020, si costituiva in giudizio l'appellata impugnando e Controparte_2
contestando integralmente l'avverso atto di appello. In particolare, la predetta società appellata eccepiva: in via preliminare,
l'inammissibilità dell'appello poiché non rispondente ai formalismi richiesti dall'art. 54 comma 1 lett. c-bis della L. n. 134/2012; e nel merito, l'infondatezza del gravame, poiché dagli atti di causa non era emersa né la qualità di terzo trasportato dell'attrice né la prova del danno lamentato, ma soprattutto non poteva trovare applicazione l'art.141 C.d.s. per come invocato stante il caso fortuito.
Pertanto, l'appellata concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza n. 402/2019 resa dal Giudice di Pace di Lagonegro, con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.
Dichiarata la contumacia dell'appellato, Sig. ed acquisito Controparte_1
il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata all'udienza dell'8.11.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo un rinvio per esigenze di ruolo e mutata la persona fisica del giudicante, all'esito dell'udienza del 21.02.2023 la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 06.11.2023, con termine alle parti fino a 15 giorni prima per il deposito di memorie conclusive.
Dopo ulteriore rinvio per esigenze di ruolo, la causa viene decisa sulle conclusioni rese delle parti.
Preliminarmente, in rito, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata essendo il gravame rispettoso Controparte_2
del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da intendersi, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel senso che “al fine della specificità dei motivi richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto di diritto, invocate a sostegno dell'appello, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (così sent. Cass. n.5565/2021; conf. Sent. Cass. n. 23781/2020). Né, come ha affermato sempre la giurisprudenza di legittimità, l'art. 342, comma 1,
c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n.
134/2012), esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né impone una determinata forma come anche la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, obbligando semplicemente l'appellante ad individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso, che consistono in censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, l'indicazione delle prove che si assumono trascurate o erroneamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, la specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione ai denunciati errori in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere.
Tanto premesso, nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello emergono con immediatezza le parti di cui si chiede la modifica in sede di gravame, le specifiche ragioni di fatto e di diritto che sorreggono le richieste, nonché il risultato finale che si intende ottenere;
del resto, a riprova di quanto detto, parte appellata ha avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalle rispettive comparse di costituzione.
Passando al merito, l'appello è infondato e deve essere integralmente respinto per quanto di ragione.
Ed, infatti, pur volendo ritenere che la parte abbia assolto al proprio onere della prova in ordine al fatto storico, l'attrice, in primo grado, ha articolato la propria domanda risarcitoria sulla base dell'art. 141 d.lgs. n. 209/2005 agendo nei confronti della compagnia assicuratrice del mezzo a bordo del quale sosteneva di viaggiare al momento del sinistro in qualità di terza trasportata, nonché nei confronti del conducente, Sig. Controparte_1
Sul punto, occorre svolgere delle brevi osservazioni in punto di disciplina normativa applicabile.
La responsabilità nella causazione di un sinistro stradale fa sorgere in capo al danneggiante l'obbligo di risarcire il danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., norma cardine in materia di responsabilità extracontrattuale, nonché dell'art. 2054 c.c., che fa riferimento specificatamente ai danni derivanti dalla circolazione di veicoli.
Il diritto al risarcimento dei danni subiti può esser fatto valere non soltanto dal danneggiato, conducente di uno dei veicoli coinvolti, ma anche dal terzo trasportato, ossia dalla persona, diversa dal conducente, che si trovava a bordo di uno dei veicoli coinvolti al momento del sinistro.
Diverse sono le azioni esperibili dai citati soggetti. Innanzitutto, entrambi potranno esperire l'azione risarcitoria ex art. 2054 c.c. nei confronti del conducente responsabile del sinistro, seppur con talune differenze;
e invero, qualora l'azione venga proposta dal danneggiato, egli, secondo le tradizionali regole di riparto dell'onere probatorio, deve dar prova del verificarsi del sinistro, del danno, del nesso causale tra questi nonché della prevalente responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro, al fine di superare la presunzione di concorso di colpa tra i conducenti dei veicoli coinvolti di cui all'art. 2054 c. 2 c.c.; diversamente, nell'ipotesi in cui l'azione sia esperita dal terzo trasportato, opera, ai sensi del primo comma della disposizione in esame, una presunzione di responsabilità a carico del conducente, con la conseguenza che al terzo sarà riconosciuto il diritto al risarcimento, salvo che il conducente convenuto provi “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Accanto alla disciplina codicistica, ulteriori azioni sono previste dal decreto legislativo n. 209/2005, c.d. Codice delle Assicurazioni Private.
In particolare, per quel che riguarda la tutela azionabile dal danneggiato, la suddetta normativa prevede due strumenti: l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, disciplinata dagli artt. 144, 145 c.
1 e 148, e l'azione del danneggiato nei confronti della propria compagnia assicurativa, disciplinata dagli artt. 145 c. 2, 149 e 150.
Con riferimento, invece, al terzo trasportato, che abbia riportato danni in conseguenza del sinistro, il Codice delle Assicurazioni contempla all'art. 141 uno strumento specifico, che consente al terzo di rivolgersi all'impresa assicuratrice del veicolo su cui viaggiava e di ottenere il risarcimento dei danni subiti “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, fermo restando l'onere di dimostrare il danno e il trasporto a bordo di uno dei veicoli incidentati.
Proprio in tema di azione di risarcimento esperita dal terzo trasportato ex art. 141 Cod.
Ass. si è pronunciata la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, che nella sentenza n. 25033 del 7 maggio 2019 ha analizzato la particolare fattispecie di sinistro stradale coinvolgente un solo veicolo (come nel caso di specie).
La Suprema Corte, nella citata sentenza, ha affrontato la questione della necessità o meno del coinvolgimento di almeno due veicoli nel sinistro per l'applicazione dell'art. 141 Cod. Ass., risolvendola in senso affermativa.
In particolare, la Cassazione pone l'accento su due elementi.
Uno di questi è rappresentato dalla formulazione letterale della disposizione in esame;
difatti, il primo comma della stessa prevede la risarcibilità del danno subito dal terzo
“a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, lasciando intendere, dunque, che il coinvolgimento di almeno due veicoli sia condizione necessaria per l'operatività della norma.
Altro elemento è dato dal fatto che la semplificazione probatoria operante in favore del terzo trasportato che promuova azione di risarcimento ex art. 141 Cod. Ass. trova la sua ragion d'essere nelle ipotesi di sinistri coinvolgenti almeno due veicoli;
è proprio in questi casi, infatti, che l'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro potrebbe ritardare il soddisfacimento della pretesa risarcitoria del terzo, mentre analogo rischio non sorge nei casi in cui vi sia un solo veicolo coinvolto nel sinistro.
La S.C. ha sostenuto che, dunque, che per l'applicazione dell'art. 141 Cod. Ass. è necessario il coinvolgimento nel sinistro di almeno due veicoli, anche se non è, invece, indispensabile la collisione tra gli stessi, potendo la norma trovare applicazione anche in assenza di un urto (si pensi alle ipotesi in cui il conducente di un veicolo, al fine di evitare un impatto con un altro veicolo, effettui una brusca manovra, provocando così un danno al terzo trasportato). Ne consegue che nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, il terzo trasportato pur non potendo esercitare l'azione ex art. 141 Cod. Ass. per le ragioni espose, non rimane sprovvisto di tutela, in quanto egli potrà sempre ricorrere all'azione diretta di cui all'art. 144 Cod. Ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, secondo il dettato di cui all'art. 2054, 1 comma,
c.c. che esprime principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto.
In particolare, in tal caso, alla luce dell'art. 2054, 1 comma, c.c. l'onere probatorio gravante sul trasportato sarebbe analogo a quello previsto all'art. 141 Cod. Ass., spettando al vettore che voglia andare esente da responsabilità provare “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, ipotesi sostanzialmente analoga all'esimente del caso fortuito.
Nel caso di specie, a seguito dell'istruttoria espletata in primo grado, è emerso che il conducente del veicolo interessato dal sinistro ha impattato contro la carcassa di un bovino adulto presente sulla carreggiata.
Dunque, alcun coinvolgimento di altro veicolo vi è stato nella fattispecie in esame come sostenuto da parte appellata fin dal primo grado.
Ne consegue che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra citato (peraltro confermato anche da una recente Ordinanza, Cass. Civ., III Sez., del 10.01.2024 n.
1044) dal quale il Tribunale non intende discostarsi, la domanda risarcitoria proposta dall'attrice dovrebbe essere correttamente riqualificata ai sensi dell'art. 144 Cod. Ass..
Tuttavia, a dispetto di ciò, l'esito processuale non può essere diverso da quello di primo grado con la conseguenza che anche volendo ritenere che il preventivo investimento dell'animale da parte degli altri automobilisti renda possibile l'applicazione dell'art.141, non vi è possibilità di procedere ad alcuna condanna.
Orbene dalla stessa citazione in primo grado, infatti, è la stessa parte attrice che racconta un evento completamente sussumibile in un'ipotesi di caso fortuito e senza dedurre alcuna colpa del conducente. Proprio in tema di limite all' applicazione dell'articolo 141 in ipotesi di caso fortuito si è espressa la Corte di Cassazione (sent. n. 4147 del 13 febbraio 2019) che ha escluso l'applicabilità della norma in oggetto in ipotesi di assenza di responsabilità del conducente del veicolo vettore rispetto alla determinazione dei danni subiti dal terzo trasportato.
La Corte di cassazione, con la suindicata sentenza ha affermato il seguente principio di diritto: il riferimento al caso fortuito, “nella giuridica accezione inclusiva di condotte umane”, quale limite all'obbligo risarcitorio dell'impresa di assicurazione del vettore nei confronti del terzo trasportato danneggiato in occasione del sinistro, include l'ipotesi di totale assenza di responsabilità del vettore. Dunque, costituisce caso fortuito ai sensi dell'art. 141 non solo l'evento naturale del tutto imprevedibile e/o inevitabile
(si pensi ai casi di scuola del fulmine, dell'improvviso attraversamento della strada da parte di un grosso animale e ogni altra ipotesi di agente improvviso ed esterno), ma anche la altrui condotta umana. Ne consegue che presupposto della condanna risarcitoria dell'assicuratore del proprio vettore è che il vettore stesso sia quantomeno corresponsabile del sinistro.
In definitiva, ciò che non viene richiesto ai fini dell'applicabilità della norma de qua è
l'accertamento in ordine alla misura della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, mentre sarà in ogni caso imprescindibile l'accertamento in ordine alla sussistenza di una responsabilità, quantomeno concorsuale, del vettore. Qualora sussista detto presupposto, l'assicuratore del vettore sarà tenuto a risarcire l'intero danno subito dal trasportato (nel rispetto dei limiti su richiamati), salvo eventualmente agire in via di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione di eventuali altri corresponsabili nella causazione del sinistro.
Nel caso di specie è la stessa parte attrice, come eccepito fin dal primo grado da parte appellata, a configurare un vero e proprio caso fortuito nella ricostruzione della dinamica dell'incidente.
In particolare, si legge nell'atto di citazione, “che in piena curva e in condizioni di inesistente visibilità, improvvisamente, inaspettatamente ed inavvertitamente si trovava davanti il corpo di un bovino adulto di colore nero esanime, riverso sulla sede stradale, il quale occupava interamente la corsia percorsa”.
Nell'atto di citazione si legge ancora: “che, il punto ove trovavasi la carcassa dell'animale predescritto, era privo di pubblica illuminazione, quindi completamente buio, ed al contempo il cielo era coperto, difatti la strada era bagnata per la pioggia caduta, ed inoltre tale ostacolo non era segnalato;
che, dunque, la carcassa dell'animale, nient'affatto segnalata, veniva investita in un tratto viario ricadente in piena curva e completamente buio, poiché privo di illuminazione, con fondo stradale bagnato per la precedente pioggia;
che, risultando impossibile ogni preventivo avvistamento, il conducente della suindicata autovettura Fiat Croma Tg. DR 375 HX, non poteva evitare l'investimento dell'animale, nonostante l'andatura modesta ed il pieno rispetto del segnale di velocità pari a 90 km/h, desumibile anche dall'assenza di segni di frenata;
”
Per escludere qualsiasi forma di colpa del conducente aggiungeva che il tratto di strada ove si verificava il sinistro, presenta una elevata pericolosità, atteso che in vari punti la rete di recinzione, posta a protezione dall'ingresso di animali, si presentava rotta e/o addirittura mancante.
Ne deriva che la domanda non può essere accolta ai sensi delle norme indicate poiché
è la stessa parte attrice ad escluderne la configurabilità escludendo in radice qualsiasi forma di negligenza del conducente.
Tale ricostruzione è mutata solo in sede di memorie conclusive per la fase di appello
(note del 18.10.2023) in cui è stato presunto un superamento del limite di velocità del conducente.
Costituendo tale ricostruzione una mera deduzione completamente in contrasto con quanto sempre sostenuto, rimane il fatto che la dinamica indicata nel giudizio di primo grado dalla stessa parte attrice non evidenziava nessuna responsabilità del conducente: la parte stessa prospettava pertanto una situazione obiettivamente riconducibile al
“caso fortuito”. Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda posto che, se pur con motivazioni diverse, la domanda va rigettata.
Le spese di lite, seguono la soccombenza della Sig.ra e Parte_1
vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte, con applicazione dei minimi stante la semplicità delle questioni affrontate.
Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 co 1 quater
D.P.R 20-05-2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1 co17 legge 24-12-2012 n. 228 per la condanna dell'appellante al doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'appello e conferma la sent. n. 402/2019 del Giudice di Pace di
Sala Consilina;
• Condanna la Sig.ra al pagamento delle spese Controparte_3
di lite del presente giudizio, in favore dell'avv. Giuseppe Bisogno, dichiaratosi procuratore antistatario di parte appellata costituita, nella misura pari ad euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti;
• Condanna la Sig.ra al pagamento di un Controparte_3
ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Lagonegro, 19 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE EX ART.127 TER C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 18 marzo 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 19 marzo 2025
Dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 276 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(c.f. ), rapp.ta e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Andrea La Maida, presso il cui studio, in Pantano di Teggiano
(SA) alla Via Macchiaroli S.n.c., è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
e
(c.f. -----) Controparte_1
APPELLATO- contumace nonchè
(P.I. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Bisogno, presso il cui studio, in Cava dei Tirreni (SA) alla via B.Avallone n. 103 elettivamente
è domiciliata
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sent. n. 402/2019 resa dal Giudice di Pace di Sala
Consilina;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c.. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III,
19 ottobre 2006, n° 22409).
In primo grado, con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Sala Consilina, il Sig.
[...]
proprietario e conducente dell'auto Fiat Croma tg. Controparte_1
DR375HX e la quale compagnia garante per RCA del Controparte_2
detto veicolo, per ivi sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento del danno per le lesioni riportate a seguito del sinistro verificatosi il giorno 08.12.2017 alle ore
17,45 circa lungo la SS 517 in direzione Buonabitacolo-Policastro Bussentino, e quantificato in euro 11.987,00 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese di lite.
In particolare, la predetta Sig.ra adduceva a sostegno della domanda che Pt_1
nelle suddette circostanze di tempo e di luogo si trovava a viaggiare in qualità di terzo trasportato a bordo della vettura predetta, allorquando la stessa giunta al KM 18+400 rimaneva coinvolta in un sinistro con la carcassa di un bovino adulto che occupava la carreggiata e che il conducente non riusciva ad evitare. Rimasto contumace il convenuto Sig. si costituiva in Controparte_1
giudizio l'altra convenuta la quale eccepiva, in via Controparte_2
preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva per inapplicabilità nel caso di specie del regime di cui all'art. 141 D. lgs. n. 209/2005 e, nel merito, impugnava e contestava integralmente la domanda chiedendone il rigetto, poiché infondata in fatto ed in diritto.
Istruita la causa a mezzo escussione testimoniale, espletamento di CTU medico legale e deposito di documentazione, la stessa veniva decisa con sentenza n. 402/2019 resa dal Giudice di Pace di Sala Consilina in data 18.10.2019, con la quale la domanda veniva rigettata per mancato assolvimento dell'onere della prova, poiché l'attrice non aveva dimostrato la propria condizione di terza trasportata sul veicolo al momento del sinistro, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta costituitasi in giudizio.
Avverso la predetta sentenza, la Sig.ra proponeva gravame Parte_1
deducendo: la violazione e falsa applicazione della legge in relazione agli artt. 115 e
116 c.p.c., nonché l'errore in procedendo per violazione degli artt. 252 e 246 c.p.c., poiché dagli atti processuali risultava comunque comprovata la circostanza del trasporto della Sig. sul veicolo al momento del sinistro. Pt_1
Pertanto, la predetta appellante concludeva chiedendo all'adito Tribunale di accogliere l'appello e, per l'effetto, di riformare la sentenza n. 402/2019 del Giudice di Pace di
Sala Consilina e di accogliere la domanda svolta in primo grado con conseguente condanna della al pagamento in suo favore della somma Controparte_2
di euro 5.898,38 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione ed interessi. Il tutto con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, da attribuirsi al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello, depositata on data 15.06.2020, si costituiva in giudizio l'appellata impugnando e Controparte_2
contestando integralmente l'avverso atto di appello. In particolare, la predetta società appellata eccepiva: in via preliminare,
l'inammissibilità dell'appello poiché non rispondente ai formalismi richiesti dall'art. 54 comma 1 lett. c-bis della L. n. 134/2012; e nel merito, l'infondatezza del gravame, poiché dagli atti di causa non era emersa né la qualità di terzo trasportato dell'attrice né la prova del danno lamentato, ma soprattutto non poteva trovare applicazione l'art.141 C.d.s. per come invocato stante il caso fortuito.
Pertanto, l'appellata concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza n. 402/2019 resa dal Giudice di Pace di Lagonegro, con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.
Dichiarata la contumacia dell'appellato, Sig. ed acquisito Controparte_1
il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata all'udienza dell'8.11.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo un rinvio per esigenze di ruolo e mutata la persona fisica del giudicante, all'esito dell'udienza del 21.02.2023 la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 06.11.2023, con termine alle parti fino a 15 giorni prima per il deposito di memorie conclusive.
Dopo ulteriore rinvio per esigenze di ruolo, la causa viene decisa sulle conclusioni rese delle parti.
Preliminarmente, in rito, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata essendo il gravame rispettoso Controparte_2
del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da intendersi, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel senso che “al fine della specificità dei motivi richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto di diritto, invocate a sostegno dell'appello, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (così sent. Cass. n.5565/2021; conf. Sent. Cass. n. 23781/2020). Né, come ha affermato sempre la giurisprudenza di legittimità, l'art. 342, comma 1,
c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n.
134/2012), esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né impone una determinata forma come anche la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, obbligando semplicemente l'appellante ad individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso, che consistono in censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, l'indicazione delle prove che si assumono trascurate o erroneamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, la specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione ai denunciati errori in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere.
Tanto premesso, nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello emergono con immediatezza le parti di cui si chiede la modifica in sede di gravame, le specifiche ragioni di fatto e di diritto che sorreggono le richieste, nonché il risultato finale che si intende ottenere;
del resto, a riprova di quanto detto, parte appellata ha avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalle rispettive comparse di costituzione.
Passando al merito, l'appello è infondato e deve essere integralmente respinto per quanto di ragione.
Ed, infatti, pur volendo ritenere che la parte abbia assolto al proprio onere della prova in ordine al fatto storico, l'attrice, in primo grado, ha articolato la propria domanda risarcitoria sulla base dell'art. 141 d.lgs. n. 209/2005 agendo nei confronti della compagnia assicuratrice del mezzo a bordo del quale sosteneva di viaggiare al momento del sinistro in qualità di terza trasportata, nonché nei confronti del conducente, Sig. Controparte_1
Sul punto, occorre svolgere delle brevi osservazioni in punto di disciplina normativa applicabile.
La responsabilità nella causazione di un sinistro stradale fa sorgere in capo al danneggiante l'obbligo di risarcire il danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., norma cardine in materia di responsabilità extracontrattuale, nonché dell'art. 2054 c.c., che fa riferimento specificatamente ai danni derivanti dalla circolazione di veicoli.
Il diritto al risarcimento dei danni subiti può esser fatto valere non soltanto dal danneggiato, conducente di uno dei veicoli coinvolti, ma anche dal terzo trasportato, ossia dalla persona, diversa dal conducente, che si trovava a bordo di uno dei veicoli coinvolti al momento del sinistro.
Diverse sono le azioni esperibili dai citati soggetti. Innanzitutto, entrambi potranno esperire l'azione risarcitoria ex art. 2054 c.c. nei confronti del conducente responsabile del sinistro, seppur con talune differenze;
e invero, qualora l'azione venga proposta dal danneggiato, egli, secondo le tradizionali regole di riparto dell'onere probatorio, deve dar prova del verificarsi del sinistro, del danno, del nesso causale tra questi nonché della prevalente responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro, al fine di superare la presunzione di concorso di colpa tra i conducenti dei veicoli coinvolti di cui all'art. 2054 c. 2 c.c.; diversamente, nell'ipotesi in cui l'azione sia esperita dal terzo trasportato, opera, ai sensi del primo comma della disposizione in esame, una presunzione di responsabilità a carico del conducente, con la conseguenza che al terzo sarà riconosciuto il diritto al risarcimento, salvo che il conducente convenuto provi “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Accanto alla disciplina codicistica, ulteriori azioni sono previste dal decreto legislativo n. 209/2005, c.d. Codice delle Assicurazioni Private.
In particolare, per quel che riguarda la tutela azionabile dal danneggiato, la suddetta normativa prevede due strumenti: l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, disciplinata dagli artt. 144, 145 c.
1 e 148, e l'azione del danneggiato nei confronti della propria compagnia assicurativa, disciplinata dagli artt. 145 c. 2, 149 e 150.
Con riferimento, invece, al terzo trasportato, che abbia riportato danni in conseguenza del sinistro, il Codice delle Assicurazioni contempla all'art. 141 uno strumento specifico, che consente al terzo di rivolgersi all'impresa assicuratrice del veicolo su cui viaggiava e di ottenere il risarcimento dei danni subiti “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, fermo restando l'onere di dimostrare il danno e il trasporto a bordo di uno dei veicoli incidentati.
Proprio in tema di azione di risarcimento esperita dal terzo trasportato ex art. 141 Cod.
Ass. si è pronunciata la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, che nella sentenza n. 25033 del 7 maggio 2019 ha analizzato la particolare fattispecie di sinistro stradale coinvolgente un solo veicolo (come nel caso di specie).
La Suprema Corte, nella citata sentenza, ha affrontato la questione della necessità o meno del coinvolgimento di almeno due veicoli nel sinistro per l'applicazione dell'art. 141 Cod. Ass., risolvendola in senso affermativa.
In particolare, la Cassazione pone l'accento su due elementi.
Uno di questi è rappresentato dalla formulazione letterale della disposizione in esame;
difatti, il primo comma della stessa prevede la risarcibilità del danno subito dal terzo
“a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, lasciando intendere, dunque, che il coinvolgimento di almeno due veicoli sia condizione necessaria per l'operatività della norma.
Altro elemento è dato dal fatto che la semplificazione probatoria operante in favore del terzo trasportato che promuova azione di risarcimento ex art. 141 Cod. Ass. trova la sua ragion d'essere nelle ipotesi di sinistri coinvolgenti almeno due veicoli;
è proprio in questi casi, infatti, che l'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro potrebbe ritardare il soddisfacimento della pretesa risarcitoria del terzo, mentre analogo rischio non sorge nei casi in cui vi sia un solo veicolo coinvolto nel sinistro.
La S.C. ha sostenuto che, dunque, che per l'applicazione dell'art. 141 Cod. Ass. è necessario il coinvolgimento nel sinistro di almeno due veicoli, anche se non è, invece, indispensabile la collisione tra gli stessi, potendo la norma trovare applicazione anche in assenza di un urto (si pensi alle ipotesi in cui il conducente di un veicolo, al fine di evitare un impatto con un altro veicolo, effettui una brusca manovra, provocando così un danno al terzo trasportato). Ne consegue che nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, il terzo trasportato pur non potendo esercitare l'azione ex art. 141 Cod. Ass. per le ragioni espose, non rimane sprovvisto di tutela, in quanto egli potrà sempre ricorrere all'azione diretta di cui all'art. 144 Cod. Ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, secondo il dettato di cui all'art. 2054, 1 comma,
c.c. che esprime principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto.
In particolare, in tal caso, alla luce dell'art. 2054, 1 comma, c.c. l'onere probatorio gravante sul trasportato sarebbe analogo a quello previsto all'art. 141 Cod. Ass., spettando al vettore che voglia andare esente da responsabilità provare “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, ipotesi sostanzialmente analoga all'esimente del caso fortuito.
Nel caso di specie, a seguito dell'istruttoria espletata in primo grado, è emerso che il conducente del veicolo interessato dal sinistro ha impattato contro la carcassa di un bovino adulto presente sulla carreggiata.
Dunque, alcun coinvolgimento di altro veicolo vi è stato nella fattispecie in esame come sostenuto da parte appellata fin dal primo grado.
Ne consegue che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra citato (peraltro confermato anche da una recente Ordinanza, Cass. Civ., III Sez., del 10.01.2024 n.
1044) dal quale il Tribunale non intende discostarsi, la domanda risarcitoria proposta dall'attrice dovrebbe essere correttamente riqualificata ai sensi dell'art. 144 Cod. Ass..
Tuttavia, a dispetto di ciò, l'esito processuale non può essere diverso da quello di primo grado con la conseguenza che anche volendo ritenere che il preventivo investimento dell'animale da parte degli altri automobilisti renda possibile l'applicazione dell'art.141, non vi è possibilità di procedere ad alcuna condanna.
Orbene dalla stessa citazione in primo grado, infatti, è la stessa parte attrice che racconta un evento completamente sussumibile in un'ipotesi di caso fortuito e senza dedurre alcuna colpa del conducente. Proprio in tema di limite all' applicazione dell'articolo 141 in ipotesi di caso fortuito si è espressa la Corte di Cassazione (sent. n. 4147 del 13 febbraio 2019) che ha escluso l'applicabilità della norma in oggetto in ipotesi di assenza di responsabilità del conducente del veicolo vettore rispetto alla determinazione dei danni subiti dal terzo trasportato.
La Corte di cassazione, con la suindicata sentenza ha affermato il seguente principio di diritto: il riferimento al caso fortuito, “nella giuridica accezione inclusiva di condotte umane”, quale limite all'obbligo risarcitorio dell'impresa di assicurazione del vettore nei confronti del terzo trasportato danneggiato in occasione del sinistro, include l'ipotesi di totale assenza di responsabilità del vettore. Dunque, costituisce caso fortuito ai sensi dell'art. 141 non solo l'evento naturale del tutto imprevedibile e/o inevitabile
(si pensi ai casi di scuola del fulmine, dell'improvviso attraversamento della strada da parte di un grosso animale e ogni altra ipotesi di agente improvviso ed esterno), ma anche la altrui condotta umana. Ne consegue che presupposto della condanna risarcitoria dell'assicuratore del proprio vettore è che il vettore stesso sia quantomeno corresponsabile del sinistro.
In definitiva, ciò che non viene richiesto ai fini dell'applicabilità della norma de qua è
l'accertamento in ordine alla misura della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, mentre sarà in ogni caso imprescindibile l'accertamento in ordine alla sussistenza di una responsabilità, quantomeno concorsuale, del vettore. Qualora sussista detto presupposto, l'assicuratore del vettore sarà tenuto a risarcire l'intero danno subito dal trasportato (nel rispetto dei limiti su richiamati), salvo eventualmente agire in via di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione di eventuali altri corresponsabili nella causazione del sinistro.
Nel caso di specie è la stessa parte attrice, come eccepito fin dal primo grado da parte appellata, a configurare un vero e proprio caso fortuito nella ricostruzione della dinamica dell'incidente.
In particolare, si legge nell'atto di citazione, “che in piena curva e in condizioni di inesistente visibilità, improvvisamente, inaspettatamente ed inavvertitamente si trovava davanti il corpo di un bovino adulto di colore nero esanime, riverso sulla sede stradale, il quale occupava interamente la corsia percorsa”.
Nell'atto di citazione si legge ancora: “che, il punto ove trovavasi la carcassa dell'animale predescritto, era privo di pubblica illuminazione, quindi completamente buio, ed al contempo il cielo era coperto, difatti la strada era bagnata per la pioggia caduta, ed inoltre tale ostacolo non era segnalato;
che, dunque, la carcassa dell'animale, nient'affatto segnalata, veniva investita in un tratto viario ricadente in piena curva e completamente buio, poiché privo di illuminazione, con fondo stradale bagnato per la precedente pioggia;
che, risultando impossibile ogni preventivo avvistamento, il conducente della suindicata autovettura Fiat Croma Tg. DR 375 HX, non poteva evitare l'investimento dell'animale, nonostante l'andatura modesta ed il pieno rispetto del segnale di velocità pari a 90 km/h, desumibile anche dall'assenza di segni di frenata;
”
Per escludere qualsiasi forma di colpa del conducente aggiungeva che il tratto di strada ove si verificava il sinistro, presenta una elevata pericolosità, atteso che in vari punti la rete di recinzione, posta a protezione dall'ingresso di animali, si presentava rotta e/o addirittura mancante.
Ne deriva che la domanda non può essere accolta ai sensi delle norme indicate poiché
è la stessa parte attrice ad escluderne la configurabilità escludendo in radice qualsiasi forma di negligenza del conducente.
Tale ricostruzione è mutata solo in sede di memorie conclusive per la fase di appello
(note del 18.10.2023) in cui è stato presunto un superamento del limite di velocità del conducente.
Costituendo tale ricostruzione una mera deduzione completamente in contrasto con quanto sempre sostenuto, rimane il fatto che la dinamica indicata nel giudizio di primo grado dalla stessa parte attrice non evidenziava nessuna responsabilità del conducente: la parte stessa prospettava pertanto una situazione obiettivamente riconducibile al
“caso fortuito”. Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda posto che, se pur con motivazioni diverse, la domanda va rigettata.
Le spese di lite, seguono la soccombenza della Sig.ra e Parte_1
vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte, con applicazione dei minimi stante la semplicità delle questioni affrontate.
Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 co 1 quater
D.P.R 20-05-2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1 co17 legge 24-12-2012 n. 228 per la condanna dell'appellante al doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'appello e conferma la sent. n. 402/2019 del Giudice di Pace di
Sala Consilina;
• Condanna la Sig.ra al pagamento delle spese Controparte_3
di lite del presente giudizio, in favore dell'avv. Giuseppe Bisogno, dichiaratosi procuratore antistatario di parte appellata costituita, nella misura pari ad euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti;
• Condanna la Sig.ra al pagamento di un Controparte_3
ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Lagonegro, 19 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco