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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/11/2025, n. 1989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1989 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1358/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 26/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
con l'avv. Stefano Luciano (PEC: Parte_1
, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e
in persona del e rappresentante Controparte_1 CP_2 legale pro tempore, con i funzionari Francesco Pronestì e Sandra Maria Patanè (PEC:
che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
Email_2
RESISTENTE Oggetto: punteggio graduatoria GPS Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 17/7/2025, la ricorrente agiva in questa sede al fine di ottenere il riconoscimento del corretto punteggio nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) di I fascia, valida per il biennio 2022 -2024, relativa alla classe concorsuale EE (SCUOLA PRIMARIA). La ricorrente, in particolare, rappresentava: 1) di aver presentato domanda (istanza n. prot. m_ pi. REGISTRO UFFICIALE.I.7732720.30-05-2022 del 30.05.2022) per CP_3
l'inserimento nelle graduatorie GPS per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, I fascia per la classe di concorso AAAA - Scuola dell'Infanzia - e I fascia per la classe di concorso EE – Scuola Primaria;
2) di aver erroneamente inserito i titoli linguistici e culturali nella sezione TAB 2 anziché nella sezione TAB 1, a causa di una disattenzione;
3) che i suddetti titoli linguistici e culturali interessano una certificazione di lingua inglese, livello C2 (valutabile 6 pt. nella Tab. 1) e 4 certificazioni informatiche (valutabili 0,5 punti cadauna nella Tab. 1); 4) che in data 1.8.2022 veniva pubblicata la graduatoria GPS provvisoria con attribuzione di un punteggio complessivo di 84 punti rispetto ai 92 punti per la classe di concorso EE;
5) di aver trasmesso diversi reclami
1 alla graduatoria, rimasti privi di riscontro;
6) che in seguito è stata pubblicata la graduatoria definitiva rimasta invariata rispetto alla provvisoria;
7) che con Decreto n. 728 era stato nuovamente confermato il punteggio totale di cui in contestazione;
8) che in data 14.2.2023 inoltrava ulteriore reclamo;
9) di aver ricevuto in data 9.8.2023 dalla Dirigente dell' , Parte_2 riscontro negativo motivato. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- previa emissione del provvedimento di fissazione dell'udienza di rito, accertare e dichiarare il diritto della Dott.ssa
al riconoscimento del punteggio integrale (8 pt.) per titoli linguistici e culturali Parte_1 omanda di ammissione, e del complessivo punteggio pari a 92 pt., con riferimento alla graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) di I fascia, valida per il biennio 2022 – 2024, nella provincia di Vibo Valentia, con riferimento alla classe concorsuale EE (SCUOLA PRIMARIA); e per l'effetto per la condanna delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a riconoscere alla ricorrente il punteggio integrale (8 pt.) per titoli linguistici e culturali dichiarati nella domanda di ammissione, e del complessivo punteggio pari a 92 pt, con riferimento alla graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) di I fascia, valida per il biennio 2022 – 2024, nella provincia di Vibo Valentia, con riferimento alla classe concorsuale EE (SCUOLA PRIMARIA) e conseguentemente per la condanna delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre il corretto inserimento della ricorrente nella graduatoria de qua, e con conseguente condanna delle amministrazioni resistenti all'adozione di tutte le misure idonee e opportune al soddisfacimento della pretesa de qua;
- condannare i resistenti alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_1
, il quale chiedeva in via principale il rigetto del ricorso o in subordine la cessazione
[...] della materia contenziosa, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, e stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. La ricorrente deduce di aver presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie GPS di I fascia per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 in relazione alle classi di concorso: AAAA per la scuola dell'infanzia ed EE per la scuola primaria, e di aver diritto all'attribuzione di un punteggio superiore (92 punti) rispetto a quello (84 punti) riconosciutole dapprima, nella graduatoria provvisoria e, in seguito, in quella definitiva. A tal fine, la ricorrente rappresenta in questa sede, concordemente a quanto fatto in via stragiudiziale, che il punteggio di ulteriori punti otto discenderebbe dal riconoscimento di quei titoli (linguistici e culturali) che per sua stessa ammissione avrebbe omesso di indicare “correttamente” (tab. 2 anziché tab.1) in fase di redazione della domanda.
3. Ai sensi dell'O.M. 112/2022, concernente le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, valide per il biennio di riferimento (2022/2024) e dell'O.M. 60/2020, prot. 1290 del 22/07/2020 (all. 3 – mem. MIM), che disciplinano la materia, “i titoli devono essere caricati per ciascuna GPS di inserimento”. Conformemente al dettato richiamato, in data 9.8.2023 la Dirigente dell' di Vibo Valentia, a riscontro del reclamo avverso la suddetta Pt_2
2 graduatoria, motivava la reiezione dell'istanza chiarendo come: “la valutazione per una fascia della graduatoria provinciale di titoli indicati per altra fascia comporterebbe una non prevista e consentita alterazione dell'istanza. Tale circostanza, peraltro, varrebbe a qualificare una riapertura dei termini, ormai decorsi, di presentazione delle istanze lesiva della par condicio tra della medesima graduatoria”. Parte_3
4. Ne discende la fondatezza dell'operato dell'amministrazione in relazione alla corretta esecuzione, nelle procedure di attribuzione del punteggio, delle disposizioni testé richiamate da parte dello stesso . A nulla rileva l'errore in cui è incorsa la CP_1 ricorrente, sebbene oggetto di tempestivo reclamo avverso la pubblicazione della graduatoria provvisoria. ha, difatti, riconosciuto di non aver inserito i titoli nella Parte_1 corretta tabella della domanda, edotta che ciò avrebbe comportato il mancato riconoscimento del punteggio auspicato in graduatoria. Con la conseguenza che l'omissione dei suddetti titoli è stata volontaria e deve presumersi espressione della volontà dell'istante al tempo della domanda. Giuridicamente irrilevante è l'imputazione dell'omissione ad un caso di disattenzione o errore nella compilazione della domanda. Assente qualsivoglia addentellato normativo, neppure rappresentato, che consenta all'Amministrazione convenuta di sostituirsi all'aspirante nella “correzione” dell'istanza trasmessa, la domanda deve essere rigettata. Neppure il ricorso all'istituto del c.d. soccorso istruttorio, nella specie, può trovare applicazione. Il soccorso istruttorio non costituisce, secondo condiviso orientamento giurisprudenziale, un obbligo assoluto e incondizionato per l'Amministrazione, ove contrasti, soprattutto nelle procedure selettive pubbliche, con altri principi, tra cui quello della par condicio che esclude l'utilizzazione di forme di integrazione delle istanze in caso di inosservanza di adempimenti procedimentali significativi, nel caso di specie, dalla possibilità di indicare il possesso di titoli con attribuzione del relativo punteggio. Occorre peraltro rammentare come l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 9 del 25.2.2014, abbia affermato come il soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b), della l. 241/1990, nell'ambito del procedimento amministrativo e, più in particolare, con riferimento alle procedure comparative e di massa, come nella fattispecie in esame, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, non possa essere invocato, quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al partecipante obblighi di correttezza – specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità, che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti (cfr., ex plurimis, CP_4
[... Cont len., 3.3.2011, n. 3, e, successivamente, Cons. St., sez. V, 21.6.2013, n. 3408; Cons. St., sez. V, 15.11.2012, n. 5772 nonché Cons. St., sez. IV, 27.10.2010, n. 8291), tanto da far ritenere nella controversia in esame, in presenza di un modulo telematico non debitamente compilato, il principio del soccorso istruttorio recessivo rispetto al principio di par condicio, che deve presiedere lo svolgimento di selezioni (Tar Lazio, Sez. I Quater, 15 settembre 2017, n. 9752).
5. Per le ragioni sopra espresse, la domanda deve essere rigettata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
3
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, il ricorso;
- condanna, alla refusione delle spese di lite del Parte_1 Controparte_1
, in persona del e rappresentante legale pro tempore, liquidate in
[...] CP_2 complessivi 900,00 euro, oltre accessori come per legge.
Vibo Valentia, 26/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 26/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
con l'avv. Stefano Luciano (PEC: Parte_1
, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e
in persona del e rappresentante Controparte_1 CP_2 legale pro tempore, con i funzionari Francesco Pronestì e Sandra Maria Patanè (PEC:
che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
Email_2
RESISTENTE Oggetto: punteggio graduatoria GPS Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 17/7/2025, la ricorrente agiva in questa sede al fine di ottenere il riconoscimento del corretto punteggio nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) di I fascia, valida per il biennio 2022 -2024, relativa alla classe concorsuale EE (SCUOLA PRIMARIA). La ricorrente, in particolare, rappresentava: 1) di aver presentato domanda (istanza n. prot. m_ pi. REGISTRO UFFICIALE.I.7732720.30-05-2022 del 30.05.2022) per CP_3
l'inserimento nelle graduatorie GPS per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, I fascia per la classe di concorso AAAA - Scuola dell'Infanzia - e I fascia per la classe di concorso EE – Scuola Primaria;
2) di aver erroneamente inserito i titoli linguistici e culturali nella sezione TAB 2 anziché nella sezione TAB 1, a causa di una disattenzione;
3) che i suddetti titoli linguistici e culturali interessano una certificazione di lingua inglese, livello C2 (valutabile 6 pt. nella Tab. 1) e 4 certificazioni informatiche (valutabili 0,5 punti cadauna nella Tab. 1); 4) che in data 1.8.2022 veniva pubblicata la graduatoria GPS provvisoria con attribuzione di un punteggio complessivo di 84 punti rispetto ai 92 punti per la classe di concorso EE;
5) di aver trasmesso diversi reclami
1 alla graduatoria, rimasti privi di riscontro;
6) che in seguito è stata pubblicata la graduatoria definitiva rimasta invariata rispetto alla provvisoria;
7) che con Decreto n. 728 era stato nuovamente confermato il punteggio totale di cui in contestazione;
8) che in data 14.2.2023 inoltrava ulteriore reclamo;
9) di aver ricevuto in data 9.8.2023 dalla Dirigente dell' , Parte_2 riscontro negativo motivato. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- previa emissione del provvedimento di fissazione dell'udienza di rito, accertare e dichiarare il diritto della Dott.ssa
al riconoscimento del punteggio integrale (8 pt.) per titoli linguistici e culturali Parte_1 omanda di ammissione, e del complessivo punteggio pari a 92 pt., con riferimento alla graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) di I fascia, valida per il biennio 2022 – 2024, nella provincia di Vibo Valentia, con riferimento alla classe concorsuale EE (SCUOLA PRIMARIA); e per l'effetto per la condanna delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a riconoscere alla ricorrente il punteggio integrale (8 pt.) per titoli linguistici e culturali dichiarati nella domanda di ammissione, e del complessivo punteggio pari a 92 pt, con riferimento alla graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) di I fascia, valida per il biennio 2022 – 2024, nella provincia di Vibo Valentia, con riferimento alla classe concorsuale EE (SCUOLA PRIMARIA) e conseguentemente per la condanna delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre il corretto inserimento della ricorrente nella graduatoria de qua, e con conseguente condanna delle amministrazioni resistenti all'adozione di tutte le misure idonee e opportune al soddisfacimento della pretesa de qua;
- condannare i resistenti alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_1
, il quale chiedeva in via principale il rigetto del ricorso o in subordine la cessazione
[...] della materia contenziosa, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, e stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. La ricorrente deduce di aver presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie GPS di I fascia per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 in relazione alle classi di concorso: AAAA per la scuola dell'infanzia ed EE per la scuola primaria, e di aver diritto all'attribuzione di un punteggio superiore (92 punti) rispetto a quello (84 punti) riconosciutole dapprima, nella graduatoria provvisoria e, in seguito, in quella definitiva. A tal fine, la ricorrente rappresenta in questa sede, concordemente a quanto fatto in via stragiudiziale, che il punteggio di ulteriori punti otto discenderebbe dal riconoscimento di quei titoli (linguistici e culturali) che per sua stessa ammissione avrebbe omesso di indicare “correttamente” (tab. 2 anziché tab.1) in fase di redazione della domanda.
3. Ai sensi dell'O.M. 112/2022, concernente le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, valide per il biennio di riferimento (2022/2024) e dell'O.M. 60/2020, prot. 1290 del 22/07/2020 (all. 3 – mem. MIM), che disciplinano la materia, “i titoli devono essere caricati per ciascuna GPS di inserimento”. Conformemente al dettato richiamato, in data 9.8.2023 la Dirigente dell' di Vibo Valentia, a riscontro del reclamo avverso la suddetta Pt_2
2 graduatoria, motivava la reiezione dell'istanza chiarendo come: “la valutazione per una fascia della graduatoria provinciale di titoli indicati per altra fascia comporterebbe una non prevista e consentita alterazione dell'istanza. Tale circostanza, peraltro, varrebbe a qualificare una riapertura dei termini, ormai decorsi, di presentazione delle istanze lesiva della par condicio tra della medesima graduatoria”. Parte_3
4. Ne discende la fondatezza dell'operato dell'amministrazione in relazione alla corretta esecuzione, nelle procedure di attribuzione del punteggio, delle disposizioni testé richiamate da parte dello stesso . A nulla rileva l'errore in cui è incorsa la CP_1 ricorrente, sebbene oggetto di tempestivo reclamo avverso la pubblicazione della graduatoria provvisoria. ha, difatti, riconosciuto di non aver inserito i titoli nella Parte_1 corretta tabella della domanda, edotta che ciò avrebbe comportato il mancato riconoscimento del punteggio auspicato in graduatoria. Con la conseguenza che l'omissione dei suddetti titoli è stata volontaria e deve presumersi espressione della volontà dell'istante al tempo della domanda. Giuridicamente irrilevante è l'imputazione dell'omissione ad un caso di disattenzione o errore nella compilazione della domanda. Assente qualsivoglia addentellato normativo, neppure rappresentato, che consenta all'Amministrazione convenuta di sostituirsi all'aspirante nella “correzione” dell'istanza trasmessa, la domanda deve essere rigettata. Neppure il ricorso all'istituto del c.d. soccorso istruttorio, nella specie, può trovare applicazione. Il soccorso istruttorio non costituisce, secondo condiviso orientamento giurisprudenziale, un obbligo assoluto e incondizionato per l'Amministrazione, ove contrasti, soprattutto nelle procedure selettive pubbliche, con altri principi, tra cui quello della par condicio che esclude l'utilizzazione di forme di integrazione delle istanze in caso di inosservanza di adempimenti procedimentali significativi, nel caso di specie, dalla possibilità di indicare il possesso di titoli con attribuzione del relativo punteggio. Occorre peraltro rammentare come l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 9 del 25.2.2014, abbia affermato come il soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b), della l. 241/1990, nell'ambito del procedimento amministrativo e, più in particolare, con riferimento alle procedure comparative e di massa, come nella fattispecie in esame, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, non possa essere invocato, quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al partecipante obblighi di correttezza – specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità, che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti (cfr., ex plurimis, CP_4
[... Cont len., 3.3.2011, n. 3, e, successivamente, Cons. St., sez. V, 21.6.2013, n. 3408; Cons. St., sez. V, 15.11.2012, n. 5772 nonché Cons. St., sez. IV, 27.10.2010, n. 8291), tanto da far ritenere nella controversia in esame, in presenza di un modulo telematico non debitamente compilato, il principio del soccorso istruttorio recessivo rispetto al principio di par condicio, che deve presiedere lo svolgimento di selezioni (Tar Lazio, Sez. I Quater, 15 settembre 2017, n. 9752).
5. Per le ragioni sopra espresse, la domanda deve essere rigettata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
3
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, il ricorso;
- condanna, alla refusione delle spese di lite del Parte_1 Controparte_1
, in persona del e rappresentante legale pro tempore, liquidate in
[...] CP_2 complessivi 900,00 euro, oltre accessori come per legge.
Vibo Valentia, 26/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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