Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 3920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3920 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'udienza di discussione del 20/05/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 23719/2024 R.G.
TRA
, c.f. rappresentata e difesa dagli avv. GIORDANO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE e OREFICE SALVATORE, presso il cui studio in Napoli elettivamente domicilia, giusta procura in atti RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. il sig. Controparte_1
, rapp.ta e difesa dall'Avv. CIANCIO MARIA PIA presso il cui studio è Controparte_2 elettivamente domiciliata in Napoli NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t.e società di cartolarizzazione dei crediti CP_3 CP_4
, rapp.ti e difesi dall'Avv. ARDOLINO DIODATA elettivamente domiciliati in Nola (NA), CP_3 presso l'Avvocatura INPS
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.11.2024, la ricorrente proponeva azione volta all'accertamento negativo del credito relativo alla cartella di pagamento n.07120249053077222000 notificata il 22.10.2024, limitatamente all'avviso di addebito n.37120210007694179000 per la somma di € 3.691,26 notificato in data 21.12.2021 per mancato pagamento di contributi previdenziali obbligatori. Deduceva, a sostegno dell'opposizione, la violazione del principio nulla executio sine titulo, atteso che i contributi previdenziali portati dal su indicato avviso di addebito erano stati dichiarati non dovuti con sentenza n. 7150/2023 di codesto Tribunale dalla Dott.ssa (RG 4466/22, pubblicata il Per_1
28.11.2023) che dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito in questione, in quanto oggetto di sgravio da parte dell' in data 31.03.2023. CP_3 Concludeva chiedendo accertarsi non dovuto l'importo richiesto nell'avviso di addebito n. 37120210007694179000 per l'inesigibilità delle somme richieste, nonché la condanna delle parti resistenti in solido al risarcimento dei danni in proprio favore per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. stante l'inesistenza del credito vantato, con vittoria di spese di giudizio da distrarsi. Si costituiva in giudizio l' , che in via preliminare eccepiva la carenza di legittimazione della CP_3
rispetto a crediti non cartolarizzati e ne chiedeva l'estromissione dal giudizio. Inoltre, CP_4 enunciava l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. rispetto all'intimazione di pagamento e, in via subordinata, l'infondatezza dell'opposizione nel merito, adducendo che l'avviso di addebito in questione era stato oggetto di sgravio parziale e non totale, come invece erroneamente statuito nella su richiamata sentenza n. 7150/2023. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio, altresì, l' , ribadendo l'erroneità della Controparte_5 statuizione di cessazione della materia del contendere di cui alla predetta sentenza, atteso che il pagamento delle rate dei contributi fissi per l'annualità 2019 era stato sgravato solo dell'importo di € 352,20 relativo al mese di dicembre, mentre restava dovuta la restante somma addebitata con l'avviso n. 3712021000769417000 afferente le precedenti mensilità del 2019.
Concludeva chiedendo il rigetto domanda formulata nei propri confronti, perché inammissibile, improcedibile, improponibile e totalmente infondata e non provata, il tutto con vittoria di spese.
Preliminarmente va rilevato come la pronuncia del Tribunale di Napoli n. 7150/2023, Dott.ssa Per_1 non sia divenuta cosa giudicata, per come risultante ex actis. Peraltro, la pronuncia che dichiara la cessazione della materia del contendere ha carattere meramente processuale ed è inidonea a costituire eventuale giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere in giudizio (cfr. Cass. 10960/2010 e
1695/2018).
In secondo luogo, a fini interpretativi della stessa pronuncia, può richiamarsi lo specifico punto di essa in cui si afferma: “In via preliminare, va dato atto che, per effetto dello sgravio disposto in autotutela dall' con provvedimento del 31/03/2023, è venuta meno la materia del contendere in CP_3 relazione all'AVA n. 37120210007694179”. Orbene, dall'esame del detto provvedimento di sgravio emerge che dal totale del debito dell'istante portato a quella data, è residuato, in quanto non sgravato, (e quindi è allo stato dovuto) unicamente il CONTRIBUTO FISSO O ENTRO IL MINIMALE PER L'EMISSIONE 201901 RATA 4, per €.
638,74 in relazione al Codice Tributo 8094 per l'anno 2019 (quale residuo tra € 958,12, importo richiesto) ed € 319,38 (importo annullato), nonché € 65,64 in relazione al Codice Tributo 8095 per l'anno 2019 (quale residuo tra € 98,46, importo richiesto, ed € 32,82 (importo annullato). Dunque, avuto riguardo al precedente accertamento, pur non facente stato di giudicato fra le parti, ed al richiamato provvedimento di sgravio, risulta allo stato fondata la domanda nella parte relativa ad un accertamento della insussistenza di titolo esecutivo, sottostante l'intimazione di pagamento n. 071
2024 90530772 22 000, oggi opposta, come riferito all'avviso di addebito n. 371 2021 00076941 79
000 per le somme eccedenti quelle riportate nel precedente capoverso, ovvero “CONTRIBUTO FISSO O ENTRO IL MINIMALE PER L'EMISSIONE 201901 RATA 4, per €. 638,74 in relazione al Codice Tributo 8094 per l'anno 2019, nonché € 65,64 in relazione al Codice Tributo 8095 per l'anno 2019, importi calcolati alla data dello sgravio. Non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda volta alla condanna delle parti resistenti per lite temeraria, in quanto non è stata offerta in giudizio né la prova dell'elemento soggettivo, nè di quello concernente la esistenza o ipotizzabilità del danno derivante dalla condotta della controparte;
comunque, va rilevato come la pronuncia del Tribunale di Napoli non fosse ben chiara anche alla luce della contraddittorietà con il provvedimento di sgravio richiamato.
Per tali ragioni, attesa la natura interpretativa della presente pronuncia, le spese di giudizio si compensano fra le parti.
Quanto alla legittimazione della effettivamente oggetto di cessione a titolo oneroso in CP_4 favore della detta società sono stati i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive come definite all' art. 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, vantati dall' , gia' maturati sino al 31 dicembre CP_3
2008, ex art. 13, primo comma legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel testo da ultimo modificato dal
D.L. 30 settembre 2005, n. 203. Il che conduce a ritenere non legittimata la costituitasi CP_4 CP_ unitamente all'
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: a) accoglie la domanda e per l'effetto accerta allo stato la insussistenza di titolo esecutivo costituito da avviso di addebito n. 371 2021 00076941 79 000, sottostante l'intimazione di pagamento n. 071 2024 90530772 22 000, per le somme eccedenti quelle di cui in parte motiva, che di contro, e nei limiti enunciati, devono ritenersi dovute, dichiarando che l'Istituto ricorrente nulla deve all' CP_3
a titolo contributivo per il periodo e le causali eccedenti in parte qua;
b) compensa le spese. Napoli, 20.5.2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Roberta Manzon