Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 21/05/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
RG 469 / 2023
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO
Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Marianna Serrao ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n.469 /2023 vertente tra
(cod. fisc. e part. IVA , in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 Curatore, Dott.ssa (cod. fisc. ), con sede a Poggibonsi Parte_2 CodiceFiscale_1 (Siena) in Via Gracco del Secco snc, rappresentata e difesa dall'Avv. Mirko Mecacci del Foro di Siena (cod. fisc. ) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio C.F._2 di quest'ultimo a Poggibonsi (Siena), in Via Salceto n. 91, iuxta mandato conferito ai sensi dell'art. 83 c.p.c. ed autorizzazione a stare in giudizio del Giudice Delegato del 21.2.2023
PARTE ATTRICE CONTRO
(c.f. , con sede in Poggibonsi (SI), Via Senese n. 72, in Controparte_1 P.IVA_2 persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante Sig. (c.f. CP_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Edoardo Badalamenti (c.f. CodiceFiscale_3
del foro di Siena, giusta procura in calce alla comparsa di C.F._4 costituzione ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Siena, Via del Giglio n. 14,
OGGETTO: Azione revocatoria di atto di scissione
Con ordinanza del 16.12.2024 all'esito di udienza disposta in forma cartolare il Giudice , previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. tratteneva la causa in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Pagina 1
Nel merito - in tesi, accertare e pronunciare (o, in ipotesi, dichiarare) l'inefficacia e revocare ex art. 2901 e ss. c.c., l'atto di scissione del 21.5.2018 ai rogiti del Notaio (repertorio n. 21706 e raccolta n. 17033) registrato ad Empoli il Persona_1 21.5.2018, al numero 3611, serie IT e, con-seguentemente condannare la Controparte_1
(beneficiaria della scissione) a consegnare alla (e/o mettere a disposizione della)
[...]
tutti gli elementi patrimoniali attivi trasferiti con l'atto di Controparte_3 scissione del 21.5.2018;
- in ogni caso, condannare la a pagare alla Controparte_1 CP_3 Parte_1
, a titolo risarcitorio del maggior danno subìto, una somma pari alla differenza
[...] tra il tasso degli interessi legali determinato ex art. 1284 c.c. e il tasso annuo praticato alla LA (0,10% sui primi 100.000 euro di giacenza;
0,20% fino a 500.000 di giacenza;
0,40% per l'ul-teriore giacenza), da calcolarsi su € 4.493.651,95, dalla data di notifica della citazione al mo-mento in cui la LA si soddisferà sui beni oggetto di revocatoria o in quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, anche tramite TU, ovvero risulterà di giustizia e ragione, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
- in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, come per legge, nonché spese di CTP e TU ove sostenute”.
.Parte convenuta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Siena: In vIa istruttoria Con riferimento alla prova per testi richiesta da questa difesa in sede di memoria ex art. 183 n. 2 cpc, si reitera la richiesta di ammissione dei capitoli di prova non ammessi. Con riferimento alla prova documentale depositata da controparte in sede di memoria ex art. 183 n. 3 cpc, si ribadisce l'eccezione di tardività e dunque inammissibilità di tale allegazione documentale ( Centrale Rischi relativa al periodo della Scissione”), dato che non trattasi – evidentemente – di una controprova, ma di un mezzo di prova diretto, vero e proprio.
Nel merito contrariis reiectis:
• In via principale, rigettare integralmente la domanda ex art. 2901 cc formulata da parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto;
• Sempre in via principale, rigettare la domanda di condanna al risarcimento del maggior danno asseritamente subito da controparte, in quanto infondata in fatto e in diritto;
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi e accessori di legge.
Fascicolo trasmesso al giudice : 11.3.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
È omesso il dettagliato svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiesto “ Controparte_4 dichiararsi l'inefficacia e quindi revocarsi ex art. 2901 e ss. c.c., l'atto di scissione del 21.5.2018 con condanna di (beneficiaria della scissione) a consegnare alla Controparte_1 (e/o mettere a disposizione della) LA della tutti gli Parte_1 elementi patrimoniali attivi trasferiti con l'atto di scissione del 21.5.2018, oltre al risarcimento dei danni” A fondamento della domanda ha assunto : che la ,dichiarata fallita dal Parte_1 Tribunale di Siena con sentenza n. 15/2021 del 25.5.2021, era stata scissa parzialmente a favore della esistente con atto del 21.5.2018; che attraverso la scissione Controparte_1
Pagina 2 aveva a) trasferito alla la proprietà del complesso ricettivo a CP_4 CP_1 destinazione RTA, denominato “ABA VI”, sito in Comune Scarlino b) assegnato alla
, senza liberazione della LI (anche per effetto delle previsioni di cui all'art. CP_1 2506 quater, ult. c., c.c.), soltanto un ristretto numero di creditori preesistenti;
che le quote della erano state detenute dall'unico socio ed amministratore CP_1 CP_2 fino al 28.5.2021 (tre giorni dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento della
[...]
, data in cui le stesse erano state cedute a suocera CP_4 Per_2 dell'amministratore ; che un certo numero di creditori erano stati assegnati alla Beneficiaria per effetto della Scissione e che era stato trasferito alla Beneficiaria la proprietà dell'unico ramo aziendale effettivamente produttivo (il Ramo Turistico) e gli unici futuri flussi finanziari attivi di una certa rilevanza, prodotti dall'attività turistica di ABA VI, a tutto vantaggio – soltanto – di quei creditori pregressi, assegnati alla Beneficiaria;
così
“differenziati” dalla massa dei creditori concorrenti della LI;
che inoltre, la formale attribuzione alla Beneficiaria di un patrimonio netto negativo aveva fatto sì che tutti gli altri creditori preesistenti della LI (non “assegnati” alla Beneficiaria per effetto della Scissione) non fossero più abilitati ad aggredire i flussi finanziari attivi derivanti dal Ramo Turistico;
che in seguito alla Scissione, alla era rimasto il solo ramo di azienda CP_4 rappresentato dall'attività edile e di valorizzazione immobiliare (già condotto dal 1.4.2018 dalla Sangallo Costruzioni s.r.l.s. )sulla base di un contratto di affitto di ramo di azienda stipulato il 29.3.2018, a fronte di un canone annuo di € 4.800,00 con evidente irrilevanza di flussi attivi che esso era in grado di produrre e che inoltre il Ramo Edile era composto da cantieri aperti, non completati e in sostanziale abbandono e immobili fatiscenti o con notevoli problematiche urbanistiche, ad eccezione degli immobili siti a Poggibonsi in Via Pisana, già ceduti negli anni 2018 e 2019 (poco dopo la Scissione); che al contrario i ricavi del Ramo Turistico assumevano un peso preponderante nell'attività della Società, andando a rappresentare una parte sempre crescente del valore della produzione, secondo il prospetto redatto dal Curatore sulla base dei bilanci;
- che quindi l'operatività e la capacità produttiva della LI erano state compromesse dalla Scissione, che aveva lasciato in capo alla solo un ramo “morto” dell'attività d'impresa (il Ramo Edile, incapace di Pt_3 produrre flussi attivi), mentre quello produttivo di flussi attivi (il Ramo Turistico) era stato trasferito in proprietà alla Beneficiaria;
che , in punto di diritto, giurisprudenza e dottrina si erano espresse favorevolmente nel senso dell'ammissibilità dell'azione revocatoria della scissione Richiamava altresì Corte di Giustizia dell'Unione Europea, stabilendo la compatibilità tra l'azione revocatoria di diritto italiano e gli artt. 12, 18 e 19 della Direttiva VI nella parte in cui impongono di garantire che gli effetti della scissione societaria divengano stabili in un breve lasso temporale (CGUE 30.1.2020 C-394/18).
Quanto all' eventus damni lo ravvisava l'attrice nell'l'impossibilità per la Scissa di continuare a svolgere la propria attività d'impresa relativa al Ramo Turistico;
di creare liquidità utile a riattivare il secondo ramo d'impresa e cioè il Ramo Edile, altrimenti destinato alla disgregazione, e che quanto al consilium fraudis del debitore evidenziava la circostanza che l'AU della fosse consapevole del fatto che la Scissione sarebbe stata Pt_3 pregiudizievole per i creditori (dell'epoca, ma anche futuri), in quanto tale da ridurre ed alterare la consistenza del patrimonio della . Quanto allo stato soggettivo in cui deve Pt_4 trovarsi il terzo revocando (la Beneficiaria, nella persona di quale AU, CP_2 nonché socio unico), era ben nota la situazione di grave esposizione debitoria in cui versava la società . Parte_1
2. Radicato il contraddittorio si costituiva che contestava la sussistenza degli Controparte_1 requisiti oggettivi e soggettivi dell'azione pauliana, con particolare riferimento alla fattispecie concreta della revoca di un'operazione di scissione Eccepiva a fondamento della propria tesi difensiva : che la natura giuridica dell'operazione
Pagina 3 di scissione atteneva essenzialmente alla (ri)organizzazione dell'attività imprenditoriale, al contrario di quanto ritenuto da parte attrice operazione ormai stabilizzata per mancata opposizione nei termini;
che doveva quindi escludersi categoricamente che potessero far parte del danno teoricamente rilevante ai fini di cui l'art. 2901 cc valutazioni esorbitanti il valore patrimoniale (netto) degli asset attivi e passivi trasferiti;
- che gli eventuali ricavi dell'attività erano il frutto del lavoro e di investimenti che, non sarebbe Parte_1 stata in grado di compiere né in epoca immediatamente successiva alla scissione, né tantomeno in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento;
che infatti nei primi mesi del 2018, prima di maturare la decisione di procedere con un'operazione di scissione,
[...] aveva insistentemente sul mercato del lavoro mano d'opera specializzata da Parte_1 poter assumere senza trovarla;
che l'operazione di scissione aveva trasferito debiti per un ammontare complessivo di 5.111.810,52 a fronte del trasferimento di asset attivi per complessivi 4.493.651,95 euro, di cui euro 4.438.557,30 quale valore di bilancio degli immobili siti nel Comune di Scarlino (GR) ed euro 55.094,65 quale valore dei mobili in essi collocati;
- che ai fini dell'azione incardinata da controparte, si rendeva necessario accertare quale fosse, al momento dell'operazione di scissione (21.05.2018), il valore del patrimonio netto effettivo rimasto in capo ad così come il valore degli Parte_1 immobili trasferiti a in virtù della scissione, che la vicenda dell'ammissione al CP_1 passivo di nel fallimento era da ritenersi del tutto irrilevante Controparte_5 CP_4 per l'odierna materia del contendere, sia perché l'accertamento realizzato ai fini dell'ammissione allo stato passivo esplicava effetti esclusivamente endofallimentari e sia perché l'eventuale inerzia della LA nel far accertare (mediante impugnazione ex art. 98 l.fall.) il corretto limite quantitativo della responsabilità solidale di nei Parte_1 confronti del creditore er ada ritenersi circostanza rilevante ai sensi Controparte_5 all'art. 1227 cc. ; che quanto alla c.d. scientia fraudis gli elementi, presuntivi, offerti da parte attrice , dovevano ritenersi insufficienti e che in realtà solo al fine di rendere più lineare la divisione tra le attività d'impresa, e di alleggerire la da un enorme Parte_1 fardello di debiti e con l'auspicio di generare maggiori sinergie grazie all'attività che già svolgeva autonomamente, si era operata la scissione non certo con CP_1 l'intento di frodare il ceto creditorio;
che infine la gran parte dei crediti trasferiti con l'operazione di scissione erano assistiti da ipoteca probabilmente incapiente sugli immobili trasferiti così ove quand'anche la LA ottenesse dal presente giudizio di disporre dei beni trasferiti a al fine di sottoporli ad una vendita competitiva, il prezzo che CP_1 ricavabile sarebbe stato sufficiente esclusivamente a soddisfare (parzialmente) il creditore ipotecario di primo grado, ovvero quello stesso soggetto che, secondo la ricostruzione avversa, sarebbe stato avvantaggiato dall'essere stato trasferito a che , al contrario CP_1 di quanto sostenuto dall'attrice a supporto del requisito della scientia fraudis ovvero che l'imprenditore fosse identico per le due società corroborava la presunzione che l'intera operazione fosse stata realizzata per razionalizzare lo sforzo imprenditoriale delle due società amministrate, nonché nella speranza di creare sinergie utili laddove possibile;
che era da ritenersi del tutto irrilevante quanto argomentato dal creditore nel Controparte_6 proprio ricorso per la dichiarazione di fallimento della società così come Parte_1 doveva ritenersi irrilevante la motivazione della sentenza dichiarativa di fallimento;
che la domanda di risarcimento danni era del tutto priva di fondamento e prova sia sull'”an” che sul “ quantum.
3. La causa , non ammessa la prova testimoniale articolata da parte convenuta perché avente ad oggetto unicamente la conferma di documenti prodotti e comunque non rilevante ai fini della decisione era istruita a mezzo ctu contabile ( con ausilio di stimatore immobiliare) volta a fornire elementi utili in ordine all'elemento costitutivo dell'azione
Pagina 4 revocatoria ( eventus damni ) e ritenuto , per mere ragioni di economia processuale ( riservata ogni valutazione al momento della decisione ) di far svolgere al ctu il calcolo del danno ipotizzato da parte attrice. Concessa una proroga per il deposito della consulenza , rigettata la richiesta d'integrazione della TU formulata da parte attrice ( con ordinanza del 16.12.2024) e ritenuto non rilevante una perizia di stima prodotto da parte convenuta , la causa era trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., ratione temporis applicabile) .
4. La domanda non risulta fondata alla luce degli argomenti di seguito esposti.
4.1 L'ammissibilità dell'azione revocatoria . Sul tema , in via generale , della revocabilità della scissione , dopo ampio dibattito in dottrina e non uniforme orientamento nella giurisprudenza di merito , deve darsi atto dell'intervento della Corte di Cassazione , che con la pronuncia n. 31654/19, in pendenza di rinvio pregiudiziale sulla questione alla Corte di giustizia dell'Unione Europea, ha affermato il principio di diritto secondo il quale la revocatoria ordinaria dell'atto di scissione societaria deve ritenersi sempre esperibile, in quanto mira ad ottenere l' inefficacia relativa dell'atto, che lo rende inopponibile al solo creditore pregiudicato, al contrario di ciò che si verifica nell'opposizione dei creditori sociali prevista dall'art. 2503 c.c., finalizzata, viceversa, a farne valere l' invalidità . Il principio di diritto così affermato sembra aver poi ricevuto, sia pur indirettamente, una significativa conferma da parte della stessa Corte di giustizia, II Sezione, con la sentenza 30 gennaio 2020, C-394/18 che , nel giudizio avente ad oggetto il rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte d'Appello di Napoli con provvedimento del 20 marzo 2018 non ha escluso la previsione dell'azione revocatoria fra gli strumenti di reazione del creditore della società scissa . E Cass. n. 12047/21 ha dato continuità all' orientamento già espresso da con la già ricordata sentenza n. 31654 del 2019, richiamandosi alle motivazioni in essa contenute ed a quelle, poco sopra esposte, della Corte di giustizia con la sentenza 30 gennaio 2020, dalla quale sembra potersi evincere il principio secondo cui la tutela dei creditori, a fronte di atti societari, si estende sino a ricomprendervi, sia pur indirettamente e in via mediata, qualsiasi attribuzione patrimoniale a sua volta " indiretta", in guisa di "contenuto" (i.e., le attribuzioni patrimoniali destinate alle singole società di nuova formazione) di un più ampio "contenitore" (la scissione societaria).
Può essere quindi riconosciuta ai creditori (e quindi al curatore NT) la possibilità di esperire i mezzi di tutela generale di conservazione della garanzia patrimoniale, al sol fine, non di far venir meno il nuovo assetto societario, ma di aggredire i beni oggetto dell'operazione per il soddisfacimento di un credito precedente alla scissione. La revocatoria non darebbe luogo quindi ad un'invalidità dell'operazione o ad una caducazione dei suoi effetti, ma alla sola ridefinizione dei rapporti creditorii che fanno capo alle società rinvenienti dalla scissione. Altro discorso, ovviamente, è quello della prova del presupposti dell'azione revocatoria di un atto di scissione, difronte al quale , come condivisibilmente affermato autorevole dottrina , non ci si deve porre con atteggiamento pregiudiziale , presumendone una funzione depauperativa, posto che la scissione è operazione del tutto lecita e adeguata in alcune fattispecie quali , a titolo esemplificativo ( sempre enucleate da studi di dottrina) la separazione di attività con rischi diversi, la separazione dei soci per divergenze sulle strategie, la separazione di un'attività per la successiva vendita del business una società, avente una pluralità di business, potrebbe decidere di ricorrere alla scissione di un ramo d'azienda in una beneficiaria, con successiva cessione della beneficiaria;
la separazione finalizzata alla creazione di un valore aziendale.
Pagina 5 4.2 I presupposti dell'azione revocatoria . Tanto doverosamente premesso , presupposti dell'azione revocatoria sono l'esistenza di un credito, anche se litigioso ( è pacifico che sia sufficiente una ragione di credito) , il cd. eventus damni , ossia il pericolo o incertezza per la realizzazione del credito ( non necessariamente l'insolvenza), l'elemento soggettivo della scientia damni in capo al debitore ed al terzo solo nell'ipotesi di atto a titolo oneroso . E la giurisprudenza di legittimità in tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, è concorde nel ritenere che allorche' l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, e' necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilita', nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo, di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") ne' la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore.( Cass.n. 7262/00) In tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, e' necessaria e sufficiente cioè la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, non essendo richiesto l'<> ( cfr. anche Cass. 2792/02) . E quanto all'eventus damni la Suprema Corte ha altresì affermato ( cr. Cass. n. 2792/02 e n. 11741/03) che “ il pregiudizio si realizza anche quando l'atto dispositivo determina una variazione qualitativa del patrimonio, se essa rende più difficile la soddisfazione dei creditori”
4.3 L'esistenza di un credito. Il Curatore è legittimato ad agire in revocatoria ex art. 2901 e ss. c.c. ex art. 66, c. 1, , quale rappresentante contemporaneamente sia della massa CP_7 dei creditori, sia del debitore fallito ( cfr Cass n. 524 del 11/01/2023) salvo allegare e dimostrare sia la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto all'atto dispositivo pregiudizievole;
sia, in deroga ai principi generali, l'idoneità dello stesso a mutare, qualitativamente o quantitativamente, il patrimonio residuo del debitore e a rendere impossibile o più difficile, per natura e dimensioni, il soddisfacimento dei creditori e, quindi, provare che il credito possa restare pregiudicato. Parte attrice, LA NT
[...]
, chiede la revocatoria della scissione nei confronti di per permettere alla Pt_1 CP_1 LA di reintegrare il patrimonio della fallita con la riconsegna degli elementi attivi patrimoniali trasferiti alla convenuta così da soddisfare tutti i creditori Controparte_1 concorrenti della fallita .
5. L'eventus damni nella fattispecie oggetto di causa .
Secondo la prospettazione attorea per effetto della Scissione, la LI avrebbe privato i suoi creditori del valore patrimoniale del Ramo Turistico e dei flussi attivi derivanti dallo svolgimento dell'attività dell'ABA VI, determinato l'impossibilità di creare liquidità utile a riattivare il secondo ramo d'impresa e cioè il Ramo Edile, altrimenti destinato alla disgregazione, così che il semplice effetto traslativo della Scissione, in quanto determinante una variazione quantitativa e qualitativa dei beni del debitore sarebbe di per sé solo sufficiente a ledere la garanzia patrimoniale delle pretese della massa dei creditori concorrenti, anche per via della formale assegnazione di un patrimonio netto negativo .
A parere della difesa attorea mente ante Scissione, tutti i creditori avrebbero concorso insieme nella soddisfazione dei propri crediti nel rispetto delle cause legittime di prelazione (flussi attivi dell'ABA VI + valore del Ramo Turistico + valore del patrimonio immobiliare relativo al Ramo Edile) , post Scissione, tutti i creditori concorreranno insieme nella soddisfazione dei propri crediti nel rispetto delle cause legittime di prelazione soltanto sul patrimonio immobiliare (relativo al Ramo Edile) mentre la restante parte dell'attivo (flussi attivi dell'ABA VI + valore del Ramo Turistico) rimarrebbe sottratto al concorso
Pagina 6 di tutti gli altri creditori della LI . Detta conclusione, nel senso di ritenere perciò solo pregiudizievole la scissione non può essere condivisa. Deve in primo luogo ricordarsi il disposto dell'art. 2506 quater, comma 3, C.C. “ Ciascuna società è solidalmente responsabile , nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto , dei debiti della società scissa non soddisfatti della società cui fanno carico” e il principio per il quale la responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito (cfr., in proposito, Cass. n. 36690 del 2021). In tema di scissione societaria, quindi, la responsabilità per i debiti della società scissa previsti dagli artt. 2506-bis, comma 2 e 2506-quater, comma 3, c.c., si estende in via solidale e sussidiaria a tutte le società partecipanti all'operazione, ciascuna delle quali risponde, tuttavia, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, il cui ammontare è onere di ciascuna di esse dimostrare in giudizio, quale fatto parzialmente impeditivo della pretesa altrui ed in virtù del principio di vicinanza della prova.
Tenendo conto delle rispettive allegazioni delle parti è stata pertanto disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare , innanzitutto, se a causa e per effetto dell'operazione di scissione oggetto di revocatoria la consistenza patrimoniale della società scissa si sia ridotta e quale fosse il valore effettivo del patrimonio netto ( trasferito alla Controparte_1 nonché , sempre il valore del patrimonio effettivo, rimasto ad ) al momento della CP_4 scissione.
La consulenza d'ufficio, con metodo rigoroso e convincente, supportato da specifici richiami alla dottrina aziendalistica ha innanzitutto precisato la nozione di “valore effettivo” costituente il limite alla responsabilità di ciascuna società partecipante ad un'operazione di scissione . Nel procedere all'espletamento dell'incarico il Consulente ha inoltre tenuto ben presente il principio ( confermato nella recente Cass n. 6675 del 13/03/2025 ) per il quale in tema di scissione societaria, la responsabilità solidale della società beneficiaria incontra il limite, previsto dall'art. 2506-bis, comma 3, c.c., del valore effettivo del patrimonio netto, nel quale non si deve tener conto delle passività non desumibili dal progetto di scissione, ma unicamente della somma algebrica fra gli elementi attivi e passivi in esso individuati, con la conseguenza che da tale valore non va detratta la misura dei debiti solidali gravanti sulla beneficiaria per il meccanismo di corresponsabilità, che, altrimenti, finirebbe per essere del tutto annullato in caso di misura elevata del debito solidale. Ovvero perché sorga la corresponsabilità solidale di società scissa e società beneficiaria, occorre che gli elementi passivi non siano desumibili dal progetto di scissione.
Tornando al “ valore effettivo”tra le possibili opzioni interpretative valore di mercato, valore di investimento, valore negoziale equitativo, valore convenzionale, valore di smobilizzo ed escluso il valore di bilancio (contabile) è prevalso il criterio del valore di mercato (non contestato dai consulenti di parte) richiamato il principio OIC ( Organismo Italiano Contabilità) 4 (Fusioni e scissioni) che sul punto assume
” Per valore effettivo deve intendersi, come ritenuto dalla dottrina, non il valore del patrimonio netto contabile, bensì il valore del patrimonio “rettificato” valutando le attività a valori correnti per stabilire quali beni delle società beneficiarie e della società scissa e per quale valore concorrono a costituire la garanzia per i creditori, ai sensi dell'articolo 2506-quater, comma 3, cod. civ. in ipotesi di mancato pagamento dei debiti della società scissa trasferiti alle beneficiarie. La medesima indicazione è richiesta dall'articolo 2506-bis, comma 3, cod. civ. per determinare i limiti quantitativi dell'obbligazione solidale delle società beneficiarie nell'ipotesi dell'insorgere di passività la cui destinazione non sia desumibile dal progetto di scissione. Deve trattarsi di beni trasferibili e suscettibili di esecuzione forzata, o anche di crediti o disponibilità liquide. Devono essere esclusi, dunque, sia l'avviamento, sia eventuali attività immateriali non
trasferibili e non suscettibili di esecuzione forzata”
Pagina 7 Effettuate tutte le valutazioni (ivi comprese quelle di stima degli immobili, autorizzata dalle parti la stima sommaria per alcuni cespiti ) è risultato al TU che la consistenza patrimoniale della società scissa ( , per effetto dell'operazione di scissione, Parte_1 oggetto di revocatoria, non si è ridotta essendo stato assegnato/trasferito alla beneficiaria un passivo superiore all'attivo.
E che il valore effettivo del patrimonio netto trasferito alla al momento Controparte_1 della scissione, è risultato negativo per € 1.816.715,87.. il valore del patrimonio netto trasferito a valori contabili e di cui al progetto di scissione del 6.03.2018 è risultato pari ad
€ - 648,158,57 . Già sulla base di tali risultanze ( patrimonio netto negativo) e secondo i principi sopra richiamati ( considerazione delle poste risultanti dal progetto di scissione) l'eventus damni deve ritenersi escluso . Come osservato da parte convenuta ( e come da impostazione del quesito posto al TU) la domanda meriterebbe immediato rigetto .
Tuttavia pare alla giudicante non potersi esimere , sempre in punto di accertamento dell'eventus damni dalla valutazione della principale contestazione dell'attrice ovvero che la attribuzione alla Beneficiaria di un patrimonio netto negativo sia solo formale tale quindi da pregiudicare , e solo con questo intento , tutti gli altri creditori preesistenti della LI (non “assegnati” alla Beneficiaria per effetto della Scissione) non più abilitati ad aggredire i flussi finanziari attivi derivanti dal Ramo Turistico.
5.1 L'affermazione dell'attrice , è risultata smentita dagli accertamenti compiuti dal TU cui, come avanti si dirà , non si è contrapposta alcuna valida argomentazione ribadendosi nuovamente che era onere di parte attrice dare contenuto all'assunta “ attribuzione formale” del patrimonio netto negativo
In atto di citazione la LA ha offerto una rappresentazione della gestione dell'
[...]
che , come subito rilevato dal TU, non teneva conto di alcuni Controparte_8 costi, recuperati in corso di operazioni peritali dal consulente, mediante acquisizione di ulteriore documentazione con il consenso delle parti . Si legge nella relazione del consulente rispetto alla prima parte del quesito ( punto 2) quale sia stata per la l'incidenza dei ricavi derivanti dall'attività ricettiva a destinazione Parte_1 RTA rispetto al totale dei ricavi , al momento della scissione : Alla prima domanda, bisognerebbe semplicemente rispondere che l'incidenza dei ricavi derivanti dall'attività ricettiva, rispetto al totale dei ricavi, è pari a zero. Ciò in quanto, come emerge dall'analisi del bilancio analitico 2018 e dei relativi partitari, nessun ricavo derivante dall'attività ricettiva a destinazione RTA risulta essere stato contabilizzato nel periodo 01.01.2018 – 21.05.2018 (data della scissione).
Nel prendere in esame la tabella contenuta nell'atto di citazione ( relativa alla gestione del cd ramo turistico) il consulente ha innanzitutto criticato l'inclusione di alcune poste (variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione) che non dovrebbero essere considerate ai fini del corretto calcolo dell'incidenza dei ricavi da RTA rispetto al totale dei ricavi e provvedendo alla rideterminazione ( in apposita tabella ) ad esclusione dell'annualità riferita al 2012, non avendo a disposizione il bilancio analitico di quell'anno
Ha poi osservato il consulente ( sulla seconda parte del quesito : quale fosse l'eventuale utile o perdita del ramo aziendale oggetto dell'operazione di scissione, con riferimento all'ultimo quinquennio) che il prospetto redatto dal Curatore relativo al periodo compreso tra l'inizio della gestione dell'ABA VI (2011) e la Scissione (21.05.2018) così sintetizzato a) il totale dei flussi generati dalla gestione dell'ABA VI ammonta ad € 1.528.355,70 b) il totale dei costi diretti ammonta ad € 337.364,13
Pagina 8 c) il risultato del ramo turistico, al netto dei costi diretti, pari ad € 1.190.991,57 (circa 170.000 euro annui, in media)
non tiene conto di i alcuni costi (significativi) direttamente riconducibili alla gestione RTA.
Scrive il TU ( appare utile riportare testualmente tale parte , quale argomento confutativo dell'assunto dell'attrice) Sono stati verificati, in particolare, i bilanci analitici relativi agli anni dal 2013 al 2017 ed i relativi partitari. Rispetto al prospetto redatto dal Curatore, il TU ha - preliminarmente – verificato, analizzando la documentazione contabile di dettaglio acquisita, la sostanziale corrispondenza delle poste ivi riportate. Infatti, le uniche differenze riscontrate, peraltro assolutamente non significative, si riferiscono alle seguenti voci: “Materiali di consumo ABA“ anno 2014 rettificato in € 2.422,01 in luogo di € 2.442,01; Affitto biancheria” anno 2013, costo aggiunto per € 5.448,47 (voce considerata negli altri anni), “Abbonamento TV” anno 2013 rettificato in € 266,44 in luogo di € 265,44, “SIAE” rettificato in € 469,97 in luogo di € 469,77. Si è provveduto quindi – grazie all'analisi della documentazione contabile acquisita – ad imputare una serie di costi, indiscutibilmente afferenti alla gestione RTA, che il Curatore ha omesso di considerare. In particolare, sono stati attribuiti i seguenti costi :
- ICI/IMU che grava sugli immobili;
- ammortamenti sugli immobili utilizzati per la gestione RTA e sugli arredi;
- interessi passivi maturati sui prestiti afferenti gli immobili. Relativamente a tale voce sono stati presi in considerazione i soli interessi - descritti analiticamente nei partitari consultati - riferiti al debito maturato verso , Parte_5 finanziamento del 2007 (rapporto n. 110194) perché direttamente riconducibile e finalizzato alla realizzazione del complesso turistico ricettivo sito nel Comune di Scarlino. Quanto alle commissioni su accordato maturate sui prestiti afferenti gli immobili si legge Anche relativamente a tale voce sono state prese in considerazione le sole commissioni su accordato – descritte analiticamente nei partitari consultati - riferite al debito maturato verso , finanziamento del 2007 (rapporto n. 110194). Parte_5
Quanto al personale : Tale costo è stato attribuito considerando un valore forfettariamente stimato di € 36.000,00 per ciascuna annualità, valore che rappresenta il costo medio da sostenere per unapersona impiegata nella gestione RTA. Si fa presente che dal bilancio della (allegato 7.1 alla memoria ex art. 183, co. VI, n. 3), si ricava che per Controparte_1 l'anno 2018, è stato contabilizzato un costo per il personale di € 37.016,00. Inoltre, sono stati imputati altri costi (acqua, oneri bancari e tassa rifiuti) di minore entità che, del pari, si ritiene siano direttamente correlati alla gestione RTA. E' stata pertanto predisposta una tabella, comprensiva delle voci di costo direttamente riferibili alla RTA, dalla quale si ricava che – a differenza di quanto sostenuto da parte attrice - il risultato economico di esercizio, riferito alla gestione RTA, relativamente al quinquennio ante 2018 (anno dell'atto di scissione), è negativo in ciascuno degli anni considerati. Come risulta evidente dalla tabella di seguito riportata, tutti gli esercizi presi in considerazione nel quinquennio ante scissione, quindi dal 2013 al 2017, hanno registrato perdite di esercizio. Non risponde al vero l'affermazione secondo la quale il Ramo d'azienda (RTA), assegnato alla beneficiaria, fosse produttivo di flussi attivi;
- la corretta rielaborazione del conto economico del ramo turistico (RTA) – riferita esclusivamente agli esercizi dal 2013 al 2017 - con la puntuale imputazione dei costi direttamente afferenti, fa emergere, in sintesi i seguenti “valori aggregati”: a) il totale dei ricavi generati dalla gestione dell'ABA VI ammonta ad € 1.383.355,41 b) il totale dei costi diretti ammonta ad € 1.673.913,36
Pagina 9 c) la sommatoria dei singoli risultati negativi di esercizio, riferiti al ramo turistico, è pari a -
€ 290.557,95. Le osservazioni del consulente di parte attrice su tale aspetto paiono del tutto marginali e non tali da inficiare le conclusioni del TU . La prima osservazione attiene al calcolo del costo del personale che il ctp indica in € 30.000 contro 36.000 indicati dal TU . Certamente lo scarto è irrilevante e non tale da mutare le sorti aziendali e tuttavia il TU evidenzia , nel confermare la propria imputazione, un dato oggettivo ovvero che il bilancio della (allegato 7.1 alla memoria ex art. 183, co. VI, n. 3) dal quale CP_1 si ricava che, per l'anno 2018, è stato contabilizzato un costo per il personale pari ad € 37.016 .
La seconda osservazione attiene al calcolo dell'ammortamento del bene immobile ABA VI. E così risponde il consulente il relativo calcolo, per quanto prescritto dalle norme di redazione del Bilancio e dall'OIC 16 va effettuato sul costo di acquisto (si vedano i punti 35 e 39), che, nel caso che ci occupa coincide con il valore contabile del bene (€ 4.438.557,30) e non sul valore effettivo del bene (€ 3.270.00,00), come invece ritenuto dal CTP di parte attrice. Infatti, il predetto OIC 16 ai punti 56 e 57 così recita: “il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. La quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull'intera durata di utilizzazione”.
“L'ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati”. E' vero che non è qui utilizzato il criterio del valore effettivo ( ovvero di mercato) ma il consulente d'ufficio ne spiega il perché con il richiamo alle norme di redazione del bilancio e il principio OIC 16 .
L'ultima osservazione del ctp che richiede di escludere il valore del terreno dal calcolo dell'ammortamento è stata invece parzialmente accolta dal TU che così argomenta In ossequio al principio contabile OIC 16, punto 58: “tutti i cespiti sono ammortizzati tranne i cespiti la cui utilità non si esaurisce, come i terreni e le opere d'arte” il calcolo dell'ammortamento sui terreni non va effettuato trattandosi di beni non soggetti a deperimento. Esaminando la contabilità della società scissa si evidenzia che il valore dei Parte_1 terreni e dei fabbricati, riferiti alla struttura RTA, sono iscritti separatamente in bilancio e cioè:
· Fabbricati commerciali RTA € 3.313.557,30 (partitario 06/05/503);
· Terreno pertinenza Fabbricati RTA € 1.125.000,00 (partitario 06/05/504) In aderenza a tale principio, calcolando l'ammortamento solo sui Fabbricati commerciali RTA il valore è così rideterminato: € 99.406,72 (ossia 3% di 3.313.557,30). Per tale ragione gli ammortamenti sui fabbricati sono considerati nel minor valore di € 99.406,72 in luogo del precedente valore di € 133.156,72.
E' chiaramente espresso dal consulente che operate le necessarie rettifiche illustrate in apposita tabella i risultati siano mantenuti negativi per l'intero periodo analizzato, ad eccezione dell'anno 2017 in cui i flussi risulterebbero essere positivi.
Con le seguenti ulteriori precisazioni Il condizionale utilizzato non è casuale in quanto è da sottolineare che tutti i costi imputati dallo scrivente alla gestione RTA sono stati calcolati in modo assolutamente prudenziale. Non solo. Lo scrivente TU non ha potuto imputare alcuni costi, sicuramente ascrivibili alla gestione RTA, per carenza di informazione documentale. Nello specifico:
i costi per interessi passivi imputati per l'anno 2017 sono stati considerati per (soli) circa 32.400 euro in luogo – come si ricava dalla tabella sopra riportata - di 82.000 euro di
Pagina 10 interessi passivi contabilizzati nel 2016 e di € 76.500 nel 2015 a fronte di un debito bancario che è rimasto invariato nel corso dei cinque esercizi esaminati. Ciò è stato determinato, come si evince dal partitario 88/20/010, dalla circostanza che non sono stati registrati nella contabilità di nell'esercizio 2017, gli interessi riferiti al Parte_1 secondo, terzo e quarto trimestre. E'di tutta evidenza che se fossero stati imputati correttamente tutti gli interessi passivi di competenza dell'esercizio 2017 anche tale annualità si sarebbe chiusa con un risultato di esercizio certamente negativo (perdita), attesa la modesta entità (+23.879,97), ancorché
“fittizia”, del risultato economico “positivo” riferito a quell'esercizio. Ad adiuvandum, e quindi a sostegno ulteriore di quanto sottolineato dallo scrivente, si ricorda che dal calcolo dei costi inerenti alla gestione RTA non sono stati imputati gli interessi passivi riferiti al debito contratto nei confronti di Banca di Cambiano perché non individuabili dai partitari messi a disposizione. Pertanto, l'osservazione del Collega Consulente di parte attrice, ancorché accolta parzialmente, non conduce a nessuna diversa conclusione rispetto a quanto già rassegnato dal sottoscritto nella bozza di elaborato peritale. Si ribadisce, in conclusione, che non risponde assolutamente al vero che la gestione dell'attività ABA VI abbia prodotto, nel corso del quinquennio preso in esame, flussi attivi. Non può non evidenziarsi che la corposa richiesta di chiarimenti / integrazione della ctu ( formulata nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 10.12.2024) non ha ad oggetto la valutazione del Ramo turistico effettuata dal consulente del giudice . Anche tale disamina consente di escludere l'eventus damni osservandosi altresì che l'operazione di scissione precede di qualche anno la dichiarazione di fallimento .
Il consulente di parte attrice che aveva formulato alcune osservazioni sulla stima degli immobili non ha riproposto istanza d'integrazione nelle conclusioni istruttorie
6. Parte attrice , infine , nel formulare anche in via istruttoria le proprie conclusioni e nell'evidenziare la necessità di numerosi chiarimenti chiede che al TU venga posto il seguente quesito “ Sulla base della situazione patrimoniale effettiva (non contabile) della al momento della scissione e indipendentemente dalla legittimità formale della Parte_1 scissione, dica il TU (i) se la scissione abbia (o meno) diminuito le possibilità di soddisfazione dei creditori concorrenti privilegiati e chirografari non assegnati alla;
e (ii) se la scissione abbia (o meno) reso più difficoltose le possibilità di CP_1 soddisfazione dei creditori concorrenti privilegiati e chirografari non assegnati alla;
avendo cura di individuare (anche solo per classi) le categorie di creditori CP_1 eventualmente esposti alle conseguenze dei precedenti punti 'i' e 'ii'”.
Tale richiesta attiene alla posizione debitoria verso Istituti Bancari di e a quanto Parte_1 accaduto in sede di ammissione al passivo. Orbene , dette vicende (e tenuto conto che i debiti risultanti dal progetto di scissione sono stati considerati dal TU nella propria relazione ) sono state introdotte in causa ( e poi specificamente trattate con le osservazioni del consulente di parte attrice, ) tardivamente , e peraltro assai genericamente , solo con la memoria 183 c.p.c. comma 6 n. 1 e poi argomentate solo nella memoria n. 2) che , com'è noto, era deputata alla replica alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra pare, alla proposizione delle eccezioni che sono conseguenza delle domande ed eccezioni medesime e all'indicazione dei mezzi di prova . L'atto di citazione si limita a riportare : La Beneficiaria è proprietaria dell'ABA VI (oltre che di altro preesistente patrimonio). Soltanto alcuni dei creditori della LI e cioè quelli assegnati alla Beneficiaria per effetto della Scissione (tra cui e Banca Cambiano, nonché due privilegiati) Parte_5 concorrono – senza più il rispetto delle cause legittime di prelazione relative a tutti gli altri
Pagina 11 credi-tori concorrenti pretermessi – alla soddisfazione dei propri crediti, pari a € 5.032.821,19. Nessuna conseguenziale argomentazione accompagna detto assunto.
La memoria 183 comma 6 n. 1 c.p.c., sebbene la costituzione di parte convenuta ne avesse dato spunto, si limita ad un laconico L'ammissione al passivo del credito della
[...] è l'ennesima conferma della fondatezza dell'azione revocatoria, come ci Controparte_5 riserviamo di meglio argomentare in fase conclusionale. In questa sede, quindi ci limitiamo a ribadire l'irrilevanza del regime di responsabilità solidale ex art. 2506 quater c.c. (per come chiarito anche da Cass. 12047/2021 e Cass. 31654/2019).
Solo nella Memoria 183 comma 6 n. 2 si legge Ma vi è di più: l'ammissione al passivo del credito della (breviter “Banca”) è l'ennesima conferma della Controparte_5 fondatezza dell'azione revocatoria, posto che l'operazione non ha comportato alcun vantaggio per la , la quale non è stata liberata dalla Banca del debito insinuato (all. Pt_3
16, insinuazione Banca e all. 17, decreto esecutività stato passivo). Infatti:
- a pag. 12 dell'istanza di insinuazione al passivo, la Banca afferma che “L'odierna istante precisa che, a seguito della suddetta scissione, la Banca cedente non ha espresso esplicito assenso alla liberatoria del debitore principale, (all. 16); Parte_6
- nonostante le contestazioni ex art. 95 l.fall. della in parte qua (quale Parte_1 debitore fallito), il G.D. ha deciso per l'ammissione al passivo dell'intero credito della Banca (senza la limitazione di cui all'art. 2506 quater, ult. c., c.c.) ed in via ipotecaria (all. 17). E , a parte l' inammissibilità , comunque assorbente per tardività di dette argomentazioni non può non rilevarsi l'assoluta inconferenza della vicenda dell' ammissione al passivo ( rispetto alla quale la LA è rimasta acquiescente e le ragioni di ciò non possono far parte del presente giudizio ) rispetto ai presupposti dell'azione revocatoria . Ovvero le conseguenze dell'ammissione al passivo anche in ragione della mancata opposizione della LA nelle sedi competenti ( qualunque ne sia stata la motivazione) non può porsi a fondamento dell'azione revocatoria successivamente intrapresa. Se danno vi è stato,dunque, pare di poter affermare , non è ascrivibile all'operazione di scissione . Non può non convenirsi con quanto scritto dal TU ( in risposta alle osservazioni del consulente di parte attrice) Infatti, prima della scissione i debiti verso e Parte_7 verso Banca di Cambiano senza alcun dubbio facevano capo a dopo la scissione Parte_1 tali debiti fanno capo alla alla quale sono stati indubitabilmente CP_1 assegnatiSarebbe restato a un debito in via solidale verso le suddette Parte_1 banche se il patrimonio netto effettivo rimasto alla stessa fosse stato Parte_1 positivo e in tal caso la responsabilità patrimoniale solidale verso le banche di Parte_1 sarebbe stata comunque limitata all'importo del patrimonio netto positivo.
[...] Siccome, però, il patrimonio netto rimasto alla scissa è negativo, allora la responsabilità solidale non può essere fatta valere nei confronti della Parte_1 Infine chiedere al TU di prefigurare quanto sarebbe accaduto se la Scissione non si fosse realizzata, pare davvero cozzare con il divieto di consulenza esplorativa a fronte di plurimi scenari ipotizzabili , dal più roseo a più catastrofico .
Ogni richiesta di integrazione o chiarimento è evidentemente ultronea.
Quanto al tema della postergazione è stato introdotto , per la prima volta, nelle osservazioni del consulente di parte attrice ed è pertanto del tutto estraneo al thema decidendum ricordandosi come il consulente di parte sia mero ausiliare della parte
,chiamato ad esprimere manifestazioni di scienza (e non di volontà), peraltro limitatamente al profilo tecnico, – proprio in base a quanto precisato nella parte finale del secondo comma dell'art. 201 cod. proc. civ. – da ciò desumendosi che lo stesso non sia abilitato al compimento di attività di esclusivo appannaggio del difensore (cfr., Cass. n. 31964 del 2023) e quindi a introdurre eccezioni non ritualmente oggetto della causa.
Pagina 12 L'accertata assenza del presupposto del danno esime dalla valutazione dell'ulteriore del consilium fraudis
7. La domanda risarcitoria rimane del tutto assorbita .
8.Quanto alle spese processuali non possono che seguire la soccombenza e liquidate come in dispositivo in base al valore della domanda per fase di studio, introduttiva , istruttoria e decisoria essere poste a carico della attrice , così come le spese di ctu come CP_3 liquidate in corso di causa , salva la solidarietà nei confronti del consulente. Non possono essere riconosciute le spese del consulente di parte convenuta in assenza di domanda ed essendo stato prodotto avviso di notula e non fattura .
P.Q.M.
Il Tribunale , come sopra composto, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza o domanda così provvede:
1. Rigetta la domanda di revocatoria di parte attrice
2. Dichiara assorbita ogni altra domanda
3. Pone a carico di parte attrice il pagamento delle spese processuali liquidate in € 64.138,00 per compenso ( con maggiorazione ex art. 4 dm 147/22) oltre il 15% per rimborso forfetario, iva e c.p.a come per legge 4. Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu come liquidate in corso di causa (salva la solidarietà nei confronti del consulente)
Così deciso in Siena il 21.5.2025 Il Giudice Marianna Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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