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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 4343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4343 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale 2792/2019
TRA
Parte_1
(C.F. e P. IVA n. , in persona del liquidatore p.t., , nella P.IVA_1 Parte_2 qualità di beneficiaria della scissione della Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., e di successore a titolo
[...] particolare, ex art. 111 c.p.c., delle , e , in persona Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura allegata all'atto di appello, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Bruno Capponi (C.F. n.
) e dall'avv. Domenico Di Falco (C.F. n. ), C.F._1 C.F._2 presso lo studio dei quali sito in Pozzuoli (NA), alla via Campana n. 268, elettivamente domicilia;
Appellante
E
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in forza di procura Controparte_5 allegata alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti Fabio Maria Ferrari (C.F. n.
) e Maria Anna Amoretti (C.F. n. ); C.F._3 C.F._4
1 Appellato
E
(C.F. n. Controparte_6
), iscritta al n. 646516 del R.E.A. di in persona del Direttore Generale P.IVA_2 Pt_1 pro tempore, suo legale rappresentante, ente risultante dalla Controparte_7 trasformazione della società Controparte_8 giuste delibere di conversione per notaio da del 31.07.2012 e del Persona_1 Pt_1
21.11.2012, registrate presso Napoli/2 rispettivamente in data 06.08.2012 al n. 8974/1T ed in data 11.12.2012 al n. 12012/1T, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Gaetano Silvestri (C.F. n.
), presso il cui studio sito in Pomigliano d'Arco (NA), alla Via Trento, C.F._5
n. 31, elettivamente domicilia;
Appellata
NONCHE'
(C.F. n. ; Controparte_9 P.IVA_3 Controparte_10
(C.F. n. ), (C.F. n. )
[...] P.IVA_4 Controparte_11 P.IVA_5
e (C.F. n. ), in persona dei rispettivi Controparte_12 P.IVA_6 legali rapp.ti p.t.;
Appellate contumaci
NONCHE'
(C.F. n. , in persona Controparte_13 P.IVA_7 del legale rappresentante p.t.;
Appellata contumace
NONCHE'
(C.F. n. ), in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_14 P.IVA_8
Appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, n. 284/2019, depositata in data 9.1.2019.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 12.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
2 Ai fini di una migliore comprensione della vicenda oggetto del presente giudizio, va rilevato che sono fatti non contestati che:
- con delibera consiliare n. 1 del 4.2.1975 il delegava i Consorzi di Controparte_5
Cooperative RE s.c.r.l. e CONCAB s.c.r.l., quali enti incaricati dell'attuazione del programma costruttivo di case popolari nell'ambito del Piano di Zona 167 del comprensorio di Ponticelli, approvato con DD.MM. 25.8.1965 e 14.9.1968, a procedere all'esproprio e all'occupazione d'urgenza di tutte le aree relative ai lotti residenziali ricadenti nel predetto comprensorio, costituendo in loro favore un diritto di superficie ad aedificandum;
- con successive convenzioni n. 2582 del 12.3.1976 e n. 34400 del 18.2.1980, intervenute tra il e i Consorzi RE e si ribadiva, tra l'altro, la costituzione del Controparte_5 CP_13 diritto di superficie in favore dei due citati Consorzi;
- i in data 3.6.1987, provvidero a reciproche cessioni delle CP_15 CP_13 posizioni contrattuali loro derivate dagli affidamenti congiunti di cui alle convenzioni stipulate con il assentite da quest'ultimo con delibera commissariale del Controparte_5
26.5.1987, n. 5395 , per effetto delle quali il rimase affidatario delle Controparte_13 opere di cui alle convezioni n. 25282 del 12.3.1976 e n. 34400 del 12.2.1980, ed il Consorzio
RE (dichiarato, poi, fallito dal Tribunale di Roma con sentenza n. 690/1994) delle opere di cui alle convenzioni n. 35658 del 24.6.1980 e n. 58403 del 30.6.1987;
- i suddetti Consorzi, con delibere consortili del 21.10.1991 e del 18.10.1989, individuarono le cooperative consorziate cui assegnare e trasferire il diritto di superficie acquisito dal CP_5
[... ex art. 16 della convenzione n. 25282 del 1976, nelle cooperative , CP_1 CP_2 CP_4
CP_
e Pt_1
- con bando del 2003, la Regione Campania indisse una selezione per la concessione di contributi in favore di soggetti attuatori legittimati alla costruzione di alloggi in ambito regionale, cui parteciparono le , , e le quali Controparte_1 CP_2 CP_4 CP_11 Pt_1 proposero la realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata nell'ambito del piano di zona di
Ponticelli, collocandosi in posizione utile nella relativa graduatoria;
con successivo decreto n.
537 del 2007, la Regione Campania concluse il procedimento amministrativo per la parte di sua competenza, approvando il progetto relativo al P.R.U., individuando come soggetto attuatore le Cooperative edilizie Arno, , e il costituito tra CP_2 CP_3 CP_4 Parte_1 queste, quali assegnatarie del diritto di superficie, ex art. 35 della L. n. 865/1971; Pt_1
- in data 14.6.2007 la Società Cooperativa Parmense – Consorzio tra Cooperative sottoscrisse
3 con un contratto preliminare con il quale, Controparte_8 nell'asserita qualità di soggetto attuatore del Piano di Recupero Urbano di Ponticelli e di titolare del diritto di superficie, originariamente concesso dal sull'area del Controparte_5 subcomprensorio Visconti del piano di zona di Ponticelli sulla quale avrebbe dovuto essere realizzato un parcheggio a raso, si impegnava a vendere alla società , che si impegnava CP_8 ad acquistare, la proprietà superficiaria del predetto parcheggio a raso da realizzarsi su una superficie effettiva di circa mq. 4.538, nell'indicata zona di Ponticelli, alla Via Carlo Miranda, al prezzo di € 674.000,00, di cui € 250.000,00 corrisposti a mezzo assegno contestualmente alla sottoscrizione del preliminare;
- con delibera n. 3622 del 19.11.2007 la Giunta Comunale di deliberava di: 1) Pt_1 prendere atto dell'inesistenza di rapporti concessori con le cooperative edilizie a r.l. CP_1
, e per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale in CP_2 CP_11 CP_4 Pt_1
Ponticelli e dell'inesistenza, in capo alle predette cooperative, dei diritti di superficie indebitamente vantati in forza delle convenzioni n. 25282 del 1976 e n. 34400 del 1980; 2) prendere atto dell'intervenuta risoluzione e/o cessazione di tutti i rapporti concessori in passato intrattenuti con il fallito consorzio RE per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale in Ponticelli;
2) annullare in via di autotutela l'atto con il quale la Regione
Campania, nell'esercizio di poteri delegati dal avrebbe provveduto all'approvazione CP_5 dei progetti di edilizia residenziale sovvenzionata, convenzionata e terziario di completamento presentati dalle predette cooperative per i campi 4, 6 e 7 di Ponticelli;
- a fronte di ciò, preso atto del decorso del termine essenziale per la conclusione CP_8 dei lavori e per la stipula del contratto definitivo, nonché dell'incertezza circa la legittimazione a disporre dell'area promessa in vendita da parte della Parte_1 comunicò a quest'ultima la risoluzione del relativo contratto, richiedendo la restituzione della caparra confirmatoria già versata, corrisposta anche a titolo di acconto sul prezzo finale.
Sulla base di tali presupposti, con atto di Controparte_8 citazione del febbraio 2010, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la Società
Cooperativa Parmense – Consorzio tra Cooperative (d'ora innanzi, per brevità, anche solo
“Cooperativa Parmense”) al fine di chiedere:
1. a) in via principale, di ritenere e dichiarare il contratto preliminare stipulato in data
14.6.2007 risolto e comunque privo di effetti per inadempienza e colpa della promittente alienante e/o per decorrenza del termine essenziale convenuto fissato dalle parti per la
4 consegna dell'opera e per la stipula del contratto definitivo;
b) in via subordinata, ritenere e dichiarare il contratto risolto e privo di effetti per impossibilità totale sopravvenuta;
c) in via ulteriormente gradata, ritenere e dichiarare il contratto nullo, annullato e privo di effetti;
2. condannare la convenuta cooperativa alla immediata restituzione di € 250.000,00, a lei versata in sede di preliminare a titolo di acconto sul prezzo della futura compravendita, maggiorata della rivalutazione monetaria, se dovuta, e comunque degli interessi, con decorrenza dal giorno del pagamento e sino al soddisfo;
3. condannare la convenuta cooperativa al rimborso della somma di € 3.000,00, pagata a titolo di oneri e compensi per la stipula, la registrazione e la trascrizione del contratto preliminare, maggiorata della rivalutazione monetaria, se dovuta, e comunque degli interessi, con decorrenza dal giorno del pagamento;
4) ritenere e dichiarare la convenuta cooperativa responsabile di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi da essa attrice a causa ed in conseguenza dell'illegittimo comportamento della stessa e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, ex art. 278 c.p.c.;
5) condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite;
6)ordinare la trascrizione della sentenza.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società Cooperativa Parmense –
Consorzio tra Cooperative, che contestava ogni addebito, deducendo che l'inadempimento dedotto dalla società non era a lei addebitabile, in quanto era stato causato dalla CP_8 delibera n. 3622 del 19.11.2007 del (che controllava e governava la società Controparte_5
); pertanto, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa il CP_8 Controparte_5 affinché la tenesse indenne, manlevandola, dalle pretese risarcitorie avanzate da CP_8
La convenuta società Cooperativa Parmense – Consorzio tra Cooperative concludeva chiedendo:
- in via preliminare, la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione dell'impugnazione, pendente dinanzi al Consiglio di Stato, avverso la delibera adottata dal n. 3622 del 19.11.2007; Controparte_5
- nel merito, il rigetto delle domande;
- in via subordinata, in caso di accoglimento delle domande dell'attrice, che il CP_5 fosse condannato a rifondere in suo favore tutti i danni subiti e subendi e la tenesse
[...] indenne dalle pretese risarcitorie della società ; CP_8
5 -in via riconvenzionale condizionata all'accoglimento delle avverse domande, di dichiarare il suo diritto a trattenere le somme versate alla società , a titolo di risarcimento del danno CP_8 convenzionalmente determinato, ex art. 1385 c.c., stante il comportamento di contrario CP_8
a buona fede, anche tramite il proprio socio totalitario, rappresentato dal di CP_5 Pt_1
- con vittoria delle spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa, previo differimento della prima udienza, il CP_5 si costituiva in giudizio contestando la fondatezza di ogni domanda nei suoi confronti
[...]
e deducendo che, nelle more, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7622 del 13.7.2010, aveva confermato la sentenza del TAR Campania n. 3033/2009, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la delibera del n. 3622 del 19.11.2007; in via Controparte_5 riconvenzionale, chiedeva dichiararsi la nullità o l'inefficacia dell'atto pubblico, per rogito del notaio del 5.10.2006, n. rep. 112.120, di assegnazione in favore della società Per_2
Cooperativa Parmense, da parte della società (avente causa dai Parte_3 CP_13 ed RE), della proprietà superficiaria esclusiva dell'area di mq. 4632, ricompresa
[...] nel foglio 161, p.lle 817, 818,137, 815, 813 e 821 del NCEU del comune di meglio Pt_1 identificata all'art. 10 del medesimo atto, per impossibilità originaria dell'oggetto, sussistendo un impedimento originario al trasferimento e all'assegnazione dell'area, per il pregresso mancato avveramento della condicio iuris (realizzazione degli immobili) a cui era subordinato il sorgere del diritto di superficie in capo alle società cooperative aventi causa dagli originari
Consorzi.
La con memoria depositata in data Controparte_16
29.11.2011, contestava la fondatezza della domanda riconvenzionale proposta dal CP_5 di nullità o inefficacia dell'atto pubblico del 5.10.2006, per rogito del notaio n.
[...] Per_2
112.120, di assegnazione in suo favore, da parte della società (avente causa dai Parte_3
Consorzi CONCAB ed RE) della proprietà superficiaria esclusiva dell'area di mq. 4632 meglio identificata all'art. 10 del medesimo atto, e ne chiedeva il rigetto;
in ogni caso, spiegava reconventio reconventionis affinché fosse accertata e dichiarata la piena validità ed efficacia del predetto atto di assegnazione del 5.10.2006 per rogito del notaio rep. Per_2
112.120 e, segnatamente, dell'art. 10, e, quindi, la sussistenza in suo favore della proprietà superficiaria esclusiva dell'area di mq. 4632, ricompresa nel foglio 161, p.lle 817,818, 137,
815,813 e 821 del NCEU del comune di pertanto, chiedeva l'integrazione del Pt_1 contraddittorio nei confronti delle cooperative e , quali CP_1 CP_2 CP_11 CP_4
6 destinatarie effettive del diritto di superficie di cui all'atto pubblico del 5.10.2006 impugnato del che all'art. 10 prevedeva l'assegnazione e la retrocessione della Controparte_5 proprietà superficiaria da parte di (avente causa dai Consorzi RE e Parte_3 CP_13 in favore della Cooperativa Parmense, la quale agiva anche per conto e, quindi, nella qualità di mandataria delle cooperative suddette, che, perciò, erano contraddittori necessari, in quanto effettivi destinatari della pronuncia invocata dal Controparte_5
La Cooperativa Cooperative concludeva chiedendo di: Controparte_16
-in via preliminare, sospendere il giudizio, ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione dell'impugnativa per revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7622/2020;
-nel merito: rigettare le domande proposte dall'attrice nei suoi confronti;
CP_8
-in via subordinata, nel caso in cui fossero state accolte le domande dell'attrice, condannare il terzo chiamato a rifondere ad essa convenuta tutti i danni patiti e patendi e Controparte_5
a tenerla indenne, manlevandola e garantendola dalle pretese risarcitorie proposte da
[...]
CP_8
- in via riconvenzionale condizionata, in caso di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto preliminare del 14.6.2007 ovvero di accoglimento di tutte le domande ex adverso spiegate per ottenere la dichiarazione di nullità e/o annullamento del predetto contratto preliminare, accertare il suo diritto a trattenere la somma versata a titolo di caparra, salvo ulteriori danni che essa convenuta si riservava di azionare nei confronti di e del CP_8 in separata sede, ex art. 278 c.p.c.; Controparte_5
- in merito alle domande spiegate dal Controparte_5
- rigettare la domanda del ordinando al Conservatore la cancellazione Controparte_5 dell'annotamento della delibera n. 3622 del 2007 effettata dal Comune in danno CP_5 della Pt_1
- in accoglimento della reconventio reconventionis, accertare e dichiarare la validità ed efficacia dell'art. 10 dell'atto integrativo di individuazione catastale ed assegnazione del
5.10.2006 per rogito del notaio n. rep. 112.120, e, quindi, la Persona_3 sussistenza in capo ad essa convenuta della proprietà superficiaria esclusiva dell'area di mq.
4632, ricompresa nel foglio 161, p.lle 817, 818, 137, 815, 821 del NCEU del comune di
Pt_1
- con vittoria delle spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa delle , e , esse si Controparte_1 CP_2 CP_11 CP_4
7 costituivano in giudizio e, dedotta la validità dell'atto per notaio del Persona_3
5.10.2006, n. rep. 112.120, di trasferimento ed assegnazione del diritto di superficie in favore della Cooperativa Parmense – Consorzio tra Cooperative, chiedevano di:
a) rigettare la domanda del relativa alla dichiarazione di nullità dell'atto Controparte_5 per notaio del 5.10.2006, n. rep. 112.120 e, per l'effetto, dichiarare Persona_3 che esse erano titolari del diritto di superficie sulle aree partitamente indicate in detto atto;
b) condannare il in via riconvenzionale, al risarcimento dei danni subiti a Controparte_5 causa dell'esclusione dalla procedura negoziata, da quantificarsi in corso di giudizio;
c) in via subordinata, condannare il al pagamento della somma esborsata Controparte_5 per la espropriazione delle aree, pari complessivamente a € 12.612.361,84 (e precisamente €
3.045.107,91 a favore della;
€ 3.066.704,62 a favore della;
€ CP_17 CP_18
3.045.107,91 a favore della;
€ 3.455.441,60 a favore della ), oltre CP_19 CP_20 rivalutazione monetaria ed interessi;
d) condannare il alle spese tutte del giudizio. Controparte_5
Si costituiva, inoltre, in giudizio già (società Controparte_14 CP_21 scaturente dalla fusione della società e della Controparte_22
già , quest'ultima, a sua volta Controparte_23 Controparte_24 beneficiaria del trasferimento delle aree dai Consorzi RE e , la quale aderiva a CP_13 tutte le difese ed istanze della Cooperativa Parmense – Consorzio tra Cooperative, nonché alle difese spiegate dalle cooperative ed . CP_1 CP_2 CP_11 CP_4
In data 20.11.2015 interveniva in giudizio, ex art. 111 c.p.c., la
[...]
, in persona del liquidatore, nella Controparte_25 qualità di società nascente dalla scissione della Parte_1
, in virtù di atto pubblico del 23.4.2015 per notar ,
[...] Persona_3 rep. n. 199822, racc. n. 25708, nonché nella qualità di avente causa (cessionaria), ex art. 111
c.p.c., delle , ed , aderendo alle istanze e conclusioni Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 già rassegnate dalla , nonché dalle Controparte_26 suddette società cooperative cedenti.
In data 16.3.2016 interveniva in giudizio il
[...]
, per sostenere le ragioni della Controparte_27 [...]
Controparte_25 chiedendo il rigetto delle domande formulate da (divenuta nelle more CP_8 [...]
[..
[...] , e dal Controparte_28 Controparte_5
In assenza di istruttoria, la causa era decisa con sentenza n. 284/2019, depositata in data
9.1.2019, con cui il Tribunale così statuiva:
“1) in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara la nullità del contratto preliminare stipulato in data 14.6.2007 per cui è causa, per impossibilità originaria dell'oggetto della prestazione, per l'effetto, condanna la Cooperativa Parmense Consorzio tra cooperative a restituire ad (ora l'importo di € CP_8 Controparte_6
253.000,00, oltre interessi dal 14.06.2007 e sino al soddisfo;
2)condanna la Cooperativa Parmense- Consorzio tra cooperative al pagamento delle spese di lite in favore di (ora , che liquida in complessivi € CP_8 Controparte_6
11.300,00, di cui € 550,00 per spese ed € 11.750,00, per compensi oltre al rimborso forfettario sulle spese generali nonché IVA e CPA come per legge;
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal dichiara Controparte_5 la nullità dell'atto pubblico integrativo d'individuazione catastale ed assegnazione per rogito del notaio , del 5.10.2006, registrato all'Agenzia delle Entrate di Caserta in data Per_2
19.10.2006 al n. 4130, serie 1, trascritto a il 30.10.2006, al n. 22359/48363; Pt_1
4)condanna la Cooperativa Parmense Convenuta al pagamento delle spese di lite, in favore del che liquida in complessivi € 8.000,00 per compensi, oltre al rimborso Controparte_5 forfettario sulle spese generali, nonché IVA e CPA se dovute;
5) rigetta ogni altra domanda;
6) ordina al competente conservatore dei RR.II. la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità”.
B) Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza N. 284/2019, pubblicata in data 9.1.2019, ha proposto tempestivo appello la , Controparte_25 con atto di appello notificato in data 4.6.2019 all' Controparte_28
(già , al alle
[...] CP_8 Controparte_5 Controparte_29
, , al e a
[...] CP_2 CP_11 CP_4 Controparte_13
al fine di chiedere, in riforma della sentenza impugnata, di: Controparte_14
- rigettare le domande spiegate dall'attrice CP_8
- in via subordinata: in caso di accoglimento delle domande della società attrice in primo grado, di condannare il a rifondere ad essa appellante tutti i danni presenti Controparte_5
9 e futuri, tenendola indenne, manlevandola e garantendola dalle pretese risarcitorie avanzate da
CP_8
- in via riconvenzionale condizionata: in caso di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto preliminare del 14.6.2007 ovvero di accoglimento delle domande subordinate di nullità o annullamento del medesimo contratto, accertare il diritto di essa appellante a trattenere la somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria, salvo ulteriori danni che si riservava di azionare nei confronti della società e del in CP_8 Controparte_5 separata sede;
- in merito alle domande avanzate dal rigettare le stesse, ordinando al Controparte_5
Conservatore la cancellazione dell'annotamento della delibera n. 3622 del 2007, effettuata dal in danno della Controparte_5 Pt_1
- in accoglimento della reconventio reconventionis, accertare e dichiarare la piena validità piena validità ed efficacia dell'atto integrativo di individuazione catastale ed assegnazione del
5.10.2006 per rogito del notaio rep. n. 112.120, e segnatamente Persona_3 dell'art. 10 e, quindi, la sussistenza in capo alla della proprietà Controparte_25 superficiaria esclusiva dell'area di mq. 4632, ricompresa nel folio 161, particelle 817, 818,
137, 815, 813 e 821 del N.C.E.U. della città di come meglio identificata nell'articolo Pt_1 suddetto;
-condannare il in via riconvenzionale, al risarcimento dei danni subiti a Controparte_5 causa dell'esclusione della procedura negoziata, pari a € 19.619.639,00, ovvero al maggiore o minore importo che fosse emerso in corso di giudizio, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
- in ogni caso, condannare il al pagamento della somma di € Controparte_5
12.612.361,84, ovvero al maggiore o minore importo che fosse emerso in corso di giudizio, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria e interessi;
-con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio l' Controparte_28
(ente risultante dalla trasformazione della società
[...] [...]
, ed il che hanno resistito Controparte_8 Controparte_5 all'appello, di cui hanno chiesto il rigetto.
Benché regolarmente evocate in giudizio, non si sono costituite le società cooperative edilizie
10 ed , nè il , CP_1 CP_2 CP_11 CP_4 Controparte_13 né la onde deve esserne dichiarata la contumacia. Controparte_14
La causa, transitata dalla Settima Sezione Civile alla Terza Sezione Civile, a seguito di un provvedimento della Presidente della Corte di riorganizzazione e riequilibrio dei ruoli, è stata assunta in decisione all'udienza del 12.3.2025, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Analisi dei motivi di appello
Nel corso del giudizio di appello, in allegato alle note di trattazione scritta depositate in data
14.1.2025 (in sostituzione dell'udienza del 30.1.2025, ex art. 127 ter c.p.c.), l'appellante ha depositato l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 6324/2023, depositata in data 2.3.2023, con cui la Corte di Cassazione, cassando la sentenza della Corte di Appello di Roma n.
6934/2017 e decidendo nel merito, dichiarava l'inesistenza della sentenza dell'11.5.1994 con cui il Tribunale di Roma aveva dichiarato il fallimento del Consorzio RE, in quanto si trattava di sentenza pronunciata nei confronti di un soggetto già estinto, essendosi il
Consorzio RE estinto sin dagli anni 1989/1990 per effetto dell'incorporazione nel
. Controparte_30
L'appellante ha assunto, sia nelle note di trattazione scritta depositate in data 14.1.2025, sia, soprattutto, negli scritti finali, ex art. 190 c.p.c., che la sopravvenuta ordinanza della Corte di
Cassazione n. 6324/2023 (dichiarativa dell'inesistenza del fallimento del Consorzio RE) aveva stravolto l'intera vicenda oggetto del presente giudizio, per aver determinato il venir meno della ragione giustificativa della delibera n. 3622/2007 del sul Controparte_5 diniego del subentro delle cooperative nell'originario rapporto concessorio con il Consorzio
RE (che consisteva, appunto, nel fallimento del concessionario). Parte_1
Tanto implicava la disapplicazione della delibera del n. 3622/2007, che Controparte_5
l'appellante espressamente chiedeva, nonché il superamento dei giudicati amministrativi intervenuti, che su tale delibera si fondavano.
Le difese dell'appellante non colgono nel segno, in quanto non ha nessuna rilevanza ai fini del presente giudizio la sopravvenuta ordinanza della Corte di Cassazione n. 6324/2023, che ha dichiarato l'inesistenza della sentenza dichiarativa del fallimento del Consorzio RE, atteso che il fallimento del predetto e le questioni ad esso connesse non sono mai entrate Parte_1 nel thema dedicendum del presente giudizio, nel quale sono entrate, invece, solo le questioni, accertate con efficacia di giudicato dal giudice amministrativo, relative alla inesistenza dei
11 diritti di superficie indebitamente vantati dalle cooperative edilizie , CP_1 CP_2 CP_11 CP_4
e in forza delle convenzioni del 1976 n. 25282 e del 1980 n. 34400, per ragioni
[...] Pt_1 diverse dal fallimento del Consorzio RE e preesistenti al predetto fallimento (ragioni consistenti nell'inesistenza dei rapporti concessori con le cooperative e nella scadenza del piano di zona del comprensorio del piano di zona Ponticelli, verificatasi in data 14.9.1986, senza la realizzazione delle opere, a cui era subordinato l'acquisto, in capo alle cooperative, del diritto di superficie).
Si consideri, a tal fine, che è stato accertato dal giudice amministrativo (sentenza del
Consiglio di Stato n. 7622/2010), con efficacia di giudicato, che il piano di zona del comprensorio di Ponticelli aveva irrimediabilmente perso efficacia per scadenza del termine in data 14.9.1986, onde la realizzazione delle opere in esso previste, ed a cui era subordinato l'acquisto del diritto di superficie in capo alle cooperative, non era più possibile;
l'individuazione delle cooperative a cui trasferire il diritto di superficie avveniva, da parte dei ed , solo con le delibere consortili del 18.10.1989 e del 21.10.1991 CP_13 CP_4
(ben antecedenti al fallimento del Consorzio RE, dichiarato in data 11.5.1994), quando cioè, a seguito dell'intervenuta scadenza del piano di zona, era certo che non si sarebbe mai potuta realizzare la condizione (realizzazione delle opere) a cui era subordinato l'acquisto del diritto di superficie in capo alle cooperative.
Tanto chiarito, si passa ad esaminare i motivi di appello.
C.1 Con il primo motivo di appello, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado per aver erroneamente ritenuto sussistente il giudicato sulla circostanza relativa al mancato espletamento delle procedure espropriative nonché per aver ritenuto rilevante la circostanza della scadenza del piano di zona del comprensorio di Ponticelli.
L'appellante ha dedotto, di contro, che nessun giudicato si era mai formato in ordine alla questione della mancata esecuzione delle procedure espropriative e che la sopravvenuta scadenza del piano di zona non assumeva nessun rilievo, in quanto la sua realizzazione, una volta iniziata, poteva essere portata a compimento senza limiti temporali per effetto di quanto previsto dall'art. 1 bis della legge 1.3.1985, n. 42.
L'appellante ha argomentato che la motivazione della sentenza del TAR n. 3033/2009 era stata in parte modificata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7622/2010 e che le modifiche intervenute erano assolutamente rilevanti in relazione alle questioni dedotte in lite.
Ed invero, mentre il aveva ritenuto che il trasferimento del diritto di CP_31
12 superficie dai consorzi alle cooperative fosse subordinato alla sola condizione del compimento degli espropri (ritenuti non completati, pur in mancanza di verifiche sul punto), il
Consiglio di Stato, dopo aver preso atto delle deduzioni relative all'effettivo compimento delle procedure espropriative (in base ad atti di cessione volontaria), aveva ritenuto tale punto non meritevole di approfondimento, in quanto, ferma l'acquisizione del diritto di superficie in capo ai consorzi concessionari, il successivo trasferimento dai consorzi alle cooperative sarebbe stato subordinato all'avveramento di una ulteriore condizione sospensiva, consistente nella realizzazione degli immobili, condizione non realizzatasi.
Pertanto – ha concluso l'appellante - nessun giudicato si era formato sulla questione della mancata esecuzione delle procedure espropriative, questione che andava verificata dalla Corte di Appello nel presente giudizio, tenuto conto che il risultava, per sua Controparte_5 stessa ammissione, proprietario di tutte le aree dedotte in giudizio, il che presupponeva il completamento delle procedure espropriative.
Il primo motivo di appello, per quanto concerne l'insussistenza del giudicato sul compimento delle procedure espropriative, è inammissibile sotto diversi profili.
In primo luogo, è inammissibile perché non coglie che il primo giudice, nella sentenza impugnata, ha ritenuto coperta da giudicato non la circostanza del mancato espletamento delle procedure espropriative, ma l'accertamento della legittimità della delibera del comune di del 19.11.2007, n. 3622, da cui si ricavava l'inesistenza del diritto di superficie in Pt_1 capo alla , e da tale inesistenza – Parte_4 coperta da giudicato – ha fatto derivare la nullità del contratto preliminare stipulato in data
14.6.2007 tra l e la . CP_8 Controparte_25
In secondo luogo, è inammissibile per carenza di interesse, in quanto, anche ove le difese dell'appellante fossero fondate e, quindi, non si fosse formato il giudicato sul mancato espletamento delle procedure espropriative, tanto non porterebbe a sovvertire la decisione del primo giudice.
Ed infatti, il Consiglio di Stato nella sentenza n. 7622/2010, con cui confermava la sentenza del TAR Campania-Napoli, Sezione IV, n. 3033/2009, affermava (pagg. 13,14), effettivamente, che la questione del compimento delle procedure di esproprio non meritava di essere approfondita, in quanto, in forza dell'art. 16, comma 1, della convenzione del 1976, n.
25282, conclusa tra i Consorzi (concessionari) ed ed il comune di CP_13 CP_4 Pt_1
(concedente), il diritto di superficie poteva, sì, essere trasferito dal consorzio concessionario
13 alle cooperative originariamente aderenti senza il consenso del concedente, ma all'ulteriore condizione che fosse intervenuta la realizzazione degli immobili, realizzazione che incontestabilmente non si era verificata, né avrebbe mai potuto verificarsi in futuro essendo il piano di zona irrimediabilmente scaduto.
In altri termini – affermava il Consiglio di Stato – l'acquisizione da parte delle cooperative del diritto di superficie eventualmente ad esse anteriormente ceduto (dai consorzi concessionari) presuppone l'avverarsi – in chiave bifasica – di una duplice condizione sospensiva:
l'espletamento delle espropriazioni (che rende efficace la cessione al concessionario prevista in convenzione) e la realizzazione degli immobili (che rende efficace il sub contratto e quindi intesta il diritto di superficie alle cooperative sue aventi causa). Concludeva, quindi, il
Consiglio di Stato che, “anche ad ammettere che le procedure espropriative cui si riferiscono gli appellanti abbiano avuto corso, il diritto di superficie sulle aree di riferimento non è stato mai efficacemente acquisito dalle cooperative aderenti ai consorzi concessionari come chiarito dal TAR”.
Infine, il primo motivo di appello, nella parte in cui sostiene l'irrilevanza della circostanza della scadenza del piano di zona, per poter la sua realizzazione, una volta iniziata, essere portata a compimento senza limiti temporali, è infondato, in quanto la circostanza della irrimediabile cessazione di efficacia, per scadenza del termine in data 14.9.1986, del piano di zona del comprensorio di Ponticelli, del quale i progetti delle cooperative pretendevano di costituire applicazione, è stata accertata, con efficacia di giudicato, dal TAR Campania nella sentenza n. 3033/2009, confermata dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 7622/2010 (si tratta, peraltro, di una materia nella quale il giudice amministrativo ha ed aveva anche all'epoca dell'introduzione del giudizio dinanzi al TAR giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 13.3.1998, n. 80, come modificato dall'art. 7 della legge 21.7.2000, n.
205).
C.2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale affermava che, per effetto della sentenza del TAR n. 3033/2009, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7622/2010, era coperta da giudicato la questione dell'inesistenza del diritto di superficie in capo alla Cooperativa Parmense-
Consorzio tra Cooperative.
L'appellante, di contro, ha dedotto che ai sensi dell'art. 8, comma 1, del C.P.A. (“il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di
14 giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale”), il giudicato non copre le questioni pregiudiziali o incidentali che non attengano alla giurisdizione del G.A., come, appunto, nella specie, la questione relativa all'accertamento della proprietà superficiaria, secondo le prescrizioni convenzionali, ma si estende solo alla legittimità della delibera n.
3622/2007.
Ed invero, nel caso di specie, il G.A., per delibare sulla legittimità della delibera impugnata, aveva dovuto incidentalmente accertare la sussistenza della legittimazione ad agire delle cooperative, e, ai fini di tale verifica, era stato costretto ad affrontare la questione pregiudiziale della titolarità del diritto superficiario, svolgendo un accertamento di tipo pregiudiziale su diritti soggettivi (quale il diritto di superficie), non idoneo a passare in giudicato, ai sensi del citato art. 8 C.P.A.
Anche il secondo motivo di appello non coglie nel segno.
In disparte ogni considerazione sul fatto che il codice del processo amministrativo, introdotto dal D. Lgs. 2.7.2010, n. 104, è entrato in vigore in 16.9.2010 e, quindi, successivamente alla pronuncia della sentenza del Consiglio di Stato in data 13.7.210, va evidenziato il passaggio motivazionale della sentenza di primo grado (pag. 16), con cui il Tribunale, dopo aver precisato che la sentenza del Consiglio di Stato n. 6722/2010, che confermava la sentenza del
TAR Campania n. 3033/2009, era passata in giudicato, con conseguente vincolatività ed incontestabilità del suo contenuto, affermava: “Nel caso di specie, la statuizione del Giudice
Amministrativo, avendo acclarato la legittimità della deliberazione di Giunta Comunale di
n. 3622 del 19.11.2007 consente di affermare che la Pt_1 [...]
non è titolare di alcun diritto di superficie ed il che Controparte_25 produce, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 c.c., la nullità del contratto preliminare di vendita stipulato in data 14.6.2007 tra l' e la CP_8 [...]
”. Controparte_25
Dal suindicato passaggio motivazionale emerge che ciò che il giudice di primo grado riteneva passato in giudicato era l'accertamento della legittimità della deliberazione di Giunta
Comunale di n. 3622 del 19.11.2007, la quale, avendo resistito all'impugnativa dinanzi Pt_1 al TAR con decisione confermata dal Consiglio di Stato, non poteva essere più messa in discussione unitamente al suo contenuto;
tale deliberazione, che era divenuta incontestabile nel suo contenuto, consentiva di affermare che la tra Controparte_16
15 Cooperative non era titolare di nessun diritto di superficie. Di qui la nullità, per impossibilità dell'oggetto, del contratto preliminare del 14.6.2007, con cui la Cooperativa Parmense-
Consorzio tra Cooperativa prometteva di vendere ad un diritto di superficie di cui non CP_8 era stata mai titolare, né poteva mai diventarlo.
L'appellante non ha sollevato nessuna critica avverso il predetto passaggio argomentativo con cui il primo giudice affermava che il giudice amministrativo aveva accertato con autorità di giudicato la legittimità della deliberazione del del 19.11.2007, n. 3622. Controparte_5
In ogni caso, contrariamente a quanto assume l'appellante, deve ritenersi che l'accertamento compiuto dal giudice amministrativo, prima dal TAR e poi dal Consiglio di Stato, in ordine all'inesistenza del diritto di superficie in capo alle cooperative, sia avvenuto con efficacia di giudicato, non ostando a ciò l'art. 8 del C.P.A., sia perché la questione del diritto di superficie in capo alle cooperative non è stata conosciuta dal giudice amministrativo in via meramente incidentale o pregiudiziale, ma in via principale, sia perché non si tratta di materia che esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Quanto al primo profilo, l'accertamento della carenza della legittimazione ad agire delle cooperative che avevano impugnato dinanzi al TAR la menzionata delibera del comune di del 19.11.2007, n. 3622, che ha determinato la dichiarazione di inammissibilità del Pt_1 ricorso, trova il suo fondamento proprio nell'accertamento, di merito, dell'inesistenza del diritto di superficie in capo alle suddette cooperative, accertamento che, quindi, cui rappresenta il focus della decisione del giudice amministrativo.
In altri termini, è proprio nell'accertamento dell'inesistenza del diritto di superficie in capo alle cooperative che si sostanzia e si risolve l'accertamento del TAR, come anche riconosciuto dal Consiglio di Stato che, a pag. 11 della sentenza n. 7622/2010, ha evidenziato che la titolarità da parte delle cooperative del diritto di superficie ha assunto un rilievo centrale nella decisione del TAR (“Con il primo motivo dei rispettivi ricorsi – e si passa ad esaminare il profilo che ha assunto rilievo centrale nella controversia alla luce di quanto statuito dal TAR
e dalle contrapposte argomentazioni versate dalle parti”- gli appellanti tornano ad affermare la titolarità da parte delle cooperative del diritto di superficie sulle aree dei campi 4,6 e 7 e dunque la loro legittimazione ad impugnare con il ricorso introduttivo il provvedimento di autotutela adottato dal comune”).
Quanto al secondo profilo, non è corretto affermare, come fa l'appellante, che la titolarità del diritto di superficie in capo alle cooperative è una questione che non rientra nella giurisdizione
16 esclusiva del giudice amministrativo, afferendo il diritto di superficie alla categoria dei diritti soggettivi, per i quali il giudice amministrativo non ha giurisdizione esclusiva.
A tal fine, sono del tutto condivisibili le considerazioni del TAR nella sentenza n. 3033/2009, secondo cui il diritto di superficie ad aedificandum, costituito geneticamente con la originaria delibera del n. 1/1975, riconfermato nelle successive convenzioni del 1976 Controparte_5
n. 25282 e n. 3440 del 1989, è elemento integrativo e componente strutturale della fattispecie concessoria, prevista dall'art. 35, comma 4, legge 867/1971, secondo cui sulle aree comprese nei piani approvati a norma della legge 167/1962 “il Comune concede il diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali”.
In tal senso si sono espresse anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza del 17.7.2023, n. 20678, secondo cui “la convenzione per la concessione del diritto di superficie, ai sensi dell'art. 35 della legge 965/1971, non costituisce un atto autonomo rispetto alla deliberazione comunale con la quale l'ente manifesta la volontà di concedere l'area e detta le relative condizioni, ma viene, con essa, ad integrare una fattispecie complessa di concessione amministrativa, di tal che si costituisce, tra concedente e concessionario, un rapporto unitario”.
Se, allora, il diritto di superficie in questione è elemento intrinseco della fattispecie concessoria, la questione della titolarità in capo alle cooperative edilizie del diritto di superficie rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che, anche con riferimento all'epoca dell'introduzione del giudizio dinanzi al TAR, rientravano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutti gli atti e i provvedimenti in materia edilizia ed urbanistica (e, quindi, le convenzioni urbanistiche), ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs.
13.3.1998, n. 80, come modificato dall'art. 7 della legge 21.7.2000, n. 205 (come previsto anche oggi dall'art. 133 del C.P.A.)
Peraltro, il primo giudice nella sentenza impugnata poneva, a fondamento della dichiarazione di nullità del contratto preliminare del 16.6.2007, non solo l'inesistenza del diritto di superficie in capo alla promittente Controparte_16 alienante, ma anche un'ulteriore circostanza, rappresentata dalla inesistenza di rapporti concessori tra il e la predetta cooperativa, affermando (pag. 17 della Controparte_5 sentenza impugnata): “ nel caso di specie, l'inesistenza dei rapporti concessori con la cooperativa convenuta nonché con le cooperative chiamate in causa concretizza una ipotesi di impedimento originario di carattere giuridico che ostacola in radice ed in modo assoluto il
17 risultato cui la prestazione era diretta, ossia il trasferimento del diritto di superficie dell'area da edificarsi e da alienarsi… Per quanto precede risulta evidente che la cooperativa convenuta ha negoziato un oggetto giuridicamente impossibile”, e avverso tale concorrente ed autonoma ratio decidendi l'appellante non ha formulato nessuna censura volta a travolgerla.
C.3. Dal rigetto del secondo motivo di appello, da cui consegue che deve ritenersi che l'accertamento, da parte del giudice amministrativo, dell'inesistenza del diritto di superficie in capo alle cooperative sia coperto da giudicato, deriva il rigetto del terzo motivo, nella parte in cui si richiede alla Corte un autonomo accertamento dell'esistenza in capo alla
[...]
del diritto di superficie oggetto del contratto Controparte_16 preliminare del 14.6.2007, reiterando le difese di merito già espletate sul punto nel giudizio di primo grado.
C.3.1. Sempre in sede di terzo motivo di appello, l'appellante ha censurato, per violazione dell'art. 112 c.p.c., la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accolto la domanda riconvenzionale dal di accertamento della nullità o, comunque, di Controparte_5 inefficacia dell'assegnazione in favore della tra Controparte_16 CP_1 della proprietà superficiaria di suoli, dell'estensione di mq. 4632, meglio identificati nell'art. 10 dell'atto pubblico integrativo di individuazione catastale ed assegnazione per rogito notar del 5.10.2006, n. rep. 112.120 di rep., sebbene abbandonata dal Persona_3 nella prima memoria, ex art. 183, comma 6, c.p.c. CP_5
La doglianza è infondata, in quanto il nella memoria ex art. 183, comma 6, Controparte_5
n. 1, c.p.c., concludeva espressamente per l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata.
L'appellante ha, poi, censurato la sentenza di primo grado per aver accolto la domanda riconvenzionale spiegata dal e ha argomentato, in proposito, che, poiché il Controparte_5 diritto di superficie in capo ai Consorzi e alle loro Cooperative si era costituito tra il 1981 e il
1984, allorquando erano state completate le procedure espropriative, ed il Controparte_5 aveva acquisito definitivamente la proprietà delle relative aree espropriate, l'atto rogato dal notaio del 5.10.2006 non poteva che avere mero valore ricognitivo di circostanze già Per_2 costituitesi, regolamentando solo aspetti interni ai Consorzi, concernenti la distribuzione della titolarità superficiaria, ovvero aspetti di mero dettaglio, concernenti rettifiche delle precedenti trascrizioni, dovute a una precedente non corretta individuazione delle particelle espropriate.
Anche tale censura è destinata ad essere rigettata, in conseguenza del rigetto del secondo
18 motivo di appello, per effetto del quale deve ritenersi accertata dal giudice amministrativo, con efficacia di giudicato, la mancata acquisizione da parte della Cooperativa Parmense e delle altre Cooperative, terze chiamate in causa nel giudizio di primo grado, del diritto di superficie, stante il mancato avveramento della condizione sospensiva a cui era subordinata l'acquisizione di tale diritto, consistente nella realizzazione delle opere, che, in ogni caso, non sarebbe stata più possibile per la intervenuta irrimediabile scadenza del piano di zona in data
14.9.1986
C.4. Con il quarto motivo di appello, l'appellante
[...]
, in qualità di successore a titolo particolare Controparte_25 delle Cooperative Arno, Reno, San CI e , si è doluta dell'erroneo rigetto delle CP_4 domande proposte in primo grado dalle predette cooperative nei confronti del CP_5
aventi ad oggetto il risarcimento dei danni loro derivanti dall'esclusione dalla
[...] procedura negoziata relativa alla realizzazione del programma regionale di ERS (edilizia residenziale sociale), ai sensi dell'art. 8 DPCM 16.7.2009, esclusione seguita all'emanazione, da parte del della delibera di Giunta Comunale n. 3622/2007. Controparte_5
L'appellante, a sostegno del motivo di appello, ha dedotto che, in considerazione della comprovata titolarità del diritto di superficie in capo alle cooperative aderenti ai consorzi concessionari, avrebbe dovuto ritenersi ingiusta ed illegittima l'esclusione delle predette cooperative dalla procedura negoziata e, quindi, pienamente fondata la domanda di risarcimento danni, da commisurare al mancato utile subito dalle cooperative e quantificato nella somma di € 19.619.629,00, oltre rivalutazione ed interessi, pari al 10% del valore delle opere che avrebbero dovuto eseguire per effetto dell'approvazione di cui al Decreto della
Regione Campania n. 537 del 26.6.2007, annullato dal secondo un criterio di CP_5 computo legale (art. 345 legge 2248/1865 e ss. mod.).
In via preliminare si osserva che la questione relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, riproposta dal nel presente Controparte_5 giudizio di appello, è coperta da giudicato, perché il nella comparsa di Controparte_5 risposta depositata nel giudizio di primo grado, proponeva, in relazione alle domande risarcitorie delle cooperative, eccezione di difetto di giurisdizione del giudizio ordinario in favore del giudice amministrativo, ma l'eccezione era implicitamente rigettata dal primo giudice che decideva nel merito, rigettando le domande, per cui la questione avrebbe dovuto essere riproposta dal nel presente giudizio mediante appello incidentale, Controparte_5
19 eventualmente condizionato, ma tanto non è avvenuto, essendosi limitato il Controparte_5 solo a riproporre l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, senza neanche dolersi del rigetto implicito dell'eccezione da parte del
Tribunale.
Il quarto motivo di appello è infondato.
Il primo giudice nella sentenza impugnata affermava (pag. 21) che l'accertata inefficacia dei piani di zona, risalente all'anno 1986, rendeva conseguentemente nullo l'atto pubblico del
5.10.2006 per notar , con il quale la cooperativa (avente Persona_3 Parte_3 causa dai Consorzi RE e aveva assegnato, tra l'altro, alla cooperativa Parmense- CP_13
Consorzio tra Cooperative la titolarità del diritto di superficie concesso dal Controparte_5 sull'area del subcomprensorio Visconti in catasto al foglio 161 p.lle 824,825,822 e 823, e che
“l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dal comune di impone(va) la Pt_1 reiezione delle ulteriori domande riconvenzionali spiegate dalla cooperativa convenuta nonché delle altre cooperative chiamate in causa”.
Orbene, le argomentazioni dell'appellante a sostegno del quarto motivo di appello, oltre a non confrontarsi specificamente con la motivazione del primo giudice, sono infondate, in quanto poggiano sulla “comprovata” titolarità del diritto di superficie in capo alle cooperative
[...]
, e ma l'inesistenza del diritto di superficie in capo alle Parte_5 CP_4 Pt_1 predette cooperative, unitamente all'inesistenza in capo alle stesse di rapporti concessori per la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale in Ponticelli e alla scadenza del piano di zona del comprensorio di Ponticelli già in data 14.9.1986, sono tutte circostanze accertate, con efficacia di giudicato, dal giudice amministrativo, al cui vaglio era sottoposta la delibera del comune di del 19.11.2007, n. 3622, onde non possono essere messe più in Pt_1 discussione.
C.5. Con il quinto motivo di appello, l'appellante si è doluta dell'omessa pronuncia, da parte del primo giudice, sulla domanda di restituzione dei costi sostenuti dalle cooperative per lo svolgimento delle attività che avevano consentito al di acquisire Controparte_5 definitivamente la proprietà delle aree espropriate, pari ad € 21.596,51 per ciascuno degli alloggi realizzati, per una somma complessiva di € 12.612.361,84 (trattandosi di n. 584 alloggi).
L'appellante ha dedotto che tali costi avrebbero dovuto costituire il corrispettivo della concessione nel caso in cui il programma costruttivo fosse stato condotto a termine;
a fronte
20 della mancata realizzazione del programma, i predetti costi avrebbero dovuto essere rimborsati dal come espressamente previsto dall'art. 25 della Convenzione, e, CP_5 pertanto, la domanda restitutoria avrebbe dovuto trovare accoglimento anche nel caso di accoglimento della domanda riconvenzionale del da cui poteva conseguire Controparte_5 il solo rigetto della domanda risarcitoria delle cooperative, ma non anche di quelle restitutorie.
Va rilevata, in via preliminare, una certa incertezza nella formulazione del motivo di appello perché, mentre nella parte iniziale del motivo di appello (pag. 61 dell'atto di appello),
l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla domanda definita
“restitutoria”, nel corso della trattazione del motivo di appello (pag. 64 dell'atto di appello) ha chiesto la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva
“erroneamente respinto (ovvero omesso di esaminare) le domande riconvenzionali delle
Cooperative Parmense, , ed ”, alle quali era succeduta essa CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 appellante.
Il motivo di appello è, in ogni caso, infondato.
In primo luogo, si osserva che nessuna domanda c.d. restitutoria risulta essere stata proposta dalla Cooperativa Parmense nel giudizio di primo grado.
Quanto alle domande c.d. restitutorie proposte dalle altre cooperative, terze chiamate in causa,
ed , non vi è stata nessuna omessa pronuncia da parte del CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 primo giudice, che, invece, rigettava tutte le domande riconvenzionali delle cooperative chiamate in causa in conseguenza dell'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dal di nullità dell'atto del 5.10.2006 per notaio , con cui la Controparte_5 Per_2
aveva assegnato, fra l'altro, alla Controparte_24 Controparte_16 il diritto di superficie sull'area del sub-comprensorio Visconti della superficie di
[...] mq. 4632, meglio indicata all'art. 10 del medesimo atto.
Ove, poi, l'appellante, in alternativa alla omessa pronuncia, abbia inteso dolersi del rigetto della c.d. domande c.d. “restitutorie” da parte del primo giudice, il motivo di appello è, del pari, infondato, invocando l'appellante, a fondamento dello stesso, l'art. 25 della convenzione, peraltro, non meglio precisata.
Il riferimento è all'art. 25 della convenzione del 12.3.1976, n. 25282, conclusa tra il
[...] ed i Consorzi ed , che prevede che, in caso di decadenza della CP_5 CP_13 CP_4 convenzione, il avrebbe dovuto rimborsare al concessionario decaduto le Controparte_5 somme versate per l'acquisizione del diritto di superficie nonché avrebbe dovuto indennizzare
21 le opere effettivamente eseguite dal concessionario sulla base di una stima redatta da tre ingegneri o architetti, di cui uno nominato dal uno dal concessionario ed uno dalle CP_5 parti di comune accordo, o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Napoli.
Appare evidente che il richiamo dell'appellante all'art. 25 della convenzione del 12.3.1976, n.
25282, non è pertinente per la dirimente ragione che la predetta convenzione è stata conclusa tra il ed i Consorzi CONCAB ed , e, quindi, sono ad essa estranee le Controparte_5 CP_4 cooperative, terze chiamate in causa, benché aderenti ai menzionati Consorzi, ma soggetti giuridici diversi da essi, tanto che, in caso di decadenza della convenzione, il rimborso delle somme versate per l'acquisizione del diritto di superficie e l'indennizzo per le opere eseguite
è previsto esclusivamente in favore del concessionario, ai sensi dello stesso art. 25 Parte_1 della convenzione invocato dall'appellante.
Peraltro, nel caso di specie, non si sono verificate le ipotesi di decadenza della convenzione del 12.3.1976, n. 25282, contemplate dall'art. 23 della stessa e rilevanti ai fini dell'applicazione del successivo art. 25 invocato dall'appellante.
C.6. Con il sesto motivo di appello, l'appellante ha prospettato la responsabilità del
[...] nei confronti della per aver tenuto CP_5 Controparte_16 il una condotta contraria ai principi di buona fede e correttezza, tale da ingenerare CP_5 nella un ragionevole affidamento sulla Controparte_16 sussistenza di tutti i presupposti per una legittima e valida trattativa con;
a tanto si CP_8 aggiungeva la circostanza che il era socio al 100% della società . Controparte_5 CP_8
Sulla base di tali presupposti, l'appellante, nella qualità di beneficiaria della scissione della società , ha chiesto, in riforma della Parte_4 sentenza impugnata, di essere autorizzata a trattenere la caparra versata da , salvo, in CP_8 caso contrario, essere manlevata dal per tutto quanto eventualmente dovuto Controparte_5 ad per il mancato perfezionamento del contratto preliminare di compravendita del CP_8
14.6.2007.
Il motivo di appello non è meritevole di accoglimento.
In via preliminare, va rilevato che l'appellante, con il sesto motivo di appello, ha allegato fatti specifici, volti a dimostrare che il aveva ingenerato nella cooperativa Controparte_5 un legittimo affidamento sulla possibilità di realizzare il PRU, per poi mutare Pt_1 condotta solo dopo la stipula del preliminare del 14.6.2007, fatti che non aveva dedotto nell'atto di chiamata in causa del nel giudizio di primo grado, e che, Controparte_5
22 perciò, sono inammissibili e restano fuori dal thema decidendum, dovendo essere presi in considerazione solo i fatti tempestivamente allegati nel giudizio di primo grado (atto di chiamata in causa del . Controparte_5
Nel predetto atto la Cooperativa Parmense deduceva che l'inadempimento addebitatole dalla promissaria acquirente non era ad essa imputabile, ma era imputabile al CP_8 CP_5
che aveva adottato la delibera del 19.11.2007, n. 3622, e che, a sua volta, controllava
[...]
e governava la società (promissaria acquirente). Pertanto, la Cooperativa Parmense, CP_8 considerato che la società si indentificava con il comune di che ne era il socio CP_8 Pt_1 totalitario, chiedeva di essere autorizzata a trattenere la caparra;
ove, invece, si fosse ritenuto che il assumesse la veste di soggetto terzo rispetto ad , la Controparte_5 CP_8
Cooperativa Parmense chiedeva, accertato il collegamento funzionale tra la delibera del
19.11.2007, n. 3622, e l'inadempimento contestato ad essa da , di essere manlevata dal CP_8 dalle pretese della società . Controparte_5 CP_8
La domanda di ritenzione della somma versata a titolo di caparra è infondata, in quanto, come affermato dal primo giudice, la società non si immedesimava con il CP_8 Controparte_5 benché esso ne fosse socio al 100%, in quanto il rapporto tra società ed ente pubblico che la partecipa è di assoluta autonomia, potendo l'ente incidere sul funzionamento e sull' attività della società non già attraverso poteri autoritativi e discrezionali, ma solo avvalendosi di strumenti previsti dal diritto societario. Ne deriva che nessun addebito può essere mosso all per condotte asseritamente illegittime poste in essere dal né tanto meno CP_8 CP_5 può ritenersi che l' fosse a conoscenza delle decisioni e del modus operandi del CP_8
Pertanto, la restituzione della somma di € 250.000,00, versata da alla CP_5 CP_8
Cooperativa Parmense in ragione del contratto preliminare del 14.6.2007, è una conseguenza della dichiarazione di nullità del suddetto preliminare.
L'ulteriore domanda della Cooperativa Parmense, reiterata con il sesto motivo di appello, di essere manlevata dal in relazione alle somme da corrispondere ad Controparte_5 [...]
oggi è, in realtà, una domanda CP_8 Parte_6 di risarcimento danni, in relazione alla quale la responsabilità del risiederebbe CP_5 nell'aver adottato la delibera del 19.11.2007, n. 3622, ma detta domanda è infondata, posto che resta insuperato il passaggio motivazionale della sentenza di primo grado, con cui il primo giudice affermava che il giudice amministrativo aveva acclarato la legittimità della suddetta delibera e tanto consentiva di affermare che la Cooperativa Parmense non era titolare di alcun
23 diritto di superficie, per cui era nullo per impossibilità dell'oggetto il contratto preliminare del
14.6.2007 tra e la Cooperativa Parmense. In altri termini, l'emanazione della delibera CP_8 del 19.11.2007, n.3622, di per sé, non implica nessuna responsabilità per il CP_5 emanante.
D. Le spese processuali
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante, ex art. 91, comma 1, c.p.c., nei confronti degli appellati costituiti, e Controparte_5 [...]
ente risultante dalla trasformazione della società Controparte_6
CP_8
Le spese sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., applicando i valori minimi per la fase istruttoria, non essendo stata espletata attività istruttoria, ed i valori intermedi tra minimi e medi per tutte le altre fasi;
utilizzando nei confronti del lo scaglione di riferimento da € 8.000.000,01 Controparte_5
a € 16.000.000,00, in base al valore della causa di appello (pari al petitum) tra l'appellante ed il e nei confronti di Controparte_5 Parte_6
(già lo scaglione di riferimento da € 52.000,01 a € 260.000,00, tenuto conto del CP_8 valore della causa di appello tra l'appellante e pari a € Parte_6
253.000,00 (pari all'ammontare della somma che la Cooperativa Parmense è stata condannata a restituire ad dalla sentenza di primo grado, di cui l'appellante ha chiesto la riforma). CP_8
Non deve essere previsto nulla per le spese del presente grado di giudizio nei confronti degli appellati contumaci, non essendo stati essi destinatari di motivi di appello.
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1
- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n.
228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, proposto dalla Controparte_25
, nei confronti di
[...] Controparte_6
del delle
[...] Controparte_5 Controparte_32
[...]
[...] , , di , nonché di
[...] CP_4 Controparte_33 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Undicesima Sezione Civile, n. Controparte_14
284/2019, depositata in data 9.1.2019, non notificata, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Dichiara la contumacia dei seguenti appellati: Controparte_32
ed ;
[...] CP_4 Controparte_13 CP_14
[...]
2) Rigetta l'appello;
3) Condanna l'appellante a pagare, in favore del le spese del giudizio di Controparte_5 secondo grado, che liquida in € 50.568,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
4) Condanna l'appellante a pagare, in favore di Controparte_34
(già , le spese del giudizio secondo grado, che liquida in €
[...] CP_8
9.657,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
5) Nulla per le spese del presente grado di giudizio in relazione agli appellati contumaci;
6) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 11.9.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale 2792/2019
TRA
Parte_1
(C.F. e P. IVA n. , in persona del liquidatore p.t., , nella P.IVA_1 Parte_2 qualità di beneficiaria della scissione della Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., e di successore a titolo
[...] particolare, ex art. 111 c.p.c., delle , e , in persona Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura allegata all'atto di appello, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Bruno Capponi (C.F. n.
) e dall'avv. Domenico Di Falco (C.F. n. ), C.F._1 C.F._2 presso lo studio dei quali sito in Pozzuoli (NA), alla via Campana n. 268, elettivamente domicilia;
Appellante
E
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in forza di procura Controparte_5 allegata alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti Fabio Maria Ferrari (C.F. n.
) e Maria Anna Amoretti (C.F. n. ); C.F._3 C.F._4
1 Appellato
E
(C.F. n. Controparte_6
), iscritta al n. 646516 del R.E.A. di in persona del Direttore Generale P.IVA_2 Pt_1 pro tempore, suo legale rappresentante, ente risultante dalla Controparte_7 trasformazione della società Controparte_8 giuste delibere di conversione per notaio da del 31.07.2012 e del Persona_1 Pt_1
21.11.2012, registrate presso Napoli/2 rispettivamente in data 06.08.2012 al n. 8974/1T ed in data 11.12.2012 al n. 12012/1T, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Gaetano Silvestri (C.F. n.
), presso il cui studio sito in Pomigliano d'Arco (NA), alla Via Trento, C.F._5
n. 31, elettivamente domicilia;
Appellata
NONCHE'
(C.F. n. ; Controparte_9 P.IVA_3 Controparte_10
(C.F. n. ), (C.F. n. )
[...] P.IVA_4 Controparte_11 P.IVA_5
e (C.F. n. ), in persona dei rispettivi Controparte_12 P.IVA_6 legali rapp.ti p.t.;
Appellate contumaci
NONCHE'
(C.F. n. , in persona Controparte_13 P.IVA_7 del legale rappresentante p.t.;
Appellata contumace
NONCHE'
(C.F. n. ), in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_14 P.IVA_8
Appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, n. 284/2019, depositata in data 9.1.2019.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 12.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
2 Ai fini di una migliore comprensione della vicenda oggetto del presente giudizio, va rilevato che sono fatti non contestati che:
- con delibera consiliare n. 1 del 4.2.1975 il delegava i Consorzi di Controparte_5
Cooperative RE s.c.r.l. e CONCAB s.c.r.l., quali enti incaricati dell'attuazione del programma costruttivo di case popolari nell'ambito del Piano di Zona 167 del comprensorio di Ponticelli, approvato con DD.MM. 25.8.1965 e 14.9.1968, a procedere all'esproprio e all'occupazione d'urgenza di tutte le aree relative ai lotti residenziali ricadenti nel predetto comprensorio, costituendo in loro favore un diritto di superficie ad aedificandum;
- con successive convenzioni n. 2582 del 12.3.1976 e n. 34400 del 18.2.1980, intervenute tra il e i Consorzi RE e si ribadiva, tra l'altro, la costituzione del Controparte_5 CP_13 diritto di superficie in favore dei due citati Consorzi;
- i in data 3.6.1987, provvidero a reciproche cessioni delle CP_15 CP_13 posizioni contrattuali loro derivate dagli affidamenti congiunti di cui alle convenzioni stipulate con il assentite da quest'ultimo con delibera commissariale del Controparte_5
26.5.1987, n. 5395 , per effetto delle quali il rimase affidatario delle Controparte_13 opere di cui alle convezioni n. 25282 del 12.3.1976 e n. 34400 del 12.2.1980, ed il Consorzio
RE (dichiarato, poi, fallito dal Tribunale di Roma con sentenza n. 690/1994) delle opere di cui alle convenzioni n. 35658 del 24.6.1980 e n. 58403 del 30.6.1987;
- i suddetti Consorzi, con delibere consortili del 21.10.1991 e del 18.10.1989, individuarono le cooperative consorziate cui assegnare e trasferire il diritto di superficie acquisito dal CP_5
[... ex art. 16 della convenzione n. 25282 del 1976, nelle cooperative , CP_1 CP_2 CP_4
CP_
e Pt_1
- con bando del 2003, la Regione Campania indisse una selezione per la concessione di contributi in favore di soggetti attuatori legittimati alla costruzione di alloggi in ambito regionale, cui parteciparono le , , e le quali Controparte_1 CP_2 CP_4 CP_11 Pt_1 proposero la realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata nell'ambito del piano di zona di
Ponticelli, collocandosi in posizione utile nella relativa graduatoria;
con successivo decreto n.
537 del 2007, la Regione Campania concluse il procedimento amministrativo per la parte di sua competenza, approvando il progetto relativo al P.R.U., individuando come soggetto attuatore le Cooperative edilizie Arno, , e il costituito tra CP_2 CP_3 CP_4 Parte_1 queste, quali assegnatarie del diritto di superficie, ex art. 35 della L. n. 865/1971; Pt_1
- in data 14.6.2007 la Società Cooperativa Parmense – Consorzio tra Cooperative sottoscrisse
3 con un contratto preliminare con il quale, Controparte_8 nell'asserita qualità di soggetto attuatore del Piano di Recupero Urbano di Ponticelli e di titolare del diritto di superficie, originariamente concesso dal sull'area del Controparte_5 subcomprensorio Visconti del piano di zona di Ponticelli sulla quale avrebbe dovuto essere realizzato un parcheggio a raso, si impegnava a vendere alla società , che si impegnava CP_8 ad acquistare, la proprietà superficiaria del predetto parcheggio a raso da realizzarsi su una superficie effettiva di circa mq. 4.538, nell'indicata zona di Ponticelli, alla Via Carlo Miranda, al prezzo di € 674.000,00, di cui € 250.000,00 corrisposti a mezzo assegno contestualmente alla sottoscrizione del preliminare;
- con delibera n. 3622 del 19.11.2007 la Giunta Comunale di deliberava di: 1) Pt_1 prendere atto dell'inesistenza di rapporti concessori con le cooperative edilizie a r.l. CP_1
, e per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale in CP_2 CP_11 CP_4 Pt_1
Ponticelli e dell'inesistenza, in capo alle predette cooperative, dei diritti di superficie indebitamente vantati in forza delle convenzioni n. 25282 del 1976 e n. 34400 del 1980; 2) prendere atto dell'intervenuta risoluzione e/o cessazione di tutti i rapporti concessori in passato intrattenuti con il fallito consorzio RE per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale in Ponticelli;
2) annullare in via di autotutela l'atto con il quale la Regione
Campania, nell'esercizio di poteri delegati dal avrebbe provveduto all'approvazione CP_5 dei progetti di edilizia residenziale sovvenzionata, convenzionata e terziario di completamento presentati dalle predette cooperative per i campi 4, 6 e 7 di Ponticelli;
- a fronte di ciò, preso atto del decorso del termine essenziale per la conclusione CP_8 dei lavori e per la stipula del contratto definitivo, nonché dell'incertezza circa la legittimazione a disporre dell'area promessa in vendita da parte della Parte_1 comunicò a quest'ultima la risoluzione del relativo contratto, richiedendo la restituzione della caparra confirmatoria già versata, corrisposta anche a titolo di acconto sul prezzo finale.
Sulla base di tali presupposti, con atto di Controparte_8 citazione del febbraio 2010, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la Società
Cooperativa Parmense – Consorzio tra Cooperative (d'ora innanzi, per brevità, anche solo
“Cooperativa Parmense”) al fine di chiedere:
1. a) in via principale, di ritenere e dichiarare il contratto preliminare stipulato in data
14.6.2007 risolto e comunque privo di effetti per inadempienza e colpa della promittente alienante e/o per decorrenza del termine essenziale convenuto fissato dalle parti per la
4 consegna dell'opera e per la stipula del contratto definitivo;
b) in via subordinata, ritenere e dichiarare il contratto risolto e privo di effetti per impossibilità totale sopravvenuta;
c) in via ulteriormente gradata, ritenere e dichiarare il contratto nullo, annullato e privo di effetti;
2. condannare la convenuta cooperativa alla immediata restituzione di € 250.000,00, a lei versata in sede di preliminare a titolo di acconto sul prezzo della futura compravendita, maggiorata della rivalutazione monetaria, se dovuta, e comunque degli interessi, con decorrenza dal giorno del pagamento e sino al soddisfo;
3. condannare la convenuta cooperativa al rimborso della somma di € 3.000,00, pagata a titolo di oneri e compensi per la stipula, la registrazione e la trascrizione del contratto preliminare, maggiorata della rivalutazione monetaria, se dovuta, e comunque degli interessi, con decorrenza dal giorno del pagamento;
4) ritenere e dichiarare la convenuta cooperativa responsabile di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi da essa attrice a causa ed in conseguenza dell'illegittimo comportamento della stessa e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, ex art. 278 c.p.c.;
5) condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite;
6)ordinare la trascrizione della sentenza.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società Cooperativa Parmense –
Consorzio tra Cooperative, che contestava ogni addebito, deducendo che l'inadempimento dedotto dalla società non era a lei addebitabile, in quanto era stato causato dalla CP_8 delibera n. 3622 del 19.11.2007 del (che controllava e governava la società Controparte_5
); pertanto, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa il CP_8 Controparte_5 affinché la tenesse indenne, manlevandola, dalle pretese risarcitorie avanzate da CP_8
La convenuta società Cooperativa Parmense – Consorzio tra Cooperative concludeva chiedendo:
- in via preliminare, la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione dell'impugnazione, pendente dinanzi al Consiglio di Stato, avverso la delibera adottata dal n. 3622 del 19.11.2007; Controparte_5
- nel merito, il rigetto delle domande;
- in via subordinata, in caso di accoglimento delle domande dell'attrice, che il CP_5 fosse condannato a rifondere in suo favore tutti i danni subiti e subendi e la tenesse
[...] indenne dalle pretese risarcitorie della società ; CP_8
5 -in via riconvenzionale condizionata all'accoglimento delle avverse domande, di dichiarare il suo diritto a trattenere le somme versate alla società , a titolo di risarcimento del danno CP_8 convenzionalmente determinato, ex art. 1385 c.c., stante il comportamento di contrario CP_8
a buona fede, anche tramite il proprio socio totalitario, rappresentato dal di CP_5 Pt_1
- con vittoria delle spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa, previo differimento della prima udienza, il CP_5 si costituiva in giudizio contestando la fondatezza di ogni domanda nei suoi confronti
[...]
e deducendo che, nelle more, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7622 del 13.7.2010, aveva confermato la sentenza del TAR Campania n. 3033/2009, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la delibera del n. 3622 del 19.11.2007; in via Controparte_5 riconvenzionale, chiedeva dichiararsi la nullità o l'inefficacia dell'atto pubblico, per rogito del notaio del 5.10.2006, n. rep. 112.120, di assegnazione in favore della società Per_2
Cooperativa Parmense, da parte della società (avente causa dai Parte_3 CP_13 ed RE), della proprietà superficiaria esclusiva dell'area di mq. 4632, ricompresa
[...] nel foglio 161, p.lle 817, 818,137, 815, 813 e 821 del NCEU del comune di meglio Pt_1 identificata all'art. 10 del medesimo atto, per impossibilità originaria dell'oggetto, sussistendo un impedimento originario al trasferimento e all'assegnazione dell'area, per il pregresso mancato avveramento della condicio iuris (realizzazione degli immobili) a cui era subordinato il sorgere del diritto di superficie in capo alle società cooperative aventi causa dagli originari
Consorzi.
La con memoria depositata in data Controparte_16
29.11.2011, contestava la fondatezza della domanda riconvenzionale proposta dal CP_5 di nullità o inefficacia dell'atto pubblico del 5.10.2006, per rogito del notaio n.
[...] Per_2
112.120, di assegnazione in suo favore, da parte della società (avente causa dai Parte_3
Consorzi CONCAB ed RE) della proprietà superficiaria esclusiva dell'area di mq. 4632 meglio identificata all'art. 10 del medesimo atto, e ne chiedeva il rigetto;
in ogni caso, spiegava reconventio reconventionis affinché fosse accertata e dichiarata la piena validità ed efficacia del predetto atto di assegnazione del 5.10.2006 per rogito del notaio rep. Per_2
112.120 e, segnatamente, dell'art. 10, e, quindi, la sussistenza in suo favore della proprietà superficiaria esclusiva dell'area di mq. 4632, ricompresa nel foglio 161, p.lle 817,818, 137,
815,813 e 821 del NCEU del comune di pertanto, chiedeva l'integrazione del Pt_1 contraddittorio nei confronti delle cooperative e , quali CP_1 CP_2 CP_11 CP_4
6 destinatarie effettive del diritto di superficie di cui all'atto pubblico del 5.10.2006 impugnato del che all'art. 10 prevedeva l'assegnazione e la retrocessione della Controparte_5 proprietà superficiaria da parte di (avente causa dai Consorzi RE e Parte_3 CP_13 in favore della Cooperativa Parmense, la quale agiva anche per conto e, quindi, nella qualità di mandataria delle cooperative suddette, che, perciò, erano contraddittori necessari, in quanto effettivi destinatari della pronuncia invocata dal Controparte_5
La Cooperativa Cooperative concludeva chiedendo di: Controparte_16
-in via preliminare, sospendere il giudizio, ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione dell'impugnativa per revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7622/2020;
-nel merito: rigettare le domande proposte dall'attrice nei suoi confronti;
CP_8
-in via subordinata, nel caso in cui fossero state accolte le domande dell'attrice, condannare il terzo chiamato a rifondere ad essa convenuta tutti i danni patiti e patendi e Controparte_5
a tenerla indenne, manlevandola e garantendola dalle pretese risarcitorie proposte da
[...]
CP_8
- in via riconvenzionale condizionata, in caso di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto preliminare del 14.6.2007 ovvero di accoglimento di tutte le domande ex adverso spiegate per ottenere la dichiarazione di nullità e/o annullamento del predetto contratto preliminare, accertare il suo diritto a trattenere la somma versata a titolo di caparra, salvo ulteriori danni che essa convenuta si riservava di azionare nei confronti di e del CP_8 in separata sede, ex art. 278 c.p.c.; Controparte_5
- in merito alle domande spiegate dal Controparte_5
- rigettare la domanda del ordinando al Conservatore la cancellazione Controparte_5 dell'annotamento della delibera n. 3622 del 2007 effettata dal Comune in danno CP_5 della Pt_1
- in accoglimento della reconventio reconventionis, accertare e dichiarare la validità ed efficacia dell'art. 10 dell'atto integrativo di individuazione catastale ed assegnazione del
5.10.2006 per rogito del notaio n. rep. 112.120, e, quindi, la Persona_3 sussistenza in capo ad essa convenuta della proprietà superficiaria esclusiva dell'area di mq.
4632, ricompresa nel foglio 161, p.lle 817, 818, 137, 815, 821 del NCEU del comune di
Pt_1
- con vittoria delle spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa delle , e , esse si Controparte_1 CP_2 CP_11 CP_4
7 costituivano in giudizio e, dedotta la validità dell'atto per notaio del Persona_3
5.10.2006, n. rep. 112.120, di trasferimento ed assegnazione del diritto di superficie in favore della Cooperativa Parmense – Consorzio tra Cooperative, chiedevano di:
a) rigettare la domanda del relativa alla dichiarazione di nullità dell'atto Controparte_5 per notaio del 5.10.2006, n. rep. 112.120 e, per l'effetto, dichiarare Persona_3 che esse erano titolari del diritto di superficie sulle aree partitamente indicate in detto atto;
b) condannare il in via riconvenzionale, al risarcimento dei danni subiti a Controparte_5 causa dell'esclusione dalla procedura negoziata, da quantificarsi in corso di giudizio;
c) in via subordinata, condannare il al pagamento della somma esborsata Controparte_5 per la espropriazione delle aree, pari complessivamente a € 12.612.361,84 (e precisamente €
3.045.107,91 a favore della;
€ 3.066.704,62 a favore della;
€ CP_17 CP_18
3.045.107,91 a favore della;
€ 3.455.441,60 a favore della ), oltre CP_19 CP_20 rivalutazione monetaria ed interessi;
d) condannare il alle spese tutte del giudizio. Controparte_5
Si costituiva, inoltre, in giudizio già (società Controparte_14 CP_21 scaturente dalla fusione della società e della Controparte_22
già , quest'ultima, a sua volta Controparte_23 Controparte_24 beneficiaria del trasferimento delle aree dai Consorzi RE e , la quale aderiva a CP_13 tutte le difese ed istanze della Cooperativa Parmense – Consorzio tra Cooperative, nonché alle difese spiegate dalle cooperative ed . CP_1 CP_2 CP_11 CP_4
In data 20.11.2015 interveniva in giudizio, ex art. 111 c.p.c., la
[...]
, in persona del liquidatore, nella Controparte_25 qualità di società nascente dalla scissione della Parte_1
, in virtù di atto pubblico del 23.4.2015 per notar ,
[...] Persona_3 rep. n. 199822, racc. n. 25708, nonché nella qualità di avente causa (cessionaria), ex art. 111
c.p.c., delle , ed , aderendo alle istanze e conclusioni Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 già rassegnate dalla , nonché dalle Controparte_26 suddette società cooperative cedenti.
In data 16.3.2016 interveniva in giudizio il
[...]
, per sostenere le ragioni della Controparte_27 [...]
Controparte_25 chiedendo il rigetto delle domande formulate da (divenuta nelle more CP_8 [...]
[..
[...] , e dal Controparte_28 Controparte_5
In assenza di istruttoria, la causa era decisa con sentenza n. 284/2019, depositata in data
9.1.2019, con cui il Tribunale così statuiva:
“1) in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara la nullità del contratto preliminare stipulato in data 14.6.2007 per cui è causa, per impossibilità originaria dell'oggetto della prestazione, per l'effetto, condanna la Cooperativa Parmense Consorzio tra cooperative a restituire ad (ora l'importo di € CP_8 Controparte_6
253.000,00, oltre interessi dal 14.06.2007 e sino al soddisfo;
2)condanna la Cooperativa Parmense- Consorzio tra cooperative al pagamento delle spese di lite in favore di (ora , che liquida in complessivi € CP_8 Controparte_6
11.300,00, di cui € 550,00 per spese ed € 11.750,00, per compensi oltre al rimborso forfettario sulle spese generali nonché IVA e CPA come per legge;
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal dichiara Controparte_5 la nullità dell'atto pubblico integrativo d'individuazione catastale ed assegnazione per rogito del notaio , del 5.10.2006, registrato all'Agenzia delle Entrate di Caserta in data Per_2
19.10.2006 al n. 4130, serie 1, trascritto a il 30.10.2006, al n. 22359/48363; Pt_1
4)condanna la Cooperativa Parmense Convenuta al pagamento delle spese di lite, in favore del che liquida in complessivi € 8.000,00 per compensi, oltre al rimborso Controparte_5 forfettario sulle spese generali, nonché IVA e CPA se dovute;
5) rigetta ogni altra domanda;
6) ordina al competente conservatore dei RR.II. la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità”.
B) Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza N. 284/2019, pubblicata in data 9.1.2019, ha proposto tempestivo appello la , Controparte_25 con atto di appello notificato in data 4.6.2019 all' Controparte_28
(già , al alle
[...] CP_8 Controparte_5 Controparte_29
, , al e a
[...] CP_2 CP_11 CP_4 Controparte_13
al fine di chiedere, in riforma della sentenza impugnata, di: Controparte_14
- rigettare le domande spiegate dall'attrice CP_8
- in via subordinata: in caso di accoglimento delle domande della società attrice in primo grado, di condannare il a rifondere ad essa appellante tutti i danni presenti Controparte_5
9 e futuri, tenendola indenne, manlevandola e garantendola dalle pretese risarcitorie avanzate da
CP_8
- in via riconvenzionale condizionata: in caso di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto preliminare del 14.6.2007 ovvero di accoglimento delle domande subordinate di nullità o annullamento del medesimo contratto, accertare il diritto di essa appellante a trattenere la somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria, salvo ulteriori danni che si riservava di azionare nei confronti della società e del in CP_8 Controparte_5 separata sede;
- in merito alle domande avanzate dal rigettare le stesse, ordinando al Controparte_5
Conservatore la cancellazione dell'annotamento della delibera n. 3622 del 2007, effettuata dal in danno della Controparte_5 Pt_1
- in accoglimento della reconventio reconventionis, accertare e dichiarare la piena validità piena validità ed efficacia dell'atto integrativo di individuazione catastale ed assegnazione del
5.10.2006 per rogito del notaio rep. n. 112.120, e segnatamente Persona_3 dell'art. 10 e, quindi, la sussistenza in capo alla della proprietà Controparte_25 superficiaria esclusiva dell'area di mq. 4632, ricompresa nel folio 161, particelle 817, 818,
137, 815, 813 e 821 del N.C.E.U. della città di come meglio identificata nell'articolo Pt_1 suddetto;
-condannare il in via riconvenzionale, al risarcimento dei danni subiti a Controparte_5 causa dell'esclusione della procedura negoziata, pari a € 19.619.639,00, ovvero al maggiore o minore importo che fosse emerso in corso di giudizio, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
- in ogni caso, condannare il al pagamento della somma di € Controparte_5
12.612.361,84, ovvero al maggiore o minore importo che fosse emerso in corso di giudizio, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria e interessi;
-con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio l' Controparte_28
(ente risultante dalla trasformazione della società
[...] [...]
, ed il che hanno resistito Controparte_8 Controparte_5 all'appello, di cui hanno chiesto il rigetto.
Benché regolarmente evocate in giudizio, non si sono costituite le società cooperative edilizie
10 ed , nè il , CP_1 CP_2 CP_11 CP_4 Controparte_13 né la onde deve esserne dichiarata la contumacia. Controparte_14
La causa, transitata dalla Settima Sezione Civile alla Terza Sezione Civile, a seguito di un provvedimento della Presidente della Corte di riorganizzazione e riequilibrio dei ruoli, è stata assunta in decisione all'udienza del 12.3.2025, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Analisi dei motivi di appello
Nel corso del giudizio di appello, in allegato alle note di trattazione scritta depositate in data
14.1.2025 (in sostituzione dell'udienza del 30.1.2025, ex art. 127 ter c.p.c.), l'appellante ha depositato l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 6324/2023, depositata in data 2.3.2023, con cui la Corte di Cassazione, cassando la sentenza della Corte di Appello di Roma n.
6934/2017 e decidendo nel merito, dichiarava l'inesistenza della sentenza dell'11.5.1994 con cui il Tribunale di Roma aveva dichiarato il fallimento del Consorzio RE, in quanto si trattava di sentenza pronunciata nei confronti di un soggetto già estinto, essendosi il
Consorzio RE estinto sin dagli anni 1989/1990 per effetto dell'incorporazione nel
. Controparte_30
L'appellante ha assunto, sia nelle note di trattazione scritta depositate in data 14.1.2025, sia, soprattutto, negli scritti finali, ex art. 190 c.p.c., che la sopravvenuta ordinanza della Corte di
Cassazione n. 6324/2023 (dichiarativa dell'inesistenza del fallimento del Consorzio RE) aveva stravolto l'intera vicenda oggetto del presente giudizio, per aver determinato il venir meno della ragione giustificativa della delibera n. 3622/2007 del sul Controparte_5 diniego del subentro delle cooperative nell'originario rapporto concessorio con il Consorzio
RE (che consisteva, appunto, nel fallimento del concessionario). Parte_1
Tanto implicava la disapplicazione della delibera del n. 3622/2007, che Controparte_5
l'appellante espressamente chiedeva, nonché il superamento dei giudicati amministrativi intervenuti, che su tale delibera si fondavano.
Le difese dell'appellante non colgono nel segno, in quanto non ha nessuna rilevanza ai fini del presente giudizio la sopravvenuta ordinanza della Corte di Cassazione n. 6324/2023, che ha dichiarato l'inesistenza della sentenza dichiarativa del fallimento del Consorzio RE, atteso che il fallimento del predetto e le questioni ad esso connesse non sono mai entrate Parte_1 nel thema dedicendum del presente giudizio, nel quale sono entrate, invece, solo le questioni, accertate con efficacia di giudicato dal giudice amministrativo, relative alla inesistenza dei
11 diritti di superficie indebitamente vantati dalle cooperative edilizie , CP_1 CP_2 CP_11 CP_4
e in forza delle convenzioni del 1976 n. 25282 e del 1980 n. 34400, per ragioni
[...] Pt_1 diverse dal fallimento del Consorzio RE e preesistenti al predetto fallimento (ragioni consistenti nell'inesistenza dei rapporti concessori con le cooperative e nella scadenza del piano di zona del comprensorio del piano di zona Ponticelli, verificatasi in data 14.9.1986, senza la realizzazione delle opere, a cui era subordinato l'acquisto, in capo alle cooperative, del diritto di superficie).
Si consideri, a tal fine, che è stato accertato dal giudice amministrativo (sentenza del
Consiglio di Stato n. 7622/2010), con efficacia di giudicato, che il piano di zona del comprensorio di Ponticelli aveva irrimediabilmente perso efficacia per scadenza del termine in data 14.9.1986, onde la realizzazione delle opere in esso previste, ed a cui era subordinato l'acquisto del diritto di superficie in capo alle cooperative, non era più possibile;
l'individuazione delle cooperative a cui trasferire il diritto di superficie avveniva, da parte dei ed , solo con le delibere consortili del 18.10.1989 e del 21.10.1991 CP_13 CP_4
(ben antecedenti al fallimento del Consorzio RE, dichiarato in data 11.5.1994), quando cioè, a seguito dell'intervenuta scadenza del piano di zona, era certo che non si sarebbe mai potuta realizzare la condizione (realizzazione delle opere) a cui era subordinato l'acquisto del diritto di superficie in capo alle cooperative.
Tanto chiarito, si passa ad esaminare i motivi di appello.
C.1 Con il primo motivo di appello, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado per aver erroneamente ritenuto sussistente il giudicato sulla circostanza relativa al mancato espletamento delle procedure espropriative nonché per aver ritenuto rilevante la circostanza della scadenza del piano di zona del comprensorio di Ponticelli.
L'appellante ha dedotto, di contro, che nessun giudicato si era mai formato in ordine alla questione della mancata esecuzione delle procedure espropriative e che la sopravvenuta scadenza del piano di zona non assumeva nessun rilievo, in quanto la sua realizzazione, una volta iniziata, poteva essere portata a compimento senza limiti temporali per effetto di quanto previsto dall'art. 1 bis della legge 1.3.1985, n. 42.
L'appellante ha argomentato che la motivazione della sentenza del TAR n. 3033/2009 era stata in parte modificata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7622/2010 e che le modifiche intervenute erano assolutamente rilevanti in relazione alle questioni dedotte in lite.
Ed invero, mentre il aveva ritenuto che il trasferimento del diritto di CP_31
12 superficie dai consorzi alle cooperative fosse subordinato alla sola condizione del compimento degli espropri (ritenuti non completati, pur in mancanza di verifiche sul punto), il
Consiglio di Stato, dopo aver preso atto delle deduzioni relative all'effettivo compimento delle procedure espropriative (in base ad atti di cessione volontaria), aveva ritenuto tale punto non meritevole di approfondimento, in quanto, ferma l'acquisizione del diritto di superficie in capo ai consorzi concessionari, il successivo trasferimento dai consorzi alle cooperative sarebbe stato subordinato all'avveramento di una ulteriore condizione sospensiva, consistente nella realizzazione degli immobili, condizione non realizzatasi.
Pertanto – ha concluso l'appellante - nessun giudicato si era formato sulla questione della mancata esecuzione delle procedure espropriative, questione che andava verificata dalla Corte di Appello nel presente giudizio, tenuto conto che il risultava, per sua Controparte_5 stessa ammissione, proprietario di tutte le aree dedotte in giudizio, il che presupponeva il completamento delle procedure espropriative.
Il primo motivo di appello, per quanto concerne l'insussistenza del giudicato sul compimento delle procedure espropriative, è inammissibile sotto diversi profili.
In primo luogo, è inammissibile perché non coglie che il primo giudice, nella sentenza impugnata, ha ritenuto coperta da giudicato non la circostanza del mancato espletamento delle procedure espropriative, ma l'accertamento della legittimità della delibera del comune di del 19.11.2007, n. 3622, da cui si ricavava l'inesistenza del diritto di superficie in Pt_1 capo alla , e da tale inesistenza – Parte_4 coperta da giudicato – ha fatto derivare la nullità del contratto preliminare stipulato in data
14.6.2007 tra l e la . CP_8 Controparte_25
In secondo luogo, è inammissibile per carenza di interesse, in quanto, anche ove le difese dell'appellante fossero fondate e, quindi, non si fosse formato il giudicato sul mancato espletamento delle procedure espropriative, tanto non porterebbe a sovvertire la decisione del primo giudice.
Ed infatti, il Consiglio di Stato nella sentenza n. 7622/2010, con cui confermava la sentenza del TAR Campania-Napoli, Sezione IV, n. 3033/2009, affermava (pagg. 13,14), effettivamente, che la questione del compimento delle procedure di esproprio non meritava di essere approfondita, in quanto, in forza dell'art. 16, comma 1, della convenzione del 1976, n.
25282, conclusa tra i Consorzi (concessionari) ed ed il comune di CP_13 CP_4 Pt_1
(concedente), il diritto di superficie poteva, sì, essere trasferito dal consorzio concessionario
13 alle cooperative originariamente aderenti senza il consenso del concedente, ma all'ulteriore condizione che fosse intervenuta la realizzazione degli immobili, realizzazione che incontestabilmente non si era verificata, né avrebbe mai potuto verificarsi in futuro essendo il piano di zona irrimediabilmente scaduto.
In altri termini – affermava il Consiglio di Stato – l'acquisizione da parte delle cooperative del diritto di superficie eventualmente ad esse anteriormente ceduto (dai consorzi concessionari) presuppone l'avverarsi – in chiave bifasica – di una duplice condizione sospensiva:
l'espletamento delle espropriazioni (che rende efficace la cessione al concessionario prevista in convenzione) e la realizzazione degli immobili (che rende efficace il sub contratto e quindi intesta il diritto di superficie alle cooperative sue aventi causa). Concludeva, quindi, il
Consiglio di Stato che, “anche ad ammettere che le procedure espropriative cui si riferiscono gli appellanti abbiano avuto corso, il diritto di superficie sulle aree di riferimento non è stato mai efficacemente acquisito dalle cooperative aderenti ai consorzi concessionari come chiarito dal TAR”.
Infine, il primo motivo di appello, nella parte in cui sostiene l'irrilevanza della circostanza della scadenza del piano di zona, per poter la sua realizzazione, una volta iniziata, essere portata a compimento senza limiti temporali, è infondato, in quanto la circostanza della irrimediabile cessazione di efficacia, per scadenza del termine in data 14.9.1986, del piano di zona del comprensorio di Ponticelli, del quale i progetti delle cooperative pretendevano di costituire applicazione, è stata accertata, con efficacia di giudicato, dal TAR Campania nella sentenza n. 3033/2009, confermata dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 7622/2010 (si tratta, peraltro, di una materia nella quale il giudice amministrativo ha ed aveva anche all'epoca dell'introduzione del giudizio dinanzi al TAR giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 13.3.1998, n. 80, come modificato dall'art. 7 della legge 21.7.2000, n.
205).
C.2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale affermava che, per effetto della sentenza del TAR n. 3033/2009, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7622/2010, era coperta da giudicato la questione dell'inesistenza del diritto di superficie in capo alla Cooperativa Parmense-
Consorzio tra Cooperative.
L'appellante, di contro, ha dedotto che ai sensi dell'art. 8, comma 1, del C.P.A. (“il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di
14 giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale”), il giudicato non copre le questioni pregiudiziali o incidentali che non attengano alla giurisdizione del G.A., come, appunto, nella specie, la questione relativa all'accertamento della proprietà superficiaria, secondo le prescrizioni convenzionali, ma si estende solo alla legittimità della delibera n.
3622/2007.
Ed invero, nel caso di specie, il G.A., per delibare sulla legittimità della delibera impugnata, aveva dovuto incidentalmente accertare la sussistenza della legittimazione ad agire delle cooperative, e, ai fini di tale verifica, era stato costretto ad affrontare la questione pregiudiziale della titolarità del diritto superficiario, svolgendo un accertamento di tipo pregiudiziale su diritti soggettivi (quale il diritto di superficie), non idoneo a passare in giudicato, ai sensi del citato art. 8 C.P.A.
Anche il secondo motivo di appello non coglie nel segno.
In disparte ogni considerazione sul fatto che il codice del processo amministrativo, introdotto dal D. Lgs. 2.7.2010, n. 104, è entrato in vigore in 16.9.2010 e, quindi, successivamente alla pronuncia della sentenza del Consiglio di Stato in data 13.7.210, va evidenziato il passaggio motivazionale della sentenza di primo grado (pag. 16), con cui il Tribunale, dopo aver precisato che la sentenza del Consiglio di Stato n. 6722/2010, che confermava la sentenza del
TAR Campania n. 3033/2009, era passata in giudicato, con conseguente vincolatività ed incontestabilità del suo contenuto, affermava: “Nel caso di specie, la statuizione del Giudice
Amministrativo, avendo acclarato la legittimità della deliberazione di Giunta Comunale di
n. 3622 del 19.11.2007 consente di affermare che la Pt_1 [...]
non è titolare di alcun diritto di superficie ed il che Controparte_25 produce, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 c.c., la nullità del contratto preliminare di vendita stipulato in data 14.6.2007 tra l' e la CP_8 [...]
”. Controparte_25
Dal suindicato passaggio motivazionale emerge che ciò che il giudice di primo grado riteneva passato in giudicato era l'accertamento della legittimità della deliberazione di Giunta
Comunale di n. 3622 del 19.11.2007, la quale, avendo resistito all'impugnativa dinanzi Pt_1 al TAR con decisione confermata dal Consiglio di Stato, non poteva essere più messa in discussione unitamente al suo contenuto;
tale deliberazione, che era divenuta incontestabile nel suo contenuto, consentiva di affermare che la tra Controparte_16
15 Cooperative non era titolare di nessun diritto di superficie. Di qui la nullità, per impossibilità dell'oggetto, del contratto preliminare del 14.6.2007, con cui la Cooperativa Parmense-
Consorzio tra Cooperativa prometteva di vendere ad un diritto di superficie di cui non CP_8 era stata mai titolare, né poteva mai diventarlo.
L'appellante non ha sollevato nessuna critica avverso il predetto passaggio argomentativo con cui il primo giudice affermava che il giudice amministrativo aveva accertato con autorità di giudicato la legittimità della deliberazione del del 19.11.2007, n. 3622. Controparte_5
In ogni caso, contrariamente a quanto assume l'appellante, deve ritenersi che l'accertamento compiuto dal giudice amministrativo, prima dal TAR e poi dal Consiglio di Stato, in ordine all'inesistenza del diritto di superficie in capo alle cooperative, sia avvenuto con efficacia di giudicato, non ostando a ciò l'art. 8 del C.P.A., sia perché la questione del diritto di superficie in capo alle cooperative non è stata conosciuta dal giudice amministrativo in via meramente incidentale o pregiudiziale, ma in via principale, sia perché non si tratta di materia che esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Quanto al primo profilo, l'accertamento della carenza della legittimazione ad agire delle cooperative che avevano impugnato dinanzi al TAR la menzionata delibera del comune di del 19.11.2007, n. 3622, che ha determinato la dichiarazione di inammissibilità del Pt_1 ricorso, trova il suo fondamento proprio nell'accertamento, di merito, dell'inesistenza del diritto di superficie in capo alle suddette cooperative, accertamento che, quindi, cui rappresenta il focus della decisione del giudice amministrativo.
In altri termini, è proprio nell'accertamento dell'inesistenza del diritto di superficie in capo alle cooperative che si sostanzia e si risolve l'accertamento del TAR, come anche riconosciuto dal Consiglio di Stato che, a pag. 11 della sentenza n. 7622/2010, ha evidenziato che la titolarità da parte delle cooperative del diritto di superficie ha assunto un rilievo centrale nella decisione del TAR (“Con il primo motivo dei rispettivi ricorsi – e si passa ad esaminare il profilo che ha assunto rilievo centrale nella controversia alla luce di quanto statuito dal TAR
e dalle contrapposte argomentazioni versate dalle parti”- gli appellanti tornano ad affermare la titolarità da parte delle cooperative del diritto di superficie sulle aree dei campi 4,6 e 7 e dunque la loro legittimazione ad impugnare con il ricorso introduttivo il provvedimento di autotutela adottato dal comune”).
Quanto al secondo profilo, non è corretto affermare, come fa l'appellante, che la titolarità del diritto di superficie in capo alle cooperative è una questione che non rientra nella giurisdizione
16 esclusiva del giudice amministrativo, afferendo il diritto di superficie alla categoria dei diritti soggettivi, per i quali il giudice amministrativo non ha giurisdizione esclusiva.
A tal fine, sono del tutto condivisibili le considerazioni del TAR nella sentenza n. 3033/2009, secondo cui il diritto di superficie ad aedificandum, costituito geneticamente con la originaria delibera del n. 1/1975, riconfermato nelle successive convenzioni del 1976 Controparte_5
n. 25282 e n. 3440 del 1989, è elemento integrativo e componente strutturale della fattispecie concessoria, prevista dall'art. 35, comma 4, legge 867/1971, secondo cui sulle aree comprese nei piani approvati a norma della legge 167/1962 “il Comune concede il diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali”.
In tal senso si sono espresse anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza del 17.7.2023, n. 20678, secondo cui “la convenzione per la concessione del diritto di superficie, ai sensi dell'art. 35 della legge 965/1971, non costituisce un atto autonomo rispetto alla deliberazione comunale con la quale l'ente manifesta la volontà di concedere l'area e detta le relative condizioni, ma viene, con essa, ad integrare una fattispecie complessa di concessione amministrativa, di tal che si costituisce, tra concedente e concessionario, un rapporto unitario”.
Se, allora, il diritto di superficie in questione è elemento intrinseco della fattispecie concessoria, la questione della titolarità in capo alle cooperative edilizie del diritto di superficie rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che, anche con riferimento all'epoca dell'introduzione del giudizio dinanzi al TAR, rientravano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutti gli atti e i provvedimenti in materia edilizia ed urbanistica (e, quindi, le convenzioni urbanistiche), ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs.
13.3.1998, n. 80, come modificato dall'art. 7 della legge 21.7.2000, n. 205 (come previsto anche oggi dall'art. 133 del C.P.A.)
Peraltro, il primo giudice nella sentenza impugnata poneva, a fondamento della dichiarazione di nullità del contratto preliminare del 16.6.2007, non solo l'inesistenza del diritto di superficie in capo alla promittente Controparte_16 alienante, ma anche un'ulteriore circostanza, rappresentata dalla inesistenza di rapporti concessori tra il e la predetta cooperativa, affermando (pag. 17 della Controparte_5 sentenza impugnata): “ nel caso di specie, l'inesistenza dei rapporti concessori con la cooperativa convenuta nonché con le cooperative chiamate in causa concretizza una ipotesi di impedimento originario di carattere giuridico che ostacola in radice ed in modo assoluto il
17 risultato cui la prestazione era diretta, ossia il trasferimento del diritto di superficie dell'area da edificarsi e da alienarsi… Per quanto precede risulta evidente che la cooperativa convenuta ha negoziato un oggetto giuridicamente impossibile”, e avverso tale concorrente ed autonoma ratio decidendi l'appellante non ha formulato nessuna censura volta a travolgerla.
C.3. Dal rigetto del secondo motivo di appello, da cui consegue che deve ritenersi che l'accertamento, da parte del giudice amministrativo, dell'inesistenza del diritto di superficie in capo alle cooperative sia coperto da giudicato, deriva il rigetto del terzo motivo, nella parte in cui si richiede alla Corte un autonomo accertamento dell'esistenza in capo alla
[...]
del diritto di superficie oggetto del contratto Controparte_16 preliminare del 14.6.2007, reiterando le difese di merito già espletate sul punto nel giudizio di primo grado.
C.3.1. Sempre in sede di terzo motivo di appello, l'appellante ha censurato, per violazione dell'art. 112 c.p.c., la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accolto la domanda riconvenzionale dal di accertamento della nullità o, comunque, di Controparte_5 inefficacia dell'assegnazione in favore della tra Controparte_16 CP_1 della proprietà superficiaria di suoli, dell'estensione di mq. 4632, meglio identificati nell'art. 10 dell'atto pubblico integrativo di individuazione catastale ed assegnazione per rogito notar del 5.10.2006, n. rep. 112.120 di rep., sebbene abbandonata dal Persona_3 nella prima memoria, ex art. 183, comma 6, c.p.c. CP_5
La doglianza è infondata, in quanto il nella memoria ex art. 183, comma 6, Controparte_5
n. 1, c.p.c., concludeva espressamente per l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata.
L'appellante ha, poi, censurato la sentenza di primo grado per aver accolto la domanda riconvenzionale spiegata dal e ha argomentato, in proposito, che, poiché il Controparte_5 diritto di superficie in capo ai Consorzi e alle loro Cooperative si era costituito tra il 1981 e il
1984, allorquando erano state completate le procedure espropriative, ed il Controparte_5 aveva acquisito definitivamente la proprietà delle relative aree espropriate, l'atto rogato dal notaio del 5.10.2006 non poteva che avere mero valore ricognitivo di circostanze già Per_2 costituitesi, regolamentando solo aspetti interni ai Consorzi, concernenti la distribuzione della titolarità superficiaria, ovvero aspetti di mero dettaglio, concernenti rettifiche delle precedenti trascrizioni, dovute a una precedente non corretta individuazione delle particelle espropriate.
Anche tale censura è destinata ad essere rigettata, in conseguenza del rigetto del secondo
18 motivo di appello, per effetto del quale deve ritenersi accertata dal giudice amministrativo, con efficacia di giudicato, la mancata acquisizione da parte della Cooperativa Parmense e delle altre Cooperative, terze chiamate in causa nel giudizio di primo grado, del diritto di superficie, stante il mancato avveramento della condizione sospensiva a cui era subordinata l'acquisizione di tale diritto, consistente nella realizzazione delle opere, che, in ogni caso, non sarebbe stata più possibile per la intervenuta irrimediabile scadenza del piano di zona in data
14.9.1986
C.4. Con il quarto motivo di appello, l'appellante
[...]
, in qualità di successore a titolo particolare Controparte_25 delle Cooperative Arno, Reno, San CI e , si è doluta dell'erroneo rigetto delle CP_4 domande proposte in primo grado dalle predette cooperative nei confronti del CP_5
aventi ad oggetto il risarcimento dei danni loro derivanti dall'esclusione dalla
[...] procedura negoziata relativa alla realizzazione del programma regionale di ERS (edilizia residenziale sociale), ai sensi dell'art. 8 DPCM 16.7.2009, esclusione seguita all'emanazione, da parte del della delibera di Giunta Comunale n. 3622/2007. Controparte_5
L'appellante, a sostegno del motivo di appello, ha dedotto che, in considerazione della comprovata titolarità del diritto di superficie in capo alle cooperative aderenti ai consorzi concessionari, avrebbe dovuto ritenersi ingiusta ed illegittima l'esclusione delle predette cooperative dalla procedura negoziata e, quindi, pienamente fondata la domanda di risarcimento danni, da commisurare al mancato utile subito dalle cooperative e quantificato nella somma di € 19.619.629,00, oltre rivalutazione ed interessi, pari al 10% del valore delle opere che avrebbero dovuto eseguire per effetto dell'approvazione di cui al Decreto della
Regione Campania n. 537 del 26.6.2007, annullato dal secondo un criterio di CP_5 computo legale (art. 345 legge 2248/1865 e ss. mod.).
In via preliminare si osserva che la questione relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, riproposta dal nel presente Controparte_5 giudizio di appello, è coperta da giudicato, perché il nella comparsa di Controparte_5 risposta depositata nel giudizio di primo grado, proponeva, in relazione alle domande risarcitorie delle cooperative, eccezione di difetto di giurisdizione del giudizio ordinario in favore del giudice amministrativo, ma l'eccezione era implicitamente rigettata dal primo giudice che decideva nel merito, rigettando le domande, per cui la questione avrebbe dovuto essere riproposta dal nel presente giudizio mediante appello incidentale, Controparte_5
19 eventualmente condizionato, ma tanto non è avvenuto, essendosi limitato il Controparte_5 solo a riproporre l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, senza neanche dolersi del rigetto implicito dell'eccezione da parte del
Tribunale.
Il quarto motivo di appello è infondato.
Il primo giudice nella sentenza impugnata affermava (pag. 21) che l'accertata inefficacia dei piani di zona, risalente all'anno 1986, rendeva conseguentemente nullo l'atto pubblico del
5.10.2006 per notar , con il quale la cooperativa (avente Persona_3 Parte_3 causa dai Consorzi RE e aveva assegnato, tra l'altro, alla cooperativa Parmense- CP_13
Consorzio tra Cooperative la titolarità del diritto di superficie concesso dal Controparte_5 sull'area del subcomprensorio Visconti in catasto al foglio 161 p.lle 824,825,822 e 823, e che
“l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dal comune di impone(va) la Pt_1 reiezione delle ulteriori domande riconvenzionali spiegate dalla cooperativa convenuta nonché delle altre cooperative chiamate in causa”.
Orbene, le argomentazioni dell'appellante a sostegno del quarto motivo di appello, oltre a non confrontarsi specificamente con la motivazione del primo giudice, sono infondate, in quanto poggiano sulla “comprovata” titolarità del diritto di superficie in capo alle cooperative
[...]
, e ma l'inesistenza del diritto di superficie in capo alle Parte_5 CP_4 Pt_1 predette cooperative, unitamente all'inesistenza in capo alle stesse di rapporti concessori per la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale in Ponticelli e alla scadenza del piano di zona del comprensorio di Ponticelli già in data 14.9.1986, sono tutte circostanze accertate, con efficacia di giudicato, dal giudice amministrativo, al cui vaglio era sottoposta la delibera del comune di del 19.11.2007, n. 3622, onde non possono essere messe più in Pt_1 discussione.
C.5. Con il quinto motivo di appello, l'appellante si è doluta dell'omessa pronuncia, da parte del primo giudice, sulla domanda di restituzione dei costi sostenuti dalle cooperative per lo svolgimento delle attività che avevano consentito al di acquisire Controparte_5 definitivamente la proprietà delle aree espropriate, pari ad € 21.596,51 per ciascuno degli alloggi realizzati, per una somma complessiva di € 12.612.361,84 (trattandosi di n. 584 alloggi).
L'appellante ha dedotto che tali costi avrebbero dovuto costituire il corrispettivo della concessione nel caso in cui il programma costruttivo fosse stato condotto a termine;
a fronte
20 della mancata realizzazione del programma, i predetti costi avrebbero dovuto essere rimborsati dal come espressamente previsto dall'art. 25 della Convenzione, e, CP_5 pertanto, la domanda restitutoria avrebbe dovuto trovare accoglimento anche nel caso di accoglimento della domanda riconvenzionale del da cui poteva conseguire Controparte_5 il solo rigetto della domanda risarcitoria delle cooperative, ma non anche di quelle restitutorie.
Va rilevata, in via preliminare, una certa incertezza nella formulazione del motivo di appello perché, mentre nella parte iniziale del motivo di appello (pag. 61 dell'atto di appello),
l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla domanda definita
“restitutoria”, nel corso della trattazione del motivo di appello (pag. 64 dell'atto di appello) ha chiesto la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva
“erroneamente respinto (ovvero omesso di esaminare) le domande riconvenzionali delle
Cooperative Parmense, , ed ”, alle quali era succeduta essa CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 appellante.
Il motivo di appello è, in ogni caso, infondato.
In primo luogo, si osserva che nessuna domanda c.d. restitutoria risulta essere stata proposta dalla Cooperativa Parmense nel giudizio di primo grado.
Quanto alle domande c.d. restitutorie proposte dalle altre cooperative, terze chiamate in causa,
ed , non vi è stata nessuna omessa pronuncia da parte del CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 primo giudice, che, invece, rigettava tutte le domande riconvenzionali delle cooperative chiamate in causa in conseguenza dell'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dal di nullità dell'atto del 5.10.2006 per notaio , con cui la Controparte_5 Per_2
aveva assegnato, fra l'altro, alla Controparte_24 Controparte_16 il diritto di superficie sull'area del sub-comprensorio Visconti della superficie di
[...] mq. 4632, meglio indicata all'art. 10 del medesimo atto.
Ove, poi, l'appellante, in alternativa alla omessa pronuncia, abbia inteso dolersi del rigetto della c.d. domande c.d. “restitutorie” da parte del primo giudice, il motivo di appello è, del pari, infondato, invocando l'appellante, a fondamento dello stesso, l'art. 25 della convenzione, peraltro, non meglio precisata.
Il riferimento è all'art. 25 della convenzione del 12.3.1976, n. 25282, conclusa tra il
[...] ed i Consorzi ed , che prevede che, in caso di decadenza della CP_5 CP_13 CP_4 convenzione, il avrebbe dovuto rimborsare al concessionario decaduto le Controparte_5 somme versate per l'acquisizione del diritto di superficie nonché avrebbe dovuto indennizzare
21 le opere effettivamente eseguite dal concessionario sulla base di una stima redatta da tre ingegneri o architetti, di cui uno nominato dal uno dal concessionario ed uno dalle CP_5 parti di comune accordo, o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Napoli.
Appare evidente che il richiamo dell'appellante all'art. 25 della convenzione del 12.3.1976, n.
25282, non è pertinente per la dirimente ragione che la predetta convenzione è stata conclusa tra il ed i Consorzi CONCAB ed , e, quindi, sono ad essa estranee le Controparte_5 CP_4 cooperative, terze chiamate in causa, benché aderenti ai menzionati Consorzi, ma soggetti giuridici diversi da essi, tanto che, in caso di decadenza della convenzione, il rimborso delle somme versate per l'acquisizione del diritto di superficie e l'indennizzo per le opere eseguite
è previsto esclusivamente in favore del concessionario, ai sensi dello stesso art. 25 Parte_1 della convenzione invocato dall'appellante.
Peraltro, nel caso di specie, non si sono verificate le ipotesi di decadenza della convenzione del 12.3.1976, n. 25282, contemplate dall'art. 23 della stessa e rilevanti ai fini dell'applicazione del successivo art. 25 invocato dall'appellante.
C.6. Con il sesto motivo di appello, l'appellante ha prospettato la responsabilità del
[...] nei confronti della per aver tenuto CP_5 Controparte_16 il una condotta contraria ai principi di buona fede e correttezza, tale da ingenerare CP_5 nella un ragionevole affidamento sulla Controparte_16 sussistenza di tutti i presupposti per una legittima e valida trattativa con;
a tanto si CP_8 aggiungeva la circostanza che il era socio al 100% della società . Controparte_5 CP_8
Sulla base di tali presupposti, l'appellante, nella qualità di beneficiaria della scissione della società , ha chiesto, in riforma della Parte_4 sentenza impugnata, di essere autorizzata a trattenere la caparra versata da , salvo, in CP_8 caso contrario, essere manlevata dal per tutto quanto eventualmente dovuto Controparte_5 ad per il mancato perfezionamento del contratto preliminare di compravendita del CP_8
14.6.2007.
Il motivo di appello non è meritevole di accoglimento.
In via preliminare, va rilevato che l'appellante, con il sesto motivo di appello, ha allegato fatti specifici, volti a dimostrare che il aveva ingenerato nella cooperativa Controparte_5 un legittimo affidamento sulla possibilità di realizzare il PRU, per poi mutare Pt_1 condotta solo dopo la stipula del preliminare del 14.6.2007, fatti che non aveva dedotto nell'atto di chiamata in causa del nel giudizio di primo grado, e che, Controparte_5
22 perciò, sono inammissibili e restano fuori dal thema decidendum, dovendo essere presi in considerazione solo i fatti tempestivamente allegati nel giudizio di primo grado (atto di chiamata in causa del . Controparte_5
Nel predetto atto la Cooperativa Parmense deduceva che l'inadempimento addebitatole dalla promissaria acquirente non era ad essa imputabile, ma era imputabile al CP_8 CP_5
che aveva adottato la delibera del 19.11.2007, n. 3622, e che, a sua volta, controllava
[...]
e governava la società (promissaria acquirente). Pertanto, la Cooperativa Parmense, CP_8 considerato che la società si indentificava con il comune di che ne era il socio CP_8 Pt_1 totalitario, chiedeva di essere autorizzata a trattenere la caparra;
ove, invece, si fosse ritenuto che il assumesse la veste di soggetto terzo rispetto ad , la Controparte_5 CP_8
Cooperativa Parmense chiedeva, accertato il collegamento funzionale tra la delibera del
19.11.2007, n. 3622, e l'inadempimento contestato ad essa da , di essere manlevata dal CP_8 dalle pretese della società . Controparte_5 CP_8
La domanda di ritenzione della somma versata a titolo di caparra è infondata, in quanto, come affermato dal primo giudice, la società non si immedesimava con il CP_8 Controparte_5 benché esso ne fosse socio al 100%, in quanto il rapporto tra società ed ente pubblico che la partecipa è di assoluta autonomia, potendo l'ente incidere sul funzionamento e sull' attività della società non già attraverso poteri autoritativi e discrezionali, ma solo avvalendosi di strumenti previsti dal diritto societario. Ne deriva che nessun addebito può essere mosso all per condotte asseritamente illegittime poste in essere dal né tanto meno CP_8 CP_5 può ritenersi che l' fosse a conoscenza delle decisioni e del modus operandi del CP_8
Pertanto, la restituzione della somma di € 250.000,00, versata da alla CP_5 CP_8
Cooperativa Parmense in ragione del contratto preliminare del 14.6.2007, è una conseguenza della dichiarazione di nullità del suddetto preliminare.
L'ulteriore domanda della Cooperativa Parmense, reiterata con il sesto motivo di appello, di essere manlevata dal in relazione alle somme da corrispondere ad Controparte_5 [...]
oggi è, in realtà, una domanda CP_8 Parte_6 di risarcimento danni, in relazione alla quale la responsabilità del risiederebbe CP_5 nell'aver adottato la delibera del 19.11.2007, n. 3622, ma detta domanda è infondata, posto che resta insuperato il passaggio motivazionale della sentenza di primo grado, con cui il primo giudice affermava che il giudice amministrativo aveva acclarato la legittimità della suddetta delibera e tanto consentiva di affermare che la Cooperativa Parmense non era titolare di alcun
23 diritto di superficie, per cui era nullo per impossibilità dell'oggetto il contratto preliminare del
14.6.2007 tra e la Cooperativa Parmense. In altri termini, l'emanazione della delibera CP_8 del 19.11.2007, n.3622, di per sé, non implica nessuna responsabilità per il CP_5 emanante.
D. Le spese processuali
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante, ex art. 91, comma 1, c.p.c., nei confronti degli appellati costituiti, e Controparte_5 [...]
ente risultante dalla trasformazione della società Controparte_6
CP_8
Le spese sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., applicando i valori minimi per la fase istruttoria, non essendo stata espletata attività istruttoria, ed i valori intermedi tra minimi e medi per tutte le altre fasi;
utilizzando nei confronti del lo scaglione di riferimento da € 8.000.000,01 Controparte_5
a € 16.000.000,00, in base al valore della causa di appello (pari al petitum) tra l'appellante ed il e nei confronti di Controparte_5 Parte_6
(già lo scaglione di riferimento da € 52.000,01 a € 260.000,00, tenuto conto del CP_8 valore della causa di appello tra l'appellante e pari a € Parte_6
253.000,00 (pari all'ammontare della somma che la Cooperativa Parmense è stata condannata a restituire ad dalla sentenza di primo grado, di cui l'appellante ha chiesto la riforma). CP_8
Non deve essere previsto nulla per le spese del presente grado di giudizio nei confronti degli appellati contumaci, non essendo stati essi destinatari di motivi di appello.
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1
- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n.
228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, proposto dalla Controparte_25
, nei confronti di
[...] Controparte_6
del delle
[...] Controparte_5 Controparte_32
[...]
[...] , , di , nonché di
[...] CP_4 Controparte_33 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Undicesima Sezione Civile, n. Controparte_14
284/2019, depositata in data 9.1.2019, non notificata, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Dichiara la contumacia dei seguenti appellati: Controparte_32
ed ;
[...] CP_4 Controparte_13 CP_14
[...]
2) Rigetta l'appello;
3) Condanna l'appellante a pagare, in favore del le spese del giudizio di Controparte_5 secondo grado, che liquida in € 50.568,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
4) Condanna l'appellante a pagare, in favore di Controparte_34
(già , le spese del giudizio secondo grado, che liquida in €
[...] CP_8
9.657,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
5) Nulla per le spese del presente grado di giudizio in relazione agli appellati contumaci;
6) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 11.9.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
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