Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/01/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 1356/2023
La Corte di Appello di Milano, nelle persone dei magistrati: dr. Roberto Vignati Presidente dr. Giovanni Casella Consigliere dr.ssa Laura Bertoli Consigliere rel. nella causa in grado d'appello avverso la sentenza n. 2408/2023 del Tribunale di
Milano, pubblicata in data 3 luglio 2023, est. Moglia, proposta da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. C.F._2 Parte_3
, (C.F. C.F._3 Parte_4
, (C.F. , C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. ), (C.F. Parte_6 C.F._6 Parte_7
e (C.F. , C.F._7 Parte_8 C.F._8 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Davide Valsecchi ed elettivamente domiciliati ai fini di causa in Monza, Via Mosè Bianchi n 14 presso lo studio del difensore
Appellanti
Contro
(P.IVA ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Angelo Guglielmi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 56
Appellata
E contro già Controparte_2 [...]
(P.IVA , rappresentata e difesa dagli Controparte_3 P.IVA_2
Avv. Annalisa Avolio e Gabriella Battaglioli ed elettivamente domiciliata presso lo
“Studio legale Avolio e Associati” in Milano, Viale Gian Galeazzo n. 16
Appellata
1
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate dalle parti:
per gli appellanti: come da nota depositata in data 3.12.2024, da intendersi qui trascritta;
per CP
“Nel merito:
Confermare la Sentenza impugnata e, per l'effetto, respingere il ricorso in appello avversario e tutte le domande ed istanze proposte dagli appellanti in quanto infondate in fatto ed in diritto e sfornite di prova, con ogni e più opportuna statuizione.
In via subordinata:
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'eventuale diritto alle differenze retributive chieste con riferimento al periodo precedente il quinquennio dalla data di costituzione in mora dei ricorrenti, con ogni conseguente statuizione;
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande promosse dai ricorrenti nei confronti di accertare e dichiarare il CP diritto della stessa ad essere garantita, manlevata e tenuta indenne da CP
(oggi in Controparte_4 Controparte_2 relazione a ogni onere e/o somma eventualmente dovuti alla ricorrente secondo i titoli da questa azionati, ovvero, il suo diritto ad essere rimborsata delle somme eventualmente oggetto di una pronuncia di condanna nei confronti di con CP conseguente condanna della stessa (oggi CP_4 Controparte_4
al pagamento/rimborso in favore di Controparte_2 di tutti gli oneri e/o somme oggetto di eventuale condanna secondo i CP titoli azionati dai ricorrenti e a questi connessi, anche a titolo di spese legali.
In ogni caso:
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”;
pag. 2/27 per Controparte_2
“in principalità, per la reiezione dell'appello; in subordine, nella denegata ipotesi in cui la pretesa degli originari ricorrenti dovesse trovare ingresso,
- in via preliminare, per la declaratoria di prescrizione dei crediti eventualmente maturati: sino al 31 agosto 2015 per i ricorrenti Parte_1 _2
,
[...] Parte_5 Parte_4 Parte_3
e , i cui ricorsi sono stati notificati in data 31 agosto
[...] Parte_6
2020; sino al 2 febbraio 2018 per le ricorrenti e Parte_7 [...]
, i cui ricorsi sono stati notificati il 22 febbraio 2023; Parte_9
- nel merito, per la riduzione, per quanto di ragione, degli importi eventualmente oggetto di condanna.
Vinte spese ed onorari.”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 2408/2023, definendo una pluralità di giudizi riuniti, il
Tribunale di Milano ha respinto, a spese compensate, le domande con cui Pt_1
,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
e , tutti operatori socio- sanitari (OSS) dipendenti
[...] Parte_8 della società di somministrazione ed inviati presso la CP [...]
di Monza nei periodi dettagliati in atti, avevano chiesto la Controparte_2 condanna delle resistenti al pagamento delle somme spettanti, in applicazione del principio di parità di trattamento di cui all'art. 35 d.lgs. 23/2023, relativamente alle seguenti voci retributive:
RAR (Risorse Aggiuntive Regionali); cd. tempo tuta (o tempo di vestizione); premio COVID 2020; premio di produttività collettiva;
maggiorazione per attività lavorativa prestata in occasione della festa del
Santo Patrono della città di Monza (24 giugno).
pag. 3/27 Il Tribunale ha dato atto che erano state già emesse dal Tribunale di Monza – nei confronti della sola oggi alcune sentenze con cui era CP_3 Controparte_2 stata accertata la violazione del principio di cui all'art. 35 d.lgs. n. 81/2015, sia pur con riguardo a solo alcuni dei ricorrenti (non per e Parte_7 Parte_8
), con riguardo alle voci retributive sopra elencate.
[...]
Nondimeno, nel giudizio teso alla quantificazione delle relative spettanze, ad avviso del primo giudice i lavoratori avrebbero dovuto quanto meno allegare l'esistenza dei presupposti di fatto sussistendo i quali il credito retributivo veniva ad esistenza, e quindi, in particolare:
l'avere effettivamente lavorato nella giornata del Patrono di Monza, il 24 giugno, negli anni oggetto di causa;
l'avere timbrato in ingresso al lavoro dopo avere indossato la divisa e l'essersi spogliati dopo avere timbrato in uscita;
l'avere raggiunto (o comunque essere stati astrattamente in grado di raggiungere) gli obiettivi di premio e risultato previsti per la corresponsione delle voci premiali (RAR e premio di produttività);
l'avere prestato attività negli anni e nei reparti per cui era prevista l'erogazione del c.d. premio Covid.
In difetto di simili allegazioni, secondo il primo giudice, risultavano inammissibili, perché inutilmente esplorative, le istanze istruttorie formulate dai ricorrenti (essenzialmente, le istanze ex art. 210 c.p.c. per ottenere la produzione in giudizio: delle proprie timbrature;
dei cedolini di altri OSS, da utilizzare quale parametro di quantificazione degli importi;
degli accordi aziendali completi su premio produttività), con conseguente rigetto delle domande attoree.
***
Avverso la sentenza hanno proposto appello , , Parte_1 Parte_2
Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
.
[...]
Con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno lamentato l'errata interpretazione, da parte del Tribunale di Milano, delle pronunce già rese dal pag. 4/27 Tribunale di Monza a proposito del diritto al pari trattamento retributivo, nonché la manifesta contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, la violazione del principio di non contestazione e del divieto di “ne bis in idem”.
Secondo la parte appellante, il giudice di prime cure avrebbe dovuto pronunciarsi non già sull'an del diritto – già accertato dalle sentenze monzesi – bensì esclusivamente sul quantum, senza che potesse risultare decisiva in senso ostativo la mancata partecipazione di ai giudizi presupposti, in virtù del principio CP in materia di c.d. giudicato riflesso.
Inoltre, a dire degli appellanti, contraddittoriamente il primo giudice aveva trascurato che le sentenze monzesi avevano acclarato in concreto la violazione del principio di parità di trattamento, con specifico riferimento alle voci retributive sopra elencate, che pacificamente non erano mai state erogate agli odierni appellanti.
Con il secondo motivo d'appello i lavoratori hanno censurato la statuizione di ritenuta carenza di allegazione relativamente alle voci RAR (risorse aggiuntive regionali), premio Covid 2020 e premio di produttività ed hanno eccepito la violazione dei principi di parità di trattamento dei lavoratori somministrati (art. 35, cc. 1 e 3, D.Lgs. 81/2015; art. 23, c. 1, D.Lgs. 276/2003; art. 59, c. 4, CCNL
Comparto Sanità; art. 30, c. 8, CCNL Somministrazione) e di ripartizione dell'onere probatorio, oltre che l'errata valutazione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie.
Nella prospettiva del gravame, era pacifico che quelle elencate fossero voci retributive destinate e riservate ab origine solo ai dipendenti di , nel senso CP_2 che gli accordi costitutivi di queste voci escludevano i somministrati dalla platea degli aventi diritto, e ciò per ragioni di copertura finanziaria.
In simile situazione, secondo la parte appellante, “la sentenza impugnata avrebbe dovuto (…) reputare sufficiente, a livello allegativo, l'indicazione del livello di inquadramento, oltre alle ulteriori pacifiche circostanze dell'avvenuto espletamento della prestazione lavorativa e del mancato pagamento dell'emolumento (e ciò sulla scorta delle non contestate deduzioni di cui al ricorso introduttivo al giudizio promosso dagli odierni appellanti)”.
pag. 5/27 Gli appellanti hanno richiamato anche l'insegnamento di cui alla pronuncia n.
8782/2023 della Suprema Corte di Cassazione, resa in un contenzioso in materia di compenso incentivante per personale somministrato a termine presso la Croce
Pt_7
Gli operatori sanitari hanno ricordato che, con quella pronuncia, la Cassazione aveva chiarito che “sull'ente datore ricade l'onere di allegazione e prova della sussistenza di elementi precisi e concreti tali da giustificare la disparità di trattamento tra lavoratori con rapporto a termine e quelli assunti a tempo indeterminato;
il lavoratore è, invece, tenuto a provare quale fonte negoziale integrante fatto costitutivo del proprio diritto, la prestazione lavorativa a tempo determinato, l'inquadramento ricevuto e l'inadempimento all'obbligo di corresponsione del trattamento retributivo;
i medesimi principi vanno applicati ai contratti di somministrazione a termine”.
Detto onere allegatorio era stato pienamente assolto, diversamente da quanto opinato dal primo giudice.
Del resto, a dire degli operatori sanitari, doveva pure considerarsi che l' (oggi CP_3
) solo in giudizio aveva prodotto uno stralcio degli accordi Controparte_2 aziendali disciplinanti i premi e le voci incentivanti;
ai ricorrenti in primo grado non poteva essere addossato un onere allegatorio troppo rigido, visto che solo successivamente all'introduzione del giudizio essi avevano avuto contezza del contenuto disciplinare degli accordi regolanti la materia.
In ogni caso, ai fini che qui interessano, gli operatori sanitari hanno ribadito di avere sin da subito allegato di avere svolto lavoro in corsia, con orario su tre turni;
per quanto ad essi noto, ai dipendenti di le indennità premiali di cui si CP_2 discute erano state corrisposte senza necessità di verificare alcuna condizione ulteriore, nemmeno ancorata al raggiungimento di specifici risultati o alla realizzazione di determinati progetti.
In merito al quantum richiesto, inoltre, gli appellanti hanno sottolineato che i conteggi elaborati nel corso del giudizio di primo grado non erano stati specificamente contestati dalle controparti.
pag. 6/27 Con il terzo motivo di gravame, gli operatori sanitari hanno prospettato l'erroneità della decisione impugnata relativamente alle rivendicazioni attinenti alla maggiorazione retributiva per il lavoro prestato nella giornata del santo Patrono di
Monza e alla remunerazione del tempo di vestizione.
In merito alla maggiorazione relativa alla giornata del Santo Patrono, gli operatori hanno evidenziato che “ciascuno degli odierni appellanti quando ha lavorato durante tale giornata, ha espressamente riconosciuto esserle stata corrisposta l'indennità festiva;
quando invece non ha lavorato, ha contestato non esserle stata considerata la relativa giornata come lavorata. In proposito, basti osservarsi lo schema riepilogativo di cui al punto 10) pag. 3 dei singoli ricorsi di primo grado.
È quindi errata la sentenza laddove afferma che non ci sarebbe allegazione riguardo alla circostanza di aver lavorato il giorno del 24 giugno. In ogni caso, per fugare ogni dubbio, si ribadisce la richiesta di acquisizione agli atti delle timbrature (sempre sin qui negate dalle odierne appellate) per il periodo di riferimento, non essendo sufficienti le buste paga in possesso degli appellanti (e allegate ai ricorsi di primo grado), in quanto quest'ultime recano il complessivo delle giornate lavorate sul mese ma non l'esatta indicazione di quali giornate siano state lavorate durante il mese.”
Analoga richiesta di esibizione in giudizio delle timbrature è stata reiterata dagli appellanti con riguardo alle rivendicazioni retributive per il tempo di vestizione, al fine di dimostrare documentalmente la sfasatura tra risultanze delle timbrature e risultanze delle buste paga, evidenziando che «nonostante fosse previsto il
“conglobamento” dell'indennità di vestizione nella retribuzione normale, questo non è avvenuto nel senso che i dipendenti diretti dell'Ospedale San Gerardo hanno visto riconosciuta la relativa voce … mentre gli odierni appellanti no.Si volesse ritenere in contestazione la relativa circostanza, non resterà che acquisire
– come richiesto dagli appellanti – le timbrature di modo da veder confermata la sfasatura fra le loro busta paga e l'orario di lavoro effettivamente osservato».
Per queste ragioni, gli appellanti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
***
pag. 7/27 La si è costituita per il gravame Controparte_2 con memoria difensiva depositata in data 25.3.2024, contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto.
Nel difendere il percorso argomentativo fatto proprio dalla sentenza impugnata, in specie in ordine alla ravvisata carenza allegatoria (prima ancora che probatoria), la ha sostenuto anche che «l'esclusione del personale CP_2 somministrato da talune voci stipendiali non confligge con il principio di “parità retributiva” ex art. 35 D.Lgs. n. 81/2015 che – anche giusta l'interpretazione fornita da Trib MI, Sez. Lav., n. 493/2020 – non si estende ad emolumenti di tipo premiale, quali certamente sono le RAR, il premio di produttività e l'indennità
Covid».
In ordine alle voci retributive di natura premiale, la ha in CP_2 particolare osservato: per quanto riguarda la c.d. RAR, l'erogazione era ancorata ad obiettivi e a percentuali di raggiungimento di questi ultimi. Nulla gli operatori avevano dedotto circa la concreta possibilità di soddisfazione degli obiettivi fissati dagli accordi aziendali;
quanto alla “premialità Covid”, «anch'essa integra una risorsa assegnata dalla Regione all'interno del costo per il personale dipendente del SSN (si veda la delibera regionale del 9/6/2020 e relativi allegati: doc. n. 9), di cui ha CP_3 preso atto (doc. n. 10). Ciò, peraltro, in linea con la L.R. n. 9/2020 e con l'art. 2, comma 7°, DL n. 34/2020. Trattandosi di emolumento che presuppone la prestazione del servizio in determinati reparti per un determinato lasso di tempo, correttamente il Giudice a quo ha respinto la pretesa sul punto constatando come i ricorrenti non avessero dedotto di aver lavorato nei reparti interessati, né di averlo fatto in un determinato arco temporale»; quanto al premio di produttività, “l'erogazione del premio di produttività presuppone la realizzazione di progetti ed il rispetto di una determinata tempistica: su cui, però, i ricorrenti nulla hanno dedotto”; quanto al tempo di vestizione e alla maggiorazione per il , i Parte_10 rilievi del primo giudice resistevano alle censure mosse dagli operatori sanitari.
pag. 8/27 In via subordinata la ha anche reiterato l'eccezione di CP_2 prescrizione già formulata nel giudizio di primo grado e si è opposta all'accoglimento della domanda di manleva rassegnata da nel giudizio di CP primo grado, per l'ipotesi di sua reiterazione in grado di appello.
***
Con memoria difensiva depositata in data 25.3.2024 si è costituita per il gravame anche contestando la fondatezza dell'impugnazione CP avversaria e chiedendone il rigetto.
Riproponendo le argomentazioni difensive già svolte avanti il Tribunale, in grande parte affini a quelle esposte dalla ha reiterato Controparte_5
l'eccezione di prescrizione formulata in primo grado, oltre che la domanda di manleva spiegata nei confronti della . CP_2
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Con ordinanze del 5.4.2024 e del 19.6.2024 la Corte ha ordinato l'esibizione in giudizio della documentazione richiesta dagli appellanti, richiedendo anche la formulazione di nuovi conteggi per la stima delle spettanze retributive oggetto di causa.
***
All'udienza del 10.12.2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
***
Nei limiti che di seguito si vanno ad esporre, l'appello deve essere accolto.
In fatto, all'esame dei motivi di appello conviene far precedere il rilievo per cui vi è prova documentale che gli odierni appellanti, nei periodi oggetto di causa, siano stati dipendenti di alcuni assunti con contratto a tempo determinato CP
( ed e gli altri a tempo indeterminato. _2 Parte_7
Tutti sono stati inviati in missioni a termine presso l'ospedale , come CP_2
OSS, e sono stati inquadrati nel livello BS del CCNL Agenzie per il Lavoro del
24.07.2008.
pag. 9/27 Diversamente da quanto opinato dalle parti appellate, inoltre, ciascun ricorrente ha individuato i periodi ed i reparti in cui ha operato presso l'ospedale
[...]
, formulando sul punto puntuali allegazioni. CP_2
Ed infatti, nei rispettivi ricorsi ex art. 414 c.p.c., gli appellanti hanno dedotto:
: “a far data dal 2.3.2009 la ricorrente ha svolto le proprie Parte_1 prestazioni lavorative per all'interno dell'Ospedale San Gerardo e, CP_3 segnatamente, dapprima presso il reparto chirurgia I e geriatria, poi, dall'1.8.2009, presso il reparto di rianimazione generale e, da luglio 2021, in sala operatoria”;
: “ha svolto le proprie prestazioni lavorative per Parte_2 CP_3 all'interno dell'Ospedale e, segnatamente, nei mesi di marzo e
[...] CP_2 aprile 2016 presso i diversi reparti geriatria, medicina 1 e malattie infettive, da maggio 2016 ad aprile 2020 presso il reparto di geriatria”;
: “a far data dal 20.7.2009, la ricorrente ha Parte_4 svolto le proprie prestazioni lavorative per all'interno dell'Ospedale CP_3
e, segnatamente, presso il reparto di rianimazione generale”; CP_2
: “a far data da gennaio 2012 il ricorrente Parte_3 ha svolto le proprie prestazioni lavorative per all'interno CP_3 dell'Ospedale San Gerardo e, segnatamente, presso il reparto di rianimazione generale fino ad aprile 2021; da maggio 2021, presso il reparto di ematologia adulti”;
“a far data dal 9.5.2018 la ricorrente ha Parte_7 svolto le proprie prestazioni lavorative per all'interno dell'Ospedale CP_3
San Gerardo e, segnatamente, presso il reparto di malattie infettive”;
: “a far data dall'1.7.2009, la ricorrente ha svolto le proprie Parte_6 prestazioni lavorative per l'ASST Monza all'interno dell'Ospedale San Gerardo e, segnatamente, presso il reparto di malattie infettive”;
: “dall'1.7.2009, la ricorrente ha svolto le proprie Parte_5 prestazioni lavorative per all'interno dell'Ospedale San Gerardo e, CP_3 segnatamente, presso il reparto di geriatria e dal 2018 presso il reparto di chirurgia cardio-toracico-vascolare”;
pag. 10/27 : “a far data dall'1.8.2010 la ricorrente ha svolto Parte_8 le proprie prestazioni lavorative per all'interno dell'Ospedale CP_3 [...]
e, segnatamente, presso il reparto di malattie infettive”. CP_2
Dette allegazioni sui periodi e sui reparti di impiego, così come sulle mansioni (proprie dell'operatore socio-sanitario) non sono state contestate dalle resistenti in primo grado.
***
Ciò premesso in fatto, va considerato che, a prescindere dal rilievo che possano assumere le sentenze emesse, per alcuni degli odierni appellanti, dal Tribunale di
Monza – sentenze con cui è stato accertato il diritto degli operatori sanitari somministrati ad essere retribuiti come i dipendenti della utilizzatrice svolgenti uguali mansioni ed a percepire, pertanto, anche le specifiche voci retributive oggetto di causa, pacificamente mai corrisposte- costituisce principio pacifico, nella legislazione nazionale ed eurounitaria, quello secondo cui per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.
Muovendo da tale pacifico dato normativo, le doglianze degli appellanti risultano fondate, solo che si individuino correttamente gli oneri di allegazione e prova rispettivamente gravanti sulle parti in causa.
Come già osservato da questa Corte in causa analoga a quella odierna (promossa da una collega degli odierni appellanti), «la pretesa retributiva azionata (…) deve ritenersi fondata in considerazione del fatto che – contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata – il datore di lavoro e il committente non hanno adempiuto i loro rispettivi oneri probatori. Una volta, infatti, assodato che il lavoratore somministrato ha diritto al medesimo trattamento dei dipendenti del committente che svolgono le stesse mansioni (come stabilito dall'art. 35 del dlgs
81/2025 secondo cui “Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore”), spetta al lavoratore– creditore dedurre pag. 11/27 il mancato pagamento della corretta retribuzione rispetto agli omologhi dipendenti dell'utilizzatore, spettando invece alle controparti dimostrare fatti impeditivi o estintivi della pretesa creditoria. Nello specifico, quindi, è sufficiente che il lavoratore somministrato si limiti a censurare la mancata corresponsione di voci retributive, riconosciute invece ai dipendenti dell'utilizzatrice che svolgono le sue stesse mansioni, spettando invece alla controparte dimostrare la sostanziale diversità delle mansioni assunte in comparazione ovvero, in assenza di tale contestazione (come nella specie), le ragioni della mancata erogazione delle componenti retributive (perché ad es., legate a presupposti soggettivi/oggettivi non posseduti dal somministrato o a particolari e diverse modalità esecutive della prestazione, etc.). Per costante giurisprudenza, il concetto di trattamento economico 'complessivo' non dev'essere limitato ai soli istituti contrattuali minimi, ma dev'essere esteso a tutte le componenti retributive, comprese quelle variabili o legate al raggiungimento di obiettivi. Il terzo comma del citato art. 35 attribuisce all'autonomia collettiva non già il diritto di escludere i lavoratori somministrati dai premi di risultato, ma esclusivamente la facoltà di stabilirne i criteri di erogazione.
Il comma terzo ha quindi mera funzione di specificazione del principio di parità, affermato in via generale dal primo comma della medesima norma, in relazione alle caratteristiche del caso concreto: interpretazione che si pone in continuità rispetto alla giurisprudenza formatasi sul previgente art. 23, quarto comma,
Decreto Legislativo n. 276/2003. Recentemente, inoltre, la CGUE, con sentenza
24 ottobre 2024 n. C-441/23, si è espressa sul lavoro tramite agenzia interinale, confermando il principio secondo cui i lavoratori somministrati hanno diritto di percepire una retribuzione almeno pari a quella che avrebbero percepito se fossero stati assunti direttamente dall'impresa utilizzatrice: “In forza dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2008/104, i lavoratori tramite agenzia interinale, per la durata della loro missione presso un'impresa utilizzatrice, devono beneficiare di condizioni di base di lavoro e di occupazione almeno uguali a quelle che sarebbero loro applicabili se fossero direttamente impiegati da tale impresa per svolgervi lo stesso lavoro. L'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), di detta direttiva definisce le «condizioni di base di lavoro e d'occupazione» come quelle stabilite da pag. 12/27 disposizioni legislative, regolamentari, amministrative, da contratti collettivi e/o da qualsiasi altra disposizione generale e vincolante in vigore nell'impresa utilizzatrice, relative, in particolare, alla retribuzione. Di conseguenza, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/104 deve essere interpretato nel senso che un lavoratore tramite agenzia interinale messo a disposizione di un'impresa utilizzatrice, ai sensi di detta direttiva, deve, per la durata della sua missione presso di essa, percepire un salario almeno pari a quello che avrebbe percepito se fosse stato assunto direttamente da tale impresa”. Anche il Ministero del Lavoro, con propria circolare n. 13/2019, segue tale interpretazione, affermando che, “nel caso i contratti collettivi nazionali o aziendali prevedano la corresponsione di premi di risultato o di produttività (e simili), essi devono essere riconosciuti anche ai lavoratori somministrati secondo quanto previsto dagli stessi contratti ed erogato secondo le modalità previste dal CCNL delle agenzie di somministrazione)”. Il CCNL
Agenzie di somministrazione, art. 30, prevede espressamente che “in coerenza con il principio di parità di trattamento, i premi di produzione e risultato previsti dalla contrattazione collettiva applicata presso l'utilizzatore sono corrisposti ai lavoratori somministrati in costanza di missione e proporzionalmente al lavoro svolto, secondo tempi e modalità previsti dagli accordi stessi…”» (così sentenza n.
1141/2024 di questa Corte, est. Casella).
***
Detti principi valgono anche per i compensi in senso lato incentivanti, legati al raggiungimento di obiettivi e/o risultati, come sono, nel caso di specie, le RAR e il premio di produttività.
Come condivisibilmente affermato nella già citata sentenza n. 1141/2024, «per diretta previsione di legge interna ed eurounitaria nonché di contrattazione collettiva nazionale, il diritto dei lavoratori somministrati di ricevere le voci retributive premiali discende dal solo fatto che tali emolumenti siano previsti dai contratti collettivi aziendali dell'utilizzatore. La stessa Suprema Corte, in tema di
“compenso incentivante”, riconosciuto ai soli dipendenti a tempo indeterminato e non erogato ai lavoratori a termine (per i quali – analogamente ai lavoratori pag. 13/27 somministrati – vige il principio di non discriminazione e, quindi, di parità di trattamento), ha affermato che incombe sul datore di lavoro l'onere di provare la
“sussistenza di elementi precisi e concreti tali da giustificare la disparità di trattamento nel trattamento dei propri dipendenti”, dovendo, invece, “i lavoratori, nell'agire per l'adempimento dell'obbligo datoriale di corresponsione del compenso incentivante, [provare], quale fonte negoziale integrante fatto costitutivo del proprio diritto, la prestazione lavorativa a tempo determinato e l'inquadramento ricevuto”. In caso di mancata contestazione di tali elementi, spetta, quindi, al datore – a fronte dell'allegato inadempimento – “dimostrare il fatto impeditivo della pretesa ex adverso azionata” (vedi, ex plurimis, Cass.,
27/11/2015, n.24309). Tale orientamento è coerente con le ordinarie regole poste a presidio della corretta ripartizione del regime probatorio in forza delle quali al creditore è sufficiente la prova degli elementi costitutivi dell'obbligazione
(contratto, inquadramento e mansioni) e la deduzione dell'inadempimento, mentre
è onere del debitore allegare le ragioni estintive od impeditive della pretesa».
Non persuade l'obiezione delle parti appellate, secondo le quali per ottenere la liquidazione delle voci premiali i lavoratori- oltre che allegare il proprio livello di inquadramento, le mansioni svolte ed il reparto di impiego (cfr. ricorsi ex art. 414
c.p.c.), ed oltre ad affermare che per i dipendenti dell'utilizzatore di pari inquadramento impiegati nei medesimi reparti erano previsti RAR e premi di produttività- avrebbero dovuto anche allegare ed offrire di provare di essere stati nelle condizioni di raggiungere gli obiettivi ed i risultati cui gli accordi aziendali subordinavano la liquidazione delle voci premiali a favore dei dipendenti dell'utilizzatrice.
E' infatti pacifico che detti accordi escludessero in radice i lavoratori somministrati dal novero dei potenziali destinatari dei compensi premiali, e che pertanto, per i lavoratori somministrati, nessun obiettivo o risultato era stato ex ante individuato.
La stessa Corte di Cassazione (sentenza n. 8782/2023), esaminando una fattispecie analoga a quella odierna (spettanza di compenso incentivante per lavoratori somministrati a termine come autisti di Croce Rossa), ha riformato la sentenza della Corte distrettuale che aveva respinto le istanze di un lavoratore pag. 14/27 che “si era limitato ad affermare di avere svolto mansioni di autista, senza riferire se avesse lavorato in equipe con colleghi a tempo indeterminato, se a questi ultimi fossero stati fissati obiettivi e quali, se tali obiettivi fossero stati raggiunti e verificati o, al limite, se i compensi fossero stati corrisposti a tutti i lavoratori a tempo indeterminato, indipendentemente da tale verifica”, reputando che “la carenza di allegazione avrebbe reso inaccoglibile la domanda anche nel caso di dipendente diretto di Croce Rossa Italiana”.
Nell'annullare la decisione della Corte territoriale, la Cassazione ha infatti accolto il motivo di ricorso con cui, in quella fattispecie, il lavoratore aveva evidenziato che
“la domanda era fondata sul diritto dei lavoratori utilizzati in somministrazione a percepire il medesimo trattamento retributivo dei dipendenti a tempo indeterminato dell'utilizzatore, a parità di mansioni e di condizioni di lavoro, sulla base dell'art. 5 della direttiva 2008/104/CE, D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 23, comma 1, dell'art. 26, comma 1, 2009; tale Parte_11 trattamento comprendeva il compenso incentivante, secondo la contrattazione collettiva, nazionale ed integrativa (…)in punto di fatto, egli aveva allegato di avere sempre operato con modalità identiche a quelle dei dipendenti della
[utilizzatrice] Croce Rossa Italiana addetti alle medesime mansioni di autista e di non avere percepito il compenso incentivante che Croce Rossa Italiana aveva corrisposto a questi ultimi”.
La Cassazione, nell'annullare la decisione sfavorevole all'autista, ha reputato applicabile anche alla somministrazione il medesimo principio di ripartizione dell'onere probatorio, secondo cui “sull'ente datore ricade l'onere di allegazione e prova della sussistenza di elementi precisi e concreti tali da giustificare la disparità di trattamento tra lavoratori con rapporto a termine e quelli assunti a tempo indeterminato;
il lavoratore è, invece, tenuto a provare quale fonte negoziale integrante fatto costitutivo del proprio diritto, la prestazione lavorativa a tempo determinato, l'inquadramento ricevuto e l'inadempimento all'obbligo di corresponsione del trattamento retributivo”.
Tale essendo il riparto degli oneri probatori, non competeva agli odierni appellanti dimostrare di avere svolto la propria attività lavorativa in modo tale da pag. 15/27 raggiungere gli obiettivi e i risultati cui gli accordi aziendali subordinavano la liquidazione dei compensi incentivanti (a maggior ragione posto che è pacifico che detti accordi non contemplavano affatto, tra i destinatari, i lavoratori somministrati).
Peraltro, nel medesimo senso questo Collegio si è espresso con la sentenza già citata n. 1141/2024: “In particolare, in relazione alla voce retributiva RAR, si rileva che nella propria memoria di primo grado ha ammesso che “il beneficio CP_3 economico in parola viene riconosciuto solo al personale direttamente assunto dal ”, senza, peraltro, contestare di aver riconosciuto il Parte_12 beneficio ai propri addetti a parità di mansioni con il ricorrente. Tale difesa non merita accoglimento perché finisce per giustificare contra legem il trattamento deteriore dei lavoratori somministrati, esclusi a priori dalle provvidenze premiali e perciò ingiustamente discriminati rispetto ai dipendenti dell'utilizzatore. Era onere degli appellati dimostrare il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del lavoratore somministrato rispetto ai colleghi di reparto, dipendenti dell'utilizzatrice
(…). Con riferimento al premio di produttività, in analogia con le RAR, la corretta ripartizione degli oneri probatori imponeva al lavoratore di allegare la prova degli elementi costitutivi dell'obbligazione (contratto, inquadramento e mansioni) e la deduzione dell'inadempimento (violazione del diritto di parità di trattamento), mentre sarebbe stato onere del debitore allegare le ragioni estintive od impeditive della pretesa. Peraltro, con specifico riferimento a tale premio, anche in CP_3 questo caso, non ha negato di aver corrisposto la relativa voce al proprio personale inquadrato come operatore sociosanitario, ma ha sostenuto di non aver potuto destinare al personale somministrato risorse finanziarie riservate ab origine solamente ai propri dipendenti. Tale tesi non è decisiva in quanto, come sopra enunciato, l'esclusione dalla retribuzione premiale, pregiudica in modo illegittimo i lavoratori somministrati, riservando ad essi un trattamento retributivo deteriore in contrasto col citato art. 35. Per costante giurisprudenza, inoltre, “con specifico riguardo al vincolo di "invarianza della spesa", secondo quanto affermato reiteratamente dalla Corte costituzionale (vedi, per tutte: sentenza n. 132 del
2014) il suddetto vincolo posto all'interno di normative di ampia portata "va pag. 16/27 riferito agli oneri complessivi dell'intervento legislativo, comportando conseguentemente una ponderazione globale ed aggregata degli effetti positivi e negativi in termini di spesa delle nuove disposizioni". Sicché tale vincolo consente di effettuare la compensazione tra previsioni recanti aggravi di spesa con quelle aventi effetti riduttivi, onde pervenire a risultati neutri o anche vantaggiosi in termini di equilibrio complessivo degli effetti economico finanziari prodotti dalla nuova normativa (vedi anche: sentenze n. 108 del 2014; n. 70 e 115 del 2012).
Inoltre, il rispetto di tale vincolo, nell'ambito del lavoro pubblico, non può mai comportare che si pervenga ad un assetto dei rapporti che possa irragionevolmente creare un potenziale vulnus al principio di parità di trattamento, che le Amministrazioni Pubbliche devono garantire (Corte cost., sentenza n. 311 del 2009)” (vedi, ex plurimis, Cass., 30/11/2018, n.31087). La stessa Consulta, infatti, ha più volte ribadito che “Il criterio di invarianza degli oneri finanziari è fissato, infatti, con riguardo agli effetti complessivi della norma e non comporta 'in sé' la preclusione di un eventuale aggravio di spesa purché tale aggravio sia
'neutralizzato' con una compensazione in altre disposizioni produttive di risparmi o di maggiori entrate” (Corte Costituzionale, sentenza n. 132/2014). Nella specie, sulla base dei documenti acquisiti in corso di causa, l'appellante ha provveduto a quantificare tale premio sulla base di una 'media', calcolata tra tutti i premi corrisposti al personale 'di corsia', avente le caratteristiche del ricorrente
(operatore sociosanitario categoria BS). Tale modalità – che poggia su riscontri oggettivi – risponde pienamente ad un ponderato criterio equitativo. Nella specie, poi, nessuna deduzione specifica è stata svolta dal per dimostrare il CP_3 mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del lavoratore somministrato rispetto ai suoi colleghi di reparto, dipendenti dell'utilizzatrice. La circostanza – evidenziata in sede di discussione dal – che, in un solo caso, il premio di CP_3 produttività non è stato riconosciuto, non pare affatto decisiva poiché, non essendo state esplicitate le motivazioni della mancata erogazione, non permette di valutarne la rilevanza e l'incidenza in capo all'appellante (potendo, ad es., il diniego essere determinato da ragioni soggettive o motivi disciplinari e non invece pag. 17/27 costituire l'esito di un procedimento valutativo – neppure decritto – circa il mancato raggiungimento degli obiettivi del reparto).”.
Per la quantificazione di dette voci premiali può utilmente farsi riferimento ai conteggi elaborati dalla difesa degli appellanti.
In ordine alla quantificazione delle RAR, essa deriva per tabulas dall'applicazione delle previsioni degli accordi prodotti dalla sub doc. 8 nel primo CP_3 grado di giudizio, i quali prevedono un importo base, inizialmente pari a euro
616,00, poi ridotto a euro 581,00 annui, cui si somma un ulteriore importo di valore pari a euro 227,00 annui.
Quest'ultimo importo è dovuto, in quanto connesso allo svolgimento della prestazione lavorativa su 3 turni a copertura delle 24 ore, che è pacificamente il caso degli odierni appellanti (cfr. doc. 3 che conferma l'orario CP_3 ripartito su tre turni: 7,00 / 13,00 – 14,00 / 20,00 – 21,00 / 7,00; vedi, inoltre, punto 11), pag. 6, della memoria di primo grado, secondo cui “Il CP ricorrente ha lavorato a diverse riprese nel periodo dall'1.4.2014 al 30.09.2021 in somministrazione presso l'utilizzatrice di Monza con un orario Controparte_4 di lavoro diversificato per tempo, ma, maggiormente, di 30 ore settimanali distribuite dal lunedì alla domenica secondo una turnistica mensile sulle 24 ore).
Detta articolazione oraria ha poi trovato conferma all'esito della produzione delle timbrature.
Per quanto attiene il premio di produttività, le somme indicate nel prospetto depositato dagli appellanti sono state stimate tenendo conto dei compensi medi erogati nel periodo a personale dipendente operante in identiche mansioni e nei medesimi reparti. Detti conteggi dal punto di vista strettamente aritmetico, non sono stati adeguatamente contestati dalle appellate (che, infatti, non hanno fornito indicazioni alternative) e sono pertanto utilizzabili in questa sede.
Devono essere pertanto riconosciute le somma complessive indicate nel prospetto finale depositato dall'appellante (salvo quanto di seguito si dirà in punto prescrizione per ). _2
***
pag. 18/27 L'applicazione dei medesimi principi porta anche a ritenere fondate le richieste concernenti il c.d. premio COVID, concernenti l'annualità 2020.
Soccorre ancora una volta il richiamo, ex art. 118 disp. att. c.p.c., alle motivazioni della sentenza n. 1141/2024 di questo ufficio, già citata: «Anche per quanto attiene al premio Covid restano ferme le argomentazioni già svolte in merito al riparto degli oneri probatori con riferimento ai RAR e al premio di produttività. Il primo Giudice ha negato la voce premiale sostenendo che “il premio Covid presuppone la prestazione del servizio in determinati reparti”. Tale affermazione non ha però trovato conferma probatoria, atteso che dai documenti allegati dal (cfr. docc. 9 e 10) non emerge alcuna limitazione al riconoscimento del CP_3 premio Covid a specifici reparti (diversi da quelli in cui ha operato l'appellante), né ha dedotto specificamente sul punto. Spettava, invero, agli appellati CP_3 dimostrare che il ricorrente non avesse – a differenza degli omologhi colleghi di reparto – svolto attività lavorativa nel periodo interessato dalla pandemia e/o al di fuori delle condizioni a cui il premio era subordinato. Nulla di tutto questo è stato allegato e provato».
Deve pertanto essere riconosciuta a detto titolo a ciascun appellante la somma di
€ 883,00 per l'anno 2020.
***
Anche per il c.d. tempo di vestizione e per le maggiorazioni relative al lavoro prestato nella giornata del Santo Patrono le censure formulate dagli appellanti sono fondate.
La documentazione acquisita nel corso di causa (a seguito dell'ordine di esibizione) ha permesso di appurare in quali delle annualità oggetto di rivendicazione gli appellanti abbiano lavorato anche nella giornata del Patrono.
Per disattendere le rivendicazioni degli appellanti sul punto «non è sufficiente affermare – come ha fatt – che nella busta paga di giugno appare la voce CP festività (o similare) in quanto era preciso onere del datore di lavoro (e, quindi, dell'utilizzatore) dimostrare che quell'indennità fosse stata erogata proprio a tale titolo (Santo Patrono) e non, ad es., per il lavoro svolto il 2 di giugno (Festa della
Repubblica) ovvero in altre domeniche dello stesso mese (…)”.
pag. 19/27 Anche per la remunerazione del c.d. tempo di vestizione, le domande degli appellanti sono fondate.
Questa Corte, nel precedente più volte citato, ha già condivisibilmente evidenziato che “occorre ribadire che con la presente causa il lavoratore ha rivendicato tale voce retributiva sul presupposto che, nonostante avesse sempre svolto le medesime mansioni dei colleghi dipendenti del con le stesse modalità CP_3 esecutive, non gli era mai stato riconosciuto in busta paga il c.d. 'tempo divisa' a differenza degli omologhi colleghi del ai quali veniva applicato l'accordo CP_3 aziendale del 23-5-2015 in forza del quale – dovendo il personale indossare indumenti di lavoro specifici – il tempo vestizione/svestizione era convenzionalmente fissato in 13 minuti per ogni turno di servizio con conseguente
'estensione' dell'orario di lavoro giornaliero prevista al punto 7 di tale accordo. E' pacifico che il ricorrente dovesse cambiarsi all'inizio del turno per indossare la divisa e svestirsi alla fine del turno per indossare gli abiti civili perché tale prassi era comune a tutti i lavoratori operanti in corsia presso l'Ospedale tant'è vero che per tale attività aveva stipulato un apposito accordo sindacale in forza del CP_3 quale veniva corrisposta una voce retributiva forfettaria per l'esplicazione di tale attività propedeutica al lavoro. Nella specie, quindi, spettava al datore di lavoro (e all'utilizzatore) dimostrare che le modalità di vestizione/svestizione adottate dal ricorrente fossero diverse dagli altri dipendenti del - e nello specifico, si CP_3 osserva, per gli operatori sanitari- “(per i quali – come detto – vigeva l'accordo sindacale) ovvero che tale attività propedeutica fosse stata effettivamente retribuita. Nessuna prova in tal senso è stata fornita dagli appellati. In particolare, non ha dimostrato, in modo inequivocabile, che in busta paga il c.d. CP
'tempo divisa' venisse effettivamente riconosciuto e retribuito in aggiunta all'orario del turno, compreso, cioè, tra la timbratura in entrata – effettuata dall'appellante con già indossata la divisa – e in uscita, anch'essa effettuata dall'appellante con ancora indosso la divisa. Sul punto, peraltro, non è emersa alcuna corrispondenza tra le timbrature e le ore riportate nelle buste paga (decisamente inferiori a quelle registrate dal badge), rendendo ancor più improbabile l'erogazione del compenso per il tempo impiegato per la vestizione/svestizione. Ne consegue, pertanto, la pag. 20/27 debenza della voce retributiva in oggetto calcolata sulla base dei turni giornalieri effettivamente lavorati (…)».
A ciò si aggiunga l'ulteriore considerazione che la stessa difesa della CP_2
(cfr. pagine 18-21 della memoria di quest'ultima), non ha affatto negato che l'accordo aziendale prodotto al doc. 13 fosse applicabile anche agli odierni appellanti. dal canto suo, ha dedotto che le obbligazioni assunte con l'accordo CP aziendale erano state correttamente adempiute (pagina 15 della memoria difensiva: “tale accordo ha dimostrato chiaramente in corso di causa come il tempo di vestizione sia stato regolarmente incluso nell'orario di lavoro regolarmente retribuito ai ricorrenti”).
Tuttavia, una volta ritenuta la pacifica applicabilità delle previsioni dell'accordo aziendale di cui al doc. 13, a fronte dell'eccezione di inadempimento con cui gli appellanti hanno lamentato la non corretta remunerazione del tempo di vestizione, gravava sulla parte debitrice dimostrare il proprio esatto adempimento nei termini previsti dall'accordo (il che, nel caso di specie, non è avvenuto).
***
Ai fini della quantificazione delle somme liquidabili a ciascun appellante per le voci retributive di cui si discute, va esaminata l'eccezione di prescrizione reiterata dalle appellate in questa sede.
Le rivendicazioni oggetto di causa riguardano periodi che, con delle distinzioni per ciascun lavoratore, vanno dal 2014 al 2022.
Tra gli appellanti, solo ed era stati assunti da _2 Parte_7 CP con contratti a termine, mentre per i restanti appellanti il rapporto di lavoro con l'agenzia di somministrazione era a tempo indeterminato.
Per questi ultimi, conviene ricordare che la Suprema Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore pag. 21/27 della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Così Cass.
6.9.2022 n. 26246; conformi le successive Cass.,
25/10/2022, n.31508; Cass. 1/07/2024 n. 18008); nessuna prescrizione è pertanto maturata.
Diverso è il principio per i lavoratori a termine: “Nel caso in cui tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, n.
4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, cod. civ., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo – ai fini della decorrenza della prescrizione – i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., e la conseguente impossibilita di estendere tali cause al di la delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste. Pertanto, nel contratto a termine legittimamente stipulato, poiché il lavoratore ha solo diritto a che il rapporto venga mantenuto in vita sino alla scadenza concordata e l'eventuale risoluzione ante tempus non fa venir meno alcuno dei diritti derivanti dal contratto, non e configurabile quel metus costituente ragione giustificatrice della regolamentazione della prescrizione nel rapporto a tempo indeterminato non assistito dal regime di stabilita reale” (così Cassazione civile sez. lav., 13/07/2022, n.22170).
Per quanto riguarda le cui rivendicazioni attengono il periodo Parte_7
9.5.2018-31.5.2021, nessuna prescrizione è maturata, visto l'effetto interruttivo verificatosi il 22 febbraio 2023 con la notifica del ricorso di primo grado e, ancor prima, con la lettera di messa in mora trasmessa via Pec in data 11.11.2021 prodotta agli atti.
pag. 22/27 A diversa conclusione deve invece giungersi per quanto attiene a _2
, le cui rivendicazioni retributive concernono il periodo 14.3.2016-
[...]
27.4.2020 e per il quale- non essendo rinvenibili atti interruttivi precedenti la citata missiva, le somme concernenti il periodo antecedente l'11.11.2016 devono ritenersi prescritte.
***
Quanto alla domanda di manleva formulata da nei confronti della CP
, questa è parzialmente fondata. CP_2
L' art. 33 comma 2 del D.Lgs. 81/2015 prevede che l'utilizzatore, con il contratto di somministrazione, “assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”.
Anche il contratto commerciale intercorso tra le due società contempla, a carico dell'utilizzatrice, l'obbligo di “comunicare al somministratore i trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale ed applicati ai propri dipendenti di livello pari a quello dei prestatori di lavoro in particolare si obbliga a comunicare, se previste, le modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. L'obbligo di informazione di cui al punto precedente riguarda anche le eventuali variazioni dei dati già comunicati. L'informazione dovrà essere comunicata dall'utilizzatore nel tempo più breve possibile. Gli oneri di qualsiasi natura che il somministratore sarà tenuto a sostenere per effetto e a causa della mancata o inesatta comunicazione dei trattamenti retributivi e previdenziali in atto presso l'utilizzatore saranno integralmente a carico di quest'ultimo. In questo caso, il somministratore avrà diritto di rivalsa nei confronti dell'utilizzatore per ogni onere sostenuto” (cfr. art.
1.10 sub doc. 8 prod. Tempor).
Nel caso di specie, a fronte del rilievo di Tempor, la non ha provato di CP_2 avere comunicato alla medesima Tempor le fonti relative alle voci premiali oggetto pag. 23/27 di causa, e ciò a causa dell'erroneo presupposto che dette voci non fossero da liquidare ai lavoratori somministrati, ma solo ai dipendenti.
***
Per queste ragioni, in parziale riforma della sentenza n. 2408/2023 del Tribunale di Milano, e Controparte_1 Controparte_2
devono essere condannate, in solido fra loro, a pagare a:
[...]
ASSUNTA BARONE: € 6.121,00 per RAR;
€ 883,00 per premio COVID;
€178,02
€ 4.046,25 per indennità di vestizione;
€ 8.640,74 per premio produttività;
: tenuto conto della parziale limitata prescrizione, € Parte_2
2.728,33, per RAR;
€ 59,34 per festività Santo Patrono;
€ 833,00 per premio
COVID; € 1.877,64 per indennità di vestizione;
€ 3.507,87 per premio produttività;
€ 6255,00,00 per RAR;
€ 241,02 festività Parte_3
Santo Patrono;
€ 883,00 per premio COVID;
€ 4.143,75 per indennità di vestizione;
€ 8.541,75 per premio produttività;
: € 6929,00 per RAR;
€ 296,70 per festività Parte_13
Santo Patrono;
€ 883,00 per premio COVID;
€ 4.582,50 per indennità di vestizione;
€ 8.541,75 per premio produttività;
: € 5.245,66 per RAR;
€ 296,70 per festività Santo Parte_5
Patrono; € 883,00 per premio COVID;
€ 3.471,00 per indennità di vestizione;
€
6.592,61 per premio produttività;
: € 6.121,00 per RAR;
€ 240,90 per festività Santo Patrono;
€ Parte_6
883,00 per premio COVID;
€ 4.046,25 per indennità di vestizione;
€ 8.640,74 per premio produttività;
: € 2.386,66 per RAR;
€ 60,36 per festività Parte_7
Santo Patrono;
€883,00 per premio COVID;
€ 1.608,75 per indennità di vestizione;
€ 3.339,02 per premio produttività;
: € 5.073,66 per RAR;
€ 237,36 per festività Santo Parte_8
Patrono; € 883,00 per premio COVID;
€ 3.315,00 per indennità di vestizione;
€
7.291,96 per premio produttività; il tutto oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo.
pag. 24/27 Inoltre, deve essere condannata a Controparte_2 tenere indenne per quanto da quest'ultima dovuto agli appellanti in CP ragione per quanto riguarda RAR e premio di produttività.
Assorbita ogni altra questione, le restanti statuizioni di merito devono essere confermate.
***
Quanto alle spese di lite, va considerato il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass.
Sez. 23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n. 6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).
Nei rapporti tra appellanti ed appellate, le spese processuali del doppio grado di giudizio, ex art. 91 c.p.c., devono essere poste solidalmente a carico di queste ultime, con distrazione a favore del difensore degli appellanti, dichiaratosi antistatario.
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, all'attività processuale in concreto svolta nei due differenti gradi ed al numero delle parti, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 11.500,00 per il primo grado ed in euro
18.000,00 per il grado di appello, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
Tra le altre parti processuali, infine, l'esito del giudizio ed i reciproci rapporti contrattuali giustificano la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
PQM
pag. 25/27 In parziale riforma della sentenza n. 2408/2023 del Tribunale di Milano, condanna e CP Controparte_1 Controparte_2 [...]
in solido fra loro, a pagare a: CP_2
ASSUNTA BARONE: € 6.121,00 per RAR;
€ 883,00 per premio COVID;
€178,02
€ 4.046,25 per indennità di vestizione;
€ 8.640,74 per premio produttività;
: € 2.728,33, per RAR;
€ 59,34 per festività Santo Patrono;
Parte_2
€ 833,00 per premio COVID;
€ 1.877,64 per indennità di vestizione;
€ 3.507,87 per premio produttività;
€ 6255,00,00 per RAR;
€ 241,02 festività Parte_3
Santo Patrono;
€ 883,00 per premio COVID;
€ 4.143,75 per indennità di vestizione;
€ 8.541,75 per premio produttività;
: € 6929,00 per RAR;
€ 296,70 per festività Parte_13
Santo Patrono;
€ 883,00 per premio COVID;
€ 4.582,50 per indennità di vestizione;
€ 8.541,75 per premio produttività;
: € 5.245,66 per RAR;
€ 296,70 per festività Santo Parte_5
Patrono; € 883,00 per premio COVID;
€ 3.471,00 per indennità di vestizione;
€
6.592,61 per premio produttività;
: € 6.121,00 per RAR;
€ 240,90 per festività Santo Patrono;
€ Parte_6
883,00 per premio COVID;
€ 4.046,25 per indennità di vestizione;
€ 8.640,74 per premio produttività;
: € 2.386,66 per RAR;
€ 60,36 per festività Parte_7
Santo Patrono;
€883,00 per premio COVID;
€ 1.608,75 per indennità di vestizione;
€ 3.339,02 per premio produttività;
: € 5.073,66 per RAR;
€ 237,36 per festività Santo Parte_8
Patrono; € 883,00 per premio COVID;
€ 3.315,00 per indennità di vestizione;
€
7.291,96 per premio produttività; il tutto oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
condanna a tenere indenne Controparte_2 CP per quanto da quest'ultima dovuto agli appellanti in ragione del superiore capo di sentenza per quanto riguarda RAR e premio di produttività; conferma le restanti statuizioni di merito;
pag. 26/27 condanna , in solido, a Controparte_6 rifondere agli appellanti , Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e le Parte_6 Parte_7 Parte_8 spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in euro 11.500,00 per il primo grado ed in euro 18.000,00 per il grado di appello, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
compensa le restanti spese legali tra le parti.
Milano, 10/12/2024
Il Presidente Il Consigliere est.
Roberto Vignati Laura Bertoli
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