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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 26/10/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente relatore dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3243 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e vertente
TRA
(nato a [...] l'[...] C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Roma, Via Angelo Brofferio n.3 presso lo studio dell'avv. Tiziana Cardarelli del Foro di Roma (C.F. ) che lo rappresenta e difende giusta delega C.F._2 in atti (pec: ) Email_1
- ricorrente -
E
nata a [...] in data [...] C.F. e CP_1 C.F._3 residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Civitavecchia alla via Nino Bixio n. 7 presso e nello studio del difensore, Avv. Barbara La Rosa C.F. che la rappresenta e difende, giusta delega in atti (pec: C.F._4
Email_2
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: modifiche condizioni di divorzio.
Conclusioni All'udienza del 22.5.25, le parti si riportavano alle proprie conclusioni;
la difesa di
[...]
chiedeva consentirsi il deposito dei documenti di cui alla nota del 21.5.25 Parte_1 giacchè l'esigenza era sorta all'esito degli accertamenti disposti;
per la sig.ra CP_1 si opponeva.
[...]
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 24.11.23 ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha adìto il Tribunale per la rideterminazione Parte_1
1 dell'assegno di mantenimento da versare alla sig.ra - fissato in euro 1500,00 CP_1 mensili – con riduzione a € 300,00 mensili , o nella diversa misura ritenuta di giustizia. Premetteva il ricorrente di avere contratto matrimonio in Tarquinia il 4/6/88 con la sig.ra e dalla loro unione sono nate due figlie: l'11/11/88 e il CP_1 Per_1 Per_2
18/10/90; che il giudizio per la separazione dei coniugi si era concluso con la sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 22/07/2005 e la determinazione dell'assegno di mantenimento a favore della moglie nella misura di €.865,30 mensili e della figlia Per_1 di €.358,10; che successivamente il Tribunale di Civitavecchia con sentenza non definitiva n.38/2008 aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con sentenza definitiva n.96/2010 determinato l' assegno di divorzio in favore della in CP_1
€.1.500,00 mensili oltre la rivalutazione Istat. Lamentava il ricorrente che detto assegno era stato determinato dal Tribunale sia sulla base di una capacità di reddito “presunta” del derivante, come si legge in sentenza, Pt_1 dalla consistente attività economica e imprenditoriale dello stesso, sia tenuto conto del fatto che la casalinga, avrebbe dovuto continuare a mantenere lo stesso tenore di CP_1 vita;
che invece, la situazione economica del anche all'epoca non era quella Pt_1 presunta dal Tribunale di Civitavecchia, che aveva sostanzialmente ritenuto dalla movimentazione delle somme della società, la percezione da parte sua di un reddito superiore rispetto a quello dichiarato, ed era, in ogni caso, notevolmente peggiorata negli ultimi anni, rendendo per lo stesso estremamente difficoltoso fare fronte al pagamento dell'assegno di mantenimento. Precisava il ricorrente che la era, infatti, una società di persone, di Parte_2 modeste dimensioni fondata dal padre del della quale il ricorrente era socio al Pt_1
30%, che aveva subito negli ultimi anni una notevole contrazione delle entrate, in primis in quanto a seguito del D.L. 31/5/2010 i grossisti di farmaci avevano subito un taglio netto della loro quota di spettanza diminuita dal 6,65% al 3% e ciò aveva danneggiato in particolare i distributori intermedi;
che a ciò si era aggiunto, nel caso della Parte_2 il fallimento di alcune farmacie nei confronti delle quali la ditta del ricorrente
[...] vantava crediti di rilevante valore che non aveva potuto incassare;
che emergeva dai bilanci degli ultimi tre anni, che la nel 2020 aveva avuto un utile di Parte_2 esercizio di €.23.570,95; nel 2021 di €.20.187,24 e nel 2022 l'utile si era ridotto ad €.1.820,06; che pertanto il non era più in grado di fare fronte al pagamento dell'assegno, e Pt_1 avendo consumato tutti gli utili accantonati, stava adempiendo solo in quanto la sorella, titolare del 60% delle quote della società, effettuava a suo favore dei bonifici trimestrali di
€. 6.330,00, derivanti dall'accantonamento degli utili da questa maturati negli anni passati;
che infatti il risultava avere i seguenti redditi complessivi lordi: per l'anno 2019 Pt_1
€.34.860,00; per l'anno 2020 €.12.796,00; per l'anno 2021 €.15.000,00; che gli immobili di cui il risultava proprietario erano di modesto valore (due in comproprietà al 50% con Pt_1 la sorella - di cui uno è un terreno inedificabile - e due per successione di una zia nel 2012) e dagli stessi non traeva alcun reddito. Aggiungeva l'istante che la sua situazione si era ulteriormente aggravata a causa delle sue condizioni di salute, che avevano determinato un ricovero presso l'Ospedale di Viterbo dal 30/10 al 13/11/2023, per una serie di patologie, come risultante dalla anamnesi consistenti in “anemia macrocitica, profonda astenia, parestesie agli arti inferiori e comparsa di macule iperpigmentate sulla cute del tronco e degli arti superiori” che non avevano portato ancora ad una diagnosi definitiva, sicchè allo stato si trovava in dimissione protetta.
2 Si costituiva la convenuta opponendosi alla domanda. Rilevava come la situazione reddituale posta a base della decisione del Tribunale non era più contestabile;
che la resistente, già ritenuta come non in grado di lavorare dal Tribunale in sede di divorzio, non poteva certo esserlo diventata dopo 14 anni, all'età di 69 anni con una situazione di salute molto precaria soffrendo di “distiroidismo, dislipidemia ed obesità in stato anasartico” con edemi generalizzati, bronchite cronica ostruttiva con notevoli problemi di natura motoria soffrendo di “atralgie diffuse, fibromalgia, con alterazioni spondillo disco-artrosiche, con rettilizzazione di rachide lombare”; che inoltre la situazione fisica si era anche aggravata e la detta stava effettuando accertamenti diagnostici per accertate lesioni celebrali che le comportavano seri danni alle funzioni neurologiche, con conseguente difficoltà ad attendere alle normali esigenze di vita;
che ella non possedeva una propria abitazione, vivendo in un immobile condotto in locazione per il quale versava un affitto pari ad euro 600,00 mensili;
che il di contro, era titolare di numerosi beni immobili e la società Pt_1 vantava un giro di affari per oltre 14 milioni di euro ed un costo di dipendenti di circa 750.000,00 oltre alle ingenti proprietà immobiliari;
comunque alcun peggioramento delle condizioni del era dimostrato ed anzi lo stesso in virtù del decesso della madre era Pt_1 entrato in possesso di un patrimonio immobiliare rilevante, non goduto in sede di divorzio;
che anche i redditi personali prodotti erano del tutto sovrapponibili a quelli dichiarati in sede di divorzio. Di contro, la resistente aveva visto peggiorare il proprio stato di salute e viveva esclusivamente con il denaro che le versava il Pt_1
Sentite le parti il Presidente delegato disponeva accertamenti reddituali e patrimoniali tramite la Polizia Tributaria sulla persona del ricorrente e sulle società di cui risultava socio. All'esito delle verifiche tributarie, parte ricorrente instava per il deposito di documentazione in data 21.5.25 cui si opponeva, per tardività, la controparte. La causa veniva rimessa al collegio per la decisione in data 2.10.25. La domanda va accolta nei limiti si seguito precisati, per quanto di ragione. Va precisato, intanto che una serie di elementi sono stati sottaciuti dal ricorrente all' atto del deposito del ricorso introduttivo. E' stato omesso: il deposito della dichiarazione ai sensi dell' art 473 bis c. 12 cpc;
la esistenza di rapporti di locazione negli immobili della società, di cui il è socio al Pt_1
39% con la carica di amministratore;
di avere riscattato due polizze vita in data 24.4.2024, una per euro 68.370,1 e una, la polizza Vita Unibonus Strategy, per euro 11.599,19. All'udienza del 25.9.24 il ricorrente ha dichiarato: “ ho venduto la casa di residenza per la somma di € 270 mila. Adesso vivo nella casa a fianco che era di mio padre, da ultimo di mia madre. Nessun immobile di cui sono proprietario è messo a rendita. Gli introiti per la vendita dell'abitazione dove risiedevo intendo utilizzarli per ripianare i debiti della società. Siamo grossisti di medicinali. Siamo in grosse difficoltà economiche e comunque quel settore è in crisi per la concorrenza con le multinazionali. Purtroppo prevediamo perdite anche per il 2023 e il 2024. Abbiamo crediti elevati con le farmacie ma ci vengono pagati dopo molti mesi. Ho una gastrite autoimmune. Mi dedico completamente al lavoro”. Il ha quindi ammesso la circostanza - poi verificata dalla Guardia di Finanza - Pt_1 della vendita in data 27.01.2025 di due fabbricati per il corrispettivo di euro 245.000,00 ed euro 25.000,00: parte di detto ricavato (euro 112.856,16) il ricorrente ha ammesso di averlo conferito alla società, come in effetti attestato dagli accertamenti fiscali, per ripianare le perdite della ditta di famiglia (punto f – pag. 4 dell'accertamento fiscale e doc. n.25 del deposito del 22/5/2025).
3 Anche la sorella avrebbe effettuato analogo conferimento alla società, Persona_3 con due bonifici di €.30.000,00 ciascuno del 19/5/2025 (doc. n .26 depositati con nota di deposito 22/5/2025) Il ricorrente ha, ancora, omesso di riferire di avere presentato nel 2024, unitamente alla sorella, la dichiarazione di successione a seguito del decesso della madre per un valore totale dichiarato di euro 678.034,00 (di cui il 50% di sua spettanza). Devono pertanto operare nei confronti del resistente le presunzioni di cui agli artt. 116 e 118 c.p.c. e pertanto deve ritenersi che lo stesso abbia inteso occultare entrate non dichiarate e comunque tenuto una condotta finalizzata a non consentire una adeguata ricostruzione della situazione economica. Quanto alle consistenze immobiliari del ricorrente è documentale che il risulti Pt_1 essere proprietario, quale persona fisica, di 20 immobili tra Civitavecchia, Viterbo e Monte Argentario. Si tratterebbe secondo il ricorrente di: due appartamenti a Bagnaia e relative pertinenze, completamente da ristrutturare, e che per tale motivo non possono essere locati e non si riescono neanche a vendere;
che l'immobile di Civitavecchia sarebbe la casa di famiglia dove attualmente abita;
che i tre terreni sarebbero di “scarsissimo valore e non edificabili” uno a Civitavecchia, uno a Bagnaia di Viterbo e uno a Porto S. Stefano. In realtà i BENI AL DONATI e risultanti da visure al 29.02.2024 Parte_3 sono:
1) Fabbricato sito in Bagnaia alla via Jacopo Barozzi n. 11-13, categoria A/ Classe 1, consistenza 4 vani di 89 mq;
2) Quota del 50% relativa all'immobile sito in Bagnaia alla via Jacopo Barozzi n. 15-19, categoria A/2 di mq 206, consistenza 7 vani (All. 6);
3) Quota del 50% relativa all' immobile sito nel Comune di Monte Argentario, Classe 2 di superficie 1210 mq, foglio 6 particella 185;
4) Quota del 50% relativa all' immobile sito nel Comune di Monte Argentario, foglio 6 particella 132 di mq 700;
5) Quota del 50% relativa all' immobile sito nel Comune di Monte Argentario, foglio 6 particella 133 di mq 1180, classe 6;
6) Quota del 50% relativa all' immobile sito nel Comune di Monte Argentario, foglio 6 particella 186 di mq 590, classe 6;
7) Quota del 50% relativa all' immobile sito nel Comune di Monte Argentario, foglio 6 particella 188 di mq 60, classe 6;
8) Quota del 50% relativa all' immobile sito nel Comune di Monte Argentario, foglio 6 particella 189 di mq 210, classe U;
(Allegato 7)
I beni immobili intestati all madre del defunta, sono: Pt_1
IN CIVITAVECCHIA
1) Immobile sito in Civitavecchia alla via Giuseppe Garibaldi n. 32 Scala B, int. 1 Cat. A/2 di consistenza di 9 vani con rendita catastale di euro 1394,43;
2) Immobile sito in Civitavecchia alla via Giuseppe Garibaldi n. 6, int. 8 piano S1, Cat. C/2 sub. 109 di consistenza di 4 mq, con rendita catastale di euro 26,03;
3) Immobile sito in Civitavecchia alla via Giuseppe Garibaldi n. 6, int. 9 piano S1, Cat. C/2, sub. 110, di consistenza di 4 mq, con rendita catastale di euro 26,03;
4) Immobile sito in Civitavecchia alla via Cesare Battisti n. 27 int. 9 piano S1, Cat. C/6, di
4 consistenza di 27 mq, con rendita catastale di euro 278,89; 5) Immobile sito in Civitavecchia, foglio 12, part 192, di 3790 mq con rendita di euro 13,70; I beni immobili intesti al n provincia di VITERBO sono: Pt_1
Immobile sito in Bagnaia alla via Jacopo Barrozzi n. 11 cat. C/2 foglio 179 n. 309, 310 e 311, di consistenza 67 mq con rendita di euro 100,35;
Immobile sito in Bagnaia alla via Jacopo Barrozzi n. 17 cat. B/8 foglio 179 n. 311 di mq 237 con rendita di euro 183,60;
Immobile sito in Viterbo, foglio 200 particella 87 di 2080 mq con rendita di euro 2,15;
Immobile sito in Viterbo, foglio 200 particella 88 di 1310 mq con rendita di euro 0,07;
Immobile sito in Viterbo, foglio 200 particella 350 di 4270 mq con rendita di euro 1,54; (All. 8)
L'immobile in Civitavecchia alla via Garibaldi n. 32, con rendita catastale di euro 1007,09 e quello sito in Viterbo alla via Jacopo Barrozzi n. 11 non sono certo di scarso valore e l'insieme delle pertinenze e terreni compone una consistenza immobiliare notevole la cui esiguità o impossibilità di essere messa a rendita certo non è stata provata. La S.C. – sentenza n. 9619/2023 - ha stabilito che: “In tema di determinazione dell'assegno divorzile, occorre considerare non soltanto gli introiti collegati allo svolgimento di attività lavorativa o imprenditoriale o quelli derivanti dal godimento di trattamenti pensionistici o assistenziali, ma anche l'eventuale titolarità di beni patrimoniali ed attività finanziarie, le quali, acquisite in corso di convivenza o frutto di miglioramenti successivi della situazione economica dell'obbligato, purché costituenti sviluppo naturale e prevedibile dell'attività svolta all'epoca, rilevano sia sotto il profilo statico, per l'immobilizzazione di capitali che tali forme d'investimento comportano, sia sotto il profilo dinamico, per le potenzialità economiche di cui costituiscono indice l'acquisto e la vendita, trattandosi di risorse economiche che esprimono la "ricchezza" complessivamente considerata di ciascuno dei coniugi ai fini dell'accertamento del significativo squilibrio delle condizioni economico- patrimoniali delle parti”. Pertanto, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, dunque, vanno considerati anche i beni patrimoniali e le attività finanziarie che stanno a indicare la ricchezza complessiva di ciascuno dei due coniugi. Ancora , alla luce di Corte di Cassazione, sezione I civile, con ordinanza del 23 luglio 2020, n. 15773 “In sede di divorzio, ai fini della determinazione dell'assegno in favore dell'ex coniuge occorre tenere conto dell'intera consistenza patrimoniale di ciascuno dei coniugi e, conseguentemente, ricomprendere qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica, compreso l'uso di una casa di abitazione, valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere dell'immobile a titolo di locazione”.
Accanto ai suesposti elementi patrimoniali è tuttavia risultato pure il decremento dell'attivo societario che, pur emergendo dai bilanci, evidenzia comunque una società solida con un giro di affari annuale rilevante (il bilancio annuale si attesta su una misura che supera i 13 milioni di euro) . Risulta dai bilanci che nel 2020 la società ha avuto un utile di €.23.570,95 (v. doc. Pt_1
n.12), nel 2021 di €.20.187,24 (v. doc. n.13), nel 2022 di €.1.820,06 (v. doc. n. 14), nel 2023 risulta avere accumulato perdite per €.27.699,42 (doc. n. 24). Le risultanze di tali bilanci
5 sono confermate dalle dichiarazioni fiscali della società riportate nell'Accertamento (v. punto 3, pag. 4, in cui risulta il costante decremento del reddito di impresa). Il reddito della società nel 2020 era €.42.423,00, nel 2021 €.42.903,00, nel 2022 €.23.450,00, nel 2023
€.17.012,00. Il risulta avere percepito redditi da partecipazione che passano da euro 12.727,00 Pt_1 nel 2020 a euro 6.635,00 totali nel 2023. Tuttavia come anche la Guardia di Finanza ha evidenziato emerge trattarsi di una società solida e lo stesso lo ha ammesso riferendo di vantare ingenti crediti, sebbene Pt_1 ancora da riscuotere, e risulta anche dal credito di serietà, come lo ha definito la difesa del riconosciuto dalle banche alla società a dimostrazione che si tratta di un Pt_1 operatore commerciale in attività e potenzialmente solvibile. Infatti anche la esposizione con le banche sembra mantenersi in limiti fisiologici per una società commerciale sebbene risulti un incremento degli interessi passivi pari a € 131.500,38 oltre a € 88.510,00 per spese di commissione disponibilità fondi nel 2021;
€.148.821,54, € 58.775,14 per corr. accordati (percentuale trimestrale sul fido) e spese istruttoria ed €. 8.209,44 per spese bancarie nel 2022 e nel 2023 i soli i interessi passivi sono pari a € 339.989,26. Neanche può disconoscersi che i conti correnti intestati alla società sono tutti in passivo come emerge anche dall'accertamento fiscale effettuato: il conto corrente 01/469/05115600 riportato a pag. 8 della relazione (doc. n.27), risulta infatti alla data del 22/11/2024 un saldo negativo di €.196.825,82; il conto corrente 01/469/70149139, riportato a pag. 8 della relazione (doc. n.28) reca un saldo negativo di €.107.055,16 alla data del 29/11/2024; il conto corrente 30006986, riportato a pag. 11 della relazione (doc. n. 29) reca alla data del 18/12/2024 un saldo negativo di €.97.963,43; il conto corrente 5442946 riportato a pag. 11 della relazione (doc. n.30) reca alla data del 18/12/2024 un saldo negativo di €.50.540,34; il conto corrente 104960273 riportato a pag. 11 della relazione reca alla data del 31/12/2024 un saldo negativo di €.124.362,71. E' risultato anche un cespite attivo della società costituito dal locale magazzino i cui redditi lordi sono riportati in bilancio perché affittato e dai quali va ovviamente detratta la Ta.Ri e l'IMU per €.22.337,00 annuali oltre le imposte. Si tratta di unico capannone, anche se diviso internamente, che la società non può utilizzare per la sua attività, che si svolge invece nei locali per i quali ha stipulato un contratto di locazione (doc. n.32) per un canone che attualmente è pari a €.7.454,00 mensili IVA compresa., che si rapporta ai canoni di locazione del capannone riportati in bilancio.
Ebbene non può disconoscersi l'orientamento della Suprema Corte - sezione I civile, ordinanza del 10 gennaio 2023, n. 354 – che ha stabilito che: “La revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di "giustificati motivi" e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi. Per la Cassazione, infatti, la modifica dell'assegno divorzile deve essere giustificata da una significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi e solo in questo caso essa è giustificabile.
6 Tale modifica in peius deve ritenersi sussistente, almeno allo stato, giacché il ragionamento presuntivo, pure utilizzabile, non può disconoscere dei dati contabili ineliminabili, sia pure non nella entità richiesta dal ricorrente. Si ritiene pertanto di quantificare l'importo dell'assegno divorzile in euro 1.100,00 con decorrenza del nuovo importo dalla domanda e con rivalutazione secondo gli indici ISTAT. Sussistono giustificati motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Civitavecchia, come sopra composto, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3243/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: accoglie il ricorso per quanto di ragione e a modifica di quanto disposto con sentenza n.96/2010 determinata l' assegno di divorzio in favore della sig. in €.1.100,00 CP_1 mensili con decorrenza del nuovo importo dalla domanda e con rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite. Roma, 26 ottobre 2025.
Il Presidente rel./estensore
dott.ssa Roberta Nardone
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