Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 3805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3805 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 15.05.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 15660/2024;
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata C.F._1 al ricorso, dall' Avv. Alfonso Savino (C.F.: , presso il C.F._2 cui studio elettivamente domiciliata in Volla (NA) al Viale Vesuvio n. 8; Ricorrente CONTRO
C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Roma al Viale Europa n. 190, rappresentata e difesa, in virtù di procura alla memoria difensiva, dall'Avv. Massimiliano Cesare (C.F.: ), presso il cui C.F._3 studio in Napoli alla Piazza Giulio Rodinò n. 18 elettivamente domicilia;
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza
OGGETTO: omesso versamento contributi previdenziali dal 27/11/2008 al 15/02/2011
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Con lite introdotta il 03.07.2024, la ricorrente deduceva di essere dipendente di dal 27/11/2008, con contratto a tempo pieno e Controparte_1 indeterminato, inquadrata al Livello “C” del CCNL per i dipendenti di
[...]
con qualifica di Operatore Senior;
di essere stata licenziata in data CP_1
07/10/2010 a seguito di un provvedimento disciplinare e reintegrata in servizio a far data dal 13/11/2011, per effetto dell'annullamento del licenziamento,
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27/11/2008 al 15/02/2011 e condannare , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in forma generica del danno arrecato in conseguenza dell'omissione contributiva. Si costituiva in giudizio con memoria difensiva del Controparte_1
10.02.2025, deducendo di aver versato regolarmente ed integralmente tutti i contributi previdenziali dovuti in favore della ricorrente, ivi inclusi quelli relativi ai periodi in contestazione (dal 27/11/2008 al 15/02/2011); che la mancata visibilità dei contributi nell'estratto conto previdenziale della CP_2 ricorrente in relazione ai periodi oggetto di causa era causalmente riconducibile alla circostanza che, fino al 31/12/2010, i contributi previdenziali dei propri dipendenti venivano versati all'IPOST (Istituto
Postelegrafonici) ossia allo specifico ente di previdenza regolato dalla L. n. 259/1958, riservato ai lavoratori di e società collegate;
Controparte_1 che il predetto ente previdenziale era stato soppresso a far data dal 31/12/2010 ai sensi dell'art. 7, comma 2, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e confluito, ai sensi del comma 3 del citato art. 7, in , il quale era succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi facenti CP_2 capo all'ente previdenziale incorporato. Precisava inoltre che, al fine di agevolare l' nel superamento dei problemi di allineamento dei dati CP_2 derivanti dalla diversità dei sistemi informativi utilizzati dai due istituti, aveva provveduto a ricostruire la documentazione afferente i flussi relativi ai contributi previdenziali già versati da ad IPOST per il periodo CP_1 fino al 31 dicembre 2010 e confluiti in a seguito della incorporazione di CP_2
IPOST, trasmettendo le relative informazioni all'Ufficio Centrale delle entrate contributive dell' (cfr. pec 13.10.2021). Dichiarava Controparte_3 altresì che con pec del 10.2.25 si era attivata presso l' affinché la CP_2 posizione contributiva della ricorrente fosse aggiornata, allegando tutti i documenti. Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del
2 contendere, eccependo, in subordine, l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda in relazione ai contributi previdenziali prescritti. All'udienza del 20.02.2025 la ricorrente deduceva e documentava che dall'aggiornato estratto contributivo del 11.02.2025 non risultava l'accredito dei contributi;
la resistente, tuttavia, rappresentava che l' aveva CP_2 provveduto, in data 12.02.2025, all'aggiornamento dei dati previdenziali relativi alla ricorrente, come da mail depositata. All'odierna udienza, l'istante confermava l'accredito dei contributi;
le parti, pertanto, chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Il Giudice, all'esito della discussione delle parti, decideva con sentenza contestuale pubblicamente letta. 2 Ebbene, in ragione della sopravvenuta regolarizzazione della posizione contributiva dell'istante, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale pronuncia, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass.,
9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
3 - deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 11.4.95, n. 4151). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, è cessata la materia del contendere, essendo totalmente venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. 3 Per la sopravvenuta regolarizzazione contributiva, determinata con l'invio in corso di causa all' a cura della convenuta della relativa documentazione, CP_2 le spese di lite vanno compensate in ragione di 1/2; il residuo, liquidato come in dispositivo, segue la soccombenza virtuale della convenuta, tenuto conto della serialità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite nella misura di 1/2 e condanna la parte convenuta al pagamento del residuo che liquida in complessivi euro 2.400,00, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario. NAPOLI, 15.05.2025
Il Giudice d.ssa Monica Galante
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