Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 886/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.01.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Federica Martini presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Leone Astrua presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 18.05.1985
(atto iscritto al n. 513, anno 1985, reg. 03, parte II, serie A)
Divorziati con sentenza n. 7589/2017 del Tribunale di Milano emessa il 14.06.2017
con i seguenti figli:
, nata il [...] Per_1
, nato il [...]
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno congiuntamente chiesto la modifica della sentenza n. 7589/2017 del Tribunale di Milano emessa il 14.06.2017.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“1) Disporre la cessazione dell'obbligo da parte del sig. al versamento diretto del Parte_2 Per_ contributo per il mantenimento mensile delle figlie e , comprensivo anche di tutte le Per_1 spese straordinarie, ivi comprese le spese mediche a far data dal mese di luglio 2022. Con la sottoscrizione del presente ricorso le figlie e e la Sig.ra rinunciano Per_1 Persona_3 Pt_1 espressamente a qualsiasi pretesa futura a tale titolo.
2) Disporre a partire dal mese di luglio 2024 la cessazione del versamento del contributo da parte del sig. alle somme versate a favore della sig.ra di cui al punto n. 3 della Parte_2 Pt_1 sentenza di divorzio n. 7589/2017 relative a: “acqua, gas, telefono fisso, internet, riscaldamento, energia elettrica, tassa rifiuti e assicurazione come attualmente esistente sulla casa, spese condominiali ordinarie, riferite alla casa di abitazione delle figlie e della sig.ra attualmente Pt_1 sita in Rho, Via Quasimodo n. 5 nel limite di euro 7.000,00 annui rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT a far tempo dal mese di gennaio 2017 e comunque esenti da imposte e tassazioni nonché della somma mensile di euro 150,00 (indicizzate istat) al netto di imposizioni e tassazioni fiscali, per contributo spese mediche indipendentemente dall'effettivo esborso”, e ciò anche in caso di suo trasferimento ad altra abitazione;
ciò a fronte della corresponsione da parte del Sig. alla sig.ra che accetta con conseguente tacitazione di quanto Parte_2 Pt_1 disposto al punto
3) della sentenza sopra menzionata, della somma di € 17.000 (diciassettemila), comprensiva di eventuali imposte e tassazioni, che verrà corrisposta in un'unica soluzione al momento alla notifica della sentenza del presente giudizio a saldo e stralcio e definizione di ogni pretesa, anche futura della sig.ra per le causali di cui al punto nr. 3 della Sentenza di divorzio;
Pt_1
3) Tale somma verrà versata sul conto corrente della sig.ra tramite bonifico bancario, Pt_1 codice iban: [...].
4) Con il presente accordo le parti ribadiscono di essere entrambe economicamente indipendenti e di avere già regolato a parte ogni altro rapporto di natura economica derivante dal matrimonio e di nulla avere più a pretendere reciprocamente e con adempimento da parte del sig. di Pt_2 quanto previsto al punto 2 del presente ricorso, dichiarano di nulla avere più a pretendere da ora e per il futuro l'una dall'altra ad alcun titolo.
5) Confermare, ove non modificate, tutte le altre condizioni di cui alla sentenza di divorzio n.
7589/2017 pubblicata il 05.07.2017 - rg.n. 14927/2017 Tribunale di Milano.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 7589/2017 del Tribunale di
Milano emessa il 14.06.2017, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 05.03.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Anna Cattaneo