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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 12/11/2024, n. 2335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2335 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6951/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Marco Valecchi presidente dott. Prisca Picalarga giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6951/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LONDEI SANDRA
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. LIBANORI CP_1 C.F._2
CLAUDIA
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato conclusioni congiunte come da accordo raggiunto e di seguito trascritto: “Art. 1) Gli immobili in comproprietà tra e CP_1 Parte_1
verranno divisi nel seguente modo: A) la casa di Albano Laziale, Via Pratolungo 5X piano T int. 4 identificato al catasto urbano al foglio 8 particella 1267 sub 7 categoria A/2 classe 3 sarà attribuita in proprietà al 100% a e si impegna a trasferirle il suo 50% di diritto CP_1 Parte_1
di proprietà B) il box sito in Albano Laziale (RM) Via Pratolungo 5X piano S identificato al catasto urbano al foglio 8 particella 1267 sub 36 categoria C/6 sarà attribuito in proprietà al 100% a CP_1
e si impegna a trasferirle il suo 50% di diritto di proprietà; C) la casa di
[...] Parte_1
Albano Laziale, Via Pratolungo 7 sarà attribuita in proprietà al 100% a e Parte_1 CP_1 si impegna a trasferirgli il suo 50% di diritto di proprietà; D) il box sito in Albano laziale via
[...]
Pratolungo, 7 identificato al foglio 8 particella 1346 sub 65 categoria C/6 classe 5 sarà attribuito in proprietà al 100% a e si impegna a trasferirgli il suo 50% di diritto Parte_1 CP_1
di proprietà. E) la casa di Albano Laziale, Vicolo Olivella 19 sarà attribuita in proprietà al 100% a e si impegna a trasferirgli il suo 50% di diritto di proprietà. Art. 2) Parte_1 CP_1
Le parti concordano che il trasferimento/permuta delle quote di proprietà come da progetto di divisione indicato al punto 1, non produrrà alcun conguaglio in sede di rogito notarile a favore dell'una e/o dell'altra avendo le parti stabilito, anche in ragione di reciproci crediti e debiti, di attribuire alle quote oggetto di scambio/trasferimento il medesimo valore;
Art. 3) Le parti si impegnano a stipulare l'atto di divisione per il trasferimento/permuta delle loro quote entro e non oltre 30 giorni dal verbale di conciliazione che verrà sottoscritto innanzi al Giudice assegnatario del procedimento di divorzio (rgn 6951/2024) la cui udienza si terrà il giorno 16.10.2024; tale termine
è da considerarsi essenziale e le parti si impegnano a collaborare nella produzione di documenti e quant'altro necessario alla stipula. Il Notaio rogante sarà scelto di comune accordo tra le parti, in base a quello economicamente più vantaggioso. Art. 4) Le parti si impegnano a dividere al 50% le spese notarili relative all'atto di divisione. Art. 5) Ciascuna parte si farà carico di ogni altra spesa fosse necessaria per procedere alla redazione dell'atto pubblico ciascuna con riferimento e limitatamente ai beni immobili oggetto di assegnazione/attribuzione (a titolo meramente esemplificativo spese certificazione energetica, catastali oltre che d'altro ciascuno). Art. 6) Resta pacifico tra le parti che il posto auto dell'immobile sito in Albano Laziale Vicolo Olivella è di proprietà esclusiva di . Art. 7) Con riferimento al mutuo acceso sull'immobile in Parte_1
Albano Laziale di Via Pratolungo 7 presso l'istituto B.N.L. - (numero finanziamento P.IVA_1
con 129 rate residue per un totale di euro 34.949,30 al 31.07.2024 e scadenza 31.03.2035 - le Parti si obbligano a continuare a corrisponderlo al 50%. Qualora dovesse provvedere Parte_1 alla vendita dell'immobile con conseguente estinzione/accollo da parte dell'acquirente del finanziamento, dovrà corrispondere allo stesso la metà del debito pari al 50% CP_1 dell'importo residuo del finanziamento alla data di estinzione. Art. 8) Le parti dichiarano con il raggiungimento del presente accordo e con il perfezionamento dei trasferimenti delle quote immobiliari sopra descritti, di aver risolto ogni questione patrimoniale tra loro pendente, con specifico riferimento ai rapporti tutti di dare/avere controversi, connessi alla vita coniugale e ai conseguenti giudizi di separazione e di divorzio, quest'ultimo ancora pendente. Nello specifico, le parti concordano che nulla sarà dovuto dalla signora a titolo di indennità di CP_1
occupazione relativamente alla casa coniugale per tutto il periodo intercorrente dal mese di agosto data di revoca dell'assegnazione fino all'effettivo trasferimento delle quote immobiliari, avendo il sig. rinunciato a tale richiesta economica, del pari il sig. rinuncia ad ogni richiesta Parte_1 Parte_1
economica riguardante spese straordinarie, spese relative alla gestione degli immobili in comproprietà, questioni sui conti correnti cointestati estinti in seguito alla separazione. Tali rinunce devono intendersi accettate dalla signora Da parte sua la signora dichiara di CP_1 CP_1
rinunciare e il signor accetta, alla richiesta economica riguardante le somme dovute a titolo Parte_1
di mantenimento dei figli maturate dalla data di presentazione del ricorso per la separazione sino alla omologa di separazione pari ad euro 12.600,00 e di ogni ulteriore richiesta riguardante la vendita della vettura mini. Art. 9) L'accordo raggiunto con riferimento alla rinuncia alle reciproche spettanze come descritte al punto 8 deve considerarsi immediatamente produttivo di effetti e non più suscettibile di modifiche e/o ripensamento in quanto è volontà delle parti definire nei termini del presente accordo ogni reciproca pretesa maturata e maturanda sino alla sentenza di divorzio. Art.
10) Pertanto le parti concordano nel ritenere rinunciate anche tutte le domande svolte in sede processuale nel procedimento di divorzio R.g.n. 6951/2024 che verrà definito in via conciliativa alle condizioni stabilite dal Tribunale di Velletri nei provvedimenti resi in data 18.04.2023 (ordinanza presidenziale per il mantenimento Marco) e 27.11.2023 (ordinanza di modifica provvedimento presidenziale per il mantenimento di ) e precisamente: QUANTO AL MENTENIMENTO Per_1
DELLA FIGLIA CHIARA: confermare la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del padre il quale provvederà direttamente al mantenimento ordinario della figlia , Parte_1 Per_1
essendosi la stessa stabilita, in via permanente a vivere presso di lui;
QUANTO AL
MANTENIMENTO DEL : confermare a carico del sig. , l'obbligo di CP_2 Parte_1
versamento diretto in favore del figlio, maggiorenne ma non economicamente indipendente, della somma di euro 377,00 rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
SULLE SPESE STRAORDINARIE: le spese straordinarie come definite dal Protocollo del Tribunale di Velletri, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% Art. 11) Pertanto, le posizioni creditorie o debitorie maturate e maturande da ciascuna delle parti si considerano estinte per compensazione attraverso la stima concordata degli immobili e la divisione/permuta suddetta senza conguagli. Art. 12) Con espressa rinuncia dei sottoscritti legali al vincolo della solidarietà ed alla compensazione tra le parti delle spese del giudizio, Art. 13) Le parti convengono che i trasferimenti di cui ai punti 1) costituiscono elementi essenziali e necessari per la risoluzione della crisi coniugale e per la definizione degli aspetti patrimoniali legati al presente procedimento di divorzio. Le parti ritengono che i trasferimenti di cui ai punti 1) sono finalizzati a una complessiva sistemazione solutoria e compensativa dei rapporti patrimoniali maturati durante la convivenza matrimoniale e il successivo periodo di separazione. Tali trasferimenti non rientrano nello schema tipico della donazione, poiché la mancanza di corrispettivo non implica necessariamente un atto di liberalità, e la loro causa è identificabile nell'assetto dato dai coniugi ai mutati rapporti familiari, escludendo così la riconducibilità alla causa tipica della donazione. Si tratta, quindi, di negozi atipici con propri presupposti e finalità. Di conseguenza, la causa del negozio di trasferimento, sia che risponda a funzioni di mantenimento, sia che risponda a esigenze più ampie nell'ambito della composizione dell'assetto familiare, è da ritenersi essenziale e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale. Si richiede pertanto l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 19 della Legge 6 marzo
1987, n. 74 e successive modifiche (confermata dalla sentenza n. 154/1999 della Corte
Costituzionale) in conformità a quanto stabilito dalla circolare n. 27/E dell'Agenzia delle Entrate del
21 giugno 2012”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e la SI.ra hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
Roma in data 30.04.1995, con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Roma
(anno 1995, atto n. 00250, parte 2, serie A05).
Dall'unione coniugale sono nati in Roma i figli Marco, in data 31.1.2001 e in data 9.8.2005. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di decreto di omologa della separazione personale per mutuo consenso emesso dal Tribunale di Velletri in data 26.1.2017.
Con ricorso depositato in data 29.11.2022 la parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74, nonché dalla L.
6.5.2015 n. 55.
Avanti al Presidente f.f. il tentativo di conciliazione aveva esito negativo e il Presidente, con ordinanza del 18.4.2023, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e all'udienza istruttoria le parti davano atto che erano in corso trattative e chiedevano un rinvio.
All'udienza del 30.10.2024 le parti precisavano conclusioni congiunte come in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò posto, sussistono i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, con le conclusioni congiunte, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, sicché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge. Il Tribunale ritiene che di poter aderire alle conclusioni concordate, non essendovi condizioni pregiudizievoli di alcun genere e non ostandovi altre circostanze di fatto o di diritto. Le parti hanno infatti anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole, che pure appare congrua in rapporto alle capacità economiche e reddituali prospettate e documentate dalle parti.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, visto l'esito conciliativo del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando nella causa n. 6951/2022, ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Roma il 30.4.1995, trascritto nei Registri dello stato civile degli Atti di CP_1
Matrimonio del Comune di Roma (Anno 1995, atto n. 250, Parte 2, Serie A05);
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere alla trascrizione della sentenza;
- dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti, sopra trascritte nella parte motiva;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 08/11/2024.
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta Bruno Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Marco Valecchi presidente dott. Prisca Picalarga giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6951/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LONDEI SANDRA
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. LIBANORI CP_1 C.F._2
CLAUDIA
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato conclusioni congiunte come da accordo raggiunto e di seguito trascritto: “Art. 1) Gli immobili in comproprietà tra e CP_1 Parte_1
verranno divisi nel seguente modo: A) la casa di Albano Laziale, Via Pratolungo 5X piano T int. 4 identificato al catasto urbano al foglio 8 particella 1267 sub 7 categoria A/2 classe 3 sarà attribuita in proprietà al 100% a e si impegna a trasferirle il suo 50% di diritto CP_1 Parte_1
di proprietà B) il box sito in Albano Laziale (RM) Via Pratolungo 5X piano S identificato al catasto urbano al foglio 8 particella 1267 sub 36 categoria C/6 sarà attribuito in proprietà al 100% a CP_1
e si impegna a trasferirle il suo 50% di diritto di proprietà; C) la casa di
[...] Parte_1
Albano Laziale, Via Pratolungo 7 sarà attribuita in proprietà al 100% a e Parte_1 CP_1 si impegna a trasferirgli il suo 50% di diritto di proprietà; D) il box sito in Albano laziale via
[...]
Pratolungo, 7 identificato al foglio 8 particella 1346 sub 65 categoria C/6 classe 5 sarà attribuito in proprietà al 100% a e si impegna a trasferirgli il suo 50% di diritto Parte_1 CP_1
di proprietà. E) la casa di Albano Laziale, Vicolo Olivella 19 sarà attribuita in proprietà al 100% a e si impegna a trasferirgli il suo 50% di diritto di proprietà. Art. 2) Parte_1 CP_1
Le parti concordano che il trasferimento/permuta delle quote di proprietà come da progetto di divisione indicato al punto 1, non produrrà alcun conguaglio in sede di rogito notarile a favore dell'una e/o dell'altra avendo le parti stabilito, anche in ragione di reciproci crediti e debiti, di attribuire alle quote oggetto di scambio/trasferimento il medesimo valore;
Art. 3) Le parti si impegnano a stipulare l'atto di divisione per il trasferimento/permuta delle loro quote entro e non oltre 30 giorni dal verbale di conciliazione che verrà sottoscritto innanzi al Giudice assegnatario del procedimento di divorzio (rgn 6951/2024) la cui udienza si terrà il giorno 16.10.2024; tale termine
è da considerarsi essenziale e le parti si impegnano a collaborare nella produzione di documenti e quant'altro necessario alla stipula. Il Notaio rogante sarà scelto di comune accordo tra le parti, in base a quello economicamente più vantaggioso. Art. 4) Le parti si impegnano a dividere al 50% le spese notarili relative all'atto di divisione. Art. 5) Ciascuna parte si farà carico di ogni altra spesa fosse necessaria per procedere alla redazione dell'atto pubblico ciascuna con riferimento e limitatamente ai beni immobili oggetto di assegnazione/attribuzione (a titolo meramente esemplificativo spese certificazione energetica, catastali oltre che d'altro ciascuno). Art. 6) Resta pacifico tra le parti che il posto auto dell'immobile sito in Albano Laziale Vicolo Olivella è di proprietà esclusiva di . Art. 7) Con riferimento al mutuo acceso sull'immobile in Parte_1
Albano Laziale di Via Pratolungo 7 presso l'istituto B.N.L. - (numero finanziamento P.IVA_1
con 129 rate residue per un totale di euro 34.949,30 al 31.07.2024 e scadenza 31.03.2035 - le Parti si obbligano a continuare a corrisponderlo al 50%. Qualora dovesse provvedere Parte_1 alla vendita dell'immobile con conseguente estinzione/accollo da parte dell'acquirente del finanziamento, dovrà corrispondere allo stesso la metà del debito pari al 50% CP_1 dell'importo residuo del finanziamento alla data di estinzione. Art. 8) Le parti dichiarano con il raggiungimento del presente accordo e con il perfezionamento dei trasferimenti delle quote immobiliari sopra descritti, di aver risolto ogni questione patrimoniale tra loro pendente, con specifico riferimento ai rapporti tutti di dare/avere controversi, connessi alla vita coniugale e ai conseguenti giudizi di separazione e di divorzio, quest'ultimo ancora pendente. Nello specifico, le parti concordano che nulla sarà dovuto dalla signora a titolo di indennità di CP_1
occupazione relativamente alla casa coniugale per tutto il periodo intercorrente dal mese di agosto data di revoca dell'assegnazione fino all'effettivo trasferimento delle quote immobiliari, avendo il sig. rinunciato a tale richiesta economica, del pari il sig. rinuncia ad ogni richiesta Parte_1 Parte_1
economica riguardante spese straordinarie, spese relative alla gestione degli immobili in comproprietà, questioni sui conti correnti cointestati estinti in seguito alla separazione. Tali rinunce devono intendersi accettate dalla signora Da parte sua la signora dichiara di CP_1 CP_1
rinunciare e il signor accetta, alla richiesta economica riguardante le somme dovute a titolo Parte_1
di mantenimento dei figli maturate dalla data di presentazione del ricorso per la separazione sino alla omologa di separazione pari ad euro 12.600,00 e di ogni ulteriore richiesta riguardante la vendita della vettura mini. Art. 9) L'accordo raggiunto con riferimento alla rinuncia alle reciproche spettanze come descritte al punto 8 deve considerarsi immediatamente produttivo di effetti e non più suscettibile di modifiche e/o ripensamento in quanto è volontà delle parti definire nei termini del presente accordo ogni reciproca pretesa maturata e maturanda sino alla sentenza di divorzio. Art.
10) Pertanto le parti concordano nel ritenere rinunciate anche tutte le domande svolte in sede processuale nel procedimento di divorzio R.g.n. 6951/2024 che verrà definito in via conciliativa alle condizioni stabilite dal Tribunale di Velletri nei provvedimenti resi in data 18.04.2023 (ordinanza presidenziale per il mantenimento Marco) e 27.11.2023 (ordinanza di modifica provvedimento presidenziale per il mantenimento di ) e precisamente: QUANTO AL MENTENIMENTO Per_1
DELLA FIGLIA CHIARA: confermare la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del padre il quale provvederà direttamente al mantenimento ordinario della figlia , Parte_1 Per_1
essendosi la stessa stabilita, in via permanente a vivere presso di lui;
QUANTO AL
MANTENIMENTO DEL : confermare a carico del sig. , l'obbligo di CP_2 Parte_1
versamento diretto in favore del figlio, maggiorenne ma non economicamente indipendente, della somma di euro 377,00 rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
SULLE SPESE STRAORDINARIE: le spese straordinarie come definite dal Protocollo del Tribunale di Velletri, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% Art. 11) Pertanto, le posizioni creditorie o debitorie maturate e maturande da ciascuna delle parti si considerano estinte per compensazione attraverso la stima concordata degli immobili e la divisione/permuta suddetta senza conguagli. Art. 12) Con espressa rinuncia dei sottoscritti legali al vincolo della solidarietà ed alla compensazione tra le parti delle spese del giudizio, Art. 13) Le parti convengono che i trasferimenti di cui ai punti 1) costituiscono elementi essenziali e necessari per la risoluzione della crisi coniugale e per la definizione degli aspetti patrimoniali legati al presente procedimento di divorzio. Le parti ritengono che i trasferimenti di cui ai punti 1) sono finalizzati a una complessiva sistemazione solutoria e compensativa dei rapporti patrimoniali maturati durante la convivenza matrimoniale e il successivo periodo di separazione. Tali trasferimenti non rientrano nello schema tipico della donazione, poiché la mancanza di corrispettivo non implica necessariamente un atto di liberalità, e la loro causa è identificabile nell'assetto dato dai coniugi ai mutati rapporti familiari, escludendo così la riconducibilità alla causa tipica della donazione. Si tratta, quindi, di negozi atipici con propri presupposti e finalità. Di conseguenza, la causa del negozio di trasferimento, sia che risponda a funzioni di mantenimento, sia che risponda a esigenze più ampie nell'ambito della composizione dell'assetto familiare, è da ritenersi essenziale e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale. Si richiede pertanto l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 19 della Legge 6 marzo
1987, n. 74 e successive modifiche (confermata dalla sentenza n. 154/1999 della Corte
Costituzionale) in conformità a quanto stabilito dalla circolare n. 27/E dell'Agenzia delle Entrate del
21 giugno 2012”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e la SI.ra hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
Roma in data 30.04.1995, con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Roma
(anno 1995, atto n. 00250, parte 2, serie A05).
Dall'unione coniugale sono nati in Roma i figli Marco, in data 31.1.2001 e in data 9.8.2005. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di decreto di omologa della separazione personale per mutuo consenso emesso dal Tribunale di Velletri in data 26.1.2017.
Con ricorso depositato in data 29.11.2022 la parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74, nonché dalla L.
6.5.2015 n. 55.
Avanti al Presidente f.f. il tentativo di conciliazione aveva esito negativo e il Presidente, con ordinanza del 18.4.2023, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e all'udienza istruttoria le parti davano atto che erano in corso trattative e chiedevano un rinvio.
All'udienza del 30.10.2024 le parti precisavano conclusioni congiunte come in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò posto, sussistono i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, con le conclusioni congiunte, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, sicché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge. Il Tribunale ritiene che di poter aderire alle conclusioni concordate, non essendovi condizioni pregiudizievoli di alcun genere e non ostandovi altre circostanze di fatto o di diritto. Le parti hanno infatti anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole, che pure appare congrua in rapporto alle capacità economiche e reddituali prospettate e documentate dalle parti.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, visto l'esito conciliativo del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando nella causa n. 6951/2022, ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Roma il 30.4.1995, trascritto nei Registri dello stato civile degli Atti di CP_1
Matrimonio del Comune di Roma (Anno 1995, atto n. 250, Parte 2, Serie A05);
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere alla trascrizione della sentenza;
- dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti, sopra trascritte nella parte motiva;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 08/11/2024.
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta Bruno Marco Valecchi