TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 11/04/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1607/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione civile - lavoro
Verbale d'udienza mediante collegamento da remoto
R.G. 1607/2024
Oggi 11 aprile 2025 innanzi al giudice MA D'EL, collegata in videoconferenza mediante l'applicativo Teams, compaiono:
con l'avv. FRANCESCO PIETRO CURCI e l'avv. GIULIO Parte_1
STRAMERA in sostituzione dell'avv. STEFANO PONZA delega orale;
per l' l'avv. ATANASIO MAURIZIO GRECO CP_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei presenti, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e dà la parola ai difensori.
Le parti discutono la causa richiamando le conclusioni di cui ai rispettivi atti per i motivi ivi esposti.
Su invito del giudice, i presenti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e lo mostra ai partecipanti mediante condivisione della finestra del redattore della Consolle tramite “Teams”, quindi si ritira in camera di consiglio.
All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1607/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa MA D'EL, all'udienza del 10/04/2025, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1607/2024 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv.ti FRANCESCO PIETRO Parte_1 C.F._1
CURCI e PONZA STEFANO
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. Controparte_2 P.IVA_1 avv. ATANASIO MAURIZIO GRECO
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: ripetizione pensione cd. quota 100 per incumulabilità dei redditi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il signor in data 16 gennaio 2020 ha prestato domanda di pensione anticipata Parte_1 quota 100. La domanda è stata accolta dall'istituto e con decorrenza dal 1° aprile 2020 gli è stata concessa la pensione VO 11584021.
Negli anni 2022 e 2023 il signor ha lavorato occasionalmente in favore della società Sib Pt_1
Sideral s.r.l percependo a titolo retributivo l'importo lordo di € 9.915 per l'anno 2022 e l'importo lordo di € 9.618 per l'anno 2023.
Con nota del 18 luglio 2024 l' ha richiesto al signor la ripetizione degli importi CP_1 Pt_1 percepiti a titolo di pensione negli anni 2022 e 2023 - e pari ad € 51.416,13 - stante il divieto di cumulo sussistente tra la pensione quota 100 e i redditi da lavoro. Successivamente, a decorrere dal mese di ottobre 2024, l' ha iniziato a procedere al recupero trattenendo un importo pari ad € CP_2
587 mensili poi salito nel mese di novembre 2024 ad € 969,01, a fronte di una pensione netta di €
2.105,02.
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1607/2024
Ritenendo illegittimo l'operato dell' , il signor ha istaurato il presente giudizio CP_1 Pt_1 deducendo che: a) il divieto di cumulo previsto per legge legittima l'istituto a ripetere i ratei di pensione erogati nei soli limiti dei redditi da lavoro percepiti;
b) in ogni caso l'
[...]
, nel procedere al recupero dell'indebito, deve soggiacere ai limiti previsti dall'art. CP_3
545, comma 3, c.p.c. in materia di pignoramento. Ha, quindi, chiesto che il giudice, accertata l'illegittimità della richiesta di ripetizione di € 51.416,13, annullasse il provvedimento emesso dall' in data 18 luglio 2024 o, in via di subordine, disponesse la restituzione del minor importo CP_1 di € 19.533 (pari ai redditi da lavoro percepiti) o, in via di estremo subordine, riducesse l'importo delle trattenute nei limiti di cui all'art. 545, comma 3, c.p.c.
L' si è costituito in giudizio difendendo la legittimità del proprio operato. CP_1
L'art. 13, comma 3, D.L. 4/2019 recita: “la pensione quota 100 non è cumulabile con redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
Secondo la tesi del ricorrente la disposizione in esame deve essere interpretata, in conformità all'art. 38 Cost., nel senso che il reddito da lavoro percepito non possa cumularsi con il trattamento pensionistico percepito nel medesimo anno e debba essere detratto da questo;
considerato, dunque, che nel corso degli anni 2022 e 2023 il ricorrente ha percepito complessivamente l'importo di €
19.533, solo questo importo dovrebbe essere restituito all' . CP_1
Diversamente, secondo dell' , dal divieto di cumulo discende la perdita totale del trattamento CP_2 pensionistico per tutto l'anno solare nel quale il lavoratore ha percepito redditi da lavoro oltre i limiti di cui all'art. 13 sopra richiamato. Il ricorrente, dunque, dovrebbe restituire l'interno ammontare del trattamento pensionistico ricevuto negli anni 2022 e 2023, e pari ad € 51.416,13.
La questione è stata di recente affrontata e decisa dalla Corte di Cassazione in senso sfavorevole al pensionato con la sentenza n. 30994 del 4 dicembre 2024. Scrive la Corte:
“12. L'eccezionalità della misura pensionistica, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, è stata ampiamente rimarcata da Corte cost. n.234 del
2022 cit.
13. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario, e la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), e mette a rischio
l'obiettivo occupazionale (Corte cost.n. 234 del 2022).
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1607/2024
14. Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo.
15. É la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021).
16. Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo.
17. Non si ravvisano, pertanto, i dubbi di legittimità costituzionale adombrati dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa”.
Considerato dunque che il caso di specie è esattamente uguale a quello deciso dalla corte di
Cassazione con la pronuncia sopra riportata (la corte ha cassato la sentenza che aveva disposto la ripetizione del trattamento pensionistico nei soli limiti dei redditi percepiti), questo giudice non può che fare propria l'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione, anche in ragione del suo ruolo nomofilattico.
Non può poi attribuirsi alcun rilievo alle circostanze fattuali esposte dal ricorrente all'udienza odierna. Invero, sebbene non si dubiti della circostanza che il ricorrente sia stato richiamato dal proprio datore di lavoro stante la necessità sopraggiunta di formare i nuovi lavoratori sui macchinari da lui utilizzati per tanto tempo, ciò rimane del tutto irrilevante ai fini di causa. Invero, le norme di legge sono formulate in termini di generalità e astrattezza e non potrebbe accedersi ad un'interpretazione secondo la quale la ripetibilità o meno del trattamento pensionistico dipenderebbe dall'accertamento concreto in ordine al se l'attività lavorativa svolta dal pensionato abbia concretamente pregiudicato l'accesso al mondo del lavoro di un altro soggetto. È evidente, infatti, l'impossibilità di condurre siffatto accertamento.
4 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1607/2024
In ragione di quanto sopra esposto la domanda principale deve essere rigettata, dovendosi affermare il diritto dell' di procedere alla ripetizione dell'intero trattamento pensionistico percepito dal CP_1 ricorrente negli anni 2022 e 2023.
Passando alla diversa questione della misura della trattenuta, si richiama il consolidato orientamento CP_ giurisprudenziale secondo il quale “In tema di indebito previdenziale, l' salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione di cui all'art 2033 cod. civ, può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione”. Infatti, “la novella dell'art. 545 c.p.c. (…) pur trovando applicazione anche alle procedure esecutive aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche pendenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto (27 giugno 2015), ai sensi della pronuncia della
Corte Cost. n. 12/19, è tuttavia applicabile quando la pensione viene aggredita da soggetti diversi CP_ dall' previdenziale, ovvero quando l' agisca per crediti diversi dall'indebita percezione CP_2 di prestazioni a suo carico o da omissioni contributive, altrimenti, in quest'ultimo caso, si applica CP_ la norma di favore per l' di cui all'art. 69 della legge n. 153 del 1969, secondo cui, “Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l' derivanti Controparte_2 da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall stesso, ovvero CP_2 da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative. Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo. Le somme dovute all , per prestazioni indebitamente Controparte_2 percepite, non possono essere gravate da interessi salvo che la indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato” (Cass. 26580/2024).
Nel caso di specie l' non ha proceduto mediante un'ordinaria azione di ripetizione ai sensi CP_1 dell'art. 2033 c.c. ma ha proceduto mediante compensazione ai sensi dell'art. 69 L 153/202; deve, dunque, affermarsi il suo diritto a procedere a trattenuta diretta della pensione del ricorrente nella misura massima di 1/5 e fatto comunque salvo il trattamento minimo di pensione.
Le spese del giudizio vengono integralmente compensate tra le parti stante il contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Rigetta la domanda proposta in via principale,
5 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1607/2024
- Accerta e dichiara l'illegittimità delle trattenute operate dall' in misura superiore ad 1/5 CP_1 della pensione del ricorrente e fatto comunque salvo il trattamento della pensione minima.
- Compensa tra le parti le spese del giudizio
Ivrea, 11 aprile 2025
Il Giudice
MA D'EL
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione civile - lavoro
Verbale d'udienza mediante collegamento da remoto
R.G. 1607/2024
Oggi 11 aprile 2025 innanzi al giudice MA D'EL, collegata in videoconferenza mediante l'applicativo Teams, compaiono:
con l'avv. FRANCESCO PIETRO CURCI e l'avv. GIULIO Parte_1
STRAMERA in sostituzione dell'avv. STEFANO PONZA delega orale;
per l' l'avv. ATANASIO MAURIZIO GRECO CP_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei presenti, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e dà la parola ai difensori.
Le parti discutono la causa richiamando le conclusioni di cui ai rispettivi atti per i motivi ivi esposti.
Su invito del giudice, i presenti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e lo mostra ai partecipanti mediante condivisione della finestra del redattore della Consolle tramite “Teams”, quindi si ritira in camera di consiglio.
All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1607/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa MA D'EL, all'udienza del 10/04/2025, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1607/2024 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv.ti FRANCESCO PIETRO Parte_1 C.F._1
CURCI e PONZA STEFANO
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. Controparte_2 P.IVA_1 avv. ATANASIO MAURIZIO GRECO
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: ripetizione pensione cd. quota 100 per incumulabilità dei redditi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il signor in data 16 gennaio 2020 ha prestato domanda di pensione anticipata Parte_1 quota 100. La domanda è stata accolta dall'istituto e con decorrenza dal 1° aprile 2020 gli è stata concessa la pensione VO 11584021.
Negli anni 2022 e 2023 il signor ha lavorato occasionalmente in favore della società Sib Pt_1
Sideral s.r.l percependo a titolo retributivo l'importo lordo di € 9.915 per l'anno 2022 e l'importo lordo di € 9.618 per l'anno 2023.
Con nota del 18 luglio 2024 l' ha richiesto al signor la ripetizione degli importi CP_1 Pt_1 percepiti a titolo di pensione negli anni 2022 e 2023 - e pari ad € 51.416,13 - stante il divieto di cumulo sussistente tra la pensione quota 100 e i redditi da lavoro. Successivamente, a decorrere dal mese di ottobre 2024, l' ha iniziato a procedere al recupero trattenendo un importo pari ad € CP_2
587 mensili poi salito nel mese di novembre 2024 ad € 969,01, a fronte di una pensione netta di €
2.105,02.
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1607/2024
Ritenendo illegittimo l'operato dell' , il signor ha istaurato il presente giudizio CP_1 Pt_1 deducendo che: a) il divieto di cumulo previsto per legge legittima l'istituto a ripetere i ratei di pensione erogati nei soli limiti dei redditi da lavoro percepiti;
b) in ogni caso l'
[...]
, nel procedere al recupero dell'indebito, deve soggiacere ai limiti previsti dall'art. CP_3
545, comma 3, c.p.c. in materia di pignoramento. Ha, quindi, chiesto che il giudice, accertata l'illegittimità della richiesta di ripetizione di € 51.416,13, annullasse il provvedimento emesso dall' in data 18 luglio 2024 o, in via di subordine, disponesse la restituzione del minor importo CP_1 di € 19.533 (pari ai redditi da lavoro percepiti) o, in via di estremo subordine, riducesse l'importo delle trattenute nei limiti di cui all'art. 545, comma 3, c.p.c.
L' si è costituito in giudizio difendendo la legittimità del proprio operato. CP_1
L'art. 13, comma 3, D.L. 4/2019 recita: “la pensione quota 100 non è cumulabile con redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
Secondo la tesi del ricorrente la disposizione in esame deve essere interpretata, in conformità all'art. 38 Cost., nel senso che il reddito da lavoro percepito non possa cumularsi con il trattamento pensionistico percepito nel medesimo anno e debba essere detratto da questo;
considerato, dunque, che nel corso degli anni 2022 e 2023 il ricorrente ha percepito complessivamente l'importo di €
19.533, solo questo importo dovrebbe essere restituito all' . CP_1
Diversamente, secondo dell' , dal divieto di cumulo discende la perdita totale del trattamento CP_2 pensionistico per tutto l'anno solare nel quale il lavoratore ha percepito redditi da lavoro oltre i limiti di cui all'art. 13 sopra richiamato. Il ricorrente, dunque, dovrebbe restituire l'interno ammontare del trattamento pensionistico ricevuto negli anni 2022 e 2023, e pari ad € 51.416,13.
La questione è stata di recente affrontata e decisa dalla Corte di Cassazione in senso sfavorevole al pensionato con la sentenza n. 30994 del 4 dicembre 2024. Scrive la Corte:
“12. L'eccezionalità della misura pensionistica, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, è stata ampiamente rimarcata da Corte cost. n.234 del
2022 cit.
13. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario, e la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), e mette a rischio
l'obiettivo occupazionale (Corte cost.n. 234 del 2022).
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1607/2024
14. Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo.
15. É la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021).
16. Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo.
17. Non si ravvisano, pertanto, i dubbi di legittimità costituzionale adombrati dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa”.
Considerato dunque che il caso di specie è esattamente uguale a quello deciso dalla corte di
Cassazione con la pronuncia sopra riportata (la corte ha cassato la sentenza che aveva disposto la ripetizione del trattamento pensionistico nei soli limiti dei redditi percepiti), questo giudice non può che fare propria l'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione, anche in ragione del suo ruolo nomofilattico.
Non può poi attribuirsi alcun rilievo alle circostanze fattuali esposte dal ricorrente all'udienza odierna. Invero, sebbene non si dubiti della circostanza che il ricorrente sia stato richiamato dal proprio datore di lavoro stante la necessità sopraggiunta di formare i nuovi lavoratori sui macchinari da lui utilizzati per tanto tempo, ciò rimane del tutto irrilevante ai fini di causa. Invero, le norme di legge sono formulate in termini di generalità e astrattezza e non potrebbe accedersi ad un'interpretazione secondo la quale la ripetibilità o meno del trattamento pensionistico dipenderebbe dall'accertamento concreto in ordine al se l'attività lavorativa svolta dal pensionato abbia concretamente pregiudicato l'accesso al mondo del lavoro di un altro soggetto. È evidente, infatti, l'impossibilità di condurre siffatto accertamento.
4 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1607/2024
In ragione di quanto sopra esposto la domanda principale deve essere rigettata, dovendosi affermare il diritto dell' di procedere alla ripetizione dell'intero trattamento pensionistico percepito dal CP_1 ricorrente negli anni 2022 e 2023.
Passando alla diversa questione della misura della trattenuta, si richiama il consolidato orientamento CP_ giurisprudenziale secondo il quale “In tema di indebito previdenziale, l' salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione di cui all'art 2033 cod. civ, può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione”. Infatti, “la novella dell'art. 545 c.p.c. (…) pur trovando applicazione anche alle procedure esecutive aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche pendenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto (27 giugno 2015), ai sensi della pronuncia della
Corte Cost. n. 12/19, è tuttavia applicabile quando la pensione viene aggredita da soggetti diversi CP_ dall' previdenziale, ovvero quando l' agisca per crediti diversi dall'indebita percezione CP_2 di prestazioni a suo carico o da omissioni contributive, altrimenti, in quest'ultimo caso, si applica CP_ la norma di favore per l' di cui all'art. 69 della legge n. 153 del 1969, secondo cui, “Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l' derivanti Controparte_2 da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall stesso, ovvero CP_2 da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative. Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo. Le somme dovute all , per prestazioni indebitamente Controparte_2 percepite, non possono essere gravate da interessi salvo che la indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato” (Cass. 26580/2024).
Nel caso di specie l' non ha proceduto mediante un'ordinaria azione di ripetizione ai sensi CP_1 dell'art. 2033 c.c. ma ha proceduto mediante compensazione ai sensi dell'art. 69 L 153/202; deve, dunque, affermarsi il suo diritto a procedere a trattenuta diretta della pensione del ricorrente nella misura massima di 1/5 e fatto comunque salvo il trattamento minimo di pensione.
Le spese del giudizio vengono integralmente compensate tra le parti stante il contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Rigetta la domanda proposta in via principale,
5 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1607/2024
- Accerta e dichiara l'illegittimità delle trattenute operate dall' in misura superiore ad 1/5 CP_1 della pensione del ricorrente e fatto comunque salvo il trattamento della pensione minima.
- Compensa tra le parti le spese del giudizio
Ivrea, 11 aprile 2025
Il Giudice
MA D'EL
6