Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 08/04/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. N 2633/2020 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 15 ottobre 2020 con il n. 2633/2020 del ruolo Generale, avente per oggetto: contratto di finanziamento, vertente tra: e , rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Parte_1 Parte_2 tti ti nel suo studio in Prato, via Dante n. 7, come da mandato allegato all'atto introduttivo. E Pec: vvocati.prato. Email_1
Attori contro
- con sede in Controparte_1
Roma Viale Altiero Spinelli n. 30 , codice fiscale in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresen dall'Avv. Paola FAGIOLINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, via Alfieri n.19 che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti (atto notaio di Roma del 30.10.2007 Rep. 151261 Racc 32997); Persona_1
Fax: 055/2 Pec: Email_3
Convenuta
All'udienza del 17 ottobre 2024 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. Per gli attori : “… nel prendere atto delle risultanze emerse nella relazione resa dalla Dott.ssa concludono riportandosi a quelle già rassegnate in atti li-mitando la Per_2 domand mento a quella somma che è risultata accertata come do-vuta nei limiti indicati dalla CTU e chiedono che la causa sia trattenuta in decisione e che sia fissata udienza ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. assegnando termine alle parti per il deposito delle comparse conclusionali...”. Per la società convenuta: “ … conferma le conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta e nella prima memoria ex art 183, VI comma, cpc . Inoltre la banca si oppone e non accetta il contradditorio sull'inammissibile domanda nuova formulata da parte attrice nella memoria ex art 183, VI comma, n. 1 cpc. Infine si riporta CP_2 integralmente alle note di trattazione per l'udienza del 18.4.2024, depositate in data 11.04.2024, contenenti le contestazioni all'integrazione di CTU, depositata in data 20.03.2024 e sulla scorta di tali contestazioni insiste affinché il Giudice Voglia chiamare a chiarimenti il CTU su tutte le questioni evidenziate nelle note di trattazione, chiedendo che venga eseguito il ricalcolo degli importi sulla base delle stesse, rimettendo al Giudice la valutazione sulla correttezza del calcolo da applicare..”
pagina 1 di 32
Con atto di citazione notificato in data 7 ottobre 2020, e Parte_1
, esponevano: Parte_2
- di avere stipulato in data 8.4.2011 con la un Controparte_1 contratto di mutuo, ai rogiti del Notaio di Prato - Rep. N. Persona_3
111758 Racc. n. 16931, dell'importo di euro 62.086,09;
- che il contratto di mutuo disciplinava il rimborso, secondo il metodo c.d. “alla francese” in 180 mesi mediante pagamento mensile di un importo comprensivo di capitale e interessi, determinato in maniera fissa nella misura del 5 % annuo.
- che l'art. 5 del contratto disciplinava il ritardato pagamento delle rate da parte del mutuatario, prevedendo testualmente che la mora avrebbe dovuto essere calcolata nella misura pari a quella prevista come determinato trimestralmente dalla Banca d'Italia e di cui al D.M. in e cioè nella misura pari al 7,02 % (4,68 +
2,34);
- che essendo gli interessi di mora calcolati non sulla somma capitale della rata ma sulla somma complessiva. l'applicazione del tasso di mora determinava il superamento del tasso soglia d'usura;
- - che, inoltre, dal contratto emergeva la errata indicazione dell'ISC da parte della banca in misura pari al 5,11 %, inferiore rispetto a quella del costo del mutuo ammontante al 5.70% tenendo costo dei costi delle assicurazioni concluse, sia sull'immobile, per € 212,00, che sulla persona , pari ad € 2.086,00 per anno;
- che, inoltre, per effetto del meccanismo di calcolo alla francese del rimborso si aveva uno scostamento rispetto al tasso indicato da parte della banca e che finiva per essere indeterminato con conseguente applicazione del tasso sostitutivo in forza del disposto dell'art 117, 4 , 5 e 7 TUB;
- che in data 11 aprile 2016 il mutuo era stato rinegoziato, con allungamento del piano di ammortamento fino al marzo 2031 e con determinazione del tasso di interessi nella misura del 3,2% fisso, indicando il TAEG -ISC nella misura del
3,31 % in luogo di quella effettiva del 3.90%, risultando comunque indeterminato per il tipo di ammortamento adottato;
pagina 2 di 32 - che per effetto delle nullità rilevate, le somme dovute in restituzione alla parte attrice sarebbero pari alla differenza tra quanto corrisposto per le prime rate e quanto dovuto per interessi o non dovuti ovvero ricomputati al tasso sostitutivo al settembre 2020, rispettivamente pari ad € 19.649,00, ovvero ad euro 15.129,00.
Tanto premesso chiedevano l'accertamento delle invalidità delle clausole relative agli interessi e del diritto alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di interessi, ovvero rideterminando il piano di ammortamento secondo il tasso legale o sostitutivo (rendimento dei BOT nei 12 mesi anteriore alla stipula del contratto), rideterminando la rata mensile dovuta, con il favore delle spese processuali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente la
[...]
la quale eccepiva in via pregiudiziale Controparte_3
l'improcedibilità della domanda, in assenza del preventivo esperimento del procedimento di mediazione prevista dall'art 5, comma I, bis d.lgs n 28/2010 e s,m
Quanto alla ricostruzione della vicenda, contestava di avere mai praticato tassi di interessi usurari, considerando che per la definizione del tasso soglia comprensivo della mora nel rispetto dei dettami della Banca d'Italia, era necessario aggiungere 2,10 punti percentuali al tasso medio pubblicato incrementando il risultato del 50% come previsto dall'art. 2 co. 4 L. 108/1996.
Argomentava, inoltre che avrebbe dovuto essere esclusa ogni indeterminatezza agli effetti dell'art 117 TUB trattandosi di elemento finalizzato a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi non incidente sulle condizioni effettivamente praticate, contestando che i costi dei contratti assicurativi di carattere accessorio, non avrebbero dovuto essere considerati ai fini del calcolo del TEG.
Sulla base di tali rilievi, nel merito concludeva per il rigetto della domanda Pa assumendo la infondatezza delle pretese in quanto l'errata indicazione dell non avrebbe potuto essere sanzionata con la nullità prevista dal sesto comma dell'art. 117 TUB , né con applicabilità del tasso sostitutivo concernente l'ipotesi di mancanza o nullità della clausola relativa agli interessi.
pagina 3 di 32 All'udienza del 21 gennaio 2021 il G.I. assegnava alle parti il termine per attivare la procedura di mediazione obbligatoria prevista dall'art 5 d.lsvo
28/2010 e s.m. che si concludeva con esito negativo, come da verbale prodotto il
19 marzo 2021.
A seguito di istruttoria con produzione di documenti ed espletamento di CTU, la causa veniva rimessa suo ruolo in data 7 agosto 2023 per acquisire integrazioni e chiarimenti da parte della CTU ed infine, all'udienza del 17 ottobre 2024 , la causa era trattenuta in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'attivazione della procedura di mediazione nel termine assegnato dal G.I. all'udienza del 21 gennaio 2021 e della sua conclusione in data 22 febbraio2021, con esito negativo, deve ritenersi superata ogni questione relativa alla procedibilità delle domande e disattesa l' eccezione pregiudiziale sollevata.
Nel merito, le domande proposte nel presente giudizio non sono fondate e non possono essere accolte.
I.
ANALISI DEI CONTRATTI DI MUTUO
La pretesa dedotta in giudizio si correla in primo luogo al rapporto derivante dal contratto di mutuo ipotecario sottoscritto in data 8 aprile 2011 dagli attori con la e, si seguito, alle condizioni Controparte_3 modificate con l'accordo intervenuto in data 11 aprile 2016.
• il CONTRATTO CONCLUSO IN DATA 8 APRILE 2011
Il primo contratto richiamato venne stipulato l'8 aprile 2011 innanzi al Notaio
, Repertorio n 111.758, Raccolta 16.931, per un Persona_4 importo finanziato pari ad €. 62.086,09, garantito da ipoteca e destinato in parte alla estinzione di “precedente finanziamento”, relativo al residuo del mutuo di originari. € 60.000,00. concluso con contratto del 12 ottobre 2004 ( residuo di €
42.417,77, in linea capitale alla data dell'8 aprile 2011).
La parte mutuataria ha assunto l'obbligo di rimborsare la summa mutuata entro
15 anni, mediante il pagamento di n 180 rate mensili comprensive di capitali ed interessi, scadenti l'ultimo giorno di ogni mese a decorrere dalla data di inizio pagina 4 di 32 del piano di ammortamento fissata al I giugno 2011 ed ammontanti, ciascuna, ad € 490,97, oltre interessi di preammortamento al tasso dello 0,41666665% mensile. precisando che il tasso soglia antiusura era pari al 7.020 %..
Tale tasso viene indicato come nominale annuo al 5,00 %, corrispondente al
5,11618100 effettivo annuo, in misura fissa, mentre il tasso di mora, disciplinato dall'art 5, sarebbe stato stabilito trimestralmente ( dal I gennaio, I aprile, I luglio e I ottobre di ogni anno) in misura parti al tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, aumentato della metà, per le operazioni appartenenti alla categoria “mutui con garanzia ipotecaria” praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dalla Banca d'Italia, rilevato trimestralmente ai sensi dell'art 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n 108, recante disposizioni in materia di usura, attualmente ari al “ tasso soglia antiusura” .
Risulta ancora concordata la facoltà di estinzione anticipata corrispondendo alla banca il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati sino alla data del recesso (art 6). Il premio di assicurazione – obbligatoria -contro i danni dell'incendio, relativo alla polizza stipulata dalla banca in nome e per conto della parte mutuataria, viene determinato come pari allo 0.0019 % dell'importo del mutuo, ovvero 1,120 € mensili. da corrispondere parte in sede di erogazione ( n
8) e parte unitamente (11) unitamente alle rate di ammortamento.
Sono inoltre precisati alcuni costi, tariffe e commissioni per alcuni specifici servizi (spese istruttoria, di perizia, gestione del rapporto, estratto conto , commissione incasso etc, nonché polizza assicurativa per more , invalidità e inabilità e malattia.
• Il CONTRATTO CONCLUSO IN DATA 11 APRILE 2016
Le condizioni contrattuali sono state rinegoziate in data 11 aprile 2016.
Con tale accordo, dato atto dell'importo residuo di € 51.172,26, in linea capitale, da rimborsare in 136 mesi, le parti hanno concordato, a decorrere dalla rata scadente il 30 aprile 2016, la durata di 180 mesi ( 15 anni) e la misura del tasso di interesse corrispettivo del 3,20 % in luogo del 5,00% originario. il TAEG viene indicato al 3,31% Sono state mantenute invariate le ulteriori disposizioni non oggetto di modifica e, quindi, il sistema di ammortamento c.d.” alla pagina 5 di 32 francese”, caratterizzato da rate di rimborso costanti, composte da quote progressive di capitale.
Anche per tale contratto nelle relazioni vengono riportate in sintesi le condizioni principali ( in modo analitico a pag. 8 e ss relazione integrativa).
Gli attori hanno sollevato più ordini di rilievi, meritevoli di considerazione: il carattere usurario del tasso di interessi moratorio, tenendo conto dei costi effettivi e delle clausole previste per le ipotesi di inesatto adempimento, in quanto utilizzando il parametro del tasso soglia, il superamento deriverebbe dal computo aggiuntivo rispetto agli interessi corrispettivi;
✓ la non corretta indicazione dell'ISC dichiarato in contratto inferiore a quello effettivo, non essendo stati inseriti i costi delle polizze assicurative
(sull'immobile ipotecato e sulla vita dei mutuatari);
✓ la presenza di profili di indeterminatezza, in quanto assente il regime finanziario applicato, in presenza di un sistema di ammortamento c.d.” alla francese”, caratterizzato da rate di rimborso costanti, composte da quote progressive di capitale, con conseguente violazione delle norme in materia di trasparenza, articolati secondo quanto verrà più avanti analiticamente precisato.
II. LA VERIFICA DELL'USURA
§ IL PARAMETRO DA ASSUMERE QUALE TASSO SOGLIA: TEG ED ISC DETERMINAZIONE DEL TEG. AI fini della determinazione del TEG, occorre in primo luogo determinare i costi effettivi del finanziamento con particolare riferimento alle voci computate a titolo di imposta, di spese di istruttoria e di spese di incasso rate.
In generale, va osservato che le norme sulla trasparenza bancaria gli intermediari finanziari devono indicare ai clienti, consumatori o no, il costo complessivo del finanziamento. attraverso l'inserimento nei contratti di un indicatore di costi, espresso con l'acronimo l'ISC o TAEG (quest'ultimo relativo al credito al consumo, definito dall'art 19 della legge 142/92, che ha recepito la
Direttiva 87/102/CEE e ex art.125-bis TUB). La giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. n. 4597, 17187 e 34889/2023, n. 39169/2021) ha chiarito che il
(TAEG). inteso come indicatore sintetico del costo complessivo del pagina 6 di 32 finanziamento, non rientra nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto.
L'obbligo di indicare l'ISC/TAEG fu esteso ai mutui nel 2003 con le «Istruzioni di vigilanza per le banche in tema di trasparenza» adottate dalla Banca d'Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4 marzo 2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più recente: nell'art. 121, commi 1, lett. m, e 3, T.u.b. in tema di «credito ai consumatori» e negli artt. 120- quinquies, comma 1, lett. m, e 3; 120-octies, comma 2, lett. e, e 120-decies, comma
3, T.u.b. in tema di «credito immobiliare ai consumatori»). Nel Testo Unico
Bancario, al Capo II del Titolo VI dedicato al Credito al Consumo, all'art 122 si riprende la definizione del TAEG e viene regolata, agli artt. 123 e 124
l'indicazione del menzionato tasso nella Pubblicità e nei Contratti. Per oltre un decennio, in assenza della Delibera del CICR - a cui l'art. 122 del TUB demandava di stabilire le modalità di calcolo del TAEG – hanno continuato a trovare applicazione, ai sensi dell'art. 161, commi 2 e 5, del TUB, il menzionato art. 19, comma 2, L. n. 142/92 e il Decreto del Ministro del Tesoro 8 luglio '92.
Il D.M. 8 luglio 1992, ha in effetti stabilito con quali modalità debba essere calcolato il TAEG e specificamente con l'articolo 2 ,rubricato "Tasso annuo effettivo globale" è stato previsto:
"1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Il TAEG è calcolato mediante la formula riportata in allegato 1 al presente decreto e va indicato con due cifre decimali.
2. Il TAEG è un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, da determinare mediante la formula prescritta qualunque sia la metodologia impiegata per il calcolo degli interessi a carico del consumatore.
3. Nel calcolo del TAEG sono inclusi: a ) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;
b ) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
c ) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
d ) le spese per l'assicurazione o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore;
pagina 7 di 32 e ) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
f ) le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente. Sono escluse dal calcolo del TAEG: a ) le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora;
b) le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal fatto che si tratta di un acquisto in contanti o a credito;
c) le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purché questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate;
d) le quote di iscrizione ad enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito, anche se incidenti sulle condizioni di esso;
e ) le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d ) del comma precedente.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, comma 1, della legge, in materia di annunci pubblicitari e di offerte rivolte al pubblico, il calcolo del TAEG di un'operazione di credito al consumo è eseguito al momento della stipulazione del relativo contratto con riferimento alle condizioni in esso praticate. Tale calcolo è effettuato nell'ipotesi che il contratto sia in vigore per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore soddisfino agli obblighi nei termini ed entro le date concordate.
6. Nei contratti di credito contenenti clausole che permettono di modificare il tasso di interesse e l'importo o il livello di altre spese, il TAEG è calcolato nell'ipotesi che il tasso e le altre spese si mantengono fissi rispetto al livello iniziale e si applichino fino alla scadenza del contratto di credito.
7. Nella formula per il calcolo del TAEG: "a ) gli intervalli di tempo devono essere espressi in anni o frazioni di anno. Un anno è composto di 365 giorni, 365,25 giorni o (per gli anni bisestili) 366 giorni, 52 settimane o 12 mesi identici, ciascuno dei quali è costituito da 30,41666 giorni. L'indicazione del TAEG deve essere accompagnata da quella del parametro temporale specificamente utilizzato. b ) tutti i passaggi matematici devono essere eseguiti con una precisione di almeno otto cifre decimali, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1.
8. Il calcolo del TAEG non è richiesto per le operazioni di credito al consumo effettuate nella forma dell'apertura di credito in conto corrente ad utilizzo rotativo, non connessa all'uso di una carta di credito." Nel marzo del 2003, sulla base dei poteri attribuiti al CICR dagli artt. 116/119 del T.U.B., sono state dettate le prime disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
Nelle disposizioni, rivolte alla generalità degli utenti bancari, viene introdotto -
pagina 8 di 32 limitatamente ai mutui ed altri finanziamenti - l'ISC (Indice Sintetico di Costo), con un significato ed una metodologia di calcolo del tutto analoghi al TAEG
(Tasso Annuo effettivo Globale) richiamato dalla normativa per l'aggregato più ridotto dei fruitori del credito al consumo. Nel calcolo del TAEG rientrano tutti gli oneri e le spese necessariamente collegate al credito. Con l'introduzione del
TAEG si è apportata una maggiore trasparenza alle condizioni contrattuali, soppiantando l'usuale e tradizionale TAN, tasso annuo di interesse nominale, con un tasso più significativo ed aderente agli effettivi costi a cui va incontro il consumatore. Mentre il TAEG è riferito al credito ed assolve una funzione di indicazione di costo globale, informazione da portare ex ante a conoscenza dell'utilizzatore, il TEG è, invece, il tasso effettivo globale, su base annuale, segnalato ex post dagli intermediari finanziari alla Banca d'Italia, ai fini della determinazione delle soglie d'usura previste dalla legge 108/96.
Dall'aggregazione statistica dei TEG segnalati dagli intermediari, viene determinato il TEGM, Tasso Effettivo Globale Medio, per ciascuna delle categorie indicate dal Ministro dell'Economia: tale valore, aumentato della metà, viene a costituire la soglia d'usura, oltre la quale si applicano le sanzioni previste dall'art. 644 c.p. Per il calcolo del TEG le Istruzioni predisposte dalla
Banca d'Italia, successivamente all'entrata in vigore della legge 108/96, hanno previsto, in funzione della categoria di appartenenza del credito, due diverse metodologie di calcolo:
a) per le categorie: Credito personale, Credito finalizzato, Leasing, Mutui, altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine, la formula per il TEG è eguale a quella del TAEG:
b) per le categorie: Apertura di credito in c/c, Anticipi su crediti e sconto di portafoglio, Credito revolving e Factoring, la formula per il calcolo del TEG è la seguente:
pagina 9 di 32 La diversa finalità e il diverso momento temporale di rilevazione, che caratterizza il TEG, hanno fatto ritenere opportuno coniare per il TEG, limitatamente a particolari categorie, una specifica formula di calcolo: rapportando gli oneri al fido accordato anziché al credito utilizzato, ne viene apprezzabilmente edulcorata l'incidenza sul TEG. Anche per gli oneri inclusi/esclusi dal calcolo non vi è sovrapponibilità fra le due formule: in particolare le CMS, prima delle recenti modifiche, venivano escluse dal calcolo ed evidenziate a parte.
Precisato che il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza, le istruzioni della Banca d'Italia via via emanate nel corso degli anni hanno consentito di puntualizzare i costi da includere nel computo del
TAEG.
Per tale aspetto, si dovrà fare riferimento alle risultanze delle relazioni della
CTU, dott.ssa , con le precisazioni che dovranno essere svolt Persona_5 per quanto concerne il meccanismo di calcolo degli interessi corrispettivi desumibile dal piano di ammortamento definito “ alla francese”.
Anche la consulente evidenzia che il 4 marzo 2003 è stata pubblicata la Delibera del CICR che, in esecuzione di quanto indicato dal TUB, all'art 9, comma 2, dispone che “ La Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un Indicatore Sintetico di Costo ( Isc) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla banca d'Italia medesima”. Secondo le prime istruzioni emesse ( agosto 2009, e quindi antecedenti al contratto), nel calcolo del TAEG si deve tenere conto “delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle seguenti voci incluse:
1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring le spese di “istruttoria cedente”);
2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di “fine locazione contrattuale”), le spese di chiusura o di liquidazione degli interessi, se connesse con l'operazione di finanziamento, addebitate con cadenza periodica;
3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti anche se sostenute per il tramite di un corrispondente che cura la riscossione, le spese per il servizio di trattenuta dello stipendio o della pensione;
pagina 10 di 32 4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo e sostenuto dal cliente, in via diretta o tramite l'intermediario; nell'ambito del rapporto con il mediatore, gli intermediari provvedono ad acquisire le necessarie informazioni riguardo ai compensi corrisposti dal cliente;
5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente(2) ;
6) le spese per servizi accessori, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il contratto di credito (ad es. spese custodia pegno, perizie, spese postali);
7) gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti;
8) ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con l'operazione di finanziamento. Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non specificamente attribuibili a una categoria di operazioni, vanno imputati per intero a ciascuna di esse. Tali oneri sono invece imputati pro quota qualora per talune categorie di operazioni siano previste limitazioni per singola modalità di utilizzo;
la ripartizione pro quota andrà riferita anche al fido accordato. Sono esclusi:
a) le imposte e tasse (3);
b) le spese notarili (ad es. onorario, visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing);
c) i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e di prelievo, i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, a meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento;
d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo;
e) con riferimento al factoring e al leasing, i compensi per prestazioni di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi con l'operazione di finanziamento.
pagina 11 di 32 Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica.
§§ VERIFICA USURA. AMMORTAMENTO C.D. ALLA FRANCESE Nella prima relazione depositata in data 9 luglio 2022 dalla CTU, dott.ssa
, vengono richiamate innanzi tutto le caratteristiche del Persona_5 primo contratto, nel quale vengono concordate le caratteristiche per elaborare il piano di riferimento successivamente rinegoziato.
Per quanto è dato desumere dalla relazione allegata in data 29 luglio 2022 dalla CTU, dott. , ai fini della verifica dell'usura Persona_5 contrattuale ha provveduto a valutare la conformità dei parametri rappresentati dal TAN e dal TAEG ai cd tassi soglia, sia con riferimento ai tassi originari ( cd usura contrattuale) che nel corso del rapporto ( cd usura sopravvenuta) e ciò sia per gli interessi corrispettivi che di mora.
A tal proposito, la CTU ha riassunto i parametri di riferimento di seguito indicati (pag. 6 relazione , compreso di 1.13 intesa quale incidenza derivante dal sistema alla francese, e pag. 7 relazione integrativa, esclusa tale incidenza).
1. Mutuo.Parametri di riferimento.
1.1 Data stipula contratto: 08.04.2011 1.2 Tipo di finanziamento: mutuo ipotecario.
1.3 Importo del mutuo: euro 62.086,09
1.4 Importo rata iniziale: euro 490,97
1.5 Rate: n. 180 rate mensili.
1.6 Durata ammortamento: 15anni.
1.7 Tasso interesse(TAN)applicato alla stipula del contratto di mutuo......... 5% Fisso.
1.8 Tasso periodo (mese): 0,41666666 1.9 Tasso soglia alla data della stipula del contratto di mutuo (2° trim. 2011): Mutui ipotecari a tasso fisso(all. 2) : …………………………….…………...…........... 7,02% 1.10 Tasso mora: ……………….……………………………………….…………….... 7,02% (Pari al Tasso soglia usura). In caso di ritardato pagamento della rata, la mora viene applicata sull'intera rata (capitale e interesse).
1.11 Spese sostenute al momento della firma:…….…..………... €3.195,51 di cui:
1.11.1 Commissione istruttoria (0,85% del capitale): ……... € 527,73 All. A contratto di mutuo.
1.11.2 Assicurazione vita, infortuni: ………………………. € 2.086,09 All. B contratto di mutuo.
1.11.3 Spese perizia: …………………………………….……. € 250,00 pagina 12 di 32 All. A contratto di mutuo.
1.11.4 Interessi preammortamento(all. 3)……….…………… € 331,69 (22/04/2011 –31/05/2011. TAN 5%).
1.11.5 Spese notarili: manca documento
1.12 Spese rateali:………………………………………….…..…….. €3,70 1.12.1 Spese assicurazione incendio …………….…………. € 1,12 1.12.2 Avviso di pagamento ………………… …………… € 2,58 1.13 Incidenza costo capitalizzazione composta ammortamento alla francese (all. 4)………………………………..…………...……….…..…..…….… 4,65% 1.14 Regime finanziario: viene applicato il regime finanziario della capitalizzazione composta, ma non è indicato nel contratto.
1.15 Tipo ammortamento: ammortamento alla francese, ma non è indicato in contratto.
1.16 TAEG indicato in contratto:…………………………………………………..5,11%
Dal 01.01.2015al 31.03.2016 è stata concessa la sospensione delle rate, con pagamento di soli interessi, che ammontano a € 3.092,25.
Viene tuttavia considerato come effetto direttamente correlato alla potenziale applicazione del regime composto computando gli interessi sull'intera rata, e quindi anche sulla componente concernente gli interessi, generando un effetto anatocistico sì da procedere ad effettuare verifiche distinte per le due ipotesi di capitalizzazione composta o semplice.
La ricostruzione effettuata dalla consulente, ai fini dell'usura, non tiene tuttavia conto del contenuto complessivo degli accordi sottoscritto, contenuto che non si esaurisce nelle clausole contrattuali, ma comprende gli allegati che ne costituiscono parte integrale in quanto richiamati e sottoscritti.
E, innanzi tutto, il piano di ammortamento da cui si evincono le rate fissi mensili, specificando per ognuna la componente imputata a capitale e quella imputata agli interessi. Con l'ausilio fornito dalla stessa consulente, può quindi evincersi da tale contenuto che il regime di capitalizzazione applicato, pur non specificato nel testo contrattuale, era quello composto, tanto che l'importo degli interessi complessivi corrisponde per l'appunto ad € 26.288.51.
pagina 13 di 32 In linea con la tabella riportata ai punti 2.4.2 di pag. 17:
In disparte le considerazioni di carattere giuridico, le conclusioni dell'ausiliario sul piano delle formule matematiche ( pag 16 e ss ) nella prima consulenza si riflettono sul computo del TAN con un differenziale di € 9.235,80, che viene qualificato in termini di anatocismo.
pagina 14 di 32 Acquisito indirettamente che il regime desumibile dal piano di ammortamento
è quello composto, non può accedersi alla conclusione che qualifica il maggior costo in termini di anatocismo.
Ora, nella prima relazione la CTU correttamente rileva che il meccanismo sotteso al piano di ammortamento è suscettibile di generare in termini assoluti un esborso maggiore, esborso che – per ciò solo – viene automaticamente qualificato come maggior costo da considerare ai fini della determinazione del
TAEG e quindi ai fini del superamento del limite previsto dalla disciplina antiusura.
Tale ultima conclusione, tuttavia, diverge dalle conclusioni a cui è pervenuta la giurisprudenza più autorevole di legittimità con la sentenza delle Sezioni Unite, del 20 maggio 2024, n . 15130.
Se anche la ricostruzione appare corretta sul piano matematico, in tale pronuncia viene fatto notare che il maggior esborso deriva dalla differente esigibilità degli interessi rispetto al capitale, in modo da determinare un vantaggio per il mutuante rispetto ad altra tipologie di rimborso.
L'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato, benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi.
Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito”. pagina 15 di 32 Il c.d. regime composto del computo degli interessi comporta che la quota capitale della singola rata è incrementata con interessi generati sempre sul capitale residuo e non necessariamente su altri interessi in quanto la quota di interessi dovuta è comunque calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, “ il che esclude l'anatocismo” ( Cass., n 34677/2022).
La capitalizzazione composta, in tale prospettiva, è del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è , in altre parole è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato» (Cass. n.
27823/2023 in materia fiscale).
Rileva la S.C. che la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese»
è complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché
è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento
«all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente.
In definitiva, tale sistema di ammortamento comporta ‒ come riflesso ex ante della programmata imputazione dei pagamenti a interessi in misura maggiore che al capitale ‒ che il debito per la quota di interessi diventa esigibile prima che diventi esigibile il capitale cui è correlato e per una misura superiore alla quota di capitale nel contempo divenuto esigibile pagina 16 di 32 Da qui, la conclusione che in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto, né sul tasso annuo effettivo globale.
§§§ VERIFICA USURA IN RIFERIMENTO AGLI INTERESSI CORRISPETTIVI
Nel solco di tale orientamento, per tale aspetto, dovrà quindi farsi riferimento alla relazione integrativa depositata dalla stessa CTU in data 20 marzo 2024.
A) ( 8.4.2011) CP_4
Pertanto, per il primo contratto ai fini della verifica dell'usura dovrà tenersi conto – alla luce del regolamento contrattuale applicabile, del TAN, TAE e TEG computato dalla capitalizzazione composta, unica applicabile in concreto alla presente fattispecie: TAN pari al 5%, TAE pari al 5,11 % e TEG pari al 6.091%
(pag. 10)
Acquisito il parametro da assumere come costo effettivo del finanziamento, occorre operare la comparazione rispetto al tasso soglia usura rilevato da Banca
pagina 17 di 32 d'Italia per le operazioni classificate come “ MUTUI CON GARANZIA
IPOTECARIA“.
A tal fine occorre fare riferimento alla data di conclusione del contratto ( 8 aprile 2011) e all'iniziale periodo di ammortamento, per cui trova applicazione il DM del Tesoro del 29 marzo 2011, pubblicato in GU, Serie Generale, del
30.3.2011, n 73, con il quale sono stati indicati i tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1,dclla legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° aprile 2011 - 30 giugno 2011. Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, il tasso medio rilevato relativamente al trimestre I ottobre 2010-31 dicembre
2010 per i mutui a tasso fisso era pari al 4,68 % . e conseguentemente il tasso soglia era pari al 7.02 % ( dati di applicazione, tasso medio per i mutui maggiorato del 50%).
Condivisa l'impostazione ermeneutica secondo la quale occorre determinare il valore massimo, convenuto in contratto, del Tasso Effettivo, comprendente ogni onere e costo collegato con l'erogazione del credito, quanto alla misura degli interessi corrispettivi, certamente non può ritenersi che vi sia stato il superamento del c.d. tasso soglia e quindi concludere per la sussistenza di usura ab origine, ove si considerino le condizioni originarie del contratto ed il tasso accertato nel 6,091% .
Quanto ad eventuali sconfinamenti in corso di rapporto, come è noto, si tratta di ipotesi qualificabile come usura c.d. sopravvenuta.
A tal proposito, con la sentenza 19 ottobre 2017, n 24675, le sezioni unite civili della Cassazione hanno tuttavia enunciato il principio di diritto secondo il quale allorché “il tasso di interessi superi , nel corso di svolgimento del rapporto , la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n 108 del
1996, non si verifica la nullità o inefficacia della clausola contrattuale stipulata per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”..
pagina 18 di 32 Pertanto, una volta esclusa la presenza di usura oggettiva ab origine, alla luce degli approdi ermeneutici della giurisprudenza di legittimità l'usura sopravvenuta non è sufficiente a giustificare il nuovo computo degli interessi se non in quelle ipotesi in cui lo sconfinamento possa essere riferibile a modifiche contrattuali ( e non per effetto dell'automatico andamento dei tassi).
In tutte le ipotesi prospettate inserendo o meno alcuni dei costi ovvero escludendoli, il TEG risulta essere inferiore al TSU di riferimento con conseguente insussistenza di usura del tasso di interesse corrispettivo convenuto in contratto.
B). SECONDO MUTUO RINEGOZIATO ( 11.4.2016).
Anche per il secondo contratto, nella consulenza vengono riportate le condizioni rinegoziate.
1. Mutuo “B”. Rinegoziazione dell'11.04.2016.
2. Parametri di riferimento 2.1 Capitale residuo:….. € 51.172,26 (dopo pagamento rata n. 43; scadenza 31.12.2014).
2.2 Numero rate: 180 mensili con scadenza la prima il 30/04/2016 e l'ultima il 31/03/2031.
2.3 Importo rata: ………€ 358,33 2.4 TAN: …………………………………………………………………………………3,20% fisso.
2.5 Tasso soglia alla data della stipula del contratto di mutuo (2° trim. 2016):
2.6 Tasso mora: pari al Tasso soglia usura.
2.7 Spese sostenute al momento della firma:…….…..…….……... € 78,18 2.7.1 Interessi preammortamento ……….…………… € 78.18 2.8 Regime finanziario: viene applicato il regime finanziario della capitalizzazione
2.9 Tipo ammortamento: ammortamento alla francese, ma non è indicato in contratto. 2.10 TAEG indicato in contratto:…………………… ……………………….. 3.31% Dal 01.01.2015al 31.03.2016 è stata concessa la sospensione delle rate, con pagamento di soli interessi, che ammontano a € 3.092,25.
pagina 19 di 32 Anche qui, acquisito il parametro da assumere come costo effettivo del finanziamento, anche occorre operare la comparazione rispetto al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per le operazioni classificate come “ MUTUI CON
GARANZIA IPOTECARIA“. A tal fine occorre fare riferimento alla data di conclusione del contratto ( 11 aprile 2016) e all'iniziale periodo di ammortamento, per cui trova applicazione il DM del Tesoro del 24 marzo 2016, pubblicato in GU, Serie Generale, n 74 del 30.3.2016, con il quale sono stati indicati i tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1,dclla legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° aprile 2016 - 30 giugno 2016.
Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, il tasso medio rilevato relativamente al trimestre I ottobre 2015-31 dicembre 2015 per i mutui a tasso fisso era pari al
3,39 % . e conseguentemente il tasso soglia era pari all'8,2375 % ( dati di applicazione, tasso medio per i mutui, aumentato di ¼, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali, con il limite non superiore a 8 punti percentuali).
pagina 20 di 32 §§§§ VERIFICA DELL'USURA CON RIFERIMENTO AGLI INTERESSI MORATORI
In generale, la verifica del superamento dei c.d. tassi soglia, determinati ai sensi della legge 108/1996 della pattuizione e applicazione delle condizioni in caso di ritardato pagamento (mora) deve essere svolta separatamente rispetto a quella svolta per i tassi corrispettivi. A riguardo, tuttavia, occorre considerare che l'art. 1815, co. 2, c.c. stabilisce che “se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla
e non sono dovuti interessi” e che ai sensi dell'art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n.
394, convertito in l. 28 febbraio 2001, n. 24, si debbono intendere usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. La norma non distingue tra interessi corrispettivi e moratori, e poiché ai fini della qualificazione come usurari è sufficiente che gli interessi siano solo promessi, ne deriva ineludibilmente la nullità della pattuizione che prevede l'applicazione di un tasso superiore, indipendentemente dalla sua concreta applicazione. In linea con l'orientamento espresso dalla S.C. si deve riconoscere la natura originaria, e non sopravvenuta, dell'usura nella mora, considerando che in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della I. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. 17 ottobre 2019, n.26286;
Cass.13 settembre 2019, n.22890; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27442; Cass. 6 marzo
2017, n. 5598;Cass. 4 aprile 2003, n. 5324). Tale principio era già affermato dalla
Cassazione con la sentenza n 14899/2000 e confermato dai giudici di merito
(Corte di Appello Venezia 342/2013; Tribunale di Parma 14.7.2014, Tribunale di
Padova 8.5.2014, Corte di Appello di Roma, 4323/2016, Tribunale di Bari
8.10.2016 e Tribunale di Matera, 19.5.2016), nonché, infine, nuovamente ribadito dal S.C., con l'ordinanza n. 23192 del 4 ottobre 2017 e da ultimo con la sentenza a S.U. 18.9.2020, n 19597. In tale prospettiva, non è posto in dubbio che le categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori sono distinte nel diritto delle obbligazioni, in quanto la prima riveste funzione remunerativa del costo del denaro, mentre la seconda costituisce una forma di pagina 21 di 32 liquidazione forfettaria del danno che, nelle obbligazioni pecuniarie, il creditore subisce a causa dell'inadempimento del debitore, tanto da inquadrare il patto sugli interessi moratori nella clausola penale ex art 1382 c.c. (Cass , 17.10.2019,
n 26286; Cass, 18.11.2010, n 23273; Cass, 21.6. 2001, n 8481 ; in sede penale, Cass.
5.2.2013, n 5683). Nondimeno, è stato ancora sottolineato che la disciplina antiusura intende sanzionare complessivamente la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato. E tale impostazione è stata sempre riaffermata dalla giurisprudenza di legittimità, sul presupposto che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela, e ciò al fine di assicurare la "sana e prudente gestione" del soggetto bancario negli impieghi (cfr. art. 5 d.lgs. 58 del 1998), prevenendo la conclusione, ad opera delle banche, di operazioni creditizie rischiose, al punto tale da rendere necessaria la pattuizione di tassi d'interesse "fuori mercato". Si tratta di conclusione coerente con le esigenze sottese alla normativa antiusura quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario e che assumono interesse pubblicistico testimoniato dalla severità della disciplina riservata agli interessi usurati nell'art. 1815, comma 2, cod. civ. (Cass., Sezioni unite, 18 settembre 2020, n 19597). Alla affermata riconduzione in linea di principio degli interessi moratori nell'ambito della normativa antiusura consegue, tuttavia, la risoluzione di plurime questioni relative alla concreta applicazione nella pratica. Ed uno dei punti di maggiore problematicità – tanto da aver fornito argomenti alla tesi restrittiva tesa ad escludere la stessa applicabilità della normativa anti-usura agli interessi moratori – è stato individuato nella mancata indicazione, nell'ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati. Il definitivo approdo della giurisprudenza di legittimità è rappresentato dai principi fissati da ultimo nella sentenza delle S.U.
n 19597 del 18 settembre 2020. In tale pronuncia si è sottolineato come la legge, per gli interessi corrispettivi, abbia introdotto la qualificazione pagina 22 di 32 oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso-soglia, così che anche per gli interessi moratori ricorre l'esigenza che l'identificazione dell'interesse usurario abbia come riferimento il tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo ed unitario, idoneo a limitare l'esigenza di misurarsi con valutazioni puramente discrezionali.
In proposito, il principio di simmetria, fatto proprio dalle S.U. con la sentenza n
16303 del 2018 in tema di C.M.S., porta ad escludere che possa farsi riferimento allo stesso – come pure era stato ritenuto nelle sentenze di questo CP_5
Tribunale, richiamate dalla stessa parte attrice- suggerendo di richiamare piuttosto gli specifici criteri oggettivi e statistici contenuti nella rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali. Secondo tale approdo, in definitiva, le rilevazioni di
Banca d'Italia sulla maggiorazione media, prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio, possono fondare la fissazione di un c.d. tasso- soglia limite, che anche questi comprenda. E ciò anche se la misura media dell'incremento dei tassi di mora sul mercato era considerata dalla Banca
d'Italia solo a fini statistici, in quanto quel che rileva è l'oggettività dei dati emergenti dalla realtà economica e dalla sua struttura, caratterizzata da un ordinamento sezionale regolamentato e vigilato .Non quindi il TEGM, ma il tasso medio di mora, rilevato e recepito dai d.m. ancorché a fini conoscitivi e anche se spesso riferito a lasso temporale diverso dal trimestre e non sempre aggiornato a quello precedente, può costituire l'utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante. Secondo la Cassazione, quindi, tale rilevazione costituisce il parametro privilegiato di comparazione, che permette di accedere a valutazioni quanto più basate su dati fattuali di tipo statistico medio, prive di discrezionalità, scongiurando , a fini di uguaglianza, difformità di applicazione, e confermando al contempo piena validità del c.d. principio di
SIMMETRIA, in continuità con quanto affermato dalle precedenti pronunce (
Cass., sez. un. 20.6.2018, n 16303; Cass. 3.11.2016, n 22270; Cass., 22.6.2016, n
12965). E' solo se i decreti non rechino neppure la indicazione della maggiorazione media dei moratori, che il termine di confronto resta individuato nel T.e.g.m. e cioè, per inciso , solo nei decreti ministeriali emessi dall'entrata in vigore della legge n 108/1996, sino al d.m. 25.3.2003, in cui era pagina 23 di 32 del tutto omessa la rilevazione della maggiorazione dell'aumento degli interessi di mora. Solo in tal caso, infatti, “..l'esigenza primaria di tutela del finanziato porta necessariamente a comparare il T.e.g. del singolo rapporto , comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il TEGM così come in detti decreti rilevato, onde poi sarà il margine di tolleranza a questo superiore sino alla soglia usuraia , che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interessa moratorio lecitamente applicato” (Cass., 18.9.2020, n 19597).
Tali conclusioni sono ulteriormente rafforzate aderendo all'approdo interpretativo offerto dalla pronuncia della S.C., ed operando la verifica nel senso richiesto dal c.d. principio di simmetria, individuando il tasso medio mora del sistema bancario 2,10 %, con un tasso soglia parametrato e maggiorato rispetto a quello utilizzabile per gli interessi corrispettivi, trattandosi di valori omogenei. In applicazione del più recente arresto della giurisprudenza di legittimità è a tale misura che occorre fare riferimento ai fini della verifica della usurarietà del tasso di mora. La maggiorazione del 2,10 è stata indicata dalla Banca d'Italia din dalla rilevazione delle soglie d'usura del
I trimestre 2003 ( periodo 2001-2002), in data antecedente alla data di conclusione dei contratti di mutuo in esame.
A) IL PRIMO MUTUO ( 8.4.2011)
Il primo contratto in esame prevedeva (art 6 delle condizioni) una specifica clausola relativa alla determinazione degli interessi di mora.
In particolare, a carico della parte mutuataria il tasso di mora viene determinato facendo richiamo a quello determinato ai sensi dell'art. 2, comma 1,dclla legge 7 marzo 1996, n. 108, vigente alla data di conclusione e quindi relativamente al trimestre 1° aprile 2011 - 30 giugno 2011 .
Per tale ipotesi, quindi richiamato il decreto ministeriale vigente all'aprile 2011,
e che reca la maggiorazione media dei moratori nel 2,1 , si perviene in ogni caso alla conclusione del mancato superamento del contratto del tasso di mora contrattuale ( 7.02 %) rispetto al tasso soglia ( 7.02+2,1x 1,50= 13,68 % ).
Anche per quanto concerne la c.d. usura sopravvenuta, i tassi corrispettivi e moratori elaborati a partire dalle pattuizioni economiche previste in contratto confrontati con il TSU di periodo maggiorato del TSU di mora (cf sentenza
pagina 24 di 32 Cassazione 26286 del 2019),non vi solo elementi per ritenere la rilevanza di sconfinamenti nel periodo analizzato.
B) IL SECONDO MUTUO RINEGOZIATO ( 11.4.2016).
Per tale ipotesi, la formulazione della clausola negoziale richiamando il medesimo criterio vigente alla data del nuovo accordo porta a dovere far richiamo al decreto ministeriale vigente all'aprile 2016, tenendo conto che anche per tale decreto si richiama ll'art 3, comma 4, la maggiorazione media dei moratori nel 2,1 ,
In tal modo si perviene comunque alla conclusione del mancato superamento del contratto del tasso di mora contrattuale ( 8.2375 %) rispetto al tasso soglia
( 8,2375 +2,1 = 10,3375 % ).
Anche per quanto concerne la c.d. usura sopravvenuta, i tassi corrispettivi e moratori elaborati a partire dalle pattuizioni economiche previste in contratto confrontati con il TSU di periodo maggiorato del TSU di mora (cf sentenza
Cassazione 26286 del 2019),non vi solo elementi per ritenere la rilevanza di sconfinamenti nel periodo analizzato.
III.
VALIDITA' DELLA DETERMINAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE CONTENUTO MINIMO DETERMINATO Le censure sollevate dagli attori, con riferimento alla fase genetica del rapporto, hanno ulteriormente ad oggetto la validità del regolamento contrattuale, in quanto lo stesso si presenterebbe indeterminato sotto due distinti profili: a) per la omessa indicazione del regime finanziario applicabile per elaborare il piano di ammortamento, disciplinato con previsione di rate costanti comprensive di capitale ed interessi su base mensile;
b) in riferimento alla difformità tra tasso nominale contrattuale, su base annuale, e tasso effettivo, in ragione del mancato inserimento di alcuni costi e spese ( in particolare per le assicurazioni relative all'immobile ed alla persona) e, di conseguenza, per la non corretta indicazione nel primo contratto dell'ISC effettivo pari al 5,70 %, in luogo del 5,11 %.
Ora, con riferimento al tasso di interesse concordato, la questione posta a fondamento della domanda dell'attrice concerne il punto se il regolamento pagina 25 di 32 negoziale, nel suo complesso, risponda ai requisiti richiesti, anche a pena di nullità, dagli artt 117 e 123 TUB, per quanto concerne la determinazione del regime di capitalizzazione degli interessi applicato e la indicazione del TAE, non essendo stata precisata la tipologia ( semplice, composta o quadratica) adottato in violazione dell'art. 117 TUB e tale da rendere il TAN indicato in contratto non rispondente con il tasso previsto dall'art. 1284 c.c. .
Nello specifico, si lamenta quindi la presunta applicazione di interessi di natura anatocistica connessa alla indeterminatezza del regolamento contrattuale, la cui applicazione consentirebbe l'inserimento di un meccanismo occulto di capitalizzazione in contrasto con quanto complessivamente concordato.
Come si è visto ai fini della verifica dell'usura e della ricostruzione del TAEG, in entrambi i contratti è previsto un meccanismo di rimborso che deve essere ricostruito secondo il metodo c.d. alla francese, con rata fissa comprensiva di una quota di interesse decrescente e di capitale crescente.
Il tasso di interesse corrispettivo è stato previsto in misura fissa e la questione sollevata attiene al meccanismo concreto di determinazione della quota di interesse sulla singola rata che, secondo gli attori, viene determinata sulla base di una formula attuariale che sconta l'applicazione di un regime di capitalizzazione non sufficientemente precisato, tale da potere occultare un meccanismo implicito di anatocismo e comunque applicazione di costi non determinati e rimessi alla discrezionalità della mutuante.
Come tale, potrebbe porsi in violazione dell'art. 1283 c.c. e delle stesse condizioni contrattuali , che prevedano una indicazione di ISC o TAEG che in astratto riferibile a capitalizzazione semplice.
Come si è visto, secondo il metodo di ammortamento “alla francese”, il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi.
In disparte la verifica di sconfinamenti rispetto ai tassi soglia, nell'ottica di una astratta compatibilità di tale sistema con il regime di capitalizzazione semplice, la mancata esplicitazione del regime (semplice o composto o di altro tipo) di capitalizzazione potrebbe essere causa di nullità parziale del contratto per pagina 26 di 32 indeterminatezza dell'oggetto, ex art. 1346 e 1418, comma 2, c.c., ovvero – sotto altro aspetto- per difetto di trasparenza, ex art. 117 t.u.b.
Secondo tale prospettiva, la mancata esplicitazione nel contratto del regime
(«alla francese») di capitalizzazione degli interessi renderebbe indeterminato il tasso e ciò comporterebbe una violazione del requisito della forma ad substantiam e, quindi, la nullità (parziale) del contratto, ai sensi degli artt. 1346,
1418, comma 2, e 117, commi 2 e 4, T.u.b.. Tale rilievo, conduce ad escludere che la indeterminatezza della clausola possa proprio annidarsi nella mancata precisazione del regime di computo degli interessi, in assenza di corrispondenza tra le indicazioni del tasso su base annuale e mensile e, per altro verso, il TAN indicato in contratto risulterebbe comunque falsato, in quanto in concreto non rappresentativo degli effettivi esborsi che i mutuatari avrebbero dovuto sostenere.
A questo fine, pertanto, appare necessario verificare se il tasso è comunque determinabile, anche attraverso il ricorso a calcoli di tipo matematico, a prescindere dalla difficoltà, in quanto ciò che rileva è la possibilità di determinazione attraverso criteri ed elementi estrinseci, oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, e non determinati unilateralmente dalla parte mutuante o finanziatrice.
Ebbene, richiamate le considerazioni sopra svolte, nella ricostruzione operata, nonché i principi tecnico- matematici sottesi alle formule utilizzate per analizzare il piano di ammortamento allegato alle clausole contrattuali, il regime desumibile per pervenire agli importi complessivamente computati a titolo di interesse, si è detto, non avrebbe potuto che essere quello composto.
Se anche dal testo del contratto non è dato evincere espressamente la modalità specifiche di rimborso, attraverso il riferimento al piano di ammortamento sottoscritto, allegato al primo contratto (poi integrato con le prescrizioni dettagliate in occasione del secondo), le indicazioni delle singole rate, delle relative scadenze, delle componenti del capitale ed interessi per ciascuna, ed infine del computo complessivo degli interessi, porta a considerare unico regime applicabile quello c.d. composto. In presenza di dati sufficientemente precisi sulla presenza di un unico regime applicabile, tale conclusione non comporta di per sé la indeterminatezza delle clausola determinativa degli pagina 27 di 32 interessi, poiché l'impianto normativo impone la specifica sottoscrizione delle condizioni da cui si desume il regime applicato, non la espressa qualificazione del medesimo come semplice o composto.
In virtù di tali considerazioni si perviene alla definitiva affermazione che la ricostruzione contabile attesta l'adozione del regime finanziario composto nella definizione della rata dell'ammortamento alla francese, nonostante di tale regime finanziario non sia fatta menzione in contratto, fugando i dubbi sulla reale determinatezza contrattuale dell'ammontare degli interessi dovendo riconoscere che nel piano di ammortamento allegato al contratto la banca ha fatto applicazione di un regime composto nel computo degli interessi.
In presenza di piano di ammortamento, pure in assenza di specificazione del regime di computo degli interessi- viene puntualizzato sia il tasso mensile che il
TAN, consentendo di pervenire ad una determinazione sufficientemente precisa dei costi senza dover far ricorso ad ulteriori criteri.
Secondo l'approdo della S.C., in linea con quanto affermato anche dalla giurisprudenza di merito (ex multis: Tribunale di Brescia sentenza del 24/5/2021
e Tribunale di Ancona sentenza del 15/10/2019), la corretta e puntuale indicazione nel testo negoziale della condizioni economiche con chiara evidenza del numero, misura e periodicità dei canoni è condizione di per sé sufficientemente valida a rendere determinato il contratto sottoscritto e l'obbligazione pecuniaria intrinseca prevalendo sull'indicazione del tasso che assume pertanto un mero valore formale nella sua esposizione. Invero, la ricostruzione dell'intero impianto normativo, deve essere effettuata nell'ottica di una nozione di trasparenza declinata in senso economico nel solco dei principi espressi nella sentenza della Corte di Giustizia del 21 dicembre 2016, cause riunite C-154/15, C-307/15, C-308/15, ove essa ha assunto lo stesso rango di norma di ordine pubblico, la cui imperatività di fatto sostituisce all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibro reale, finalizzato a ristabilire l'eguaglianza tra queste ultime. E in tale ottica, contratto trasparente è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata, mettendo il cliente in condizione di determinare i costi in base a parametri oggettivi. In definitiva, la irrogazione della sanzione sostitutiva deve essere riservata alle pagina 28 di 32 ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione (Cass.
26/06/2019 n. 17110; Cass. 26/06/2019, n. 16907): ipotesi cui deve essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto, ma esso porti ad un ammontare del costo dell'operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento, sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà del cliente (cfr. Cass.
21/03/2011, n. 6364).
Come ripetutamente precisato anche in riferimento ai contratti di mutuo (Cass.,
4.1.2022, n 96; Cass., 26/06/2019 n. 17110), nella vigenza dell'art. 117, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, il tasso di interesse può essere determinato "per relationem", con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente dall'intermediario. Infatti, non avrebbe senso vietare il rinvio agli usi se non fosse possibile ammettere la determinazione per relationem alle altre condizioni del contratto attraverso fonti esterne, purché non dipendenti dalla unilaterale volontà della banca — oltre che dalla ratio della norma individuata nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative.
La prescrizione che fa obbligo di indicare nel contratto "il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati" intende porre il cliente nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma: ed è evidente, allora, che tale finalità possa essere perseguita, con riguardo alla determinazione dell'interesse, non solo attraverso l'indicazione numerica del tasso, ma anche col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo inequivoco (cfr. anche Cass. 19/05/2010,
n. 12276). La determinabilità per relationem del tasso attraverso il piano di ammortamento e la precisazione delle condizioni esclude dunque la irrogazione della sanzione sostitutiva che va riservata alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione (Cass. 26/06/2019 n. 17110; Cass. 26/06/2019, n. pagina 29 di 32 16907): ipotesi cui deve essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto, ma esso porti ad un ammontare del costo dell'operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento, sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà del cliente (cfr.
Cass. 21/03/2011, n. 6364).
Si tratta di prescrizioni, tuttavia, che non si traducono automaticamente nella nullità delle clausole contrattuali, sempre che sia rispettata la specifica forma scritta, ma solo qualora siano in contrasto con la ratio di consentire una trasparente verifica da parte del cliente dei costi effettivi desumibili dal programma negoziale, secondo l'approdo ermeneutico richiamato.
In tal caso, quindi, la difforme applicazione concreta delle clausole negoziali può al più giustificare la pretesa a computare correttamente gli importi – ove lo sviluppo concreto non sia conforme al complessivo contenuto degli accordi sottoscritti- ed avanzare, in ipotesi, la ripetizione di quanto corrisposto indebitamente, ma non già la nullità delle clausole negoziali.
Ad avviso del Tribunale, tanto basta per escludere un grado di indeterminatezza delle clausole relative al computo degli interessi da applicare tale da giustificare la pretesa di dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi e l'applicazione dei tassi di interessi nella misura legale ( cd tasso sostitutivo).
Tale soluzione, peraltro, è risultata conforme all'approdo ermeneutico delle S.U. della Cassazione (Cass., sez. un., 29.5.2024, n 15.130), la quale precisa che
«l'omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del tasso annuale nominale TAN, nonché della modalità di ammortamento “alla francese” non comporta né l'indeterminatezza o indeterminabilità del relativo oggetto né la violazione di norme in materia di trasparenza e, segnatamente, di quella di cui all'art. 117, comma 4, TUB».
Al contempo, il contenuto del contratto non si riflette in termini di indeterminatezza anche sulle spese applicate, poiché il costo del finanziamento, in presenza di dettagliata indicazione dei costi – in particolare per le polizze assicurative- consente di determinarne il prezzo delle singole componenti e pagina 30 di 32 complessivo, così che occorre solo valutare se si tratta di somme in ipotesi non dovute, dovendosi escludere ripercussioni sulla validità dei contratti.
Anche una non corretta indicazione del TAN, ove si consideri teleologicamente tale prescrizione funzionale alla esigenza di trasparenza, non ha avuto riflessi sulla formazione della volontà negoziale, essendo edotti i contraenti anche dei costi assicurativi, oltre che dell'ammontare degli interessi.
Significativa è l'intera ricostruzione della problematica, da inquadrare, in ipotesi, nell'ottica di verifica delle informazioni contenute nel complessivo regolamento negoziale e della finalità delle prescrizioni normative di mettere il mutuatario in grado di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante semplice sommatorie, non mediante ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche precise e dettagliate sotto il profilo tecnico.
Tale prospettiva non muta anche alla luce dell'art 125 bis del decreto legislativo
1.9.1993, n 385, attesa la non estensibilità della disciplina invocata all'oggetto del contratto, che pacificamente non riguarda un finanziamento al consumo ed essendo quindi escluso il riferimento ai requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa a tutela del consumatore (Cass, 25.5.2021, n 14382; Cass.,
3.12.2020, n 27618; Cass, 24.1.2020, n 1666; Cass., 16.1.2020, n 742; Cass.,
13.12.2018, n 32225) che vede, da una parte, le persone fisiche allorché concludono un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata e , dall'altra, il professionista che stipuli il contratto nell'esercizio di una siffatta attività o per uno scopo a questa connesso (Cass. ord. 12 marzo 2014, n. 5705) e che lo concluda al fine dello svolgimento o per le esigenze dell'attività imprenditoriale o professionale (cfr. da ultimo Cass. ord. 31 luglio 2014, n.
17466, v. anche Cass. 5.5.2015, n 8904), secondo le definizioni offerte dall'art 121 del medesimo decreto legislativo.
In definitiva, alla luce delle argomentazioni complessivamente svolte, le domande proposte dagli attori non possono che essere integralmente rigettate.
In applicazione dei principi di cui agli art 91 e ss cpc, si ravvisano le condizioni per dichiararne l'integrale compensazione, in ragione dei contrasti interpretativi sussistenti in materia all'epoca dell'introduzione del giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale di PRATO, sulle domande proposte da e Parte_1 Pt_2
nei confronti di in persona del
[...] Controparte_3 legale rappresentante pro-tempore, con atto di citazione notificato in data 7 ottobre 2020, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a)rigetta, le domande proposte dagli attori;
b) dichiara, l'integrale compensazione delle spese di lite .
Così deciso in data 4 aprile 2025, dal Tribunale di Prato, in persona del G.I. dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di Giudice Unico. Il Giudice Istruttore Dott. Michele Sirgiovanni
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