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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 10/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, composto dai sigg.ri:
dott.ssa Lorena Mussoni Presidente dott. Davide Storti Giudice dott.ssa Manuela Mari Giudice
ha pronunciato dopo rituale delibera la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1685/2024 R.G. e promossa da a(avv.P.Di Loreto) Parte_1 attrice contro
Controparte_1 convenuto contumace e
1 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro
intervenuta
Oggetto : modifica regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
L'attrice ed il P.M. concludevano come in atti.
motivazione
L'attrice chiede, a modifica delle condizioni stabili da questo Tribunale con il decreto del 20.4.2023, l'affido esclusivo del figlio minore , nato il [...]. Per_1
A sostegno della domanda deduce il completo inadempimento del padre ai suoi obblighi di mantenimento.
Sul punto risulta pienamente esaustiva le documentazione prodotta, che dimostra le azioni esecutive che l'attrice è stata costretta ad intraprendere per ottenere quanto dovuto dal convenuto per il mantenimento ordinario e straordinario di . Per_1
Questi ha infatti spontaneamente versato nel corso di oltre un1 anno solamente la somma di poco più 1.200 euro.
Nessuna giustificazione ha addotto il . CP_1
Il comportamento del convenuto, già in sé riprovevole, è nel caso di specie reso a più grave dalle invalidità di cui soffre ( vedere le certificazione prodotta), che rende certamente ancora più Per_1 necessaria la collaborazione del padre alle spese del mantenimento ordinario e straordinario del figlio.
Il comportamento tenuto dal convenuto dimostra, in questo contesto, il pieno disinteresse di questi per il figlio minore.
Appare pertanto certamente opportuno disporre l'affidamento c.d. super-esclusivo, per consentire di superare le difficoltà, anche burocratiche, connesse alla "inesistenza" dell'altro genitore.
Trattasi di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale, che trova riscontro nell'art. 337 quater, comma III c.c.,secondo il quale, anche nell'ipotesi di affidamento esclusivo infatti le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori… salvo che non sia diversamente stabilito.
Si rimette pertanto al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, così modificando l'esercizio delle potestà senza, tuttavia, incidere sulla titolarità della responsabilità genitoriale.
Le spese seguono la soccombenza.
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per questi motivi
dispone l'affido esclusivo di alla madre, con il potere di adottare anche le decisioni di Per_1 maggiore interesse per il figlio senza il consenso e l'accordo del padre;
condanna il convenuto a rifondere le spese di lite dell'attrice, che liquida in € 3.200,00, oltre spese generali, IVA e Cap come per legge;
Così deciso in Pesaro 7 gennaio 2025
Il Giudice estensore dott. Davide Storti
Il Presidente dott.ssa Lorena Mussoni
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