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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/06/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott. Aldo Gubitosi, Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 67 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
Lucia Fiorillo e Valerio Casilli, come in atti domiciliata,
APPELLANTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
Lorenzo Lentini, come in atti domiciliata,
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, contumace,
APPELLATA
E
[...]
Controparte_3
[..
[...] , in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, contumace,
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 2228/22 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 16 giugno 2022.
CONCLUSIONI: rassegnate con note scritte -giusta sostituzione, ai sensi dell'articolo 127 ter del codice di procedura civile, dell'udienza del 12 dicembre 2024- che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 13 gennaio 2023, l Parte_1
proponeva appello, affidandone l'accoglimento a due
[...] motivi di gravame, avverso la sentenza numero 2228/22 del
Tribunale di Salerno, pubblicata in data 16 giugno 2022, con la quale era stata condannata al pagamento, in favore della società appellata, della somma di euro 241.530,66, oltre accessori e spese, a titolo di corrispettivo residuo dovuto -e che non era stato versato per la decurtazione applicata in virtù del decreto commissariale n. 17/14, che aveva stabilito dei limiti di ammissibilità delle prestazioni ospedaliere erogate in regime di ricovero ordinario e di ricovero diurno- in relazione a prestazioni sanitarie -inerenti, in particolare, a ricoveri diurni- eseguite nell'anno 2014.
2. Costituitasi in giudizio, la Controparte_1 impugnava le avverse argomentazioni e richieste, delle quali, dedottane l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione, non mancando, nelle forme dell'appello incidentale, affidato a due motivi di gravame, di invocare il pagamento del corrispettivo residuo dovuto -euro 245.148,12- anche in relazione a quelle prestazioni -inerenti, in particolare, a ricoveri ordinari- per le quali il Giudice di primo grado aveva reputato legittima la succitata decurtazione.
2 3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, le parti -delle quali rimanevano contumaci la ed il Controparte_2
Commissario Ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del
Settore Sanitario della venivano invitate -per Controparte_2 la rilevanza che avrebbe potuto avere sull'esito del giudizio- ad interloquire riguardo alla sussistenza dell'accreditamento - provvisorio, transitorio o definitivo- in virtù di un provvedimento all'uopo emanato dall'autorità a ciò deputata ed alla validità ed efficacia dell'accordo contrattuale prodotto in giudizio, con riferimento alle prestazioni effettuate in ciascuno dei periodi per i quali era stato sollecitato il pagamento, anche antecedenti a quello di stipula del contratto.
4. All'esito della suddetta interlocuzione, la causa -sostituita l'udienza del 3 ottobre 2024, ai sensi dell'articolo 127 ter del codice di procedura civile, con il deposito di note scritte- veniva assegnata a sentenza, previa concessione dei termini per il deposito di scritti conclusionali.
5. Con ordinanza del 2 dicembre 2024, la causa veniva rimessa sul ruolo, per la necessità di sostituire uno dei componenti del collegio, esonerato dall'esercizio delle funzioni giudiziarie anteriormente alla scadenza dei termini per il deposito dei prefati scritti conclusionali, e, quindi, veniva assegnata -sostituita l'udienza del 12 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 127 ter del codice di procedura civile, con il deposito di note scritte- nuovamente a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto dall , Parte_1 tendente ad ottenere il rigetto dell'avversa pretesa creditoria, è fondato ed, in quanto tale, merita accoglimento, mentre non è fondato l'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
che, pertanto, deve essere rigettato.
[...]
2. Con i due motivi addotti a sostegno dell'appello principale
3 l ha fatto presente che: a) il Parte_1
Giudice di primo grado non aveva tenuto nel debito conto il fatto che la non aveva impugnato il decreto Controparte_4 commissariale n. 17/14, per cui non poteva dolersi della decurtazione -effettuata in esecuzione di esso, per il tramite di provvedimenti conseguenziali- che aveva applicato sulle prestazioni erogate nel corso dell'anno 2014, senza considerare la clausola di salvaguardia pattuita contrattualmente, secondo la quale il rapporto sarebbe stato comunque assoggettato ad eventuali provvedimenti di “determinazione dei tetti di spesa e di determinazione delle tariffe”; b) il Tribunale di Salerno aveva reputato il decreto commissariale n. 17/14 “carente in ordine alle misure esecutive ed attuative” e, segnatamente, con riferimento al “day service e PACC come regimi alternativi assistenziali rispetto al regime del ricovero diurno”, finendo -in tal modo- per considerare legittime -facendo perfino riferimento ad un'asserita carenza di contestazione sul punto- prestazioni assolutamente non remunerabili e tali, oltre tutto, da determinare anche il superamento del tetto di spesa (cfr. l'atto d'appello del 13 gennaio
2023, alle pagine 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19).
3. Con i due motivi addotti a sostegno dell'appello incidentale la ha lamentato che: a) il Tribunale di Controparte_1
Salerno aveva erroneamente reputato infondata la pretesa creditoria azionata con riferimento ai ricoveri ordinari, in quanto
“tale regime ospedaliero” non era “direttamente alternativo al day service e al PACC, con conseguente irrilevanza delle accertate criticità per la attivazione di questi ultimi”, nonostante tali criticità lo avessero indotto, invece, a riconoscerle il diritto ad ottenere quanto richiesto con riferimento ai ricoveri diurni;
b) il Giudice di primo grado -in maniera, per certi versi, contraddittoria- aveva omesso di considerare che, in ragione delle accertate “criticità di attivazione dei regimi alternativi di day service e PACC” e della
4 conseguente “preclusione” ad “assorbire il quantitativo di ricoveri in regime diurno con forme alternative di assistenza sanitaria”, era stata costretta, “proprio a causa dell'eccesso di ricoveri diurni”, a trattare più pazienti, “destinati a ricovero diurno … con il più gravoso regime ordinario … per contenere quanto più possibile l'eccesso di ricoveri diurni, ritenuti giustificabili dal Tribunale di
Salerno”; c) né era stata fornita, da parte dell Parte_1
, prova adeguata della decurtazione effettuata, sul
[...] piano del quantum, non essendosi il Giudice di primo grado affatto pronunciato sull'eccezione all'uopo articolata (cfr. la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22 maggio 2023, alle pagine 13, 14, 15 e 16).
4. Il Tribunale di Salerno, invero, aveva fatto presente -disposta l'estromissione dal giudizio della che: a) la Controparte_2 vicenda aveva ad oggetto la pretesa creditoria azionata dalla
[...]
la quale si era doluta dei provvedimenti con i Controparte_1 quali era stata effettuata, in via direttamente e concretamente lesiva, la decurtazione contestata e non del decreto commissariale n. 17/14, con il quale erano state previste delle soglie di ammissibilità delle prestazioni ospedaliere erogate in regime di ricovero ordinario e di ricovero diurno;
b) in mancanza di
“strumenti tecnici ed operativi volti a dare attuazione alle linee guida per l'introduzione delle forme alternative di ricovero attraverso la determinazione delle regole”, alle quali avrebbero dovuto attenersi “sia gli operatori sanitari, che l'utenza del servizio”, non era possibile reputare giustificata la decurtazione de qua, essendo giustificata l'erogazione delle prestazioni, avuto riguardo al tenore del decreto commissariale n. 17/14 e, segnatamente, nella parte in cui prevedeva “l'introduzione del day service e dei PACC come regimi assistenziali alternativi rispetto al regime del ricovero diurno”, non oggetto di “misure attuative ed esecutive” e, pertanto, non applicabile in via diretta ed immediata;
5 c) ad un analogo convincimento, ancorato anche all'omissione, da parte dell , di una specifica e Parte_1 circostanziata contestazione, nonché agli elementi desumibili dalla documentazione versata in atti, non era possibile pervenire, invece, per i ricoveri ordinari, “la cui alternativa, stando … alla nota n. 42/2016, sarebbe stata rappresentata non dal day service e dai
PACC, bensì dal ricovero in regime di day hospital posto ad un livello intermedio tra i precedenti ed il ricovero ordinario”, che, quindi, non necessitavano “di misure attuative per essere erogati”
(cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 3, 4, 5, 6, 7 ed 8).
5. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice di primo grado -al di là della condivisibilità o meno delle ragioni addotte a sostegno dei motivi articolati dalle parti nei rispettivi appelli, principale ed incidentale- non possono essere tenute ferme in questa sede, in quanto non poggiano su una compiuta ed esauriente verifica riguardo alla sussistenza -in relazione alla quale e, segnatamente, con riferimento alla sussistenza di un valido ed efficace rapporto di accreditamento e contrattuale le parti sono state invitate ad interloquire (cfr. l'ordinanza del 12 giugno 2024, a pagina 1)- dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata dalla società appellata.
5.1. Al fine di ottenere la remunerazione di prestazioni effettuate per conto ed a carico del , è Parte_2 necessario, infatti, non solo aver ottenuto l'accreditamento, ma anche avere stipulato, nelle forme stabilite dalla legge, uno specifico accordo contrattuale -tale da delineare compiutamente il contenuto vincolante del rapporto instaurato dalle parti- integrante -in uno al summenzionato accreditamento- un indispensabile presupposto costitutivo del credito vantato.
A decorrere dal passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento, in seguito al quale, per gli anni 1995 e
1996, è stato introdotto l'accreditamento transitorio delle strutture
6 già convenzionate che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione (cfr., in ordine all'accreditamento transitorio, alla luce dell'interpretazione da dare all'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994, ed alla sua ratio, finalizzata ad evitare soluzioni di continuità nel passaggio dall'uno all'altro regime, Cass. civ. n. 24258/10), l'accreditamento deve necessariamente risultare -nell'ottica di individuare la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili- da un provvedimento di competenza regionale, all'esito dei procedimenti amministrativi all'uopo previsti dalla legge (cfr., in ordine alla necessità che l'accreditamento delle strutture private - in seguito al passaggio dal regime di convenzionamento a quello di accreditamento ed al conseguente varo dell'accreditamento transitorio, previsto originariamente per gli anni 1995 e 1996, a cui si riferisce l'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994- risulti da un provvedimento di competenza regionale, all'esito dei procedimenti amministrativi all'uopo disciplinati dalla legge, Cass. civ. n. 17711/14 ed, in termini sostanzialmente conformi, Cass. civ. n. 23657/15, secondo la quale, peraltro, è irrilevante che, in mancanza dell'instaurazione di un valido ed efficace rapporto di accreditamento, le strutture private abbiano erogato prestazioni in relazione a convenzioni, predisposte anteriormente al passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento, da reputarsi del tutto caducate, ferma restando la necessità, per l'autorità giudiziaria adita, di verificare l'esistenza o meno di tutti i presupposti necessari all'instaurazione del rapporto di accreditamento e di accordi contrattuali integrativi o attuativi di esso, indispensabili al fine di delineare la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili e, quindi, remunerabili).
5.2. Il passaggio dal regime di convenzionamento a quello di accreditamento, del resto, non ha determinato un mutamento
7 della natura del rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione e le strutture private, che era e resta di natura sostanzialmente concessoria, fermo ed incondizionato, in ogni caso, sia il potere di programmazione delle regioni, sia il potere di vigilanza e di controllo ad esse riservato sull'espletamento delle attività demandate alle strutture private (cfr., in ordine alla natura del rapporto tra pubblica amministrazione e strutture private ed al potere di programmazione, di vigilanza e di controllo riservato alle regioni, Cass. civ. n. 14335/05 ed, in senso pressoché analogo,
Cons. Stato n. 454/10, secondo il quale i poteri di vigilanza e di controllo attengono non solo alle concrete modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del rapporto, ma anche alla valutazione, correlata all'esercizio del potere di programmazione, dell'effettivo bisogno di esse da parte degli assistiti dal Servizio
Sanitario Nazionale, in relazione all'impossibilità, da parte delle strutture pubbliche, di fornirle direttamente).
Ed, in questa prospettiva, l'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994 ha sì riconosciuto alle strutture private in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione il diritto all'accreditamento, ma non certo a prescindere da qualsivoglia provvedimento amministrativo, atteso che la scelta delle strutture private legittimate ad erogare prestazioni sanitarie non può che avvenire in seguito ad un ponderato scrutinio della sussistenza dei requisiti qualitativi previamente stabiliti dalle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi quarto e settimo, del decreto legislativo numero 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel rispetto dei limiti quantitativi determinati sulla base delle risorse finanziarie e del fabbisogno territoriale di assistenza sanitaria.
5.3. L'esigenza di contemperare gli obiettivi di liberalizzazione con la necessità di tenere sotto controllo la spesa pubblica nel
8 settore sanitario ha trovato ulteriore conferma nel disposto dell'articolo 2, comma settimo, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 37 del 1997, a mente del quale l'obbligo della pubblica amministrazione di versare i corrispettivi dovuti per le prestazioni erogate non può essere meramente ricondotto alla natura di soggetto accreditato -in via definitiva, provvisoria o transitoria- della struttura privata che li richieda, essendo necessaria anche l'instaurazione dei rapporti di cui all'articolo 8, commi quinto e settimo, del decreto legislativo numero 502 del
1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito dei livelli di spesa periodicamente prestabiliti.
E, quindi, nessuna erogazione di prestazioni sanitarie finanziariamente riconducibili al Servizio Sanitario Nazionale è possibile qualora non sia dimostrato il rapporto di accreditamento
-unitamente ai presupposti che lo rendono operante- della struttura privata che ne invochi la remunerazione ed al di fuori di uno specifico accordo contrattuale instaurato con la pubblica amministrazione (cfr., in ordine all'impossibilità di riconoscere il diritto della struttura privata alla remunerazione per le prestazioni eseguite qualora non sia emersa la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge, tra cui gli atti ed i provvedimenti amministrativi sottesi al rapporto di accreditamento e gli accordi contrattuali che ne delimitano il contenuto, anche al fine di individuare esattamente la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni sanitarie che la struttura privata è legittimata specificamente ad erogare, Cass. civ. n. 26689/14).
5.4. L'articolo 8 quater del decreto legislativo numero 502 del
1992, d'altronde, ha rimarcato il principio in virtù del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del a corrispondere Parte_2 la remunerazione delle prestazioni sanitarie effettuate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies del decreto
9 legislativo numero 502 del 1992, mentre l'articolo 8 bis dello stesso decreto ha precisato che l'espletamento di prestazioni sanitarie per conto ed a carico del è Parte_2 subordinato non solo all'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio della struttura privata ed al suo accreditamento, ma anche alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo numero 502 del 1992.
Pertanto, l'acquisto di prestazioni sanitarie da parte della pubblica amministrazione presuppone -tra l'altro- la conclusione di tali accordi contrattuali, in mancanza dei quali l'attività sanitaria non può essere esercitata per conto ed a carico del
[...]
, e, conseguentemente, la struttura privata che Parte_2 voglia operare nell'ambito di esso ha l'onere non solo di conseguire l'accreditamento, ma anche di addivenire alla stipula dei prefati accordi contrattuali (cfr. Cass. civ. n. 17588/18).
5.5. Inoltre, tali accordi contrattuali, necessari, come si è detto, anche ai fini dell'esatta individuazione delle prestazioni erogabili, devono essere -al pari, ovviamente, dei provvedimenti amministrativi di accreditamento- redatti per iscritto, come solitamente avviene nei casi in cui si intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione: i rapporti instaurati dalla pubblica amministrazione, infatti, devono essere consacrati in forma scritta ad substantiam, che è richiesta al fine di individuare esattamente le obbligazioni assunte ed il preciso contenuto regolamentare dei negozi, nella prospettiva della concreta osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento che informano, o dovrebbero informare, l'attività che è chiamata a svolgere la pubblica amministrazione (cfr. Cass. civ. n. 9165/02).
La volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può desumersi implicitamente da fatti o atti, ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge e deve promanare dall'organo legittimato ad esprimere all'esterno tale volontà e,
10 pertanto, non ha alcun rilievo, nell'ottica di ritenere validamente sorto un rapporto vincolante per la pubblica amministrazione, un mero comportamento concludente, nemmeno se protrattosi per un periodo di tempo piuttosto lungo (cfr. Cass. civ. n. 11649/02,
Cass. civ. n. 8621/06, Cass. civ. n. 13886/11 ed, in termini collimanti, Cass. civ. n. 13628/01, secondo la quale perfino gli atti prenegoziali della pubblica amministrazione devono essere riconducibili a manifestazioni formali di volontà e non, nella prospettiva in esame del perfezionamento di un contratto valido,
a comportamenti concludenti o, comunque, meramente attuativi, inidonei, come si è detto, a vincolare la pubblica amministrazione).
5.6. Né è possibile dubitare che tali requisiti formali siano richiesti anche nel caso in cui la pubblica amministrazione agisca jure privatorum, essendo finalizzati a garantire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa non solo nell'interesse del cittadino, perché costituiscono, o dovrebbero costituire, una remora al compimento di atti arbitrari e vessatori, ma anche nell'interesse della collettività, perché agevolano, o dovrebbero agevolare, l'espletamento della funzione di controllo alla quale la pubblica amministrazione è soggetta, ancor più nell'ottica di scongiurare il pericolo di impegni finanziari assunti senza adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (cfr. Cass. civ. n. 6555/14).
La forma scritta ad substantiam, d'altro canto, non può essere surrogata dalla deliberazione dell'organo che abbia autorizzato la stipula del contratto, ove tale deliberazione, costituente un mero atto interno e preparatorio del negozio, non sia stata trasfusa in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, dal cui tenore sia possibile evincere la concreta regolamentazione del rapporto e le specifiche pattuizioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed ai prezzi concordati (cfr., in ordine all'infungibilità della forma scritta ad substantiam, non surrogabile con la deliberazione dell'organo
11 che abbia autorizzato la stipula del contratto, Cass. civ. n.
5234/04).
5.7. Al cospetto di un contratto privo della forma richiesta ad substantiam, inoltre, non è possibile concepire alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né è possibile attribuire alcuna efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiuti dalle parti (cfr., in ordine al rigoroso regime applicabile al cospetto di un contratto stipulato dalla pubblica amministrazione in contrasto con la disciplina alla quale si è fatto fin qui riferimento, Cass. civ. n. 59/01
e, più in generale, in ordine alle conseguenze scaturenti dall'inosservanza della forma scritta ad substantiam, Cass. civ. n.
4185/97, secondo la quale l'impossibilità di configurare la sussistenza di un valido ed efficace rapporto con la pubblica amministrazione, conseguente ai suddetti vizi, è, in ossequio al disposto di cui all'articolo 1421 del codice civile, rilevabile d'ufficio, ed, ancora, Cass. civ. n. 8539/11, secondo la quale le esigenze formali de quibus non verrebbero meno nemmeno nel caso in cui le parti intendessero apportare eventuali modifiche ad un contratto precedentemente stipulato).
E l'impossibilità di concepire atti ricognitivi compiuti dalle parti o di rinvenire aliunde elementi idonei a dimostrare l'instaurazione di un valido ed efficace rapporto con la pubblica amministrazione si trasfonde, sul piano processuale, nell'impossibilità di ipotizzare l'applicabilità del principio di non contestazione (cfr., in ordine all'inapplicabilità del principio di non contestazione con riferimento a rapporti che necessitano, ai fini del loro valido ed efficace perfezionamento, della forma scritta ad substantiam, Cass. civ. n.
12178/00, Cass. civ. n. 11765/02 e, da ultimo, Cass. civ. n.
25999/18).
6. Orbene, nel caso di specie, la sulla Controparte_1 quale gravava l'onere di fornire la dimostrazione della sussistenza di un valido ed efficace rapporto con l Controparte_5
[...]
[...] , integrante un imprescindibile fatto costitutivo della
[...] pretesa creditoria azionata, nulla ha dimostrato, non avendo prodotto in giudizio, entro i termini all'uopo previsti dall'ordinamento processuale, alcun documento comprovante la sussistenza, in relazione all'epoca alla quale si riferiscono le prestazioni de quibus, di un rapporto di accreditamento, né - quanto meno con riferimento a gran parte delle prestazioni dedotte in giudizio- contrattuale, instaurato nelle forme richieste dalla legge, a pena, peraltro, di nullità, rilevabile anche d'ufficio
(cfr., in ordine alla rilevabilità, anche d'ufficio, della nullità, perfino in sede di gravame ed addirittura in relazione a controversie aventi ad oggetto determinati rapporti giuridici che siano state decise presupponendone -di tali rapporti giuridici- la validità e l'efficacia,
Cass. civ. n. 7294/17 e, nel medesimo senso, Cass. civ. n.
19251/18), tale da permetterle di pretendere ed ottenere il corrispettivo per le prestazioni erogate.
Ed, infatti, nessuno -in relazione al periodo in hac sede preso in esame- dei documenti prodotti in giudizio -entro i termini decadenziali stabiliti dalla legge- integra un vero e proprio provvedimento di accreditamento di competenza regionale, circostanza che già permette di reputare infondata -per la carenza di un fatto costitutivo imprescindibile- la pretesa creditoria azionata dalla società appellata, mentre, quanto al contratto versato in atti, è stato sottoscritto in data 15 dicembre 2014 (cfr., allegato in copia al fascicolo dell , Parte_1 il contratto al quale si è fatto cenno), di talché, per le prestazioni erogate prima della sua stipula, non è possibile -al di là di quanto in esso previsto con riferimento alla sua efficacia temporale- applicarlo retroattivamente, proprio per i rigorosi vincoli formali - consustanziali alla genesi stessa di un rapporto valido ed efficace con la pubblica amministrazione e ridondante, quindi, in mancanza di siffatti requisiti formali, nella nullità- ai quali si è fatto cenno
13 nelle pagine che precedono, in virtù dei quali è stato specificato anche che, in subiecta materia, non è ipotizzabile alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né, tanto meno, alcun atto ricognitivo ad opera delle parti, che abiliti in qualunque modo a disciplinare ex post -meno che mai attribuendogli validità ed efficacia- prestazioni già del tutto eseguite (cfr., in ordine all'impossibilità di discettare di una efficacia retroattiva dei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, con riferimento, peraltro, proprio ad una vicenda inerente alla sottoscrizione di contratti ad opera delle Aziende Sanitarie Locali, Cass. civ. n.
8722/24), a maggior ragione considerando che l'articolo 8 quinquies, ultimo comma, del decreto legislativo numero 502 del
1992, in virtù di un precetto che costituisce evidentemente un monito per tutti i protagonisti coinvolti, perché presidio di efficienza, trasparenza e legalità, prevede addirittura che l'accreditamento stesso sia sospeso fino a quando non avvenga la stipula dei summenzionati accordi contrattuali.
6.1. Peraltro, la come si è già avuto Controparte_1 modo di dire, non ha prodotto in giudizio, entro i termini all'uopo stabiliti dalla legge, alcun provvedimento di accreditamento emanato dall'organo a ciò deputato, tanto è vero che, riscontrata
-agli atti- la mancanza -in relazione al periodo in hac sede preso in esame- di un provvedimento di tal fatta, nell'ambito della doverosa verifica attinente alla sussistenza o meno dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata, le parti, con ordinanza del 12 giugno 2024, erano state invitate ad interloquire (cfr.
l'ordinanza alla quale si è fatto testé cenno, a pagina 1) ed, in seguito ad essa, la ha prodotto in giudizio Controparte_1 un decreto di accreditamento istituzionale, datato 31 ottobre 2014
e, quindi, anch'esso successivo a gran parte delle prestazioni erogate (cfr., allegato in copia al fascicolo della Controparte_1
il decreto numero 111 del 31 ottobre 2014).
[...]
14 Con l'ordinanza del 12 giugno 2024, del resto, le parti erano state meramente invitate ad interloquire -oltre che, come si è precedentemente detto, sulla stipula del contratto nel corso e non antecedentemente all'anno di riferimento- sulla sussistenza -non comprovata- di un provvedimento amministrativo idoneo all'instaurazione di un rapporto di accreditamento e non certo a depositare documenti, la cui utilizzabilità, ai fini della decisione, non può essere -e meno che mai in relazione alla dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata, tra i quali rientra pacificamente la sussistenza di un rapporto di accreditamento- affatto affermata: si tratterebbe, infatti, di nuovi documenti, che la società appellata avrebbe dovuto tempestivamente versare in atti, essendo inerenti a fatti costitutivi
-o meglio, ad uno dei fatti costitutivi- della pretesa creditoria azionata, riguardo alla cui sussistenza l Parte_1
aveva formulato contestazioni già nel corso del giudizio di
[...] primo grado, in quanto ammettere nuove prove -in dispregio, peraltro, dei principi enucleabili, con riferimento al giudizio di secondo grado, dall'articolo 345, comma terzo, del codice di procedura civile- significherebbe stravolgere il sistema -incentrato su scansioni procedimentali ben definite, sul piano assertivo e probatorio- delle preclusioni e delle decadenze istruttorie.
E ciò a maggior ragione trattandosi -non è superfluo ribadirlo- di documenti relativi ad uno dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata, che -secondo la giurisprudenza di legittimità- non presuppongono nemmeno, quando la loro carenza sia rilevata ufficiosamente, che la circostanza sia sottoposta alle parti, ai sensi dell'articolo 101, comma secondo, del codice di procedura civile, che si riferisce -quando discetta di “questione rilevata d'ufficio”- alla diversa ipotesi in cui il rilievo giudiziale attenga a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, in quanto, a voler ritenere diversamente, si finirebbe per porre
15 rimedio ad un errore della parte nella definizione del thema decidendum e del thema probandum, relativo -appunto- ad un fatto costitutivo del diritto del quale è invocata la tutela, che costituisce oggetto di uno specifico onere di allegazione e probatorio della parte, che, ove non assolto, non legittima ad alcuna rimessione in termini, nemmeno sul piano probatorio (cfr.
Cass. civ. n. 35974/21).
6.2. Oltre tutto, trattandosi di un fatto costitutivo essenziale -la sussistenza di un provvedimento di accreditamento, emanato dall'organo a ciò deputato- ed essendo necessario che consti secondo specifici requisiti, in quanto l'osservanza dell'onere formale che deve contraddistinguerlo non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, la prova che la parte è tenuta a dare -inerente, nel caso di specie, alla sussistenza di un provvedimento amministrativo di accreditamento, adottato dall'ente a ciò deputato, anteriormente all'esecuzione delle prestazioni de quibus- può essere resa soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte, dovendosi, quindi, produrre proprio lo specifico documento richiesto (cfr. Cass. civ. n. 1452/19), non potendo reputarsi acquisita nemmeno in virtù del mero riferimento, eventualmente contenuto in altri atti o documenti, alla sua esistenza, essendo indispensabile anche per comprendere il suo effettivo tenore e - con precipua attenzione alla vicenda in esame- il concreto perimetro del rapporto instaurato con la pubblica amministrazione, costituito, tra l'altro, proprio dalle prestazioni - in relazione alla loro tipologia, qualità e quantità, oltre che ai corrispettivi per esse previsti- che la struttura privata era legittimata ad erogare.
Nella vicenda in esame, ad ogni modo, quand'anche, per mera
16 ipotesi astratta, si volesse ritenere utilizzabile il decreto numero
111 del 31 ottobre 2014, non sarebbe comunque possibile desumere alcuna dimostrazione della fondatezza dell'azione intentata dalla a maggior ragione Controparte_1 considerando il contratto versato in atti, risalente, non è superfluo rimarcarlo, al 15 dicembre 2014, per cui, in relazione alle prestazioni eseguite antecedentemente al decreto di accreditamento istituzionale ed a quelle eseguite antecedentemente alla stipula del contratto del 15 dicembre 2014, nulla è possibile riconoscere ed altrettanto deve dirsi per quelle - eventualmente- eseguite successivamente, in quanto i documenti complessivamente prodotti in giudizio non permettono di stabilire esattamente se, quali e quante prestazioni sono state effettuate dopo il 31 ottobre 2014 ed, ancor più, dopo il 15 dicembre 2014.
7. Le conclusioni alle quali si è pervenuti, del resto, non sono suscettibili di essere infirmate dalle argomentazioni della
[...]
secondo la quale sulla remunerabilità delle Controparte_1 prestazioni, eseguite in virtù di un “idoneo titolo di accreditamento” e di un “regolare contratto”, si sarebbe formato il giudicato interno (cfr. le note di trattazione scritta depositate in data 2 ottobre 2024, alle pagine 1, 2, 3 e 4), che -è lecito arguire- precluderebbe anche il rilievo d'ufficio della carenza di un valido ed efficace rapporto di accreditamento e contrattuale.
Ed, infatti, nella sentenza impugnata, non è rinvenibile alcun riferimento al rapporto di accreditamento, né è stata dibattuta dalle parti -meno che mai in relazione ad una specifica domanda o eccezione- o trattata ex professo dall'autorità giudiziaria adita la questione inerente alla validità ed efficacia del contratto sottoscritto dalle parti, ancor più con riferimento alle prestazioni eseguite antecedentemente alla relativa stipula, per cui non è in alcun modo ipotizzabile che si sia formato il giudicato interno su tali temi.
17 7.1. Non è superfluo rammentare che il giudicato interno sulla validità di un rapporto contrattuale si forma nel caso in cui la nullità abbia formato oggetto -diversamente da quanto è avvenuto nella vicenda in esame- di domanda o di eccezione in primo grado e la decisione -anche implicita- sulla domanda o sull'eccezione non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione
(cfr. Cass. civ. n. 50/23), a maggior ragione considerando che il giudicato interno può formarsi solo su capi della sentenza autonomi, che risolvano, cioè, una questione controversa avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente, riguardo alla quale sia stata proposta una domanda o un'eccezione (cfr. Cass. civ. n. 18713/16, Cass. civ. n. 24358/18, Cass. civ. n. 40276/21,
Cass. civ. n. 18241/24 e Cass. civ. n. 32563/24), essendo privi del carattere dell'autonomia i meri passaggi motivazionali, ossia le premesse logico-giuridiche della statuizione adottata, come pure le valutazioni di meri presupposti di fatto che, unitamente ad altri, concorrono a formare un capo unico della decisione (cfr. Cass. civ.
n. 21566/17, Cass. civ. n. 20951/22 e Cass. civ. n. 27246/24, nonché Cons. Stato n. 6348/18 e Cons. Stato n. 421/23).
Non di meno, il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, tanto
è vero che un appello che investa uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere dell'autorità giudiziaria adita di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (cfr. Cass. civ. n. 7073/24).
7.2. Orbene, nel caso di specie, la questione relativa alla validità
18 ed efficacia del rapporto contrattuale -oltre a quello di accreditamento- non è stata esaminata dal Tribunale di Salerno, meno che mai con riferimento all'epoca alla quale risale la stipula, successiva a quasi tutte -se non tutte- le prestazioni dedotte in giudizio, non giustificate, quindi, dalla sussistenza di un contratto stipulato nelle forme di legge, né le parti, al riguardo, hanno formulato un'eccezione o una domanda, suscettibile di essere decisa e di costituire, quale questione controversa, un capo autonomo della decisione, fermo restando che l Parte_1
, con l'appello principale, ha lamentato l'erroneità e
[...]
l'ingiustizia di uno degli elementi della sequenza fatto, norma ed effetto ed, in particolare, dello “effetto” costituito dalla condanna al pagamento della somma indicata nella sentenza impugnata, in tal modo riaprendo la cognizione sull'intera questione ed espandendo nuovamente il potere dell'autorità giudiziaria adita di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non erano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame, quali, segnatamente, il “fatto”, costituito dalla sussistenza o meno di un accordo contrattuale, indispensabile -unitamente agli ulteriori altri presupposti costitutivi- ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna al pagamento della somma de qua, e la “norma”, costituita, in senso lato, dalla disciplina che regolamenta la stipula di un contratto da parte della pubblica amministrazione ed, ancora prima, dell'acquisizione di un provvedimento di accreditamento.
Non a caso, la giurisprudenza di legittimità, in due ipotesi per certi aspetti assimilabili alla vicenda in esame, ha sostenuto che, allorquando il Giudice di primo grado abbia deciso su pretese che presuppongono la validità ed efficacia di un rapporto contrattuale oggetto delle allegazioni introdotte nella controversia, senza che né le parti abbiano discusso, né l'autorità giudiziaria adita abbia prospettato ed esaminato la questione relativa a quella validità ed
19 efficacia, si deve ritenere che la proposizione dell'appello sul riconoscimento della pretesa -poiché tra i fatti costitutivi della stessa per come riconosciuta dal Giudice di primo grado c'è il contratto- implichi che la questione della sua nullità sia soggetta al potere di rilevazione d'ufficio (cfr. Cass. civ. n. 8753/24), né rileva che il Giudice di primo grado si sia pronunciato presupponendo la sussistenza, la validità e l'efficacia del rapporto contrattuale dedotto in giudizio -anche perché, a voler ritenere diversamente, in tutte le cause di adempimento contrattuale definite con una pronuncia di accoglimento o di rigetto non fondato sull'invalidità del contratto sarebbe precluso il rilievo officioso della nullità- in quanto, tra l'altro, il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, perché il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (cfr.
Cass. civ. n. 814/25).
8. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate,
l'appello principale proposto dall' Parte_1 deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata la domanda proposta dalla
[...]
il cui appello incidentale deve essere Controparte_1 rigettato.
9. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sia con riferimento al primo, che al secondo grado di giudizio.
10. il rigetto dell'appello incidentale impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente
20 della Repubblica numero 115 del 2002, come integrato dall'articolo 1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del
2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.
Ed, infatti, un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile obbliga la parte che l'ha proposta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l'autorità giudiziaria adita a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello principale proposto dall' Pt_1 [...]
e, per l'effetto, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, rigetta la domanda proposta dalla CP_1
[...]
2) rigetta l'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
[...]
3) condanna la alla refusione, in favore Controparte_1 dell' , delle spese di lite del Parte_1 giudizio di primo grado, che liquida in euro 21.390,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
4) condanna la alla refusione, in favore Controparte_1 dell' , delle spese di lite del Parte_1 giudizio di secondo grado, che liquida in euro 20.120,00 per
21 compensi di avvocato ed euro 1.165,50 per esborsi, oltre Iva,
Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
5) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte della di un ulteriore importo a Controparte_1 titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno, 29 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco Bruno dott. Aldo Gubitosi
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott. Aldo Gubitosi, Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 67 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
Lucia Fiorillo e Valerio Casilli, come in atti domiciliata,
APPELLANTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
Lorenzo Lentini, come in atti domiciliata,
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, contumace,
APPELLATA
E
[...]
Controparte_3
[..
[...] , in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, contumace,
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 2228/22 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 16 giugno 2022.
CONCLUSIONI: rassegnate con note scritte -giusta sostituzione, ai sensi dell'articolo 127 ter del codice di procedura civile, dell'udienza del 12 dicembre 2024- che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 13 gennaio 2023, l Parte_1
proponeva appello, affidandone l'accoglimento a due
[...] motivi di gravame, avverso la sentenza numero 2228/22 del
Tribunale di Salerno, pubblicata in data 16 giugno 2022, con la quale era stata condannata al pagamento, in favore della società appellata, della somma di euro 241.530,66, oltre accessori e spese, a titolo di corrispettivo residuo dovuto -e che non era stato versato per la decurtazione applicata in virtù del decreto commissariale n. 17/14, che aveva stabilito dei limiti di ammissibilità delle prestazioni ospedaliere erogate in regime di ricovero ordinario e di ricovero diurno- in relazione a prestazioni sanitarie -inerenti, in particolare, a ricoveri diurni- eseguite nell'anno 2014.
2. Costituitasi in giudizio, la Controparte_1 impugnava le avverse argomentazioni e richieste, delle quali, dedottane l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione, non mancando, nelle forme dell'appello incidentale, affidato a due motivi di gravame, di invocare il pagamento del corrispettivo residuo dovuto -euro 245.148,12- anche in relazione a quelle prestazioni -inerenti, in particolare, a ricoveri ordinari- per le quali il Giudice di primo grado aveva reputato legittima la succitata decurtazione.
2 3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, le parti -delle quali rimanevano contumaci la ed il Controparte_2
Commissario Ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del
Settore Sanitario della venivano invitate -per Controparte_2 la rilevanza che avrebbe potuto avere sull'esito del giudizio- ad interloquire riguardo alla sussistenza dell'accreditamento - provvisorio, transitorio o definitivo- in virtù di un provvedimento all'uopo emanato dall'autorità a ciò deputata ed alla validità ed efficacia dell'accordo contrattuale prodotto in giudizio, con riferimento alle prestazioni effettuate in ciascuno dei periodi per i quali era stato sollecitato il pagamento, anche antecedenti a quello di stipula del contratto.
4. All'esito della suddetta interlocuzione, la causa -sostituita l'udienza del 3 ottobre 2024, ai sensi dell'articolo 127 ter del codice di procedura civile, con il deposito di note scritte- veniva assegnata a sentenza, previa concessione dei termini per il deposito di scritti conclusionali.
5. Con ordinanza del 2 dicembre 2024, la causa veniva rimessa sul ruolo, per la necessità di sostituire uno dei componenti del collegio, esonerato dall'esercizio delle funzioni giudiziarie anteriormente alla scadenza dei termini per il deposito dei prefati scritti conclusionali, e, quindi, veniva assegnata -sostituita l'udienza del 12 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 127 ter del codice di procedura civile, con il deposito di note scritte- nuovamente a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto dall , Parte_1 tendente ad ottenere il rigetto dell'avversa pretesa creditoria, è fondato ed, in quanto tale, merita accoglimento, mentre non è fondato l'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
che, pertanto, deve essere rigettato.
[...]
2. Con i due motivi addotti a sostegno dell'appello principale
3 l ha fatto presente che: a) il Parte_1
Giudice di primo grado non aveva tenuto nel debito conto il fatto che la non aveva impugnato il decreto Controparte_4 commissariale n. 17/14, per cui non poteva dolersi della decurtazione -effettuata in esecuzione di esso, per il tramite di provvedimenti conseguenziali- che aveva applicato sulle prestazioni erogate nel corso dell'anno 2014, senza considerare la clausola di salvaguardia pattuita contrattualmente, secondo la quale il rapporto sarebbe stato comunque assoggettato ad eventuali provvedimenti di “determinazione dei tetti di spesa e di determinazione delle tariffe”; b) il Tribunale di Salerno aveva reputato il decreto commissariale n. 17/14 “carente in ordine alle misure esecutive ed attuative” e, segnatamente, con riferimento al “day service e PACC come regimi alternativi assistenziali rispetto al regime del ricovero diurno”, finendo -in tal modo- per considerare legittime -facendo perfino riferimento ad un'asserita carenza di contestazione sul punto- prestazioni assolutamente non remunerabili e tali, oltre tutto, da determinare anche il superamento del tetto di spesa (cfr. l'atto d'appello del 13 gennaio
2023, alle pagine 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19).
3. Con i due motivi addotti a sostegno dell'appello incidentale la ha lamentato che: a) il Tribunale di Controparte_1
Salerno aveva erroneamente reputato infondata la pretesa creditoria azionata con riferimento ai ricoveri ordinari, in quanto
“tale regime ospedaliero” non era “direttamente alternativo al day service e al PACC, con conseguente irrilevanza delle accertate criticità per la attivazione di questi ultimi”, nonostante tali criticità lo avessero indotto, invece, a riconoscerle il diritto ad ottenere quanto richiesto con riferimento ai ricoveri diurni;
b) il Giudice di primo grado -in maniera, per certi versi, contraddittoria- aveva omesso di considerare che, in ragione delle accertate “criticità di attivazione dei regimi alternativi di day service e PACC” e della
4 conseguente “preclusione” ad “assorbire il quantitativo di ricoveri in regime diurno con forme alternative di assistenza sanitaria”, era stata costretta, “proprio a causa dell'eccesso di ricoveri diurni”, a trattare più pazienti, “destinati a ricovero diurno … con il più gravoso regime ordinario … per contenere quanto più possibile l'eccesso di ricoveri diurni, ritenuti giustificabili dal Tribunale di
Salerno”; c) né era stata fornita, da parte dell Parte_1
, prova adeguata della decurtazione effettuata, sul
[...] piano del quantum, non essendosi il Giudice di primo grado affatto pronunciato sull'eccezione all'uopo articolata (cfr. la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22 maggio 2023, alle pagine 13, 14, 15 e 16).
4. Il Tribunale di Salerno, invero, aveva fatto presente -disposta l'estromissione dal giudizio della che: a) la Controparte_2 vicenda aveva ad oggetto la pretesa creditoria azionata dalla
[...]
la quale si era doluta dei provvedimenti con i Controparte_1 quali era stata effettuata, in via direttamente e concretamente lesiva, la decurtazione contestata e non del decreto commissariale n. 17/14, con il quale erano state previste delle soglie di ammissibilità delle prestazioni ospedaliere erogate in regime di ricovero ordinario e di ricovero diurno;
b) in mancanza di
“strumenti tecnici ed operativi volti a dare attuazione alle linee guida per l'introduzione delle forme alternative di ricovero attraverso la determinazione delle regole”, alle quali avrebbero dovuto attenersi “sia gli operatori sanitari, che l'utenza del servizio”, non era possibile reputare giustificata la decurtazione de qua, essendo giustificata l'erogazione delle prestazioni, avuto riguardo al tenore del decreto commissariale n. 17/14 e, segnatamente, nella parte in cui prevedeva “l'introduzione del day service e dei PACC come regimi assistenziali alternativi rispetto al regime del ricovero diurno”, non oggetto di “misure attuative ed esecutive” e, pertanto, non applicabile in via diretta ed immediata;
5 c) ad un analogo convincimento, ancorato anche all'omissione, da parte dell , di una specifica e Parte_1 circostanziata contestazione, nonché agli elementi desumibili dalla documentazione versata in atti, non era possibile pervenire, invece, per i ricoveri ordinari, “la cui alternativa, stando … alla nota n. 42/2016, sarebbe stata rappresentata non dal day service e dai
PACC, bensì dal ricovero in regime di day hospital posto ad un livello intermedio tra i precedenti ed il ricovero ordinario”, che, quindi, non necessitavano “di misure attuative per essere erogati”
(cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 3, 4, 5, 6, 7 ed 8).
5. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice di primo grado -al di là della condivisibilità o meno delle ragioni addotte a sostegno dei motivi articolati dalle parti nei rispettivi appelli, principale ed incidentale- non possono essere tenute ferme in questa sede, in quanto non poggiano su una compiuta ed esauriente verifica riguardo alla sussistenza -in relazione alla quale e, segnatamente, con riferimento alla sussistenza di un valido ed efficace rapporto di accreditamento e contrattuale le parti sono state invitate ad interloquire (cfr. l'ordinanza del 12 giugno 2024, a pagina 1)- dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata dalla società appellata.
5.1. Al fine di ottenere la remunerazione di prestazioni effettuate per conto ed a carico del , è Parte_2 necessario, infatti, non solo aver ottenuto l'accreditamento, ma anche avere stipulato, nelle forme stabilite dalla legge, uno specifico accordo contrattuale -tale da delineare compiutamente il contenuto vincolante del rapporto instaurato dalle parti- integrante -in uno al summenzionato accreditamento- un indispensabile presupposto costitutivo del credito vantato.
A decorrere dal passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento, in seguito al quale, per gli anni 1995 e
1996, è stato introdotto l'accreditamento transitorio delle strutture
6 già convenzionate che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione (cfr., in ordine all'accreditamento transitorio, alla luce dell'interpretazione da dare all'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994, ed alla sua ratio, finalizzata ad evitare soluzioni di continuità nel passaggio dall'uno all'altro regime, Cass. civ. n. 24258/10), l'accreditamento deve necessariamente risultare -nell'ottica di individuare la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili- da un provvedimento di competenza regionale, all'esito dei procedimenti amministrativi all'uopo previsti dalla legge (cfr., in ordine alla necessità che l'accreditamento delle strutture private - in seguito al passaggio dal regime di convenzionamento a quello di accreditamento ed al conseguente varo dell'accreditamento transitorio, previsto originariamente per gli anni 1995 e 1996, a cui si riferisce l'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994- risulti da un provvedimento di competenza regionale, all'esito dei procedimenti amministrativi all'uopo disciplinati dalla legge, Cass. civ. n. 17711/14 ed, in termini sostanzialmente conformi, Cass. civ. n. 23657/15, secondo la quale, peraltro, è irrilevante che, in mancanza dell'instaurazione di un valido ed efficace rapporto di accreditamento, le strutture private abbiano erogato prestazioni in relazione a convenzioni, predisposte anteriormente al passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento, da reputarsi del tutto caducate, ferma restando la necessità, per l'autorità giudiziaria adita, di verificare l'esistenza o meno di tutti i presupposti necessari all'instaurazione del rapporto di accreditamento e di accordi contrattuali integrativi o attuativi di esso, indispensabili al fine di delineare la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili e, quindi, remunerabili).
5.2. Il passaggio dal regime di convenzionamento a quello di accreditamento, del resto, non ha determinato un mutamento
7 della natura del rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione e le strutture private, che era e resta di natura sostanzialmente concessoria, fermo ed incondizionato, in ogni caso, sia il potere di programmazione delle regioni, sia il potere di vigilanza e di controllo ad esse riservato sull'espletamento delle attività demandate alle strutture private (cfr., in ordine alla natura del rapporto tra pubblica amministrazione e strutture private ed al potere di programmazione, di vigilanza e di controllo riservato alle regioni, Cass. civ. n. 14335/05 ed, in senso pressoché analogo,
Cons. Stato n. 454/10, secondo il quale i poteri di vigilanza e di controllo attengono non solo alle concrete modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del rapporto, ma anche alla valutazione, correlata all'esercizio del potere di programmazione, dell'effettivo bisogno di esse da parte degli assistiti dal Servizio
Sanitario Nazionale, in relazione all'impossibilità, da parte delle strutture pubbliche, di fornirle direttamente).
Ed, in questa prospettiva, l'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994 ha sì riconosciuto alle strutture private in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione il diritto all'accreditamento, ma non certo a prescindere da qualsivoglia provvedimento amministrativo, atteso che la scelta delle strutture private legittimate ad erogare prestazioni sanitarie non può che avvenire in seguito ad un ponderato scrutinio della sussistenza dei requisiti qualitativi previamente stabiliti dalle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi quarto e settimo, del decreto legislativo numero 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel rispetto dei limiti quantitativi determinati sulla base delle risorse finanziarie e del fabbisogno territoriale di assistenza sanitaria.
5.3. L'esigenza di contemperare gli obiettivi di liberalizzazione con la necessità di tenere sotto controllo la spesa pubblica nel
8 settore sanitario ha trovato ulteriore conferma nel disposto dell'articolo 2, comma settimo, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 37 del 1997, a mente del quale l'obbligo della pubblica amministrazione di versare i corrispettivi dovuti per le prestazioni erogate non può essere meramente ricondotto alla natura di soggetto accreditato -in via definitiva, provvisoria o transitoria- della struttura privata che li richieda, essendo necessaria anche l'instaurazione dei rapporti di cui all'articolo 8, commi quinto e settimo, del decreto legislativo numero 502 del
1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito dei livelli di spesa periodicamente prestabiliti.
E, quindi, nessuna erogazione di prestazioni sanitarie finanziariamente riconducibili al Servizio Sanitario Nazionale è possibile qualora non sia dimostrato il rapporto di accreditamento
-unitamente ai presupposti che lo rendono operante- della struttura privata che ne invochi la remunerazione ed al di fuori di uno specifico accordo contrattuale instaurato con la pubblica amministrazione (cfr., in ordine all'impossibilità di riconoscere il diritto della struttura privata alla remunerazione per le prestazioni eseguite qualora non sia emersa la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge, tra cui gli atti ed i provvedimenti amministrativi sottesi al rapporto di accreditamento e gli accordi contrattuali che ne delimitano il contenuto, anche al fine di individuare esattamente la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni sanitarie che la struttura privata è legittimata specificamente ad erogare, Cass. civ. n. 26689/14).
5.4. L'articolo 8 quater del decreto legislativo numero 502 del
1992, d'altronde, ha rimarcato il principio in virtù del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del a corrispondere Parte_2 la remunerazione delle prestazioni sanitarie effettuate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies del decreto
9 legislativo numero 502 del 1992, mentre l'articolo 8 bis dello stesso decreto ha precisato che l'espletamento di prestazioni sanitarie per conto ed a carico del è Parte_2 subordinato non solo all'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio della struttura privata ed al suo accreditamento, ma anche alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo numero 502 del 1992.
Pertanto, l'acquisto di prestazioni sanitarie da parte della pubblica amministrazione presuppone -tra l'altro- la conclusione di tali accordi contrattuali, in mancanza dei quali l'attività sanitaria non può essere esercitata per conto ed a carico del
[...]
, e, conseguentemente, la struttura privata che Parte_2 voglia operare nell'ambito di esso ha l'onere non solo di conseguire l'accreditamento, ma anche di addivenire alla stipula dei prefati accordi contrattuali (cfr. Cass. civ. n. 17588/18).
5.5. Inoltre, tali accordi contrattuali, necessari, come si è detto, anche ai fini dell'esatta individuazione delle prestazioni erogabili, devono essere -al pari, ovviamente, dei provvedimenti amministrativi di accreditamento- redatti per iscritto, come solitamente avviene nei casi in cui si intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione: i rapporti instaurati dalla pubblica amministrazione, infatti, devono essere consacrati in forma scritta ad substantiam, che è richiesta al fine di individuare esattamente le obbligazioni assunte ed il preciso contenuto regolamentare dei negozi, nella prospettiva della concreta osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento che informano, o dovrebbero informare, l'attività che è chiamata a svolgere la pubblica amministrazione (cfr. Cass. civ. n. 9165/02).
La volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può desumersi implicitamente da fatti o atti, ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge e deve promanare dall'organo legittimato ad esprimere all'esterno tale volontà e,
10 pertanto, non ha alcun rilievo, nell'ottica di ritenere validamente sorto un rapporto vincolante per la pubblica amministrazione, un mero comportamento concludente, nemmeno se protrattosi per un periodo di tempo piuttosto lungo (cfr. Cass. civ. n. 11649/02,
Cass. civ. n. 8621/06, Cass. civ. n. 13886/11 ed, in termini collimanti, Cass. civ. n. 13628/01, secondo la quale perfino gli atti prenegoziali della pubblica amministrazione devono essere riconducibili a manifestazioni formali di volontà e non, nella prospettiva in esame del perfezionamento di un contratto valido,
a comportamenti concludenti o, comunque, meramente attuativi, inidonei, come si è detto, a vincolare la pubblica amministrazione).
5.6. Né è possibile dubitare che tali requisiti formali siano richiesti anche nel caso in cui la pubblica amministrazione agisca jure privatorum, essendo finalizzati a garantire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa non solo nell'interesse del cittadino, perché costituiscono, o dovrebbero costituire, una remora al compimento di atti arbitrari e vessatori, ma anche nell'interesse della collettività, perché agevolano, o dovrebbero agevolare, l'espletamento della funzione di controllo alla quale la pubblica amministrazione è soggetta, ancor più nell'ottica di scongiurare il pericolo di impegni finanziari assunti senza adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (cfr. Cass. civ. n. 6555/14).
La forma scritta ad substantiam, d'altro canto, non può essere surrogata dalla deliberazione dell'organo che abbia autorizzato la stipula del contratto, ove tale deliberazione, costituente un mero atto interno e preparatorio del negozio, non sia stata trasfusa in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, dal cui tenore sia possibile evincere la concreta regolamentazione del rapporto e le specifiche pattuizioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed ai prezzi concordati (cfr., in ordine all'infungibilità della forma scritta ad substantiam, non surrogabile con la deliberazione dell'organo
11 che abbia autorizzato la stipula del contratto, Cass. civ. n.
5234/04).
5.7. Al cospetto di un contratto privo della forma richiesta ad substantiam, inoltre, non è possibile concepire alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né è possibile attribuire alcuna efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiuti dalle parti (cfr., in ordine al rigoroso regime applicabile al cospetto di un contratto stipulato dalla pubblica amministrazione in contrasto con la disciplina alla quale si è fatto fin qui riferimento, Cass. civ. n. 59/01
e, più in generale, in ordine alle conseguenze scaturenti dall'inosservanza della forma scritta ad substantiam, Cass. civ. n.
4185/97, secondo la quale l'impossibilità di configurare la sussistenza di un valido ed efficace rapporto con la pubblica amministrazione, conseguente ai suddetti vizi, è, in ossequio al disposto di cui all'articolo 1421 del codice civile, rilevabile d'ufficio, ed, ancora, Cass. civ. n. 8539/11, secondo la quale le esigenze formali de quibus non verrebbero meno nemmeno nel caso in cui le parti intendessero apportare eventuali modifiche ad un contratto precedentemente stipulato).
E l'impossibilità di concepire atti ricognitivi compiuti dalle parti o di rinvenire aliunde elementi idonei a dimostrare l'instaurazione di un valido ed efficace rapporto con la pubblica amministrazione si trasfonde, sul piano processuale, nell'impossibilità di ipotizzare l'applicabilità del principio di non contestazione (cfr., in ordine all'inapplicabilità del principio di non contestazione con riferimento a rapporti che necessitano, ai fini del loro valido ed efficace perfezionamento, della forma scritta ad substantiam, Cass. civ. n.
12178/00, Cass. civ. n. 11765/02 e, da ultimo, Cass. civ. n.
25999/18).
6. Orbene, nel caso di specie, la sulla Controparte_1 quale gravava l'onere di fornire la dimostrazione della sussistenza di un valido ed efficace rapporto con l Controparte_5
[...]
[...] , integrante un imprescindibile fatto costitutivo della
[...] pretesa creditoria azionata, nulla ha dimostrato, non avendo prodotto in giudizio, entro i termini all'uopo previsti dall'ordinamento processuale, alcun documento comprovante la sussistenza, in relazione all'epoca alla quale si riferiscono le prestazioni de quibus, di un rapporto di accreditamento, né - quanto meno con riferimento a gran parte delle prestazioni dedotte in giudizio- contrattuale, instaurato nelle forme richieste dalla legge, a pena, peraltro, di nullità, rilevabile anche d'ufficio
(cfr., in ordine alla rilevabilità, anche d'ufficio, della nullità, perfino in sede di gravame ed addirittura in relazione a controversie aventi ad oggetto determinati rapporti giuridici che siano state decise presupponendone -di tali rapporti giuridici- la validità e l'efficacia,
Cass. civ. n. 7294/17 e, nel medesimo senso, Cass. civ. n.
19251/18), tale da permetterle di pretendere ed ottenere il corrispettivo per le prestazioni erogate.
Ed, infatti, nessuno -in relazione al periodo in hac sede preso in esame- dei documenti prodotti in giudizio -entro i termini decadenziali stabiliti dalla legge- integra un vero e proprio provvedimento di accreditamento di competenza regionale, circostanza che già permette di reputare infondata -per la carenza di un fatto costitutivo imprescindibile- la pretesa creditoria azionata dalla società appellata, mentre, quanto al contratto versato in atti, è stato sottoscritto in data 15 dicembre 2014 (cfr., allegato in copia al fascicolo dell , Parte_1 il contratto al quale si è fatto cenno), di talché, per le prestazioni erogate prima della sua stipula, non è possibile -al di là di quanto in esso previsto con riferimento alla sua efficacia temporale- applicarlo retroattivamente, proprio per i rigorosi vincoli formali - consustanziali alla genesi stessa di un rapporto valido ed efficace con la pubblica amministrazione e ridondante, quindi, in mancanza di siffatti requisiti formali, nella nullità- ai quali si è fatto cenno
13 nelle pagine che precedono, in virtù dei quali è stato specificato anche che, in subiecta materia, non è ipotizzabile alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né, tanto meno, alcun atto ricognitivo ad opera delle parti, che abiliti in qualunque modo a disciplinare ex post -meno che mai attribuendogli validità ed efficacia- prestazioni già del tutto eseguite (cfr., in ordine all'impossibilità di discettare di una efficacia retroattiva dei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, con riferimento, peraltro, proprio ad una vicenda inerente alla sottoscrizione di contratti ad opera delle Aziende Sanitarie Locali, Cass. civ. n.
8722/24), a maggior ragione considerando che l'articolo 8 quinquies, ultimo comma, del decreto legislativo numero 502 del
1992, in virtù di un precetto che costituisce evidentemente un monito per tutti i protagonisti coinvolti, perché presidio di efficienza, trasparenza e legalità, prevede addirittura che l'accreditamento stesso sia sospeso fino a quando non avvenga la stipula dei summenzionati accordi contrattuali.
6.1. Peraltro, la come si è già avuto Controparte_1 modo di dire, non ha prodotto in giudizio, entro i termini all'uopo stabiliti dalla legge, alcun provvedimento di accreditamento emanato dall'organo a ciò deputato, tanto è vero che, riscontrata
-agli atti- la mancanza -in relazione al periodo in hac sede preso in esame- di un provvedimento di tal fatta, nell'ambito della doverosa verifica attinente alla sussistenza o meno dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata, le parti, con ordinanza del 12 giugno 2024, erano state invitate ad interloquire (cfr.
l'ordinanza alla quale si è fatto testé cenno, a pagina 1) ed, in seguito ad essa, la ha prodotto in giudizio Controparte_1 un decreto di accreditamento istituzionale, datato 31 ottobre 2014
e, quindi, anch'esso successivo a gran parte delle prestazioni erogate (cfr., allegato in copia al fascicolo della Controparte_1
il decreto numero 111 del 31 ottobre 2014).
[...]
14 Con l'ordinanza del 12 giugno 2024, del resto, le parti erano state meramente invitate ad interloquire -oltre che, come si è precedentemente detto, sulla stipula del contratto nel corso e non antecedentemente all'anno di riferimento- sulla sussistenza -non comprovata- di un provvedimento amministrativo idoneo all'instaurazione di un rapporto di accreditamento e non certo a depositare documenti, la cui utilizzabilità, ai fini della decisione, non può essere -e meno che mai in relazione alla dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata, tra i quali rientra pacificamente la sussistenza di un rapporto di accreditamento- affatto affermata: si tratterebbe, infatti, di nuovi documenti, che la società appellata avrebbe dovuto tempestivamente versare in atti, essendo inerenti a fatti costitutivi
-o meglio, ad uno dei fatti costitutivi- della pretesa creditoria azionata, riguardo alla cui sussistenza l Parte_1
aveva formulato contestazioni già nel corso del giudizio di
[...] primo grado, in quanto ammettere nuove prove -in dispregio, peraltro, dei principi enucleabili, con riferimento al giudizio di secondo grado, dall'articolo 345, comma terzo, del codice di procedura civile- significherebbe stravolgere il sistema -incentrato su scansioni procedimentali ben definite, sul piano assertivo e probatorio- delle preclusioni e delle decadenze istruttorie.
E ciò a maggior ragione trattandosi -non è superfluo ribadirlo- di documenti relativi ad uno dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata, che -secondo la giurisprudenza di legittimità- non presuppongono nemmeno, quando la loro carenza sia rilevata ufficiosamente, che la circostanza sia sottoposta alle parti, ai sensi dell'articolo 101, comma secondo, del codice di procedura civile, che si riferisce -quando discetta di “questione rilevata d'ufficio”- alla diversa ipotesi in cui il rilievo giudiziale attenga a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, in quanto, a voler ritenere diversamente, si finirebbe per porre
15 rimedio ad un errore della parte nella definizione del thema decidendum e del thema probandum, relativo -appunto- ad un fatto costitutivo del diritto del quale è invocata la tutela, che costituisce oggetto di uno specifico onere di allegazione e probatorio della parte, che, ove non assolto, non legittima ad alcuna rimessione in termini, nemmeno sul piano probatorio (cfr.
Cass. civ. n. 35974/21).
6.2. Oltre tutto, trattandosi di un fatto costitutivo essenziale -la sussistenza di un provvedimento di accreditamento, emanato dall'organo a ciò deputato- ed essendo necessario che consti secondo specifici requisiti, in quanto l'osservanza dell'onere formale che deve contraddistinguerlo non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, la prova che la parte è tenuta a dare -inerente, nel caso di specie, alla sussistenza di un provvedimento amministrativo di accreditamento, adottato dall'ente a ciò deputato, anteriormente all'esecuzione delle prestazioni de quibus- può essere resa soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte, dovendosi, quindi, produrre proprio lo specifico documento richiesto (cfr. Cass. civ. n. 1452/19), non potendo reputarsi acquisita nemmeno in virtù del mero riferimento, eventualmente contenuto in altri atti o documenti, alla sua esistenza, essendo indispensabile anche per comprendere il suo effettivo tenore e - con precipua attenzione alla vicenda in esame- il concreto perimetro del rapporto instaurato con la pubblica amministrazione, costituito, tra l'altro, proprio dalle prestazioni - in relazione alla loro tipologia, qualità e quantità, oltre che ai corrispettivi per esse previsti- che la struttura privata era legittimata ad erogare.
Nella vicenda in esame, ad ogni modo, quand'anche, per mera
16 ipotesi astratta, si volesse ritenere utilizzabile il decreto numero
111 del 31 ottobre 2014, non sarebbe comunque possibile desumere alcuna dimostrazione della fondatezza dell'azione intentata dalla a maggior ragione Controparte_1 considerando il contratto versato in atti, risalente, non è superfluo rimarcarlo, al 15 dicembre 2014, per cui, in relazione alle prestazioni eseguite antecedentemente al decreto di accreditamento istituzionale ed a quelle eseguite antecedentemente alla stipula del contratto del 15 dicembre 2014, nulla è possibile riconoscere ed altrettanto deve dirsi per quelle - eventualmente- eseguite successivamente, in quanto i documenti complessivamente prodotti in giudizio non permettono di stabilire esattamente se, quali e quante prestazioni sono state effettuate dopo il 31 ottobre 2014 ed, ancor più, dopo il 15 dicembre 2014.
7. Le conclusioni alle quali si è pervenuti, del resto, non sono suscettibili di essere infirmate dalle argomentazioni della
[...]
secondo la quale sulla remunerabilità delle Controparte_1 prestazioni, eseguite in virtù di un “idoneo titolo di accreditamento” e di un “regolare contratto”, si sarebbe formato il giudicato interno (cfr. le note di trattazione scritta depositate in data 2 ottobre 2024, alle pagine 1, 2, 3 e 4), che -è lecito arguire- precluderebbe anche il rilievo d'ufficio della carenza di un valido ed efficace rapporto di accreditamento e contrattuale.
Ed, infatti, nella sentenza impugnata, non è rinvenibile alcun riferimento al rapporto di accreditamento, né è stata dibattuta dalle parti -meno che mai in relazione ad una specifica domanda o eccezione- o trattata ex professo dall'autorità giudiziaria adita la questione inerente alla validità ed efficacia del contratto sottoscritto dalle parti, ancor più con riferimento alle prestazioni eseguite antecedentemente alla relativa stipula, per cui non è in alcun modo ipotizzabile che si sia formato il giudicato interno su tali temi.
17 7.1. Non è superfluo rammentare che il giudicato interno sulla validità di un rapporto contrattuale si forma nel caso in cui la nullità abbia formato oggetto -diversamente da quanto è avvenuto nella vicenda in esame- di domanda o di eccezione in primo grado e la decisione -anche implicita- sulla domanda o sull'eccezione non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione
(cfr. Cass. civ. n. 50/23), a maggior ragione considerando che il giudicato interno può formarsi solo su capi della sentenza autonomi, che risolvano, cioè, una questione controversa avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente, riguardo alla quale sia stata proposta una domanda o un'eccezione (cfr. Cass. civ. n. 18713/16, Cass. civ. n. 24358/18, Cass. civ. n. 40276/21,
Cass. civ. n. 18241/24 e Cass. civ. n. 32563/24), essendo privi del carattere dell'autonomia i meri passaggi motivazionali, ossia le premesse logico-giuridiche della statuizione adottata, come pure le valutazioni di meri presupposti di fatto che, unitamente ad altri, concorrono a formare un capo unico della decisione (cfr. Cass. civ.
n. 21566/17, Cass. civ. n. 20951/22 e Cass. civ. n. 27246/24, nonché Cons. Stato n. 6348/18 e Cons. Stato n. 421/23).
Non di meno, il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, tanto
è vero che un appello che investa uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere dell'autorità giudiziaria adita di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (cfr. Cass. civ. n. 7073/24).
7.2. Orbene, nel caso di specie, la questione relativa alla validità
18 ed efficacia del rapporto contrattuale -oltre a quello di accreditamento- non è stata esaminata dal Tribunale di Salerno, meno che mai con riferimento all'epoca alla quale risale la stipula, successiva a quasi tutte -se non tutte- le prestazioni dedotte in giudizio, non giustificate, quindi, dalla sussistenza di un contratto stipulato nelle forme di legge, né le parti, al riguardo, hanno formulato un'eccezione o una domanda, suscettibile di essere decisa e di costituire, quale questione controversa, un capo autonomo della decisione, fermo restando che l Parte_1
, con l'appello principale, ha lamentato l'erroneità e
[...]
l'ingiustizia di uno degli elementi della sequenza fatto, norma ed effetto ed, in particolare, dello “effetto” costituito dalla condanna al pagamento della somma indicata nella sentenza impugnata, in tal modo riaprendo la cognizione sull'intera questione ed espandendo nuovamente il potere dell'autorità giudiziaria adita di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non erano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame, quali, segnatamente, il “fatto”, costituito dalla sussistenza o meno di un accordo contrattuale, indispensabile -unitamente agli ulteriori altri presupposti costitutivi- ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna al pagamento della somma de qua, e la “norma”, costituita, in senso lato, dalla disciplina che regolamenta la stipula di un contratto da parte della pubblica amministrazione ed, ancora prima, dell'acquisizione di un provvedimento di accreditamento.
Non a caso, la giurisprudenza di legittimità, in due ipotesi per certi aspetti assimilabili alla vicenda in esame, ha sostenuto che, allorquando il Giudice di primo grado abbia deciso su pretese che presuppongono la validità ed efficacia di un rapporto contrattuale oggetto delle allegazioni introdotte nella controversia, senza che né le parti abbiano discusso, né l'autorità giudiziaria adita abbia prospettato ed esaminato la questione relativa a quella validità ed
19 efficacia, si deve ritenere che la proposizione dell'appello sul riconoscimento della pretesa -poiché tra i fatti costitutivi della stessa per come riconosciuta dal Giudice di primo grado c'è il contratto- implichi che la questione della sua nullità sia soggetta al potere di rilevazione d'ufficio (cfr. Cass. civ. n. 8753/24), né rileva che il Giudice di primo grado si sia pronunciato presupponendo la sussistenza, la validità e l'efficacia del rapporto contrattuale dedotto in giudizio -anche perché, a voler ritenere diversamente, in tutte le cause di adempimento contrattuale definite con una pronuncia di accoglimento o di rigetto non fondato sull'invalidità del contratto sarebbe precluso il rilievo officioso della nullità- in quanto, tra l'altro, il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, perché il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (cfr.
Cass. civ. n. 814/25).
8. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate,
l'appello principale proposto dall' Parte_1 deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata la domanda proposta dalla
[...]
il cui appello incidentale deve essere Controparte_1 rigettato.
9. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sia con riferimento al primo, che al secondo grado di giudizio.
10. il rigetto dell'appello incidentale impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente
20 della Repubblica numero 115 del 2002, come integrato dall'articolo 1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del
2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.
Ed, infatti, un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile obbliga la parte che l'ha proposta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l'autorità giudiziaria adita a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello principale proposto dall' Pt_1 [...]
e, per l'effetto, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, rigetta la domanda proposta dalla CP_1
[...]
2) rigetta l'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
[...]
3) condanna la alla refusione, in favore Controparte_1 dell' , delle spese di lite del Parte_1 giudizio di primo grado, che liquida in euro 21.390,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
4) condanna la alla refusione, in favore Controparte_1 dell' , delle spese di lite del Parte_1 giudizio di secondo grado, che liquida in euro 20.120,00 per
21 compensi di avvocato ed euro 1.165,50 per esborsi, oltre Iva,
Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
5) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte della di un ulteriore importo a Controparte_1 titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno, 29 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco Bruno dott. Aldo Gubitosi
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