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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 27/05/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
II Sezione Civile CIVILE - FAMIGLIA
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Anna Lucia Fanelli Presidente dott. Francesca Ajello Relatore dott. Sabrina Cicero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1872/2024 R.G. promossa da:
( ), con il patrocinio dell'avv. PREVIDE PRATO SIMONETTA Parte_1 CodiceFiscale_1
RICORRENTE
contro
:
) con il patrocinio dell' avv. MARTELLANI ERIK, Controparte_1 CodiceFiscale_2 domiciliatario
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Trieste
- INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 23 maggio 2025
**********
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Le parti hanno congiuntamente chiesto che venga dichiarata la separazione dei coniugi con prosecuzione del giudizio sulle ulteriori domande.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che :
1. e hanno contratto matrimonio a Muggia (TS), il Parte_1 Controparte_1
20/08/1988;
2. dal matrimonio sono nate due figlie (in data 18.10.1992) e (in data Persona_1 Persona_2
31.07.1996
3. ha proposto ricorso chiedendo al Tribunale di dichiarare la separazione Parte_1
giudiziale ex art. 151 c.c. e di porre a carico del signor l'obbligo di versare alla ricorrente CP_1
l'importo di euro 300,00 mensili a titolo di mantenimento della moglie;
4. In principio, il signor non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la comuntamcia;
CP_1
è stata poi pronunciata ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. con la quale è stato posto a carico del resistente l'obbligo di versare alla signora l'importo mensile di euro 200,00 quale Pt_1
mantenimento della coniuge;
5. Alla successiva udienza è comparso anche , dando atto di essersi costituito il Controparte_1
giorno precedente e chiedendo la revoca dell'ordinanza indicata al punto precedente;
6. A tale udienza, entrambe le parti hanno chiesto che venga emessa sentenza non definitiva al fine di ottenere la sentenza sul solo status e poi la prosecuzione del giudizio per l'esame delle ulteriori domande.
SULLA PRONUNZIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 comma 1° c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze pagina 2 di 3 processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile, come è
dimostrato dalle conclusioni formulate dalle parti e dalle loro allegazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Pt_1
, nata a [...] il [...] e , nato a [...]
[...] Controparte_1
il 19/11/1955, che hanno celebrato matrimonio concordatario a Muggia (TS) in data
20/08/1988 ( anno 1988, atto n. 39, parte II, serie A);
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Muggia.
Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del 23/05/2025
il Giudice relatore
Dott. Francesca Ajello
IL PRESIDENTE
Dott. Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
II Sezione Civile CIVILE - FAMIGLIA
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Anna Lucia Fanelli Presidente dott. Francesca Ajello Relatore dott. Sabrina Cicero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1872/2024 R.G. promossa da:
( ), con il patrocinio dell'avv. PREVIDE PRATO SIMONETTA Parte_1 CodiceFiscale_1
RICORRENTE
contro
:
) con il patrocinio dell' avv. MARTELLANI ERIK, Controparte_1 CodiceFiscale_2 domiciliatario
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Trieste
- INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 23 maggio 2025
**********
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Le parti hanno congiuntamente chiesto che venga dichiarata la separazione dei coniugi con prosecuzione del giudizio sulle ulteriori domande.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che :
1. e hanno contratto matrimonio a Muggia (TS), il Parte_1 Controparte_1
20/08/1988;
2. dal matrimonio sono nate due figlie (in data 18.10.1992) e (in data Persona_1 Persona_2
31.07.1996
3. ha proposto ricorso chiedendo al Tribunale di dichiarare la separazione Parte_1
giudiziale ex art. 151 c.c. e di porre a carico del signor l'obbligo di versare alla ricorrente CP_1
l'importo di euro 300,00 mensili a titolo di mantenimento della moglie;
4. In principio, il signor non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la comuntamcia;
CP_1
è stata poi pronunciata ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. con la quale è stato posto a carico del resistente l'obbligo di versare alla signora l'importo mensile di euro 200,00 quale Pt_1
mantenimento della coniuge;
5. Alla successiva udienza è comparso anche , dando atto di essersi costituito il Controparte_1
giorno precedente e chiedendo la revoca dell'ordinanza indicata al punto precedente;
6. A tale udienza, entrambe le parti hanno chiesto che venga emessa sentenza non definitiva al fine di ottenere la sentenza sul solo status e poi la prosecuzione del giudizio per l'esame delle ulteriori domande.
SULLA PRONUNZIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 comma 1° c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze pagina 2 di 3 processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile, come è
dimostrato dalle conclusioni formulate dalle parti e dalle loro allegazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Pt_1
, nata a [...] il [...] e , nato a [...]
[...] Controparte_1
il 19/11/1955, che hanno celebrato matrimonio concordatario a Muggia (TS) in data
20/08/1988 ( anno 1988, atto n. 39, parte II, serie A);
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Muggia.
Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del 23/05/2025
il Giudice relatore
Dott. Francesca Ajello
IL PRESIDENTE
Dott. Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3