Versione
2 giugno 2007
2 giugno 2007
>
Versione
15 giugno 2019
15 giugno 2019
>
Versione
10 agosto 2019
10 agosto 2019
Art. 1. Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio 1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni, per l'ingresso in Italia per ((missione, gara sportiva, visita, affari, turismo, ricerca scientifica e studio)) non e' richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo testo unico e il termine di durata per cui e' consentito il soggiorno e' quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto.
2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e' espulso ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto di ingresso.
2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e' espulso ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto di ingresso.
Commentari • 35
- 1. Circolare del Ministero dell’Interno del 25 novembre 2019https://www.asgi.it/ · 25 novembre 2019 · 11.729066
[…] Il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 68/2007 (1), attuato con il Decreto del Ministro dell'Interno del 26 luglio 2007, prevede che gli stranieri che entrano in Italia attraverso una frontiera esterna, provenienti da un Paese terzo, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 231
- 1. Trib. Trieste, sentenza 10/06/2025, n. 544Provvedimento: […] Giova rilevare in diritto che l'art. 1 legge 68/2007, dopo aver previsto che non è necessario un permesso per i soggiorni di durata non superiore a tre mesi, stabilisce espressamente – per quel che qui interessa - che lo straniero proveniente da Paesi dell'Area Schengen debba dichiarare la propria presenza al questore della provincia in cui si trova (comma 2). Il comma successivo della medesima norma prevede pagina 2 di 5 poi l'espulsione ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 286/98 in caso di inosservanza dell'obbligo previsto dal comma precedente, ossia in caso di mancata o ritardata dichiarazione di presenza.Leggi di più...
- ricongiungimento familiare·
- valutazione autorità consolare·
- regolarità del soggiorno·
- vivenza a carico·
- art. 13 d.lgs. 286/98·
- art. 29 d.lgs. 286/98·
- dichiarazione di presenza·
- art. 1 legge 68/2007·
- permesso di soggiorno per motivi familiari·
- art. 30 d.lgs. 286/98