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21 marzo 1991
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1 gennaio 1993
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9 dicembre 2000
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1 gennaio 2004
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18 agosto 2012
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Art. 2503.
(Opposizione dei creditori).
La fusione puo' essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502-bis, salvo che consti il consenso dei creditori delle societa' che vi partecipano anteriori all'iscrizione ((o alla pubblicazione)) prevista nel terzo comma dell'articolo 2501-ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui all'articolo 2501-sexies sia redatta, per tutte le societa' partecipanti alla fusione, da un'unica societa' di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilita' ai sensi del sesto comma dell'articolo 2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle societa' partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.
Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo 2445.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481 , ha disposto (con l'art. 25, comma 3) che "Il termine previsto dall' art. 2503, primo comma, del codice civile e' ridotto a quindici giorni. "
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AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , ha disposto (con l'art. 57, comma 3) che " Il termine previsto dall' art. 2503, primo comma, del codice civile e' ridotto a quindici giorni."
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AGGIORNAMENTO (100)
La Corte Costituzionale con sentenza 8-20 febbraio 1995, n. 47 (in G.U. 1a s.s. 01/03/1995, n. 9) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2503 codice civile nella parte in cui non prevede che la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fusione consegua esclusivamente al consenso espresso o presunto, nei modi e nel termine di cui all' art. 2499 codice civile , dei creditori della societa' di persone partecipante alla fusione;
Dichiara, ai sensi dell' art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87 , l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2503 codice civile , nel testo sostituito dall' art. 10 d.lgs. 16 gennaio 1991 n. 22 (di attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie), nella parte in cui non prevede che la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fusione consegua esclusivamente al consenso espresso o presunto, nei modi e nel termine di cui all' art. 2499 codice civile , dei creditori della societa' di persone partecipante alla fusione."
(Opposizione dei creditori).
La fusione puo' essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502-bis, salvo che consti il consenso dei creditori delle societa' che vi partecipano anteriori all'iscrizione ((o alla pubblicazione)) prevista nel terzo comma dell'articolo 2501-ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui all'articolo 2501-sexies sia redatta, per tutte le societa' partecipanti alla fusione, da un'unica societa' di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilita' ai sensi del sesto comma dell'articolo 2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle societa' partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.
Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo 2445.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481 , ha disposto (con l'art. 25, comma 3) che "Il termine previsto dall' art. 2503, primo comma, del codice civile e' ridotto a quindici giorni. "
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AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , ha disposto (con l'art. 57, comma 3) che " Il termine previsto dall' art. 2503, primo comma, del codice civile e' ridotto a quindici giorni."
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AGGIORNAMENTO (100)
La Corte Costituzionale con sentenza 8-20 febbraio 1995, n. 47 (in G.U. 1a s.s. 01/03/1995, n. 9) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2503 codice civile nella parte in cui non prevede che la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fusione consegua esclusivamente al consenso espresso o presunto, nei modi e nel termine di cui all' art. 2499 codice civile , dei creditori della societa' di persone partecipante alla fusione;
Dichiara, ai sensi dell' art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87 , l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2503 codice civile , nel testo sostituito dall' art. 10 d.lgs. 16 gennaio 1991 n. 22 (di attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie), nella parte in cui non prevede che la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fusione consegua esclusivamente al consenso espresso o presunto, nei modi e nel termine di cui all' art. 2499 codice civile , dei creditori della societa' di persone partecipante alla fusione."
Commentari • 174
- 1. Fusione societaria: l'iscrizione nel registro delle imprese ne esclude la declaratoria di invaliditàRedazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 18 febbraio 2021 · 250.01083
[…] La questione sottoposta al vaglio degli Ermellini era nata nell'ambito dell'opposizione, proposta, ai sensi dell'art. 2503 del c.c., dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di creditori, al fine di ottenere l'accertamento dell'illegittimità delle operazioni riguardanti una complessa operazione di fusione transfrontaliera, posta in essere da una società operante nel settore chimico, colpevole di un grave disastro ambientale, nonché di sentir dichiarare l'invalidità e l'inefficacia della relativa delibera societaria. […]
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Giurisprudenza • 347
- 1. Trib. Perugia, sentenza 06/02/2025, n. 164Provvedimento: […] dunque, rilevata l'effettiva violazione del termine di cui al primo comma dell'art. 2503 bis c.c., non risulta comunque condivisibile la tesi proposta dall'attore secondo la quale ciò determinerebbe la radicale nullità dell'atto di scissione. […] Ebbene, l'interpretazione sistematica dello stesso art. 2503 c.c. induce ad opposte conclusioni. […] Una volta precisata in questi termini la diversità di tutela accordata dai rimedi rispettivamente disciplinati dall'art. 2503 c.c. e dall'art. 2901 c.c., risulta evidente come non vi sia alcuna preclusione all'esperimento dell'azione revocatoria da parte del Dott. […]Leggi di più...
- azione pauliana·
- nullità atto di scissione·
- scissione societaria·
- credito litigioso·
- responsabilità solidale·
- competenza sezione specializzata·
- elemento soggettivo·
- pregiudizio creditorio·
- revocatoria ex art. 2901 c.c.·
- art. 2503 c.c.