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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 25/06/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-d.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
-dr. Gianfranco Placentino Consigliere
-avv. Domenico Maria Spinelli Giudice Ausiliario-rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.330/2020 R.G.A.C.C. avverso la sentenza n.386/2020 del 2/11/2020, pubblicata il 17/11/2020, del Tribunale di Larino, avente per oggetto
“risarcimento danni”
T R A
( ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv.Emilio d'Antona, elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Bari alla Via Mazzitelli n.264
APPELLANTE
E
1 ( ), rappresentato e difeso, in forza Controparte_1 C.F._1
di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Annamaria
Passarella, elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Campobasso alla Via
de Attellis n.11
APPELLATO
N O N C H È
e Controparte_2 Controparte_3
APPELLATI-CONTUMACI
Conclusioni: esaminate le note conclusive scritte depositate dalle parti costituite, in sostituzione dell'udienza del 5/02/2025, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo
149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione.
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
1) Con atto di citazione notificato il 26/06/2017, premettendo Controparte_1
che in data 31/07/2016, mentre percorreva la SS87 -da Casacalenda a Larino- alla guida del proprio motociclo Yamaha Fazer targato CC56663, veniva attinto da tergo dall'autovettura KIA targata BA383KK, di proprietà di e Controparte_3
nell'occasione condotta da , riportando danni fisici e Controparte_2
materiali, evocava avanti al Tribunale di Larino i prefati e la CP_2 [...]
(risarcimento diretto ex art.149 del Codice delle Parte_1
Assicurazioni Private) per la declaratoria di condanna al risarcimento dei subiti danni quantificati in circa € 66.000,000;
-costituitasi, la deduceva l'infondatezza della Parte_1
domanda della quale ne chiedeva il rigetto, con le spese di causa;
2 - rimanevano contumaci i sigg.rri e;
Controparte_2 Controparte_3
- espletata l'istruttoria orale ammessa e svolta la CTU medica, l'adito Tribunale, con sentenza n.386/2020 del 2/11/2020, pubblicata il 17/11/2020, accogliendo la domanda,
condannava la a corrispondere a Parte_1 CP_1
l'importo complessivo di € 16.058,76, oltre interessi legali e rivalutazione
[...]
monetaria dalla sentenza al saldo, le spese di lite e quelle di CTU.
2) Con citazione notificata a mezzo pec del 25/11/2020, la Parte_1
(da ora brevemente solamente “ ”) ha interposto appello
[...] Parte_1
avverso la suddetta decisione chiedendo alla Corte di Appello di Campobasso la riforma della stessa;
- con comparsa del 23/02/2021, si è costituito instando per il Controparte_1
rigetto del formulato appello, con il favore delle spese;
- con ordinanza collegiale del 24/11/2021 è stata dichiarata la contumacia degli appellati e;
Controparte_2 Controparte_3
- precisate le conclusioni a mezzo di note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza del 5/02/2025, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo 149/2022 e
127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.=
-MOTIVI-
A) Con il primo ed il secondo motivo d'impugnazione, da trattarsi unitariamente stante la stretta correlazione, l'appellante lamenta l'omessa pronunzia e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
3 In particolare, ha dedotto che il Tribunale, oltre ad erratamente pronunciare sentenza di condanna sic et simpliciter solamente in danno della , ha erroneamente accolto Parte_1
la domanda attorea nonostante il non avesse fornito prova alcuna né del sinistro CP_1
stradale in scrutinio e né tanto meno della responsabilità del , Controparte_2
in tal modo prefigurando una omessa pronuncia parziale determinante la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e comunque per aver omesso una qualsiasi motivazione in ordine alle valutazioni delle prove emerse dall'istruttoria ed alle ragioni ed elementi dai quali far discendere l'accoglimento della domanda risarcitoria.
Le censure sono fondate nei sensi che seguono.
In disparte la questione relativa alla pronuncia di condanna della sola che Parte_1
successivamente verrà trattata, è insegnamento pacifico della S.C. che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (ex
multis, Cass.Civ. sez.trib. del 4/06/2025 n. 14914, Cass.Civ., sez.Lav., 21/12/2010 n.
25866 e Cass.Civ., sez. trib., 20/07/201, n. 12664).
Nella fattispecie in esame, il Collegio evidenzia che il Tribunale, con la semplice espressione “la responsabilità è da ascriversi al conducente sig. sia sulla CP_2
base della documentazione versata in atti che .. delle circostanze emerse dall'istruttoria espletata”, ha del tutto omesso di indicare i precisi elementi probatori posti a fondamento della sua decisione, precludendo così ogni verifica sulla correttezza
4 e coerenza del suo ragionamento, ciò che rende nulla la sentenza fondatamente impugnata sul punto.
Cionondimeno, non va disposto alcun rinvio al giudice di primo grado, ben potendo l'investito giudice di appello decidere sul merito della causa stessa.
B) Con il terzo motivo di doglianza, l'appellante lamenta il travisamento delle risultanze istruttorie, per aver il primo Giudice erroneamente valutato la documentazione in atti (modello CID-CAI prodotto da parte attrice, referto di Pronto
Soccorso, relazione peritale prodotta dalla difesa ), e precisamente: Parte_1
-quanto al modello CID-CAI, ha precisato che lo stesso è incompleto sia per non essere stata contrassegnata la casella relativa alla dinamica del sinistro e sia perché privo di una dichiarazione congiunta relativa alla descrizione dello stesso, comunque non potendogli attribuire alcuna valenza confessoria, in particolare nei confronti del litisconsorte assicuratore;
-quanto al referto del Pronto Soccorso dell'ospedale di Termoli conseguente all'intervento sanitario a seguito dell'infortunio, ha precisato che questo smentisce in assoluto la dinamica del sinistro che vorrebbe ora far valere il , in quanto CP_1
nello stesso è riportato testualmente: “paz.riferisce che alla guida della moto improvvisamente a perso il controllo con caduta sull'emisoma sinistro, con contusione
traumatica sulla spalla sx, anca sx, ginocchio sx e sull'addome …”, e da tale dichiarazione, effettuata nell'immediatezza dei fatti e che fa piena prova, fino a querela di falso, del fatto che il avesse reso al medico (pubblico ufficiale) le CP_1
dichiarazioni riportate nel documento stesso, non si rinviene alcun riferimento ad
5 eventuale impatto con altro veicolo, ma espressamente ed esclusivamente alla perdita del controllo della moto;
-quanto alla relazione peritale di parte della , ha precisato che l'incaricato P.I. Parte_1
ha ispezionato entrambi i mezzi accertando che sul veicolo del Testimone_1
non venivano riscontrati danni riconducibili all'impatto con la moto. CP_2
Le doglianze sono fondate nei sensi che seguono.
In disparte la questione non essenziale ed esaustiva dell'incompletezza formale del modello in questione, va evidenziato che la S.C., intervenuta più volte sul punto, ha costantemente affermato che, con riferimento alla disciplina del modello di constatazione amichevole dell'incidente, le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente non proprietario -come nella fattispecie-, contenute nel modello CID/CAI, sono oggetto di libera valutazione del giudice nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo (ex multis, Cass.Civ., sez. III, 21/11/2014 n. 24847 e
Cass.Civ., sez. III, 21/06/2012 n. 10304), non valendo come modello precostituito dalla legge idoneo ex se a fondare la relativa assunzione di responsabilità del confitente ed attribuzione ad altre parti litisconsorti, con necessità di valutazione da parte del giudice di altri concreti elementi istruttori ritualmente acquisiti.
Inoltre, è pacifico tra le parti che il , in occasione dell'accesso in Pronto CP_1
Soccorso dell'ospedale di Termoli, abbia dichiarato di aver improvvisamente perso il controllo della moto cadendo sull'emisoma sinistro. Quindi, nell'immediatezza dei fatti il ha esplicitamente riconosciuto di aver perso il controllo della moto CP_1
cadendo a terra, non riferendo assolutamente della presenza di alcun altro mezzo che lo avrebbe attinto e/o avrebbe provocato la sua caduta contro il guard rail e poi a terra.
6 Tale dichiarazione –al di là della giustificazione dell'asserito shock post-traumatico-
non può essere assolutamente sottaciuta e/o rimanere priva di valore al fine di descrivere la precisa e reale dinamica dell'infortunio e dei mezzi eventualmente coinvolti.
Inoltre, gli stessi testi escussi certamente non hanno reso dichiarazioni univoche -anzi tra loro contraddittorie- dalle quali attingere validi elementi di prova da sottoporre al giudice.
Infatti, il teste ha dichiarato di non aver assistito al sinistro per essere Testimone_2
successivamente sopraggiunto e di non aver rinvenuto altre autovetture sui posti de quibus, mentre il teste , dopo aver pure lui precisato di non aver Testimone_3
assistito al sinistro per essere sopraggiunto successivamente -quindi in un secondo momento- dietro chiamata dell'amico , ha riferito della presenza della CP_1
Con Con vettura sui luoghi de quibus: quindi, nell'immediatezza dell'evento la non era presente, mentre successivamente -al sopraggiungere del la stessa era Tes_3
presente.
Inoltre, non può essere sottaciuta la perizia di parte della la quale ha Parte_1
espressamente escluso ogni riferibilità dell'evento alla riferita dinamica a causa del mancato rinvenimento -sulla vettura del di danni riconducibili all'impatto CP_2
con la moto.
Infine, va precisato che la disposta CTU medica ha sì evidenziato la compatibilità delle lesioni riportate dal con la caduta dalla moto, ma certamente dalla stessa CP_1
non può ritenersi provata la dinamica del sinistro.
7 Alla luce delle considerazioni innanzi precisate, al di là delle non secondarie incongruenze segnalate nelle deposizioni dei testi in atti, è di tutta evidenza che nella fattispecie in scrutinio è certamente pacifica la caduta a terra del dalla moto CP_1
che stava conducendo, mentre non è stata certamente ed efficacemente provata la precisa dinamica da questi riferita, il quale, quindi, non ha provato la fonte causale del danno (l'investimento anziché la semplice caduta) così come richiesto ex art. 2697 C.C. che impone a chi vuol far valere un diritto in giudizio di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa.
Pertanto, la statuizione sul punto va certamente riformata, e la domanda rigettata per difetto di prova.
C) Quanto alle spese di lite, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.
La soluzione innanzi adottata di accoglimento dell'appello, con riferimento all'epoca di definizione di ciascun grado (Cass.18920/2012), e quindi applicando il D.M.
55/2014 per entrambi i gradi –aggiornato per la presente fase ex DM 147/2022-, induce alla riformulazione delle spese relative al primo grado e alla determinazione di quelle del secondo che si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della causa per fase di studio, introduttiva e decisionale, con riferimento a valori minimi per essere il
disputatum prossimo al limite inferiore dello scaglione applicabile (52.001 - 260.000 euro), ed esclusione della fase istruttoria per il giudizio di appello.
P. Q. M.
8 la Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile,
pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n.386/2020 del
2/11/2020, pubblicata il 17/11/2020, del Tribunale di Larino, in composizione monocratica, proposto da on Parte_1
citazione notificata a mezzo pec del 25/11/2020, nei confronti di , Controparte_1
nonchè (dei contumaci) e , così provvede: Controparte_2 Controparte_3
A) accoglie per quanto di ragione e nei termini innanzi precisati l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda;
B) conseguentemente, in ordine alle spese di giudizio, condanna CP_1
al pagamento delle spese di lite in favore della
[...] Parte_1
che liquida quanto al primo grado in complessivi € 7.795,00 per
[...]
compensi, e quanto al secondo grado in complessivi € 5.113,50 di cui € 355,50 per spese ed € 4.758,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, accessori e
Iva e Cap come per legge;
C) pone definitivamente le spese di CTU a carico del soccombente . CP_1
Così deciso nella Camera di Consiglio del 23/05/2025.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv.Domenico Maria Spinelli d.ssa Maria Grazia d'Errico
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-d.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
-dr. Gianfranco Placentino Consigliere
-avv. Domenico Maria Spinelli Giudice Ausiliario-rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.330/2020 R.G.A.C.C. avverso la sentenza n.386/2020 del 2/11/2020, pubblicata il 17/11/2020, del Tribunale di Larino, avente per oggetto
“risarcimento danni”
T R A
( ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv.Emilio d'Antona, elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Bari alla Via Mazzitelli n.264
APPELLANTE
E
1 ( ), rappresentato e difeso, in forza Controparte_1 C.F._1
di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Annamaria
Passarella, elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Campobasso alla Via
de Attellis n.11
APPELLATO
N O N C H È
e Controparte_2 Controparte_3
APPELLATI-CONTUMACI
Conclusioni: esaminate le note conclusive scritte depositate dalle parti costituite, in sostituzione dell'udienza del 5/02/2025, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo
149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione.
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
1) Con atto di citazione notificato il 26/06/2017, premettendo Controparte_1
che in data 31/07/2016, mentre percorreva la SS87 -da Casacalenda a Larino- alla guida del proprio motociclo Yamaha Fazer targato CC56663, veniva attinto da tergo dall'autovettura KIA targata BA383KK, di proprietà di e Controparte_3
nell'occasione condotta da , riportando danni fisici e Controparte_2
materiali, evocava avanti al Tribunale di Larino i prefati e la CP_2 [...]
(risarcimento diretto ex art.149 del Codice delle Parte_1
Assicurazioni Private) per la declaratoria di condanna al risarcimento dei subiti danni quantificati in circa € 66.000,000;
-costituitasi, la deduceva l'infondatezza della Parte_1
domanda della quale ne chiedeva il rigetto, con le spese di causa;
2 - rimanevano contumaci i sigg.rri e;
Controparte_2 Controparte_3
- espletata l'istruttoria orale ammessa e svolta la CTU medica, l'adito Tribunale, con sentenza n.386/2020 del 2/11/2020, pubblicata il 17/11/2020, accogliendo la domanda,
condannava la a corrispondere a Parte_1 CP_1
l'importo complessivo di € 16.058,76, oltre interessi legali e rivalutazione
[...]
monetaria dalla sentenza al saldo, le spese di lite e quelle di CTU.
2) Con citazione notificata a mezzo pec del 25/11/2020, la Parte_1
(da ora brevemente solamente “ ”) ha interposto appello
[...] Parte_1
avverso la suddetta decisione chiedendo alla Corte di Appello di Campobasso la riforma della stessa;
- con comparsa del 23/02/2021, si è costituito instando per il Controparte_1
rigetto del formulato appello, con il favore delle spese;
- con ordinanza collegiale del 24/11/2021 è stata dichiarata la contumacia degli appellati e;
Controparte_2 Controparte_3
- precisate le conclusioni a mezzo di note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza del 5/02/2025, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo 149/2022 e
127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.=
-MOTIVI-
A) Con il primo ed il secondo motivo d'impugnazione, da trattarsi unitariamente stante la stretta correlazione, l'appellante lamenta l'omessa pronunzia e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
3 In particolare, ha dedotto che il Tribunale, oltre ad erratamente pronunciare sentenza di condanna sic et simpliciter solamente in danno della , ha erroneamente accolto Parte_1
la domanda attorea nonostante il non avesse fornito prova alcuna né del sinistro CP_1
stradale in scrutinio e né tanto meno della responsabilità del , Controparte_2
in tal modo prefigurando una omessa pronuncia parziale determinante la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e comunque per aver omesso una qualsiasi motivazione in ordine alle valutazioni delle prove emerse dall'istruttoria ed alle ragioni ed elementi dai quali far discendere l'accoglimento della domanda risarcitoria.
Le censure sono fondate nei sensi che seguono.
In disparte la questione relativa alla pronuncia di condanna della sola che Parte_1
successivamente verrà trattata, è insegnamento pacifico della S.C. che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (ex
multis, Cass.Civ. sez.trib. del 4/06/2025 n. 14914, Cass.Civ., sez.Lav., 21/12/2010 n.
25866 e Cass.Civ., sez. trib., 20/07/201, n. 12664).
Nella fattispecie in esame, il Collegio evidenzia che il Tribunale, con la semplice espressione “la responsabilità è da ascriversi al conducente sig. sia sulla CP_2
base della documentazione versata in atti che .. delle circostanze emerse dall'istruttoria espletata”, ha del tutto omesso di indicare i precisi elementi probatori posti a fondamento della sua decisione, precludendo così ogni verifica sulla correttezza
4 e coerenza del suo ragionamento, ciò che rende nulla la sentenza fondatamente impugnata sul punto.
Cionondimeno, non va disposto alcun rinvio al giudice di primo grado, ben potendo l'investito giudice di appello decidere sul merito della causa stessa.
B) Con il terzo motivo di doglianza, l'appellante lamenta il travisamento delle risultanze istruttorie, per aver il primo Giudice erroneamente valutato la documentazione in atti (modello CID-CAI prodotto da parte attrice, referto di Pronto
Soccorso, relazione peritale prodotta dalla difesa ), e precisamente: Parte_1
-quanto al modello CID-CAI, ha precisato che lo stesso è incompleto sia per non essere stata contrassegnata la casella relativa alla dinamica del sinistro e sia perché privo di una dichiarazione congiunta relativa alla descrizione dello stesso, comunque non potendogli attribuire alcuna valenza confessoria, in particolare nei confronti del litisconsorte assicuratore;
-quanto al referto del Pronto Soccorso dell'ospedale di Termoli conseguente all'intervento sanitario a seguito dell'infortunio, ha precisato che questo smentisce in assoluto la dinamica del sinistro che vorrebbe ora far valere il , in quanto CP_1
nello stesso è riportato testualmente: “paz.riferisce che alla guida della moto improvvisamente a perso il controllo con caduta sull'emisoma sinistro, con contusione
traumatica sulla spalla sx, anca sx, ginocchio sx e sull'addome …”, e da tale dichiarazione, effettuata nell'immediatezza dei fatti e che fa piena prova, fino a querela di falso, del fatto che il avesse reso al medico (pubblico ufficiale) le CP_1
dichiarazioni riportate nel documento stesso, non si rinviene alcun riferimento ad
5 eventuale impatto con altro veicolo, ma espressamente ed esclusivamente alla perdita del controllo della moto;
-quanto alla relazione peritale di parte della , ha precisato che l'incaricato P.I. Parte_1
ha ispezionato entrambi i mezzi accertando che sul veicolo del Testimone_1
non venivano riscontrati danni riconducibili all'impatto con la moto. CP_2
Le doglianze sono fondate nei sensi che seguono.
In disparte la questione non essenziale ed esaustiva dell'incompletezza formale del modello in questione, va evidenziato che la S.C., intervenuta più volte sul punto, ha costantemente affermato che, con riferimento alla disciplina del modello di constatazione amichevole dell'incidente, le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente non proprietario -come nella fattispecie-, contenute nel modello CID/CAI, sono oggetto di libera valutazione del giudice nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo (ex multis, Cass.Civ., sez. III, 21/11/2014 n. 24847 e
Cass.Civ., sez. III, 21/06/2012 n. 10304), non valendo come modello precostituito dalla legge idoneo ex se a fondare la relativa assunzione di responsabilità del confitente ed attribuzione ad altre parti litisconsorti, con necessità di valutazione da parte del giudice di altri concreti elementi istruttori ritualmente acquisiti.
Inoltre, è pacifico tra le parti che il , in occasione dell'accesso in Pronto CP_1
Soccorso dell'ospedale di Termoli, abbia dichiarato di aver improvvisamente perso il controllo della moto cadendo sull'emisoma sinistro. Quindi, nell'immediatezza dei fatti il ha esplicitamente riconosciuto di aver perso il controllo della moto CP_1
cadendo a terra, non riferendo assolutamente della presenza di alcun altro mezzo che lo avrebbe attinto e/o avrebbe provocato la sua caduta contro il guard rail e poi a terra.
6 Tale dichiarazione –al di là della giustificazione dell'asserito shock post-traumatico-
non può essere assolutamente sottaciuta e/o rimanere priva di valore al fine di descrivere la precisa e reale dinamica dell'infortunio e dei mezzi eventualmente coinvolti.
Inoltre, gli stessi testi escussi certamente non hanno reso dichiarazioni univoche -anzi tra loro contraddittorie- dalle quali attingere validi elementi di prova da sottoporre al giudice.
Infatti, il teste ha dichiarato di non aver assistito al sinistro per essere Testimone_2
successivamente sopraggiunto e di non aver rinvenuto altre autovetture sui posti de quibus, mentre il teste , dopo aver pure lui precisato di non aver Testimone_3
assistito al sinistro per essere sopraggiunto successivamente -quindi in un secondo momento- dietro chiamata dell'amico , ha riferito della presenza della CP_1
Con Con vettura sui luoghi de quibus: quindi, nell'immediatezza dell'evento la non era presente, mentre successivamente -al sopraggiungere del la stessa era Tes_3
presente.
Inoltre, non può essere sottaciuta la perizia di parte della la quale ha Parte_1
espressamente escluso ogni riferibilità dell'evento alla riferita dinamica a causa del mancato rinvenimento -sulla vettura del di danni riconducibili all'impatto CP_2
con la moto.
Infine, va precisato che la disposta CTU medica ha sì evidenziato la compatibilità delle lesioni riportate dal con la caduta dalla moto, ma certamente dalla stessa CP_1
non può ritenersi provata la dinamica del sinistro.
7 Alla luce delle considerazioni innanzi precisate, al di là delle non secondarie incongruenze segnalate nelle deposizioni dei testi in atti, è di tutta evidenza che nella fattispecie in scrutinio è certamente pacifica la caduta a terra del dalla moto CP_1
che stava conducendo, mentre non è stata certamente ed efficacemente provata la precisa dinamica da questi riferita, il quale, quindi, non ha provato la fonte causale del danno (l'investimento anziché la semplice caduta) così come richiesto ex art. 2697 C.C. che impone a chi vuol far valere un diritto in giudizio di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa.
Pertanto, la statuizione sul punto va certamente riformata, e la domanda rigettata per difetto di prova.
C) Quanto alle spese di lite, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.
La soluzione innanzi adottata di accoglimento dell'appello, con riferimento all'epoca di definizione di ciascun grado (Cass.18920/2012), e quindi applicando il D.M.
55/2014 per entrambi i gradi –aggiornato per la presente fase ex DM 147/2022-, induce alla riformulazione delle spese relative al primo grado e alla determinazione di quelle del secondo che si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della causa per fase di studio, introduttiva e decisionale, con riferimento a valori minimi per essere il
disputatum prossimo al limite inferiore dello scaglione applicabile (52.001 - 260.000 euro), ed esclusione della fase istruttoria per il giudizio di appello.
P. Q. M.
8 la Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile,
pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n.386/2020 del
2/11/2020, pubblicata il 17/11/2020, del Tribunale di Larino, in composizione monocratica, proposto da on Parte_1
citazione notificata a mezzo pec del 25/11/2020, nei confronti di , Controparte_1
nonchè (dei contumaci) e , così provvede: Controparte_2 Controparte_3
A) accoglie per quanto di ragione e nei termini innanzi precisati l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda;
B) conseguentemente, in ordine alle spese di giudizio, condanna CP_1
al pagamento delle spese di lite in favore della
[...] Parte_1
che liquida quanto al primo grado in complessivi € 7.795,00 per
[...]
compensi, e quanto al secondo grado in complessivi € 5.113,50 di cui € 355,50 per spese ed € 4.758,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, accessori e
Iva e Cap come per legge;
C) pone definitivamente le spese di CTU a carico del soccombente . CP_1
Così deciso nella Camera di Consiglio del 23/05/2025.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv.Domenico Maria Spinelli d.ssa Maria Grazia d'Errico
9