Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 03/06/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Prato
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott. ssa Micaela Lunghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. RG 459 /2025 tra le parti: Attore intimante: c.f. Controparte_1 esentato e difeso C.F._1 dall'avv. QUERCI FRANCESCO e dall'avv. TERLIZZI LUCIA PAOLA ed elettivamete domiciliato presso il loro studio
Convenuta intimata: ( c.f. Parte_1
, contumace C.F._2
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso
Decisa a Prato in data 07/04/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore intimante: come da memoria integrativa
Convenuto intmato: non costituito in giudizio
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione veniva intimato dal Sig. lo sfratto per finito comodato Controparte_1
alla sig.ra con riguardo all'immobile Parte_1
ad uso garage situato a Prato in via Mozza n. 45 meglio
in data 10.08.2022 e ritualmente registrato.
[...]
Il predetto atto introduttivo era stato notificato con il rito degli irreperibili previo espletamento della procedura di mediazione ( cfr. doc., in atti).
Pertanto all'udienza del 05.03.2025 e in forza della ordinanza n. 15 del 17.01.2000 emessa dalla Corte
Costituzionale si riteneva la incompatibilità fra la predetta procedura di notificazione e la proceduta di sfratto. Quindi si provvedeva al mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. ritenendo superflua la procedura di mediazione dato che la stessa era già stata espletata con esito negativo, fissando per l'udienza di discussione la data del 07.04.2025 con termine per la notifica del provvedimento alla parte intimata entro il 17.03.2025 e con termine per il deposito di memorie integrative fino al
28.03.2025.
Si giungeva quindi all'odierna udienza del 07.04.2025 dove la parte intimante dava prova con precedente deposito in pct della notifica del provvedimento alla controparte e si dava atto che la parte intimante aveva depositato la memoria integrativa ritualmente in data
28.03.2025.
La parte intimante concludeva come da memoria integrativa mentre rimaneva contumace la parte convenuta intimata.
2 All'esito della breve discussione orale il giudice si riservava la motivazione nei trenta giorni e dava lettura del dispositivo preso atto della non opposizione della parte intimante alla lettura del provvedimento in sua assenza.
La causa eraistruita con la sola produzione documental data la natura del profedimento e vista la notifica con il rito degli irreperibili della parte intimata.
Dagli atti emergeva la fondatezza della domanda attorea, atteso che il aveva provveduto a disdettare CP_1
il contratto con comunicazione pec del 12.11.2023 per il
12.01. 2024 e che le comunicazioni del legale inviate alla parte intimata al luogo di residenza di cui al contratto e risultante dal certificato anagrafico è tornata al mittente in quanto soggetto sconosciuto all'indirizzo ( cfr. docc. in atti).
Per tabulas appare evidente che per il vi è CP_1
una esigenza sopravvenuta di vendere l'immobile assieme al garage concesso in comodato alla Pt_1
( cfr. dichiarazione agenzia immobiliare e documentazione contrattuale allegata all'atto introduttivo) e infatti è stato sottoscritto un preliminare di vendita del garage con caparra e penale in caso di indampimento a carico del stesso ( cfr. doc. CP_1
in atti).
Non vi sono motivi ostativi all'accoglimento della domande attorea atteso che appare corretto il comportamento posto in essere dalla parte intimante
3 che ha disdettato nei termini il contratto di comodato;
la parte intimata, per come riferito dalla parte intimante, si era resa disponibile per le vie brevi a rilasciare l'immobile spontaneamente per il mese di luglio 2024 ma tale circostanza non si è verificata e successivamente la donna si è resa irreperibile.
Pertanto appare fondata non solo la richiesta di declaratoria di risoluzione del contratto con rilascio immediato dell'immobile ma anche quella relativa alla determinazione di una idnennità di occupazione, determinata in via equitativa in €. 50,00 mensili a decorrere dalla data di accertamenti giudiziale della risoluzione del contratto sino all'effettivo rilascio dell'immobile:
La totale soccombenza della parte convenuta intimata rimasta contumace nel giudizio determina, ex art. 91
c.p.c., la sua condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte attrice da liquidarsi in €. 662,00 per compensi oltre a €. 156,50 per spese vive e al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge, ritenuto lo scaglione più basso tra quelli di cui al giudizio di cognizione della tabella ex d.m. 147/22.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede: accoglie la domanda attorea e, per gli effetti,
4 dichiara la risoluzione del contratto di comodato relativo all'immobile a uso garage meglio identificato in atti;
dispone l'immediato rilascio dell'immobile meglio identificato in atti con immediata restituzione del medesimo libero da persone e cose;
determina, in via equitativa, a titolo di indennità di occupazione, la somma di €. 50.00 mensili dalla data di accertamento giudiziale della risoluzione del contratto sino all'effettivo rilascio;
condanna ex art. 91 c.p.c. la parte convenuta intimata al rimborso, in favore dellaparte ttarice intimante, delle spese legali che liquida in €. 662,00 per compensi oltre a €. 156,50 per spese vive e al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge.
Dispositivo letto in data 07.04.2025 alle ore 13.05 in assenza delle parti e con immediata allegazione al verbale.
Si indica in gg. 30 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Prato, 07/04/2025
Il Giudice Dott.ssa Micaela Lunghi
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