Cass. civ., sez. II, sentenza 11/01/2023, n. 524
CASS
Sentenza 11 gennaio 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In caso di fallimento della società, l'azione revocatoria ex art. 66 l.f. può essere esercitata dal curatore, quale rappresentante contemporaneamente sia della massa dei creditori, sia del debitore fallito, anche a tutela della pretesa creditoria dei dipendenti della società a titolo di trattamento di fine rapporto determinato dal fallimento, assumendo rilievo, ai fini della sussistenza del carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo del debitore, non il momento dell'esigibilità di tale credito (da individuarsi con la cessazione del rapporto di lavoro subordinato), ma il fatto che quest'ultimo matura (ed è perciò certo nell'"an" e liquido nel "quantum") con il progressivo svolgimento del rapporto stesso; pertanto il curatore deve allegare e dimostrare: sia la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto all'atto dispositivo pregiudizievole; sia, in deroga ai principi generali, l'idoneità dello stesso a mutare, qualitativamente o quantitativamente, il patrimonio residuo del debitore e a rendere impossibile o più difficile, per natura e dimensioni, il soddisfacimento dei creditori e, quindi, provare che il credito azionato, ancorché inesigibile per essere il relativo rapporto di lavoro, in quel momento, ancora in corso di svolgimento, è rimasto pregiudicato nei termini suindicati. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza del pregiudizio alle ragioni dei creditori preesistenti all'atto impugnato, in quanto il curatore non aveva provato l'inadeguatezza del patrimonio residuo della società poi fallita, ritenendo che non fossero all'uopo valorizzabili i crediti da trattamento di fine rapporto dei dipendenti siccome sorti in epoca successiva all'atto di cessione).

Commentario1

  • 1Revocabile dal curatore l’atto del fallito che pregiudica il TFR degli ex dipendentiAccesso limitato
    Redazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 18 gennaio 2023
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 11/01/2023, n. 524
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 524
Data del deposito : 11 gennaio 2023

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