Articolo 1 della Legge 23 marzo 1952, n. 205
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26 aprile 1952
Art. 1. Articolo unico.

Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1205 , 4 novembre 1951, n. 1206 , e 20 novembre 1951, n. 1207 , concernenti la prelevazione di rispettive L. 155.000.000, L. 600.000.000 e L. 750.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1951-52.

Entrata in vigore il 26 aprile 1952