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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 10/04/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 471 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 07.01.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. NATALE FRANCESCA, Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. FASULO GAETANO, giusta procura in
[...]
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso in opposizione depositato il 11.11.2020, il sig. ha Parte_1 impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 56/20 del 08/10/2020 dell' Controparte_1
di Campobasso-Isernia, notificata in data 13/10/2020, con la quale si
[...] il pagamento dell'importo di € 13.560,82 per le violazioni contenute nel verbale unico di accertamento e notificazione n. CB00001/2019-270-01 del 29.10.2019 ed ha chiesto, previa sospensione della efficacia esecutiva, l'annullamento dell'ordinanza- ingiunzione. A parere del ricorrente, l'ordinanza ingiunzione impugnata sarebbe viziata da:
- Carenza di legittimazione passiva, essendo la una società di capitali e non di CP_2 persone;
- Nel merito, insussistenza dei fatti contestati, non avendo mai svolto il sig. Parte_2 ttività diversa da lavori saltuari.
[...]
Si costitutiva l' controdeducendo alle argomentazioni della Controparte_3 ricorrente e chiedendo il rigetto della proposta opposizione. La causa, istruita con le produzioni documentali depositate dalle parti e con l'escussione dei testimoni , , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 giungeva alla discussione all'udienza del 07.01.2025, trattata in modalità cartolare.
*** 2. In primo luogo, deve essere respinta l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva. Parte ricorrente sostiene che l'azione, laddove si dimostri una violazione nei comportamenti assunti, può essere rivolta solo ed esclusivamente nei confronti della società e non nei confronti del suo Amministratore, che risponde limitatamente al suo operato e sicuramente non con il proprio patrimonio. Orbene, la legge generale in materia di sanzioni amministrative, la L. 24/11/1981 n. 689 all'art 3, stabilisce il principio della “personalità delle pene” prevedendo che ciascuno è responsabile della propria azione od omissione. Quindi responsabile di una violazione amministrativa è solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione. Si parla pertanto di “natura personale della responsabilità” così significando che autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto e non anche una entità astratta, come società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gli illeciti commessi dai loro legali rappresentanti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione. Ed infatti, l'art 6 della legge 689/81 afferma che se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. All'attuale ricorrente, quindi, trovano applicazione i principi generali vigenti in materia di illeciti amministrativi di cui agli artt.3, 4 e 5 della legge n.689 del 1981, e in particolare "il principio posto dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui per violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando, poi, a quest' ultimo l'onere di provare di aver agito incolpevolmente. A tal fine la qualità di amministratore ….......di una società alla quale sia imputabile l'illecito amministrativo è da sola sufficiente per configurare detta presunzione iuris tantum di colpa" (Cass. 7 settembre 20 06 n. 19242). 3. Nel merito, è opportuno premettere che è principio ormai consolidato quello secondo il quale l'opposizione all'ordinanza ingiunzione ai sensi della L. n. 689/81 non configura un'impugnazione dell'atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, spettano rispettivamente alla P.A. ed all'opponente, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la prima deve provare i fatti costitutivi della sua pretesa, anche in relazione ad un suo diverso fondamento, mentre il secondo è tenuto a dimostrare la loro inefficacia o l'inesistenza di cause modificative od estintive di tali fatti (Cass.
9.7.1999 n. 7179, cfr. pure Cass. 18.5.2001, n. 6813, Cass.
8.6.2000 n. 7844, Cass. 22.6.1995 n. 7048, Cass. 13.3.1996 n. 2085). In sostanza, la cognizione del giudice si estende, nell'ambito delle deduzioni delle parti, all'esame del merito della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, per stabilire se sia fondata o meno. Sul piano metodologico, preme rilevare, quanto al problema del valore da attribuire alle dichiarazioni rese in fase amministrativa, che se è vero che i verbali contenenti dichiarazioni redatti dall'ispettorato non fanno mai prova piena della veridicità intrinseca delle dichiarazioni, è però altrettanto vero che ai sensi degli art. 2699-2700 c.c. gli stessi verbali fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti alla sua presenza, nonché della provenienza del documento dal pubblico ufficiale e della provenienza delle dichiarazioni dalle parti. Più specificamente, la Corte di Cassazione ha da ultimo compiutamente ricostruito il valore probatorio dei verbali ispettivi, attribuendo loro: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario (in tal senso Cass. N. 166/2014). Di conseguenza, il verbale ispettivo ha valenza privilegiata relativamente ai soli fatti che siano avvenuti in presenza del verbalizzante mentre i fatti dichiarati all'ispettore da parte di terzi devono essere confermati in giudizio dai soggetti che le dichiarazioni hanno reso. 3. Tanto premesso, ritiene il giudicante che l' abbia fornito prova Controparte_1 sufficiente della sussistenza delle contestate violazioni. Va premesso che le violazioni amministrative contestate con l'opposta ordinanza ingiunzione sono:
- art. 3, comma 3, D.L. 12/22: per avere il sig. impiegato il lavoratore Parte_1 subordinato dal 26.08.2015 al 29.12.2015 senza la preventiva Parte_2 comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro trasmessa al centro per l'impiego;
- art. 39, commi 1, 2 e 7 del D.L. 112/08: per avere il ricorrente effettuato infedeli registrazioni sul libro unico del lavoro delle ore di lavoro eseguite dal sig. Parte_2
nel periodo dal 30.12.2015 al 31.05.2017, registrate 30 ore settimanali, eseguite
[...]
40 ore settimanali. A fondamento delle risultanze ispettive sono state poste le dichiarazioni acquisite in corso d'ispezione e non solo la dichiarazione resa dal sig. ma anche quelle Parte_2 rilasciate da altri lavoratori della NIPA Prefabbricati s.r.l. – e Tes_2 Tes_1
- dalle quali sono emersi i caratteri distintivi di un rapporto di Parte_3 subordinazione tra la soc. e lo stesso sig. quali l'inserimento CP_2 Parte_2 nell'organizzazione aziendale, il rispetto di un orario di lavoro, la durata del rapporto, la continuità della prestazione, che considerati nel loro complesso hanno fornito un quadro probatorio sufficiente a legittimare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sin dal 26 agosto 2015, laddove il rapporto di lavoro è stato, poi, formalizzato in data
29/12/2015, con la stipula di un contratto di lavoro subordinato, avente decorrenza dal
30/12/2015. Il ricorrente ha incentrato le proprie difese sostenendo che il sig. fosse Parte_2 titolare della ditta individuale e che avesse avuto rapporti con la solo per CP_4 CP_2
l'esecuzione di lavori appaltati a tale ditta. Tale assunto, tuttavia, è sconfessato, oltre che dalle testimonianze raccolte in sede ispettiva, anche dall'istruttoria dibattimentale nel presente giudizio. Ed infatti, nel corso dell'accertamento ispettivo, in data 19.03.2019 il sig. Parte_2 ha dichiarato all'ispettore di lavorare di essere stato alle dipendenze della
[...]
Nipa Prefabbricati Srl sin dal 26 agosto 2015 e non dal 30.12.2015, data di sottoscrizione del contratto di lavoro dipendente. In tale circostanza il sig. non ha mai Parte_2 precisato di aver svolto lavoro autonomo, nella qualità di titolare della propria ditta, su commissione della società in questione, ma ha dichiarato di aver “lavorato per la Nipa Prefabbricati srl presso lo stabilimento di Venafro, via Bonifica Armieri n. 2 e presso i vari cantieri, in tutta Italia della società, da dopo Ferragosto del 2015, non ricordo con precisione la data, al 31/08/2017. Tuttavia, ho sottoscritto un contratto di lavoro che andava solo dal 30/12/2015 al 31/08/2017 di trenta ore settimanali. In ogni caso credo di aver iniziato a lavorare nella settimana tra il 24 e il 30 agosto 2015, probabilmente il 26. Ho lavorato per tutto il periodo come responsabile dello stabilimento e dei cantieri esterni. Mi occupavo dell'organizzazione in generale dell'intera azienda, della produzione, del rapporto con i fornitori e con i clienti, della gestione dei cantieri. (...) Lavoravo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 19:00 ma mi capitava anche di lavorare in trasferta su cantieri esterni e di non tornare a casa o di rientrare dopo le 22:00. Lo stesso quando la fabbrica faceva il doppio turno di produzione e io la chiudevo intorno alle 23:00, questo in occasione di grandi commesse quando eravamo in ritardo sulla produzione. Non timbravo e non firmavo fogli presenza e come me anche gli altri lavoratori (…)”. Successivamente, in data 28.05.2019, gli ispettori hanno acquisito un'ulteriore dichiarazione del sig. il quale confermava quanto dichiarato in data Parte_2
19.03.2019 e aggiungeva: “il mio rapporto di lavoro con la società Prefabbricati Srl è iniziato CP_2 il 26 agosto 2015, che le mansioni da me svolte sono state fin dall'inizio quelle di responsabile dello stabilimento e dei cantieri esterni e il mio orario di lavoro è sempre stato a tempo pieno e quindi di almeno 40 ore settimanali (...)”. Anche in questa circostanza il sig. non ha mai affermato di lavorare in qualità Parte_2 di lavoratore autonomo per conto della società Nipa Prefabbricati srl. Il contenuto delle dichiarazioni del sig. relativamente al lavoro svolto in Parte_2 qualità di lavoratore subordinato presso la società Nipa Prefabbricati s.r.l., è stato comparato con elementi oggettivi risultanti da altre dichiarazioni rese dai lavoratori
, e , i quali confermavano che il Parte_4 Testimone_1 Testimone_2 sig. lavorava, presso la Nipa Prefabbricati srl, come lavoratore subordinato Parte_2 già prima del contratto di lavoro stipulato in data 29/12/2015, decorrenza 30/12/2015. Infatti, il sig. ha dichiarato: “(…) ricordo che ha Parte_4 Parte_2 iniziato a lavorare per la società Nipa Prefabbricati srl dopo la chiusura feriale del ferragosto 2015 quindi dalla fine di agosto 2015, con la qualifica e le mansioni di direttore di stabilimento. Ha svolto altresì la mansione di responsabile dei cantieri esterni ed ha seguito il montaggio di tutti gli edifici prefabbricati realizzati dalla nel suo periodo lavorativo. La principale commessa espletata in CP_2 questo periodo riguardava edifici ricadenti nel territorio di Mirabello in provincia di Ferrara. Gli orari svolti da erano continuativi quando si recava sui cantieri e quindi sicuramente non Parte_2
a tempo parziale considerato anche il ruolo che rivestiva. In tutti i momenti in cui non seguiva i cantieri era presente presso lo stabilimento di via Bonifica Armieri a Venafro negli stessi orari in cui ero presente io, ed anche oltre. Questo ogni giorno della settimana dal lunedì al venerdì (...)”. Anche la violazione dell'infedele registrazione delle effettive ore di lavoro, ovviamente riferite al periodo in cui il sig. aveva sottoscritto regolare di contratto di Parte_2 lavoro subordinato con la , hanno trovato la propria conferma nelle dichiarazioni CP_2 di un altro lavoratore, precisamente nella dichiarazione del sig. Parte_4 resa in data 21.5.2019 (“gli orari del sig. erano continuativi quando si recava sui cantieri e Parte_2 quindi non a tempo parziale considerato anche il ruolo che rivestiva(…)”. Il sig. in merito al sig. ha dichiarato: “conosco il sig. Testimone_1 Parte_2 Parte_2 in quanto lavoravamo presso la Nipa Prefabbricati srl sita in Venafro alla via Bonifica
[...]
Armieri n.2. (…) ricordo che sicuramente ha iniziato a lavorare prima di dicembre poiché l'ing.
[...]
è andato via a dicembre 2015 e per un periodo ha fatto l'affiancamento a per effettuare Pt_5 Parte_2 il passaggio delle consegne e più in generale l'esposizione dettagliata della situazione della ditta e dei cantieri della stessa (..) Il sig. si occupava della direzione del reparto prefabbricazione della Parte_2 società sia come produzione che come montaggio. Le forniture, infatti, di solito sono comprensive di CP_2 produzione e montaggio per questa ragione il sig. si recava anche sui cantieri e verificava Parte_2
l'adeguatezza del montaggio (…)”. Infine, il sig. ha dichiarato: “Conosco il sig. poiché quando Testimone_2 Parte_2 ho iniziato a lavorare per la ditta NIPA Prefabbricati srl, nel settembre 2015 il sig. era già Parte_2 presente in azienda. Ricordo che le sue funzioni erano quelle di viceresponsabile dello stabilimento dopo
. L'ufficio del sig era situato nello stabilimento insieme agli altri uffici Parte_6 Parte_2 dell'amministrazione (…) posso solo dire che era la figura di riferimento per noi operai e che a lui ci rivolgevamo in caso di difficoltà nei pagamenti delle competenze economiche. Ricordo che c'era un ingegnere che ha affiancato il sig. per circa un paio di mesi e che poi è andato via (...)”. Parte_2
I signori e sono stati ascoltati in qualità di testimoni Testimone_1 Testimone_2 dell' anche nell'istruttoria svolta nel presente giudizio, e hanno confermato le CP_1 circostanze riferite nelle dichiarazioni rese all'ispettore del lavoro poste a fondamento del verbale ispettivo. In particolare, il sig. ha confermato la dichiarazione del 12.6.19, Tes_1 con la quale aveva riconosciuto che il sig. già prima del 29.12.2015 e, quindi, Parte_2 prima della regolare assunzione, prestasse la propria attività di lavoro subordinato per la
. Parimenti, il sig. nella veste di teste, ha confermato la dichiarazione resa CP_2 Tes_2 il 18 giugno 2019, con la quale aveva dichiarato che il sig. aveva iniziato a Parte_2 lavorare nel settembre 2015 e che lo stesso già prestava la sua attività di Parte_2 responsabile dello stabilimento . CP_2
I testi escussi su indicazione del ricorrente, i signori e sono stati escussi Tes_3 Tes_4 su circostanze dirette unicamente a dimostrare che il sig. fosse titolare di una Parte_2 ditta individuale e che, nel periodo in cui è stato contestato il rapporto di lavoro irregolare, tale ditta aveva ricevuto incarichi di lavoro consistiti nella manutenzione caldaie dello stabilimento della , pulizia e ripristino mensa presso i locali della CP_2 CP_2 in Venafro, nonché lavori esteri di giardinaggio. Per tali commesse, la ditta del vrebbe messo fatture, in seguito saldate dalla Parte_2 CP_2
4. In merito alla valutazione di tale compendio probatorio, cccorre evidenziare che, per consolidata giurisprudenza, le dichiarazioni rese in sede ispettiva si connotano per una maggiore attendibilità di quella assunte in sede processuale, stante la maggiore immediatezza e spontaneità rispetto ai fatti dichiarati, giacché"si tratta di informazioni rese nel momento in cui non emergevano ancora estremi sanzionatori... si tratta perciò di dichiarazioni di elevata affidabilità perché assunte a breve distanza dei fatti a seguito di verifica della presenza dei soggetti esaminati presso i locali aziendali" (cfr. Trib. Genova, sez. I civ., 28/11/2013); "le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti presentano una spontaneità ed una genuinità che non possono essere trascurate non avendo i lavoratori sentiti alcun interesse a riferire fatti non rispondenti al vero" (cfr. Trib. Milano, sez. lav., 14/04/2009 n. 1625). Da ultimo, la Corte di Cassazione, ordinanza n. 24208 del 02.11.2020, ha affermato il principio in forza del quale il Giudice può riconoscere valore probatorio alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accertamento ispettivo, anche se le stesse risultano poi contraddette dalle deposizioni testimoniali acquisite nel giudizio di opposizione. Con la pronuncia della richiamata sentenza, la Corte ha seguito il percorso tracciato dalla recente giurisprudenza in materia, statuendo che “la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio (cfr. Cass. n. 1755502), e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari – considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -,sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95)”. Inoltre, alle dichiarazioni del sig. deve essere riconosciuta particolare valenza Parte_2 probatoria in quanto le sue asserzioni sono state acquisite con modalità incrociata con quella degli altri lavoratori della società , interrogati dall'ispettore del lavoro, nel CP_2 senso che sono stati reciprocamente confrontati e comparati i contenuti di tali dichiarazioni, onde saggiarne l'intrinseca convergenza, conferendo ai fatti esposti all' da parte del sig. un grado di attendibilità da legittimamente far CP_1 Parte_2 constatare le violazioni riportate nel verbale ispettivo. Il lavoro subordinato, provato dagli elementi istruttori acquisiti in corso d'ispezione, attengono alla prestazione lavorativa che il sig. ha eseguito per attività di Parte_2 produzione proprie della , nella qualità di responsabile. CP_2
I lavoratori intervistati dall'ispettore hanno riferito che il sig. ha prestato la Pt_7 propria attività lavorativa per la svolgendo mansioni di responsabile della CP_2 produzione, precisamente di responsabile del reparto prefabbricati, recandosi, anche, presso i cantieri esterni per la verifica del montaggio di tali prefabbricati. È emerso che le attività svolte dal si siano connotate per un pieno Parte_2 inserimento nella organizzazione produttiva della Tali circostanze, riferite da due CP_2 lavoratori all'ispettore, sono state poi confermate nella testimonianza resa nel giudizio per cui è causa. Nonostante i testi del ricorrente abbiano riconosciuto che il sig. fosse titolare della ditta e che la stessa abbia eseguito i lavori, come Parte_2 CP_4 emerge dalle deposizioni dei testi del ricorrente, le risultanze istruttorie processuali non hanno affatto escluso che il sig. fosse legato alla da un diverso rapporto Parte_2 CP_2 di lavoro subordinato all'interno della azienda, come emerso in sede ispettiva, per l'esecuzione delle attività risultate dall'ispezione e confermate dai testi indicati dall' . CP_1
Del resto, dalla disamina di tutte le deposizioni dei testi citati dal ricorrente, non emergono mai circostanze che possano escludere inequivocabilmente che il Parte_2 avesse un ruolo di responsabile nell'ambito della produzione della , con impegni CP_2 anche in attività esterne della medesima società. In particolare, non è mai stato provato che le attività della ditta tenessero CP_4 impegnato il suo titolare in maniera tale da escludere e/o rendere incompatibile o, addirittura, impossibile l'esecuzione di attività lavorativa di natura subordinata per la NIPA nella prestazione lavorativa riconosciuta dai lavoratori intervistati dall'ispettore nel corso di verifica ispettiva. Peraltro, l'attività svolta dalla ditta implicava attività CP_4 totalmente diverse da quelle svolte dal sig. nella NIPA, senza che vi fosse Parte_2 alcuna interferenza reciproca. Inoltre, è rilevante la circostanza che il sig. è stato successivamente assunto Parte_2 dalla con contrato di lavoro subordinato (allegato al fascicolo di parte resistente) : CP_2 appare poco credibile che il sig. avesse sempre ed esclusivamente svolto Parte_2 attività in nome e per conto della propria ditta su commissione della e poi, CP_2 all'improvviso, fosse stato assunto con contratto subordinato dalla stessa per CP_2 svolgere attività di elevato livello professionale coincidenti con quelle che gli intervistati dall'ispettore riferiscono svolgesse, in maniera subordinata, già prima dell'assunzione dal mese di agosto 2015. Infine, va rilevato che il ricorrente nulla eccepisce in merito all'altra violazione contestata dall' concernente l'omessa e infedele registrazione delle ore di lavoro CP_1 effettivamente svolte per la dal lavoratore - dopo la sua formale CP_2 Parte_2 assunzione - ossia 40 ore settimanali a fronte delle 30 indicate nel contratto di lavoro. In assenza di qualsiasi specifica eccezione e contestazione in merito a tale violazione, si considera provata la violazione dell'omessa registrazione delle effettive ore di lavoro eseguite dal sig. ritenendo applicabile il principio di non contestazione di cui Parte_2 all'art. 115 c.p.c. anche nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione ex D.Lgs. 150/11, dato che parte opponente, attrice in senso solo formale, non ha preso alcuna posizione difensiva, nella prima difesa utile, in merito ai fatti espressi dall'Ente nella propria memoria di costituzione e in tutti i documenti allegati relativamente a tale violazione. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato. 4. Le spese di causa – che nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione sono regolate secondo la ordinaria disciplina del processo civile (cfr. Cass. 18.7.2000 n. 9446, Cass. 3027/93, Cass. 4212/92 e altre) e possono liquidarsi anche di ufficio (cfr. Cass. 21.4.1990 n. 3346; conforme Cass. 6333/85) – seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso;
- condanna a rifondere all' Parte_1 Controparte_5 le spese di causa, liquidate in euro 2.697,00 per compensi
[...] professionali oltre r.s.f. 15%, iva e c.p.a. Così deciso in Isernia, il 10.04.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 471 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 07.01.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. NATALE FRANCESCA, Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. FASULO GAETANO, giusta procura in
[...]
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso in opposizione depositato il 11.11.2020, il sig. ha Parte_1 impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 56/20 del 08/10/2020 dell' Controparte_1
di Campobasso-Isernia, notificata in data 13/10/2020, con la quale si
[...] il pagamento dell'importo di € 13.560,82 per le violazioni contenute nel verbale unico di accertamento e notificazione n. CB00001/2019-270-01 del 29.10.2019 ed ha chiesto, previa sospensione della efficacia esecutiva, l'annullamento dell'ordinanza- ingiunzione. A parere del ricorrente, l'ordinanza ingiunzione impugnata sarebbe viziata da:
- Carenza di legittimazione passiva, essendo la una società di capitali e non di CP_2 persone;
- Nel merito, insussistenza dei fatti contestati, non avendo mai svolto il sig. Parte_2 ttività diversa da lavori saltuari.
[...]
Si costitutiva l' controdeducendo alle argomentazioni della Controparte_3 ricorrente e chiedendo il rigetto della proposta opposizione. La causa, istruita con le produzioni documentali depositate dalle parti e con l'escussione dei testimoni , , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 giungeva alla discussione all'udienza del 07.01.2025, trattata in modalità cartolare.
*** 2. In primo luogo, deve essere respinta l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva. Parte ricorrente sostiene che l'azione, laddove si dimostri una violazione nei comportamenti assunti, può essere rivolta solo ed esclusivamente nei confronti della società e non nei confronti del suo Amministratore, che risponde limitatamente al suo operato e sicuramente non con il proprio patrimonio. Orbene, la legge generale in materia di sanzioni amministrative, la L. 24/11/1981 n. 689 all'art 3, stabilisce il principio della “personalità delle pene” prevedendo che ciascuno è responsabile della propria azione od omissione. Quindi responsabile di una violazione amministrativa è solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione. Si parla pertanto di “natura personale della responsabilità” così significando che autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto e non anche una entità astratta, come società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gli illeciti commessi dai loro legali rappresentanti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione. Ed infatti, l'art 6 della legge 689/81 afferma che se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. All'attuale ricorrente, quindi, trovano applicazione i principi generali vigenti in materia di illeciti amministrativi di cui agli artt.3, 4 e 5 della legge n.689 del 1981, e in particolare "il principio posto dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui per violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando, poi, a quest' ultimo l'onere di provare di aver agito incolpevolmente. A tal fine la qualità di amministratore ….......di una società alla quale sia imputabile l'illecito amministrativo è da sola sufficiente per configurare detta presunzione iuris tantum di colpa" (Cass. 7 settembre 20 06 n. 19242). 3. Nel merito, è opportuno premettere che è principio ormai consolidato quello secondo il quale l'opposizione all'ordinanza ingiunzione ai sensi della L. n. 689/81 non configura un'impugnazione dell'atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, spettano rispettivamente alla P.A. ed all'opponente, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la prima deve provare i fatti costitutivi della sua pretesa, anche in relazione ad un suo diverso fondamento, mentre il secondo è tenuto a dimostrare la loro inefficacia o l'inesistenza di cause modificative od estintive di tali fatti (Cass.
9.7.1999 n. 7179, cfr. pure Cass. 18.5.2001, n. 6813, Cass.
8.6.2000 n. 7844, Cass. 22.6.1995 n. 7048, Cass. 13.3.1996 n. 2085). In sostanza, la cognizione del giudice si estende, nell'ambito delle deduzioni delle parti, all'esame del merito della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, per stabilire se sia fondata o meno. Sul piano metodologico, preme rilevare, quanto al problema del valore da attribuire alle dichiarazioni rese in fase amministrativa, che se è vero che i verbali contenenti dichiarazioni redatti dall'ispettorato non fanno mai prova piena della veridicità intrinseca delle dichiarazioni, è però altrettanto vero che ai sensi degli art. 2699-2700 c.c. gli stessi verbali fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti alla sua presenza, nonché della provenienza del documento dal pubblico ufficiale e della provenienza delle dichiarazioni dalle parti. Più specificamente, la Corte di Cassazione ha da ultimo compiutamente ricostruito il valore probatorio dei verbali ispettivi, attribuendo loro: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario (in tal senso Cass. N. 166/2014). Di conseguenza, il verbale ispettivo ha valenza privilegiata relativamente ai soli fatti che siano avvenuti in presenza del verbalizzante mentre i fatti dichiarati all'ispettore da parte di terzi devono essere confermati in giudizio dai soggetti che le dichiarazioni hanno reso. 3. Tanto premesso, ritiene il giudicante che l' abbia fornito prova Controparte_1 sufficiente della sussistenza delle contestate violazioni. Va premesso che le violazioni amministrative contestate con l'opposta ordinanza ingiunzione sono:
- art. 3, comma 3, D.L. 12/22: per avere il sig. impiegato il lavoratore Parte_1 subordinato dal 26.08.2015 al 29.12.2015 senza la preventiva Parte_2 comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro trasmessa al centro per l'impiego;
- art. 39, commi 1, 2 e 7 del D.L. 112/08: per avere il ricorrente effettuato infedeli registrazioni sul libro unico del lavoro delle ore di lavoro eseguite dal sig. Parte_2
nel periodo dal 30.12.2015 al 31.05.2017, registrate 30 ore settimanali, eseguite
[...]
40 ore settimanali. A fondamento delle risultanze ispettive sono state poste le dichiarazioni acquisite in corso d'ispezione e non solo la dichiarazione resa dal sig. ma anche quelle Parte_2 rilasciate da altri lavoratori della NIPA Prefabbricati s.r.l. – e Tes_2 Tes_1
- dalle quali sono emersi i caratteri distintivi di un rapporto di Parte_3 subordinazione tra la soc. e lo stesso sig. quali l'inserimento CP_2 Parte_2 nell'organizzazione aziendale, il rispetto di un orario di lavoro, la durata del rapporto, la continuità della prestazione, che considerati nel loro complesso hanno fornito un quadro probatorio sufficiente a legittimare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sin dal 26 agosto 2015, laddove il rapporto di lavoro è stato, poi, formalizzato in data
29/12/2015, con la stipula di un contratto di lavoro subordinato, avente decorrenza dal
30/12/2015. Il ricorrente ha incentrato le proprie difese sostenendo che il sig. fosse Parte_2 titolare della ditta individuale e che avesse avuto rapporti con la solo per CP_4 CP_2
l'esecuzione di lavori appaltati a tale ditta. Tale assunto, tuttavia, è sconfessato, oltre che dalle testimonianze raccolte in sede ispettiva, anche dall'istruttoria dibattimentale nel presente giudizio. Ed infatti, nel corso dell'accertamento ispettivo, in data 19.03.2019 il sig. Parte_2 ha dichiarato all'ispettore di lavorare di essere stato alle dipendenze della
[...]
Nipa Prefabbricati Srl sin dal 26 agosto 2015 e non dal 30.12.2015, data di sottoscrizione del contratto di lavoro dipendente. In tale circostanza il sig. non ha mai Parte_2 precisato di aver svolto lavoro autonomo, nella qualità di titolare della propria ditta, su commissione della società in questione, ma ha dichiarato di aver “lavorato per la Nipa Prefabbricati srl presso lo stabilimento di Venafro, via Bonifica Armieri n. 2 e presso i vari cantieri, in tutta Italia della società, da dopo Ferragosto del 2015, non ricordo con precisione la data, al 31/08/2017. Tuttavia, ho sottoscritto un contratto di lavoro che andava solo dal 30/12/2015 al 31/08/2017 di trenta ore settimanali. In ogni caso credo di aver iniziato a lavorare nella settimana tra il 24 e il 30 agosto 2015, probabilmente il 26. Ho lavorato per tutto il periodo come responsabile dello stabilimento e dei cantieri esterni. Mi occupavo dell'organizzazione in generale dell'intera azienda, della produzione, del rapporto con i fornitori e con i clienti, della gestione dei cantieri. (...) Lavoravo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 19:00 ma mi capitava anche di lavorare in trasferta su cantieri esterni e di non tornare a casa o di rientrare dopo le 22:00. Lo stesso quando la fabbrica faceva il doppio turno di produzione e io la chiudevo intorno alle 23:00, questo in occasione di grandi commesse quando eravamo in ritardo sulla produzione. Non timbravo e non firmavo fogli presenza e come me anche gli altri lavoratori (…)”. Successivamente, in data 28.05.2019, gli ispettori hanno acquisito un'ulteriore dichiarazione del sig. il quale confermava quanto dichiarato in data Parte_2
19.03.2019 e aggiungeva: “il mio rapporto di lavoro con la società Prefabbricati Srl è iniziato CP_2 il 26 agosto 2015, che le mansioni da me svolte sono state fin dall'inizio quelle di responsabile dello stabilimento e dei cantieri esterni e il mio orario di lavoro è sempre stato a tempo pieno e quindi di almeno 40 ore settimanali (...)”. Anche in questa circostanza il sig. non ha mai affermato di lavorare in qualità Parte_2 di lavoratore autonomo per conto della società Nipa Prefabbricati srl. Il contenuto delle dichiarazioni del sig. relativamente al lavoro svolto in Parte_2 qualità di lavoratore subordinato presso la società Nipa Prefabbricati s.r.l., è stato comparato con elementi oggettivi risultanti da altre dichiarazioni rese dai lavoratori
, e , i quali confermavano che il Parte_4 Testimone_1 Testimone_2 sig. lavorava, presso la Nipa Prefabbricati srl, come lavoratore subordinato Parte_2 già prima del contratto di lavoro stipulato in data 29/12/2015, decorrenza 30/12/2015. Infatti, il sig. ha dichiarato: “(…) ricordo che ha Parte_4 Parte_2 iniziato a lavorare per la società Nipa Prefabbricati srl dopo la chiusura feriale del ferragosto 2015 quindi dalla fine di agosto 2015, con la qualifica e le mansioni di direttore di stabilimento. Ha svolto altresì la mansione di responsabile dei cantieri esterni ed ha seguito il montaggio di tutti gli edifici prefabbricati realizzati dalla nel suo periodo lavorativo. La principale commessa espletata in CP_2 questo periodo riguardava edifici ricadenti nel territorio di Mirabello in provincia di Ferrara. Gli orari svolti da erano continuativi quando si recava sui cantieri e quindi sicuramente non Parte_2
a tempo parziale considerato anche il ruolo che rivestiva. In tutti i momenti in cui non seguiva i cantieri era presente presso lo stabilimento di via Bonifica Armieri a Venafro negli stessi orari in cui ero presente io, ed anche oltre. Questo ogni giorno della settimana dal lunedì al venerdì (...)”. Anche la violazione dell'infedele registrazione delle effettive ore di lavoro, ovviamente riferite al periodo in cui il sig. aveva sottoscritto regolare di contratto di Parte_2 lavoro subordinato con la , hanno trovato la propria conferma nelle dichiarazioni CP_2 di un altro lavoratore, precisamente nella dichiarazione del sig. Parte_4 resa in data 21.5.2019 (“gli orari del sig. erano continuativi quando si recava sui cantieri e Parte_2 quindi non a tempo parziale considerato anche il ruolo che rivestiva(…)”. Il sig. in merito al sig. ha dichiarato: “conosco il sig. Testimone_1 Parte_2 Parte_2 in quanto lavoravamo presso la Nipa Prefabbricati srl sita in Venafro alla via Bonifica
[...]
Armieri n.2. (…) ricordo che sicuramente ha iniziato a lavorare prima di dicembre poiché l'ing.
[...]
è andato via a dicembre 2015 e per un periodo ha fatto l'affiancamento a per effettuare Pt_5 Parte_2 il passaggio delle consegne e più in generale l'esposizione dettagliata della situazione della ditta e dei cantieri della stessa (..) Il sig. si occupava della direzione del reparto prefabbricazione della Parte_2 società sia come produzione che come montaggio. Le forniture, infatti, di solito sono comprensive di CP_2 produzione e montaggio per questa ragione il sig. si recava anche sui cantieri e verificava Parte_2
l'adeguatezza del montaggio (…)”. Infine, il sig. ha dichiarato: “Conosco il sig. poiché quando Testimone_2 Parte_2 ho iniziato a lavorare per la ditta NIPA Prefabbricati srl, nel settembre 2015 il sig. era già Parte_2 presente in azienda. Ricordo che le sue funzioni erano quelle di viceresponsabile dello stabilimento dopo
. L'ufficio del sig era situato nello stabilimento insieme agli altri uffici Parte_6 Parte_2 dell'amministrazione (…) posso solo dire che era la figura di riferimento per noi operai e che a lui ci rivolgevamo in caso di difficoltà nei pagamenti delle competenze economiche. Ricordo che c'era un ingegnere che ha affiancato il sig. per circa un paio di mesi e che poi è andato via (...)”. Parte_2
I signori e sono stati ascoltati in qualità di testimoni Testimone_1 Testimone_2 dell' anche nell'istruttoria svolta nel presente giudizio, e hanno confermato le CP_1 circostanze riferite nelle dichiarazioni rese all'ispettore del lavoro poste a fondamento del verbale ispettivo. In particolare, il sig. ha confermato la dichiarazione del 12.6.19, Tes_1 con la quale aveva riconosciuto che il sig. già prima del 29.12.2015 e, quindi, Parte_2 prima della regolare assunzione, prestasse la propria attività di lavoro subordinato per la
. Parimenti, il sig. nella veste di teste, ha confermato la dichiarazione resa CP_2 Tes_2 il 18 giugno 2019, con la quale aveva dichiarato che il sig. aveva iniziato a Parte_2 lavorare nel settembre 2015 e che lo stesso già prestava la sua attività di Parte_2 responsabile dello stabilimento . CP_2
I testi escussi su indicazione del ricorrente, i signori e sono stati escussi Tes_3 Tes_4 su circostanze dirette unicamente a dimostrare che il sig. fosse titolare di una Parte_2 ditta individuale e che, nel periodo in cui è stato contestato il rapporto di lavoro irregolare, tale ditta aveva ricevuto incarichi di lavoro consistiti nella manutenzione caldaie dello stabilimento della , pulizia e ripristino mensa presso i locali della CP_2 CP_2 in Venafro, nonché lavori esteri di giardinaggio. Per tali commesse, la ditta del vrebbe messo fatture, in seguito saldate dalla Parte_2 CP_2
4. In merito alla valutazione di tale compendio probatorio, cccorre evidenziare che, per consolidata giurisprudenza, le dichiarazioni rese in sede ispettiva si connotano per una maggiore attendibilità di quella assunte in sede processuale, stante la maggiore immediatezza e spontaneità rispetto ai fatti dichiarati, giacché"si tratta di informazioni rese nel momento in cui non emergevano ancora estremi sanzionatori... si tratta perciò di dichiarazioni di elevata affidabilità perché assunte a breve distanza dei fatti a seguito di verifica della presenza dei soggetti esaminati presso i locali aziendali" (cfr. Trib. Genova, sez. I civ., 28/11/2013); "le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti presentano una spontaneità ed una genuinità che non possono essere trascurate non avendo i lavoratori sentiti alcun interesse a riferire fatti non rispondenti al vero" (cfr. Trib. Milano, sez. lav., 14/04/2009 n. 1625). Da ultimo, la Corte di Cassazione, ordinanza n. 24208 del 02.11.2020, ha affermato il principio in forza del quale il Giudice può riconoscere valore probatorio alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accertamento ispettivo, anche se le stesse risultano poi contraddette dalle deposizioni testimoniali acquisite nel giudizio di opposizione. Con la pronuncia della richiamata sentenza, la Corte ha seguito il percorso tracciato dalla recente giurisprudenza in materia, statuendo che “la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio (cfr. Cass. n. 1755502), e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari – considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -,sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95)”. Inoltre, alle dichiarazioni del sig. deve essere riconosciuta particolare valenza Parte_2 probatoria in quanto le sue asserzioni sono state acquisite con modalità incrociata con quella degli altri lavoratori della società , interrogati dall'ispettore del lavoro, nel CP_2 senso che sono stati reciprocamente confrontati e comparati i contenuti di tali dichiarazioni, onde saggiarne l'intrinseca convergenza, conferendo ai fatti esposti all' da parte del sig. un grado di attendibilità da legittimamente far CP_1 Parte_2 constatare le violazioni riportate nel verbale ispettivo. Il lavoro subordinato, provato dagli elementi istruttori acquisiti in corso d'ispezione, attengono alla prestazione lavorativa che il sig. ha eseguito per attività di Parte_2 produzione proprie della , nella qualità di responsabile. CP_2
I lavoratori intervistati dall'ispettore hanno riferito che il sig. ha prestato la Pt_7 propria attività lavorativa per la svolgendo mansioni di responsabile della CP_2 produzione, precisamente di responsabile del reparto prefabbricati, recandosi, anche, presso i cantieri esterni per la verifica del montaggio di tali prefabbricati. È emerso che le attività svolte dal si siano connotate per un pieno Parte_2 inserimento nella organizzazione produttiva della Tali circostanze, riferite da due CP_2 lavoratori all'ispettore, sono state poi confermate nella testimonianza resa nel giudizio per cui è causa. Nonostante i testi del ricorrente abbiano riconosciuto che il sig. fosse titolare della ditta e che la stessa abbia eseguito i lavori, come Parte_2 CP_4 emerge dalle deposizioni dei testi del ricorrente, le risultanze istruttorie processuali non hanno affatto escluso che il sig. fosse legato alla da un diverso rapporto Parte_2 CP_2 di lavoro subordinato all'interno della azienda, come emerso in sede ispettiva, per l'esecuzione delle attività risultate dall'ispezione e confermate dai testi indicati dall' . CP_1
Del resto, dalla disamina di tutte le deposizioni dei testi citati dal ricorrente, non emergono mai circostanze che possano escludere inequivocabilmente che il Parte_2 avesse un ruolo di responsabile nell'ambito della produzione della , con impegni CP_2 anche in attività esterne della medesima società. In particolare, non è mai stato provato che le attività della ditta tenessero CP_4 impegnato il suo titolare in maniera tale da escludere e/o rendere incompatibile o, addirittura, impossibile l'esecuzione di attività lavorativa di natura subordinata per la NIPA nella prestazione lavorativa riconosciuta dai lavoratori intervistati dall'ispettore nel corso di verifica ispettiva. Peraltro, l'attività svolta dalla ditta implicava attività CP_4 totalmente diverse da quelle svolte dal sig. nella NIPA, senza che vi fosse Parte_2 alcuna interferenza reciproca. Inoltre, è rilevante la circostanza che il sig. è stato successivamente assunto Parte_2 dalla con contrato di lavoro subordinato (allegato al fascicolo di parte resistente) : CP_2 appare poco credibile che il sig. avesse sempre ed esclusivamente svolto Parte_2 attività in nome e per conto della propria ditta su commissione della e poi, CP_2 all'improvviso, fosse stato assunto con contratto subordinato dalla stessa per CP_2 svolgere attività di elevato livello professionale coincidenti con quelle che gli intervistati dall'ispettore riferiscono svolgesse, in maniera subordinata, già prima dell'assunzione dal mese di agosto 2015. Infine, va rilevato che il ricorrente nulla eccepisce in merito all'altra violazione contestata dall' concernente l'omessa e infedele registrazione delle ore di lavoro CP_1 effettivamente svolte per la dal lavoratore - dopo la sua formale CP_2 Parte_2 assunzione - ossia 40 ore settimanali a fronte delle 30 indicate nel contratto di lavoro. In assenza di qualsiasi specifica eccezione e contestazione in merito a tale violazione, si considera provata la violazione dell'omessa registrazione delle effettive ore di lavoro eseguite dal sig. ritenendo applicabile il principio di non contestazione di cui Parte_2 all'art. 115 c.p.c. anche nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione ex D.Lgs. 150/11, dato che parte opponente, attrice in senso solo formale, non ha preso alcuna posizione difensiva, nella prima difesa utile, in merito ai fatti espressi dall'Ente nella propria memoria di costituzione e in tutti i documenti allegati relativamente a tale violazione. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato. 4. Le spese di causa – che nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione sono regolate secondo la ordinaria disciplina del processo civile (cfr. Cass. 18.7.2000 n. 9446, Cass. 3027/93, Cass. 4212/92 e altre) e possono liquidarsi anche di ufficio (cfr. Cass. 21.4.1990 n. 3346; conforme Cass. 6333/85) – seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso;
- condanna a rifondere all' Parte_1 Controparte_5 le spese di causa, liquidate in euro 2.697,00 per compensi
[...] professionali oltre r.s.f. 15%, iva e c.p.a. Così deciso in Isernia, il 10.04.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il giudice Elvira Puleio