CASS
Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
Massime • 1
In tema di responsabilità dello Stato, l'imposizione di un prezzo minimo dei prodotti di tabacco introdotta dall'art. 1, comma 486, della l. n. 311 del 2004, ponendosi in contrasto con la Direttiva 95/59/CE, rappresenta una violazione grave e manifesta del diritto dell'Unione europea, che si configura quando lo Stato membro adotta il proprio comportamento illecito nonostante una consolidata giurisprudenza in materia della Corte di giustizia UE da cui risulti detta illiceità.
Commentario • 1
- 1. È possibile il sequestro di un cane per rumore o abbandono?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 settembre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/11/2024, n. 30369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30369 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26683/2021 proposto da: FALLIMENTO DELLA YESMOKE S.R.L., in persona del curatore, rappresentata e difesa dagli avv.ti NICOLA BOTTERO (nicolabottero@pec.ordineavvocatitorino.it) e STEFANIA CONTALDI (stefaniacontaldi@ordineavvocatiroma.org); - ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale - contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); - controricorrente e ricorrente incidentale - Civile Sent. Sez. 3 Num. 30369 Anno 2024 Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA Relatore: DELL'UTRI MARCO Data pubblicazione: 25/11/2024 2 Udienza pubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri avverso la sentenza n. 1927/2021 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 15/3/2021. Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 17/10/2024 dal Consigliere dott. MARCO DELL’UTRI. Udito il Sostituto Procuratore Generale, in persona del dott. VA TI NARDECCHIA, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale. Uditi i difensori delle parti comparsi in udienza. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza resa in data 15/3/2021, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dalla MO s.r.l. per la condanna della Presidenza del Consiglio dei ministri al risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla società attrice in conseguenza dell’adozione, da parte dello Stato italiano, di misure legislative destinate alla determinazione di un prezzo minimo di vendita al pubblico delle sigarette. 2. Secondo la prospettazione della società ricorrente, tali misure, in quanto in ipotesi adottate in contrasto con i principi dell’ordinamento dell’Unione Europea in materia di libertà di concorrenza e d’impresa, avevano causato un grave danno economico alla MO s.r.l. che, proprio attraverso una politica di mercato volta alla commercializzazione delle sigarette a prezzi particolarmente contenuti, aveva realizzato significativi profitti, di seguito cancellati dalla contestata normativa approvata dallo Stato italiano. 3. A fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale - dopo aver preliminarmente escluso l’esistenza di alcun giudicato esterno (in tesi formatosi a seguito del rigetto della domanda di risarcimento dei 3 Udienza pubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri danni proposto dalla MO s.r.l. dinanzi al giudice amministrativo in connessione al domandato annullamento dei provvedimenti adottati dall’amministrazione finanziaria dello Stato per l’imposizione di prezzi minimi di vendita delle sigarette) - ha rilevato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della pretesa risarcitoria della società attrice, dovendo escludersi il carattere ‘grave e manifesto’ delle violazioni contestate al legislatore italiano (secondo i parametri ripetutamente sanciti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea), avuto riguardo al carattere non chiaro, né preciso o sufficiente della normativa comunitaria nella materia dei prezzi dei prodotti da tabacco, non potendo escludersi l’esercizio, da parte dei legislatori degli Stati membri, del legittimo potere di imposizione autoritativa di prezzi per la realizzazione di interessi propri dei singoli Stati (come, ad esempio, in materia di salute), con il solo limite costituito dal divieto di determinare effetti oggettivamente distorsivi della concorrenza tra imprese. 4. In breve, secondo la Corte d’appello, il legislatore italiano era incorso unicamente in una particolare violazione delle modalità di esercizio della politica dei prezzi minimi imposti, che, in ragione delle relative caratteristiche, doveva ritenersi tale da non giustificare il riconoscimento di una responsabilità risarcitoria nei confronti della società attrice, in quanto oggettivamente scusabile in considerazione delle particolari circostanze dell’indicato contesto normativo complessivo. 5. Sotto altro profilo, la Corte territoriale ha rilevato la correttezza della decisione impugnata nella parte in cui aveva in ogni caso escluso l’avvenuta adeguata dimostrazione, da parte della società ricorrente, del concreto ricorso delle conseguenze dannose denunciate. 4 Udienza pubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri 6. Tali argomentazioni, del resto, dovevano essere estensibili, secondo la Corte territoriale, anche alle misure adottate in sede legislativa in materia di accise sul tabacco, in relazione alle quali, peraltro, doveva ritenersi mancante (al di là della tardività delle relative deduzioni) alcuna adeguata dimostrazione, da parte della società attrice, tanto del carattere ‘grave e manifesto’ dell’illecito in ipotesi dedotto, quanto del ricorso di effettive conseguenze dannose concretamente riconducibili alle misure adottate dal legislatore italiano. 7. Avverso la sentenza d’appello, la MO s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di tredici motivi di impugnazione. 8. La Presidenza del Consiglio dei ministri resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo di impugnazione. 9. La MO s.r.l. ha depositato controricorso al fine di resistere al ricorso incidentale. 10. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, invocando il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale. 11. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Dev’essere preliminarmente affrontato, per ragioni di pregiudizialità, il ricorso incidentale proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. Con l’unico motivo di tale ricorso incidentale, la Presidenza del Consiglio censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente disatteso il motivo di appello avanzato dalla stessa Presidenza del Consiglio in relazione all’eccezione di giudicato derivante dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 482/2012 e 5 Udienza pubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri n. 483/2012 che avevano respinto le domande di risarcimento del danno proposte da MO (per la diversità dei soggetti e della causa petendi), attesa la sostanziale identificazione soggettiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato (parti di quei giudizi) con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e dovendo ritenersi che dinanzi al giudice amministrativo la controparte aveva pur sempre contestato, ai fini della proposta domanda di risarcimento dei danni, la legittimità della normativa primaria interna sul presupposto della quale erano stati assunti i provvedimenti amministrativi impugnati in quella sede. 3. Il motivo è infondato. 4. Osserva il Collegio come, al di là della questione (rilevante sul terreno della legittimazione passiva) concernente l’identità o la diversità soggettiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri rispetto ai singoli Ministeri (segnatamente nei casi, come quello in esame, in cui è in questione la chiamata in causa della Presidenza del Consiglio dei ministri quale figura esponenziale dello Stato italiano nell’insieme dei suoi apparati istituzionali), l’eccezione di giudicato sollevata in questa sede dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri non possa in ogni caso trovare accoglimento, dovendo ritenersi non sussistente l’identità delle causae petendi poste a fondamento, da un lato, della domanda risarcitoria illo tempore formulata dinanzi al giudice amministrativo dalla MO s.r.l. e, dall’altro, della richiesta di risarcimento dei danni dalla medesima società avanzata in questa sede civile. 5. Al riguardo, è appena il caso di considerare l’irriducibile diversità dei fatti indicati a sostegno della domanda risarcitoria proposta dalla MO dinanzi al giudice amministrativo, rispetto a quelli allegati a fondamento della domanda di risarcimento dei danni rilevante in questa sede, avendo la MO contestato, in quella prima sede 6 Udienza pubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri giudiziaria, il carattere illecito del comportamento amministrativo consistito nell’adozione di un illegittimo provvedimento impositivo di un prezzo minimo dei tabacchi, là dove, in sede civile, la stessa società ha viceversa invocato il riconoscimento del carattere illecito del comportamento adottato in sede legislativa dallo Stato italiano, rivisto nella sua unitarietà istituzionale, siccome lesivo dei diritti riconosciuti alla società attrice dalla disciplina europea di matrice unionale. 6. Si tratta, all’evidenza, di domande comportanti ciascuna l’esecuzione di indagini istruttorie relative a presupposti di fatto radicalmente eterogenei tra loro (l’adozione di un provvedimento amministrativo, da un lato, e l’assunzione di un atto legislativo, dall’altro), vieppiù riferiti alla prospettata lesione di situazioni giuridiche soggettive in nessun caso sovrapponibili tra loro. 7. Ne deriva l’attestazione della palese difformità delle domande risarcitorie avanzate dalla MO nelle due diverse sedi giurisdizionali, con il conseguente riconoscimento dell’insussistenza di alcun possibile giudicato formatosi dinanzi al giudice amministrativo in ipotesi spendibile con efficacia preclusiva in questa sede civile;
ciò da cui discende il riconoscimento dell'infondatezza del ricorso incidentale. 8. Con il primo motivo del ricorso principale, la MO censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la corte territoriale erroneamente escluso, nel caso in esame, il ricorso di una violazione grave e manifesta, da parte dello Stato italiano, dell’ordinamento dell’Unione Europea;
e tanto, sulla base di un’errata interpretazione delle condizioni sul punto stabilite dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, con particolare riguardo all’ingiustificata e indebita estensione, alla responsabilità del legislatore, degli stessi criteri utilizzati dalla giurisprudenza amministrativa per l’individuazione 7 Udienza pubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri della colpa delle pubbliche amministrazioni nella violazione dell’ordinamento europeo. 9. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge (anche in combinato disposto con l’art. 2697 c.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso il ricorso dei presupposti per il riconoscimento della responsabilità risarcitoria dello Stato italiano alla luce dei principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, con particolare riferimento alla valutazione del grado di chiarezza della disciplina dell’ordinamento europeo riferita al divieto di determinare effetti distorsivi della concorrenza imprenditoriale attraverso l’azione sul prezzo dei tabacchi;
nonché nella parte in cui ha rilevato la supposta esistenza di un corrispondente onere della prova a carico dell’interessato. 10. Con il terzo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la corte territoriale erroneamente interpretato la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea in ordine alla pretesa esistenza di norme internazionali che giustificherebbero il comportamento dello Stato legislatore, fondando la propria decisione sulla base di disposizione dal tenore vago, limitate alla prescrizione di una generica possibilità statale di perseguire la tutela della salute attraverso una politica di prezzi imposti, o mediante misure di natura fiscale, in contrasto con quanto obiettivamente stabilito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea. 11. Con il quarto motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge per avere la corte territoriale erroneamente supposto l’inesistenza di una violazione grave e manifesta dell’ordinamento dell’Unione Europea, da parte dello Stato 8 Udienza pubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri italiano, con riferimento ad un mero obiter dictum della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea del 24 giugno 2010 (in causa C- 571/08), riferito all’imposizione fiscale come strumento utilizzabile al fine di soddisfare le esigenze di tutela della vita e della salute umana, ma indebitamente trasposto al caso in esame. 12. Con il quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la corte territoriale erroneamente applicato la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea in relazione alla supposta inesistenza di una violazione grave e manifesta del diritto comunitario, con particolare riferimento all’esistenza di diritti invocabili dai singoli. 13. I cinque motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione - benché astrattamente fondati, devono ritenersi superati dalla preliminare ed assorbente questione (oggetto della successiva esposizione) che attiene alla mancata dimostrazione, da parte della società ricorrente, dell’effettiva e concreta sussistenza di danni conseguenti all’illecito dello Stato italiano contestato in questa sede. 14. Sul punto, varrà sinteticamente indicare le ragioni che inducono a ritenere priva di adeguato fondamento giuridico l’argomentazione sostenuta dalla corte territoriale in relazione alla pretesa ‘scusabilità’ del comportamento del legislatore italiano in relazione alla (pur ritenuta) lesione della disciplina di origine continentale in ordine al divieto relativo all’imposizione di prezzi minimi di rivendita dei tabacchi. 15. In termini generali, è noto l’indirizzo assunto, ormai da lungo tempo, dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea in ordine alla responsabilità dei singoli Stati nei diretti confronti di individui e gruppi in relazione alla violazione dei relativi diritti soggettivi che trovino fondamento nella disciplina dell’Unione; evenienza destinata a 9 Udienza pubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri compiersi ogniqualvolta al singolo Stato (indipendentemente dall’identità degli apparati o dagli organi legislativi, amministrativi o giudiziari cui risale l’adozione delle determinazioni contestate) sia imputabile la responsabilità di aver provocato con immediatezza la lesione di prerogative proprie dei singoli che, riconosciute e protette dall’ordinamento europeo, si sia tradotta nella produzione di conseguenze pregiudizievoli, effettive e concrete, a danno di questi. 16. Si tratta di principi andatisi progressivamente concretizzando - come opportunamente ricordato nelle note in questa sede depositate per iscritto dal Procuratore Generale presso questa Corte - a partire dal principio consacrato per la prima volta nella sentenza CH e CI del 19 novembre 1991 (cause C-6/90 C-9/90), cui ha fatto seguito la pronuncia Brasserie Du Pêcheur-Factortame del 5 marzo 1996, causa C-46, in cui la Corte di Lussemburgo ha posto le basi per la configurabilità di una responsabilità a carico degli Stati membri per l’omessa o difettosa trasposizione di direttive, con conseguente obbligo di risarcire il danno arrecato ai cittadini da un illecito non altrimenti definibile se non come commesso dallo Stato nell’esercizio della funzione legislativa. 17. L’orientamento così inaugurato si è successivamente sviluppato e consolidato attraverso l’adozione di una serie di decisioni (cfr. Corte di Giustizia Europea del 30 settembre 2003, in causa C-224/01, Koebler;
Corte di Giustizia Europea del 13 giugno 2006, in causa C- 173/03, Traghetti del Mediterraneo e successive) che hanno dato luogo alla stabilizzazione di un vero e proprio sistema risarcitorio (a carattere sanzionatorio) vòlto a garantire il ristoro delle conseguenze negative derivanti dall’esercizio (tanto omissivo, quanto commissivo), da parte dei singoli Stati membri, della propria attività legislativa in conflitto con i principi del diritto dell’Unione. 10 Udienza pubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri 18. In questo contesto sistematico, i principi che attengono all’imputazione della responsabilità in capo al singolo Stato, pur confermando l’inevitabilità del riscontro di un indispensabile nesso di causalità tra il comportamento lesivo e il danno denunciato, prescindono dalla ricerca dei consueti coefficienti soggettivi del dolo e della colpa (secondo la tradizionale impostazione storica dei singoli ordinamenti statuali), per muovere alla ricerca del carattere oggettivamente ‘grave e manifesto’ della violazione ascritta allo Stato danneggiante. 19. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, infatti, la responsabilità dello Stato membro discende dal concreto riscontro di tre specifiche condizioni: “la prima di queste condizioni è che il risultato prescritto dalla direttiva implichi l’attribuzione di diritti a favore dei singoli. La seconda condizione è che il contenuto di tali diritti possa essere individuato sulla base delle disposizioni della direttiva. Infine, la terza condizione è l'esistenza di un nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo a carico dello Stato e il danno subito dai soggetti lesi” (Corte di giustizia, 19 novembre 1991, cause riunite C 6-90 e C-9/90, CH e CI, punto 40). 20. Nel dare corpo a tale indirizzo - e, segnatamente, all’individuazione del significato da ascrivere al carattere ‘grave e manifesto’ della violazione statale - la Corte di giustizia ha ulteriormente precisato come “fra gli elementi che il giudice competente può eventualmente prendere in considerazione, vanno sottolineati il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, l’ampiezza del potere discrezionale che tale norma riserva alle autorità nazionali o comunitarie, il carattere intenzionale o involontario della trasgressione commessa o del danno causato, la scusabilità o l’inescusabilità di un eventuale errore di diritto, la circostanza che i 11 Udienza pubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri comportamenti adottati da un’istituzione comunitaria abbiano potuto concorrere all’omissione, all’adozione o al mantenimento in vigore di provvedimenti o di prassi nazionali contrari al diritto comunitario. In ogni caso, una violazione del diritto comunitario è manifesta e grave quando continua nonostante la pronuncia di una sentenza che ha accertato l'inadempimento contestato, di una sentenza pregiudiziale o di una giurisprudenza consolidata della Corte in materia, dalle quali risulti l’illegittimità del comportamento in questione” (caso Brasserie du Pêcheur 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, punti 55- 57). 21. Tanto premesso, la Corte d’appello di Roma, pur allineandosi correttamente a tali principi, ha rilevato come, in concreto, la violazione (pur oggettivamente riscontrata) della disciplina dell’Unione da parte dello Stato italiano, in occasione dell’adozione del provvedimento legislativo impositivo di un prezzo minimo di rivendita del tabacco (art. 1, comma 486, della legge n. 311/2004, poi abrogato dall’art. 4 comma 5 d.lgs. n, 48/10), non potesse ritenersi ‘grave e manifesta’, avuto riguardo al carattere, a sua volta, ‘non chiaro e preciso’ della normativa comunitaria, si dà escludere che l’attività legislativa nella materia del commercio dei prodotti da tabacco potesse considerarsi adeguatamente indirizzata in un’unica direzione dalla disciplina europea (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata, nella parte in cui richiama le motivazioni del giudice amministrativo che si dicono integralmente condivise anche con riferimento alla responsabilità dello Stato legislatore: cfr. pag. 20 della sentenza impugnata). 22. In particolare, la Corte territoriale ha valorizzato la circostanza secondo cui l’art. 9, co. 2 della direttiva 95/59/CE (indicato come il parametro normativo di derivazione continentale) contenesse un’espressa riserva in favore della legislazione interna degli Stati 12 Udienza pubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri membri in materia di prezzi imposti tali da non escludere in toto un intervento autoritativo del legislatore e delle pubbliche amministrazioni nazionali nella determinazione del prezzo di vendita delle sigarette. 23. La stessa Corte di giustizia, del resto - secondo quanto rilevato dalla Corte territoriale - con la sentenza del 24 giugno 2010 ha ritenuto che la normativa italiana in materia di prezzo minimo fosse confliggente con il diritto comunitario, non già per il fatto di esistere in quanto tale, ma in quanto non strutturata in modo da escludere la creazione di una distorsione della concorrenza (cfr. pagg. 14-15 della sentenza impugnata). 24. Infine, ad ulteriore sostegno della scusabilità del legislatore italiano, la Corte d’appello di Roma ha richiamato la circostanza costituita dall’avvenuta adozione della contestata normativa italiana sui prezzi (anche) sulla base della decisione del Consiglio europeo del 2 giugno 2004, con la quale era stata approvata la Convenzione-quadro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che aveva individuato espressamente le misure finanziarie e fiscali come un mezzo efficace e importante al fine di ridurre il consumo di tabacco (in particolare da parte dei giovani), riconoscendo la possibilità dell’adozione e del mantenimento da parte degli Stati, di misure comprendenti l’applicazione di politiche fiscali e, all’occorrenza, di politiche dei prezzi riguardanti i prodotti del tabacco, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di salute tendenti alla riduzione del consumo di tabacco (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata, sempre nella parte in cui richiama le motivazioni del giudice amministrativo che si dicono integralmente condivise anche con riferimento alla responsabilità dello Stato legislatore: cfr. pag. 20 della sentenza impugnata). 13 Udienza pubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri 25. L’analisi compiuta dalla Corte territoriale (sulla scia di quella condivisa del giudice amministrativo) deve dirsi, tuttavia, non rispettosa dei principi al riguardo stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, non avendo il giudice a quo adeguatamente sottoposto ad analisi la questione (espressamente sottolineata dalla giurisprudenza continentale) secondo cui deve ritenersi sempre ‘grave e manifesta’ la violazione ascritta allo Stato membro laddove quest’ultimo abbia adottato il proprio comportamento illecito pur a fronte di una giurisprudenza consolidata in materia della Corte di giustizia dalla quale risulti l’illegittimità del comportamento in questione (cfr. caso Brasserie du Pêcheur 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, punti 55-57). 26. Al riguardo, varrà considerare come il provvedimento legislativo qui contestato sia stato adottato, dallo Stato italiano, nel 2004 (legge n. 311/2004), e sia stato successivamente ritenuto contrastante con il diritto europeo (per violazione dell’art. 9 della direttiva n. 95/59) con la sentenza 24 giugno 2010 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. 27. Prima del 2004, però, la giurisprudenza europea nella materia dell’adozione di prezzi minimi dei prodotti da tabacco poteva ritenersi già certamente consolidata nel senso del relativo sicuro contrasto con i principi del diritto dell’Unione, tanto risultando in modo esplicito dalla lettura: 1) della sentenza della CGUE del 21 giugno 1983, Commissione c. FR (caso 90/82); 2) della sentenza della CGUE del 19 ottobre 2000, Commissione c. Grecia (caso 216/98); 3) della sentenza della CGUE del 27 febbraio 2002, Commissione c. FR (caso 302/2002). 28. Nel primo caso (Commissione c. FR, sentenza del 21 giugno 1983, caso 90/82), pur non facendosi mai direttamente questione di prezzi minimi (in quanto non immediatamente posti a 14 Udienza pubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri oggetto della controversia), da un lato, si esplicita il divieto di incidere autoritativamente sulla fissazione dei prezzi del tabacco e, dall’altro, si dà conto della rilevanza dell’argomentazione sostenuta dalla Commissione europea là dove, esemplificando le modalità attraverso le quali l’azione della legislazione statale sui prezzi possa incidere, distorcendolo, sul regolare andamento della concorrenza, si afferma come l’eventuale imposizione di un prezzo minimo, in quanto in ipotesi superiore al prezzo massimo stabilito da un produttore, varrebbe ad imporre, a quest’ultimo, l’adozione di un prezzo superiore, con un evidente effetto distorsivo della concorrenza;
e ciò, in palese contrasto con quanto espressamente sancito dalla direttiva 72/464/CEE (in larga misura sovrapponibile ai contenuti della direttiva 95/59/CE sul punto), nella parte in cui riserva ai produttori del tabacco la prerogativa di stabilire liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto dei loro prodotti nel rispetto delle dinamiche di mercato (cfr. art. 5 della direttiva 72/464/CEE e art. 9 della direttiva 95/59/CE). 29. Nel secondo caso (Commissione c. Grecia, sentenza del 19 ottobre 2000, caso 216/98), la CGUE affronta direttamente la liceità, rispetto alla direttiva 95/59/CE, della fissazione per legge, da parte di uno Stato membro, del prezzo minimo dei tabacchi. Qui la Corte riprende in modo esplicito la tesi, già precedentemente esposta nel ‘caso francese’ del 1982, secondo cui la fissazione di un prezzo minimo del tabacco equivalga alla sostanziale violazione del divieto (positivamente stabilito dalla direttiva 95/59/CE) della fissazione di un prezzo massimo, poiché l’eventuale fissazione di un prezzo minimo in ipotesi superiore al prezzo massimo fissato dal produttore finirebbe col costringere quest’ultimo ad adeguare il proprio prezzo massimo, con la conseguente consumazione di una palese violazione dei principi della libertà di concorrenza. 15 Udienza pubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri Nella stessa decisione, peraltro, si trova altresì affermato come l’argomentazione volta a intendere l’adozione di prezzi minimi del tabacco in termini strumentali, rispetto allo scopo del concorso alla tutela della salute, non valga a giustificare la violazione della direttiva europea, ben potendo lo Stato membro ottenere il medesimo risultato di tutela della salute attraverso l’imposizione di accise più alte: una misura fiscale di per sé capace di conservare la possibilità, per il produttore interessato, di rinunciare al conseguimento di più alte quote di profitto al fine di mantenere i propri prezzi al livello originario. 30. Nel terzo caso (Commissione c. FR, sentenza del 27 febbraio 2002, caso 302/2002), la CGUE torna a verificare la liceità, rispetto alla direttiva 95/59/CE, della fissazione per legge, da parte di uno Stato membro, del prezzo minimo dei tabacchi, nella specie stabilito dallo Stato francese in modo indiretto, ma con il medesimo risultato consistente nella fissazione autoritativa di un prezzo minimo. Qui la Corte di giustizia ribadisce il principio, già stabilito nella decisione assunta nei confronti della Grecia il 19 ottobre 2000, secondo cui la fissazione di un prezzo minimo dei prodotti da tabacco equivale alla violazione del divieto (positivamente stabilito dalla richiamata direttiva) di fissazione di un prezzo massimo, poiché l’eventuale fissazione di un prezzo minimo, in ipotesi superiore al prezzo massimo fissato dal produttore, finirebbe col costringere quest’ultimo all’adeguamento del proprio prezzo massimo, con la conseguente consumazione di una palese violazione dei principi della libertà di concorrenza. 31. Il principio di diritto da ultimo richiamato (volto a escludere la liceità della fissazione per legge di un prezzo minimo dei prodotti da tabacco, in quanto lesiva del divieto positivamente stabilito dalla direttiva 95/59/CE di fissare un prezzo massimo in violazione dei 16 Udienza pubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri principi della libertà di concorrenza, e non legittimamente giustificabile attraverso il richiamo alle esigenze di tutela della salute), già introdotto nel 1982, in chiave argomentativa, nella sentenza della CGUE del 21 giugno 1983 (Commissione c. FR, caso 90/82), risulta quindi ripetutamente ripreso e consolidato nei pronunciamenti successivi della Corte di giustizia dell’Unione Europea del 2000 e del 2002 (sentenza del 19 ottobre 2000, Commissione c. Grecia, caso 216/98 e sentenza del 27 febbraio 2002, Commissione c. FR, caso 302/2002), con la conseguenza che l’imposizione legislativa, nel 2004, da parte dello Stato italiano, di un prezzo minimo dei prodotti da tabacco (cfr. art. 1 comma 486 della legge n. 311/2004) (successivamente riconosciuta in contrasto l’ordinamento europeo dalla sentenza del 24 giugno 2010, caso 571/08) doveva ritenersi, già all’atto della sua adozione, palesemente contraria all’orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea in materia e, conseguentemente, tale da costituire, di per sé, una violazione ‘grave e manifesta’ della direttiva 95/59/CE, secondo quanto riconosciuto, a sua volta, dalla medesima giurisprudenza della CGUE (cfr. caso Brasserie du Pêcheur 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, punti 55-57). 32. Da tali premesse deriva dunque l’erroneità dell’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l’imposizione di un prezzo minimo dei prodotti di tabacco introdotta dall’art. 1 comma 486 della legge n. 311/2004, pur contrastando con la direttiva 95/59/CE, non ha costituito una violazione ‘grave e manifesta’ del diritto dell’Unione. 33. Tale erroneità, pur inducendo a ritenere astrattamente fondate le censure illustrate dall’odierna società ricorrente attraverso la proposizione dei motivi in esame, si rivela purtuttavia priva di incidenza 17 Udienza pubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri sulla correttezza della decisione finale impugnata, avuto riguardo al carattere assorbente della questione relativa alla mancata dimostrazione, da parte della società ricorrente, dell’effettiva e concreta sussistenza di danni conseguenti all’illecito dello Stato italiano contestato in questa sede (su cui v. infra). 34. Ne deriva il riconoscimento dell’inammissibilità dei motivi dal primo al quinto del ricorso principale, avuto riguardo alla relativa irrilevanza ai fini della decisione. 35. Con il sesto motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la società attrice avesse inammissibilmente mutato in corso di causa la propria domanda relativa all’estensione del proprio fatturato anche al periodo successivo alla data della sentenza di condanna dello Stato italiano pronunciata dalla Corte di giustizia per l’introduzione del cosiddetto prezzo minimo, avendo l’odierna istante tempestivamente rivendicato il risarcimento di tutti i danni subiti anche in relazione alla violazione delle norme sulla concorrenza, oltre che a quelli discendenti dalla violazione dell’art. 9 della direttiva n. 95/59, senza considerare il carattere ugualmente dannoso ed economicamente equivalente, tanto dell’imposizione di un prezzo minimo, quanto dell’imposizione di un’accisa di entità tale da ostacolare di fatto ogni possibilità di contenimento del prezzo in chiave concorrenziale, come peraltro statuito dalla sentenza del Tribunale amministrativo regionale richiamata in ricorso e passata in giudicato a seguito della conferma da parte del Consiglio di Stato. 36. Con l’ottavo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge (anche in combinato disposto con l’art. 39-octies del d.lgs. n. 504/95, nel testo risultante a seguito della modifica introdotta con il d.l. n. 94 del 23 giugno 2010), per avere la 18 Udienza pubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri Corte territoriale erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle norme dell’ordinamento europeo sulla concorrenza, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea. 37. Il sesto motivo è infondato e suscettibile di assorbire la rilevanza dell’ottavo. 38. Osserva il Collegio come l’esame della documentazione processuale, ammissibile in considerazione della natura del vizio denunciato, consenta di confermare l’esattezza di quanto statuito dal giudice a quo in relazione alla tardività della proposizione, da parte della società ricorrente, della domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla dedotta assunzione, da parte dello Stato italiano, di un comportamento genericamente lesivo dei principi della concorrenza tra imprenditori in conseguenza dell’imposizione legislativa di una c.d. ‘accisa minima’ di entità tale da ostacolare ogni possibilità di contenimento del prezzo in chiave concorrenziale, essendosi la MO s.r.l. costantemente limitata, fino alla scadenza temporale delle preclusioni processuali poste dall’art. 183, co. 6, c.p.c., a rivendicare il risarcimento dei danni conseguenti alla sola adozione del provvedimento legislativo impositivo di un prezzo minimo dei propri prodotti da tabacco, ed avendo, al contrario, esteso la propria prospettazione giustificativa della rivendicazione risarcitoria solo negli scritti conclusivi, alla luce della complessa istruttoria contabile svolta, “anche con acquisizione di documentazione dopo la scadenza dei termini istruttori” (cfr. pag. 18 della sentenza impugnata). Da tanto deriva l’infondatezza della censura relativa al sesto motivo e il conseguente assorbimento delle contestazioni illustrate nell’ottavo. 39. Con il settimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la Corte territoriale 19 Udienza pubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri erroneamente omesso di procedere in ogni caso alla liquidazione dei danni subiti dalla MO s.r.l. a seguito dell’introduzione del prezzo minimo da parte del legislatore italiano. 40. Il motivo - astrattamente fondato sulla base di quanto esposto in corrispondenza alla decisione relativa ai primi cinque motivi del ricorso - deve ritenersi assorbito dal rilievo concernente la mancata dimostrazione, da parte della società ricorrente, dell’effettiva e concreta sussistenza di danni conseguenti all’illecito dello Stato italiano contestato in questa sede (su cui v. infra). 41. Con il nono motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente escluso la possibilità di valutare, ai fini della determinazione dei danni subiti dalla società attrice, il periodo successivo all’abolizione del provvedimento denominato ‘accisa minima’, sull’erroneo presupposto della mancata previsione della rivendicazione dei corrispondenti danni nella domanda originaria. 42. Con il decimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché per violazione dell’ambito di applicazione temporale dell’art. 1, comma 486, della legge n. 311/2004, per avere la Corte territoriale erroneamente determinato l’ambito temporale di applicazione della norma nazionale in materia di accisa ai fini della quantificazione dei danni risarcibili. 43. Con l’undicesimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 167 e 183 c.p.c., per avere la Corte territoriale illegittimamente tenuto conto, ai fini della decisione, delle argomentazioni avanzate dalla controparte in ordine alla pretesa violazione, da parte dell’attrice, delle norme sulla concorrenza, trattandosi di un’eccezione riconvenzionale irritualmente sollevata 20 Udienza pubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri dalla controparte oltre i termini preclusivi stabiliti dalle norme processuali. 44. Il nono, il decimo e l’undicesimo motivo - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione, in quanto tutti vertenti sulla questione concernente la dimostrazione e la liquidazione del danno rivendicato - sono inammissibili. 45. Osserva il Collegio come la Corte territoriale abbia radicalmente disarticolato il ragionamento probatorio posto a fondamento della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto di rinvenire, tra i dati contabili acquisiti nel corso dello svolgimento della c.t.u., sufficienti elementi dimostrativi di carattere presuntivo idonei a sostanziare il giudizio condotto ai fini (non già solo della liquidazione, bensì) della sussistenza stessa del danno denunciato dalla società ricorrente. In particolare, la Corte d’appello ha evidenziato l’impossibilità di ascrivere un’attendibile idoneità rappresentativa ai parametri temporali e contabili valorizzati dal primo giudice, rilevando come l’erroneità del criterio equitativo di quantificazione adottato dal Tribunale discendesse in primo luogo “dall'erronea individuazione del momento di abolizione del prezzo minimo di vendita delle sigarette che il Tribunale ha fissato nel mese di maggio 2012, quando il Tar del Lazio aveva disapplicato la normativa sull’accisa minima, ritenendo che quest'ultima, di fatto, reintroducesse il prezzo minimo di vendita dichiarato illegittimo dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, laddove, dopo la pronuncia della sentenza della Corte di Giustizia del 24 giugno 2010, lo Stato italiano non aveva più applicato la norma interna sul prezzo minimo né era entrata in vigore la norma nazionale in materia di accisa minima”. 21 Udienza pubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri La sentenza impugnata ha in ogni caso evidenziato come “il dato della crescita esponenziale del fatturato di MO nell'epoca successiva all’aprile 2012” non esibisse alcuna “valenza univoca quale elemento per la liquidazione del danno”, avuto riguardo all’impossibilità di “stabilire in quale misura detta crescita sia stata determinata da una situazione di disparità di condizioni con tutti gli altri competitori che hanno subito l’applicazione dell'accisa minima disapplicata soltanto per MO, mentre gli altri concorrenti avevano ottenuto provvedimenti analoghi nel periodo tra il maggio 2013 ed il dicembre 2013”. Quanto, infine, ai volumi di vendita nei periodi ‘di prezzo libero’, gli stessi non sarebbero, secondo il giudice d’appello, “da soli sufficienti a fondare la quantificazione del danno” non tenendo in alcun conto del decisivo “dato relativo ai costi di produzione” (cfr. pagg. 19-20 della sentenza impugnata). 46. In forza di tali premesse, il giudice d’appello ha quindi ritenuto che i residui elementi di valutazione oggettivamente considerabili non valessero a giustificare il riconoscimento di un quadro probatorio (sia pure di carattere critico-indiziario) sufficiente a conferire adeguata attendibilità a un giudizio positivo in ordine, non solo alla quantificazione, bensì alla stessa concreta sussistenza dei danni denunciati dalla società ricorrente come causalmente riconducibili al provvedimento legislativo in questa sede contestato. 47. Le censure avanzate dall’odierna società ricorrente con i tre motivi in esame, lungi dall’intercettare la pretesa violazione dei parametri normativi espressamente richiamati, in altro non si risolvono se non in una prospettata rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, secondo un’impostazione critica non consentita in questa sede di legittimità, assumendo una portata del tutto irrilevante, rispetto alle concrete argomentazioni prospettate dalla Corte d’appello (e in 22 Udienza pubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri precedenza riportate), tanto l’asserita erroneità dell’affermazione della Corte secondo cui il Tribunale non avrebbe dovuto prendere in considerazione il periodo successivo al mese di aprile 2012 (sull'assunto che questo non fosse ricompreso nella domanda originaria), quanto l’affermazione secondo cui la norma sull'accisa minima sarebbe entrata in vigore nel momento stesso dell’abolizione del prezzo minimo, avendo la Corte territoriale espressamente attribuito rilevanza dirimente all’inquinamento ‘rappresentativo’ costituito dalla diversità dei tempi di applicazione della sospensione del provvedimento impositivo dell’accisa minima per i diversi produttori in competizione successivamente al 2012 (circostanza di fatto acquisita alla cognizione delle parti e liberamente valutabile dal giudice a prescindere dall’eventuale tempestività di rilievi o eccezioni di parte), ed avendo la stessa Corte ragionevolmente escluso l’attendibilità del mero dato contabile costituito dai volumi di vendita nei periodi ‘di prezzo libero’, in assenza di alcuna adeguata informazione in ordine ai costi effettivi di produzione. In breve, la corte territoriale ha ragionevolmente evidenziato l’impossibilità di desumere la prova del danno - in ipotesi derivato a carico della società ricorrente dall’imposizione del prezzo minimo delle sigarette - attraverso il confronto tra i volumi di vendita realizzati nei periodi di ‘prezzo libero’ e quelli realizzati nei periodi di ‘prezzo imposto’. Tale confronto, infatti, sarebbe stato prospettato solo artificialmente con riguardo al preteso periodo di ‘prezzo libero’ successivo alla sospensione dell’efficacia del provvedimento amministrativo impositivo della c.d. accisa minima, avendo la MO usufruito, dopo il 2012, della sospensione del provvedimento di imposizione di tale accisa minima in virtù di un provvedimento 23 Udienza pubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri giudiziale di carattere singolare, ossia non esteso a tutti i competitori della MO, rendendo in tal modo del tutto arbitraria la riconduzione dell’aumento dei volumi di vendita alla sola eliminazione del prezzo minimo imposto. Sotto altro profilo, la corte territoriale ha del tutto coerentemente sottolineato come il mero confronto tra volumi di vendita realizzati in tempi diversi, non valesse a costituire un significativo dato rappresentativo del danno denunciato, in assenza di un’analitica descrizione dei costi di produzione idonei a rivelare l’eventuale effettiva contrazione dei margini di profitto realizzati nei periodi di vigenza del prezzo minimo imposto. 48. Ritiene dunque il Collegio opportuno richiamare, in relazione al caso in esame, il consolidato principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, ai sensi del quale, per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 c.p.c., è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve aver giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma (cioè dichiarando di non doverla osservare), o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 24 Udienza pubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla ‘valutazione delle prove’ (cfr. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 - 01). 49. Sotto altro profilo, l’ammissibilità della doglianza relativa alla violazione dell'art. 116 c.p.c. è consentita solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo ‘prudente apprezzamento’, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 - 02). Nella specie, la società ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, da parte del giudice a quo, del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di prova legale), - ovvero lungi dall’evidenziare l’omesso esame, da parte della Corte territoriale, di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, in termini determinanti, l’esito della scelta decisoria adottata o un vizio costituzionalmente rilevante della motivazione (entro lo schema di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.) – si è limitato a denunciare un (preteso) cattivo esercizio, da parte della Corte territoriale, del potere di apprezzamento del fatto sulla base delle 25 Udienza pubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri prove selezionate, spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legittimità. 50. Sulla base di tali considerazioni, dev’essere pertanto attestata l’inammissibilità del nono, del decimo e dell’undicesimo motivo. 51. Con il dodicesimo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione in relazione al punto concernente il rigetto dell’appello incidentale proposto dall’odierna società istante, essendosi la Corte territoriale sottratta all’onere di specificare l’entità, la consistenza e la natura dei motivi per i quali detto appello incidentale doveva essere respinto. 52. Il motivo è infondato. 53. Osserva il Collegio come la sentenza impugnata abbia espressamente giustificato il rigetto dell’appello incidentale con riferimento all’insieme delle considerazioni svolte (immediatamente a ridosso della valutazione circa la fondatezza dell’appello incidentale) in ordine all’effettività del danno denunciato dalla società ricorrente: si tratta di un’esplicita, riconoscibile ed argomentata motivazione della decisione assunta dal giudice a quo, di per sé pienamente idonea ad escludere in radice la fondatezza della censura in esame. 54. Con il tredicesimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la Corte territoriale illegittimamente disatteso l’appello incidentale proposto dalla società istante, sulla presumibile base delle argomentazioni sviluppate nelle parti del provvedimento impugnato già sottoposte a critica nei precedenti motivi dal primo al settimo. 55. Il motivo è inammissibile. 56. Osserva il Collegio come la società ricorrente abbia proposto la censura in esame trascurando di specificare i termini esatti della 26 Udienza pubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri contestazione critica avanzata nei confronti della sentenza impugnata, avendo totalmente omesso di individuare le questioni e i punti illustrati nell’appello incidentale che sarebbero stati (in ipotesi) erroneamente disattesi dalla Corte territoriale. 57. Al di là di tale premessa, varrà considerare come la rilevata complessiva infondatezza di precedenti motivi di ricorso valga ad assorbire la rilevanza della proposizione del motivo in esame, dalla stessa società ricorrente legata all’“accoglimento dei motivi dal primo al settimo del presente ricorso per cassazione” (cfr. pag. 43 del ricorso). 58. Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto di entrambi i ricorsi. 59. La reciprocità della soccombenza vale a giustificare, ad avviso del Collegio, l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità. 60. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. 27 Udienza pubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
ciò da cui discende il riconoscimento dell'infondatezza del ricorso incidentale. 8. Con il primo motivo del ricorso principale, la MO censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la corte territoriale erroneamente escluso, nel caso in esame, il ricorso di una violazione grave e manifesta, da parte dello Stato italiano, dell’ordinamento dell’Unione Europea;
e tanto, sulla base di un’errata interpretazione delle condizioni sul punto stabilite dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, con particolare riguardo all’ingiustificata e indebita estensione, alla responsabilità del legislatore, degli stessi criteri utilizzati dalla giurisprudenza amministrativa per l’individuazione 7 Udienza pubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri della colpa delle pubbliche amministrazioni nella violazione dell’ordinamento europeo. 9. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge (anche in combinato disposto con l’art. 2697 c.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso il ricorso dei presupposti per il riconoscimento della responsabilità risarcitoria dello Stato italiano alla luce dei principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, con particolare riferimento alla valutazione del grado di chiarezza della disciplina dell’ordinamento europeo riferita al divieto di determinare effetti distorsivi della concorrenza imprenditoriale attraverso l’azione sul prezzo dei tabacchi;
nonché nella parte in cui ha rilevato la supposta esistenza di un corrispondente onere della prova a carico dell’interessato. 10. Con il terzo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la corte territoriale erroneamente interpretato la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea in ordine alla pretesa esistenza di norme internazionali che giustificherebbero il comportamento dello Stato legislatore, fondando la propria decisione sulla base di disposizione dal tenore vago, limitate alla prescrizione di una generica possibilità statale di perseguire la tutela della salute attraverso una politica di prezzi imposti, o mediante misure di natura fiscale, in contrasto con quanto obiettivamente stabilito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea. 11. Con il quarto motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge per avere la corte territoriale erroneamente supposto l’inesistenza di una violazione grave e manifesta dell’ordinamento dell’Unione Europea, da parte dello Stato 8 Udienza pubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri italiano, con riferimento ad un mero obiter dictum della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea del 24 giugno 2010 (in causa C- 571/08), riferito all’imposizione fiscale come strumento utilizzabile al fine di soddisfare le esigenze di tutela della vita e della salute umana, ma indebitamente trasposto al caso in esame. 12. Con il quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la corte territoriale erroneamente applicato la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea in relazione alla supposta inesistenza di una violazione grave e manifesta del diritto comunitario, con particolare riferimento all’esistenza di diritti invocabili dai singoli. 13. I cinque motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione - benché astrattamente fondati, devono ritenersi superati dalla preliminare ed assorbente questione (oggetto della successiva esposizione) che attiene alla mancata dimostrazione, da parte della società ricorrente, dell’effettiva e concreta sussistenza di danni conseguenti all’illecito dello Stato italiano contestato in questa sede. 14. Sul punto, varrà sinteticamente indicare le ragioni che inducono a ritenere priva di adeguato fondamento giuridico l’argomentazione sostenuta dalla corte territoriale in relazione alla pretesa ‘scusabilità’ del comportamento del legislatore italiano in relazione alla (pur ritenuta) lesione della disciplina di origine continentale in ordine al divieto relativo all’imposizione di prezzi minimi di rivendita dei tabacchi. 15. In termini generali, è noto l’indirizzo assunto, ormai da lungo tempo, dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea in ordine alla responsabilità dei singoli Stati nei diretti confronti di individui e gruppi in relazione alla violazione dei relativi diritti soggettivi che trovino fondamento nella disciplina dell’Unione; evenienza destinata a 9 Udienza pubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri compiersi ogniqualvolta al singolo Stato (indipendentemente dall’identità degli apparati o dagli organi legislativi, amministrativi o giudiziari cui risale l’adozione delle determinazioni contestate) sia imputabile la responsabilità di aver provocato con immediatezza la lesione di prerogative proprie dei singoli che, riconosciute e protette dall’ordinamento europeo, si sia tradotta nella produzione di conseguenze pregiudizievoli, effettive e concrete, a danno di questi. 16. Si tratta di principi andatisi progressivamente concretizzando - come opportunamente ricordato nelle note in questa sede depositate per iscritto dal Procuratore Generale presso questa Corte - a partire dal principio consacrato per la prima volta nella sentenza CH e CI del 19 novembre 1991 (cause C-6/90 C-9/90), cui ha fatto seguito la pronuncia Brasserie Du Pêcheur-Factortame del 5 marzo 1996, causa C-46, in cui la Corte di Lussemburgo ha posto le basi per la configurabilità di una responsabilità a carico degli Stati membri per l’omessa o difettosa trasposizione di direttive, con conseguente obbligo di risarcire il danno arrecato ai cittadini da un illecito non altrimenti definibile se non come commesso dallo Stato nell’esercizio della funzione legislativa. 17. L’orientamento così inaugurato si è successivamente sviluppato e consolidato attraverso l’adozione di una serie di decisioni (cfr. Corte di Giustizia Europea del 30 settembre 2003, in causa C-224/01, Koebler;
Corte di Giustizia Europea del 13 giugno 2006, in causa C- 173/03, Traghetti del Mediterraneo e successive) che hanno dato luogo alla stabilizzazione di un vero e proprio sistema risarcitorio (a carattere sanzionatorio) vòlto a garantire il ristoro delle conseguenze negative derivanti dall’esercizio (tanto omissivo, quanto commissivo), da parte dei singoli Stati membri, della propria attività legislativa in conflitto con i principi del diritto dell’Unione. 10 Udienza pubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri 18. In questo contesto sistematico, i principi che attengono all’imputazione della responsabilità in capo al singolo Stato, pur confermando l’inevitabilità del riscontro di un indispensabile nesso di causalità tra il comportamento lesivo e il danno denunciato, prescindono dalla ricerca dei consueti coefficienti soggettivi del dolo e della colpa (secondo la tradizionale impostazione storica dei singoli ordinamenti statuali), per muovere alla ricerca del carattere oggettivamente ‘grave e manifesto’ della violazione ascritta allo Stato danneggiante. 19. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, infatti, la responsabilità dello Stato membro discende dal concreto riscontro di tre specifiche condizioni: “la prima di queste condizioni è che il risultato prescritto dalla direttiva implichi l’attribuzione di diritti a favore dei singoli. La seconda condizione è che il contenuto di tali diritti possa essere individuato sulla base delle disposizioni della direttiva. Infine, la terza condizione è l'esistenza di un nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo a carico dello Stato e il danno subito dai soggetti lesi” (Corte di giustizia, 19 novembre 1991, cause riunite C 6-90 e C-9/90, CH e CI, punto 40). 20. Nel dare corpo a tale indirizzo - e, segnatamente, all’individuazione del significato da ascrivere al carattere ‘grave e manifesto’ della violazione statale - la Corte di giustizia ha ulteriormente precisato come “fra gli elementi che il giudice competente può eventualmente prendere in considerazione, vanno sottolineati il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, l’ampiezza del potere discrezionale che tale norma riserva alle autorità nazionali o comunitarie, il carattere intenzionale o involontario della trasgressione commessa o del danno causato, la scusabilità o l’inescusabilità di un eventuale errore di diritto, la circostanza che i 11 Udienza pubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri comportamenti adottati da un’istituzione comunitaria abbiano potuto concorrere all’omissione, all’adozione o al mantenimento in vigore di provvedimenti o di prassi nazionali contrari al diritto comunitario. In ogni caso, una violazione del diritto comunitario è manifesta e grave quando continua nonostante la pronuncia di una sentenza che ha accertato l'inadempimento contestato, di una sentenza pregiudiziale o di una giurisprudenza consolidata della Corte in materia, dalle quali risulti l’illegittimità del comportamento in questione” (caso Brasserie du Pêcheur 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, punti 55- 57). 21. Tanto premesso, la Corte d’appello di Roma, pur allineandosi correttamente a tali principi, ha rilevato come, in concreto, la violazione (pur oggettivamente riscontrata) della disciplina dell’Unione da parte dello Stato italiano, in occasione dell’adozione del provvedimento legislativo impositivo di un prezzo minimo di rivendita del tabacco (art. 1, comma 486, della legge n. 311/2004, poi abrogato dall’art. 4 comma 5 d.lgs. n, 48/10), non potesse ritenersi ‘grave e manifesta’, avuto riguardo al carattere, a sua volta, ‘non chiaro e preciso’ della normativa comunitaria, si dà escludere che l’attività legislativa nella materia del commercio dei prodotti da tabacco potesse considerarsi adeguatamente indirizzata in un’unica direzione dalla disciplina europea (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata, nella parte in cui richiama le motivazioni del giudice amministrativo che si dicono integralmente condivise anche con riferimento alla responsabilità dello Stato legislatore: cfr. pag. 20 della sentenza impugnata). 22. In particolare, la Corte territoriale ha valorizzato la circostanza secondo cui l’art. 9, co. 2 della direttiva 95/59/CE (indicato come il parametro normativo di derivazione continentale) contenesse un’espressa riserva in favore della legislazione interna degli Stati 12 Udienza pubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri membri in materia di prezzi imposti tali da non escludere in toto un intervento autoritativo del legislatore e delle pubbliche amministrazioni nazionali nella determinazione del prezzo di vendita delle sigarette. 23. La stessa Corte di giustizia, del resto - secondo quanto rilevato dalla Corte territoriale - con la sentenza del 24 giugno 2010 ha ritenuto che la normativa italiana in materia di prezzo minimo fosse confliggente con il diritto comunitario, non già per il fatto di esistere in quanto tale, ma in quanto non strutturata in modo da escludere la creazione di una distorsione della concorrenza (cfr. pagg. 14-15 della sentenza impugnata). 24. Infine, ad ulteriore sostegno della scusabilità del legislatore italiano, la Corte d’appello di Roma ha richiamato la circostanza costituita dall’avvenuta adozione della contestata normativa italiana sui prezzi (anche) sulla base della decisione del Consiglio europeo del 2 giugno 2004, con la quale era stata approvata la Convenzione-quadro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che aveva individuato espressamente le misure finanziarie e fiscali come un mezzo efficace e importante al fine di ridurre il consumo di tabacco (in particolare da parte dei giovani), riconoscendo la possibilità dell’adozione e del mantenimento da parte degli Stati, di misure comprendenti l’applicazione di politiche fiscali e, all’occorrenza, di politiche dei prezzi riguardanti i prodotti del tabacco, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di salute tendenti alla riduzione del consumo di tabacco (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata, sempre nella parte in cui richiama le motivazioni del giudice amministrativo che si dicono integralmente condivise anche con riferimento alla responsabilità dello Stato legislatore: cfr. pag. 20 della sentenza impugnata). 13 Udienza pubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri 25. L’analisi compiuta dalla Corte territoriale (sulla scia di quella condivisa del giudice amministrativo) deve dirsi, tuttavia, non rispettosa dei principi al riguardo stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, non avendo il giudice a quo adeguatamente sottoposto ad analisi la questione (espressamente sottolineata dalla giurisprudenza continentale) secondo cui deve ritenersi sempre ‘grave e manifesta’ la violazione ascritta allo Stato membro laddove quest’ultimo abbia adottato il proprio comportamento illecito pur a fronte di una giurisprudenza consolidata in materia della Corte di giustizia dalla quale risulti l’illegittimità del comportamento in questione (cfr. caso Brasserie du Pêcheur 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, punti 55-57). 26. Al riguardo, varrà considerare come il provvedimento legislativo qui contestato sia stato adottato, dallo Stato italiano, nel 2004 (legge n. 311/2004), e sia stato successivamente ritenuto contrastante con il diritto europeo (per violazione dell’art. 9 della direttiva n. 95/59) con la sentenza 24 giugno 2010 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. 27. Prima del 2004, però, la giurisprudenza europea nella materia dell’adozione di prezzi minimi dei prodotti da tabacco poteva ritenersi già certamente consolidata nel senso del relativo sicuro contrasto con i principi del diritto dell’Unione, tanto risultando in modo esplicito dalla lettura: 1) della sentenza della CGUE del 21 giugno 1983, Commissione c. FR (caso 90/82); 2) della sentenza della CGUE del 19 ottobre 2000, Commissione c. Grecia (caso 216/98); 3) della sentenza della CGUE del 27 febbraio 2002, Commissione c. FR (caso 302/2002). 28. Nel primo caso (Commissione c. FR, sentenza del 21 giugno 1983, caso 90/82), pur non facendosi mai direttamente questione di prezzi minimi (in quanto non immediatamente posti a 14 Udienza pubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri oggetto della controversia), da un lato, si esplicita il divieto di incidere autoritativamente sulla fissazione dei prezzi del tabacco e, dall’altro, si dà conto della rilevanza dell’argomentazione sostenuta dalla Commissione europea là dove, esemplificando le modalità attraverso le quali l’azione della legislazione statale sui prezzi possa incidere, distorcendolo, sul regolare andamento della concorrenza, si afferma come l’eventuale imposizione di un prezzo minimo, in quanto in ipotesi superiore al prezzo massimo stabilito da un produttore, varrebbe ad imporre, a quest’ultimo, l’adozione di un prezzo superiore, con un evidente effetto distorsivo della concorrenza;
e ciò, in palese contrasto con quanto espressamente sancito dalla direttiva 72/464/CEE (in larga misura sovrapponibile ai contenuti della direttiva 95/59/CE sul punto), nella parte in cui riserva ai produttori del tabacco la prerogativa di stabilire liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto dei loro prodotti nel rispetto delle dinamiche di mercato (cfr. art. 5 della direttiva 72/464/CEE e art. 9 della direttiva 95/59/CE). 29. Nel secondo caso (Commissione c. Grecia, sentenza del 19 ottobre 2000, caso 216/98), la CGUE affronta direttamente la liceità, rispetto alla direttiva 95/59/CE, della fissazione per legge, da parte di uno Stato membro, del prezzo minimo dei tabacchi. Qui la Corte riprende in modo esplicito la tesi, già precedentemente esposta nel ‘caso francese’ del 1982, secondo cui la fissazione di un prezzo minimo del tabacco equivalga alla sostanziale violazione del divieto (positivamente stabilito dalla direttiva 95/59/CE) della fissazione di un prezzo massimo, poiché l’eventuale fissazione di un prezzo minimo in ipotesi superiore al prezzo massimo fissato dal produttore finirebbe col costringere quest’ultimo ad adeguare il proprio prezzo massimo, con la conseguente consumazione di una palese violazione dei principi della libertà di concorrenza. 15 Udienza pubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri Nella stessa decisione, peraltro, si trova altresì affermato come l’argomentazione volta a intendere l’adozione di prezzi minimi del tabacco in termini strumentali, rispetto allo scopo del concorso alla tutela della salute, non valga a giustificare la violazione della direttiva europea, ben potendo lo Stato membro ottenere il medesimo risultato di tutela della salute attraverso l’imposizione di accise più alte: una misura fiscale di per sé capace di conservare la possibilità, per il produttore interessato, di rinunciare al conseguimento di più alte quote di profitto al fine di mantenere i propri prezzi al livello originario. 30. Nel terzo caso (Commissione c. FR, sentenza del 27 febbraio 2002, caso 302/2002), la CGUE torna a verificare la liceità, rispetto alla direttiva 95/59/CE, della fissazione per legge, da parte di uno Stato membro, del prezzo minimo dei tabacchi, nella specie stabilito dallo Stato francese in modo indiretto, ma con il medesimo risultato consistente nella fissazione autoritativa di un prezzo minimo. Qui la Corte di giustizia ribadisce il principio, già stabilito nella decisione assunta nei confronti della Grecia il 19 ottobre 2000, secondo cui la fissazione di un prezzo minimo dei prodotti da tabacco equivale alla violazione del divieto (positivamente stabilito dalla richiamata direttiva) di fissazione di un prezzo massimo, poiché l’eventuale fissazione di un prezzo minimo, in ipotesi superiore al prezzo massimo fissato dal produttore, finirebbe col costringere quest’ultimo all’adeguamento del proprio prezzo massimo, con la conseguente consumazione di una palese violazione dei principi della libertà di concorrenza. 31. Il principio di diritto da ultimo richiamato (volto a escludere la liceità della fissazione per legge di un prezzo minimo dei prodotti da tabacco, in quanto lesiva del divieto positivamente stabilito dalla direttiva 95/59/CE di fissare un prezzo massimo in violazione dei 16 Udienza pubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri principi della libertà di concorrenza, e non legittimamente giustificabile attraverso il richiamo alle esigenze di tutela della salute), già introdotto nel 1982, in chiave argomentativa, nella sentenza della CGUE del 21 giugno 1983 (Commissione c. FR, caso 90/82), risulta quindi ripetutamente ripreso e consolidato nei pronunciamenti successivi della Corte di giustizia dell’Unione Europea del 2000 e del 2002 (sentenza del 19 ottobre 2000, Commissione c. Grecia, caso 216/98 e sentenza del 27 febbraio 2002, Commissione c. FR, caso 302/2002), con la conseguenza che l’imposizione legislativa, nel 2004, da parte dello Stato italiano, di un prezzo minimo dei prodotti da tabacco (cfr. art. 1 comma 486 della legge n. 311/2004) (successivamente riconosciuta in contrasto l’ordinamento europeo dalla sentenza del 24 giugno 2010, caso 571/08) doveva ritenersi, già all’atto della sua adozione, palesemente contraria all’orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea in materia e, conseguentemente, tale da costituire, di per sé, una violazione ‘grave e manifesta’ della direttiva 95/59/CE, secondo quanto riconosciuto, a sua volta, dalla medesima giurisprudenza della CGUE (cfr. caso Brasserie du Pêcheur 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, punti 55-57). 32. Da tali premesse deriva dunque l’erroneità dell’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l’imposizione di un prezzo minimo dei prodotti di tabacco introdotta dall’art. 1 comma 486 della legge n. 311/2004, pur contrastando con la direttiva 95/59/CE, non ha costituito una violazione ‘grave e manifesta’ del diritto dell’Unione. 33. Tale erroneità, pur inducendo a ritenere astrattamente fondate le censure illustrate dall’odierna società ricorrente attraverso la proposizione dei motivi in esame, si rivela purtuttavia priva di incidenza 17 Udienza pubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri sulla correttezza della decisione finale impugnata, avuto riguardo al carattere assorbente della questione relativa alla mancata dimostrazione, da parte della società ricorrente, dell’effettiva e concreta sussistenza di danni conseguenti all’illecito dello Stato italiano contestato in questa sede (su cui v. infra). 34. Ne deriva il riconoscimento dell’inammissibilità dei motivi dal primo al quinto del ricorso principale, avuto riguardo alla relativa irrilevanza ai fini della decisione. 35. Con il sesto motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la società attrice avesse inammissibilmente mutato in corso di causa la propria domanda relativa all’estensione del proprio fatturato anche al periodo successivo alla data della sentenza di condanna dello Stato italiano pronunciata dalla Corte di giustizia per l’introduzione del cosiddetto prezzo minimo, avendo l’odierna istante tempestivamente rivendicato il risarcimento di tutti i danni subiti anche in relazione alla violazione delle norme sulla concorrenza, oltre che a quelli discendenti dalla violazione dell’art. 9 della direttiva n. 95/59, senza considerare il carattere ugualmente dannoso ed economicamente equivalente, tanto dell’imposizione di un prezzo minimo, quanto dell’imposizione di un’accisa di entità tale da ostacolare di fatto ogni possibilità di contenimento del prezzo in chiave concorrenziale, come peraltro statuito dalla sentenza del Tribunale amministrativo regionale richiamata in ricorso e passata in giudicato a seguito della conferma da parte del Consiglio di Stato. 36. Con l’ottavo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge (anche in combinato disposto con l’art. 39-octies del d.lgs. n. 504/95, nel testo risultante a seguito della modifica introdotta con il d.l. n. 94 del 23 giugno 2010), per avere la 18 Udienza pubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri Corte territoriale erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle norme dell’ordinamento europeo sulla concorrenza, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea. 37. Il sesto motivo è infondato e suscettibile di assorbire la rilevanza dell’ottavo. 38. Osserva il Collegio come l’esame della documentazione processuale, ammissibile in considerazione della natura del vizio denunciato, consenta di confermare l’esattezza di quanto statuito dal giudice a quo in relazione alla tardività della proposizione, da parte della società ricorrente, della domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla dedotta assunzione, da parte dello Stato italiano, di un comportamento genericamente lesivo dei principi della concorrenza tra imprenditori in conseguenza dell’imposizione legislativa di una c.d. ‘accisa minima’ di entità tale da ostacolare ogni possibilità di contenimento del prezzo in chiave concorrenziale, essendosi la MO s.r.l. costantemente limitata, fino alla scadenza temporale delle preclusioni processuali poste dall’art. 183, co. 6, c.p.c., a rivendicare il risarcimento dei danni conseguenti alla sola adozione del provvedimento legislativo impositivo di un prezzo minimo dei propri prodotti da tabacco, ed avendo, al contrario, esteso la propria prospettazione giustificativa della rivendicazione risarcitoria solo negli scritti conclusivi, alla luce della complessa istruttoria contabile svolta, “anche con acquisizione di documentazione dopo la scadenza dei termini istruttori” (cfr. pag. 18 della sentenza impugnata). Da tanto deriva l’infondatezza della censura relativa al sesto motivo e il conseguente assorbimento delle contestazioni illustrate nell’ottavo. 39. Con il settimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la Corte territoriale 19 Udienza pubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri erroneamente omesso di procedere in ogni caso alla liquidazione dei danni subiti dalla MO s.r.l. a seguito dell’introduzione del prezzo minimo da parte del legislatore italiano. 40. Il motivo - astrattamente fondato sulla base di quanto esposto in corrispondenza alla decisione relativa ai primi cinque motivi del ricorso - deve ritenersi assorbito dal rilievo concernente la mancata dimostrazione, da parte della società ricorrente, dell’effettiva e concreta sussistenza di danni conseguenti all’illecito dello Stato italiano contestato in questa sede (su cui v. infra). 41. Con il nono motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente escluso la possibilità di valutare, ai fini della determinazione dei danni subiti dalla società attrice, il periodo successivo all’abolizione del provvedimento denominato ‘accisa minima’, sull’erroneo presupposto della mancata previsione della rivendicazione dei corrispondenti danni nella domanda originaria. 42. Con il decimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché per violazione dell’ambito di applicazione temporale dell’art. 1, comma 486, della legge n. 311/2004, per avere la Corte territoriale erroneamente determinato l’ambito temporale di applicazione della norma nazionale in materia di accisa ai fini della quantificazione dei danni risarcibili. 43. Con l’undicesimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 167 e 183 c.p.c., per avere la Corte territoriale illegittimamente tenuto conto, ai fini della decisione, delle argomentazioni avanzate dalla controparte in ordine alla pretesa violazione, da parte dell’attrice, delle norme sulla concorrenza, trattandosi di un’eccezione riconvenzionale irritualmente sollevata 20 Udienza pubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri dalla controparte oltre i termini preclusivi stabiliti dalle norme processuali. 44. Il nono, il decimo e l’undicesimo motivo - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione, in quanto tutti vertenti sulla questione concernente la dimostrazione e la liquidazione del danno rivendicato - sono inammissibili. 45. Osserva il Collegio come la Corte territoriale abbia radicalmente disarticolato il ragionamento probatorio posto a fondamento della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto di rinvenire, tra i dati contabili acquisiti nel corso dello svolgimento della c.t.u., sufficienti elementi dimostrativi di carattere presuntivo idonei a sostanziare il giudizio condotto ai fini (non già solo della liquidazione, bensì) della sussistenza stessa del danno denunciato dalla società ricorrente. In particolare, la Corte d’appello ha evidenziato l’impossibilità di ascrivere un’attendibile idoneità rappresentativa ai parametri temporali e contabili valorizzati dal primo giudice, rilevando come l’erroneità del criterio equitativo di quantificazione adottato dal Tribunale discendesse in primo luogo “dall'erronea individuazione del momento di abolizione del prezzo minimo di vendita delle sigarette che il Tribunale ha fissato nel mese di maggio 2012, quando il Tar del Lazio aveva disapplicato la normativa sull’accisa minima, ritenendo che quest'ultima, di fatto, reintroducesse il prezzo minimo di vendita dichiarato illegittimo dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, laddove, dopo la pronuncia della sentenza della Corte di Giustizia del 24 giugno 2010, lo Stato italiano non aveva più applicato la norma interna sul prezzo minimo né era entrata in vigore la norma nazionale in materia di accisa minima”. 21 Udienza pubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri La sentenza impugnata ha in ogni caso evidenziato come “il dato della crescita esponenziale del fatturato di MO nell'epoca successiva all’aprile 2012” non esibisse alcuna “valenza univoca quale elemento per la liquidazione del danno”, avuto riguardo all’impossibilità di “stabilire in quale misura detta crescita sia stata determinata da una situazione di disparità di condizioni con tutti gli altri competitori che hanno subito l’applicazione dell'accisa minima disapplicata soltanto per MO, mentre gli altri concorrenti avevano ottenuto provvedimenti analoghi nel periodo tra il maggio 2013 ed il dicembre 2013”. Quanto, infine, ai volumi di vendita nei periodi ‘di prezzo libero’, gli stessi non sarebbero, secondo il giudice d’appello, “da soli sufficienti a fondare la quantificazione del danno” non tenendo in alcun conto del decisivo “dato relativo ai costi di produzione” (cfr. pagg. 19-20 della sentenza impugnata). 46. In forza di tali premesse, il giudice d’appello ha quindi ritenuto che i residui elementi di valutazione oggettivamente considerabili non valessero a giustificare il riconoscimento di un quadro probatorio (sia pure di carattere critico-indiziario) sufficiente a conferire adeguata attendibilità a un giudizio positivo in ordine, non solo alla quantificazione, bensì alla stessa concreta sussistenza dei danni denunciati dalla società ricorrente come causalmente riconducibili al provvedimento legislativo in questa sede contestato. 47. Le censure avanzate dall’odierna società ricorrente con i tre motivi in esame, lungi dall’intercettare la pretesa violazione dei parametri normativi espressamente richiamati, in altro non si risolvono se non in una prospettata rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, secondo un’impostazione critica non consentita in questa sede di legittimità, assumendo una portata del tutto irrilevante, rispetto alle concrete argomentazioni prospettate dalla Corte d’appello (e in 22 Udienza pubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri precedenza riportate), tanto l’asserita erroneità dell’affermazione della Corte secondo cui il Tribunale non avrebbe dovuto prendere in considerazione il periodo successivo al mese di aprile 2012 (sull'assunto che questo non fosse ricompreso nella domanda originaria), quanto l’affermazione secondo cui la norma sull'accisa minima sarebbe entrata in vigore nel momento stesso dell’abolizione del prezzo minimo, avendo la Corte territoriale espressamente attribuito rilevanza dirimente all’inquinamento ‘rappresentativo’ costituito dalla diversità dei tempi di applicazione della sospensione del provvedimento impositivo dell’accisa minima per i diversi produttori in competizione successivamente al 2012 (circostanza di fatto acquisita alla cognizione delle parti e liberamente valutabile dal giudice a prescindere dall’eventuale tempestività di rilievi o eccezioni di parte), ed avendo la stessa Corte ragionevolmente escluso l’attendibilità del mero dato contabile costituito dai volumi di vendita nei periodi ‘di prezzo libero’, in assenza di alcuna adeguata informazione in ordine ai costi effettivi di produzione. In breve, la corte territoriale ha ragionevolmente evidenziato l’impossibilità di desumere la prova del danno - in ipotesi derivato a carico della società ricorrente dall’imposizione del prezzo minimo delle sigarette - attraverso il confronto tra i volumi di vendita realizzati nei periodi di ‘prezzo libero’ e quelli realizzati nei periodi di ‘prezzo imposto’. Tale confronto, infatti, sarebbe stato prospettato solo artificialmente con riguardo al preteso periodo di ‘prezzo libero’ successivo alla sospensione dell’efficacia del provvedimento amministrativo impositivo della c.d. accisa minima, avendo la MO usufruito, dopo il 2012, della sospensione del provvedimento di imposizione di tale accisa minima in virtù di un provvedimento 23 Udienza pubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri giudiziale di carattere singolare, ossia non esteso a tutti i competitori della MO, rendendo in tal modo del tutto arbitraria la riconduzione dell’aumento dei volumi di vendita alla sola eliminazione del prezzo minimo imposto. Sotto altro profilo, la corte territoriale ha del tutto coerentemente sottolineato come il mero confronto tra volumi di vendita realizzati in tempi diversi, non valesse a costituire un significativo dato rappresentativo del danno denunciato, in assenza di un’analitica descrizione dei costi di produzione idonei a rivelare l’eventuale effettiva contrazione dei margini di profitto realizzati nei periodi di vigenza del prezzo minimo imposto. 48. Ritiene dunque il Collegio opportuno richiamare, in relazione al caso in esame, il consolidato principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, ai sensi del quale, per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 c.p.c., è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve aver giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma (cioè dichiarando di non doverla osservare), o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 24 Udienza pubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla ‘valutazione delle prove’ (cfr. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 - 01). 49. Sotto altro profilo, l’ammissibilità della doglianza relativa alla violazione dell'art. 116 c.p.c. è consentita solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo ‘prudente apprezzamento’, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 - 02). Nella specie, la società ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, da parte del giudice a quo, del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di prova legale), - ovvero lungi dall’evidenziare l’omesso esame, da parte della Corte territoriale, di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, in termini determinanti, l’esito della scelta decisoria adottata o un vizio costituzionalmente rilevante della motivazione (entro lo schema di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.) – si è limitato a denunciare un (preteso) cattivo esercizio, da parte della Corte territoriale, del potere di apprezzamento del fatto sulla base delle 25 Udienza pubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri prove selezionate, spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legittimità. 50. Sulla base di tali considerazioni, dev’essere pertanto attestata l’inammissibilità del nono, del decimo e dell’undicesimo motivo. 51. Con il dodicesimo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione in relazione al punto concernente il rigetto dell’appello incidentale proposto dall’odierna società istante, essendosi la Corte territoriale sottratta all’onere di specificare l’entità, la consistenza e la natura dei motivi per i quali detto appello incidentale doveva essere respinto. 52. Il motivo è infondato. 53. Osserva il Collegio come la sentenza impugnata abbia espressamente giustificato il rigetto dell’appello incidentale con riferimento all’insieme delle considerazioni svolte (immediatamente a ridosso della valutazione circa la fondatezza dell’appello incidentale) in ordine all’effettività del danno denunciato dalla società ricorrente: si tratta di un’esplicita, riconoscibile ed argomentata motivazione della decisione assunta dal giudice a quo, di per sé pienamente idonea ad escludere in radice la fondatezza della censura in esame. 54. Con il tredicesimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la Corte territoriale illegittimamente disatteso l’appello incidentale proposto dalla società istante, sulla presumibile base delle argomentazioni sviluppate nelle parti del provvedimento impugnato già sottoposte a critica nei precedenti motivi dal primo al settimo. 55. Il motivo è inammissibile. 56. Osserva il Collegio come la società ricorrente abbia proposto la censura in esame trascurando di specificare i termini esatti della 26 Udienza pubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri contestazione critica avanzata nei confronti della sentenza impugnata, avendo totalmente omesso di individuare le questioni e i punti illustrati nell’appello incidentale che sarebbero stati (in ipotesi) erroneamente disattesi dalla Corte territoriale. 57. Al di là di tale premessa, varrà considerare come la rilevata complessiva infondatezza di precedenti motivi di ricorso valga ad assorbire la rilevanza della proposizione del motivo in esame, dalla stessa società ricorrente legata all’“accoglimento dei motivi dal primo al settimo del presente ricorso per cassazione” (cfr. pag. 43 del ricorso). 58. Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto di entrambi i ricorsi. 59. La reciprocità della soccombenza vale a giustificare, ad avviso del Collegio, l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità. 60. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. 27 Udienza pubblica del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 26683/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione