Sentenza 29 novembre 1971
Massime • 1
Quando una sentenza della Corte di Cassazione ha fissato, con effetto vincolante per il giudice di rinvio, i criteri in iudicando ed in procedendo che devono informare la risoluzione della causa, tutte le questioni che potevano e dovevano essere dedotte in Sede di legittimita od essere rilevate d'ufficio, debbono intendersi implicitamente decise, in via definitiva, dalla Corte regolatrice quale presupposto necessario ed inderogabile della sua decisione. ( V 2378'69, mass n 341828).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/11/1971, n. 3485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3485 |
| Data del deposito : | 29 novembre 1971 |
Testo completo
Quando una sentenza della Corte di Cassazione ha fissato, con effetto vincolante per il giudice di rinvio, i criteri in iudicando ed in procedendo che devono informare la risoluzione della causa, tutte le questioni che potevano e dovevano essere dedotte in Sede di legittimita od essere rilevate d'ufficio, debbono intendersi implicitamente decise, in via definitiva, dalla Corte regolatrice quale presupposto necessario ed inderogabile della sua decisione. ( V 2378'69, mass n 341828).*