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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 24/09/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
n. 2032/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 2032/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] l'[...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: titolare di impresa edile reddito: euro 12.286,00 netti nell'anno d'imposta 2023
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: educatrice reddito: euro 20.149,00 netti nell'anno d'imposta 2023
entrambi con l'Avv. Erika Caterina Pallone presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Cutro (KR) il 13-8-2004 (anno 2004, Numero 58, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1 Per_ e dalla cui unione sono nate le figlie e , rispettivamente l'8-8-2007 e il Per_1
18-9-2017.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
Per_
2) Le figlie minori e vengono affidate in via condivisa a entrambi i Per_1 genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocamento e residenza anagrafica presso la madre ORa Parte_2
Il padre OR potrà vederle e tenerle con sé, ogni volta lo vorrà, Parte_1 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie, secondo le modalità che verranno convenute di volta in volta di comune accordo tra i genitori, in base ai loro impegni lavorativi ed extra lavorativi e, comunque sia, in caso di disaccordo, almeno secondo le seguenti modalità: a) Durante l'anno scolastico: dal lunedì al venerdì due pomeriggi alla settimana con il papà e il fine settimana alternato uno con il papà e uno con la mamma;
b) Le festività, le vacanze natalizie, pasquali ed estive saranno ripartite in eguale misura tra i genitori. Il tutto salvo diverso e migliore accordo tra i genitori e sentita la volontà delle figlie minori. Il giorno del compleanno delle figlie potrà essere festeggiato con entrambi i genitori, salvo loro diverso accordo. In tal caso si applicherà la regola dell'alternanza di anno in anno.
3) Le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse;
4) La casa familiare, sita in Costa di Rovigo (RO), via Pietro Nenni n. 173 con tutto quanto l'arreda e correda, è assegnata alla ORa genitore Parte_2 Per_ collocatario delle figlie minori e;
Per_1
5) Il OR si obbliga a corrispondere alla ORa Parte_1 Parte_2 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere, previo accordo, nell'interesse dei figli, come di seguito indicate: a) Spese mediche (da documentare) b) Spese scolastiche (tra cui il dopo scuola), di istruzione e formazione (da documentare) c) Spese extrascolastiche (tra cui lo sport).
6) Ciascun genitore sosterrà le spese ordinarie per le figlie minori, che si assumerà in via esclusiva, in tutte le occasioni in cui le figlie si troveranno presso lo stesso genitore;
7) Resta salva la libertà di ciascun genitore di effettuare acquisti e spese straordinarie per i figli in piena autonomia e senza consultare l'altro genitore, con rinuncia all'eventuale diritto di rimborso;
2 8) I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse delle figlie minori. I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare il numero di cellullare per consentire le comunicazioni nell'interesse e con le figlie;
9) In merito al pagamento della rata mensile del mutuo relativo alla casa coniugale, le parti si impegnano a pagare la propria quota di competenza pari al 50%. A tale scopo, il sig. si impegna a versare mensilmente alla Parte_1 signora , sino all'estinzione del mutuo, la sua quota pari al 50%, che si Parte_2 indica in euro 300,00, affinché la stessa provveda al pagamento della rata totale alla Banca mutuante. Con conguaglio da farsi alla fine di ogni anno le parti, dovranno regolare eventuali somme a debito o a credito da verificarsi in base all'andamento variabile della rata del mutuo, in modo che ogni parte provveda al pagamento del 50 % della rata. In caso la rata del mutuo, essendo variabile, superi l'importo di euro 700,00 mensili, il conguaglio dovrà avvenire mensilmente, in modo che ogni parte provveda al pagamento del 50 % della rata.
10) In caso di vendita dell'immobile, intestato ad entrambe le parti al 50%, al netto di quanto eventualmente dovuto alla banca per il contratto di mutuo nonché per eventuali spese accessorie, ad ognuna delle parti spetterà il 50% del prezzo di vendita che verrà pattuito.
11) Le parti si riservano di definire in separata sede ogni altra questione relativa ai reciproci rapporti economici intercorsi;
12) I coniugi dichiarano di essere attualmente economicamente indipendenti ed autosufficienti e di non avere nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento o alimentare personale.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18-6-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
3 La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la Per_ regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento delle figlie e , Per_1 la prima maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale delle stesse, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 2032/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a Cutro (KR) il 13-8-2004, Parte_2
e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cutro (KR), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 24 settembre 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 2032/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] l'[...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: titolare di impresa edile reddito: euro 12.286,00 netti nell'anno d'imposta 2023
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: educatrice reddito: euro 20.149,00 netti nell'anno d'imposta 2023
entrambi con l'Avv. Erika Caterina Pallone presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Cutro (KR) il 13-8-2004 (anno 2004, Numero 58, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1 Per_ e dalla cui unione sono nate le figlie e , rispettivamente l'8-8-2007 e il Per_1
18-9-2017.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
Per_
2) Le figlie minori e vengono affidate in via condivisa a entrambi i Per_1 genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocamento e residenza anagrafica presso la madre ORa Parte_2
Il padre OR potrà vederle e tenerle con sé, ogni volta lo vorrà, Parte_1 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie, secondo le modalità che verranno convenute di volta in volta di comune accordo tra i genitori, in base ai loro impegni lavorativi ed extra lavorativi e, comunque sia, in caso di disaccordo, almeno secondo le seguenti modalità: a) Durante l'anno scolastico: dal lunedì al venerdì due pomeriggi alla settimana con il papà e il fine settimana alternato uno con il papà e uno con la mamma;
b) Le festività, le vacanze natalizie, pasquali ed estive saranno ripartite in eguale misura tra i genitori. Il tutto salvo diverso e migliore accordo tra i genitori e sentita la volontà delle figlie minori. Il giorno del compleanno delle figlie potrà essere festeggiato con entrambi i genitori, salvo loro diverso accordo. In tal caso si applicherà la regola dell'alternanza di anno in anno.
3) Le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse;
4) La casa familiare, sita in Costa di Rovigo (RO), via Pietro Nenni n. 173 con tutto quanto l'arreda e correda, è assegnata alla ORa genitore Parte_2 Per_ collocatario delle figlie minori e;
Per_1
5) Il OR si obbliga a corrispondere alla ORa Parte_1 Parte_2 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere, previo accordo, nell'interesse dei figli, come di seguito indicate: a) Spese mediche (da documentare) b) Spese scolastiche (tra cui il dopo scuola), di istruzione e formazione (da documentare) c) Spese extrascolastiche (tra cui lo sport).
6) Ciascun genitore sosterrà le spese ordinarie per le figlie minori, che si assumerà in via esclusiva, in tutte le occasioni in cui le figlie si troveranno presso lo stesso genitore;
7) Resta salva la libertà di ciascun genitore di effettuare acquisti e spese straordinarie per i figli in piena autonomia e senza consultare l'altro genitore, con rinuncia all'eventuale diritto di rimborso;
2 8) I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse delle figlie minori. I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare il numero di cellullare per consentire le comunicazioni nell'interesse e con le figlie;
9) In merito al pagamento della rata mensile del mutuo relativo alla casa coniugale, le parti si impegnano a pagare la propria quota di competenza pari al 50%. A tale scopo, il sig. si impegna a versare mensilmente alla Parte_1 signora , sino all'estinzione del mutuo, la sua quota pari al 50%, che si Parte_2 indica in euro 300,00, affinché la stessa provveda al pagamento della rata totale alla Banca mutuante. Con conguaglio da farsi alla fine di ogni anno le parti, dovranno regolare eventuali somme a debito o a credito da verificarsi in base all'andamento variabile della rata del mutuo, in modo che ogni parte provveda al pagamento del 50 % della rata. In caso la rata del mutuo, essendo variabile, superi l'importo di euro 700,00 mensili, il conguaglio dovrà avvenire mensilmente, in modo che ogni parte provveda al pagamento del 50 % della rata.
10) In caso di vendita dell'immobile, intestato ad entrambe le parti al 50%, al netto di quanto eventualmente dovuto alla banca per il contratto di mutuo nonché per eventuali spese accessorie, ad ognuna delle parti spetterà il 50% del prezzo di vendita che verrà pattuito.
11) Le parti si riservano di definire in separata sede ogni altra questione relativa ai reciproci rapporti economici intercorsi;
12) I coniugi dichiarano di essere attualmente economicamente indipendenti ed autosufficienti e di non avere nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento o alimentare personale.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18-6-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
3 La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la Per_ regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento delle figlie e , Per_1 la prima maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale delle stesse, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 2032/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a Cutro (KR) il 13-8-2004, Parte_2
e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cutro (KR), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 24 settembre 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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