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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 23/10/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3573/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Mantova Sezione Civile Il Giudice, dott. Valeria Monti, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3573/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione in data 23/06/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. TRA
c.f.: , elett.te dom.to alla Parte_1 C.F._1
P.LE DELLA MACINA N.3 43121 PARMA presso lo studio dell'Avv. CARNEVALI GIOVANNI, c.f.: , dal quale è C.F._2 rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
- ATTORE E
, c.f.: , Controparte_1 C.F._3
- CONVENUTO contumace E
C.F. e P.IVA Controparte_2 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante con sede in Bologna P.IVA_2
C.F. da Moglia (MN), Controparte_1 C.F._4 rapp.ta e difesa in virtù di procura in atti dall'avv. Jacopo Rebecchi
-CONVENUTA
Oggetto: lesione personale. Conclusioni: Attore: “Voglia l'Ill.ma Tribunale adito -disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione -accertata e ritenuta, per le causali di cui in premessa, l'integrale responsabilità del convenuto per il Controparte_1 sinistro per cui è causa, condannare quest'ultimo e
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in CP_2 qualità di impresa garante della responsabilità civile, a risarcire il danno occorso all'attore quantificato nella complessiva somma di €681.203,76 di cui € 265.360,00 quale complessivo danno biologico, € 126.769,37 per il danno morale, €189.074,39 quale danno patrimoniale derivante dalla perdita della capacità lavorativa specifica, € 100.000,00 quale danno da valutarsi
equitativamente per la perdita della capacità lavorativa generica o in ogni caso quelle diverse, maggiori o minori somme ritenute di giustizia, anche in via equitativa anche nella denegata e non creduta ipotesi in cui si voglia ritenere una eventuale presunzione di cui all'art 2054 co 2 cc;
il tutto oltre rivalutazione e interessi dal giorno del sinistro al saldo effettivo, oltre alle spese mediche sostenute e sostenende. Con vittoria di spese, comprensive di compensi di avvocato, oneri indivisibili di studio 15 %, IVA e CPA come per legge”; Convenuta: “Nel merito: Respingersi qualsiasi domanda svolta nel presente giudizio nei confronti di confronti di in quanto infondata per i motivi Controparte_2 esposti in narrativa. Vinte le spese e le competenze di causa.”. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con citazione ritualmente notificata, l'attore indicato in epigrafe ha esposto che: alle ore 22.30 circa del 22 ottobre 2021, mentre percorreva in bicicletta Via della Pace a Suzzara (MN), veniva investito da tergo dall'autovettura Ford Fiesta Tg. CW215WL, condotta e di proprietà del sig. Controparte_1
e assicurata con Polizza n.179643082 Controparte_2 A seguito del violentissimo urto, il ciclista veniva sbalzato verso l'alto e colpito dalla parte superiore della vettura di cui sfondava il parabrezza e deformava il tetto. Sul posto intervenivano i Carabinieri della Regione Lombardia -Stazione di Moglia, che a causa del comportamento del sig.
che aveva proseguito la marcia dopo l'urto spostando il mezzo dalla CP_1 posizione finale di quiete e delle condizioni atmosferiche di nebbia e visibilità insufficiente, non effettuavano i rilievi del sinistro, limitandosi a verbalizzare le dichiarazioni del sig. conducente del veicolo investitore. I mezzi CP_1 coinvolti nel sinistro venivano posti sotto sequestro presso la “Ditta Pradella”, che procedeva ad eseguire i rilievi fotografici dei mezzi danneggiati. Tanto dedotto, ritenuto che, dal raffronto tra le immagini fotografiche e le dichiarazioni del sig. risultanti dal Verbale dei Carabinieri, emerga in CP_1 modo evidente la piena responsabilità del conducente della vettura nell'occorso, e risultate inutili le richieste stragiudiziali, ha convenuto in giudizio e per vedere accolte le Controparte_1 Controparte_3 conclusioni su riportate.
2.Pur ritualmente citato non si è costituito . Controparte_1
3. Si è costituita in giudizio la sostenendo che la Controparte_4 responsabilità del sinistro tra l'autovettura Ford Fiesta tg. CW 215 WL condotta da ed il ciclista è ascrivibile Persona_1 Parte_1 unicamente alla condotta negligente ed imprudente dell'attore, il quale in mezzo alla notte e con una fitta nebbia stava percorrendo la SP 43 occupando il centro della carreggiata privo di indumenti catarifrangenti , con abiti scuri e senza fanali. Ha chiesto pertanto il rigetto delle domande attoree.
4.Compiute le verifiche preliminari, espletata istruttoria mediante escussione testimoniale, ctu cinematica e ctu medico-legale, precisate le conclusioni in
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epigrafe trascritte, il Giudice Monocratico ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5.Tanto premesso in ordine alla materia del contendere, la domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti e per gli argomenti appresso esplicitati.
6.Nel merito, bisogna premettere che in tema di danni causati dalla circolazione di veicoli vige una presunzione di pari responsabilità posta dall' art. 2054, comma 2, c.c. Il citato art. 2054 cod. civ. stabilisce una presunzione di colpa a carico dei conducenti dei veicoli, per il danno prodotto dalla circolazione degli stessi;
presunzione che comporta l'onere, a carico dei predetti, di fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Il comma 2 di tale disposizione, in particolare, prevede che laddove non si sia raggiunta la prova liberatoria, la responsabilità dei conducenti si presume eguale, il che significa, non che ciascuno sopporterà il danno subito dal proprio veicolo, ma che l'importo totale del danno sarà ripartito in parti uguali. E' appena il caso di ricordare che il solo accertamento dell'inosservanza di cautele o regole giuridiche di comportamento da parte di uno dei conducenti coinvolti nel sinistro non è sufficiente a travolgere la presunzione di colpa concorrente: incombe infatti l'onere di fornire, in via diretta o mediata, la prova liberatoria richiesta dall'art. 2054, secondo comma, c.c. (cfr. Cass. 7 febbraio 1997 n. 1198), per cui è necessario da parte di entrambe le parti dimostrare di aver assunto, nell'occorso, un atteggiamento pienamente conforme alle norme della circolazione stradale e alle regole di comune prudenza (v. Cass., 5 maggio 2000 n.5671; Cass. 16 aprile 1996 n. 3564; Cass. 14 febbraio 1997 n.1384), ovvero provare che l'altrui condotta colposa abbia rappresentato il fattore causale esclusivo nell'eziologia dell'evento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5226 del 10/03/2006; Cass. sez. 3, Sentenza n. 9550 del 22/04/2009; Cass. 19 aprile 1996 n.3723; Cass. 9 maggio 1987 n. 4294). Invero, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.( Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23431 del 04/11/2014). Si riscontra d'altronde nell'elaborazione giurisprudenziale che il problema della responsabilità non può essere automaticamente risolto con il criterio della cd. "precedenza di diritto", ma occorre accertare se nella produzione dell'evento abbia avuto efficienza causale anche l'inosservanza, da parte del conducente cui spettava tale precedenza, della diligenza da impiegarsi nella guida del veicolo: tale inosservanza, infatti, può essere, in pratica, ritenuta persino causa unica ed esclusiva dell'evento quando risulti che detto conducente abbia, con il suo irregolare comportamento, impedito all'altro
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conducente di evitare la collisione (cfr. per riferimenti in detti termini Cass. n. 2417/1978).
7. Tanto chiarito, passando all'analisi della dinamica del sinistro, si osserva innanzitutto che è pacifica tra le parti l'assenza di testimoni oculari. Può inoltre ritenersi accertato, perché confermato dallo stesso teste Tes_1
agente intervenuto sul posto al momento del fatto, che i carabinieri
[...] intervenuti non hanno proceduto ad accertamenti sui luoghi ma hanno ricostruito la dinamica, riportata poi nella loro relazione, sulla base delle dichiarazioni del conducente Sempre dalle dichiarazioni del teste CP_1
si ricava che non può essere ritenuta provata l'assenza del fanale Tes_1 posteriore della bicicletta, avendo lo stesso agente dichiarato che: “Preciso che le ricerche dei pezzi dei veicoli le abbiamo effettuate su un raggio di 20- 25 metri, però ai bordi della carreggiata c'era anche un canale che non abbiamo potuto ispezionare e quindi non posso escludere che dei pezzi siano finiti nel fossato”. Mentre può ritenersi accertato che l'attore non indossasse alcun giubbetto catarifrangente, in quanto il ha dichiarato che: Tes_1
“Quando noi siamo arrivati il era stato caricato in ambulanza e io ho Pt_1 dato uno sguardo dentro e ho visto che non aveva il giubbotto e che aveva i vestiti integri, così come era stato trovato” ed è improbabile che il giubbetto sia andato perso durante il sinistro, avendo l'attore tutti i vestiti integri, così come dichiarato dal teste. Ciò posto al fine di ricostruire la dinamica del sinistro bisogna fare riferimento agli accertamenti del nominato c.t.u. ingegner Persona_2 (cfr.rel depositata il 19.9.2024), le cui valutazioni appaiono immuni da errori o da vizi di tipo metodologico. Il consulente in particolare ha accertato che:
“…Nulla si può dire sulla presenza di luci rosse o di cata diottri rossi: gli accertatori non rinvenivano frammenti di tali componenti sulla sede viaria, ma non escludevano che potessero anche essere finiti nel canale insieme alla bicicletta. gli accertatori non notavano la presenza di un giubbotto di bretelle retro riflettenti ad alta visibilità né sulla sede viaria e né nel momento in cui il Sing abiti scuri veniva caricato in ambulanza;
il vettori, urtava il ciclista Pt_2 tamponando le asse a 30 cm nella semi parte anteriore destra. All'inizio del cofano rimaneva impressa l'impronta del portapacchi posteriori, il corpo veniva caricato sul cofano e quindi di schiena sfondava il parabrezza imbozzando altresì il tettuccio nella semi parte di destra” e concludeva: “ si ritiene che il abbia violato i seguenti articoli del codice della strada: CP_1
140 comma uno, in quanto non si è comportato in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale;
articolo 141 comma secondo: in quanto non era in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità ed dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile;
articolo 141, comma tre: in quanto non regolava la velocità nel tratto di strada in ora notturna, nel caso di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche in
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presenza di nebbia. Per quanto riguarda il Sing, si ritiene che il medesimo abbia violato i seguenti articoli del codice della strada: 140 comma uno, in quanto non si è comportato in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale;
articolo 68, comma uno, in quanto circolava quantomeno senza le segnalazioni visive anteriori di luce bianca e laterali a luci gialle obbligatorie ora notturna in caso di nebbia articolo 182, comma nove bis in quanto circolava fuori centro abitato in ora notturna senza indossare il giubbotto o le bretelle retro riflettenti ad alta visibilità; articolo 143, comma due, in quanto essendo stato tamponato 30 cm a destra dall'asse longitudinale dell'autovettura, non circolava il più vicino possibile al margine destro della carreggiata. articolo 377, comma quattro re, in quanto essendo il veloci e sprovvisto quantomeno del dispositivo di segnalazione visiva anteriormente di luci bianche o gialle e non poteva essere utilizzato ma solamente condotto a mano ”.
8. Tanto chiarito, nel caso di specie è emersa certamente una corresponsabilità in capo all'attore nella causazione del sinistro. Tale corresponsabilità, tenendo conto delle rispettive condotte dei conducenti e di tutte le circostanze accertate, può determinarsi nella misura del 50%.
9. Passando quindi alla valutazione dei danni, occorre a tal riguardo esaminare l'incidenza del fatto illecito sulla persona dell'attore in sé considerata, con la precisazione che il danno non patrimoniale da lesione della salute, sia di natura permanente che temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato nella sua persona complessivamente considerata, a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale, costituendo una posta di danno connessa alla lesione della persona fisica in sé riguardata, aldilà della specifica attitudine del soggetto a procacciarsi redditi, la cui eventuale lesione trova adeguato rimedio mediante il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante. Ciò chiarito, va rilevato che nel caso di specie, il Giudicante ritiene di poter far proprie le conclusioni esposte nella relazione medico legale della c.t.u., dott. (cfr. rel dep. Il 1.2.2025), le cui valutazioni si Persona_3 presentano immuni da errori o da vizi metodologici. Il consulente, in particolare, ha accertato che: “…Le lesioni accertate sono in nesso causale con il sinistro come descritto in atti. Il sig. fu sottoposto (29.10.21) ad intervento chirurgico di Parte_1 riduzione e sintesi con placca e viti della frattura tibiale destra, riduzione e sintesi con placca al malleolo peroneale con viti transindesmotiche alla tibio tarsica di sinistra. La degenza si protrasse fino al 10.11.21; quindi il sig. si sottopose ai Pt_1 controlli prescritti. Attualmente residuano gli esiti delle pregresse fratture dei processi traversi di destra da L1 a L4, esiti di trauma fratturativo del perone e della sindesmosi
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della tibio tarsica di sinistra con limitazione algico-funzionale, esiti di frattura del pilone tibiale destra con limitazione algico- funzionale, nonché esiti cicatriziali. I postumi residuati configurano un danno biologico valutabile, con riferimento ai valori tabellari di cui alle linee guida della del 2016, CP_5 nella misura del 28% (ventotto per cento). Il periodo di temporanea biologica è così quantificabile:
18 (diciotto) giorni di temporanea assoluta (ricovero ospedaliero dal 23.10.21 al 10.11.21);
56 (cinquantasei) giorni di temporanea parziale al 75%;
30 (trenta) giorni di temporanea parziale al 50%
30 (trenta) giorni di temporanea parziale al 25%1 Il grado di sofferenza patito in relazione all'iter clinico ed in relazione ai trattamenti praticati è valutabile come di grado elevato durante la degenza ospedaliera, quindi di grado medio relativo al periodo di temporanea parziale al 75%, di grado medio-lieve sul restante periodo. I postumi residuati a carico degli arti inferiori, con difficoltà nella deambulazione, determinano altresì un danno alla specifica capacità lavorativa di venditore ambulante in pari percentuale del danno biologico. Non sono documentate spese mediche.” 10. Circa la quantificazione del danno, è noto che gli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private (di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) dettano criteri per la liquidazione del danno biologico per lesioni da sinistri stradali, rispettivamente, di non lieve e di lieve entità, queste ultime concernenti i postumi pari o inferiori al 9% della complessiva validità dell'individuo. Nel caso di specie, la liquidazione va eseguita secondo i criteri fissati nell'art. 138 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 che dettano criteri per la liquidazione del danno biologico per lesioni da sinistri stradali di non lieve entità concernenti i postumi superiori al 9% della complessiva validità dell'individuo. Nei casi in cui è la legge a dettare i criteri di liquidazione del danno alla persona (artt. 138 e 139 cod. ass.), essa detta anche i criteri in base ai quali è possibile personalizzare il risarcimento.
In particolare, nel caso di danni che abbiano prodotto postumi permanenti superiori al 9% - come nella fattispecie de qua- l'art. 138, stabilisce di adottare quale sistema risarcitorio la tabella unica su tutto il territorio della Repubblica (Tabella Unica Nazionale, pubblicata con il DPR n. 12 del 13/01/2025 (G.U. n. 40 del 18/02/2025,) ed una personalizzazione (comma III) qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, per cui l'ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale può essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
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11. Nel caso di specie, non sono stati dedotti, né tantomeno provati, specifici elementi tali da far ritenere sussistenti i presupposti per prevedere un ulteriore incremento per la personalizzazione del danno biologico.
12. Facendo applicazione di tali criteri, e tenendo conto dell'età del danneggiato all' epoca del sinistro ( 47 anni), e di un grado di sofferenza complessivamente medio, compete al danneggiato, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, l'importo complessivo pari ad € 152.920,10, comprensivo del danno biologico temporaneo e degli incrementi per la sofferenza indicati, all'attualità, che decurtata del 50% per la corresponsabilità, ammonta ad € 76.460,05.
13. Passando poi alla valutazione del danno patrimoniale, il ctu ha riconosciuto una perdita della capacità lavorativa specifica pari al 28%.
Dagli atti (cgr. Doc. 6) risulta che l'attore aveva un reddito annuo pari ad euro 8.997,00. Pertanto, applicando la formula: R(reddito) x C (coefficiente di capitalizzazione) x P (perdita capacità lavorativa specifica in percentuale) - S (scarto tra vita fisica e lavorativa, pari al 10%), si ha il seguente risultato: € 8.997,00 x 23,3503 x 28% -10% = €52.940,83, che ridotti del 50% sono pari a
€26.470,41.
14. Non può invece essere riconosciuto alcun danno da perdita dela capacità lavorativa generica. Se è vero infatti (Cass. Civ., sez. III, ordinanza 15 settembre 2023, n. 26641) che al danneggiato vanno risarciti non solo i danni patrimoniali subiti in ragione della derivata incapacità di continuare ad esercitare l'attività lavorativa prestata all'epoca del verificarsi del medesimo (danni da incapacità lavorativa specifica) ma anche gli eventuali danni patrimoniali ulteriori, derivanti dalla perdita o dalla riduzione della capacità lavorativa generica, allorquando il grado di invalidità del danneggiato non consenta al medesimo la possibilità di attendere (anche) ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, idonei alla produzione di fonti di reddito, da risarcirsi sotto il profilo del lucro cessante, è altrettanto vero che tale danno avrebbe dovuto essere specifico oggetto di prova, non potendo essere ricavato dalla parziale perdita della capacità lavorativa specifica.
15. In ordine, poi, alla liquidazione degli interessi da cosiddetto lucro cessante, deve aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete. Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli. Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter
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compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI. La somma complessiva liquidata all'attualità e comprensiva di interessi è dunque pari ad €83.431,98, per il danno non patrimoniale;
ed €28.884,10 per il danno patrimoniale. Su tutte le somme così liquidate, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.). 16. In ragione della soccombenza parziale, appare giustificata una compensazione delle spese di lite nella misura della metà, con condanna dei convenuti, ex art. 91 c.p.c., in solido tra loro, alla refusione della residua metà delle spese di lite, con liquidazione d' ufficio sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/22. Anche le spese delle consulenze tecniche d' ufficio, liquidate come da separati decreti, devono essere definitivamente poste a carico della parte attrice nella misura della metà e dei convenuti in solido tra loro nella misura della residua metà.
PQM
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:
- accerta la responsabilità, nella misura del 50% di , nella Controparte_1 causazione del sinistro e per l'effetto condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di € 112.316,08, con Parte_1 maggiorazione di interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- compensa le spese di lite nella misura della metà;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, alla refusione della residua metà delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida in € 7051,50 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
- pone definitivamente le spese delle due ctu a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna. Così deciso in Mantova, il 22.10.2025.
Il Giudice
(dott. Valeria Monti)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Mantova Sezione Civile Il Giudice, dott. Valeria Monti, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3573/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione in data 23/06/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. TRA
c.f.: , elett.te dom.to alla Parte_1 C.F._1
P.LE DELLA MACINA N.3 43121 PARMA presso lo studio dell'Avv. CARNEVALI GIOVANNI, c.f.: , dal quale è C.F._2 rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
- ATTORE E
, c.f.: , Controparte_1 C.F._3
- CONVENUTO contumace E
C.F. e P.IVA Controparte_2 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante con sede in Bologna P.IVA_2
C.F. da Moglia (MN), Controparte_1 C.F._4 rapp.ta e difesa in virtù di procura in atti dall'avv. Jacopo Rebecchi
-CONVENUTA
Oggetto: lesione personale. Conclusioni: Attore: “Voglia l'Ill.ma Tribunale adito -disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione -accertata e ritenuta, per le causali di cui in premessa, l'integrale responsabilità del convenuto per il Controparte_1 sinistro per cui è causa, condannare quest'ultimo e
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in CP_2 qualità di impresa garante della responsabilità civile, a risarcire il danno occorso all'attore quantificato nella complessiva somma di €681.203,76 di cui € 265.360,00 quale complessivo danno biologico, € 126.769,37 per il danno morale, €189.074,39 quale danno patrimoniale derivante dalla perdita della capacità lavorativa specifica, € 100.000,00 quale danno da valutarsi
equitativamente per la perdita della capacità lavorativa generica o in ogni caso quelle diverse, maggiori o minori somme ritenute di giustizia, anche in via equitativa anche nella denegata e non creduta ipotesi in cui si voglia ritenere una eventuale presunzione di cui all'art 2054 co 2 cc;
il tutto oltre rivalutazione e interessi dal giorno del sinistro al saldo effettivo, oltre alle spese mediche sostenute e sostenende. Con vittoria di spese, comprensive di compensi di avvocato, oneri indivisibili di studio 15 %, IVA e CPA come per legge”; Convenuta: “Nel merito: Respingersi qualsiasi domanda svolta nel presente giudizio nei confronti di confronti di in quanto infondata per i motivi Controparte_2 esposti in narrativa. Vinte le spese e le competenze di causa.”. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con citazione ritualmente notificata, l'attore indicato in epigrafe ha esposto che: alle ore 22.30 circa del 22 ottobre 2021, mentre percorreva in bicicletta Via della Pace a Suzzara (MN), veniva investito da tergo dall'autovettura Ford Fiesta Tg. CW215WL, condotta e di proprietà del sig. Controparte_1
e assicurata con Polizza n.179643082 Controparte_2 A seguito del violentissimo urto, il ciclista veniva sbalzato verso l'alto e colpito dalla parte superiore della vettura di cui sfondava il parabrezza e deformava il tetto. Sul posto intervenivano i Carabinieri della Regione Lombardia -Stazione di Moglia, che a causa del comportamento del sig.
che aveva proseguito la marcia dopo l'urto spostando il mezzo dalla CP_1 posizione finale di quiete e delle condizioni atmosferiche di nebbia e visibilità insufficiente, non effettuavano i rilievi del sinistro, limitandosi a verbalizzare le dichiarazioni del sig. conducente del veicolo investitore. I mezzi CP_1 coinvolti nel sinistro venivano posti sotto sequestro presso la “Ditta Pradella”, che procedeva ad eseguire i rilievi fotografici dei mezzi danneggiati. Tanto dedotto, ritenuto che, dal raffronto tra le immagini fotografiche e le dichiarazioni del sig. risultanti dal Verbale dei Carabinieri, emerga in CP_1 modo evidente la piena responsabilità del conducente della vettura nell'occorso, e risultate inutili le richieste stragiudiziali, ha convenuto in giudizio e per vedere accolte le Controparte_1 Controparte_3 conclusioni su riportate.
2.Pur ritualmente citato non si è costituito . Controparte_1
3. Si è costituita in giudizio la sostenendo che la Controparte_4 responsabilità del sinistro tra l'autovettura Ford Fiesta tg. CW 215 WL condotta da ed il ciclista è ascrivibile Persona_1 Parte_1 unicamente alla condotta negligente ed imprudente dell'attore, il quale in mezzo alla notte e con una fitta nebbia stava percorrendo la SP 43 occupando il centro della carreggiata privo di indumenti catarifrangenti , con abiti scuri e senza fanali. Ha chiesto pertanto il rigetto delle domande attoree.
4.Compiute le verifiche preliminari, espletata istruttoria mediante escussione testimoniale, ctu cinematica e ctu medico-legale, precisate le conclusioni in
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epigrafe trascritte, il Giudice Monocratico ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5.Tanto premesso in ordine alla materia del contendere, la domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti e per gli argomenti appresso esplicitati.
6.Nel merito, bisogna premettere che in tema di danni causati dalla circolazione di veicoli vige una presunzione di pari responsabilità posta dall' art. 2054, comma 2, c.c. Il citato art. 2054 cod. civ. stabilisce una presunzione di colpa a carico dei conducenti dei veicoli, per il danno prodotto dalla circolazione degli stessi;
presunzione che comporta l'onere, a carico dei predetti, di fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Il comma 2 di tale disposizione, in particolare, prevede che laddove non si sia raggiunta la prova liberatoria, la responsabilità dei conducenti si presume eguale, il che significa, non che ciascuno sopporterà il danno subito dal proprio veicolo, ma che l'importo totale del danno sarà ripartito in parti uguali. E' appena il caso di ricordare che il solo accertamento dell'inosservanza di cautele o regole giuridiche di comportamento da parte di uno dei conducenti coinvolti nel sinistro non è sufficiente a travolgere la presunzione di colpa concorrente: incombe infatti l'onere di fornire, in via diretta o mediata, la prova liberatoria richiesta dall'art. 2054, secondo comma, c.c. (cfr. Cass. 7 febbraio 1997 n. 1198), per cui è necessario da parte di entrambe le parti dimostrare di aver assunto, nell'occorso, un atteggiamento pienamente conforme alle norme della circolazione stradale e alle regole di comune prudenza (v. Cass., 5 maggio 2000 n.5671; Cass. 16 aprile 1996 n. 3564; Cass. 14 febbraio 1997 n.1384), ovvero provare che l'altrui condotta colposa abbia rappresentato il fattore causale esclusivo nell'eziologia dell'evento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5226 del 10/03/2006; Cass. sez. 3, Sentenza n. 9550 del 22/04/2009; Cass. 19 aprile 1996 n.3723; Cass. 9 maggio 1987 n. 4294). Invero, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.( Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23431 del 04/11/2014). Si riscontra d'altronde nell'elaborazione giurisprudenziale che il problema della responsabilità non può essere automaticamente risolto con il criterio della cd. "precedenza di diritto", ma occorre accertare se nella produzione dell'evento abbia avuto efficienza causale anche l'inosservanza, da parte del conducente cui spettava tale precedenza, della diligenza da impiegarsi nella guida del veicolo: tale inosservanza, infatti, può essere, in pratica, ritenuta persino causa unica ed esclusiva dell'evento quando risulti che detto conducente abbia, con il suo irregolare comportamento, impedito all'altro
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conducente di evitare la collisione (cfr. per riferimenti in detti termini Cass. n. 2417/1978).
7. Tanto chiarito, passando all'analisi della dinamica del sinistro, si osserva innanzitutto che è pacifica tra le parti l'assenza di testimoni oculari. Può inoltre ritenersi accertato, perché confermato dallo stesso teste Tes_1
agente intervenuto sul posto al momento del fatto, che i carabinieri
[...] intervenuti non hanno proceduto ad accertamenti sui luoghi ma hanno ricostruito la dinamica, riportata poi nella loro relazione, sulla base delle dichiarazioni del conducente Sempre dalle dichiarazioni del teste CP_1
si ricava che non può essere ritenuta provata l'assenza del fanale Tes_1 posteriore della bicicletta, avendo lo stesso agente dichiarato che: “Preciso che le ricerche dei pezzi dei veicoli le abbiamo effettuate su un raggio di 20- 25 metri, però ai bordi della carreggiata c'era anche un canale che non abbiamo potuto ispezionare e quindi non posso escludere che dei pezzi siano finiti nel fossato”. Mentre può ritenersi accertato che l'attore non indossasse alcun giubbetto catarifrangente, in quanto il ha dichiarato che: Tes_1
“Quando noi siamo arrivati il era stato caricato in ambulanza e io ho Pt_1 dato uno sguardo dentro e ho visto che non aveva il giubbotto e che aveva i vestiti integri, così come era stato trovato” ed è improbabile che il giubbetto sia andato perso durante il sinistro, avendo l'attore tutti i vestiti integri, così come dichiarato dal teste. Ciò posto al fine di ricostruire la dinamica del sinistro bisogna fare riferimento agli accertamenti del nominato c.t.u. ingegner Persona_2 (cfr.rel depositata il 19.9.2024), le cui valutazioni appaiono immuni da errori o da vizi di tipo metodologico. Il consulente in particolare ha accertato che:
“…Nulla si può dire sulla presenza di luci rosse o di cata diottri rossi: gli accertatori non rinvenivano frammenti di tali componenti sulla sede viaria, ma non escludevano che potessero anche essere finiti nel canale insieme alla bicicletta. gli accertatori non notavano la presenza di un giubbotto di bretelle retro riflettenti ad alta visibilità né sulla sede viaria e né nel momento in cui il Sing abiti scuri veniva caricato in ambulanza;
il vettori, urtava il ciclista Pt_2 tamponando le asse a 30 cm nella semi parte anteriore destra. All'inizio del cofano rimaneva impressa l'impronta del portapacchi posteriori, il corpo veniva caricato sul cofano e quindi di schiena sfondava il parabrezza imbozzando altresì il tettuccio nella semi parte di destra” e concludeva: “ si ritiene che il abbia violato i seguenti articoli del codice della strada: CP_1
140 comma uno, in quanto non si è comportato in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale;
articolo 141 comma secondo: in quanto non era in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità ed dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile;
articolo 141, comma tre: in quanto non regolava la velocità nel tratto di strada in ora notturna, nel caso di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche in
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presenza di nebbia. Per quanto riguarda il Sing, si ritiene che il medesimo abbia violato i seguenti articoli del codice della strada: 140 comma uno, in quanto non si è comportato in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale;
articolo 68, comma uno, in quanto circolava quantomeno senza le segnalazioni visive anteriori di luce bianca e laterali a luci gialle obbligatorie ora notturna in caso di nebbia articolo 182, comma nove bis in quanto circolava fuori centro abitato in ora notturna senza indossare il giubbotto o le bretelle retro riflettenti ad alta visibilità; articolo 143, comma due, in quanto essendo stato tamponato 30 cm a destra dall'asse longitudinale dell'autovettura, non circolava il più vicino possibile al margine destro della carreggiata. articolo 377, comma quattro re, in quanto essendo il veloci e sprovvisto quantomeno del dispositivo di segnalazione visiva anteriormente di luci bianche o gialle e non poteva essere utilizzato ma solamente condotto a mano ”.
8. Tanto chiarito, nel caso di specie è emersa certamente una corresponsabilità in capo all'attore nella causazione del sinistro. Tale corresponsabilità, tenendo conto delle rispettive condotte dei conducenti e di tutte le circostanze accertate, può determinarsi nella misura del 50%.
9. Passando quindi alla valutazione dei danni, occorre a tal riguardo esaminare l'incidenza del fatto illecito sulla persona dell'attore in sé considerata, con la precisazione che il danno non patrimoniale da lesione della salute, sia di natura permanente che temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato nella sua persona complessivamente considerata, a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale, costituendo una posta di danno connessa alla lesione della persona fisica in sé riguardata, aldilà della specifica attitudine del soggetto a procacciarsi redditi, la cui eventuale lesione trova adeguato rimedio mediante il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante. Ciò chiarito, va rilevato che nel caso di specie, il Giudicante ritiene di poter far proprie le conclusioni esposte nella relazione medico legale della c.t.u., dott. (cfr. rel dep. Il 1.2.2025), le cui valutazioni si Persona_3 presentano immuni da errori o da vizi metodologici. Il consulente, in particolare, ha accertato che: “…Le lesioni accertate sono in nesso causale con il sinistro come descritto in atti. Il sig. fu sottoposto (29.10.21) ad intervento chirurgico di Parte_1 riduzione e sintesi con placca e viti della frattura tibiale destra, riduzione e sintesi con placca al malleolo peroneale con viti transindesmotiche alla tibio tarsica di sinistra. La degenza si protrasse fino al 10.11.21; quindi il sig. si sottopose ai Pt_1 controlli prescritti. Attualmente residuano gli esiti delle pregresse fratture dei processi traversi di destra da L1 a L4, esiti di trauma fratturativo del perone e della sindesmosi
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della tibio tarsica di sinistra con limitazione algico-funzionale, esiti di frattura del pilone tibiale destra con limitazione algico- funzionale, nonché esiti cicatriziali. I postumi residuati configurano un danno biologico valutabile, con riferimento ai valori tabellari di cui alle linee guida della del 2016, CP_5 nella misura del 28% (ventotto per cento). Il periodo di temporanea biologica è così quantificabile:
18 (diciotto) giorni di temporanea assoluta (ricovero ospedaliero dal 23.10.21 al 10.11.21);
56 (cinquantasei) giorni di temporanea parziale al 75%;
30 (trenta) giorni di temporanea parziale al 50%
30 (trenta) giorni di temporanea parziale al 25%1 Il grado di sofferenza patito in relazione all'iter clinico ed in relazione ai trattamenti praticati è valutabile come di grado elevato durante la degenza ospedaliera, quindi di grado medio relativo al periodo di temporanea parziale al 75%, di grado medio-lieve sul restante periodo. I postumi residuati a carico degli arti inferiori, con difficoltà nella deambulazione, determinano altresì un danno alla specifica capacità lavorativa di venditore ambulante in pari percentuale del danno biologico. Non sono documentate spese mediche.” 10. Circa la quantificazione del danno, è noto che gli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private (di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) dettano criteri per la liquidazione del danno biologico per lesioni da sinistri stradali, rispettivamente, di non lieve e di lieve entità, queste ultime concernenti i postumi pari o inferiori al 9% della complessiva validità dell'individuo. Nel caso di specie, la liquidazione va eseguita secondo i criteri fissati nell'art. 138 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 che dettano criteri per la liquidazione del danno biologico per lesioni da sinistri stradali di non lieve entità concernenti i postumi superiori al 9% della complessiva validità dell'individuo. Nei casi in cui è la legge a dettare i criteri di liquidazione del danno alla persona (artt. 138 e 139 cod. ass.), essa detta anche i criteri in base ai quali è possibile personalizzare il risarcimento.
In particolare, nel caso di danni che abbiano prodotto postumi permanenti superiori al 9% - come nella fattispecie de qua- l'art. 138, stabilisce di adottare quale sistema risarcitorio la tabella unica su tutto il territorio della Repubblica (Tabella Unica Nazionale, pubblicata con il DPR n. 12 del 13/01/2025 (G.U. n. 40 del 18/02/2025,) ed una personalizzazione (comma III) qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, per cui l'ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale può essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
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11. Nel caso di specie, non sono stati dedotti, né tantomeno provati, specifici elementi tali da far ritenere sussistenti i presupposti per prevedere un ulteriore incremento per la personalizzazione del danno biologico.
12. Facendo applicazione di tali criteri, e tenendo conto dell'età del danneggiato all' epoca del sinistro ( 47 anni), e di un grado di sofferenza complessivamente medio, compete al danneggiato, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, l'importo complessivo pari ad € 152.920,10, comprensivo del danno biologico temporaneo e degli incrementi per la sofferenza indicati, all'attualità, che decurtata del 50% per la corresponsabilità, ammonta ad € 76.460,05.
13. Passando poi alla valutazione del danno patrimoniale, il ctu ha riconosciuto una perdita della capacità lavorativa specifica pari al 28%.
Dagli atti (cgr. Doc. 6) risulta che l'attore aveva un reddito annuo pari ad euro 8.997,00. Pertanto, applicando la formula: R(reddito) x C (coefficiente di capitalizzazione) x P (perdita capacità lavorativa specifica in percentuale) - S (scarto tra vita fisica e lavorativa, pari al 10%), si ha il seguente risultato: € 8.997,00 x 23,3503 x 28% -10% = €52.940,83, che ridotti del 50% sono pari a
€26.470,41.
14. Non può invece essere riconosciuto alcun danno da perdita dela capacità lavorativa generica. Se è vero infatti (Cass. Civ., sez. III, ordinanza 15 settembre 2023, n. 26641) che al danneggiato vanno risarciti non solo i danni patrimoniali subiti in ragione della derivata incapacità di continuare ad esercitare l'attività lavorativa prestata all'epoca del verificarsi del medesimo (danni da incapacità lavorativa specifica) ma anche gli eventuali danni patrimoniali ulteriori, derivanti dalla perdita o dalla riduzione della capacità lavorativa generica, allorquando il grado di invalidità del danneggiato non consenta al medesimo la possibilità di attendere (anche) ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, idonei alla produzione di fonti di reddito, da risarcirsi sotto il profilo del lucro cessante, è altrettanto vero che tale danno avrebbe dovuto essere specifico oggetto di prova, non potendo essere ricavato dalla parziale perdita della capacità lavorativa specifica.
15. In ordine, poi, alla liquidazione degli interessi da cosiddetto lucro cessante, deve aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete. Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli. Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter
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compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI. La somma complessiva liquidata all'attualità e comprensiva di interessi è dunque pari ad €83.431,98, per il danno non patrimoniale;
ed €28.884,10 per il danno patrimoniale. Su tutte le somme così liquidate, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.). 16. In ragione della soccombenza parziale, appare giustificata una compensazione delle spese di lite nella misura della metà, con condanna dei convenuti, ex art. 91 c.p.c., in solido tra loro, alla refusione della residua metà delle spese di lite, con liquidazione d' ufficio sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/22. Anche le spese delle consulenze tecniche d' ufficio, liquidate come da separati decreti, devono essere definitivamente poste a carico della parte attrice nella misura della metà e dei convenuti in solido tra loro nella misura della residua metà.
PQM
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:
- accerta la responsabilità, nella misura del 50% di , nella Controparte_1 causazione del sinistro e per l'effetto condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di € 112.316,08, con Parte_1 maggiorazione di interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- compensa le spese di lite nella misura della metà;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, alla refusione della residua metà delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida in € 7051,50 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
- pone definitivamente le spese delle due ctu a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna. Così deciso in Mantova, il 22.10.2025.
Il Giudice
(dott. Valeria Monti)
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