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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 18/12/2025, n. 2623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2623 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 718/2025
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro RC AB IO all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
718/2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. FILANNINO PAOLO, Parte_1 ricorrente
E
, avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 29.01.2025 e notificato il 12.03.2025 parte ricorrente chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei dell'assegno CP_1 ordinario di invalidità, derivanti dal riconoscimento in capo a sè della sussistenza del requisito sanitario per fruire dell'emolumento richiesto come da decreto di omologa del Tribunale di Trani del 22.09.2024, notificato il
23.09.2024 con invio del modello AP70 il 30.09.2024.
Si costituiva l' eccependo la cessata materia del contendere in quanto la CP_1 prestazione veniva liquidata il 14.01.2025 con accredito il 03.02.2025.
Acquisita la documentazione, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa..
2) La domanda è improponibile per difetto di interesse.
E' orientamento consolidato quello secondo il quale il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e
1 cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. 271/2006, Cass. 14775/2004).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass.,
7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Nel caso di specie manca il primo presupposto in quanto alla data di deposito del ricorso la liquidazione della prestazione era già avvenuta.
Deve osservarsi, infatti, nello specifico, che risulta dagli atti che:
• il 23.09.2024 veniva notificato il decreto di omologa del Tribunale di
Trani del 22.09.2024;
• il 30.09.2024 veniva comunicato il modello AP70;
• il 14.01.2025 veniva liquidata la prestazione;
• il 29.01.2025 veniva depositato il ricorso giudiziario;
• il 03.02.2025 veniva accreditata la prestazione;
• il 12.03.2025 veniva notificato il ricorso giudiziario.
L'art. 445bis, comma 5 c.p.c. dispone che “Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
2 Al riguardo, però, è stato chiarito che il termine dei 120 giorni decorre, ai fini dello spatium deliberandi concesso all' per la verifica dei requisiti socio CP_1 economici della prestazione, dall'invio del relativo modello (AP70) secondo un principio di leale collaborazione tra le parti (cfr. Cass. 22089/2021).
Ebbene nel caso di specie la liquidazione interveniva entro i suddetti 120 giorni.
Alla data di introduzione del presente giudizio difettava, dunque, la condizione dell'azione relativa all'interesse ad agire non essendo intervenuta alcuna lesione del diritto per cui si è agito.
Tale interesse non risulta neanche sopravvenuto in corso di causa in quanto la liquidazione determinava ogni cessazione della potenziale materia del contendere.
L'accreditamento veniva effettuato dopo i 120 giorni, ma in data vincolata alla prima utile nel mese successivo alla liquidazione.
3) Sussistono, comunque, gravi ragioni per una compensazione delle spese processuali in quanto non vi è prova dell'avvenuta conoscenza della intervenuta liquidazione prima del deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, pronunciando definitivamente sulla domanda in epigrafe, così provvede:
1. dichiara improcedibile il ricorso;
2. spese compensate
Trani, 18/12/2025 Il Giudice del Lavoro
RC AB IO
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REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro RC AB IO all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
718/2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. FILANNINO PAOLO, Parte_1 ricorrente
E
, avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 29.01.2025 e notificato il 12.03.2025 parte ricorrente chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei dell'assegno CP_1 ordinario di invalidità, derivanti dal riconoscimento in capo a sè della sussistenza del requisito sanitario per fruire dell'emolumento richiesto come da decreto di omologa del Tribunale di Trani del 22.09.2024, notificato il
23.09.2024 con invio del modello AP70 il 30.09.2024.
Si costituiva l' eccependo la cessata materia del contendere in quanto la CP_1 prestazione veniva liquidata il 14.01.2025 con accredito il 03.02.2025.
Acquisita la documentazione, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa..
2) La domanda è improponibile per difetto di interesse.
E' orientamento consolidato quello secondo il quale il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e
1 cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. 271/2006, Cass. 14775/2004).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass.,
7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Nel caso di specie manca il primo presupposto in quanto alla data di deposito del ricorso la liquidazione della prestazione era già avvenuta.
Deve osservarsi, infatti, nello specifico, che risulta dagli atti che:
• il 23.09.2024 veniva notificato il decreto di omologa del Tribunale di
Trani del 22.09.2024;
• il 30.09.2024 veniva comunicato il modello AP70;
• il 14.01.2025 veniva liquidata la prestazione;
• il 29.01.2025 veniva depositato il ricorso giudiziario;
• il 03.02.2025 veniva accreditata la prestazione;
• il 12.03.2025 veniva notificato il ricorso giudiziario.
L'art. 445bis, comma 5 c.p.c. dispone che “Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
2 Al riguardo, però, è stato chiarito che il termine dei 120 giorni decorre, ai fini dello spatium deliberandi concesso all' per la verifica dei requisiti socio CP_1 economici della prestazione, dall'invio del relativo modello (AP70) secondo un principio di leale collaborazione tra le parti (cfr. Cass. 22089/2021).
Ebbene nel caso di specie la liquidazione interveniva entro i suddetti 120 giorni.
Alla data di introduzione del presente giudizio difettava, dunque, la condizione dell'azione relativa all'interesse ad agire non essendo intervenuta alcuna lesione del diritto per cui si è agito.
Tale interesse non risulta neanche sopravvenuto in corso di causa in quanto la liquidazione determinava ogni cessazione della potenziale materia del contendere.
L'accreditamento veniva effettuato dopo i 120 giorni, ma in data vincolata alla prima utile nel mese successivo alla liquidazione.
3) Sussistono, comunque, gravi ragioni per una compensazione delle spese processuali in quanto non vi è prova dell'avvenuta conoscenza della intervenuta liquidazione prima del deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, pronunciando definitivamente sulla domanda in epigrafe, così provvede:
1. dichiara improcedibile il ricorso;
2. spese compensate
Trani, 18/12/2025 Il Giudice del Lavoro
RC AB IO
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