Sentenza breve 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza breve 28/04/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00738/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01265/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1265 del 2023, proposto da
Bagno Anna Leda., nella sua qualità di titolare della Ditta individuale “Camping Costa Merlata di Bagno Anna Leda”, con sede in Ostuni - Località Costa Merlata, via dei Cedri n. 10, rappresentata e difesa dall'avvocato Loredana Barbuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ostuni, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Alfredo Tanzarella e dall’avvocato Mary Capriglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la dichiarazione di inefficacia e, in subordine, per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell'efficacia,
del provvedimento a firma del Dirigente S.U.A.P. del Comune di Ostuni del 5 ottobre 2023, di chiusura negativa del procedimento attivato dalla odierna ricorrente ([...]-02032023-1240) con dichiarazione del 2 marzo 2023 e relativo alla classificazione quinquennale successiva alla prima classificazione della struttura ricettiva “Camping Costa Merlata di Bagno Anna Leda” ubicata in Ostuni, Via Dei Cedri, Località Costa Merlata 17, ex artt. 9 e 10 della Legge Regionale Pugliese n. 11/1999;
nonché di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale;
in alternativa e in estremo subordine, per la declaratoria di accertamento del diritto della ricorrente:
a prendere visione ed estrarre copia della nota del Responsabile del sub procedimento del Settore urbanistico - edilizio REP_PROV_BR/BR-SUPRO 0059827 del 5 ottobre 2023, con conseguente ordine all’Amministrazione Comunale intimata di esibizione della documentazione richiesta e concessione del termine per presentare motivi aggiunti in ordine all’impugnazione del provvedimento di cui sopra.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ostuni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 23 aprile 2025 il dott. Carlo Iacobellis;
Avvisate le parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato alla controparte il 4 dicembre 2023 e depositato in data 15 dicembre 2023, la ricorrente - titolare della Ditta individuale “Camping Costa Merlata di Bagno Anna Leda”, con sede in Ostuni, Via Dei Cedri, Località Costa Merlata 17 - ha impugnato il provvedimento a firma del Dirigente S.U.A.P. del Comune di Ostuni del 5 ottobre 2023, di chiusura negativa del procedimento attivato dalla odierna ricorrente ([...]-02032023-1240) con dichiarazione del 2 marzo 2023 e relativo alla classificazione quinquennale successiva alla prima classificazione della predetta struttura ricettiva ubicata in Via Dei Cedri, Località Costa Merlata, 17, Ostuni, ex artt. 9 e 10 della Legge Regionale Pugliese n. 11/1999, chiedendo, in via principale, la declaratoria di inefficacia del provvedimento comunale impugnato, per asserita formazione del silenzio assenso, e, in subordine l’annullamento dello stesso, perché privo di motivazione, attesa la nota n. 0068333 del 25 ottobre 2023, resa in riscontro all’istanza di accesso agli atti del 19 ottobre 2023, del Comune di Ostuni, con la quale è stato negato l’accesso alla nota del Responsabile del sub procedimento del Settore urbanistico - edilizio REP_PROV_BR/BR-SUPRO 0059827/ del 05 ottobre 2023.
In alternativa e in estremo subordine, ha chiesto, altresì, l’accertamento del suo diritto a prendere visione ed estrarre copia della nota del Responsabile del sub procedimento del Settore urbanistico - edilizio REP_PROV_BR/BR-SUPRO 0059827/ del 5 ottobre 2023, con conseguente ordine all’ Amministrazione Comunale intimata di esibizione della documentazione richiesta, in quanto atto posto a fondamento della motivazione che sorregge il gravato provvedimento comunale del 5 ottobre 2023, di chiusura negativa del procedimento [...]-02032023-1240 - Classificazione quinquennale successiva alla prima classificazione della struttura ricettiva de qua.
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 e 20 della Legge n. 241/1990. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Formazione del silenzio assenso e conseguente inefficacia del provvedimento di diniego tardivo.
II. Violazione di legge. Violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990. Eccesso di potere per mancata e comunque erronea valutazione dei presupposti di fatto. Difetto assoluto d'istruttoria e carenza di motivazione. Difetto di proporzionalità, contraddittorietà manifesta con precedenti atti. Illogicità. Violazione del principio del legittimo affidamento.
III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 9 del D.P.R. n. 184/2006. Violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e difetto assoluto di motivazione sotto altro profilo. Difetto di istruttoria.
IV. Violazione degli art. 24 e 113 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art 22 della Legge n. 241/1990. Violazione del diritto di difesa e di effettivita’ della tutela giurisdizionale.
2. Il 4 gennaio 2024, il Comune di Ostuni si è costituito in giudizio depositando brevi note difensive per impugnare e contestare in toto il ricorso perché inammissibile ed infondato sia in fatto che in diritto, chiedendone, pertanto, il rigetto.
3. Il 5 gennaio 2024, il Comune di Ostuni ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha eccepito l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto unitamente alla domanda cautelare e al pagamento delle spese di lite.
4. Nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2024, la ricorrente ha chiesto al Presidente di questa Sezione un congruo rinvio della trattazione dell'istanza cautelare ritenendo opportuna la previa definizione dell'avviato procedimento comunale di contestazione delle pretese irregolarità edilizie che, a suo dire, sarebbero insussistenti. La A.C. resistente non si è opposta. Il Presidente, d'intesa con i difensori delle parti, ha disposto il rinvio della trattazione dell'istanza cautelare alla Camera di Consiglio del 5 marzo 2024.
5. Il 4 marzo 2024, la ricorrente ha depositato in giudizio una istanza di rinvio della Camera di Consiglio fissata per il 5 marzo 2024.
6. In pari data, il Comune di Ostuni ha depositato in giudizio con la quale ha dichiarato di aderire all’istanza di rinvio depositata dalla parte ricorrente.
7. Nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2024, il Presidente di questa Sezione, letta l'istanza di rinvio presentata dalla parte ricorrente il 4 marzo 2024, cui ha aderito la difesa del Comune di Ostuni, e sentiti i difensori di ambo le parti che hanno insistito in tal senso nelle preliminari d'udienza, ha disposto il rinvio della causa alla Camera di Consiglio dell'8 maggio 2024.
8. Il 7 maggio 2024, la ricorrente ha depositato in giudizio una istanza di rinvio della Camera di Consiglio fissata per il 5 marzo 2024.
9. Nella Camera di Consiglio dell’8 maggio 2024, entrambi i difensori delle parti, nella fase delle preliminari d'udienza, come da istanza scritta depositata in atti, hanno chiesto un ulteriore rinvio della trattazione dell'incidente cautelare a dopo l'estate. Il Presidente di questa Sezione, preso atto, ha disposto il rinvio della trattazione dell'istanza cautelare alla Camera di Consiglio del 2 ottobre 2024 (successivamente spostata al 4 ottobre 2024).
10. Il 3 ottobre 2024, la parte ricorrente ha depositato in giudizio la “ Relazione Generale con RILIEVO TECNICO-FOTOGRAFICO CON RELATIVI PUNTI DI PRESA DEL CAMPING COSTA MERLATA SITO IN OSTUNI LOCALITA’ COSTA MERLATA redatta dall’Ing. Pomes Antonio già depositata nel procedimento pendente dinanzi al Comune di Ostuni in data 24.05.2024 ”.
11. Nella Camera di Consiglio del 4 ottobre 2024, entrambi i difensori delle parti hanno chiesto un ulteriore rinvio della trattazione dell'incidente cautelare in attesa della definizione dell'avviato procedimento di contestazione delle pretese irregolarità edilizie. Il Presidente di questa Sezione, ritenuta giustificata la richiesta, ha disposto il rinvio della trattazione dell'istanza cautelare alla Camera di Consiglio del 18 dicembre 2024.
12. Il 17 dicembre 2024, la ricorrente ha depositato una nota con la quale ha chiesto il rinvio dell’udienza e seguita, in pari data, dal deposito in giudizio, da parte del Comune di Ostuni, di una nota con la quale l’Amministrazione Comunale ha dichiarato di aderire alla richiesta di rinvio formulata dalla controparte.
13. Nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2024, Il Presidente di questa Sezione, letta la sopracitata istanza di rinvio della ricorrente, e ritenuta la stessa giustificata in ragione della documentazione versata in atti dal Comune di Ostuni in data 17 dicembre 2024, ha disposto il rinvio della trattazione dell'istanza cautelare alla Camera di Consiglio del 23 aprile 2025.
14. Il 14 aprile 2025, la difesa della parte ricorrente ha depositato una memoria, con la quale ha chiesto che sia dichiarata l'avvenuta cessazione della materia del contendere, per essere intervenute situazioni sostanziali che hanno privato la parte stessa dell’interesse giuridicamente rilevante alla decisione, con integrale compensazione delle spese di lite.
15. Il 16 aprile 2025, il Comune di Ostuni ha depositato una memoria difebsiva con la quale, preso atto della sopracitata istanza, con la quale la ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere (ancorché, a dire dell’Amministrazione Comunale, sarebbe più corretta la qualificazione quale sopravvenuto difetto di interesse), ha dichiarato di aderire alla stessa.
16. Nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta, il Presidente di questa Sezione, a fronte della mancata comparizione dei difensori delle parti in causa, ha comunque effettuato a verbale l'avviso di cui all'art. 60 c.p.a., in ordine alla possibile definizione del presente giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata, disponendo comunque il passaggio in decisione ai sensi della predetta norma, ai fini della eventuale definizione della causa nel merito con sentenza in forma semplificata.
La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 60 c.p.a..
17. Il ricorso è divenuto manifestamente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Collegio ritiene opportuno, innanzitutto, segnalare sia che, nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio, non si è formato l’allegato silenzio - assenso, sulla istanza/dichiarazione del 2 marzo 2023, in quanto l’art. 10 della Legge Regionale Pugliese n. 11/1999 prevede (invece) il regime della S.C.I.A. per la dichiarazione relativa alla classificazione quinquennale della struttura ricettiva, sia che, in ogni caso, era mancante il presupposto della legittimità urbanistico-edilizia della struttura di che trattasi, quale requisito (essenziale) normalmente prescritto.
In ogni caso, nelle more del giudizio - più volte rinviato (durante la fase cautelare) su richiesta di entrambe le parti - sono intervenute situazioni fattuali che hanno privato la ricorrente dell’interesse giuridicamente rilevante alla decisione, come dalla stessa parte ricorrente espressamente comunicato con apposita istanza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere (depositata in giudizio il 14 aprile 2025), cui, successivamente (in data 16 aprile 2025), ha aderito il Comune di Ostuni.
Osserva il Tribunale, al riguardo, che è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto interesse alla decisione.
In quest’ultimo caso, il Giudice - non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire - non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse.
Non resta, quindi, al Tribunale - alla stregua della predetta dichiarazione della parte ricorrente del 14 aprile 2025 (correttamente intesa e qualificata) - che dichiarare il ricorso introduttivo del presente giudizio improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono, nondimeno, i presupposti di legge per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite del presente giudizio, anche in ragione della mancata insistenza delle parti in causa alla refusione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
Carlo Iacobellis, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Iacobellis | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO