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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/02/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 6059/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 6059/18 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Montecorvino Rovella n. 57/2018, emessa in data
29/03/18, depositata il 20/04/18
TRA
, in persona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso la quale è “ope legis” elett.te dom.ta in Pt_1
, al Corso Vittorio Emanuele n. 58 Pt_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Vestuti, presso il cui studio Controparte_1
è elett.te domiciliato in Montecorvino Rovella (SA), alla via Cavour n. 128, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/11/17 dinanzi al Giudice di Pace di Montecorvino Rovella, CP_1
proponeva opposizione, ex artt. 22 l. n. 689/81, avverso il decreto prefettizio prot. n.
[...]
pagina 1 di 6 A sostegno dell'opposizione il deduceva: 1) il difetto di adeguata motivazione del CP_1 provvedimento opposto, non risultando provata l'assunzione di sostanze stupefacenti;
2) la nullità del decreto prefettizio per la mancata indicazione della delega conferita al funzionario sottoscrittore dello stesso;
3) la carenza dei presupposti di legge per l'emissione del provvedimento, posto che non sussistevano elementi che facessero sospettare lo stato di alterazione psicofisica legato all'uso di stupefacenti, non potendo gli stessi desumersi dal solo rifiuto, comunque legittimo, del CP_1 di sottoporsi al test tossicologico. Inoltre, i CC, in spregio a quanto previsto dall'art. 187 c.d.s., non avevano accompagnato il conducente presso una struttura sanitaria fissa o mobile per i dovuti controlli ed avevano ritenuto di poter desumere i sintomi dell'assunzione di stupefacenti dalla condotta anomala del , in realtà dovuta ad una patologia di tipo neurologico (mielite CP_1
trasversa) da cui lo stesso era affetto da molti anni, come risultava dal referto 54 Pt_2 dell'01/06/95, con cui era stata riconosciuta al ricorrente un'invalidità dell'80%.
Concludeva per l'annullamento del provvedimento prefettizio opposto con vittoria di spese giudiziali.
Non si costituiva la . Parte_1
Con sentenza n. 57/2018, emessa in data 29/03/18 e depositata il 20/04/18, il Giudice di Pace di
Montecorvino Rovella accoglieva il secondo motivo di opposizione, ravvisando la mancata indicazione della delega conferita al Viceprefetto che aveva emesso il decreto opposto e, per l'effetto, annullava tale provvedimento compensando le spese giudiziali.
Avverso la predetta sentenza la proponeva appello con citazione notificata (in Parte_1 partenza) il 26/06/18, chiedendo che, in riforma della stessa, venisse rigettata l'opposizione spiegata dal , con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. CP_1
Con comparsa di risposta si costituiva il quale chiedeva dichiararsi Controparte_1 inammissibile l'appello per tardività dello stesso e, comunque, rigettarsi l'impugnazione perché infondata nel merito, con vittoria di spese giudiziali.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza odierna le parti discutevano oralmente la causa, che veniva decisa con lettura della presente sentenza.
Preliminarmente va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardiva proposizione dello stesso.
Dalla documentazione in atti risulta che l'impugnata sentenza n. 57/2018 veniva notificata alla contumace in data 03/05/18, mentre l'atto di appello veniva notificato in data Parte_1
26/06/18, ossia oltre il termine breve di 30 giorni di cui all'art. 325 c.p.c.
pagina 2 di 6 Tuttavia, la predetta notifica della sentenza di primo grado era inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, in quanto erroneamente eseguita alla anziché Parte_1 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di . Pt_1
Invero, nella controversia in cui sia parte un ente pubblico dotato di autonoma personalità giuridica, la notifica della sentenza nei confronti di tale ente deve essere effettuata presso l'ufficio dell'Avvocatura erariale individuato ex art. 11, co. 2, l. n. 1611/1933, restando irrilevante che l'ente sia rimasto contumace nel giudizio, atteso che la domiciliazione è prevista per legge e spiega efficacia indipendentemente dalla scelta discrezionale di costituirsi o meno (Cass. n. 12339/21, n.
27424/20). Pertanto, la notificazione della sentenza eseguita, come nella specie, direttamente presso l'amministrazione statale parte in causa, invece che presso l'Avvocatura distrettuale dello
Stato del luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza stessa, non è idonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. per proporre impugnazione (Cass. n.
18270/24, n. 15415/17, n. 13825/17).
Venendo al merito dell'appello, dalla motivazione dell'impugnata sentenza si evince che l'opposizione spiegata da avverso il decreto prefettizio di sospensione della Controparte_1
patente di guida è stata accolta per la mancata indicazione, in tale decreto, degli estremi del provvedimento di delega dal Prefetto al Vice Prefetto del potere di emettere il decreto medesimo.
L'Amministrazione appellante ha dedotto, in proposito, che il Vice Prefetto vicario è un naturale sostituto “ex lege” del Prefetto, di cui ha gli stessi poteri, senza che sia all'uopo necessario il rilascio di un'apposita delega da parte di quest'ultimo.
Il motivo è fondato.
Dal contenuto del decreto in esame risulta che, con provvedimento n. 0011152 del 30/01/17, veniva conferita al Viceprefetto dott. la titolarità del posto di funzione dell'Area Parte_3
III, sicchè lo stesso, rivestendo la qualifica di Viceprefetto vicario, non necessitava di una delega da parte del Prefetto, essendosi rilevato in giurisprudenza che “L'ordinanza ingiunzione prefettizia di irrogazione delle sanzioni per infrazioni stradali, come tutti i provvedimenti riservati al prefetto,
è legittima anche se emessa e sottoscritta dal vice prefetto vicario, a nulla rilevando la mancanza della espressa menzione delle ragioni di assenza o di impedimento del prefetto;
ciò in quanto questi può di diritto essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni e attribuzioni, senza necessità di espressa delega per il procedimento e il provvedimento” (Cass. n. 2085/05).
Ma anche a voler ritenere che il dott. non rivestisse la qualifica di Viceprefetto vicario, il Pt_3
giudice di pace si sarebbe comunque discostato dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “L'opponente ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di somme a titolo di sanzione
pagina 3 di 6 amministrativa, il quale ne deduca l'illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, ha emesso il provvedimento, ha l'onere di provare detto fatto negativo;
sicché, ove non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell'Amministrazione, il ricorrente è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all'art.
23, comma 6, della l. n. 689 del 1981 presso l'Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta, con l'ulteriore conseguenza che, se l'opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata” (Cass. n. 32301/23, n. 2014/23, n. 15927/19, n. 20972/18, n.
23073/16, n. 11283/10).
E' stato, altresì, precisato che l'ordinanza-ingiunzione con la quale si ingiunge il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del codice della strada può essere emessa dal vice prefetto aggiunto, in quanto la previsione normativa di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia (prefetto, vice prefetto vicario e vice prefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni (cfr. tabelle A e B allegate al d.lgs. n. 139/00), non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato (cfr. Cass. n. 3904/14).
D'altra parte, la presunzione di legittimità dell'azione amministrativa trova il suo generale fondamento nell'art. 1 della l. n. 241/90 e, nel caso di specie, anche nelle norme che attribuiscono il potere sanzionatorio anche al vice prefetto (cfr. art. 14 d.lgs. n. 139/00 ed allegata tabella B).
Nella specie, non risulta che il si sia in qualche modo attivato al fine di dimostrare che, CP_1
nel caso specifico, non esistesse presso la alcuna delega, generale o Parte_1
particolare, conferente al funzionario in questione il potere di emettere e sottoscrivere il decreto
“de quo”.
È ben vero che tale prova avrebbe richiesto il rilascio di un'attestazione negativa in tal senso da parte dell'amministrazione, parte in causa opposta, ma, a fronte della relativa impossibilità o difficoltà di procurarsela, ben avrebbe potuto l'opponente sollecitare il giudice all'acquisizione di informazioni al riguardo ai sensi dell'art. 213 c.p.c.
Tali incombenti istruttori non risultano essere stati assolti dal , sicchè l'inerzia CP_1
processuale del medesimo comporta che la presunzione di sussistenza della delega non possa ritenersi superata, come statuito dalla citata giurisprudenza della Suprema Corte.
pagina 4 di 6 Sotto tale profilo il decreto prefettizio di sospensione della patente deve, quindi, ritenersi valido, diversamente da quanto sostenuto nell'impugnata sentenza.
Occorre, a questo punto, procedere all'esame degli ulteriori motivi di opposizione sollevati dal con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che, ritenuti assorbiti CP_1 nell'impugnata sentenza, sono stati riproposti dall'appellato ex art. 346 c.p.c.
Ebbene, tali doglianze attengono alla illegittimità della rilevata infrazione consistente nella violazione dell'art. 187, co. 1, c.d.s., che prevede, in relazione alla condotta di guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida fino ad un massimo di due anni.
In proposito, va rammentato che “In tema di violazioni delle norme del codice della strada, la sospensione provvisoria della patente di guida disposta ai sensi dell'art. 223 del d.lgs. n. 285 del
1992 è misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare, con immediatezza, l'incolumità e l'ordine pubblico e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere "iter" procedimentale. Ne consegue che il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di sospensione deve avere riguardo alla sussistenza, nel momento in cui il potere è stato esercitato, dei presupposti previsti dalla norma e non può trarre argomento dagli esiti "a posteriori" dell'opposizione al verbale di contestazione dell'illecito amministrativo, né, alla stregua di questi ultimi, valutare retrospettivamente le finalità cautelari perseguite dall'autorità” (Cass. n. 21266/20).
Ebbene, ritiene il Tribunale che, nella specie, sussistessero all'epoca i presupposti per l'adozione del provvedimento di sospensione della patente di guida oggetto di causa, in ragione:
1) della condotta alquanto sospetta tenuta dal allorquando lo stesso veniva fermato dai CP_1
CC di Battipaglia, posto che i militi rilevavano un atteggiamento nervoso, accompagnato da tremore, occhi lucidi, difficoltà di coordinamento e tangibili segni di squilibrio psicofisico, tali da far presumere che fosse in corso un'alterazione dell'organismo da uso di sostanze stupefacenti. Né
i predetti sintomi rilevati dai CC possono spiegarsi con la patologia da “mielite trasversa” da cui era affetto il , essendo stati accertati nel lontano 1995, come si evince dal verbale CP_1 dell' di Battipaglia, “postumi di mielite trasversa con lieve astenia agli arti inferiori, Pt_4 deambulazione autonoma”, ossia postumi non invalidanti al punto da determinare, a distanza di 22 anni, i sintomi riscontrati al momento dei fatti di causa;
2) del rifiuto ingiustificato del di sottoporsi al test antidroga (come risulta dal verbale in CP_1 atti), posto che, come rilevato in giurisprudenza, “In tema di violazione dell'art. 187 del codice della strada, la sottoposizione agli accertamenti in ordine all'assunzione di sostanze stupefacenti,
pagina 5 di 6 la quale non costituisce un obbligo per l'interessato, viene in considerazione esclusivamente come onere liberatorio, e il rifiuto di essa può legittimamente costituire uno degli elementi presuntivi dell'accertamento da parte del giudice” (Cass. n. 11798/05).
Stante, quindi, la legittimità nel merito del provvedimento di sospensione della patente, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, va rigettata l'opposizione proposta da avverso il decreto prefettizio prot. n. 0113080 del 02/10/17. Controparte_1
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, stante la controvertibilità in fatto delle questioni di merito esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunciando nel proc. n. 6059/18 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto prefettizio prot. n. Controparte_1
0113080 del 02/10/17;
2. compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Salerno, 21 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
0113080 del 02/10/17, con cui era stata disposta la sospensione, per 6 mesi, della sua patente di guida, per l'asserita violazione dell'art. 187, co. 1, c.d.s. (guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti), verificatasi in data 18/09/17, alle ore 16 circa, in Montecorvino Rovella alla via F.lli
Rosselli, allorquando il , alla guida dell'autovettura Mercedes classe A tg. BY322PN, era CP_1
stato fermato dai CC di Battipaglia.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 6059/18 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Montecorvino Rovella n. 57/2018, emessa in data
29/03/18, depositata il 20/04/18
TRA
, in persona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso la quale è “ope legis” elett.te dom.ta in Pt_1
, al Corso Vittorio Emanuele n. 58 Pt_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Vestuti, presso il cui studio Controparte_1
è elett.te domiciliato in Montecorvino Rovella (SA), alla via Cavour n. 128, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/11/17 dinanzi al Giudice di Pace di Montecorvino Rovella, CP_1
proponeva opposizione, ex artt. 22 l. n. 689/81, avverso il decreto prefettizio prot. n.
[...]
pagina 1 di 6 A sostegno dell'opposizione il deduceva: 1) il difetto di adeguata motivazione del CP_1 provvedimento opposto, non risultando provata l'assunzione di sostanze stupefacenti;
2) la nullità del decreto prefettizio per la mancata indicazione della delega conferita al funzionario sottoscrittore dello stesso;
3) la carenza dei presupposti di legge per l'emissione del provvedimento, posto che non sussistevano elementi che facessero sospettare lo stato di alterazione psicofisica legato all'uso di stupefacenti, non potendo gli stessi desumersi dal solo rifiuto, comunque legittimo, del CP_1 di sottoporsi al test tossicologico. Inoltre, i CC, in spregio a quanto previsto dall'art. 187 c.d.s., non avevano accompagnato il conducente presso una struttura sanitaria fissa o mobile per i dovuti controlli ed avevano ritenuto di poter desumere i sintomi dell'assunzione di stupefacenti dalla condotta anomala del , in realtà dovuta ad una patologia di tipo neurologico (mielite CP_1
trasversa) da cui lo stesso era affetto da molti anni, come risultava dal referto 54 Pt_2 dell'01/06/95, con cui era stata riconosciuta al ricorrente un'invalidità dell'80%.
Concludeva per l'annullamento del provvedimento prefettizio opposto con vittoria di spese giudiziali.
Non si costituiva la . Parte_1
Con sentenza n. 57/2018, emessa in data 29/03/18 e depositata il 20/04/18, il Giudice di Pace di
Montecorvino Rovella accoglieva il secondo motivo di opposizione, ravvisando la mancata indicazione della delega conferita al Viceprefetto che aveva emesso il decreto opposto e, per l'effetto, annullava tale provvedimento compensando le spese giudiziali.
Avverso la predetta sentenza la proponeva appello con citazione notificata (in Parte_1 partenza) il 26/06/18, chiedendo che, in riforma della stessa, venisse rigettata l'opposizione spiegata dal , con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. CP_1
Con comparsa di risposta si costituiva il quale chiedeva dichiararsi Controparte_1 inammissibile l'appello per tardività dello stesso e, comunque, rigettarsi l'impugnazione perché infondata nel merito, con vittoria di spese giudiziali.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza odierna le parti discutevano oralmente la causa, che veniva decisa con lettura della presente sentenza.
Preliminarmente va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardiva proposizione dello stesso.
Dalla documentazione in atti risulta che l'impugnata sentenza n. 57/2018 veniva notificata alla contumace in data 03/05/18, mentre l'atto di appello veniva notificato in data Parte_1
26/06/18, ossia oltre il termine breve di 30 giorni di cui all'art. 325 c.p.c.
pagina 2 di 6 Tuttavia, la predetta notifica della sentenza di primo grado era inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, in quanto erroneamente eseguita alla anziché Parte_1 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di . Pt_1
Invero, nella controversia in cui sia parte un ente pubblico dotato di autonoma personalità giuridica, la notifica della sentenza nei confronti di tale ente deve essere effettuata presso l'ufficio dell'Avvocatura erariale individuato ex art. 11, co. 2, l. n. 1611/1933, restando irrilevante che l'ente sia rimasto contumace nel giudizio, atteso che la domiciliazione è prevista per legge e spiega efficacia indipendentemente dalla scelta discrezionale di costituirsi o meno (Cass. n. 12339/21, n.
27424/20). Pertanto, la notificazione della sentenza eseguita, come nella specie, direttamente presso l'amministrazione statale parte in causa, invece che presso l'Avvocatura distrettuale dello
Stato del luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza stessa, non è idonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. per proporre impugnazione (Cass. n.
18270/24, n. 15415/17, n. 13825/17).
Venendo al merito dell'appello, dalla motivazione dell'impugnata sentenza si evince che l'opposizione spiegata da avverso il decreto prefettizio di sospensione della Controparte_1
patente di guida è stata accolta per la mancata indicazione, in tale decreto, degli estremi del provvedimento di delega dal Prefetto al Vice Prefetto del potere di emettere il decreto medesimo.
L'Amministrazione appellante ha dedotto, in proposito, che il Vice Prefetto vicario è un naturale sostituto “ex lege” del Prefetto, di cui ha gli stessi poteri, senza che sia all'uopo necessario il rilascio di un'apposita delega da parte di quest'ultimo.
Il motivo è fondato.
Dal contenuto del decreto in esame risulta che, con provvedimento n. 0011152 del 30/01/17, veniva conferita al Viceprefetto dott. la titolarità del posto di funzione dell'Area Parte_3
III, sicchè lo stesso, rivestendo la qualifica di Viceprefetto vicario, non necessitava di una delega da parte del Prefetto, essendosi rilevato in giurisprudenza che “L'ordinanza ingiunzione prefettizia di irrogazione delle sanzioni per infrazioni stradali, come tutti i provvedimenti riservati al prefetto,
è legittima anche se emessa e sottoscritta dal vice prefetto vicario, a nulla rilevando la mancanza della espressa menzione delle ragioni di assenza o di impedimento del prefetto;
ciò in quanto questi può di diritto essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni e attribuzioni, senza necessità di espressa delega per il procedimento e il provvedimento” (Cass. n. 2085/05).
Ma anche a voler ritenere che il dott. non rivestisse la qualifica di Viceprefetto vicario, il Pt_3
giudice di pace si sarebbe comunque discostato dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “L'opponente ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di somme a titolo di sanzione
pagina 3 di 6 amministrativa, il quale ne deduca l'illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, ha emesso il provvedimento, ha l'onere di provare detto fatto negativo;
sicché, ove non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell'Amministrazione, il ricorrente è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all'art.
23, comma 6, della l. n. 689 del 1981 presso l'Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta, con l'ulteriore conseguenza che, se l'opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata” (Cass. n. 32301/23, n. 2014/23, n. 15927/19, n. 20972/18, n.
23073/16, n. 11283/10).
E' stato, altresì, precisato che l'ordinanza-ingiunzione con la quale si ingiunge il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del codice della strada può essere emessa dal vice prefetto aggiunto, in quanto la previsione normativa di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia (prefetto, vice prefetto vicario e vice prefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni (cfr. tabelle A e B allegate al d.lgs. n. 139/00), non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato (cfr. Cass. n. 3904/14).
D'altra parte, la presunzione di legittimità dell'azione amministrativa trova il suo generale fondamento nell'art. 1 della l. n. 241/90 e, nel caso di specie, anche nelle norme che attribuiscono il potere sanzionatorio anche al vice prefetto (cfr. art. 14 d.lgs. n. 139/00 ed allegata tabella B).
Nella specie, non risulta che il si sia in qualche modo attivato al fine di dimostrare che, CP_1
nel caso specifico, non esistesse presso la alcuna delega, generale o Parte_1
particolare, conferente al funzionario in questione il potere di emettere e sottoscrivere il decreto
“de quo”.
È ben vero che tale prova avrebbe richiesto il rilascio di un'attestazione negativa in tal senso da parte dell'amministrazione, parte in causa opposta, ma, a fronte della relativa impossibilità o difficoltà di procurarsela, ben avrebbe potuto l'opponente sollecitare il giudice all'acquisizione di informazioni al riguardo ai sensi dell'art. 213 c.p.c.
Tali incombenti istruttori non risultano essere stati assolti dal , sicchè l'inerzia CP_1
processuale del medesimo comporta che la presunzione di sussistenza della delega non possa ritenersi superata, come statuito dalla citata giurisprudenza della Suprema Corte.
pagina 4 di 6 Sotto tale profilo il decreto prefettizio di sospensione della patente deve, quindi, ritenersi valido, diversamente da quanto sostenuto nell'impugnata sentenza.
Occorre, a questo punto, procedere all'esame degli ulteriori motivi di opposizione sollevati dal con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che, ritenuti assorbiti CP_1 nell'impugnata sentenza, sono stati riproposti dall'appellato ex art. 346 c.p.c.
Ebbene, tali doglianze attengono alla illegittimità della rilevata infrazione consistente nella violazione dell'art. 187, co. 1, c.d.s., che prevede, in relazione alla condotta di guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida fino ad un massimo di due anni.
In proposito, va rammentato che “In tema di violazioni delle norme del codice della strada, la sospensione provvisoria della patente di guida disposta ai sensi dell'art. 223 del d.lgs. n. 285 del
1992 è misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare, con immediatezza, l'incolumità e l'ordine pubblico e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere "iter" procedimentale. Ne consegue che il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di sospensione deve avere riguardo alla sussistenza, nel momento in cui il potere è stato esercitato, dei presupposti previsti dalla norma e non può trarre argomento dagli esiti "a posteriori" dell'opposizione al verbale di contestazione dell'illecito amministrativo, né, alla stregua di questi ultimi, valutare retrospettivamente le finalità cautelari perseguite dall'autorità” (Cass. n. 21266/20).
Ebbene, ritiene il Tribunale che, nella specie, sussistessero all'epoca i presupposti per l'adozione del provvedimento di sospensione della patente di guida oggetto di causa, in ragione:
1) della condotta alquanto sospetta tenuta dal allorquando lo stesso veniva fermato dai CP_1
CC di Battipaglia, posto che i militi rilevavano un atteggiamento nervoso, accompagnato da tremore, occhi lucidi, difficoltà di coordinamento e tangibili segni di squilibrio psicofisico, tali da far presumere che fosse in corso un'alterazione dell'organismo da uso di sostanze stupefacenti. Né
i predetti sintomi rilevati dai CC possono spiegarsi con la patologia da “mielite trasversa” da cui era affetto il , essendo stati accertati nel lontano 1995, come si evince dal verbale CP_1 dell' di Battipaglia, “postumi di mielite trasversa con lieve astenia agli arti inferiori, Pt_4 deambulazione autonoma”, ossia postumi non invalidanti al punto da determinare, a distanza di 22 anni, i sintomi riscontrati al momento dei fatti di causa;
2) del rifiuto ingiustificato del di sottoporsi al test antidroga (come risulta dal verbale in CP_1 atti), posto che, come rilevato in giurisprudenza, “In tema di violazione dell'art. 187 del codice della strada, la sottoposizione agli accertamenti in ordine all'assunzione di sostanze stupefacenti,
pagina 5 di 6 la quale non costituisce un obbligo per l'interessato, viene in considerazione esclusivamente come onere liberatorio, e il rifiuto di essa può legittimamente costituire uno degli elementi presuntivi dell'accertamento da parte del giudice” (Cass. n. 11798/05).
Stante, quindi, la legittimità nel merito del provvedimento di sospensione della patente, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, va rigettata l'opposizione proposta da avverso il decreto prefettizio prot. n. 0113080 del 02/10/17. Controparte_1
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, stante la controvertibilità in fatto delle questioni di merito esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunciando nel proc. n. 6059/18 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto prefettizio prot. n. Controparte_1
0113080 del 02/10/17;
2. compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Salerno, 21 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
0113080 del 02/10/17, con cui era stata disposta la sospensione, per 6 mesi, della sua patente di guida, per l'asserita violazione dell'art. 187, co. 1, c.d.s. (guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti), verificatasi in data 18/09/17, alle ore 16 circa, in Montecorvino Rovella alla via F.lli
Rosselli, allorquando il , alla guida dell'autovettura Mercedes classe A tg. BY322PN, era CP_1
stato fermato dai CC di Battipaglia.