Ordinanza presidenziale 11 giugno 2020
Sentenza 30 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 30/11/2021, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/11/2021
N. 01438/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02285/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2285 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Esercizi Colpo Sas di UL Nicola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Vettor Grimani, Giancarlo Tonetto, con domicilio eletto presso lo studio Pier Vettor Grimani in Venezia, S. Croce, 466/G;
contro
Comune di Venezia - (Ve), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Giuseppe Venezian, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco, 4091;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale:
del provvedimento prot. n. 299156 del 14.7.08, notificato il 16.7.08, con il quale il Dirigente della Direzione Interdipartimentale Finanze e Bilancio —area gestione tributi Cosap del Comune di Venezia ha ordinato la demolizione di una occupazione asseritamente abusiva di spazio e area pubblica in Venezia Castello 4161, nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto;
quanto ai motivi aggiunti:
del provvedimento prot. 210816 del 18.5.09, ricevuto il 21.5.09, con il quale il Dirigente del Dipartimento Gestione del Territorio e Attività Autorizzative del Comune di Venezia ha negato la concessione in sanatoria per la occupazione di un'area pubblica, nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 19 ottobre 2021 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, proprietaria di un esercizio turistico-ricettivo sito in Comune di Venezia (Hotel Pensione Wildner), impugna il provvedimento prot. 299156 del 14.07.2008 con il quale la P.A. convenuta ordina “l’immediata rimozione delle occupazioni abusive di spazio ed aree pubbliche costituite da eccedenza padiglione con annesse fioriere e tappeto, pedana, piante” . Nel ricorso sono articolati i seguenti motivi:
1.1. “Violazione degli artt. 7 e ss. L. 241/90. Violazione dell’art. 3 L. 241/90. eccesso di potere per difetto di motivazione”, perché il provvedimento non fa riferimento alle deduzioni del ricorrente svolte a seguito della ricezione della comunicazione di avvio del procedimento.
1.2. “Violazione degli artt. 1 e 2 del regolamento Cosap del Comune di Venezia approvato con delibera consiliare n. 35 del 9.3.99 come successivamente integrato e modificato. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di presupposti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione”, perché non sarebbe necessaria alcuna concessione per occupazioni minimali e accessorie ad altra occupazione principale già assentita.
2. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la stessa società domanda l’annullamento del provvedimento prot. 210816 del 18.5.09 che ha rigettato l’istanza di sanatoria relativa all’occupazione abusiva di cui al punto che precede, in particolare rilevando che “ non è prevista dall'ordinamento la possibilità di rilasciare permessi in sanatoria per occupazioni abusive di spazi e di aree pubblici di cui all’art. 1 del vigente Regolamento COSAP del Comune di Venezia” . Lamenta, in particolare:
2.1. “Violazione dell'art. 10 bis L. 7.8.90 n. 241”, perché l’amministrazione non ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
2.2. “Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, travisamento dei fatti e carenza di presupposti. Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento di cui all'art. 97 della Costituzione” , in ragione dell’esistenza nell’ordinamento di un principio di generale sanabilità dei fatti pregressi, che impedirebbe di ritenere inammissibile la sanatoria.
3. Il Comune, con memoria del 16.09.2021 ha replicato ad entrambi i ricorsi. Con riferimento al ricorso principale rileva – quanto al primo motivo – che il provvedimento ha replicato alle osservazioni della ricorrente, attraverso il richiamo alle controdeduzioni degli accertatori verbalizzanti “ i quali hanno confermato il verbale di violazione in quanto anche lo spazio aereo deve essere autorizzato ” e – quanto al secondo motivo – che a norma del regolamento COSAP devono essere assentite anche le occupazioni dello spazio aereo. Con riguardo al ricorso per motivi aggiunti, ne ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità perché avente ad oggetto una mera comunicazione informativa. Nel merito, rileva – primo motivo – che la natura vincolata del provvedimento di diniego rende in ogni caso ininfluente la mancata comunicazione ex art. 10 -bis e – secondo motivo – che secondo il regolamento COSAP non è possibile assentire in sanatoria un’abusiva occupazione di suolo già in essere.
4. Il ricorso principale è infondato.
4.1. Con riferimento al primo motivo, risulta che la comunicazione di avvio è stata regolarmente inviata al ricorrente in data 17.01.2008 (doc. 7 prodotto dal Comune) e deve quindi escludersi una violazione dell’art. 7 della l. 241 del 1990. La mancata replica alle osservazioni potrebbe al più rilevare nei termini di un eccesso di potere per difetto di motivazione, laddove – al di là di una puntuale replica a ciascuna delle osservazioni – il supporto argomentativo del provvedimento si appalesi inidoneo a renderne comprensibili le ragioni. Nel caso di specie, tuttavia, la motivazione del provvedimento, da valutarsi tenendo conto della sua natura vincolata, appare completa ed esaustiva. Sono infatti richiamate le pertinenti disposizioni di legge ed è chiarito che anche l’occupazione di spazio aereo, attraverso le fioriere, deve essere previamente autorizzata. Tale ultimo rilievo può effettivamente essere considerato anche una diretta replica alle argomentazioni del ricorrente, non solo per la parte relativa all’asserita possibilità di prescindere dall’autorizzazione per le occupazioni “sospese”, ma altresì laddove contesta la veridicità delle dimensioni accertate dai pubblici ufficiali verbalizzanti (i quali, evidentemente, hanno computato anche le fioriere ai fini del calcolo dello spazio occupato e della conseguente eccedenza rispetto a quanto autorizzato).
4.2. Quanto al secondo motivo, non si rinviene alcuna disposizione o principio che affermi la possibilità di prescindere dalla concessione per occupazioni “minimali”. In base al disposto dell’art. 2 del Regolamento COSAP deve, al contrario, considerarsi abusiva ogni occupazione difforme da quella concessa, senza alcun margine di tolleranza.
5. Quanto al ricorso per motivi aggiunti, il Tribunale ritiene di prescindere dallo scrutinio della preliminare eccezione di inammissibilità, per essere lo stesso infondato nel merito.
5.1. Quanto al primo motivo, la violazione dell’art. 10- bis della legge 241 del 1990, anche riconoscendo natura provvedimentale all’atto impugnato, sarebbe neutralizzata dal carattere vincolato della determinazione, ai sensi dell’art. 21- octies , comma 2, primo periodo. L’esito negativo del procedimento, infatti, appare conseguenza vincolata dell’inesistenza di disposizioni, all’interno del regolamento COSAP, che prevedano la possibilità di sanare occupazioni non autorizzate.
5.2. Con riferimento al secondo motivo, non può ritenersi esistente un principio generale di sanabilità degli abusi, desumibile tra l’altro – secondo il ricorrente – dall’art. 146 comma 12 d.lgs. 42 del 2004 (nel testo allora vigente), che espressamente vieta il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria. Al contrario, pare possibile affermare l’esistenza nell’ordinamento di un principio di segno opposto. Ogni ipotesi di sanatoria, infatti, comportando la regolarizzazione successiva di un’attività contra legem, impatta negativamente sulla certezza del diritto e sulla sua funzione regolatrice e incentiva tra i consociati comportamenti ad esso difformi. Le relative norme devono dunque considerarsi ipotesi eccezionali, soggette a interpretazione restrittiva e non certo espressione di un principio generale.
6. Per le ragioni esposte, i ricorsi devono essere respinti.
6.1. Il carattere risalente del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente
Paolo Nasini, Referendario
Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO