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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/10/2025, n. 7568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7568 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34845 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rubino del Foro di Parte_1 P.IVA_1
Milano, presso lo studio del quale a Milano, via Visconti di Modrone n. 12, ha eletto domicilio;
-attore opponente-
CONTRO
( , rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
DR RM e ON NI del Foro di Como, indirizzo pec:
Email_1
-convenuta opposta-
Conclusioni: parte opponente: “revocare, dichiarare nullo e/o annullare il Decreto ingiuntivo telematico opposto per carenza dei presupposti di legge e comunque respingere la domanda formulata dalla per essere la stessa infondata in Controparte_1 fatto e in diritto siccome proposta. Con vittorie di spese, diritti e onorari di giudizio”. parte opposta: “Nel merito: Rigettare le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 10721/2024 del 30.07.2024; In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi che il Giudice dovesse ritenere di accogliere anche solo parzialmente le domande di parte attrice, accertare la fondatezza della domanda relativamente alla fattura riguardante l'acquisto del materiale e per l'effetto condannare a corrispondere a Parte_1 la somma di € 52.316,33 oltre interessi di mora dal dovuto al saldo;
In ogni caso: Con vittoria di spese Controparte_2 e competenze professionali;
In via istruttoria: Si chiede di essere ammessi a prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova come articolati nella memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc: 1) Vero che in data 19.02.2021 Controparte_1 costituiva un'Associazione Temporanea di Imprese con la società per la stipula di un contratto di subappalto con la Parte_2 Parte_ come da doc. 1 del fascicolo monitorio che si rammostra al teste;
2) Vero che in data 24 febbraio 2021 Parte_1
e quale capogruppo mandataria dell'ATI sottoscrivevano un contratto di subappalto per l'esecuzione a corpo
[...] CP_3 della progettazione costruttiva e di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione degli impianti tecnologici (elettrici, speciali, meccanici etc) e le relative opere murarie connesse inerenti il fabbricato di Villa I Platani come da doc. U allegato alla presente memoria che si mostra al teste;
3) Vero che nell'ATI tra e le parti pattuivano Parte_2 Controparte_1 che si sarebbe occupata di tutte le opere riconducibili alla categoria OS3, OS28, G11, opere su impianti idraulici, impianti CP_1 di riscaldamento, raffreddamento e tecnologici, subappalti nelle predette categorie e relative prove di collaudo come da doc. 1 del fascicolo monitorio che si esibisce al teste;
4) Vero che l'appalto comprendeva due lotti di lavorazioni, il primo riguardava la riqualificazione della dépendance della Villa, chiamata “Guest House” e in un secondo momento avrebbero dovuto iniziare i lavori di riqualificazione della Villa Platani indicata nei documenti progettuali come “Main Villa”; 5) Vero che tutti gli acquisti di materiale e le lavorazioni realizzati dalla riguardano unicamente la dépendance della Villa;
6) Vero che il primo Controparte_1 lotto della dépendance era diviso in piani: Centrale termica esterna, piano terra e primo piano;
7) Vero che da contratto CP_1 avrebbe dovuto ultimare gli impianti speciali idraulici meccanici spa in 120 giorni da giovedì 18 marzo 21 a mercoledì 01 settembre 21 come da allegato G del contratto di subappalto che si esibisce al teste (doc. H); 8) Vero che da contratto tutti i lavori avrebbero dovuto essere ultimati entro il 31/12/2021; 9) Vero che in occasione di tutte le riunioni di cantiere invitava Parte_1 CP_1
1 a rispettare i tempi di lavoro;
10) Vero che il contratto del 24 febbraio 2021 veniva integrato con l'Atto Aggiuntivo del 30.07.2021 con cui venivano affidate alla anche le forniture e posa di pompe sommerse per la rimozione delle acque provenienti dalla CP_1 falda e dal lago come da doc. 3 del fascicolo monitorio che si esibisce al teste;
11) Vero che l'atto aggiuntivo del 30.07.2021 veniva stipulato dopo la comunicazione di sospensione lavori da parte della;
12) Vero che ha Pt_1 Controparte_1 provveduto ad acquistare ed installare le pompe per la rimozione delle acque di cui al capitolo 10; 13) Vero che per l'acquisto e l'installazione delle pompe venivano emesse le fatture 349 del 31/08/2021 di € 6.750,00 pagata da con bonifico in Parte_1 data 29/12/2021, 48 del 31/01/2022 di € 2.250,00 pagata da con bonifico in data 31/08/2022 e 70 del 28/02/2022 di Parte_1
€ 1.000,00 pagata da con bonifico in data 31/08/2022 come da documento T) che si rammostra al teste;
14) Vero Parte_1 che in relazione al Sal del 31 maggio 2021 veniva emessa la fattura n. 251 del 25 giugno 2021 saldata da e su tale Parte_1 pagamento veniva applicata la trattenuta di garanzia come da documento R) che si mostra al teste;
15) Vero che con mail del 26 aprile 2021 inviava all'ing. , a e all'Arch. l'aggiornamento CP_1 Parte_3 Testimone_1 Testimone_2 dell'ordine Daikin richiedendone conferma come da doc. I che si mostra al teste;
16) Vero che per il tramite Parte_1 dell'ing. con mail del 7 maggio 2021 confermava la lista dei materiali Daikin come da doc. 6 del fascicolo monitorio Parte_3 che si esibisce al teste;
17) Vero che chiedeva conferma dei materiali Daikin per la natura dei Controparte_1 materiali che erano da considerare specifici per il cantiere 18) Vero o non vero che in relazione ai lavori di cui al Parte_4 SAL del 31 maggio 2021 è stata richiesta alla conferma dei materiali da installare;
19) Vero che contestualmente Parte_1 alla conferma d'ordine del 7 maggio 2021 provvedeva ad ordinare e pagare il materiale di cui Controparte_1 all'elenco che si esibisce al teste doc. N allegato alla presente memoria;
20) Vero che provvedeva a corrispondere la CP_1 somma di € 22.791,17 + Iva per l'acquisto dei materiali Daikin acquistati da Idrosanitaria come da doc. O che si esibisce al teste;
21) Vero che i materiali di cui al cap. 20) erano necessari per il cantiere depandance 22) Vero che Parte_4 CP_1 provvedeva a corrispondere la somma di € 4.530,11+ IVA per l'acquisto dei materiali da Viessmann ed € 2.666,30+ Iva per l'acquisto dei materiali da Termoacqua come da documentazione che si esibisce al teste doc. P) allegato alla presente memoria;
23) Vero che i materiali di cui al cap. 22) erano necessari per il cantiere depandance 24) Vero che l'elenco del Parte_4 materiale Daikin veniva confermato da che, per conto della , ricopriva l'incarico di Parte_3 Parte_1 Parte_ progettista esecutivo dell' opera e responsabile impiantistico della stessa;
25) Vero che l'ing. era incaricato da Parte_3
di assumere ogni decisione tecnica e di approvazione di materiali;
26) Vero o non vero che al momento
[...] Parte_1 della stipula del contratto consegnava a delle schede da utilizzare per la conferma dei materiali da acquistare per la CP_1 commessa;
27) Vero che in data 20 maggio 2021 comunicava a la necessità su Parte_1 Controparte_1 richiesta della committente di sospendere i lavori al primo piano della depandance28) Vero o non vero che il materiale di cui all'elenco doc. N) che si esibisce al teste avrebbe dovuto essere installato presso il cantiere di 29) Vero che il Parte_4 Parte_ materiale di cui all'elenco che si esibisce al teste doc N) avrebbe dovuto essere installato al primo piano della depandance di
30) Vero che con la comunicazione della sospensione dei lavori al primo piano della depandance di tutto il
[...] Parte_4 materiale di cui al doc. N) che si esibisce al teste poteva essere installato presso il cantiere della 31) Vero che il Parte_4 materiale di cui all'elenco doc. N) che si esibisce al teste è un materiale specifico e riferito al cantiere di 32) Vero Parte_4 che il materiale di cui all'elenco doc. N) che si esibisce al teste per cui è stata emessa la fattura n. 369 del 30.09.2023 dell'importo di € 52.316,33 è ancora giacente presso il magazzino della 33) Vero che in data 30 settembre 2023 il Controparte_1 Committente ha provveduto ad interrompere definitivamente il contratto con la;
34) Vero che Parte_5 Persona_1
risulta debitrice nei confronti di delle trattenute a garanzia per un importo Parte_1 Controparte_1 complessivo pari ad € 6.734,40 di cui alla fattura n. 370 del 30.09.2023 come da documento 5 del fascicolo monitorio che si esibisce al teste;
35) Vero che risulta debitrice nei confronti di per materiale per la Parte_1 Controparte_1 realizzazione dei lavori commissionati di cui alla fattura n. 369 del 30.09.2023 dell'importo di € 52.316,33 come da documento 5 del Parte_ fascicolo monitorio che si esibisce al teste;
36) Vero che le fattura sono state emesse nel 2023 perché da maggio 2021
aveva tenuto in sospeso il cantiere e aveva comunicato a la possibilità che i lavori potessero riprendere;
37) Vero
[...] CP_1 che ha emesso le fatture nel 2023 quando di fatto la ha comunicato di aver definitivamente interrotto il CP_1 Parte_1 contratto di appalto con la LGB Italia srl. Si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria su quanto ex adverso dedotto e ammesso dal giudice. Si chiede disporre CTU al fine di accertare la corrispondenza tra il materiale acquistato per il cantiere oggetto di fatturazione e i lavori commissionati a . Controparte_1 Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 10721/2024 del 30.07.2024 dell'importo di euro 59.050,73, emesso a favore di a titolo di prezzo per il materiale acquistato per l'esecuzione Controparte_1 delle opere subappaltate, nonché per le ritenute di garanzia non corrisposte.
Quali motivi di opposizione, ha dedotto, in sintesi, che: a) le parti conclusero un contratto di subappalto, in data 24.02.2021, successivamente integrato in data 20.05.2021, in forza del quale venne affidata alla opposta “l'esecuzione, a corpo, della progettazione costruttiva e di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione degli impianti tecnologici e delle relative opere murare” presso il cantiere denominato Villa I Platani;
b) sulla base del contratto in esame, il subappaltatore poteva fatturare solo a seguito di emissione di SAL e di relativo certificato di pagamento e, prima di 2 procedere all'acquisto dei materiali, avrebbe dovuto sottoporre alla sub committente “schede di sottomissione materiali-componenti e sistemi” per ottenere l'approvazione da parte della direzione lavori;
c) la sub committente non confermò la lista di materiali oggetto di fatturazione;
nello specifico, nella comunicazione della sospensione dei lavori inoltrata in data 20 maggio 2021, la stessa richiese di valutare l'acquisto di marche alternative meno costosi;
in data 6 dicembre 2021, la inizialmente, comunicò che il fornitore richiese di poter consegnare il materiale entro la CP_1 fine del 2021 oppure di annullare l'ordine per reinserirlo nella annualità 2022 e, successivamente, dichiarò per iscritto che avrebbe annullato l'ordine alla Daikin;
conseguentemente, sulla base di tali fatti verificatesi nel 2021, la sub committente non aveva alcun titolo per emettere la fattura n. 369 nell'anno 2023 per i materiali non posati;
d) non è dovuto alla subappaltatrice neppure il credito della fattura n. 370/2023 per le ritenute di garanzia, in quanto, sempre sulla base del contratto in esame, dovevano essere svincolate solo all'esito delle operazioni di collaudo, le quali non sono state ancora eseguite.
Si è regolarmente costituita in giudizio la quale, in sintesi, ha Controparte_1 dedotto che: a) alla data del 20 maggio 2021, quando la sub committente comunicò la sospensione dei lavori, la subappaltatrice aveva già evaso l'ordine di acquisto dei materiali;
b) la fattura fu emessa nel 2023 perché solo allora divenne fatto pacifico che la lavorazioni non sarebbero riprese e la sub committente era già a conoscenza dell'acquisto dei materiali per il cantiere della Villa I
Platani – e della giacenza nel magazzino della subappaltatrice - sin dal 21 dicembre 2021, come si ricava dalle pec trasmessa;
c) le trattenute di garanzia ineriscono a lavori eseguiti e già oggetto di precedenti fatture, la cui esecuzione non venne mai contestata;
in ogni caso, il mancato completamento dell'opera non è certo imputabile al subappaltatore.
Verificata la regolarità del contraddittorio, svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171-bis c.p.c., è stata fissata la prima udienza ex art. 183 c.p.c., rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione - nel corso della quale è stato possibile disporre il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art 185 c.p.c. - è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, sono state rigettate le prove costituende e, da ultimo, è stata fissata udienza di rimessione in decisione, con assegnazione dei termini perentori massimi ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
1. La subappaltatrice ha agito in giudizio, sin dalla procedura Controparte_1 monitoria, per ottenere il pagamento, da parte della società delle fatture n. Parte_1
369 del 2023 di euro 52.316,33 e n. 370 del 2023 di euro 6.734,40.
Con la prima fattura, la società ingiungente opposta ha richiesto il rimborso del costo dei materiali,
3 prospettando che acquistò gli stessi per la realizzazione delle opere subappaltate, ma che non vennero mai utilizzati a causa della comunicazione di sospensione delle lavorazioni, inviata dalla opponente, per cause afferenti al contratto principale di appalto, cui fece seguito la definitiva interruzione del rapporto, sempre per ragioni estranee al contratto derivato.
La società sub committente non ha contestato, ex art. 115 c.p.c., che dovette sospendere i lavori e che le opere subappaltate non furono mai terminate;
peraltro, tali fatti emergono dalle prove precostituite agli atti, ossia dalle comunicazioni del 20 maggio 2021 inoltrate dalla opponente.
Tuttavia, la stessa ha contestato specificatamente, entro il termine perentorio delle preclusioni assertive, di dover corrispondere somme per materiali mai installati nel cantiere, dei quali non vi è prova neppure della custodia presso il magazzino della subappaltatrice.
Tanto premesso, la condotta della società è qualificabile come esercizio del Parte_1 diritto potestativo di recesso, il quale, sia esso legale o convenzionale, prescinde dall'eventuale inadempimento della controparte al contratto ed è integrato da qualsiasi atto o comportamento idoneo a manifestare la volontà di non dare più esecuzione al contratto.
Come noto, in materia di appalto e subappalto, è prevista una ipotesi di recesso legale, disciplinata dall'art. 1671 c.c., in forza del quale “Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno”.
La norma in esame, come confermato dalla Suprema Corte, è derogabile per volontà dei contraenti, che possono pattuire per iscritto una clausola convenzionale contenente presupposti e conseguenze del recesso diverse rispetto a quelli previsti dalla norma.
Sul punto, la Suprema Corte ha specificato che (Sez. 2, Sentenza n. 12368 del 22/08/2002 (Rv.
557014 - 01) “In tema di appalto, il recesso del committente disciplinato dall'art. 1671 cod. civ. può essere convenuto, tra le parti, con determinati requisiti di tempo e di forma, attesa la derogabilità convenzionale della norma in parola, sicché, in caso di mancata (o non formale) disdetta, i contraenti possono legittimamente convenire conseguenze diverse da quelle previste dalla norma stessa (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, peraltro, rilevato come, nella specie, il ricorrente, anziché dedurre la violazione di legge in cui era incorso il giudice di merito nel ritenere sostanzialmente inderogabile il meccanismo legale di cui al citato art. 1671 cod. civ., aveva - inammissibilmente - contestato in fatto la qualificazione giuridica del contratto - noleggio in luogo del ritenuto appalto -, ed ha rigettato, conseguentemente, il ricorso)”.
Nella fattispecie in esame, i contraenti disciplinarono espressamente l'esercizio del diritto potestativo di recesso nella clausola 22 del subappalto.
Proprio in relazione ai materiali, la clausola 22 prevede che “qualora in conseguenza del recesso
4 non potessero venire impiegati alcuni materiali già forniti dall'appaltatore ed esistenti cantiere ovvero nei magazzini dell'appaltatore, purchè riferibili in maniera certa al presente rapporto, questi verranno rilevati dal committente per il loro costo purchè comprovato da relative fatture e documenti di trasporto”.
Sulla base delle contestazioni e delle prove precostituite agli atti, non può ritenersi che vi siano i presupposti per porre a carico del sub committente i crediti indicati nella fattura in esame.
In primo luogo, alla luce delle contestazioni specifiche della società opponente sollevate entro il termine perentorio delle preclusioni assertive, non può ritenersi raggiunta la prova che tali materiali fossero effettivamente giacenti nei magazzini del subappaltatore, il quale, peraltro, ha omesso di depositare la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., decadendo dalle facoltà assertive, con conseguente inammissibilità di fatti allegati solamente nei capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. (e a fortiori di fatti allegati solo negli scritti conclusivi).
In merito, a differenza di quanto prospettato da la sub Controparte_1 committente non approvò la lista dei materiali della fattura n. 369 del 2023, atteso che lo scambio di comunicazioni del 7 maggio 2021 avvenne tra il direttore dei lavori e la subappaltatrice e aveva ad oggetto le conseguenze di possibili variazioni.
Non può tralasciarsi, sul punto, che in data 6 dicembre 2021 Controparte_1 comunicò all'opponente che avrebbe annullato l'ordine avente ad oggetto la fornitura di materiali, dichiarando “Mi dispiace ma il fornitore non aspetta oltre, anche tarda serata mi ha contattato, domani mattina devo per forza mandare disdetta ordine o in alternativa arrivano e io sarò costretto a emettere documento a Voi di vendita. Non posso più posticipare dopo tutto questo tempo. Mi dispiace ma domani sarò costretto a mandare annullo ordine alla Daikin. Buona serata”; ciononostante, nel 2023, il subappaltatore emise la fattura in esame per le forniture di materiali oggetto dell'ordine che doveva essere già stato annullato.
Parimenti, non si ravvisa alcun riconoscimento del debito derivante dall'acquisto del materiale, dalla comunicazione e-mail del 21 dicembre 2021, atteso che il sub committente Parte_1 dichiarò che avrebbe proceduto “al pagamento dello scaduto attuale” e non certo delle
[...] forniture non ancora installate, per le quali specificò solamente che avrebbe dovuto “definire con la committente come procedere con i materiali da voi già acquistati e giacenti nel vostro magazzino”.
In secondo luogo, non sono stati nemmeno prodotti i documenti di trasporto - come richiesto dalla clausola 22 del contratto di subappalto - dai quali poteva desumersi sia la consegna effettiva dei materiali, sia, soprattutto, l'esistenza degli stessi e la conformità a quanto indicato nelle fatture.
Con la fattura n. 370 del 2023, la subappaltatrice ha chiesto il pagamento delle somme trattenute dall'opponente, a titolo di ritenute di garanzia, come previsto dalla clausola 15 del contratto di
5 subappalto, con riferimento a lavorazioni già pagate da quest'ultima.
La società opponente si è limitata a contestare del tutto genericamente che tali somme non fossero dovute in mancanza del collaudo, ma ha tralasciato di considerare che tale attività fu preclusa proprio dalla volontà delle sub committente di recedere dal contratto.
Peraltro, la sub committente non ha nemmeno allegato, prima che provato che, in relazione alle opere eseguite prima del recesso, fossero sorte delle contestazioni - quantitative e qualitative - sulla titolarità del diritto al pagamento del corrispettivo.
Basti considerare che sono fatti non contestati, a norma dell'art. 115 c.p.c., sia l'effettivo pagamento delle lavorazioni di cui la parte opposta ha chiesto la liberazione dell'importo trattenuto a titolo di garanzia, sia l'effettivo trattenimento, da parte della sub committente, di una somma a tale titolo.
2. In conclusione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, ma deve essere Controparte_4 condannata al pagamento, a favore dell'opposta, della somma di euro 6.734,40, a titolo di ritenute di garanzia, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura n. 370 del 2023 all'effettivo saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al decisum (euro
6.734,40), con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento, attesa la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) il decreto ingiuntivo opposto n. 10721/2024 del 30.07.2024;
2) condanna al pagamento, a favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di euro 6.734,40, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura n. 370 del 2023 all'effettivo saldo;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che si Parte_1 liquidano in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 9 ottobre 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rubino del Foro di Parte_1 P.IVA_1
Milano, presso lo studio del quale a Milano, via Visconti di Modrone n. 12, ha eletto domicilio;
-attore opponente-
CONTRO
( , rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
DR RM e ON NI del Foro di Como, indirizzo pec:
Email_1
-convenuta opposta-
Conclusioni: parte opponente: “revocare, dichiarare nullo e/o annullare il Decreto ingiuntivo telematico opposto per carenza dei presupposti di legge e comunque respingere la domanda formulata dalla per essere la stessa infondata in Controparte_1 fatto e in diritto siccome proposta. Con vittorie di spese, diritti e onorari di giudizio”. parte opposta: “Nel merito: Rigettare le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 10721/2024 del 30.07.2024; In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi che il Giudice dovesse ritenere di accogliere anche solo parzialmente le domande di parte attrice, accertare la fondatezza della domanda relativamente alla fattura riguardante l'acquisto del materiale e per l'effetto condannare a corrispondere a Parte_1 la somma di € 52.316,33 oltre interessi di mora dal dovuto al saldo;
In ogni caso: Con vittoria di spese Controparte_2 e competenze professionali;
In via istruttoria: Si chiede di essere ammessi a prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova come articolati nella memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc: 1) Vero che in data 19.02.2021 Controparte_1 costituiva un'Associazione Temporanea di Imprese con la società per la stipula di un contratto di subappalto con la Parte_2 Parte_ come da doc. 1 del fascicolo monitorio che si rammostra al teste;
2) Vero che in data 24 febbraio 2021 Parte_1
e quale capogruppo mandataria dell'ATI sottoscrivevano un contratto di subappalto per l'esecuzione a corpo
[...] CP_3 della progettazione costruttiva e di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione degli impianti tecnologici (elettrici, speciali, meccanici etc) e le relative opere murarie connesse inerenti il fabbricato di Villa I Platani come da doc. U allegato alla presente memoria che si mostra al teste;
3) Vero che nell'ATI tra e le parti pattuivano Parte_2 Controparte_1 che si sarebbe occupata di tutte le opere riconducibili alla categoria OS3, OS28, G11, opere su impianti idraulici, impianti CP_1 di riscaldamento, raffreddamento e tecnologici, subappalti nelle predette categorie e relative prove di collaudo come da doc. 1 del fascicolo monitorio che si esibisce al teste;
4) Vero che l'appalto comprendeva due lotti di lavorazioni, il primo riguardava la riqualificazione della dépendance della Villa, chiamata “Guest House” e in un secondo momento avrebbero dovuto iniziare i lavori di riqualificazione della Villa Platani indicata nei documenti progettuali come “Main Villa”; 5) Vero che tutti gli acquisti di materiale e le lavorazioni realizzati dalla riguardano unicamente la dépendance della Villa;
6) Vero che il primo Controparte_1 lotto della dépendance era diviso in piani: Centrale termica esterna, piano terra e primo piano;
7) Vero che da contratto CP_1 avrebbe dovuto ultimare gli impianti speciali idraulici meccanici spa in 120 giorni da giovedì 18 marzo 21 a mercoledì 01 settembre 21 come da allegato G del contratto di subappalto che si esibisce al teste (doc. H); 8) Vero che da contratto tutti i lavori avrebbero dovuto essere ultimati entro il 31/12/2021; 9) Vero che in occasione di tutte le riunioni di cantiere invitava Parte_1 CP_1
1 a rispettare i tempi di lavoro;
10) Vero che il contratto del 24 febbraio 2021 veniva integrato con l'Atto Aggiuntivo del 30.07.2021 con cui venivano affidate alla anche le forniture e posa di pompe sommerse per la rimozione delle acque provenienti dalla CP_1 falda e dal lago come da doc. 3 del fascicolo monitorio che si esibisce al teste;
11) Vero che l'atto aggiuntivo del 30.07.2021 veniva stipulato dopo la comunicazione di sospensione lavori da parte della;
12) Vero che ha Pt_1 Controparte_1 provveduto ad acquistare ed installare le pompe per la rimozione delle acque di cui al capitolo 10; 13) Vero che per l'acquisto e l'installazione delle pompe venivano emesse le fatture 349 del 31/08/2021 di € 6.750,00 pagata da con bonifico in Parte_1 data 29/12/2021, 48 del 31/01/2022 di € 2.250,00 pagata da con bonifico in data 31/08/2022 e 70 del 28/02/2022 di Parte_1
€ 1.000,00 pagata da con bonifico in data 31/08/2022 come da documento T) che si rammostra al teste;
14) Vero Parte_1 che in relazione al Sal del 31 maggio 2021 veniva emessa la fattura n. 251 del 25 giugno 2021 saldata da e su tale Parte_1 pagamento veniva applicata la trattenuta di garanzia come da documento R) che si mostra al teste;
15) Vero che con mail del 26 aprile 2021 inviava all'ing. , a e all'Arch. l'aggiornamento CP_1 Parte_3 Testimone_1 Testimone_2 dell'ordine Daikin richiedendone conferma come da doc. I che si mostra al teste;
16) Vero che per il tramite Parte_1 dell'ing. con mail del 7 maggio 2021 confermava la lista dei materiali Daikin come da doc. 6 del fascicolo monitorio Parte_3 che si esibisce al teste;
17) Vero che chiedeva conferma dei materiali Daikin per la natura dei Controparte_1 materiali che erano da considerare specifici per il cantiere 18) Vero o non vero che in relazione ai lavori di cui al Parte_4 SAL del 31 maggio 2021 è stata richiesta alla conferma dei materiali da installare;
19) Vero che contestualmente Parte_1 alla conferma d'ordine del 7 maggio 2021 provvedeva ad ordinare e pagare il materiale di cui Controparte_1 all'elenco che si esibisce al teste doc. N allegato alla presente memoria;
20) Vero che provvedeva a corrispondere la CP_1 somma di € 22.791,17 + Iva per l'acquisto dei materiali Daikin acquistati da Idrosanitaria come da doc. O che si esibisce al teste;
21) Vero che i materiali di cui al cap. 20) erano necessari per il cantiere depandance 22) Vero che Parte_4 CP_1 provvedeva a corrispondere la somma di € 4.530,11+ IVA per l'acquisto dei materiali da Viessmann ed € 2.666,30+ Iva per l'acquisto dei materiali da Termoacqua come da documentazione che si esibisce al teste doc. P) allegato alla presente memoria;
23) Vero che i materiali di cui al cap. 22) erano necessari per il cantiere depandance 24) Vero che l'elenco del Parte_4 materiale Daikin veniva confermato da che, per conto della , ricopriva l'incarico di Parte_3 Parte_1 Parte_ progettista esecutivo dell' opera e responsabile impiantistico della stessa;
25) Vero che l'ing. era incaricato da Parte_3
di assumere ogni decisione tecnica e di approvazione di materiali;
26) Vero o non vero che al momento
[...] Parte_1 della stipula del contratto consegnava a delle schede da utilizzare per la conferma dei materiali da acquistare per la CP_1 commessa;
27) Vero che in data 20 maggio 2021 comunicava a la necessità su Parte_1 Controparte_1 richiesta della committente di sospendere i lavori al primo piano della depandance28) Vero o non vero che il materiale di cui all'elenco doc. N) che si esibisce al teste avrebbe dovuto essere installato presso il cantiere di 29) Vero che il Parte_4 Parte_ materiale di cui all'elenco che si esibisce al teste doc N) avrebbe dovuto essere installato al primo piano della depandance di
30) Vero che con la comunicazione della sospensione dei lavori al primo piano della depandance di tutto il
[...] Parte_4 materiale di cui al doc. N) che si esibisce al teste poteva essere installato presso il cantiere della 31) Vero che il Parte_4 materiale di cui all'elenco doc. N) che si esibisce al teste è un materiale specifico e riferito al cantiere di 32) Vero Parte_4 che il materiale di cui all'elenco doc. N) che si esibisce al teste per cui è stata emessa la fattura n. 369 del 30.09.2023 dell'importo di € 52.316,33 è ancora giacente presso il magazzino della 33) Vero che in data 30 settembre 2023 il Controparte_1 Committente ha provveduto ad interrompere definitivamente il contratto con la;
34) Vero che Parte_5 Persona_1
risulta debitrice nei confronti di delle trattenute a garanzia per un importo Parte_1 Controparte_1 complessivo pari ad € 6.734,40 di cui alla fattura n. 370 del 30.09.2023 come da documento 5 del fascicolo monitorio che si esibisce al teste;
35) Vero che risulta debitrice nei confronti di per materiale per la Parte_1 Controparte_1 realizzazione dei lavori commissionati di cui alla fattura n. 369 del 30.09.2023 dell'importo di € 52.316,33 come da documento 5 del Parte_ fascicolo monitorio che si esibisce al teste;
36) Vero che le fattura sono state emesse nel 2023 perché da maggio 2021
aveva tenuto in sospeso il cantiere e aveva comunicato a la possibilità che i lavori potessero riprendere;
37) Vero
[...] CP_1 che ha emesso le fatture nel 2023 quando di fatto la ha comunicato di aver definitivamente interrotto il CP_1 Parte_1 contratto di appalto con la LGB Italia srl. Si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria su quanto ex adverso dedotto e ammesso dal giudice. Si chiede disporre CTU al fine di accertare la corrispondenza tra il materiale acquistato per il cantiere oggetto di fatturazione e i lavori commissionati a . Controparte_1 Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 10721/2024 del 30.07.2024 dell'importo di euro 59.050,73, emesso a favore di a titolo di prezzo per il materiale acquistato per l'esecuzione Controparte_1 delle opere subappaltate, nonché per le ritenute di garanzia non corrisposte.
Quali motivi di opposizione, ha dedotto, in sintesi, che: a) le parti conclusero un contratto di subappalto, in data 24.02.2021, successivamente integrato in data 20.05.2021, in forza del quale venne affidata alla opposta “l'esecuzione, a corpo, della progettazione costruttiva e di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione degli impianti tecnologici e delle relative opere murare” presso il cantiere denominato Villa I Platani;
b) sulla base del contratto in esame, il subappaltatore poteva fatturare solo a seguito di emissione di SAL e di relativo certificato di pagamento e, prima di 2 procedere all'acquisto dei materiali, avrebbe dovuto sottoporre alla sub committente “schede di sottomissione materiali-componenti e sistemi” per ottenere l'approvazione da parte della direzione lavori;
c) la sub committente non confermò la lista di materiali oggetto di fatturazione;
nello specifico, nella comunicazione della sospensione dei lavori inoltrata in data 20 maggio 2021, la stessa richiese di valutare l'acquisto di marche alternative meno costosi;
in data 6 dicembre 2021, la inizialmente, comunicò che il fornitore richiese di poter consegnare il materiale entro la CP_1 fine del 2021 oppure di annullare l'ordine per reinserirlo nella annualità 2022 e, successivamente, dichiarò per iscritto che avrebbe annullato l'ordine alla Daikin;
conseguentemente, sulla base di tali fatti verificatesi nel 2021, la sub committente non aveva alcun titolo per emettere la fattura n. 369 nell'anno 2023 per i materiali non posati;
d) non è dovuto alla subappaltatrice neppure il credito della fattura n. 370/2023 per le ritenute di garanzia, in quanto, sempre sulla base del contratto in esame, dovevano essere svincolate solo all'esito delle operazioni di collaudo, le quali non sono state ancora eseguite.
Si è regolarmente costituita in giudizio la quale, in sintesi, ha Controparte_1 dedotto che: a) alla data del 20 maggio 2021, quando la sub committente comunicò la sospensione dei lavori, la subappaltatrice aveva già evaso l'ordine di acquisto dei materiali;
b) la fattura fu emessa nel 2023 perché solo allora divenne fatto pacifico che la lavorazioni non sarebbero riprese e la sub committente era già a conoscenza dell'acquisto dei materiali per il cantiere della Villa I
Platani – e della giacenza nel magazzino della subappaltatrice - sin dal 21 dicembre 2021, come si ricava dalle pec trasmessa;
c) le trattenute di garanzia ineriscono a lavori eseguiti e già oggetto di precedenti fatture, la cui esecuzione non venne mai contestata;
in ogni caso, il mancato completamento dell'opera non è certo imputabile al subappaltatore.
Verificata la regolarità del contraddittorio, svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171-bis c.p.c., è stata fissata la prima udienza ex art. 183 c.p.c., rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione - nel corso della quale è stato possibile disporre il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art 185 c.p.c. - è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, sono state rigettate le prove costituende e, da ultimo, è stata fissata udienza di rimessione in decisione, con assegnazione dei termini perentori massimi ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
1. La subappaltatrice ha agito in giudizio, sin dalla procedura Controparte_1 monitoria, per ottenere il pagamento, da parte della società delle fatture n. Parte_1
369 del 2023 di euro 52.316,33 e n. 370 del 2023 di euro 6.734,40.
Con la prima fattura, la società ingiungente opposta ha richiesto il rimborso del costo dei materiali,
3 prospettando che acquistò gli stessi per la realizzazione delle opere subappaltate, ma che non vennero mai utilizzati a causa della comunicazione di sospensione delle lavorazioni, inviata dalla opponente, per cause afferenti al contratto principale di appalto, cui fece seguito la definitiva interruzione del rapporto, sempre per ragioni estranee al contratto derivato.
La società sub committente non ha contestato, ex art. 115 c.p.c., che dovette sospendere i lavori e che le opere subappaltate non furono mai terminate;
peraltro, tali fatti emergono dalle prove precostituite agli atti, ossia dalle comunicazioni del 20 maggio 2021 inoltrate dalla opponente.
Tuttavia, la stessa ha contestato specificatamente, entro il termine perentorio delle preclusioni assertive, di dover corrispondere somme per materiali mai installati nel cantiere, dei quali non vi è prova neppure della custodia presso il magazzino della subappaltatrice.
Tanto premesso, la condotta della società è qualificabile come esercizio del Parte_1 diritto potestativo di recesso, il quale, sia esso legale o convenzionale, prescinde dall'eventuale inadempimento della controparte al contratto ed è integrato da qualsiasi atto o comportamento idoneo a manifestare la volontà di non dare più esecuzione al contratto.
Come noto, in materia di appalto e subappalto, è prevista una ipotesi di recesso legale, disciplinata dall'art. 1671 c.c., in forza del quale “Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno”.
La norma in esame, come confermato dalla Suprema Corte, è derogabile per volontà dei contraenti, che possono pattuire per iscritto una clausola convenzionale contenente presupposti e conseguenze del recesso diverse rispetto a quelli previsti dalla norma.
Sul punto, la Suprema Corte ha specificato che (Sez. 2, Sentenza n. 12368 del 22/08/2002 (Rv.
557014 - 01) “In tema di appalto, il recesso del committente disciplinato dall'art. 1671 cod. civ. può essere convenuto, tra le parti, con determinati requisiti di tempo e di forma, attesa la derogabilità convenzionale della norma in parola, sicché, in caso di mancata (o non formale) disdetta, i contraenti possono legittimamente convenire conseguenze diverse da quelle previste dalla norma stessa (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, peraltro, rilevato come, nella specie, il ricorrente, anziché dedurre la violazione di legge in cui era incorso il giudice di merito nel ritenere sostanzialmente inderogabile il meccanismo legale di cui al citato art. 1671 cod. civ., aveva - inammissibilmente - contestato in fatto la qualificazione giuridica del contratto - noleggio in luogo del ritenuto appalto -, ed ha rigettato, conseguentemente, il ricorso)”.
Nella fattispecie in esame, i contraenti disciplinarono espressamente l'esercizio del diritto potestativo di recesso nella clausola 22 del subappalto.
Proprio in relazione ai materiali, la clausola 22 prevede che “qualora in conseguenza del recesso
4 non potessero venire impiegati alcuni materiali già forniti dall'appaltatore ed esistenti cantiere ovvero nei magazzini dell'appaltatore, purchè riferibili in maniera certa al presente rapporto, questi verranno rilevati dal committente per il loro costo purchè comprovato da relative fatture e documenti di trasporto”.
Sulla base delle contestazioni e delle prove precostituite agli atti, non può ritenersi che vi siano i presupposti per porre a carico del sub committente i crediti indicati nella fattura in esame.
In primo luogo, alla luce delle contestazioni specifiche della società opponente sollevate entro il termine perentorio delle preclusioni assertive, non può ritenersi raggiunta la prova che tali materiali fossero effettivamente giacenti nei magazzini del subappaltatore, il quale, peraltro, ha omesso di depositare la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., decadendo dalle facoltà assertive, con conseguente inammissibilità di fatti allegati solamente nei capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. (e a fortiori di fatti allegati solo negli scritti conclusivi).
In merito, a differenza di quanto prospettato da la sub Controparte_1 committente non approvò la lista dei materiali della fattura n. 369 del 2023, atteso che lo scambio di comunicazioni del 7 maggio 2021 avvenne tra il direttore dei lavori e la subappaltatrice e aveva ad oggetto le conseguenze di possibili variazioni.
Non può tralasciarsi, sul punto, che in data 6 dicembre 2021 Controparte_1 comunicò all'opponente che avrebbe annullato l'ordine avente ad oggetto la fornitura di materiali, dichiarando “Mi dispiace ma il fornitore non aspetta oltre, anche tarda serata mi ha contattato, domani mattina devo per forza mandare disdetta ordine o in alternativa arrivano e io sarò costretto a emettere documento a Voi di vendita. Non posso più posticipare dopo tutto questo tempo. Mi dispiace ma domani sarò costretto a mandare annullo ordine alla Daikin. Buona serata”; ciononostante, nel 2023, il subappaltatore emise la fattura in esame per le forniture di materiali oggetto dell'ordine che doveva essere già stato annullato.
Parimenti, non si ravvisa alcun riconoscimento del debito derivante dall'acquisto del materiale, dalla comunicazione e-mail del 21 dicembre 2021, atteso che il sub committente Parte_1 dichiarò che avrebbe proceduto “al pagamento dello scaduto attuale” e non certo delle
[...] forniture non ancora installate, per le quali specificò solamente che avrebbe dovuto “definire con la committente come procedere con i materiali da voi già acquistati e giacenti nel vostro magazzino”.
In secondo luogo, non sono stati nemmeno prodotti i documenti di trasporto - come richiesto dalla clausola 22 del contratto di subappalto - dai quali poteva desumersi sia la consegna effettiva dei materiali, sia, soprattutto, l'esistenza degli stessi e la conformità a quanto indicato nelle fatture.
Con la fattura n. 370 del 2023, la subappaltatrice ha chiesto il pagamento delle somme trattenute dall'opponente, a titolo di ritenute di garanzia, come previsto dalla clausola 15 del contratto di
5 subappalto, con riferimento a lavorazioni già pagate da quest'ultima.
La società opponente si è limitata a contestare del tutto genericamente che tali somme non fossero dovute in mancanza del collaudo, ma ha tralasciato di considerare che tale attività fu preclusa proprio dalla volontà delle sub committente di recedere dal contratto.
Peraltro, la sub committente non ha nemmeno allegato, prima che provato che, in relazione alle opere eseguite prima del recesso, fossero sorte delle contestazioni - quantitative e qualitative - sulla titolarità del diritto al pagamento del corrispettivo.
Basti considerare che sono fatti non contestati, a norma dell'art. 115 c.p.c., sia l'effettivo pagamento delle lavorazioni di cui la parte opposta ha chiesto la liberazione dell'importo trattenuto a titolo di garanzia, sia l'effettivo trattenimento, da parte della sub committente, di una somma a tale titolo.
2. In conclusione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, ma deve essere Controparte_4 condannata al pagamento, a favore dell'opposta, della somma di euro 6.734,40, a titolo di ritenute di garanzia, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura n. 370 del 2023 all'effettivo saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al decisum (euro
6.734,40), con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento, attesa la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) il decreto ingiuntivo opposto n. 10721/2024 del 30.07.2024;
2) condanna al pagamento, a favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di euro 6.734,40, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura n. 370 del 2023 all'effettivo saldo;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che si Parte_1 liquidano in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 9 ottobre 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
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