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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/04/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. designato dott.
Damiano Matarrelli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1270/2022 R.G., promossa da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola De Filippo e Fabio Parte_1
Petruzzi;
- attrice – contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Mara Desantis;
Controparte_1
- convenuto -
OGGETTO: Contratti e obbligazioni varie.
FATTO
Con atto di citazione del 05.02.2021 regolarmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale chiedendone, in via Controparte_1 principale, la condanna alla restituzione della somma di € 24.900,00, oltre interessi legali, corrispostagli a titolo di mutuo, ovvero, in via subordinata, la condanna all'indennizzo di pari ammontare in suo favore per la diminuzione patrimoniale subita. Vinte le spese e competenze del giudizio.
A tal fine premetteva: nel periodo gennaio-marzo 2018 prestava al la Controparte_1 complessiva somma di 37.000,00 euro, chiestagli dal per la ristrutturazione di un CP_1 immobile di sua esclusiva proprietà sito in Fragagnano (Ta), alla via Archita n.68, dallo stesso acquistato il 27.10.2017; il si obbligava alla restituzione dei 37.000,00 euro con rate CP_1 annuali di 1900,00 euro, con pagamento nel mese di luglio, in concomitanza col rimborso annuale degli oneri fiscali detraibili per l'acquisto e la ristrutturazione della prima casa e con la somma ottenuta in prestito procedeva alla ristrutturazione dell'immobile ed all'acquisto di mobili e di elettrodomestici, anche in prospettiva del matrimonio con essa attrice, che in data
13.04.2018 faceva fronte alle spese di matrimonio ed all'acquisto di beni di arredo per la casa coniugale con le ulteriori somme di 5.149,59 euro e di 5.169,84 euro;
il 23.05.2018 l'attrice e il convenuto contraevano matrimonio concordatario, optando per il regime di separazione dei beni e andando ad abitare nell'immobile acquistato dal;
in data 24.07.2019 il CP_1
corrispondeva all'attrice la pima rata di restituzione del prestito con un bonifico CP_1 1.900,00 euro;
nella primavera del 2020 l'attrice e il convenuto decidevano di separarsi e, a partire dal mese di luglio di quell'anno, il ometteva di pagare le rate del prestito;
il CP_1
17.09.2020, durante le trattative per la separazione, il riconosceva di dover restituire CP_1 all'attrice la residua somma di 35.962,00 euro, oppure quella diversa di 25.962,00 euro previa acquisizione da parte della attrice dei beni mobili acquistati, per un valore pattuito di €
10.000,00; tale accordo veniva trascritto dal nel quaderno dei conti detenuto;
in fase CP_1 di negoziazione assistita, inutilmente l'attrice richiedeva la restituzione della somma di
24.900,00 euro, detratta dall'ammontare pattuito di 25.962,00 euro la ulteriore somma di
1062,00 euro corrispondente al valore degli altri beni da lei trattenuti.
Si costituiva in giudizio il convenuto assumendo che durante il rapporto di coniugio aveva provveduto a pagare quasi interamente le spese del mutuo della casa, nonché spese alimentari, utenze e tasse e che le somme corrisposte dall'attrice dovevano considerarsi come percepite a titolo di donazione e non di prestito, non avendo peraltro l'attrice addotto alcuna prova a dimostrazione della corresponsione di tali somme a titolo di prestito.
Chiedeva quindi di respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, di accertare e dichiarare la compensazione del credito, ovvero, in via ancora più subordinata, ritenere compensati i rispettivi crediti tra coniugi in ragione della somma pari ad euro 25.331,00 a titolo di rimborso della metà delle spese sostenute dal durante il CP_1 matrimonio per il sostentamento integrale della famiglia. Comunque con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Il procedimento, al quale veniva riunito il procedimento n.1303/2022 R.G. relativo alla stessa causa pendente innanzi alla stessa sezione di tribunale, veniva istruito a mezzo produzioni documentali delle parti, interrogatorio formale delle parti ed escussione dei testimoni
[...]
e , venendo infine riservato in decisione sulle conclusioni delle parti Tes_1 Testimone_2 come da verbale in atti.
DIRITTO
La domanda dell'attrice è fondata e va accolta secondo quanto di seguito precisato.
Va in primo luogo evidenziato che, in sede di interrogatorio formale, il convenuto ha confermato di avere comunque ricevuto dall'attrice la complessiva somma di € 37.000,00 con due assegni bancari versati sul suo conto corrente, il primo il 15/01/2018 dell'importo di € 23.000,00 e il secondo il 20/03/2018 dell'importo di € 14.000,00.
Quanto poi a determinare se tale denaro sia stato corrisposto a titolo di mutuo, come addotto dall'attrice, o a titolo di liberalità, come addotto dal convenuto, occorre premettere che secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale di legittimità: “l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697, comma 1°, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. L'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando
l'accipiens - ammessane la ricezione - non confermi anche il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare
l'inversione dell'onere della prova” (cfr. Cass. n. 5560/2021, in senso conforme Cass. n.
30944/2018) e ancora che: “non viola l'art. 2721, comma 1, c.c. il giudice che, relativamente ad un contratto di mutuo concluso in forma orale, ammetta la prova di tale stipulazione a mezzo testimoni, allorché ritenga verosimile la conclusione orale del contratto, avuto riguardo alla sua natura ed alla qualità delle parti, nonostante il valore della lite ecceda il limite previsto dalla citata disposizione” ((cfr. Cass. n.1751/2018, in senso conforme Cass. n.14457/2013);
Nel caso di specie si ritiene che vi siano i presupposti per applicare la deroga del divieto di prova testimoniale di cui al secondo comma dell'art.2721 c.c., considerata la qualità delle parti per il rapporto intercorso tra le stesse, la natura del contratto e la incontestata consegna della somma di che trattasi.
Venendo all'espletata istruttoria orale, si rileva come in sede di interrogatorio formale le parti non abbiano reso dichiarazioni confessorie circa la natura del versamento in oggetto, ribadendo la loro versione sul punto.
In ordine alla prova testimoniale, la teste , sorella dell'attrice, ha Testimone_1 testualmente riferito: “Confermo che verso la fine del 2017 il signor Controparte_1 chiedeva più volte a mia sorella un prestito di circa 35.000,00-37.000,00 che gli servivano per ristrutturare la casa che aveva acquistato sita in Fragagnano (Ta) alla via Archita. Tanto posso dire in quanto queste richieste dei soldi avvenivano in casa dei miei genitori dove vivevamo sia io che mia sorella. Dico meglio, mia sorella spesso dormiva in una casa detenuta in San
Giorgio jonico (Ta) dal signor però entrambi venivano frequentemente a pranzo dai CP_1 miei genitori. Le domande di prestito di cui sopra ho detto sono avvenute in queste occasioni.
L'acquisto dell'immobile da parte del avvenne nell'ottobre del 2017, tanto ricordo in
CP_1 quanto il portò dei pasticcini a casa per festeggiare l'acquisto. Rispetto alla somma
CP_1 richiesta da in totale, una parte di circa 10.000,00 euro era destinata ai mobili e una
CP_1 parte per la ristrutturazione dell'immobile, ossia la restante parte. L'intesa era che tutta la somma sarebbe stata restituita attraverso il rimborso dei bonus fiscali sia per i mobili che per la ristrutturazione. Confermo la circostanza che il signor si obbligava nei confronti
CP_1 della a restituire la somma che gli era stata prestata con rate annuali di euro 1.900,00 Parte_1 ciascuna pari al rimborso annuale fiscale”.
Ha inoltre aggiunto che la sorella nel 2019 le riferiva che il le aveva effettuato un CP_1 bonifico di euro 1900 quale pagamento della prima rata del prestito ottenuto e che nel mese di settembre 2020 le riferiva di essersi accordata con il convenuto per la restituzione della somma di euro 25.000,00 circa, quale somma rimanente detratta la prima rata di euro 1.900,00 già corrisposta e l'ulteriore somma di euro 10.000,00 quale valore dei mobili acquistati da con la somma prestatagli da essa attrice e che la stessa avrebbe tenuto per sé, CP_1 venendo tale accordo trascritto su un quaderno giallo dal . Riferiva ancora che, pur CP_1 non avendo direttamente assistito a tale trascrizione, qualche giorno dopo quanto riferitogli dalla sorella aveva avuto effettivamente modo di vedere tale appunto scritto sul quaderno giallo e, inoltre, che l'accordo prevedeva in via alternativa la restituzione dell'intera cifra dovuta.
Il teste ha a sua volta riferito: “Ricordo che nel periodo dell'estate 2017 entrambi Testimone_2
i signori e mi riferivano di un prestito che il signor aveva richiesto
CP_1 Parte_1 CP_1 ed ottenuto dalla di euro 37.000,00 adoperati una quota per l'acquisto dei mobili ed Parte_1 un'altra per la ristrutturazione di una casa sita in Fragagnano a scopo di investimento perché ritenuta conveniente. Entrambi i signori del e mi riferivano che si erano Parte_1 CP_1 accordati per la restituzione a cadenza annuale di questi soldi a seguito dell'ottenimento dei rimborsi fiscali a favore del che se non ricordo male ammontavano a circa 2.000,00
CP_1 euro l'anno. L'impegno del era quello di restituire comunque l'integrale prestito
CP_1 ottenuto. Se non ricordo male, nell'anno 2018 o 2019 la mi riferiva di avere ricevuto Parte_1 da il rimborso di circa 2.000,00 euro se non ricordo male a mezzo bonifico”.
CP_1
Anch'egli ha poi aggiunto che la gli riferiva che l'accordo per la restituzione dei soldi Parte_1 prevedeva la restituzione della integrale somma residua o la restituzione della somma di circa
25.000,00 e il trattenimento da parte dell'attrice dei mobili acquistati del valore di circa €
10.000,00, precisando altresì di aver avuto modo di visionare un taccuino mostratogli dall'attrice in cui erano riportati i conteggi relativi alla restituzione delle somme dovute dal
, non in grado di meglio specificare, che la stessa attrice gli aveva indicato come CP_1 redatti dal convenuto.
Tali deposizioni testimoniali, naturalmente con riferimento non a quanto i testi hanno riferito per essergli stato a sua volta riferito dall'attrice, ma a quanto oggetto di loro diretto apprendimento (id est, le circostanze, per come narrate dai testi, riguardo alle richieste di somme inoltrate all'attrice da parte del convenuto ed agli accordi fra le parti per la restituzione di tali somme), vanno ritenute attendibili (perché chiare, lineari e concordanti) e rilevanti sul piano probatorio anche in considerazione della loro convergenza con l'ulteriore rilevante indizio costituito dalla incontestata restituzione all'attrice da parte del convenuto della somma di € 1.900,00 a mezzo bonifico del 24.07.2019.
Ne consegue che alla luce di tali risultanze istruttorie, si deve ritenere provato che l'importo di euro 37.000,00 in discussione era stato a suo tempo (ovvero ancor prima della celebrazione del matrimonio) consegnato dalla attrice a titolo di prestito al convenuto. In definitiva, tenuto anche conto che alcun apprezzabile riscontro probatorio è stato fornito dal convenuto in ordine a quanto dallo stesso asserito circa le spese sostenute in costanza di matrimonio ai fini della chiesta compensazione di tali spese con le somme richieste dall'attrice, il convenuto va condannato alla restituzione della somma di € 24.900,00, richiesta dall'attrice al netto del rimborso di € 1.900,00 già percepito e del valore dei beni mobili trattenuti, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) Accertato il relativo credito, condanna al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 24.900,00, oltre interessi legali dalla domanda al Parte_1 soddisfo;
2) Condanna al pagamento in favore dell'attrice delle spese e compensi Controparte_1 di lite, liquidati in complessivi € 2.900,00, oltre rimborso forfettario e tributi di legge.
Taranto, 08.04.2025
Il Giudice Onorario di Pace
Dott. Damiano Matarrelli