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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 27/02/2026, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1286/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OT ANTONELLA, Presidente
ET RITA, Relatore
GIORDANO ROSARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 117/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7456/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 40
e pubblicata il 06/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 662192346 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 364/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
Le parti hanno presentato un accordo conciliativo chiedendo l'estinzione del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 SRL è proprietaria di un terreno edificabile situato nel Comune di Roma, in via Aldobrandeschi, comparto Urbanistico denominato “Stazione Aurelia”, censito al Catasto Terreni al foglio
415, particelle n. 2475 e seguenti, per il quale la Società non risulta aver presentato la dichiarazione IMU.
Pertanto, l'area edificabile è stata assoggettata a controllo IMU e TASI, mediante procedimento di accertamento ai sensi dell'articolo 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, a seguito del quale l'Ente impositore ha notificato l'avviso di accertamento n. 662192346, relativo a IMU 2019, impugnato dalla Resistente_1 SRL che ha contestato l'utilizzo da parte dell'ente del c.d. “metodo della trasformazione” e il valore venale dell'area così determinato, dando luogo a un contenzioso definito in primo grado con la sentenza oggi gravata, n. 7456/2024 riferita a IMU 2019, emessa dalla CGT di I grado di Roma, che si è espressa in senso favorevole alla contribuente.
Il Comune di Roma Capitale ha proposto appello contestando l'erroneità della sentenza in ordine alla stima del valore venale del bene, mentre la società contribuente ha resistito con controdeduzioni sostenendo l'illegittimità dell'avviso di accertamento.
Senonché la Resistente_1 SRL, in data 21/01/2025, ha presentato a mezzo pec alla Ragioneria Generale – Divisione Entrate di Roma Capotale una istanza di definizione extragiudiziale della propria posizione fiscale ai fini IMU/TASI avente a oggetto anche il giudizio in epigrafe, proponendo quale valore venale dell'area quello stabilito in data 6 aprile 2021 dal dr. Nominativo_1, CTU nominato dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma nel contenzioso relativo al medesimo terreno, accertato per l'annualità 2014, pari a
€ 13.127.775,85 (€ 125,03 al Mc) e considerato valido anche dagli altri giudici delle Corti di Giustizia chiamati a decidere le controversie che hanno riguardato il medesimo terreno, nei successivi anni oggetto di verifica e contenzioso.
I valori posti a base della stima sono stati necessariamente attualizzati rispetto a ciascun anno oggetto di definizione e per ciascuna delle annualità richiamate il valore venale in comune commercio dell'area edificabile è stato rideterminato negli importi dettagliatamente specificati nell'atto di definizione extragiudiziale.
Nel medesimo accordo le parti convengono circa la sussistenza dei presupposti per la correzione della volumetria accertata dall'Ufficio per gli anni d'imposta 2019 – 2020 – 2021, che corrisponde a mc. 53.240,50 in luogo di mc. 170.378,24 erroneamente riportati negli avvisi di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio prende atto che le parti concordemente hanno espresso la volontà di addivenire, in data 17 novembre 2025, anche per il giudizio di cui alla gravata sentenza in epigrafe, all'accordo conciliativo riportato nel citato Atto di definizione extragiudiziale, nel quale le somme dovute per le annualità IMU e TASI, anni di imposta dal 2017 al 2019 e per IMU 2020/2021, relative all'area edificabile posseduta, sono state sintetizzate nel prospetto riportato a pag. 7 del richiamato Atto e quantificate in complessivi € 276.441,43, comprensivi di imposta, interessi e sanzioni ridotte a titolo di conciliazione.
Il medesimo importo andrà versato, da parte della Resistente_1 SRL, in 16 rate trimestrali con il versamento della prima rata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo (articolo 48 ter, comma 2, d.lgs n. 546/92.
Per tale ragione, Roma Capitale, per il giudizio oggetto dell'odierno contenzioso (afferente a IMU 2019) ha depositato il relativo Atto conciliativo, firmato da entrambe le parti, insieme alla quietanza di versamento della prima rata della suddetta definizione e ha contestualmente presentato istanza di estinzione per cessata materia del contendere per definizione extragiudiziale, allegata alla memoria.
Per i suesposti motivi, la Corte ritiene che sussistano i presupposti per addivenire a una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. In considerazione della complessità della controversia, si reputa di poter disporre la compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio – Sez. 10^
Dichiara l'estinzione del giudizio in epigrafe per cessata materia del contendere a seguito di accordo conciliativo.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RI ET NE OT
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OT ANTONELLA, Presidente
ET RITA, Relatore
GIORDANO ROSARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 117/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7456/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 40
e pubblicata il 06/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 662192346 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 364/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
Le parti hanno presentato un accordo conciliativo chiedendo l'estinzione del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 SRL è proprietaria di un terreno edificabile situato nel Comune di Roma, in via Aldobrandeschi, comparto Urbanistico denominato “Stazione Aurelia”, censito al Catasto Terreni al foglio
415, particelle n. 2475 e seguenti, per il quale la Società non risulta aver presentato la dichiarazione IMU.
Pertanto, l'area edificabile è stata assoggettata a controllo IMU e TASI, mediante procedimento di accertamento ai sensi dell'articolo 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, a seguito del quale l'Ente impositore ha notificato l'avviso di accertamento n. 662192346, relativo a IMU 2019, impugnato dalla Resistente_1 SRL che ha contestato l'utilizzo da parte dell'ente del c.d. “metodo della trasformazione” e il valore venale dell'area così determinato, dando luogo a un contenzioso definito in primo grado con la sentenza oggi gravata, n. 7456/2024 riferita a IMU 2019, emessa dalla CGT di I grado di Roma, che si è espressa in senso favorevole alla contribuente.
Il Comune di Roma Capitale ha proposto appello contestando l'erroneità della sentenza in ordine alla stima del valore venale del bene, mentre la società contribuente ha resistito con controdeduzioni sostenendo l'illegittimità dell'avviso di accertamento.
Senonché la Resistente_1 SRL, in data 21/01/2025, ha presentato a mezzo pec alla Ragioneria Generale – Divisione Entrate di Roma Capotale una istanza di definizione extragiudiziale della propria posizione fiscale ai fini IMU/TASI avente a oggetto anche il giudizio in epigrafe, proponendo quale valore venale dell'area quello stabilito in data 6 aprile 2021 dal dr. Nominativo_1, CTU nominato dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma nel contenzioso relativo al medesimo terreno, accertato per l'annualità 2014, pari a
€ 13.127.775,85 (€ 125,03 al Mc) e considerato valido anche dagli altri giudici delle Corti di Giustizia chiamati a decidere le controversie che hanno riguardato il medesimo terreno, nei successivi anni oggetto di verifica e contenzioso.
I valori posti a base della stima sono stati necessariamente attualizzati rispetto a ciascun anno oggetto di definizione e per ciascuna delle annualità richiamate il valore venale in comune commercio dell'area edificabile è stato rideterminato negli importi dettagliatamente specificati nell'atto di definizione extragiudiziale.
Nel medesimo accordo le parti convengono circa la sussistenza dei presupposti per la correzione della volumetria accertata dall'Ufficio per gli anni d'imposta 2019 – 2020 – 2021, che corrisponde a mc. 53.240,50 in luogo di mc. 170.378,24 erroneamente riportati negli avvisi di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio prende atto che le parti concordemente hanno espresso la volontà di addivenire, in data 17 novembre 2025, anche per il giudizio di cui alla gravata sentenza in epigrafe, all'accordo conciliativo riportato nel citato Atto di definizione extragiudiziale, nel quale le somme dovute per le annualità IMU e TASI, anni di imposta dal 2017 al 2019 e per IMU 2020/2021, relative all'area edificabile posseduta, sono state sintetizzate nel prospetto riportato a pag. 7 del richiamato Atto e quantificate in complessivi € 276.441,43, comprensivi di imposta, interessi e sanzioni ridotte a titolo di conciliazione.
Il medesimo importo andrà versato, da parte della Resistente_1 SRL, in 16 rate trimestrali con il versamento della prima rata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo (articolo 48 ter, comma 2, d.lgs n. 546/92.
Per tale ragione, Roma Capitale, per il giudizio oggetto dell'odierno contenzioso (afferente a IMU 2019) ha depositato il relativo Atto conciliativo, firmato da entrambe le parti, insieme alla quietanza di versamento della prima rata della suddetta definizione e ha contestualmente presentato istanza di estinzione per cessata materia del contendere per definizione extragiudiziale, allegata alla memoria.
Per i suesposti motivi, la Corte ritiene che sussistano i presupposti per addivenire a una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. In considerazione della complessità della controversia, si reputa di poter disporre la compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio – Sez. 10^
Dichiara l'estinzione del giudizio in epigrafe per cessata materia del contendere a seguito di accordo conciliativo.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RI ET NE OT