TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/06/2025, n. 1852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1852 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 500051 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2009 avente a oggetto: “Altre ipotesi di responsabilità
Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie” e vertente
TRA
, (C.F. rappresentato e difeso, congiuntamente Parte_1 C.F._1
e disgiuntamente dagli avv.ti Raffaele Russo (C.F. ) ed Emilio C.F._2
Russo, presso il cui studio in Vitulazio (CE), alla via Tutuni 13 elettivamente domicilia;
-Attore in riassunzione-
E
, (C.F. - (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
) , entrambe nella qualità di eredi del sig. , C.F._4 Persona_1 rappresentate e difese dall'avv.to Bartolomeo Spaziano (C.F. ) ed C.F._5 elettivamente domiciliate a Vairano Patenora (CE), alla via Volturno 108;
-Convenute in riassunzione-
Conclusioni: Come da atti, verbali di causa e da memorie difensive.
RITENUTO IN FATTO
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, Parte_1 ex Sez. dist. di il sig. e nel premettere di essere Controparte_3 Persona_1 proprietario di un immobile ad uso abitazione sito nel Comune di Capriati a Volturno, alla via Macchie n.9 (catasto al foglio 13, particella 208) confinante per un lato con l'immobile del sig. , ha dedotto che:” il muro di cinta realizzato da Persona_1
innalzava il suo piano di calpestio e modificava il naturale deflusso Persona_1 delle acque meteoriche in danno alla sua proprietà; il predetto muro di contenimento, in ragione della cattiva esecuzione, iniziava a presentare delle fessurazioni e ad inclinarsi verso la sua proprietà; tale situazione provocava maggiori immissioni di acque meteoriche ed infiltrazioni oltre a rappresentare una condizione di pericolo sia per la pubblica che per la privata incolumità, tale da richiedere l'intervento dell'ufficio tecnico del dei vigili del fuoco e di altre autorità preposte al controllo;
i vigili del fuoco, CP_4
a seguito di sopralluogo, rappresentavano la necessità di far adottare gli opportuni provvedimento di natura tecnica ed amministrativa per il ripristino delle condizioni di sicurezza;
il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune rilevava la presenza di vecchie e nuove lesioni verticali nel muro che ne compromettevano la stabilità ed il sindaco, con ordinanza n. 10/2007 ordinava al convenuto la messa in sicurezza del muro realizzato a confine con la proprietà attorea;
nonostante la situazione di pericolo, non veniva dato corso, nel termine di cinque giorni concessi con la predetta ordinanza sindacale, all'esecuzione di tali opere;
nel frattempo, la situazione peggiorava ulteriormente a causa delle copiose immissioni di acque nella proprietà di parte attorea;
nelle more il convenuto provvedeva alla demolizione della sola parte del muro che non fronteggiava il proprio fabbricato;
inoltre, nel corso dell'esecuzione della porzione di muro demolita, il convenuto aveva invaso il fondo dell'attore”.
In conseguenza di ciò instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “condannare il convenuto alla demolizione del muro di contenimento ed al rifacimento dello stesso a regola d'arte e comunque nel rispetto della normativa vigente in modo da eliminare
l'accertata situazione di pericolo;
condannare, inoltre, il convenuto , Persona_1 all'eliminazione delle immissioni di acque meteoriche nella proprietà dell'attore e comunque all'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua nell'abitazione dello stesso;
condannare il convenuto al risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione del fondo dell'attore e ad arretrare l'opera nella parte in cui invade ed occupa parte del fondo dell'attore; condannare ancora esso convenuto al risarcimento dei danni derivanti dalle copiose immissioni di acque meteoriche ed infiltrazioni a danno dell'abitazione; condannare e/o ordinare, infine, al convenuto l'esecuzione di ogni opera, lavoro e/o accorgimento atti a scongiurare ogni situazione di pericolo di danno e pericolo per la proprietà del signor . Il tutto Parte_1 con Vittoria di spese, onorario con attribuzione”.
Con rituale comparsa di costituzione e risposta si costituiva Persona_1 deducendo che il muro a confine tra le proprietà si trovava in loco da oltre quarant'anni e di non aver apportato modifiche al piano di campagna del proprio fondo né il naturale deflusso delle acque meteoriche anzi, di aver abbassato il livello della striscia di terreno di circa 70 cm.
Assumeva, altresì, che dopo l'ordinanza sindacale aveva provveduto a munirsi delle necessarie autorizzazioni amministrative per la realizzazione di interventi di demolizione di parte del muro ed al conseguente rifacimento, eliminando ogni situazione di pericolo senza aver mai invaso la proprietà attorea ma di aver arretrato la costruzione dello stesso rispetto a quello preesistente.
Pertanto, insisteva per il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto, vinte le spese con attribuzione.
Concessi alle parti i termini per le memorie istruttorie, veniva formulata proposta ex art. 185 bis c.p.c., con esito negativo.
La causa, istruita a mezzo ctu e prove orali, dopo numerosi rinvii, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25.02.2020 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 18 novembre 2020 il precedente magistrato titolare del ruolo, rilevata l'incompletezza della consulenza in atti, provvedeva a disporre un supplemento di perizia, nominando all'uopo l'ing. . Persona_2
All'udienza del 17.06.2021 il giudizio veniva dichiarato interrotto per l'avvenuto decesso del sig. e riassunto tempestivamente dall'attore Persona_1 Parte_1
Si costituivano in giudizio ed , quali eredi del de cuius Controparte_1 CP_2
, riportandosi a tutte le eccezioni/deduzioni formulate dal de cuius. Persona_1
All'udienza del 13 febbraio 2025 la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge (60+20) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Così sinteticamente ricostruiti i fatti processuali, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 31 maggio 2021, come da decreto in atti.
In via preliminare, la legittimazione attiva e passiva delle parti risulta provata per tabulas. I titoli prodotti (contratto di compravendita del 26 febbraio 1988, N. rep. 1102 – racc.
299, nota di trascrizione) in uno alla copiosa documentazione versata in atti, agli accertamenti compiuti dal consulente tecnico ed alla circostanza che le parti nulla sul punto hanno contestato, consente di ritenere assolto l'onere probatorio, sulla scorta del più recente orientamento giurisprudenziale in materia (Cass. SS.UU. n. 7305/2014).
Sempre in via preliminare, ritiene questo Giudice che le circostanze indicate nell'atto introduttivo siano idonee ad assolvere, sotto il profilo della specificità, ed alla luce di un esame complessivo dell'atto, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art. 163 c.p.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo. Nel caso di specie, vi è stata sostanziale allegazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui la medesima è fondata, così da escludersi la nullità dell' atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c., n. 3 e 4, posto che, per aversi tale nullità, non è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. in termini, Cass. Sez. III, n. 11751 del 15.5.2013).
Inoltre, parte convenuta, sulla scorta delle allegazioni dell'atto introduttivo, è stata posta nelle condizioni di approntare compiute difese nel merito;
pertanto, nessun vulnus del diritto di difesa si è verificato (cfr. Cass. civ., Sent. n. 17408 del 12.10.2012; Cass. civ.,
Sent. n. 10577 del 04.05.2018).
Venendo al merito, la domanda proposta da relativamente alla stabilità e Parte_1 sicurezza del muro di contenimento è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
Stante la natura squisitamente tecnica della vicenda, si ritiene di aderire alle considerazioni svolte dai consulenti tecnici Geom. e dall' Ing. Persona_3 Per_2
del quale non è dato dubitare, le cui conclusioni risultano del tutto prive di vizi
[...] logici e/o di metodo che possano in qualche modo inficiare l'attendibilità dei risultati conseguiti, apparendo al contrario analiticamente motivate e chiare.
Come accertato dal Geom. sul muro di contenimento, oggetto di causa, Controparte_5
a seguito di interventi inappropriati eseguiti da si è generato un Parte_2 quadro fessurativo molto ampio.
Tale circostanza è stata ulteriormente confermata dal CTU Ing. il quale dopo Per_2 aver verificato e descritto i luoghi di causa, accertato la titolarità dei singoli cespiti immobiliari mediante ispezioni ipocatastali ed evidenziato che i beni di proprietà attorea fossero posti ad una quota inferiore a quelli di proprietà convenuta, dai rilievi eseguiti ha riscontrato alcune criticità strutturali a carico del muro di contenimento ove sono emersi quadri fessurativi con un andamento, in parte, verticale ovvero perpendicolare alla fondazione del muro ed in parte con andamento inclinato.
In particolare ha accertato che: “ il muro oggetto di controversia è di proprietà di parte convenuta e possiede un deficit strutturale congenito. L'intervento economicamente più conveniente sarebbe quello della demolizione e successiva ricostruzione, in quanto, interventi diversi quali quelli ad esempio dell'utilizzo di tiranti stabilizzanti non sia praticabile poiché, a valle, la presenza del fabbricato di proprietà attorea e la limitata distanza tra il paramento del muro ed il prospetto del detto fabbricato, non consente la possibilità di utilizzare le apparecchiature utili alle perforazioni. Le uniche acque che possono riversarsi sul terrapieno scoperto sono quelle ricadenti nella fascia di terreno non pavimentata, ma, da intendersi normalmente ricadenti e non aggravate da ulteriori acque, in quanto la presenza del cordone impedisce che le acque provenienti dalla zona pavimentata possano riversarsi sulla fascia di terreno non pavimentato. Il fenomeno di cui soffre la struttura muraria di proprietà di parte attrice è caratterizzato dal fenomeno dell'umidità di risalita per capillarità, in maniera diffusa su quasi tutti i setti murari, compreso quello a confine con la cunetta interposta tra il muro di contenimento di parte convenuta ed il fabbricato attoreo, le cui cause sono da attribuirsi alla risalita capillare dell'acqua proveniente dal terreno, tramite i pori ed i minuscoli canali che distinguono i materiali ed i leganti da costruzione. Pertanto, essendo il fenomeno diffuso, questo deriva da un deficit di impermeabilizzazione, ovvero di isolamento delle strutture rispetto al sottostante terreno, e quindi endemico;
non vi è stato alcuno sconfinamento ad opera di parte convenuta.
Le considerazioni che precedono hanno trovato confortevole riscontro anche nella copiosa documentazione versata in atti e, specificatamente, nei provvedimenti della P.A. (copia relazione di sopralluogo del geom. , Responsabile dell'Ufficio Tecnico del CP_6
Comune di Capriati al Volturno (CE) prot. 1433 del 02/04/2007; nota di riscontro sempre del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Parte_3 prot. 2188 del 18/05/2007; copia Ordinanza n. 10/2007 del 02/04/2007 a firma del
Sindaco P.T. del Comune Parte_3
Ed invero, dal sopralluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico Comunale, prot. 1433 del
02/04/2007, nella persona del geom. , all'epoca dei fatti Responsabile CP_6 dell'Ufficio Comunale, relativamente agli aspetti connessi alla pericolosità del muro di contenimento di proprietà di parte convenuta, si evince che il muro oggetto di accertamento è realizzato in cemento non armato, privo di fondazioni, con presenza di bocchette di drenaggio, in mattoni forati e che, relativamente al detto muro, attesa la sua situazione statica, veniva ritenuto necessario ordinare al sig. la sua messa in Per_1 sicurezza, tanto da evitare smottamenti e danni alla proprietà . Pt_1 Parimenti, con nota del prot. 2188 del 18/05/2007, Parte_3 sempre il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, in riscontro alla nota trasmessa da parte attrice del 23/04/2007 protocollata in data 08/05/2007 al n. 2044, trasmetteva la copia dell'Ordinanza Sindacale 10/2007 nonché relazione dell'UTC, da cui si rilevava che il
Sindaco del a seguito di fonogramma n. 259 del Parte_3 Parte_3
16/03/2007 con il quale il Dipartimento dei VV.F. di Caserta segnalava la necessità di adottare provvedimenti necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza, ordinava a parte convenuta la messa in sicurezza del muro di contenimento di sua proprietà nel termine.
Dalla documentazione in atti nonché da quanto emerso nel corso delle operazioni peritali emerge indubbio che il muro di contenimento prospiciente il fabbricato di proprietà
, presenta un deficit strutturale congenito per il quale si rende necessaria Pt_1
l'esecuzione di opere di demolizione e rifacimento al fine di renderlo staticamente adeguato.
Non meritano di essere accolte le ulteriori domande proposte dall'attore.
Invero, in merito alle doglianza relativa allo sversamento delle acque meteoriche il CTU ha accertato che: “ i beni di proprietà convenuta, e più nello specifico per quanto attiene la zona posta in corrispondenza del muro di contenimento che occupa, una porzione esterna di corte, adibita a viabilità interna di proprietà convenuta, risulta essere stata realizzata in battuto di cemento con cordone perimetrale, a cui segue una porzione non cementata, ovvero una parte di terreno, fino al raggiungimento del muro di contenimento oggetto del presente giudizio. Dalle rappresentazioni grafiche e fotografiche, nella zona costituente il terrapieno di proprietà di parte convenuta, una parte è costituita, come anzidetto, da un tratto di viabilità interna alla proprietà, in battuto di calcestruzzo, perimetrata mediante un cordone sempre in calcestruzzo, delimitante l'area che grava sul muro di contenimento costituita in terreno scoperto. Pertanto, le uniche acque che possono riversarsi sul terrapieno scoperto sono quelle ricadenti nella fascia di terreno non pavimentata, ma, da intendersi normalmente ricadenti e non aggravate da ulteriori acque, in quanto la presenza del cordone impedisce che le acque provenienti dalla zona pavimentata possano riversarsi sulla fascia di terreno non pavimentato”
Anche sulle cause di infiltrazioni è condivisibile quanto riferito dall'ausiliario il quale dagli opportuni rilievi eseguiti ( misurazioni igrometriche e rilievi con termocamera per stabilire il valore di temperatura assoluta in ogni punto dell'immagine ) ha accertato che :
“ il fenomeno di cui soffre la struttura muraria di proprietà di parte attrice è caratterizzata dal fenomeno dell'umidità di risalita per capillarità, in maniera diffusa su quasi tutti i setti murari, compreso quello a confine con la cunetta interposta tra il muro di contenimento di parte convenuta ed il fabbricato attoreo. Ovvero, un livello di umidità decrescente, dal basso verso l'alto. Tali effetti sono da ascriversi a fenomeni di umidità di risalita capillare, generalmente indicata quale causa più comune di danni alle murature. In tali circostanze,
l'umidità di risalita o ascendente, risale lungo i muri, fino ad impregnarli. Le cause del fenomeno sono da attribuirsi alla risalita capillare dell'acqua proveniente dal terreno, tramite i pori ed i minuscoli canali che distinguono i materiali ed i leganti da costruzione.
Pertanto, essendo il fenomeno diffuso, si può affermare che, questo derivi da un deficit di impermeabilizzazione, ovvero di isolamento delle strutture rispetto al sottostante terreno, e quindi endemico”.
Infine, relativamente al dedotto sconfinamento il Consulente ha verificato che:” le opere consistenti nel muro di contenimento realizzato dal sig. rientravano nella sua Per_1 rispettiva proprietà, tenendo presente delle modestissime distorsioni grafiche proprie della riproduzione di documenti cartacei”.
Le considerazioni rassegnate dal consulente d'ufficio vanno integralmente condivise in quanto immuni da vizi giuridici e tecnici e, pertanto, possono essere assunte a fondamento dell'odierna decisione (cfr. Cass. 3492/2002 e 8669/1994).
La corte Suprema di Cassazione ha ripetutamente affermato che il giudice di merito non
è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, sicché non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (cfr., per tutte, Cass. n.7364/2012, Cass. n. 10222/2009 e Cass. n.
10668/2005).
Non rilevano neppure ai fini di un diverso decidere le considerazioni avanzate dai consulenti di parte, avendo il ctu confermato espressamente, a mezzo chiarimenti, quanto rassegnato in perizia.
Il Consulente, in risposta alle osservazioni proposte sul deficit strutturale congenito ha ribadito: “per quanto attiene alla soluzione prospettata dal CTP relativa all'inserimento di tiranti, si rappresenta che, la detta soluzione non risolve la totalità dei deficit strutturali rilevati, ma, potrebbe eventualmente migliorare solo quelli relativi alla verifica al ribaltamento del muro, e non anche le ulteriori carenze, le quali, in caso di non demolizione con ricostruzione, andranno comunque affrontate e risolte. Alla luce di tali considerazioni, da un punto di vista tecnico, si è scelta la soluzione prospettata nel presente elaborato peritale, ovvero demolizione e ricostruzione, tanto da realizzare un'opera capace di superare tutte le verifiche strutturali proprie dei muri di contenimento”. Avuto riguardo, invece, alle contestazioni mosse dal ctp di parte attrice relativamente al cordone delimitante l'area pavimentata ovvero cementata di proprietà di parte convenuta il ctu ha ulteriormente chiarito: “come il cordone in calcestruzzo posto a delimitazione dell'area pavimentata fuoriuscisse dalla detta pavimentazione di circa cm 13 e che, tale conformazione, considerata la rampa in pendenza dell'area pavimentata, favorisse, contrariamente a quanto sostenuto dal CTP, che le acque non si riversassero sul fondo attoreo, favorendo la presenza della rampa quale piano inclinato tale condizione”.
Inoltre, il consulente anche sulle osservazioni formulate dal Ctp di parte attorea ha chiarito che: “dall'analisi dei rilievi termografici riportati nell'elaborato peritale, il fenomeno caratterizzante è quello di risalita per capillarità e dai quali è evidente che, trattasi di fenomeno infiltrativo così come qualificato, in quanto si sviluppa dal basso verso l'alto, condizione non compatibile con quanto osservato dal CTP. Per quanto attiene il maggior aggravio a carico della parete che volge verso la proprietà convenuta, tale circostanza può essere connessa sia alla presenza del canale di scolo realizzato da parte attrice nella sua proprietà, sia ad un problema di esposizione della detta parete, la quale volge verso il nord, circostanza quest'ultima che contribuisce, generalmente, al verificarsi del fenomeno della
“parete fredda”.
In considerazione degli assunti che precedono, pertanto, è emerso che solo il muro ha un deficit strutturale e che, l'intervento conservativo, per quanto possibile, non sia da preferire.
Alcuna responsabilità per eventuale sconfinamento può essere addebitata ai convenuti ai quali, inoltre, nessun risarcimento dei danni da infiltrazione può essere imputato in quanto le cause del fenomeno sono da attribuirsi alla risalita capillare dell'acqua proveniente dal terreno.
Alla luce del quadro così emerso, va accolta solo la domanda di demolizione e ripristino dei luoghi secondo le norme vigenti mentre, la domanda di risarcimento, non merita accoglimento.
Spese processuali
Considerato che la domanda è stata solo parzialmente accolta, sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali nella misura di 1/2: per la restante parte le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del DM 147/22, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento , tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
Le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, e con vincolo di solidarietà di tutte le parti costituite nel rapporto esterno con il consulente d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia R.G. 500051/2009 ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta così provvede:
1. In accoglimento della domanda principale spiegata da , ordina alle Parte_1 convenute e ad eseguire immediatamente la Controparte_1 CP_2 demolizione e la ricostruzione del muro di cinta e di contenimento a confine con la proprietà dell'attore ; Parte_1
2. Rigetta le ulteriori domande proposte dall'attore ; Parte_1
3. Condanna in solido e al pagamento delle spese Controparte_1 CP_2 processuali in favore dell'attore che liquida in euro 170,00 per spese ed Parte_1 euro 2.538,50, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore degli avv. Raffaele Russo ed Emilio Russo;
4. Le spese di c.t.u. sono poste definitivamente in solido a carico delle convenute CP_2
e .
[...] Controparte_1
Così è deciso, in Santa Maria Capua Vetere, 03 giugno 2025
Il Gop
Dr.ssa Anna Ruotolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 500051 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2009 avente a oggetto: “Altre ipotesi di responsabilità
Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie” e vertente
TRA
, (C.F. rappresentato e difeso, congiuntamente Parte_1 C.F._1
e disgiuntamente dagli avv.ti Raffaele Russo (C.F. ) ed Emilio C.F._2
Russo, presso il cui studio in Vitulazio (CE), alla via Tutuni 13 elettivamente domicilia;
-Attore in riassunzione-
E
, (C.F. - (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
) , entrambe nella qualità di eredi del sig. , C.F._4 Persona_1 rappresentate e difese dall'avv.to Bartolomeo Spaziano (C.F. ) ed C.F._5 elettivamente domiciliate a Vairano Patenora (CE), alla via Volturno 108;
-Convenute in riassunzione-
Conclusioni: Come da atti, verbali di causa e da memorie difensive.
RITENUTO IN FATTO
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, Parte_1 ex Sez. dist. di il sig. e nel premettere di essere Controparte_3 Persona_1 proprietario di un immobile ad uso abitazione sito nel Comune di Capriati a Volturno, alla via Macchie n.9 (catasto al foglio 13, particella 208) confinante per un lato con l'immobile del sig. , ha dedotto che:” il muro di cinta realizzato da Persona_1
innalzava il suo piano di calpestio e modificava il naturale deflusso Persona_1 delle acque meteoriche in danno alla sua proprietà; il predetto muro di contenimento, in ragione della cattiva esecuzione, iniziava a presentare delle fessurazioni e ad inclinarsi verso la sua proprietà; tale situazione provocava maggiori immissioni di acque meteoriche ed infiltrazioni oltre a rappresentare una condizione di pericolo sia per la pubblica che per la privata incolumità, tale da richiedere l'intervento dell'ufficio tecnico del dei vigili del fuoco e di altre autorità preposte al controllo;
i vigili del fuoco, CP_4
a seguito di sopralluogo, rappresentavano la necessità di far adottare gli opportuni provvedimento di natura tecnica ed amministrativa per il ripristino delle condizioni di sicurezza;
il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune rilevava la presenza di vecchie e nuove lesioni verticali nel muro che ne compromettevano la stabilità ed il sindaco, con ordinanza n. 10/2007 ordinava al convenuto la messa in sicurezza del muro realizzato a confine con la proprietà attorea;
nonostante la situazione di pericolo, non veniva dato corso, nel termine di cinque giorni concessi con la predetta ordinanza sindacale, all'esecuzione di tali opere;
nel frattempo, la situazione peggiorava ulteriormente a causa delle copiose immissioni di acque nella proprietà di parte attorea;
nelle more il convenuto provvedeva alla demolizione della sola parte del muro che non fronteggiava il proprio fabbricato;
inoltre, nel corso dell'esecuzione della porzione di muro demolita, il convenuto aveva invaso il fondo dell'attore”.
In conseguenza di ciò instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “condannare il convenuto alla demolizione del muro di contenimento ed al rifacimento dello stesso a regola d'arte e comunque nel rispetto della normativa vigente in modo da eliminare
l'accertata situazione di pericolo;
condannare, inoltre, il convenuto , Persona_1 all'eliminazione delle immissioni di acque meteoriche nella proprietà dell'attore e comunque all'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua nell'abitazione dello stesso;
condannare il convenuto al risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione del fondo dell'attore e ad arretrare l'opera nella parte in cui invade ed occupa parte del fondo dell'attore; condannare ancora esso convenuto al risarcimento dei danni derivanti dalle copiose immissioni di acque meteoriche ed infiltrazioni a danno dell'abitazione; condannare e/o ordinare, infine, al convenuto l'esecuzione di ogni opera, lavoro e/o accorgimento atti a scongiurare ogni situazione di pericolo di danno e pericolo per la proprietà del signor . Il tutto Parte_1 con Vittoria di spese, onorario con attribuzione”.
Con rituale comparsa di costituzione e risposta si costituiva Persona_1 deducendo che il muro a confine tra le proprietà si trovava in loco da oltre quarant'anni e di non aver apportato modifiche al piano di campagna del proprio fondo né il naturale deflusso delle acque meteoriche anzi, di aver abbassato il livello della striscia di terreno di circa 70 cm.
Assumeva, altresì, che dopo l'ordinanza sindacale aveva provveduto a munirsi delle necessarie autorizzazioni amministrative per la realizzazione di interventi di demolizione di parte del muro ed al conseguente rifacimento, eliminando ogni situazione di pericolo senza aver mai invaso la proprietà attorea ma di aver arretrato la costruzione dello stesso rispetto a quello preesistente.
Pertanto, insisteva per il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto, vinte le spese con attribuzione.
Concessi alle parti i termini per le memorie istruttorie, veniva formulata proposta ex art. 185 bis c.p.c., con esito negativo.
La causa, istruita a mezzo ctu e prove orali, dopo numerosi rinvii, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25.02.2020 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 18 novembre 2020 il precedente magistrato titolare del ruolo, rilevata l'incompletezza della consulenza in atti, provvedeva a disporre un supplemento di perizia, nominando all'uopo l'ing. . Persona_2
All'udienza del 17.06.2021 il giudizio veniva dichiarato interrotto per l'avvenuto decesso del sig. e riassunto tempestivamente dall'attore Persona_1 Parte_1
Si costituivano in giudizio ed , quali eredi del de cuius Controparte_1 CP_2
, riportandosi a tutte le eccezioni/deduzioni formulate dal de cuius. Persona_1
All'udienza del 13 febbraio 2025 la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge (60+20) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Così sinteticamente ricostruiti i fatti processuali, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 31 maggio 2021, come da decreto in atti.
In via preliminare, la legittimazione attiva e passiva delle parti risulta provata per tabulas. I titoli prodotti (contratto di compravendita del 26 febbraio 1988, N. rep. 1102 – racc.
299, nota di trascrizione) in uno alla copiosa documentazione versata in atti, agli accertamenti compiuti dal consulente tecnico ed alla circostanza che le parti nulla sul punto hanno contestato, consente di ritenere assolto l'onere probatorio, sulla scorta del più recente orientamento giurisprudenziale in materia (Cass. SS.UU. n. 7305/2014).
Sempre in via preliminare, ritiene questo Giudice che le circostanze indicate nell'atto introduttivo siano idonee ad assolvere, sotto il profilo della specificità, ed alla luce di un esame complessivo dell'atto, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art. 163 c.p.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo. Nel caso di specie, vi è stata sostanziale allegazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui la medesima è fondata, così da escludersi la nullità dell' atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c., n. 3 e 4, posto che, per aversi tale nullità, non è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. in termini, Cass. Sez. III, n. 11751 del 15.5.2013).
Inoltre, parte convenuta, sulla scorta delle allegazioni dell'atto introduttivo, è stata posta nelle condizioni di approntare compiute difese nel merito;
pertanto, nessun vulnus del diritto di difesa si è verificato (cfr. Cass. civ., Sent. n. 17408 del 12.10.2012; Cass. civ.,
Sent. n. 10577 del 04.05.2018).
Venendo al merito, la domanda proposta da relativamente alla stabilità e Parte_1 sicurezza del muro di contenimento è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
Stante la natura squisitamente tecnica della vicenda, si ritiene di aderire alle considerazioni svolte dai consulenti tecnici Geom. e dall' Ing. Persona_3 Per_2
del quale non è dato dubitare, le cui conclusioni risultano del tutto prive di vizi
[...] logici e/o di metodo che possano in qualche modo inficiare l'attendibilità dei risultati conseguiti, apparendo al contrario analiticamente motivate e chiare.
Come accertato dal Geom. sul muro di contenimento, oggetto di causa, Controparte_5
a seguito di interventi inappropriati eseguiti da si è generato un Parte_2 quadro fessurativo molto ampio.
Tale circostanza è stata ulteriormente confermata dal CTU Ing. il quale dopo Per_2 aver verificato e descritto i luoghi di causa, accertato la titolarità dei singoli cespiti immobiliari mediante ispezioni ipocatastali ed evidenziato che i beni di proprietà attorea fossero posti ad una quota inferiore a quelli di proprietà convenuta, dai rilievi eseguiti ha riscontrato alcune criticità strutturali a carico del muro di contenimento ove sono emersi quadri fessurativi con un andamento, in parte, verticale ovvero perpendicolare alla fondazione del muro ed in parte con andamento inclinato.
In particolare ha accertato che: “ il muro oggetto di controversia è di proprietà di parte convenuta e possiede un deficit strutturale congenito. L'intervento economicamente più conveniente sarebbe quello della demolizione e successiva ricostruzione, in quanto, interventi diversi quali quelli ad esempio dell'utilizzo di tiranti stabilizzanti non sia praticabile poiché, a valle, la presenza del fabbricato di proprietà attorea e la limitata distanza tra il paramento del muro ed il prospetto del detto fabbricato, non consente la possibilità di utilizzare le apparecchiature utili alle perforazioni. Le uniche acque che possono riversarsi sul terrapieno scoperto sono quelle ricadenti nella fascia di terreno non pavimentata, ma, da intendersi normalmente ricadenti e non aggravate da ulteriori acque, in quanto la presenza del cordone impedisce che le acque provenienti dalla zona pavimentata possano riversarsi sulla fascia di terreno non pavimentato. Il fenomeno di cui soffre la struttura muraria di proprietà di parte attrice è caratterizzato dal fenomeno dell'umidità di risalita per capillarità, in maniera diffusa su quasi tutti i setti murari, compreso quello a confine con la cunetta interposta tra il muro di contenimento di parte convenuta ed il fabbricato attoreo, le cui cause sono da attribuirsi alla risalita capillare dell'acqua proveniente dal terreno, tramite i pori ed i minuscoli canali che distinguono i materiali ed i leganti da costruzione. Pertanto, essendo il fenomeno diffuso, questo deriva da un deficit di impermeabilizzazione, ovvero di isolamento delle strutture rispetto al sottostante terreno, e quindi endemico;
non vi è stato alcuno sconfinamento ad opera di parte convenuta.
Le considerazioni che precedono hanno trovato confortevole riscontro anche nella copiosa documentazione versata in atti e, specificatamente, nei provvedimenti della P.A. (copia relazione di sopralluogo del geom. , Responsabile dell'Ufficio Tecnico del CP_6
Comune di Capriati al Volturno (CE) prot. 1433 del 02/04/2007; nota di riscontro sempre del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Parte_3 prot. 2188 del 18/05/2007; copia Ordinanza n. 10/2007 del 02/04/2007 a firma del
Sindaco P.T. del Comune Parte_3
Ed invero, dal sopralluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico Comunale, prot. 1433 del
02/04/2007, nella persona del geom. , all'epoca dei fatti Responsabile CP_6 dell'Ufficio Comunale, relativamente agli aspetti connessi alla pericolosità del muro di contenimento di proprietà di parte convenuta, si evince che il muro oggetto di accertamento è realizzato in cemento non armato, privo di fondazioni, con presenza di bocchette di drenaggio, in mattoni forati e che, relativamente al detto muro, attesa la sua situazione statica, veniva ritenuto necessario ordinare al sig. la sua messa in Per_1 sicurezza, tanto da evitare smottamenti e danni alla proprietà . Pt_1 Parimenti, con nota del prot. 2188 del 18/05/2007, Parte_3 sempre il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, in riscontro alla nota trasmessa da parte attrice del 23/04/2007 protocollata in data 08/05/2007 al n. 2044, trasmetteva la copia dell'Ordinanza Sindacale 10/2007 nonché relazione dell'UTC, da cui si rilevava che il
Sindaco del a seguito di fonogramma n. 259 del Parte_3 Parte_3
16/03/2007 con il quale il Dipartimento dei VV.F. di Caserta segnalava la necessità di adottare provvedimenti necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza, ordinava a parte convenuta la messa in sicurezza del muro di contenimento di sua proprietà nel termine.
Dalla documentazione in atti nonché da quanto emerso nel corso delle operazioni peritali emerge indubbio che il muro di contenimento prospiciente il fabbricato di proprietà
, presenta un deficit strutturale congenito per il quale si rende necessaria Pt_1
l'esecuzione di opere di demolizione e rifacimento al fine di renderlo staticamente adeguato.
Non meritano di essere accolte le ulteriori domande proposte dall'attore.
Invero, in merito alle doglianza relativa allo sversamento delle acque meteoriche il CTU ha accertato che: “ i beni di proprietà convenuta, e più nello specifico per quanto attiene la zona posta in corrispondenza del muro di contenimento che occupa, una porzione esterna di corte, adibita a viabilità interna di proprietà convenuta, risulta essere stata realizzata in battuto di cemento con cordone perimetrale, a cui segue una porzione non cementata, ovvero una parte di terreno, fino al raggiungimento del muro di contenimento oggetto del presente giudizio. Dalle rappresentazioni grafiche e fotografiche, nella zona costituente il terrapieno di proprietà di parte convenuta, una parte è costituita, come anzidetto, da un tratto di viabilità interna alla proprietà, in battuto di calcestruzzo, perimetrata mediante un cordone sempre in calcestruzzo, delimitante l'area che grava sul muro di contenimento costituita in terreno scoperto. Pertanto, le uniche acque che possono riversarsi sul terrapieno scoperto sono quelle ricadenti nella fascia di terreno non pavimentata, ma, da intendersi normalmente ricadenti e non aggravate da ulteriori acque, in quanto la presenza del cordone impedisce che le acque provenienti dalla zona pavimentata possano riversarsi sulla fascia di terreno non pavimentato”
Anche sulle cause di infiltrazioni è condivisibile quanto riferito dall'ausiliario il quale dagli opportuni rilievi eseguiti ( misurazioni igrometriche e rilievi con termocamera per stabilire il valore di temperatura assoluta in ogni punto dell'immagine ) ha accertato che :
“ il fenomeno di cui soffre la struttura muraria di proprietà di parte attrice è caratterizzata dal fenomeno dell'umidità di risalita per capillarità, in maniera diffusa su quasi tutti i setti murari, compreso quello a confine con la cunetta interposta tra il muro di contenimento di parte convenuta ed il fabbricato attoreo. Ovvero, un livello di umidità decrescente, dal basso verso l'alto. Tali effetti sono da ascriversi a fenomeni di umidità di risalita capillare, generalmente indicata quale causa più comune di danni alle murature. In tali circostanze,
l'umidità di risalita o ascendente, risale lungo i muri, fino ad impregnarli. Le cause del fenomeno sono da attribuirsi alla risalita capillare dell'acqua proveniente dal terreno, tramite i pori ed i minuscoli canali che distinguono i materiali ed i leganti da costruzione.
Pertanto, essendo il fenomeno diffuso, si può affermare che, questo derivi da un deficit di impermeabilizzazione, ovvero di isolamento delle strutture rispetto al sottostante terreno, e quindi endemico”.
Infine, relativamente al dedotto sconfinamento il Consulente ha verificato che:” le opere consistenti nel muro di contenimento realizzato dal sig. rientravano nella sua Per_1 rispettiva proprietà, tenendo presente delle modestissime distorsioni grafiche proprie della riproduzione di documenti cartacei”.
Le considerazioni rassegnate dal consulente d'ufficio vanno integralmente condivise in quanto immuni da vizi giuridici e tecnici e, pertanto, possono essere assunte a fondamento dell'odierna decisione (cfr. Cass. 3492/2002 e 8669/1994).
La corte Suprema di Cassazione ha ripetutamente affermato che il giudice di merito non
è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, sicché non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (cfr., per tutte, Cass. n.7364/2012, Cass. n. 10222/2009 e Cass. n.
10668/2005).
Non rilevano neppure ai fini di un diverso decidere le considerazioni avanzate dai consulenti di parte, avendo il ctu confermato espressamente, a mezzo chiarimenti, quanto rassegnato in perizia.
Il Consulente, in risposta alle osservazioni proposte sul deficit strutturale congenito ha ribadito: “per quanto attiene alla soluzione prospettata dal CTP relativa all'inserimento di tiranti, si rappresenta che, la detta soluzione non risolve la totalità dei deficit strutturali rilevati, ma, potrebbe eventualmente migliorare solo quelli relativi alla verifica al ribaltamento del muro, e non anche le ulteriori carenze, le quali, in caso di non demolizione con ricostruzione, andranno comunque affrontate e risolte. Alla luce di tali considerazioni, da un punto di vista tecnico, si è scelta la soluzione prospettata nel presente elaborato peritale, ovvero demolizione e ricostruzione, tanto da realizzare un'opera capace di superare tutte le verifiche strutturali proprie dei muri di contenimento”. Avuto riguardo, invece, alle contestazioni mosse dal ctp di parte attrice relativamente al cordone delimitante l'area pavimentata ovvero cementata di proprietà di parte convenuta il ctu ha ulteriormente chiarito: “come il cordone in calcestruzzo posto a delimitazione dell'area pavimentata fuoriuscisse dalla detta pavimentazione di circa cm 13 e che, tale conformazione, considerata la rampa in pendenza dell'area pavimentata, favorisse, contrariamente a quanto sostenuto dal CTP, che le acque non si riversassero sul fondo attoreo, favorendo la presenza della rampa quale piano inclinato tale condizione”.
Inoltre, il consulente anche sulle osservazioni formulate dal Ctp di parte attorea ha chiarito che: “dall'analisi dei rilievi termografici riportati nell'elaborato peritale, il fenomeno caratterizzante è quello di risalita per capillarità e dai quali è evidente che, trattasi di fenomeno infiltrativo così come qualificato, in quanto si sviluppa dal basso verso l'alto, condizione non compatibile con quanto osservato dal CTP. Per quanto attiene il maggior aggravio a carico della parete che volge verso la proprietà convenuta, tale circostanza può essere connessa sia alla presenza del canale di scolo realizzato da parte attrice nella sua proprietà, sia ad un problema di esposizione della detta parete, la quale volge verso il nord, circostanza quest'ultima che contribuisce, generalmente, al verificarsi del fenomeno della
“parete fredda”.
In considerazione degli assunti che precedono, pertanto, è emerso che solo il muro ha un deficit strutturale e che, l'intervento conservativo, per quanto possibile, non sia da preferire.
Alcuna responsabilità per eventuale sconfinamento può essere addebitata ai convenuti ai quali, inoltre, nessun risarcimento dei danni da infiltrazione può essere imputato in quanto le cause del fenomeno sono da attribuirsi alla risalita capillare dell'acqua proveniente dal terreno.
Alla luce del quadro così emerso, va accolta solo la domanda di demolizione e ripristino dei luoghi secondo le norme vigenti mentre, la domanda di risarcimento, non merita accoglimento.
Spese processuali
Considerato che la domanda è stata solo parzialmente accolta, sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali nella misura di 1/2: per la restante parte le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del DM 147/22, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento , tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
Le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, e con vincolo di solidarietà di tutte le parti costituite nel rapporto esterno con il consulente d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia R.G. 500051/2009 ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta così provvede:
1. In accoglimento della domanda principale spiegata da , ordina alle Parte_1 convenute e ad eseguire immediatamente la Controparte_1 CP_2 demolizione e la ricostruzione del muro di cinta e di contenimento a confine con la proprietà dell'attore ; Parte_1
2. Rigetta le ulteriori domande proposte dall'attore ; Parte_1
3. Condanna in solido e al pagamento delle spese Controparte_1 CP_2 processuali in favore dell'attore che liquida in euro 170,00 per spese ed Parte_1 euro 2.538,50, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore degli avv. Raffaele Russo ed Emilio Russo;
4. Le spese di c.t.u. sono poste definitivamente in solido a carico delle convenute CP_2
e .
[...] Controparte_1
Così è deciso, in Santa Maria Capua Vetere, 03 giugno 2025
Il Gop
Dr.ssa Anna Ruotolo