Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 24/06/2025, n. 12521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12521 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12521/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01454/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1454 del 2022, proposto da
IR s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Eutimio Monaco e Luca Rubinacci, con domicilio digitale in atti;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 22;
nei confronti
Uniochimica s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Bari, con domicilio digitale in atti;
per l'annullamento
- della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Comitato Regionale per le Comunicazioni - MB n. 117/2021 del 1° dicembre 2021, recante la definizione della controversia “ UNIONCHIMICA S.P.A./IRIDEOS S.P.A. (CLOUDITALIA, NOITEL, MC-LINK S.P.A. - INFRACOM ITALIA S.P.A. - KPNQWEST ITALIA S.R.L. - BIG TLC S.R.L. - ENTER S.R.L. - SIMPLE SOLUTIONS S.R.L.), XMATICA S.R.L. (GU14/404329/2021) ”;
- di ogni altro atto comunque connesso o coordinato, presupposto o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e di Uniochimica s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame IR s.p.a. (nel prosieguo anche semplicemente “IR”) – nel riferire di operare nel settore delle telecomunicazioni mediante la fornitura e la gestione di servizi di Accesso Internet in favore di imprese e pubbliche amministrazioni - impugna l’atto in epigrafe con cui l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (d’ora innanzi “Autorità” o “AgCOM”), per il tramite del Comitato Regionale per le Comunicazioni costituito presso la MB (Co.re.com.), ha definito stragiudizialmente la controversia - non risolta in sede conciliativa – promossa nei suoi confronti, oltre che di altro operatore (Xmatica s.r.l., di seguito anche “Xmatica”), da MI s.p.a. (nel prosieguo “MI”), accertando, in relazione al contratto per la fornitura di servizi fonia e dati stipulato tra quest’ultima e la ricorrente, il diritto della prima alla restituzione e allo storno delle somme fatturate dalla seconda per periodi successivi al trasferimento dell’utenza presso Xmatica, nonché del diritto sempre di MI all’indennizzo per mancata risposta ai reclami presentati in merito a IR.
La ricorrente chiede l’annullamento di tale decisione del Co.re.com., in particolare contestandola nella parte in cui si qualifica il contratto stipulato con MI come per adesione e, dunque, per l’effetto soggetto alla normativa speciale prevista in materia di contratti di fonia, che consente all’utente (nel caso di specie MI) di recedere dal rapporto contrattuale senza costi aggiuntivi e in ogni momento (art. 1, comma 3, del d.l. 31 gennaio 2007, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, c.d. “decreto Bersani”).
Secondo IR, diversamente da quanto ritenuto dal Co.re.com, tale contratto non rientrerebbe, infatti, nello schema dei contratti per adesione ex art. 1341 c.c. occorrendo a tal fine che lo schema sia predisposto e le condizioni generali siano fissate per servire una serie indefinita di contratti.
Nel caso di specie, l’accordo contrattuale intervenuto tra le parti, lungi dal definire una serie generalizzata di contratti, sarebbe, sempre a dire della ricorrente, espressione di una specifica operazione preordinata alle concrete esigenze di MI e, pertanto, il frutto di (non meglio definite e dimostrate) trattative intervenute tra di esse.
Da ciò discenderebbe, sempre a detta di IR, l’inapplicabilità al caso di specie della prefata normativa speciale in materia di telefonia e, di conseguenza, la validità della clausola contrattuale che prescrive la durata minima quinquennale del contratto (60 mesi), senza possibilità di disdetta da parte dell’utente, che avrebbe, perciò, poi strumentalmente invocato la natura di contratto per adesione al solo fine di giustificare il suo esercizio - anticipato rispetto a tale scadenza - di un relativo diritto di recesso senza limiti temporali.
In definitiva, dunque, la delibera impugnata sarebbe – in tesi - affetta da difetto di istruttoria, in quanto gli indici da cui il Co.re.com. avrebbe potuto trarre l’effettiva natura del contratto sarebbero molteplici e tutti presenti in atti.
L’Autorità si costituiva in giudizio, instando per la reiezione del gravame proposto.
Seguiva il deposito di articolate memorie di entrambe le parti in cui ciascuna riproponeva le proprie opposte argomentazioni difensive.
All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 16 maggio 2025, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere disatteso.
La questione principale su cui verte la controversia riguarda l’asserita impossibilità di qualificare il contratto di fornitura di servizi di connettività intervenuto tra le parti come contratto per adesione.
Ebbene, ritiene il Collegio che la ricorrente IR, né nell’ambito del presente giudizio, né tanto meno nel corso della procedura stragiudiziale conclusasi con l’adozione dell’avversata decisione, abbia fornito elementi utili a supporto di un quadramento dell’accordo diverso da quello fatto proprio dal Co.re.com. che, dunque, ragionevolmente lo ha qualificato come contratto per adesione nella condivisibile considerazione che “ l’Operatore non ha dimostrato che le pattuizioni contrattuali siano il risultano di una precisa e puntuale contrattazione sulle singole clausole né, quantomeno, sulle statuizioni più rilevanti ” (in tal senso, quanto si legge nelle premesse dell’atto impugnato).
La ricorrente non ha, infatti, reso alcuna adeguata prova di una previa negoziazione delle clausole contrattuali, sostanzialmente limitandosi a rappresentare che “ trattasi nella fattispecie di contratto a progetto e non per adesione, a seguito della presenza di un dedicato project manager che ne ha seguito le fasi di attivazione ”, al riguardo producendo il testo di due e-mail - peraltro successive alla stipula del contratto - che, tuttavia, oltre che per la tempistica di invio, anche e soprattutto per il loro contenuto appaiono inidonee a dimostrare l’avvenuta negoziazione su aspetti rilevanti delle pattuizioni contrattuali.
Va da sé, inoltre, che la mera presenza di un project manager deputato a seguire le fasi di attivazione dell’offerta appare un aspetto correlato alla complessità delle offerte dedicate alle aziende, ma nulla prova circa la natura (standardizzata o meno) dell’offerta.
Nessun’altra documentazione è stata al riguardo prodotta da IR a sostegno della propria tesi in punto di qualificazione giuridica del rapporto contrattuale, come sarebbe stato invece necessario in base ai principi generali che reggono la ripartizione dell’onere probatorio (art. 2697 c.c.).
Pertanto, sotto il profilo probatorio – stante l’inconsistenza e l’inconferenza delle e-mail prodotte dalla ricorrente – emerge come la presunta qualificazione contrattuale sostenuta in ricorso non sia suffragata da alcun elemento diretto a dimostrare una previa trattativa contrattuale.
Nessuna clausola risulta, infatti, negoziata individualmente, né vi è traccia – neppure minima – di corrispondenza, scambi o documenti da cui si possa desumere un confronto tra le parti sul contenuto contrattuale.
Peraltro, tale conclusione non sembra essere contraddetta dall’analisi del documento contrattuale, che - contrariamente a quanto asserito da IR, secondo cui il contratto era costituito “ da una “Offerta Commerciale” dedicata alle esigenze del Cliente ” – appare del tutto compatibile con la sussumibilità della fattispecie concreta alla species del contratto di adesione, risultando le condizioni contrattuali predisposte attraverso dei modelli standard sicuramente replicabili nei confronti di una pluralità di potenziali clienti dell’operatore.
Invero, anche le altre circostanze sulle quali l’operatore intende attrarre l’attenzione in ricorso sono inconferenti e inidonee a confutare che, nel caso di specie, ricorressero gli estremi del contratto per adesione e ciò tanto sotto il profilo della standardizzazione delle clausole, tanto in ragione della predisposizione unilaterale delle relative condizioni.
Oltretutto è pacifico che il contratto sia stato stipulato con un operatore di comunicazioni elettroniche qualificabile come “ contraente che esplichi attività negoziale nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti ” stante anche l’impiego di condizioni generali di contatto unilateralmente predisposte, costituenti parte integrante dell’offerta.
Né alcun rilievo in senso opposto assume la circostanza – comunque non adeguatamente provata – che il cliente abbia richiesto l’attivazione di un determinato servizio o di una serie di servizi rispetto ad altri, trattandosi di offerta rivolta al segmento c.d. “ business” (al quale MI evidentemente appartiene), che si presenta per definizione strutturalmente complesso, includendo più combinazioni di diversi servizi in funzione, ad esempio, della banda di connessione o dei servizi proposti e contemplando la possibilità di arricchire l’offerta con diverse opzioni e con servizi aggiuntivi in ragione delle esigenze della specifica clientela del contraente business considerato.
È chiaro, dunque, che l’elemento dirimente per il corretto inquadramento della natura del contratto sia costituito dall’esistenza di una trattativa tra le parti che consenta a ciascuna di esse, in un rapporto dialettico, di modellare il vincolo contrattuale: elemento che difetta senz’altro nel caso di specie.
Ebbene, emerge al riguardo agli atti di causa che MI non abbia avuto in concreto la possibilità – non avendo la ricorrente dimostrato il contrario – di incidere sulla regolamentazione contrattuale dei servizi offerti, trovandosi nella condizione di accettare le condizioni proposte ovvero di rivolgersi ad altro e diverso operatore.
IR non ha, in definitiva, dimostrato che la controinteressata abbia avuto la possibilità di ottenere modifiche in ordine agli aspetti essenziali del rapporto contrattuale – anche con riferimento alla clausola relativa alla durata del vincolo contrattuale – che risultano essere disciplinati dalle Condizioni generali di contratto.
La ricorrente nemmeno in sede di giudizio indica, dunque, elementi utili a provare che MI abbia avuto una effettiva capacità di influire sul contenuto delle clausole contrattuali, limitandosi a evidenziare che le condizioni di fornitura siano state “ doppiamente sottoscritte dal Cliente, una in calce al contratto e l’altra per accettazione delle singole clausole ”, circostanza questa che – ben lungi dal provare le trattative contrattuali asseritamente invocate dall’operatore – vale, bensì unicamente a documentare l’assolvimento dell’onere di approvazione per iscritto richiesto ai sensi della disciplina civilistica delle clausole onerose, espressamente richiamata nel contratto di fornitura.
A ben vedere, proprio il fatto che il contratto prevedesse la sottoscrizione di un’autonoma dichiarazione di accettazione delle clausole vessatorie, rafforza il convincimento che la fattispecie sia riconducibile a un contratto per adesione. La doppia firma, infatti, è onere formale prescritto per rispondere all’esigenza di effettiva conoscenza di tali clausole: esigenza che si pone proprio in virtù della natura del contratto per adesione, facendo da contraltare alla mancanza di una relativa trattativa tra le parti.
In ordine alla sussistenza dell’obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., la giurisprudenza ha, infatti, chiarito che tale obbligo sussiste solo quando lo schema contrattuale sia stato predisposto unilateralmente per servire una serie indefinita di rapporti, mentre “ non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto ” (in tal senso, Cassazione Civile, Sezione II, 14 gennaio 2022).
Per quanto fin qui detto, appare, dunque, evidente come nessuna censura possa essere mossa alle valutazioni del Co.re.com per aver qualificato il contratto tra IR e MI come contratto per adesione, con la conseguenza che – fissando le “ Condizioni di fornitura ” dell’offerta commerciale, al punto 1 (“ Durata minima, rinnovo e preavviso di disdetta ”) la durata del contratto in 60 mesi, senza nulla disporre in ordine al recesso anticipato - per tale aspetto non potrà che farsi riferimento alle Condizioni generali di contratto, espressamente richiamate dalle “ Condizioni di fornitura ” come parte integrante dell’offerta e alla stessa allegate, che a loro volta non possono che essere interpretate in senso conforme alla norma imperativa di cui al già citato art. 1, comma 3, del d.l. 31 gennaio 2007, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, secondo cui i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica devono prevedere - a pena di nullità delle clausole difformi – “ la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni ”.
Per quanto non si tratti di un aspetto contestato, il Collegio ritiene opportuno chiarire come peraltro, ai fini dell’applicabilità della norma de qua rilevi unicamente, peraltro, che il contratto possa essere qualificato come contratto per adesione, indipendentemente dalla natura giuridica del “ contraente ”: quest’ultimo può essere, infatti, sia una persona fisica che una persona giuridica, atteso che un utente business condivide le stesse esigenze di tutela della persona fisica quando aderisce ad un contratto unilateralmente predisposto da un fornitore di reti e servizi di comunicazioni elettroniche e ciò in ragione della comprovata forza contrattuale di quest’ultimo (in tal senso, le “ Linee guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell’utenza nei contratti per adesione ” di cui alla Delibera dell’AgCOM n. 487/18/CONS, con le quali l’Autorità ha inteso fornire agli operatori di comunicazioni elettroniche un quadro comportamentale chiaro e uniforme per la corretta applicazione dell’art. 1, commi 1, 3 e 3-ter del decreto Bersani).
Ne discende che il Co.re.com. MB correttamente ha definito la controversia in esame nel senso avversato, non potendo legittimamente sostenersi che il passaggio dell’utente ad altro fornitore fosse interdetto da una pattuizione contrattuale che fissava il termine minino di durata in 60 mesi.
In conclusione, per quanto sin qui detto, il ricorso deve essere respinto non essendo rinvenibile a carico della decisione avversato alcun preteso difetto di istruttoria, in ragione del non comprendersi - alla luce delle allegazioni di parte ricorrente - quali potessero essere gli “ elementi idonei ad integrare la prova di una trattativa individuale ” di cui il Co.re.com. non avrebbe tenuto conto nel corso del procedimento.
Attesa la peculiarità della fattispecie, sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF
Eleonora Monica, Consigliere, Estensore
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eleonora Monica | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO