Cass. civ., sez. I, sentenza 18/05/2001, n. 6813
CASS
Sentenza 18 maggio 2001

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Allorquando la P.A. si avvalga della facoltà di emettere l'ingiunzione fiscale, prevista in materia di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato dal R.D. n. 639 del 1910, per la riscossione di entrate di diritto comune riconducibili ad un rapporto obbligatorio di diritto privato, e sia convenuta nel giudizio di opposizione dal debitore, la posizione sostanziale delle parti vede la P.A. nella veste di attrice (onerata di provare i fatti costitutivi della domanda) ed il debitore in quella di convenuto. La sentenza che definisce tale procedimento, pertanto, è impugnabile in sede di appello e non direttamente per cassazione, non trovando applicazione nella specie il sistema previsto dall'art. 23 legge n. 689/81 che riguarda, invece, la sentenza del pretore che pronunzia sull'opposizione all'ordinanza che ingiunge il pagamento riferibile ad una sanzione amministrativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 18/05/2001, n. 6813
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6813
    Data del deposito : 18 maggio 2001

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