Sentenza 18 maggio 2001
Massime • 1
Allorquando la P.A. si avvalga della facoltà di emettere l'ingiunzione fiscale, prevista in materia di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato dal R.D. n. 639 del 1910, per la riscossione di entrate di diritto comune riconducibili ad un rapporto obbligatorio di diritto privato, e sia convenuta nel giudizio di opposizione dal debitore, la posizione sostanziale delle parti vede la P.A. nella veste di attrice (onerata di provare i fatti costitutivi della domanda) ed il debitore in quella di convenuto. La sentenza che definisce tale procedimento, pertanto, è impugnabile in sede di appello e non direttamente per cassazione, non trovando applicazione nella specie il sistema previsto dall'art. 23 legge n. 689/81 che riguarda, invece, la sentenza del pretore che pronunzia sull'opposizione all'ordinanza che ingiunge il pagamento riferibile ad una sanzione amministrativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/05/2001, n. 6813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6813 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - rel. Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI 23, presso l'avvocato CATAPANO P., rappresentato e difeso dall'avvocato SOLE GIOSUÈ, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CHIAROMONTE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 14, presso l'avvocato MIRAGLIA ANNA CATERINA, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 131/97 della Pretura di LAGONEGRO, Sezione distaccata di CHIAROMONTE, depositata il 01/10/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2001 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Solè, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Miraglia, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il TO di GR - sezione distaccata di Chiaromonte -, con sentenza depositata il 1^ ottobre 1997, accoglieva solo in parte (limitatamente cioè alla decorrenza degli interessi moratori) la opposizione proposta da CA AR contro la ordinanza 13 agosto 1992 del Sindaco del Comune di Chiaromonte che gli ingiungeva il pagamento di lire 20.547.200, oltre a lire 15.410.400 per interessi legali, a titolo del saldo - prezzo della vendita di n. 2440 piante di alto fusto dal AR tagliate nel "Bosco Magnano" di proprietà dello stesso Comune. Il TO rigettava così il motivo con il quale il AR aveva prospettato il difetto della propria legittimazione passiva come quella con il quale aveva eccepito la prescrizione del credito vantato dal Comune (che aveva in giudizio documentato molteplici atti idonei a costituire in mora il debitore). Contro la sentenza del TO, CA AR ha proposto ricorso per cassazione, nei due motivi di impugnazione, deducendo la asserita nullità della sentenza stessa perché il dispositivo non sarebbe stato letto in udienza e la omessa motivazione sulla contestazione della efficacia probatoria delle richieste di pagamento del 4 giugno 1983 e del 20 luglio 1984, dal Comune prodotte in fotocopie inidonee a dare certezza della provenienza" e dell'effettivo ricevimento dei documenti originali.
Il Comune di Chiaromonte ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, appellabile essendo la sentenza del TO di GR, qui impugnata.
L'ordinanza - ingiunzione del Sindaco, contro la quale il AR ha proposto opposizione, fu infatti pronunciata a norma dell'art. 2 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639 (vidimata e resa esecutoria dal TO a norma del comma 2 dello stesso articolo), essendosi il Comune di Chiaromonte avvalso dello speciale procedimento ingiunzionale previsto dal T.U. per la riscossione delle entrate patrimoniali. Non è controverso - è appena il caso di osservare - che tale facoltà sia data pure per la riscossione delle entrate di diritto comune e in tal caso l'eccezione alla regola del divieto di autotutela nel campo del diritto privato si esaurisce nel potere di precostituire un titolo esecutivo che altrimenti la pubblica amministrazione avrebbe potuto richiedere in via ordinaria alla stregua di ogni altro soggetto privato. E il ricorso in opposizione proposto dal debitore a norma dell'art. 3 r.d. 639/1910 davanti alla autorità giudiziaria "del luogo" competente per valore instaura una ordinaria controversia che - benché attivata dalla iniziativa processuale del privato - vede la p.a. nella veste di attrice (onerata di provare i fatti costitutivi della sua pretesa) e il debitore ingiunto nella posizione di convenuto (Cass. 2853/1997;
538/1989; 7111/1986).
Palese è dunque il fraintendimento della difesa del AR che ha ritenuto di aver attivato la competenza funzionale del pretore sul fondamento dell'art. 22 legge 24 novembre 1981, n. 689, come se nella specie l'ordinanza - ingiunzione opposta fosse stata pronunciata nell'esercizio dei poteri sanzionatori dati agli organi della pubblica amministrazione addetti al controllo sulla osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, secondo il sistema appunto della legge 689/1981. E conseguentemente ha ritenuto che alla sentenza pronunciata dal TO di GR (come giudice "del luogo", competente per valore ex art. 3 r.d. 639/1910), appellabile a norma del consecutivo art. 4, fosse applicabile invece il disposto dell'art. 23, ultimo comma, legge 689/1981, che dichiara non appellabile ma ricorribile in cassazione la sentenza del pretore pronunciata sulla opposizione alla ordinanza che ingiunge il pagamento di cui alla sanzione amministrativa.
Dichiarata perciò la inammissibilità del ricorso proposto dal AR (contro sentenza - ripetesi - appellabile), soccombente, il ricorrente è tenuto al rimborso delle spese di questa fase del giudizio a favore del Comune di Chiaromonte resistente.
P.Q.M.
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso e condanna CA AR al rimborso delle spese di questa fase del giudizio a favore del Comune di Chiaromonte, liquidate in complessive lire 3.100.000=, delle quali lire 3 milioni per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2001