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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/09/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1648/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Claudia Manconi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1648/2025 V.G. promossa da:
) e ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi ai fini del presente giudizio dall'avv. NICOLA ANDREA OGGIANO presso il cui studio sono elettivamente domiciliati RICORRENTI
Con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. Oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. CONCLUSIONI Le parti hanno chiesto di pronunciarsi in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di seguito riportate:
“ (…) Con riferimento alla definizione del quantum del contributo al mantenimento della figlia
[...] si conviene che il sig. corrisponda mensilmente alla sig.ra entro CP_1 Parte_2 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese a titolo di mantenimento per i figli la somma di euro 200,00, mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- L'assegno unico è riconosciuto al 100% alla madre, in quanto genitore collocatario con Parte_1 decorrenza dalla presentazione del ricorso;
- I genitori si concedono anticipatamente e reciprocamente l'autorizzazione per il rilascio e il rinnovo del passaporto e del nulla osta per l'espatrio anche per la figlia minore, nonché per il rilascio ed il rinnovo della analoga carta di identità ed altri eventuali documenti di espatrio;
- Per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di visita del padre ed i rapporti fra le parti, ciò sarà regolamentato secondo il piano genitoriale di seguito indicato”.
“A. REGIME DI AFFIDAMENTO: La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad CP_1 entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso con collocamento e residenza anagrafica presso la madre, sita in Porto Torres (SS) alla via Enrico Costa 43/C. B. CONDIVISIONE DELLE DECISIONI: Ciascun genitore manterrà una comunicazione funzionale con la figlia minore ed assumerà le decisioni relative alla cura quotidiana della bambina quando questi si troveranno presso di sé. Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando sia compromessa la salute o la sicurezza del minore ed informerà prontamente l'altro genitore. Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per i figli. Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa, di lavoro e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con l'altro. Le decisioni più importanti nell'interesse della bambina, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai comuni figli. Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza dei figli e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. C. COMUNICAZIONE TRA GENITORI E CON I FIGLI: I genitori manterranno una comunicazione efficace e regolare tra loro nell'interesse della prole. Comunicheranno tra loro mediante telefono cellulare (chiamate e messaggistica) e saranno fra di loro collaborativi. Ciascun genitore assicurerà il costante contatto della figlia con l'altro genitore mediante telefonate o videochiamate almeno una volta al giorno. I contatti telefoni fra genitore e figli non dovranno essere interrotti o controllati dall'altro genitore. In particolare, il genitore collocatario dovrà condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti i figli (es. scuola, insegnanti, attività, amici, frequentazioni ecc..), e sostenere la relazione dei figli con l'altro genitore. Ciascun genitore non deve squalificare, né denigrare o alienare l'altro genitore, né controllare o interferire nelle comunicazioni tra lo stesso e i figli. Ciascun genitore non deve utilizzare i figli come messaggeri, mezzo di consegna o comunicazione con l'altro genitore. La figlia non dovrà assistere a comportamenti CP_1 negativi di un genitore nei confronti dell'altro. D. ISTRUZIONE: L'iscrizione e frequentazione di alla scuola dell'obbligo è demandata CP_1 all'accordo tra i genitori. In caso di disaccordo, la decisione, nell'interesse dei minori, sarà assunta dalla competente autorità giudiziaria, previa intercessione dei procuratori delle parti. La decisone di far partecipare la prole a corsi extracurriculari e/o ludico sportivi, ivi compresi viaggi d'istruzione, sarà assunta di comune accordo da entrambi i genitori. Ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% alle relative spese. E. VISITE MEDICHE: I genitori discuteranno di tutte le cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali, ortodontiche ecc.. ed assumeranno insieme le relative determinazioni. In caso di malattia, incidenti od ospedalizzazioni dei minori, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore. Ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% alle relative spese. F. RELIGIONE: I genitori sono d'accordo che i figli seguiranno la religione cattolica. I costi saranno sostenuti da entrambi i genitori in parti uguali. G. DIRITTO DI VISITA E CALENDARIO DELLE FREQUENTAZIONI: Salvo facoltà dei genitori CP_ di accordarsi liberamente, come fatto sino ad oggi, il Sig. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio CP_1 al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola ed a cena nelle giornate del lunedì e/o del mercoledì a seconda del pernottamento nel fine settimana. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei bambini, nonché in ossequio alle loro volontà. Per quanto concerne le festività esse seguiranno il criterio dell'alternanza annuale. In ordine alle vacanze estive, si osserverà il calendario scolastico e, come da accordi pregressi, trascorrerà una settimana con il padre ed una settimana con la CP_1 madre (alternativamente) per tutto il periodo delle vacanze estive. Entrambi i genitori avranno inoltre la facoltà di trascorrere con la figlia almeno 15 (quindici) giorni consecutivi (o più qualora concordato), nel periodo compreso tra i mesi di giugno e la prima settimana di settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo, entro il 10 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località ove trascorreranno le vacanze con i bambini. L'itinerario del viaggio e la sistemazione dovranno essere forniti almeno 7 (sette) giorni prima del viaggio. Qualora uno dei genitori decida di trascorrere ulteriori giorni liberi con i bambini, in periodi diversi da quelli sopra indicati, dovrà acquisire il preventivo consenso dell'altro genitore ed indicare la località di destinazione, nonché le date di andata e ritorno. I ponti previsti dal calendario scolastico osserveranno il criterio dell'alternanza. H. CRITERI PER GLI SPOSTAMENTI: I genitori si accordano per gli spostamenti quotidiani. I costi sostenuti per abbonamenti ai mezzi pubblici saranno da considerarsi al 50% tra i genitori. I. MANTENIMENTO E CONCORSO ALLE SPESE STRAORDINARIE: Il Sig. si Parte_2 impegna a corrispondere mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento ordinario della figlia, la somma di € 200,00 da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in favore della sig.ra in unica soluzione mediante bonifico bancario sul conto corrente a questa intestato e recante Pt_1 il seguente codice IBAN: [...] entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Il sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% delle spese straordinarie da Parte_2 Parte_1 quest'ultima sostenute nell'interesse della figlia preventivamente concordate (v. Linee Guida Tribunale di Milano). In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni), preventivo accordo che sarà, invece, necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative CP_ spese di bollo e assicurazione;
Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse della figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente. Le deduzioni fiscali o l'assegno unico per i figli e qualunque altro emolumento statale messo a disposizione dallo Stato ai figli minori rimarrà a favore della madre la signora . Parte_1
I. PERSONE CHE SI OCCUPANO DELLA CURA DEL MINORE: I genitori possono selezionare individualmente le persone che si prenderanno cura dei figli, come parenti, baby-sitter, amici stretti o genitori dei compagni di scuola. Resta fermo l'onere per ciascun genitore di informare l'altro, di volta in volta, della persona alla quale verranno affidati i figli. L. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE: Nell'eventualità che i genitori non siano d'accordo rimane in vigore il presente piano genitoriale. I genitori cercheranno di risolvere in modo cooperativo eventuali controversie che possono sorgere nel corso dell'esecuzione del presente piano genitoriale. Qualora i genitori non fossero in grado di comporre autonomamente l'eventuale disaccordo, dovranno informare i relativi procuratori che valuteranno l'opportunità di adire il Tribunale”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto ex artt. 337 ter e ss. c.c. depositato in data 19 maggio 2025 i sig.ri Parte_1
e premesso di essere genitori di nata a [...] il 14 gennaio
[...] Parte_2 CP_1
2012, di non essere uniti da matrimonio e che la nascita della figlia era avvenuta a seguito di una relazione sentimentale more uxorio iniziata nel 2008 e terminata nel 2016, hanno chiesto regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 16 settembre 2025 le parti hanno precisato e documentato che l'assegno unico in favore della minore viene percepito CP_1 integralmente dalla signora nella misura di € 233.00, in quanto genitore collocatario. Pt_1
La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
*** Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia minore in CP_1 quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze, e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte. La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita. Non si provvede sulle spese, in ragione dell'accordo delle parti e della natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso congiunto proposto da e dispone in conformità alle sopra Parte_1 Parte_2 riportate condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte. Nulla per le spese. Sassari, 23.09.2025 Il Presidente est. Stefania Deiana
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Claudia Manconi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1648/2025 V.G. promossa da:
) e ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi ai fini del presente giudizio dall'avv. NICOLA ANDREA OGGIANO presso il cui studio sono elettivamente domiciliati RICORRENTI
Con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. Oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. CONCLUSIONI Le parti hanno chiesto di pronunciarsi in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di seguito riportate:
“ (…) Con riferimento alla definizione del quantum del contributo al mantenimento della figlia
[...] si conviene che il sig. corrisponda mensilmente alla sig.ra entro CP_1 Parte_2 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese a titolo di mantenimento per i figli la somma di euro 200,00, mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- L'assegno unico è riconosciuto al 100% alla madre, in quanto genitore collocatario con Parte_1 decorrenza dalla presentazione del ricorso;
- I genitori si concedono anticipatamente e reciprocamente l'autorizzazione per il rilascio e il rinnovo del passaporto e del nulla osta per l'espatrio anche per la figlia minore, nonché per il rilascio ed il rinnovo della analoga carta di identità ed altri eventuali documenti di espatrio;
- Per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di visita del padre ed i rapporti fra le parti, ciò sarà regolamentato secondo il piano genitoriale di seguito indicato”.
“A. REGIME DI AFFIDAMENTO: La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad CP_1 entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso con collocamento e residenza anagrafica presso la madre, sita in Porto Torres (SS) alla via Enrico Costa 43/C. B. CONDIVISIONE DELLE DECISIONI: Ciascun genitore manterrà una comunicazione funzionale con la figlia minore ed assumerà le decisioni relative alla cura quotidiana della bambina quando questi si troveranno presso di sé. Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando sia compromessa la salute o la sicurezza del minore ed informerà prontamente l'altro genitore. Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per i figli. Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa, di lavoro e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con l'altro. Le decisioni più importanti nell'interesse della bambina, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai comuni figli. Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza dei figli e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. C. COMUNICAZIONE TRA GENITORI E CON I FIGLI: I genitori manterranno una comunicazione efficace e regolare tra loro nell'interesse della prole. Comunicheranno tra loro mediante telefono cellulare (chiamate e messaggistica) e saranno fra di loro collaborativi. Ciascun genitore assicurerà il costante contatto della figlia con l'altro genitore mediante telefonate o videochiamate almeno una volta al giorno. I contatti telefoni fra genitore e figli non dovranno essere interrotti o controllati dall'altro genitore. In particolare, il genitore collocatario dovrà condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti i figli (es. scuola, insegnanti, attività, amici, frequentazioni ecc..), e sostenere la relazione dei figli con l'altro genitore. Ciascun genitore non deve squalificare, né denigrare o alienare l'altro genitore, né controllare o interferire nelle comunicazioni tra lo stesso e i figli. Ciascun genitore non deve utilizzare i figli come messaggeri, mezzo di consegna o comunicazione con l'altro genitore. La figlia non dovrà assistere a comportamenti CP_1 negativi di un genitore nei confronti dell'altro. D. ISTRUZIONE: L'iscrizione e frequentazione di alla scuola dell'obbligo è demandata CP_1 all'accordo tra i genitori. In caso di disaccordo, la decisione, nell'interesse dei minori, sarà assunta dalla competente autorità giudiziaria, previa intercessione dei procuratori delle parti. La decisone di far partecipare la prole a corsi extracurriculari e/o ludico sportivi, ivi compresi viaggi d'istruzione, sarà assunta di comune accordo da entrambi i genitori. Ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% alle relative spese. E. VISITE MEDICHE: I genitori discuteranno di tutte le cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali, ortodontiche ecc.. ed assumeranno insieme le relative determinazioni. In caso di malattia, incidenti od ospedalizzazioni dei minori, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore. Ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% alle relative spese. F. RELIGIONE: I genitori sono d'accordo che i figli seguiranno la religione cattolica. I costi saranno sostenuti da entrambi i genitori in parti uguali. G. DIRITTO DI VISITA E CALENDARIO DELLE FREQUENTAZIONI: Salvo facoltà dei genitori CP_ di accordarsi liberamente, come fatto sino ad oggi, il Sig. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio CP_1 al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola ed a cena nelle giornate del lunedì e/o del mercoledì a seconda del pernottamento nel fine settimana. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei bambini, nonché in ossequio alle loro volontà. Per quanto concerne le festività esse seguiranno il criterio dell'alternanza annuale. In ordine alle vacanze estive, si osserverà il calendario scolastico e, come da accordi pregressi, trascorrerà una settimana con il padre ed una settimana con la CP_1 madre (alternativamente) per tutto il periodo delle vacanze estive. Entrambi i genitori avranno inoltre la facoltà di trascorrere con la figlia almeno 15 (quindici) giorni consecutivi (o più qualora concordato), nel periodo compreso tra i mesi di giugno e la prima settimana di settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo, entro il 10 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località ove trascorreranno le vacanze con i bambini. L'itinerario del viaggio e la sistemazione dovranno essere forniti almeno 7 (sette) giorni prima del viaggio. Qualora uno dei genitori decida di trascorrere ulteriori giorni liberi con i bambini, in periodi diversi da quelli sopra indicati, dovrà acquisire il preventivo consenso dell'altro genitore ed indicare la località di destinazione, nonché le date di andata e ritorno. I ponti previsti dal calendario scolastico osserveranno il criterio dell'alternanza. H. CRITERI PER GLI SPOSTAMENTI: I genitori si accordano per gli spostamenti quotidiani. I costi sostenuti per abbonamenti ai mezzi pubblici saranno da considerarsi al 50% tra i genitori. I. MANTENIMENTO E CONCORSO ALLE SPESE STRAORDINARIE: Il Sig. si Parte_2 impegna a corrispondere mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento ordinario della figlia, la somma di € 200,00 da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in favore della sig.ra in unica soluzione mediante bonifico bancario sul conto corrente a questa intestato e recante Pt_1 il seguente codice IBAN: [...] entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Il sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% delle spese straordinarie da Parte_2 Parte_1 quest'ultima sostenute nell'interesse della figlia preventivamente concordate (v. Linee Guida Tribunale di Milano). In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni), preventivo accordo che sarà, invece, necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative CP_ spese di bollo e assicurazione;
Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse della figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente. Le deduzioni fiscali o l'assegno unico per i figli e qualunque altro emolumento statale messo a disposizione dallo Stato ai figli minori rimarrà a favore della madre la signora . Parte_1
I. PERSONE CHE SI OCCUPANO DELLA CURA DEL MINORE: I genitori possono selezionare individualmente le persone che si prenderanno cura dei figli, come parenti, baby-sitter, amici stretti o genitori dei compagni di scuola. Resta fermo l'onere per ciascun genitore di informare l'altro, di volta in volta, della persona alla quale verranno affidati i figli. L. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE: Nell'eventualità che i genitori non siano d'accordo rimane in vigore il presente piano genitoriale. I genitori cercheranno di risolvere in modo cooperativo eventuali controversie che possono sorgere nel corso dell'esecuzione del presente piano genitoriale. Qualora i genitori non fossero in grado di comporre autonomamente l'eventuale disaccordo, dovranno informare i relativi procuratori che valuteranno l'opportunità di adire il Tribunale”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto ex artt. 337 ter e ss. c.c. depositato in data 19 maggio 2025 i sig.ri Parte_1
e premesso di essere genitori di nata a [...] il 14 gennaio
[...] Parte_2 CP_1
2012, di non essere uniti da matrimonio e che la nascita della figlia era avvenuta a seguito di una relazione sentimentale more uxorio iniziata nel 2008 e terminata nel 2016, hanno chiesto regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 16 settembre 2025 le parti hanno precisato e documentato che l'assegno unico in favore della minore viene percepito CP_1 integralmente dalla signora nella misura di € 233.00, in quanto genitore collocatario. Pt_1
La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
*** Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia minore in CP_1 quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze, e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte. La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita. Non si provvede sulle spese, in ragione dell'accordo delle parti e della natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso congiunto proposto da e dispone in conformità alle sopra Parte_1 Parte_2 riportate condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte. Nulla per le spese. Sassari, 23.09.2025 Il Presidente est. Stefania Deiana