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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 26/03/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.V.G. 2546/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07.06.2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
AGNISETTA FRANCESCA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano,
Piazza Vetra 17;
e
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
DANIELA BAGGI e SILVIA LOMBARDINI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Pavia, Viale Cesare Battisti n. 15;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Voghera, in data 07.11.1987 (atto n.
104, parte II, serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1987);
separati consensualmente con Sentenza n. 257/2024 pubbl. il 22/07/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
pag. 1 di 3 “1) I figli della coppia, e sono entrambi maggiorenni e Per_1 Persona_2
autosufficienti.
2) verserà alla signora entro il giorno 5 di ogni mese a partire Controparte_1 Pt_1
dal mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, l'importo di €
500,00 a titolo di assegno divorzile che verrà rivalutato dopo un anno dalla prima erogazione in base a indici Istat (prima rivalutazione a 12 mesi dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, su base mese dell'anno della pubblicazione della sentenza di divorzio).
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
3) Le parti danno atto che è intervenuta la cessazione della comunione familiare dei beni;
danno altresì atto che sono state adempiute tutte le clausole separative in merito alla divisione della comunione de residuo, in base alle condizioni nn.
3-9 del ricorso per separazione. Le parti dichiarano reciprocamente di non aver nulla a che pretendere derivante da tale titolo né da nessun altro tra loro dedotto o deducibile avente causa dal matrimonio.
4) Le parti dichiarano che tutte le ulteriori condizioni separative attinenti i restanti rapporti economici sono state adempiute regolarmene e pertanto dichiarano di null'altro avere reciprocamente a pretendere originato dalla comunione de residuo dei beni, ovvero comunque per qualsiasi ragione o causa anche qui non specificamente dedotta e originata dal rapporto di coniugio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.06.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con Sentenza n. 257/2024 pubbl. il 22/07/2024 emessa da questo Tribunale, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno pag. 2 di 3 reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno reciprocamente rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza divorzile.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Si dà atto che le parti hanno reciprocamente rinunciato alla sentenza di divorzio.
Trattandosi di ricorso presentato dalle parti congiuntamente, nulla viene pronunciato in ordine alle spese di lite del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da i quali hanno contratto matrimonio Pt_1 Controparte_1
concordatario in Voghera, in data 07.11.1987 (atto n. 104, parte II, serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1987);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 25.03.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.V.G. 2546/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07.06.2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
AGNISETTA FRANCESCA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano,
Piazza Vetra 17;
e
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
DANIELA BAGGI e SILVIA LOMBARDINI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Pavia, Viale Cesare Battisti n. 15;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Voghera, in data 07.11.1987 (atto n.
104, parte II, serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1987);
separati consensualmente con Sentenza n. 257/2024 pubbl. il 22/07/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
pag. 1 di 3 “1) I figli della coppia, e sono entrambi maggiorenni e Per_1 Persona_2
autosufficienti.
2) verserà alla signora entro il giorno 5 di ogni mese a partire Controparte_1 Pt_1
dal mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, l'importo di €
500,00 a titolo di assegno divorzile che verrà rivalutato dopo un anno dalla prima erogazione in base a indici Istat (prima rivalutazione a 12 mesi dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, su base mese dell'anno della pubblicazione della sentenza di divorzio).
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
3) Le parti danno atto che è intervenuta la cessazione della comunione familiare dei beni;
danno altresì atto che sono state adempiute tutte le clausole separative in merito alla divisione della comunione de residuo, in base alle condizioni nn.
3-9 del ricorso per separazione. Le parti dichiarano reciprocamente di non aver nulla a che pretendere derivante da tale titolo né da nessun altro tra loro dedotto o deducibile avente causa dal matrimonio.
4) Le parti dichiarano che tutte le ulteriori condizioni separative attinenti i restanti rapporti economici sono state adempiute regolarmene e pertanto dichiarano di null'altro avere reciprocamente a pretendere originato dalla comunione de residuo dei beni, ovvero comunque per qualsiasi ragione o causa anche qui non specificamente dedotta e originata dal rapporto di coniugio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.06.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con Sentenza n. 257/2024 pubbl. il 22/07/2024 emessa da questo Tribunale, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno pag. 2 di 3 reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno reciprocamente rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza divorzile.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Si dà atto che le parti hanno reciprocamente rinunciato alla sentenza di divorzio.
Trattandosi di ricorso presentato dalle parti congiuntamente, nulla viene pronunciato in ordine alle spese di lite del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da i quali hanno contratto matrimonio Pt_1 Controparte_1
concordatario in Voghera, in data 07.11.1987 (atto n. 104, parte II, serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1987);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 25.03.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3