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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 16/06/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
NN. R.G. 435/2024 e 438/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 14.05.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. DI VITO GIUSEPPE presso cui è Parte_1
elettivamente domiciliato
, rappresentato e difeso dall'avv. DI VITO GIUSEPPE presso cui è Parte_2
elettivamente domiciliato
RICORRENTI
E rappresentata e difesa dall'Avv. GAUDINO GIORGIA, presso Controparte_1
cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con due distinti ricorsi, riuniti con ordinanza in data 18.11.2024 per motivi di connessione, e hanno evocato in giudizio la Parte_1 Parte_2
rappresentando quanto segue: Controparte_1
la resistente era risultata aggiudicataria della gara a procedura aperta CP_1
avente ad oggetto i servizi di vigilanza fissa e armata per il Ministero della Giustizia, relativa anche al Palazzo di Giustizia e agli Uffici Giudiziari di Campobasso, con decorrenza dall'1.01.2024; l'appalto era stato precedentemente aggiudicato alla pagina 1 di 13 , alle dipendenze della quale i ricorrenti erano Controparte_2
transitati con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dal
30.5.2017, con inquadramento nel III livello del CCNL per i Dipendenti da Istituti e
Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari;
in seguito alla menzionata aggiudicazione, la avviava la procedura di cambio di appalto prevista Controparte_2 dagli artt. 24, 25, 26 e 27 del CCNL di categoria;
nell'elenco delle guardie giurate interessate dal cambio di appalto vi erano anche gli odierni ricorrenti, per i quali il datore uscente indicava la data di assunzione al 30.5.2017, il codice fiscale e data di nascita, gli scatti di anzianità in numero di 6 ed il livello di inquadramento posseduto, ossia il terzo, sin dalla data di assunzione;
veniva quindi fissato il previsto incontro sindacale del
19.12.2023 tra la l la Controparte_2 CP_2 Controparte_3 [...]
la e la , a conclusione del quale era redatto il CP_1 CP_4 CP_5 verbale di accordo del 19.12.2023, nel quale le parti, premesso, tra l'altro, che la sarebbe subentrata nell'appalto di servizi di vigilanza armata presso il palazzo CP_1 di Giustizia di Campobasso-Uffici Giudiziari con decorrenza dall'1.1.2024, convenivano quanto segue: “… tutto ciò premesso la Parti danno atto che si è svolto l'incontro ai sensi del vigente art. 24 e ss. vigente CCNL di settore di cui in Premessa, e che dopo ampia ed esaustiva discussione nonché la corretta individuazione dei lavoratori coinvolti nel cambio
d'appalto, le Parti hanno raggiunto il seguente accordo: 1. , Controparte_1 subordinatamente all'effettiva immissione in servizio, procederà all'assunzione complessiva di 13 (tredici/00) GPG indicate nella nota di attivazione della procedura di cui alla lettera A) delle premesse, a partire dal 01 Gennaio 2024, precedentemente occupate nei suddetti servizi (punto A delle Premesse) e dipendenti di Il CP_2
sig. , il cui nome era indicato nella nota di attivazione della procedura Parte_3
di cambio di appalto, nel frattempo ha presentato le proprie dimissioni e dunque non può essere oggetto della presente procedura. I lavoratori saranno assunti a tempo indeterminato, senza alcuna discontinuità di tempo, senza periodo di prova e alle condizioni economiche e contrattuali previste dagli art. 24 e ss. CCNL Vigilanza
Privata e Servizi di Sicurezza rinnovato in data 30 maggio 2023. …” convenendo poi anche che “… 2. Si precisa che quanto sopra esposto deve essere riportato nei contratti individuali dei lavoratori interessati come già in essere negli attuali contratti individuali” e che “3. Ai lavoratori verrà altresì garantita l'applicazione del vigente contratto integrativo territoriale. Infine si sancisce l'esclusività al personale transitato dal
pagina 2 di 13 precedente cambio appalto alle postazioni del palazzo di giustizia di Campobasso, ed è parte integrante del presente accordo.”.
Evidenziavano di aver sottoscritto il contratto di lavoro il 29.12.2023 con “riserva” di verificare che fossero stati rispettati tutti i diritti acquisiti nel precedente rapporto di lavoro e che, successivamente, in ragione della apposizione della indicata riserva, la imponeva la sottoscrizione di ulteriore contratto in data 3.01.2024, in CP_1
relazione al quale ciascun ricorrente, con diffida del 4.01.2024, contestava il fatto che fossa stato sottoscritto sotto la minaccia di non dar corso alla assunzione e che era quindi da reputarsi illegittimo nella parte in cui non era rispettato l'inquadramento previsto dal previgente contratto né erano applicate le pregresse condizioni economiche.
Sostenevano, quindi, il proprio diritto ad essere inquadrati nel terzo livello di cui al CCNL
Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza, con conseguente godimento del medesimo trattamento economico e contrattuale già goduto alle dipendenze delle CP_2
rilevando che la resistente non solo aveva inquadrato i ricorrenti nel IV livello, anziché nel
III, applicando il CCNL per i Lavoratori Dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata e Servizi
Fiduciari, diverso da quello da applicarsi, e cioè il CCNL Vigilanza Privata e Servizi di
Sicurezza sottoscritto il 30.5.2023 ma, sin dal mese di gennaio 2024, aveva sensibilmente ridotto la retribuzione, così maturando ciascun lavoratore, alla data del
31.3.2024, il diritto a percepire le differenze retributive che venivano in queste sede richieste e quantificate.
Chiedevano quindi al Tribunale di accertare il loro diritto ad essere inquadrati nel III livello disciplinato dal CCNL di categoria e di ricevere la retribuzione analiticamente riportata nelle conclusioni di ciascun ricorso, con condanna di parte resistente al relativo pagamento di quanto richiesto.
Si costituiva la chiedendo il rigetto delle pretese dei ricorrenti, Controparte_1
dato che non vi era alcun diritto al superiore inquadramento;
deduceva infatti che gli articoli del CCNL relativi al cambio di appalto riconoscevano ai lavoratori il diritto al passaggio alle dipendenze della società subentrante, senza soluzione di continuità e senza periodo di prova, il diritto al trattamento economico e normativo stabilito dal CCNL, ivi compresi gli assegni ad personam non assorbibili di cui all'art. 31, ultimo comma del
CCNL, il diritto all'inquadramento ai livelli corrispondenti alla tipologia del servizio appaltato come disposti dall'art. 31, nonché al mantenimento dell'anzianità convenzionale e degli scatti di anzianità maturati nel precedente rapporto di lavoro nelle misure previste pagina 3 di 13 all'art. 111, nel limite massimo del numero di scatti previsti dal CCNL.
Osservava che, pertanto, in base al CCNL di categoria, non era previsto il diritto del lavoratore al mantenimento del livello di inquadramento riconosciuto dalla società uscente, dato che il livello da attribuirsi doveva essere corrispondente alla tipologia del servizio appaltato, come disposto dall'art. 31; rilevava che nulla in senso diverso prevedeva il verbale di incontro del 19.12.2023 tra la l'Istituto di Controparte_2
Vigilanza Città di Termoli, la la e la , ove Controparte_1 CP_4 CP_5 le parti avevano convenuto l'assunzione a tempo indeterminato, senza alcuna discontinuità di tempo, senza periodo di prova e alle condizioni economiche e contrattuali del CCNL di riferimento, l'applicazione del vigente contratto integrativo territoriale e l'adibizione al personale transitato alle postazioni del palazzo di giustizia di Campobasso;
sosteneva che i ricorrenti avrebbero avuto l'onere di allegare, nonché di provare, le mansioni in concreto svolte, indicando le ragioni per le quali le mansioni rientravano nella declaratoria del profilo superiore rivendicato, mentre non erano individuabili in alcun modo i requisiti e le caratteristiche proprie della prestazione lavorativa inquadrabili nel superiore livello richiesto;
evidenziava che: neppure avevano allegato o provato le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa con riferimento alla sua complessità, ai connessi profili di responsabilità ed autonomia, nonché all'eventuale potere di coordinamento di altri colleghi;
del resto, il CCNL (art. 31) prevedeva un passaggio di livello sulla base dell'anzianità di servizio (la guardia giurata viene inquadrata nel VI livello per i primi 24 mesi di effettivo servizio, oggi 18 mesi, nel V livello dal 25° al 48° mese effettivo), mentre, successivamente al 48° mese, la guardia particolare giurata era inquadrata nel IV livello, mentre i livelli III, II, I e quadro potevano essere riconosciuti solo ai lavoratori in possesso di specifiche professionalità.
In particolare, osservava che il III livello era riconosciuto ai lavoratori che, oltre alle attività indicate dall'art. 3 D.M. 10 dicembre 2010 n. 269, svolgono con autonomia operativa prevalentemente compiti di coordinamento e controllo di un numero di guardie superiore
a 30 unità in servizio presso unità operative autonome e l'attività ispettiva indipendentemente dal numero degli addetti e che, invece, nulla sul punto era stato allegato dai ricorrenti.
Chiedeva dunque il rigetto del ricorso.
_____
1.Il ricorso va rigettato.
pagina 4 di 13 2.Risulta dagli atti che i ricorrenti erano assunti a tempo indeterminato dalla
Istituto di Vigilanza, dal 30.05.2017, come guardie giurate particolari, CP_2
inquadrati nel III livello del CCNL per dipendenti di Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e
Servizi Fiduciari;
la , in seguito a partecipazione a gara di appalto Controparte_1
indetta dalla Consip spa per assegnazione dei servizi di vigilanza fossa e armata per il
Ministero della Giustizia, anche relativa al Palazzo di Giustizia e agli Uffici Giudiziari di
Campobasso, era risultata aggiudicataria della gara;
era stata quindi attivata la procedura prevista in caso di cambio appalto dagli artt. 24, 25, 26, 27 del CCNL di riferimento, effettuato l'incontro tra le società, uscente e subentrante nell'appalto, e le parti sociali, che si era concluso con verbale di accordo del 19.12.2023, nel cui testo si legge: “… tutto ciò premesso la Parti danno atto che si è svolto l'incontro ai sensi del vigente art. 24 e ss. vigente CCNL di settore di cui in Premessa, e che dopo ampia ed esaustiva discussione nonché la corretta individuazione dei lavoratori coinvolti nel cambio d'appalto, le Parti hanno raggiunto il seguente accordo: 1. , subordinatamente Controparte_1 all'effettiva immissione in servizio, procederà all'assunzione complessiva di 13 (tredici/00)
GPG indicate nella nota di attivazione della procedura di cui alla lettera A) delle premesse, a partire dal 01 Gennaio 2024, precedentemente occupate nei suddetti servizi
(punto A delle Premesse) e dipendenti di Il sig. , il cui CP_2 Parte_3
nome era indicato nella nota di attivazione della procedura di cambio di appalto, nel frattempo ha presentato le proprie dimissioni e dunque non può essere oggetto della presente procedura. I lavoratori saranno assunti a tempo indeterminato, senza alcuna discontinuità di tempo, senza periodo di prova e alle condizioni economiche e contrattuali previste dagli art. 24 e ss. CCNL Vigilanza Privata e Servizi di sicurezza rinnovato in data
30 maggio 2023 (…).
Ciò posto, è pacifico che in ipotesi di cambio di appalto nel settore Dipendenti Vigilanza
Privata risultino applicabili gli art. 24 e seguenti del
C.C.N.L. Vigilanza Privata e servizi fiduciari che, al fine di assicurare ai lavoratori la tutela dell'occupazione, stabiliscono: art 24 "le parti contrattuali stipulanti, rilevato: ... al precipuo fine di mantenere i livelli di occupazione ed altresì di evitare la conseguente dispersione delle professionalità acquisite dalle guardie giurate, ritengono opportuno e necessario istituire una disciplina contrattuale cogente in materia di cambi di appalto dettando all'uopo termini e modalità di una specifica procedura in materia, secondo i criteri di cui ai successivi articoli"; art. 25: "in ogni caso di cessazione di appalto o affidamento di
pagina 5 di 13 servizio con subentro da parte di altro Istituto di Vigilanza nei medesimi servizi, l'Istituto uscente, ove ne abbia interesse, darà comunicazione, ove possibile, almeno trenta giorni prima della cessazione dell'appalto, o diversamente con la massima tempestività, alle segreterie provinciali delle OO.SS. firmatarie, alle RSA/RSU, alla DTL competente per territorio, alla Prefettura presso la quale ha sede legale l'istituto di vigilanza uscente, alla
Questura/e della/e provincia/e presso le quali il servizio/i viene/vengono svolti ed all'Istituto subentrante fornendo: 1) l'elenco dei nominativi, livelli di inquadramento e anzianità lavorativa del personale già impiegato in via esclusiva o prevalente nell'appalto da più lungo tempo e comunque da non meno dei sei mesi precedenti a quello della comunicazione;
2) il codice fiscale dei lavoratori interessati;
3) il monte ore di servizio previste dall'appalto. Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, le segreterie territoriali delle OO.SS. delle federazioni nazionali firmatarie del contratto, potranno richiedere anche singolarmente un incontro per l'esame congiunto dei dati forniti nella comunicazione di cui sopra ed eventuali questioni ad essi relative.
L'Istituto di vigilanza cessante darà seguito alla richiesta d'incontro entro 7 giorni e comunque prima della cessazione dell'appalto e/o affidamento dei servizi".
All'art. 27 (Modalità di attuazione della Procedura) è poi previsto che:
1. L' subentrante nell'appalto e/o nell'affidamento del servizio, procederà CP_2
all'assunzione con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova del personale precedentemente impiegato nel servizio nella misura determinata con il criterio di cui all'art. 27 con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dell'appalto stesso fermo restando quanto previsto dall'art. 68.
2. Ove il nuovo appalto comporti l'impiego di un numero di unità lavorative inferiore rispetto a quello richiesto dalle precedenti condizioni contrattuali, l subentrante CP_2
procederà alle assunzioni nel limite numerico derivante dalle nuove condizioni contrattuali. In detti casi l subentrante prima del passaggio promuoverà un CP_2 incontro con l'Istituto uscente e le OO.SS. territoriali al fine di ricercare, nella eventualità di conseguenti esuberi, ogni possibile soluzione intesa al mantenimento dei livelli occupazionali.
3. Ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma 1, verrà garantito il trattamento economico e normativo stabilito dal CCNL, ivi compresi gli ad personam non assorbibili di cui all'art. 31, ultimo comma del presente CCNL e gli stessi, salvo quanto disposto al IV comma dell'art. 31, saranno inquadrati ai livelli corrispondenti alla tipologia del servizio
pagina 6 di 13 appaltato come disposti dallo stesso articolo.
4. Ad essi verrà mantenuta l'anzianità convenzionale e gli scatti di anzianità maturati nel precedente rapporto di lavoro nelle misure previste all'art. 111, nel limite massimo del numero di scatti previsti dal CCNL, fermo restando che per il trattamento di fine rapporto si terrà conto esclusivamente dell'effettiva anzianità maturata presso l'Istituto subentrante.
5. L'Istituto subentrante potrà essere esentato in tutto o in parte dall'obbligo stabilito al precedente comma 1 qualora contesti la congruità del numero dei lavoratori indicati per il passaggio, rispetto al coefficiente convenzionale di 48 ore settimanali così come definito all'art. 26 o perché tenuto all'ottemperanza dell'obbligo di precedenza di cui alla L.
223/91. 8 aprile 2013 CCNL per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e
Servizi Fiduciari 2013-2015.
L' dovrà a tal fine promuovere entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della CP_2 comunicazione di cui all' art. 26 un incontro presso la Direzione Territoriale del Lavoro, o in sede sindacale, anche negli ambiti previsti dal presente CCNL, con l'Istituto cessante, le OO.SS. Territoriali, ed i lavoratori interessati al passaggio, dimostrando in tale sede le ragioni della sua eventuale esenzione.
In detti casi le parti, fermo restando l'obbligo di assunzione delle unità non in contestazione, si adopereranno per ricercare soluzioni alternative al licenziamento delle unità escluse o non ricomprese nel passaggio.
Gli esiti dell'incontro verranno verbalizzati unitamente alle dichiarazioni delle parti e le intese eventualmente raggiunte con i lavoratori di cui al precedente comma verranno formalizzate in apposito verbale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 c.p.c.
6. Il mancato adempimento, da parte dell' che cessa nell'appalto, degli incombenti CP_2
di cui al precedente art. 26 esimerà l subentrante da ogni obbligo nei confronti dei CP_2
lavoratori precedentemente impiegati nell'appalto, i cui rapporti di lavoro resteranno in essere con l' uscente. CP_2
7. L'omessa attivazione dell'incontro di cui al Punto 6 comma 2 del presente articolo da parte dell'Istituto subentrante o il mancato assolvimento dell'onere ivi previsto comporterà per esso l'obbligo di assunzione di tutte le unità indicate per il passaggio.
8. Qualora l'Istituto subentrante sia costituito in forma cooperativa, il lavoratore dipendente coinvolto avrà facoltà di formulare successiva richiesta di adesione in qualità di socio, cui verrà comunque garantito un trattamento economico e normativo così come
pagina 7 di 13 previsto dal presente CCNL;
9. La disciplina di cui al presente articolo deve intendersi vincolante sia per i lavoratori sia per tutti gli Istituti di vigilanza, ivi compresi quelli che acquisiscano gli appalti e/o affidamenti di servizi tramite soggetti intermediari nonché quelli strutturati in forma di cooperativa, tenuti tutti all'applicazione del CCNL, sia in quanto aderenti alle Associazioni di categoria firmatarie del Contratto, sia per tacita adesione.
3.Occorre poi precisare che i ricorrenti sono legittimati a far valere la eventuale violazione delle regole di cui al CCNL di settore in merito al subentro in caso di cambio appalto;
invero, il CCNL dipendenti istituti vigilanza prevede espressamente all'art.27 comma 9 che i lavoratori interessati hanno diritto di esigere l'osservanza delle relative norme ed hanno titolo di promuovere in sede giudiziale le opportune azioni per la tutela dei diritti ivi derivanti, occorrendo anche mediante azione costitutiva ex art.2932 c.c.; pertanto, a nulla rileva il fatto che nel contratto stipulato da ciascun ricorrente in data 3.01.2024 non sia stata inserita la “riserva” di impugnativa già contenuta nel contratto firmato il 29.12.2023.
4. La fattispecie in esame è disciplinata dalla contrattazione collettiva attraverso le c.d. clausole sociali, prevista anche nel disciplinare di gara, all'art. 23, recante
“CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE”, ove era stabilito che “Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto, è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del fornitore uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice,
e secondo i termini e le condizioni stabilite nelle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.2.2019.
Ai sensi del combinato disposto del sopra richiamato art. 50 e dell'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il CCNL applicabile ai fini della clausola sociale è il CCNL per i dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari.
Resta, in ogni caso, ferma l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'aggiudicatario del contratto. Ai fini dell'applicazione della clausola sociale si considera il personale del fornitore uscente calcolato come media del personale impiegato nei 6 mesi precedenti la data di
pagina 8 di 13 pubblicazione del Bando della presente procedura (…).
5.Tanto premesso, deve ritenersi che la procedura di cambio appalto descritta nei punti precedenti sia stata rispettata, dato che è stata applicata la procedura di cui agli artt. 24 e ss. del CCNL per dipendenti di Istituti di Vigilanza privata e servizi fiduciari;
è infatti comprovato che l'Istituto uscente abbia effettuato le comunicazioni di sua spettanza, che vi sia stato l'incontro con le OO.SS. e che l'Istituto subentrante nell'appalto e/o nell'affidamento del servizio abbia effettuato l'assunzione con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova, dei ricorrenti, rispettando le previsioni di cui all'art. 27.
Invero, come già anticipato, l'art. 27 ai punti 3 e 4 prevede che:
3. Ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma 1, verrà garantito il trattamento economico e normativo stabilito dal CCNL, ivi compresi gli ad personam non assorbibili di cui all'art. 31, ultimo comma del presente CCNL e gli stessi, salvo quanto disposto al IV comma dell'art. 31, saranno inquadrati ai livelli corrispondenti alla tipologia del servizio appaltato come disposti dallo stesso articolo.
4. Ad essi verrà mantenuta l'anzianità convenzionale e gli scatti di anzianità maturati nel precedente rapporto di lavoro nelle misure previste all'art. 111, nel limite massimo del numero di scatti previsti dal CCNL, fermo restando che per il trattamento di fine rapporto si terrà conto esclusivamente dell'effettiva anzianità maturata presso l'Istituto subentrante.
Pertanto, la disciplina in tema di cambio d'appalto prevede che il lavoratore venga assunto alle dipendenze della società subentrante senza soluzione di continuità e senza svolgimento del periodo di prova, cosa che è avvenuta;
prevede altresì il diritto al trattamento economico e normativo stabilito dal CCNL di riferimento, ivi compresi gli assegni ad personam non assorbibili di cui all'art. 31, ultimo comma del CCNL ed il diritto all'inquadramento ai livelli corrispondenti alla tipologia del servizio appaltato come disposti dall'art. 31; prevede altresì il diritto al mantenimento dell'anzianità convenzionale e degli scatti di anzianità maturati nel precedente rapporto di lavoro nelle misure previste all'art. 111, nel limite massimo del numero di scatti previsti dal CCNL.
Posto che è pacifico che i ricorrenti abbiano mantenuto l'anzianità convenzionale e gli scatti di anzianità maturati nel precedente rapporto di lavoro (n. 6) e che sia stato loro applicato il CCNL del settore, previsto e richiamato anche nel disciplinare di gara, nel pagina 9 di 13 caso in esame essi sostengono, in ultima analisi, che avrebbero automatico diritto ad essere inquadrati nel III livello del CCNL per dipendenti di Istituti di Vigilanza privata e servizi fiduciari in cui erano precedentemente inquadrati quando erano alle dipendenze della CP_2
Tuttavia, come visto, la norma del CCNL (art. 27) prevede il livello di inquadramento corrispondente alla tipologia del servizio appaltato come disposti dall'art. 31, ossia prevede che l'inquadramento sia effettuato in modo conforme alle previsioni del CCNL di categoria e alle mansioni, ivi previste, cui sia assegnato il lavoratore in base al contratto di appalto.
Di conseguenza, lo stesso art.27 del CCNL Vigilanza, a ben vedere, esclude il diritto
“automatico” alla conservazione del trattamento economico e di livello già riconosciuti dal precedente datore di lavoro, dato che da tale disposizione si ricava che l'inquadramento
è collegato solo al servizio che il nuovo Istituto abbia acquisito e assegnato alla guardia secondo la classificazione dettata dall'art.31 del CCNL.
Non può quindi ritenersi che vi fosse un obbligo per l'impresa subentrante di garantire ai dipendenti il livello di inquadramento già posseduto, dato che l'inquadramento doveva essere effettuato come da previsioni di cui all'art. 31 del CCNL Istituti di Vigilanza privata e servizi fiduciari.
La scelta effettuata dalle parti sociali appare ragionevolmente orientata a dar certezza all'impegno economico dell'impresa subentrante nell'appalto e/o nell'affidamento del servizio, garantendo il mantenimento dei soli emolumenti aventi fonte e regolamentazione predeterminata nel nuovo CCNL, con esclusione dei trattamenti economici individuali, frutto delle decisioni delle imprese datoriali uscenti.
Va pure opportunamente precisato che nel caso di specie, a seguito del cambio di appalto, si è instaurato tra i ricorrenti e la società resistente un nuovo rapporto di lavoro, distinto e autonomo rispetto a quello che aveva legato il lavoratore al precedente appaltatore, rapporto di lavoro che trovava la sua regolamentazione nelle norme del
CCNL in tema di cambio appalto e negli accordi sottoscritti tra le OO.SS all'atto del subentro.
Né è riscontrabile (ma neppure ipotizzato dagli attuali ricorrenti) nella odierna vicenda un trasferimento d'azienda, neppure allegato nei suoi elementi caratterizzanti, essendovi stato pacificamente un mero passaggio di lavoratori;
dal cambio d'appalto, pertanto, non erano derivate, come nel caso di trasferimento d'azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c., la pagina 10 di 13 continuazione del rapporto di lavoro con l'appaltatore subentrante e la conservazione dei diritti che ne derivavano.
Pertanto, deve ritenersi che, in difetto di alcuna esplicita previsione, la norma che prevede la conservazione della sola anzianità maturata e dei relativi scatti non può estendersi a componenti retributive o ad inquadramenti di livello non indicati nella disciplina concernente il passaggio all'impresa subentrante, anche perché laddove le parti sociali hanno inteso stabilire la conservazione - in occasione del cambio appalto - di specifiche voci retributive, lo hanno fatto espressamente.
La regolamentazione che emerge dalla lettura unitaria del CCNL di riferimento è - poi – ulteriormente confermata dal coincidente contenuto del verbale di accordo volto a definire la successione nell'appalto oggetto di causa del 19.12.2023, in cui si fa rinvio all'assunzione alle condizioni economiche e contrattuali previste dagli art. 24 e ss. CCNL
Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza rinnovato in data 30 maggio 2023; tuttavia, nell'osservare che tale rinvio attiene, invero, ad una mera “ipotesi di accordo” (quella del
30.05.2023), si osserva che, comunque, nella rubrica “Assunzione del personale” anche tale “ipotesi di accordo”, così come l'art. 27 del CCNL già citato, prevedeva che “ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma 1, verrà garantito il trattamento economico e normativo stabilito dal C.C.N.L. e dalla contrattazione integrativa territoriale già applicata al momento dell'apertura della procedura sottoscritta da una o più
Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente C.C.N.L., ivi compresi gli elementi ad personam non assorbibili di cui agli artt. … (31 ultimo comma e
27 sezione Fiduciari del presente C.C.N.L.) e gli stessi, salvo quanto disposto al (IV comma dell'art. 31), saranno inquadrati ai livelli corrispondenti alla tipologia del servizio appaltato come disposti dallo stesso articolo”, con dicitura del tutto sovrapponibile a quella prevista dall'art. 27 del CCNL per dipendenti di Istituti di Vigilanza privata e servizi fiduciari (era altresì prevista l'applicazione del vigente contratto integrativo territoriale e l'adibizione del personale transitato alle postazioni del palazzo di giustizia di Campobasso).
Ciò posto, quanto alla verifica della conformità del livello di assunzione (IV) rispetto alle mansioni effettivamente svolte, si osserva che il riconoscimento della qualifica superiore postula l'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di allegare, nonché di provare, le mansioni in concreto svolte, indicando le ragioni per le quali le mansioni rientrerebbero nella declaratoria del profilo superiore rivendicato, allegazione -e prova- che è
pagina 11 di 13 radicalmente mancata.
Occorreva infatti accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
verificare le qualifiche previste dal contratto collettivo di categoria, in questo caso dall'art. 31, in relazione al terzo e quarto livello, raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui doveva essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni attualmente svolte/assegnate.
Va quindi ricordato che, in base all'art. 31 del CCNL di categoria, nel IV livello:
Sono ricompresi i lavoratori, comunque denominati, che svolgono le attività indicate nell'art. 3 D.M. 10 Dicembre 2010, n. 269 quali, a titolo esemplificativo:
“operatore di centrale operativa tipologia B e C allegato E D.M. 10 dicembre 2010 n. 269; vigilanza ispettiva: servizio programmato svolto presso un determinato obiettivo per il tempo strettamente necessario ad effettuare i controlli richiesti;
vigilanza fissa: servizio svolto presso un determinato obiettivo che prevede la presenza continuativa della guardia giurata cui è demandato lo svolgimento delle operazioni richieste, come ad esempio il controllo antintrusione, con o senza verifica dei titoli di accesso, la sorveglianza ed altri simili adempimenti;
vigilanza antirapina: servizio svolto per la vigilanza continuativa di obiettivi in cui sono depositati o custoditi denaro, preziosi o altri beni di valore, come agenzie di istituti di credito, uffici postali, depositi di custodia materiali o beni di valore, finalizzato alla prevenzione di reati contro il patrimonio;
vigilanza antitaccheggio: servizio svolto mediante la sorveglianza di beni esposti alla pubblica fede, nell'ambito della distribuzione commerciale, finalizzata a prevenire reati il furto e o il danneggiamento dei beni stessi;
telesorveglianza: servizio di gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti ovvero diretti da o verso un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato all'intervento diretto della guardia giurata;
televigilanza: servizio di controllo a distanza di un bene mobile o immobile con l'ausilio di apparecchiature che trasferiscono le immagini, allo scopo di promuovere l'intervento della guardia giurata;
interventi sugli allarmi: servizio di vigilanza ispettiva non programmato svolto dalla guardia giurata a seguito della ricezione di un segnale di allarme, attivato automaticamente ovvero dall'utente titolare del bene mobile ed immobile;
pagina 12 di 13 scorta valori: servizio di vigilanza svolto da guardie giurate a beni di terzi trasportati su mezzi diversi da quelli destinati al trasporto di valori, di proprietà dello stesso istituto di vigilanza o di terzi;
trasporto valori: servizio di trasferimento di somme di denaro o altri beni e titoli di valore da un luogo ad un altro effettuato da guardie giurate su veicoli di proprietà o nella disponibilità dell'istituto. Appartiene a questo livello anche il personale che svolge mansione di meccanico qualificato”.
Sempre ai sensi del menzionato art. 31, sono ricompresi nel III livello:
I lavoratori che, comunque denominati, oltre alle attività indicate dall'art. 3 D.M. 10 dicembre
2010 n. 269 (sopra indicate), svolgono con autonomia operativa prevalentemente compiti di coordinamento e controllo di un numero di guardie superiore a 30 unità in servizio presso unità operative autonome e l'attività ispettiva indipendentemente dal numero degli addetti.
Tanto premesso, si osserva che nel caso in esame non è stato allegato, né provato (né chiesto di provare, dato che è mancata la formulazione di richieste istruttorie orali, essendo stata richiesta “solo “una ctu contabile per quantificare le differenze retributive spettanti) che i ricorrenti svolgano mansioni e attività riconducibili al III livello del CCNL di riferimento, art. 31, come sopra individuate.
La domanda volta al riconoscimento del superiore inquadramento (III livello del
CCNL Vigilanza privata) e tutte quelle connesse sono quindi infondate e vanno rigettate.
6. La peculiarità della complessiva vicenda, con particolare riferimento alla stipulazione di due contratti di lavoro a 5 giorni di distanza uno dall'altro (29.12.2023 e 3.01.2024), derivata dalla
“riserva” che i lavoratori avevano apposto nel primo contratto, giustifica la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così dispone:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Campobasso, 13 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 14.05.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. DI VITO GIUSEPPE presso cui è Parte_1
elettivamente domiciliato
, rappresentato e difeso dall'avv. DI VITO GIUSEPPE presso cui è Parte_2
elettivamente domiciliato
RICORRENTI
E rappresentata e difesa dall'Avv. GAUDINO GIORGIA, presso Controparte_1
cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con due distinti ricorsi, riuniti con ordinanza in data 18.11.2024 per motivi di connessione, e hanno evocato in giudizio la Parte_1 Parte_2
rappresentando quanto segue: Controparte_1
la resistente era risultata aggiudicataria della gara a procedura aperta CP_1
avente ad oggetto i servizi di vigilanza fissa e armata per il Ministero della Giustizia, relativa anche al Palazzo di Giustizia e agli Uffici Giudiziari di Campobasso, con decorrenza dall'1.01.2024; l'appalto era stato precedentemente aggiudicato alla pagina 1 di 13 , alle dipendenze della quale i ricorrenti erano Controparte_2
transitati con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dal
30.5.2017, con inquadramento nel III livello del CCNL per i Dipendenti da Istituti e
Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari;
in seguito alla menzionata aggiudicazione, la avviava la procedura di cambio di appalto prevista Controparte_2 dagli artt. 24, 25, 26 e 27 del CCNL di categoria;
nell'elenco delle guardie giurate interessate dal cambio di appalto vi erano anche gli odierni ricorrenti, per i quali il datore uscente indicava la data di assunzione al 30.5.2017, il codice fiscale e data di nascita, gli scatti di anzianità in numero di 6 ed il livello di inquadramento posseduto, ossia il terzo, sin dalla data di assunzione;
veniva quindi fissato il previsto incontro sindacale del
19.12.2023 tra la l la Controparte_2 CP_2 Controparte_3 [...]
la e la , a conclusione del quale era redatto il CP_1 CP_4 CP_5 verbale di accordo del 19.12.2023, nel quale le parti, premesso, tra l'altro, che la sarebbe subentrata nell'appalto di servizi di vigilanza armata presso il palazzo CP_1 di Giustizia di Campobasso-Uffici Giudiziari con decorrenza dall'1.1.2024, convenivano quanto segue: “… tutto ciò premesso la Parti danno atto che si è svolto l'incontro ai sensi del vigente art. 24 e ss. vigente CCNL di settore di cui in Premessa, e che dopo ampia ed esaustiva discussione nonché la corretta individuazione dei lavoratori coinvolti nel cambio
d'appalto, le Parti hanno raggiunto il seguente accordo: 1. , Controparte_1 subordinatamente all'effettiva immissione in servizio, procederà all'assunzione complessiva di 13 (tredici/00) GPG indicate nella nota di attivazione della procedura di cui alla lettera A) delle premesse, a partire dal 01 Gennaio 2024, precedentemente occupate nei suddetti servizi (punto A delle Premesse) e dipendenti di Il CP_2
sig. , il cui nome era indicato nella nota di attivazione della procedura Parte_3
di cambio di appalto, nel frattempo ha presentato le proprie dimissioni e dunque non può essere oggetto della presente procedura. I lavoratori saranno assunti a tempo indeterminato, senza alcuna discontinuità di tempo, senza periodo di prova e alle condizioni economiche e contrattuali previste dagli art. 24 e ss. CCNL Vigilanza
Privata e Servizi di Sicurezza rinnovato in data 30 maggio 2023. …” convenendo poi anche che “… 2. Si precisa che quanto sopra esposto deve essere riportato nei contratti individuali dei lavoratori interessati come già in essere negli attuali contratti individuali” e che “3. Ai lavoratori verrà altresì garantita l'applicazione del vigente contratto integrativo territoriale. Infine si sancisce l'esclusività al personale transitato dal
pagina 2 di 13 precedente cambio appalto alle postazioni del palazzo di giustizia di Campobasso, ed è parte integrante del presente accordo.”.
Evidenziavano di aver sottoscritto il contratto di lavoro il 29.12.2023 con “riserva” di verificare che fossero stati rispettati tutti i diritti acquisiti nel precedente rapporto di lavoro e che, successivamente, in ragione della apposizione della indicata riserva, la imponeva la sottoscrizione di ulteriore contratto in data 3.01.2024, in CP_1
relazione al quale ciascun ricorrente, con diffida del 4.01.2024, contestava il fatto che fossa stato sottoscritto sotto la minaccia di non dar corso alla assunzione e che era quindi da reputarsi illegittimo nella parte in cui non era rispettato l'inquadramento previsto dal previgente contratto né erano applicate le pregresse condizioni economiche.
Sostenevano, quindi, il proprio diritto ad essere inquadrati nel terzo livello di cui al CCNL
Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza, con conseguente godimento del medesimo trattamento economico e contrattuale già goduto alle dipendenze delle CP_2
rilevando che la resistente non solo aveva inquadrato i ricorrenti nel IV livello, anziché nel
III, applicando il CCNL per i Lavoratori Dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata e Servizi
Fiduciari, diverso da quello da applicarsi, e cioè il CCNL Vigilanza Privata e Servizi di
Sicurezza sottoscritto il 30.5.2023 ma, sin dal mese di gennaio 2024, aveva sensibilmente ridotto la retribuzione, così maturando ciascun lavoratore, alla data del
31.3.2024, il diritto a percepire le differenze retributive che venivano in queste sede richieste e quantificate.
Chiedevano quindi al Tribunale di accertare il loro diritto ad essere inquadrati nel III livello disciplinato dal CCNL di categoria e di ricevere la retribuzione analiticamente riportata nelle conclusioni di ciascun ricorso, con condanna di parte resistente al relativo pagamento di quanto richiesto.
Si costituiva la chiedendo il rigetto delle pretese dei ricorrenti, Controparte_1
dato che non vi era alcun diritto al superiore inquadramento;
deduceva infatti che gli articoli del CCNL relativi al cambio di appalto riconoscevano ai lavoratori il diritto al passaggio alle dipendenze della società subentrante, senza soluzione di continuità e senza periodo di prova, il diritto al trattamento economico e normativo stabilito dal CCNL, ivi compresi gli assegni ad personam non assorbibili di cui all'art. 31, ultimo comma del
CCNL, il diritto all'inquadramento ai livelli corrispondenti alla tipologia del servizio appaltato come disposti dall'art. 31, nonché al mantenimento dell'anzianità convenzionale e degli scatti di anzianità maturati nel precedente rapporto di lavoro nelle misure previste pagina 3 di 13 all'art. 111, nel limite massimo del numero di scatti previsti dal CCNL.
Osservava che, pertanto, in base al CCNL di categoria, non era previsto il diritto del lavoratore al mantenimento del livello di inquadramento riconosciuto dalla società uscente, dato che il livello da attribuirsi doveva essere corrispondente alla tipologia del servizio appaltato, come disposto dall'art. 31; rilevava che nulla in senso diverso prevedeva il verbale di incontro del 19.12.2023 tra la l'Istituto di Controparte_2
Vigilanza Città di Termoli, la la e la , ove Controparte_1 CP_4 CP_5 le parti avevano convenuto l'assunzione a tempo indeterminato, senza alcuna discontinuità di tempo, senza periodo di prova e alle condizioni economiche e contrattuali del CCNL di riferimento, l'applicazione del vigente contratto integrativo territoriale e l'adibizione al personale transitato alle postazioni del palazzo di giustizia di Campobasso;
sosteneva che i ricorrenti avrebbero avuto l'onere di allegare, nonché di provare, le mansioni in concreto svolte, indicando le ragioni per le quali le mansioni rientravano nella declaratoria del profilo superiore rivendicato, mentre non erano individuabili in alcun modo i requisiti e le caratteristiche proprie della prestazione lavorativa inquadrabili nel superiore livello richiesto;
evidenziava che: neppure avevano allegato o provato le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa con riferimento alla sua complessità, ai connessi profili di responsabilità ed autonomia, nonché all'eventuale potere di coordinamento di altri colleghi;
del resto, il CCNL (art. 31) prevedeva un passaggio di livello sulla base dell'anzianità di servizio (la guardia giurata viene inquadrata nel VI livello per i primi 24 mesi di effettivo servizio, oggi 18 mesi, nel V livello dal 25° al 48° mese effettivo), mentre, successivamente al 48° mese, la guardia particolare giurata era inquadrata nel IV livello, mentre i livelli III, II, I e quadro potevano essere riconosciuti solo ai lavoratori in possesso di specifiche professionalità.
In particolare, osservava che il III livello era riconosciuto ai lavoratori che, oltre alle attività indicate dall'art. 3 D.M. 10 dicembre 2010 n. 269, svolgono con autonomia operativa prevalentemente compiti di coordinamento e controllo di un numero di guardie superiore
a 30 unità in servizio presso unità operative autonome e l'attività ispettiva indipendentemente dal numero degli addetti e che, invece, nulla sul punto era stato allegato dai ricorrenti.
Chiedeva dunque il rigetto del ricorso.
_____
1.Il ricorso va rigettato.
pagina 4 di 13 2.Risulta dagli atti che i ricorrenti erano assunti a tempo indeterminato dalla
Istituto di Vigilanza, dal 30.05.2017, come guardie giurate particolari, CP_2
inquadrati nel III livello del CCNL per dipendenti di Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e
Servizi Fiduciari;
la , in seguito a partecipazione a gara di appalto Controparte_1
indetta dalla Consip spa per assegnazione dei servizi di vigilanza fossa e armata per il
Ministero della Giustizia, anche relativa al Palazzo di Giustizia e agli Uffici Giudiziari di
Campobasso, era risultata aggiudicataria della gara;
era stata quindi attivata la procedura prevista in caso di cambio appalto dagli artt. 24, 25, 26, 27 del CCNL di riferimento, effettuato l'incontro tra le società, uscente e subentrante nell'appalto, e le parti sociali, che si era concluso con verbale di accordo del 19.12.2023, nel cui testo si legge: “… tutto ciò premesso la Parti danno atto che si è svolto l'incontro ai sensi del vigente art. 24 e ss. vigente CCNL di settore di cui in Premessa, e che dopo ampia ed esaustiva discussione nonché la corretta individuazione dei lavoratori coinvolti nel cambio d'appalto, le Parti hanno raggiunto il seguente accordo: 1. , subordinatamente Controparte_1 all'effettiva immissione in servizio, procederà all'assunzione complessiva di 13 (tredici/00)
GPG indicate nella nota di attivazione della procedura di cui alla lettera A) delle premesse, a partire dal 01 Gennaio 2024, precedentemente occupate nei suddetti servizi
(punto A delle Premesse) e dipendenti di Il sig. , il cui CP_2 Parte_3
nome era indicato nella nota di attivazione della procedura di cambio di appalto, nel frattempo ha presentato le proprie dimissioni e dunque non può essere oggetto della presente procedura. I lavoratori saranno assunti a tempo indeterminato, senza alcuna discontinuità di tempo, senza periodo di prova e alle condizioni economiche e contrattuali previste dagli art. 24 e ss. CCNL Vigilanza Privata e Servizi di sicurezza rinnovato in data
30 maggio 2023 (…).
Ciò posto, è pacifico che in ipotesi di cambio di appalto nel settore Dipendenti Vigilanza
Privata risultino applicabili gli art. 24 e seguenti del
C.C.N.L. Vigilanza Privata e servizi fiduciari che, al fine di assicurare ai lavoratori la tutela dell'occupazione, stabiliscono: art 24 "le parti contrattuali stipulanti, rilevato: ... al precipuo fine di mantenere i livelli di occupazione ed altresì di evitare la conseguente dispersione delle professionalità acquisite dalle guardie giurate, ritengono opportuno e necessario istituire una disciplina contrattuale cogente in materia di cambi di appalto dettando all'uopo termini e modalità di una specifica procedura in materia, secondo i criteri di cui ai successivi articoli"; art. 25: "in ogni caso di cessazione di appalto o affidamento di
pagina 5 di 13 servizio con subentro da parte di altro Istituto di Vigilanza nei medesimi servizi, l'Istituto uscente, ove ne abbia interesse, darà comunicazione, ove possibile, almeno trenta giorni prima della cessazione dell'appalto, o diversamente con la massima tempestività, alle segreterie provinciali delle OO.SS. firmatarie, alle RSA/RSU, alla DTL competente per territorio, alla Prefettura presso la quale ha sede legale l'istituto di vigilanza uscente, alla
Questura/e della/e provincia/e presso le quali il servizio/i viene/vengono svolti ed all'Istituto subentrante fornendo: 1) l'elenco dei nominativi, livelli di inquadramento e anzianità lavorativa del personale già impiegato in via esclusiva o prevalente nell'appalto da più lungo tempo e comunque da non meno dei sei mesi precedenti a quello della comunicazione;
2) il codice fiscale dei lavoratori interessati;
3) il monte ore di servizio previste dall'appalto. Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, le segreterie territoriali delle OO.SS. delle federazioni nazionali firmatarie del contratto, potranno richiedere anche singolarmente un incontro per l'esame congiunto dei dati forniti nella comunicazione di cui sopra ed eventuali questioni ad essi relative.
L'Istituto di vigilanza cessante darà seguito alla richiesta d'incontro entro 7 giorni e comunque prima della cessazione dell'appalto e/o affidamento dei servizi".
All'art. 27 (Modalità di attuazione della Procedura) è poi previsto che:
1. L' subentrante nell'appalto e/o nell'affidamento del servizio, procederà CP_2
all'assunzione con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova del personale precedentemente impiegato nel servizio nella misura determinata con il criterio di cui all'art. 27 con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dell'appalto stesso fermo restando quanto previsto dall'art. 68.
2. Ove il nuovo appalto comporti l'impiego di un numero di unità lavorative inferiore rispetto a quello richiesto dalle precedenti condizioni contrattuali, l subentrante CP_2
procederà alle assunzioni nel limite numerico derivante dalle nuove condizioni contrattuali. In detti casi l subentrante prima del passaggio promuoverà un CP_2 incontro con l'Istituto uscente e le OO.SS. territoriali al fine di ricercare, nella eventualità di conseguenti esuberi, ogni possibile soluzione intesa al mantenimento dei livelli occupazionali.
3. Ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma 1, verrà garantito il trattamento economico e normativo stabilito dal CCNL, ivi compresi gli ad personam non assorbibili di cui all'art. 31, ultimo comma del presente CCNL e gli stessi, salvo quanto disposto al IV comma dell'art. 31, saranno inquadrati ai livelli corrispondenti alla tipologia del servizio
pagina 6 di 13 appaltato come disposti dallo stesso articolo.
4. Ad essi verrà mantenuta l'anzianità convenzionale e gli scatti di anzianità maturati nel precedente rapporto di lavoro nelle misure previste all'art. 111, nel limite massimo del numero di scatti previsti dal CCNL, fermo restando che per il trattamento di fine rapporto si terrà conto esclusivamente dell'effettiva anzianità maturata presso l'Istituto subentrante.
5. L'Istituto subentrante potrà essere esentato in tutto o in parte dall'obbligo stabilito al precedente comma 1 qualora contesti la congruità del numero dei lavoratori indicati per il passaggio, rispetto al coefficiente convenzionale di 48 ore settimanali così come definito all'art. 26 o perché tenuto all'ottemperanza dell'obbligo di precedenza di cui alla L.
223/91. 8 aprile 2013 CCNL per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e
Servizi Fiduciari 2013-2015.
L' dovrà a tal fine promuovere entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della CP_2 comunicazione di cui all' art. 26 un incontro presso la Direzione Territoriale del Lavoro, o in sede sindacale, anche negli ambiti previsti dal presente CCNL, con l'Istituto cessante, le OO.SS. Territoriali, ed i lavoratori interessati al passaggio, dimostrando in tale sede le ragioni della sua eventuale esenzione.
In detti casi le parti, fermo restando l'obbligo di assunzione delle unità non in contestazione, si adopereranno per ricercare soluzioni alternative al licenziamento delle unità escluse o non ricomprese nel passaggio.
Gli esiti dell'incontro verranno verbalizzati unitamente alle dichiarazioni delle parti e le intese eventualmente raggiunte con i lavoratori di cui al precedente comma verranno formalizzate in apposito verbale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 c.p.c.
6. Il mancato adempimento, da parte dell' che cessa nell'appalto, degli incombenti CP_2
di cui al precedente art. 26 esimerà l subentrante da ogni obbligo nei confronti dei CP_2
lavoratori precedentemente impiegati nell'appalto, i cui rapporti di lavoro resteranno in essere con l' uscente. CP_2
7. L'omessa attivazione dell'incontro di cui al Punto 6 comma 2 del presente articolo da parte dell'Istituto subentrante o il mancato assolvimento dell'onere ivi previsto comporterà per esso l'obbligo di assunzione di tutte le unità indicate per il passaggio.
8. Qualora l'Istituto subentrante sia costituito in forma cooperativa, il lavoratore dipendente coinvolto avrà facoltà di formulare successiva richiesta di adesione in qualità di socio, cui verrà comunque garantito un trattamento economico e normativo così come
pagina 7 di 13 previsto dal presente CCNL;
9. La disciplina di cui al presente articolo deve intendersi vincolante sia per i lavoratori sia per tutti gli Istituti di vigilanza, ivi compresi quelli che acquisiscano gli appalti e/o affidamenti di servizi tramite soggetti intermediari nonché quelli strutturati in forma di cooperativa, tenuti tutti all'applicazione del CCNL, sia in quanto aderenti alle Associazioni di categoria firmatarie del Contratto, sia per tacita adesione.
3.Occorre poi precisare che i ricorrenti sono legittimati a far valere la eventuale violazione delle regole di cui al CCNL di settore in merito al subentro in caso di cambio appalto;
invero, il CCNL dipendenti istituti vigilanza prevede espressamente all'art.27 comma 9 che i lavoratori interessati hanno diritto di esigere l'osservanza delle relative norme ed hanno titolo di promuovere in sede giudiziale le opportune azioni per la tutela dei diritti ivi derivanti, occorrendo anche mediante azione costitutiva ex art.2932 c.c.; pertanto, a nulla rileva il fatto che nel contratto stipulato da ciascun ricorrente in data 3.01.2024 non sia stata inserita la “riserva” di impugnativa già contenuta nel contratto firmato il 29.12.2023.
4. La fattispecie in esame è disciplinata dalla contrattazione collettiva attraverso le c.d. clausole sociali, prevista anche nel disciplinare di gara, all'art. 23, recante
“CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE”, ove era stabilito che “Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto, è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del fornitore uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice,
e secondo i termini e le condizioni stabilite nelle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.2.2019.
Ai sensi del combinato disposto del sopra richiamato art. 50 e dell'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il CCNL applicabile ai fini della clausola sociale è il CCNL per i dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari.
Resta, in ogni caso, ferma l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'aggiudicatario del contratto. Ai fini dell'applicazione della clausola sociale si considera il personale del fornitore uscente calcolato come media del personale impiegato nei 6 mesi precedenti la data di
pagina 8 di 13 pubblicazione del Bando della presente procedura (…).
5.Tanto premesso, deve ritenersi che la procedura di cambio appalto descritta nei punti precedenti sia stata rispettata, dato che è stata applicata la procedura di cui agli artt. 24 e ss. del CCNL per dipendenti di Istituti di Vigilanza privata e servizi fiduciari;
è infatti comprovato che l'Istituto uscente abbia effettuato le comunicazioni di sua spettanza, che vi sia stato l'incontro con le OO.SS. e che l'Istituto subentrante nell'appalto e/o nell'affidamento del servizio abbia effettuato l'assunzione con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova, dei ricorrenti, rispettando le previsioni di cui all'art. 27.
Invero, come già anticipato, l'art. 27 ai punti 3 e 4 prevede che:
3. Ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma 1, verrà garantito il trattamento economico e normativo stabilito dal CCNL, ivi compresi gli ad personam non assorbibili di cui all'art. 31, ultimo comma del presente CCNL e gli stessi, salvo quanto disposto al IV comma dell'art. 31, saranno inquadrati ai livelli corrispondenti alla tipologia del servizio appaltato come disposti dallo stesso articolo.
4. Ad essi verrà mantenuta l'anzianità convenzionale e gli scatti di anzianità maturati nel precedente rapporto di lavoro nelle misure previste all'art. 111, nel limite massimo del numero di scatti previsti dal CCNL, fermo restando che per il trattamento di fine rapporto si terrà conto esclusivamente dell'effettiva anzianità maturata presso l'Istituto subentrante.
Pertanto, la disciplina in tema di cambio d'appalto prevede che il lavoratore venga assunto alle dipendenze della società subentrante senza soluzione di continuità e senza svolgimento del periodo di prova, cosa che è avvenuta;
prevede altresì il diritto al trattamento economico e normativo stabilito dal CCNL di riferimento, ivi compresi gli assegni ad personam non assorbibili di cui all'art. 31, ultimo comma del CCNL ed il diritto all'inquadramento ai livelli corrispondenti alla tipologia del servizio appaltato come disposti dall'art. 31; prevede altresì il diritto al mantenimento dell'anzianità convenzionale e degli scatti di anzianità maturati nel precedente rapporto di lavoro nelle misure previste all'art. 111, nel limite massimo del numero di scatti previsti dal CCNL.
Posto che è pacifico che i ricorrenti abbiano mantenuto l'anzianità convenzionale e gli scatti di anzianità maturati nel precedente rapporto di lavoro (n. 6) e che sia stato loro applicato il CCNL del settore, previsto e richiamato anche nel disciplinare di gara, nel pagina 9 di 13 caso in esame essi sostengono, in ultima analisi, che avrebbero automatico diritto ad essere inquadrati nel III livello del CCNL per dipendenti di Istituti di Vigilanza privata e servizi fiduciari in cui erano precedentemente inquadrati quando erano alle dipendenze della CP_2
Tuttavia, come visto, la norma del CCNL (art. 27) prevede il livello di inquadramento corrispondente alla tipologia del servizio appaltato come disposti dall'art. 31, ossia prevede che l'inquadramento sia effettuato in modo conforme alle previsioni del CCNL di categoria e alle mansioni, ivi previste, cui sia assegnato il lavoratore in base al contratto di appalto.
Di conseguenza, lo stesso art.27 del CCNL Vigilanza, a ben vedere, esclude il diritto
“automatico” alla conservazione del trattamento economico e di livello già riconosciuti dal precedente datore di lavoro, dato che da tale disposizione si ricava che l'inquadramento
è collegato solo al servizio che il nuovo Istituto abbia acquisito e assegnato alla guardia secondo la classificazione dettata dall'art.31 del CCNL.
Non può quindi ritenersi che vi fosse un obbligo per l'impresa subentrante di garantire ai dipendenti il livello di inquadramento già posseduto, dato che l'inquadramento doveva essere effettuato come da previsioni di cui all'art. 31 del CCNL Istituti di Vigilanza privata e servizi fiduciari.
La scelta effettuata dalle parti sociali appare ragionevolmente orientata a dar certezza all'impegno economico dell'impresa subentrante nell'appalto e/o nell'affidamento del servizio, garantendo il mantenimento dei soli emolumenti aventi fonte e regolamentazione predeterminata nel nuovo CCNL, con esclusione dei trattamenti economici individuali, frutto delle decisioni delle imprese datoriali uscenti.
Va pure opportunamente precisato che nel caso di specie, a seguito del cambio di appalto, si è instaurato tra i ricorrenti e la società resistente un nuovo rapporto di lavoro, distinto e autonomo rispetto a quello che aveva legato il lavoratore al precedente appaltatore, rapporto di lavoro che trovava la sua regolamentazione nelle norme del
CCNL in tema di cambio appalto e negli accordi sottoscritti tra le OO.SS all'atto del subentro.
Né è riscontrabile (ma neppure ipotizzato dagli attuali ricorrenti) nella odierna vicenda un trasferimento d'azienda, neppure allegato nei suoi elementi caratterizzanti, essendovi stato pacificamente un mero passaggio di lavoratori;
dal cambio d'appalto, pertanto, non erano derivate, come nel caso di trasferimento d'azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c., la pagina 10 di 13 continuazione del rapporto di lavoro con l'appaltatore subentrante e la conservazione dei diritti che ne derivavano.
Pertanto, deve ritenersi che, in difetto di alcuna esplicita previsione, la norma che prevede la conservazione della sola anzianità maturata e dei relativi scatti non può estendersi a componenti retributive o ad inquadramenti di livello non indicati nella disciplina concernente il passaggio all'impresa subentrante, anche perché laddove le parti sociali hanno inteso stabilire la conservazione - in occasione del cambio appalto - di specifiche voci retributive, lo hanno fatto espressamente.
La regolamentazione che emerge dalla lettura unitaria del CCNL di riferimento è - poi – ulteriormente confermata dal coincidente contenuto del verbale di accordo volto a definire la successione nell'appalto oggetto di causa del 19.12.2023, in cui si fa rinvio all'assunzione alle condizioni economiche e contrattuali previste dagli art. 24 e ss. CCNL
Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza rinnovato in data 30 maggio 2023; tuttavia, nell'osservare che tale rinvio attiene, invero, ad una mera “ipotesi di accordo” (quella del
30.05.2023), si osserva che, comunque, nella rubrica “Assunzione del personale” anche tale “ipotesi di accordo”, così come l'art. 27 del CCNL già citato, prevedeva che “ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma 1, verrà garantito il trattamento economico e normativo stabilito dal C.C.N.L. e dalla contrattazione integrativa territoriale già applicata al momento dell'apertura della procedura sottoscritta da una o più
Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente C.C.N.L., ivi compresi gli elementi ad personam non assorbibili di cui agli artt. … (31 ultimo comma e
27 sezione Fiduciari del presente C.C.N.L.) e gli stessi, salvo quanto disposto al (IV comma dell'art. 31), saranno inquadrati ai livelli corrispondenti alla tipologia del servizio appaltato come disposti dallo stesso articolo”, con dicitura del tutto sovrapponibile a quella prevista dall'art. 27 del CCNL per dipendenti di Istituti di Vigilanza privata e servizi fiduciari (era altresì prevista l'applicazione del vigente contratto integrativo territoriale e l'adibizione del personale transitato alle postazioni del palazzo di giustizia di Campobasso).
Ciò posto, quanto alla verifica della conformità del livello di assunzione (IV) rispetto alle mansioni effettivamente svolte, si osserva che il riconoscimento della qualifica superiore postula l'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di allegare, nonché di provare, le mansioni in concreto svolte, indicando le ragioni per le quali le mansioni rientrerebbero nella declaratoria del profilo superiore rivendicato, allegazione -e prova- che è
pagina 11 di 13 radicalmente mancata.
Occorreva infatti accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
verificare le qualifiche previste dal contratto collettivo di categoria, in questo caso dall'art. 31, in relazione al terzo e quarto livello, raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui doveva essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni attualmente svolte/assegnate.
Va quindi ricordato che, in base all'art. 31 del CCNL di categoria, nel IV livello:
Sono ricompresi i lavoratori, comunque denominati, che svolgono le attività indicate nell'art. 3 D.M. 10 Dicembre 2010, n. 269 quali, a titolo esemplificativo:
“operatore di centrale operativa tipologia B e C allegato E D.M. 10 dicembre 2010 n. 269; vigilanza ispettiva: servizio programmato svolto presso un determinato obiettivo per il tempo strettamente necessario ad effettuare i controlli richiesti;
vigilanza fissa: servizio svolto presso un determinato obiettivo che prevede la presenza continuativa della guardia giurata cui è demandato lo svolgimento delle operazioni richieste, come ad esempio il controllo antintrusione, con o senza verifica dei titoli di accesso, la sorveglianza ed altri simili adempimenti;
vigilanza antirapina: servizio svolto per la vigilanza continuativa di obiettivi in cui sono depositati o custoditi denaro, preziosi o altri beni di valore, come agenzie di istituti di credito, uffici postali, depositi di custodia materiali o beni di valore, finalizzato alla prevenzione di reati contro il patrimonio;
vigilanza antitaccheggio: servizio svolto mediante la sorveglianza di beni esposti alla pubblica fede, nell'ambito della distribuzione commerciale, finalizzata a prevenire reati il furto e o il danneggiamento dei beni stessi;
telesorveglianza: servizio di gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti ovvero diretti da o verso un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato all'intervento diretto della guardia giurata;
televigilanza: servizio di controllo a distanza di un bene mobile o immobile con l'ausilio di apparecchiature che trasferiscono le immagini, allo scopo di promuovere l'intervento della guardia giurata;
interventi sugli allarmi: servizio di vigilanza ispettiva non programmato svolto dalla guardia giurata a seguito della ricezione di un segnale di allarme, attivato automaticamente ovvero dall'utente titolare del bene mobile ed immobile;
pagina 12 di 13 scorta valori: servizio di vigilanza svolto da guardie giurate a beni di terzi trasportati su mezzi diversi da quelli destinati al trasporto di valori, di proprietà dello stesso istituto di vigilanza o di terzi;
trasporto valori: servizio di trasferimento di somme di denaro o altri beni e titoli di valore da un luogo ad un altro effettuato da guardie giurate su veicoli di proprietà o nella disponibilità dell'istituto. Appartiene a questo livello anche il personale che svolge mansione di meccanico qualificato”.
Sempre ai sensi del menzionato art. 31, sono ricompresi nel III livello:
I lavoratori che, comunque denominati, oltre alle attività indicate dall'art. 3 D.M. 10 dicembre
2010 n. 269 (sopra indicate), svolgono con autonomia operativa prevalentemente compiti di coordinamento e controllo di un numero di guardie superiore a 30 unità in servizio presso unità operative autonome e l'attività ispettiva indipendentemente dal numero degli addetti.
Tanto premesso, si osserva che nel caso in esame non è stato allegato, né provato (né chiesto di provare, dato che è mancata la formulazione di richieste istruttorie orali, essendo stata richiesta “solo “una ctu contabile per quantificare le differenze retributive spettanti) che i ricorrenti svolgano mansioni e attività riconducibili al III livello del CCNL di riferimento, art. 31, come sopra individuate.
La domanda volta al riconoscimento del superiore inquadramento (III livello del
CCNL Vigilanza privata) e tutte quelle connesse sono quindi infondate e vanno rigettate.
6. La peculiarità della complessiva vicenda, con particolare riferimento alla stipulazione di due contratti di lavoro a 5 giorni di distanza uno dall'altro (29.12.2023 e 3.01.2024), derivata dalla
“riserva” che i lavoratori avevano apposto nel primo contratto, giustifica la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così dispone:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Campobasso, 13 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
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