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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/04/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. 3791 - 2023
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima sezione civile - in persona del Giudice
Unico, Dott. Giuseppe Carmelo Lombardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3791 - 2023 del R.G.A.C. avente ad oggetto: “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare – spese condominiali”.
TRA nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Melito di Napoli alla Via Roma n. 542, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Marrone, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E sito in Melito di Controparte_1
Napoli (C.F.: ) in persona del suo amministratore p.t.. P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.12.2024 parte attrice precisava le prorpie conclusioni, giusta verbale di udienza, qui richiamato per relationem. Il G.I., letti gli atti di causa, riservava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., si procederà ad una concisa esposizione degli elementi di fatto e di diritto ai fini del decidere. Con atto di citazione, iscritto a ruolo in data 27.03.2023 la sig.ra Pt_1 citava in giudizio il
[...] Controparte_2
in persona dell'amministratore p.t., chiedendo:
[...]
- accertare e dichiarare la nullità o, in subordine, l'annullamento della delibera assembleare del 22.11.2022; punti all'o.d.g. n. 1-2-3-4 per violazione dell'art. 66 disp. att. c.c. e, per l'effetto, dichiararla priva di efficacia giuridica;
- in subordine, accertare e dichiarare la nullità o, in via subordinata,
l'annullamento della delibera dell'assemblea dei condomini del 22.11.2022, punto all'o.d.g. n. 1-2-3-4, per la violazione dell'art. 119, comma 3, del D.L. n. 34/2020 conv. in L. 77/2020 e, per l'effetto dichiararla priva di efficacia giuridica;
- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA e CPA con attribuzione.
§§§ §§ §§§
Incardinato il giudizio, nessuno si costituiva per il
[...]
benché regolarmente citato. Controparte_2
§§§ §§ §§§
All'udienza del 27.10.2023 tenutasi in modalità cartolare, parte attrice precisava che in data 05.10.2023, l'assemblea condominiale annullava la delibera impugnata;
pertanto, chiedeva dichiarare la cessata materia del contendere, con soccombenza virtuale.
Il G.I. quindi rinviava la causa al 07.02.2024.
A detta udienza, il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dal procuratore di parte attrice, rinviava la causa al 29.03.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Quivi, parte attrice insisteva per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, stante l'avvenuto annullamento della delibera impugnata da parte dell'assemblea di Condominio, con vittoria di spese e competenze di causa in applicazione del principio della soccombenza virtuale. Il G.I., quindi, rinviava la causa al 20.12.2024 per la remissione in decisione, ai sensi dell'art. 473 bis – comma 28 cpc.
A detta udienza parte attrice chiedeva l'accoglimento delle proprie domande;
il Giudice tratteneva la causa in decisione.
§§§ §§ §§§ In limine litis va dichiarata la contumacia del
[...]
in persona dell'amministratore p.t.. Controparte_2
Passando alla disamina della res controversa, rileva questo Tribunale che va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Preliminarmente si dà atto che la delibera condominiale del 22.11.2022, oggetto di impugnazione, è stata sostituita dalla successiva delibera del
05.10.2023, tenuto conto che il punto n. 2 dell'o.d.g. “annullamento della delibera assembleare del 22.11.2022 in relazione all'impugnativa pervenuta dai sigg. condomini , ( , , , ), Parte_2 Parte_3 Pt_4 Per_1 Pt_5 Pt_6
e/o eventuale nomina legale per la costituzione in giudizio, decisioni Parte_1 in merito.” di fatto, annulla e sostituisce la precedente.
In punto di diritto, giova ricordare che la revoca e la sostituzione della delibera condominiale sono due istituti che consentono ai condomini di modificare una delibera approvata in precedenza;
con la revoca si delibera l'inefficacia di una delibera già approvata mentre con la sostituzione si assume una nuova delibera che prende il posto di quella precedente perché viziata oppure, semplicemente, per cambiarne il contenuto.
La revoca della delibera condominiale può essere totale o parziale e può essere effettuata sia che la delibera da revocare sia viziata che regolare.
La volontà di intraprendere tali procedimenti richiede la convocazione dell'assemblea e la sua regolare costituzione;
l'osservanza delle regole sui quorum deliberativi per la validità della nuova deliberazione;
l'indicazione nell'ordine del giorno che la revoca o la sostituzione sono oggetto di futura delibera assembleare
(cfr. Cass. civ., sentenza n. 8231 del 2009).
Infine, la revoca ha efficacia ex tunc e cioè esplica i suoi effetti con efficacia retroattiva al momento in cui viene posta in essere;
gli effetti della delibera condominiale revocata già prodotti saranno dunque eliminati in quanto la stessa per effetto della revoca è come non fosse mai esistita.
§§§ §§ §§§
Nel caso che ci occupa, si rileva che la delibera del 05.10.2023 ha, sostanzialmente, annullato la delibera del 22.11.2022.
Da ciò ne discende che l'assembla condominiale avendo in tale data, deliberato sul medesimo argomento della delibera del 22.11.2022, ha posto in essere, pur in assenza di forme particolari, un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido, così come si evince anche dal tenore del verbale assembleare depositato in atti;
pertanto, ritiene il Tribunale che vada dichiarata, in applicazione analogica della regola dettata in materia societaria dall'art. 2377 comma 8 c.c., la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda spiegata avverso la statuizione sostituita da analoghe disposizioni (Cass. civ. n. 11961 – 2004).
Tanto premesso si osserva che la delibera del 22.11.2022 del presente giudizio, è stata, sostanzialmente, annullata con la successiva delibera, assistita da efficacia esecutiva vincolante nei riguardi della generalità dei comunisti fino alla sua eventuale sospensione e o caducazione, avente ad oggetto i medesimi argomenti, già affrontati e risolti aliunde, ma regolato da fonte convenzionale diversa, la cui invalidità, prospettata e dedotta apud iudicem, si sottrae comunque al sindacato giurisdizionale meramente incidentale incompatibile con la tipica portata obbligatoria che caratterizza tutte le risoluzioni condominiali.
Posto ciò, rileva il giudicante che l'assembla condominiale avendo in data
05.10.2023, deliberato sul medesimo argomento della delibera oggetto dell'impugnazione, ha posto in essere, pur in assenza di forme particolari, un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido.
Pertanto, ritiene il Tribunale che vada dichiarata, con sentenza di mero rito, in applicazione analogica della regola dettata in materia societaria dall'art. 2377 comma 8 cc, la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda spiegata avverso la statuizione sostituita da analoghe disposizioni (Cass. civ. 11961
– 2024).
È, infatti, costante nella giurisprudenza l'affermazione del principio, secondo cui la norma dell'art. 2377 ultimo comma cod. civ., in base alla quale l'annullamento della deliberazione (invalida) non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra, presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo, benché dettata con riferimento alle società per azioni, ha carattere generale ed è perciò applicabile anche alle assemblee dei condomini edilizi.
In modo analogo, con le stesse forme e modalità, ma in maniera più incisiva l'assemblea del Controparte_2 CP_2 provvedeva ad annullare la delibera viziata (22.11.2022) con quella (sanante) approvata, nei modi e forme di legge, in data 05.10.2023. Detta delibera, è da ritenersi efficace e vincolante nei confronti dei condomini tutti, fino alla sua eventuale caducazione, con conseguente intervenuta cessazione della materia del contendere.
Sul punto, secondo l'orientamento giurisprudenziale, della Suprema Corte, cui questo giudice aderisce, ribadisce chiaramente che, consolidatosi in materia, nelle ipotesi di impugnazione delle delibere condominiali, quando il provvedimento impugnato venga sostituito con una successiva delibera assembleare che si ponga in linea con le previsioni di legge, tale condotta riparatoria del produce CP_2
l'effetto di far venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determinando al contempo e conseguentemente la cessazione della materia del contendere nel processo di impugnazione.
Da tale principio, ne discende che anche nel caso in esame, va dichiarata la cessata materia
Rileva il Tribunale che la cessazione della materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito, ma che, tuttavia, può dirsi pienamente esistente nel nostro ordinamento processuale in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quale “diritto vivente”, che la considera forma di definizione del processo a cui ricorre ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (tra le tante, cfr. Cass., 1 giugno 2004, n. 10478; Cass., sez. lav., 10 luglio
Sentenza n. 713/2023 pubbl. il 21/02/2023 RG n. 1548/2021 2001, n. 9332;
Cass., ss uu, 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268;
Cass. sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572; Cass. 15 maggio 1997, n. 4283; Cass., 28 gennaio 1995, n. 1047).
La pronuncia va emessa, in particolare, d'ufficio o su istanza di parte ovvero quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta e sottopongano al giudice conclusioni conformi - intese, appunto, a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere - potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cfr. Cass., 1 aprile 2004, n. 6395;
Cass., 1 aprile 2004, n. 6403; Cass., SS.UU., 26 luglio 2004, n. 13969; Cass., 8 giugno 2005, n. 11962).
«La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto» (Cass., n. 22650/2008).
Alla luce di quanto esposto, il Giudice si limita, quindi, - non potendo pronunciare l'annullamento - ad imputare solo il carico delle spese processuali
(Trib. Milano, sentenza n. 5397 del 2013).
Tanto premesso, ritiene questo giudice che le spese del presente giudizio debbano essere regolate secondo un principio di causalità, di cui la soccombenza, anche virtuale, è espressione (Cass. civ. 30 marzo 2010, n. 7625), nel senso che le spese, in forza del criterio generale di cui all'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico della parte che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia.
Causare un processo, tuttavia, significa anche costringere alla proposizione di un'iniziativa giudiziaria che poteva essere evitata grazie ad un comportamento esigibile della parte nei cui confronti la domanda è proposta. Non è, quindi, esente dall'onere delle spese la parte che, con un suo comportamento antigiuridico, dovuto alla trasgressione di norme di diritto sostanziali, abbia provocato la necessità del processo (SS.UU. del 9 luglio 2009, n. 16092).
Nel caso di specie, è di tutta evidenza la fondatezza della pretesa di parte attrice che trova la sua fonte nell'aver il convenuto riconosciuto il vizio CP_2 della delibera assunta il 22.11.2022, confermandola e ratificandola con quella emessa in data 05.10.2023.
A fronte di un siffatto quadro deve ritenersi che non vi è dubbio alcuno l'applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Ritiene, quindi, il Tribunale alla luce di quanto sopra argomentato, che- la domanda giudiziale avanzata dalla parte ricorrente è fondata e, pertanto merita di trovare accoglimento;
Assorbita nella presente decisione ogni altra domanda. Le spese seguono la soccombenza e sussistendo le condizioni per l'applicazione della normativa regolamentare di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147 con il «Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre
2012, 247». G.U. n. 236 del 8-10 2022, che ha sostituito le precedenti tariffe e parametri professionali, questo Giudice ha proceduto alla liquidazione del compenso professionale tenendo conto del valore della causa in atti, dei parametri minimi, per le fasi studio, introduttiva e decisionali, previste nel DM sopra citato, della natura e della complessità della controversia nonché del comportamento processuale delle parti.
Per la voce spese, in quanto già sostenute, si è tenuto conto di quanto documentato da parte ricorrente, come oneri già sostenuti, non essendo previsto alcun parametro che le possa surrogare, e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa R.G.
n. 3791 - 2023 proposta dalla sig.ra nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: e, nei confronti del C.F._1 Controparte_1 sito in Melito di Napoli (C.F.: ) in persona
[...] P.IVA_1 del suo amministratore p.t., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il convenuto al rimborso, in favore dell'attore, della CP_2 somma di € 1.453,00 per compensi e € 545,00 per spese oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge se dovuti, con attribuzione al procuratore antistatario.
- compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
- ogni altra domanda è da ritenersi assorbita.
Sentenza esecutiva ex lege.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Aversa, 02 aprile 2025 Il Giudice
Dott. Giuseppe C. Lombardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. 3791 - 2023
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima sezione civile - in persona del Giudice
Unico, Dott. Giuseppe Carmelo Lombardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3791 - 2023 del R.G.A.C. avente ad oggetto: “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare – spese condominiali”.
TRA nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Melito di Napoli alla Via Roma n. 542, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Marrone, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E sito in Melito di Controparte_1
Napoli (C.F.: ) in persona del suo amministratore p.t.. P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.12.2024 parte attrice precisava le prorpie conclusioni, giusta verbale di udienza, qui richiamato per relationem. Il G.I., letti gli atti di causa, riservava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., si procederà ad una concisa esposizione degli elementi di fatto e di diritto ai fini del decidere. Con atto di citazione, iscritto a ruolo in data 27.03.2023 la sig.ra Pt_1 citava in giudizio il
[...] Controparte_2
in persona dell'amministratore p.t., chiedendo:
[...]
- accertare e dichiarare la nullità o, in subordine, l'annullamento della delibera assembleare del 22.11.2022; punti all'o.d.g. n. 1-2-3-4 per violazione dell'art. 66 disp. att. c.c. e, per l'effetto, dichiararla priva di efficacia giuridica;
- in subordine, accertare e dichiarare la nullità o, in via subordinata,
l'annullamento della delibera dell'assemblea dei condomini del 22.11.2022, punto all'o.d.g. n. 1-2-3-4, per la violazione dell'art. 119, comma 3, del D.L. n. 34/2020 conv. in L. 77/2020 e, per l'effetto dichiararla priva di efficacia giuridica;
- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA e CPA con attribuzione.
§§§ §§ §§§
Incardinato il giudizio, nessuno si costituiva per il
[...]
benché regolarmente citato. Controparte_2
§§§ §§ §§§
All'udienza del 27.10.2023 tenutasi in modalità cartolare, parte attrice precisava che in data 05.10.2023, l'assemblea condominiale annullava la delibera impugnata;
pertanto, chiedeva dichiarare la cessata materia del contendere, con soccombenza virtuale.
Il G.I. quindi rinviava la causa al 07.02.2024.
A detta udienza, il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dal procuratore di parte attrice, rinviava la causa al 29.03.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Quivi, parte attrice insisteva per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, stante l'avvenuto annullamento della delibera impugnata da parte dell'assemblea di Condominio, con vittoria di spese e competenze di causa in applicazione del principio della soccombenza virtuale. Il G.I., quindi, rinviava la causa al 20.12.2024 per la remissione in decisione, ai sensi dell'art. 473 bis – comma 28 cpc.
A detta udienza parte attrice chiedeva l'accoglimento delle proprie domande;
il Giudice tratteneva la causa in decisione.
§§§ §§ §§§ In limine litis va dichiarata la contumacia del
[...]
in persona dell'amministratore p.t.. Controparte_2
Passando alla disamina della res controversa, rileva questo Tribunale che va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Preliminarmente si dà atto che la delibera condominiale del 22.11.2022, oggetto di impugnazione, è stata sostituita dalla successiva delibera del
05.10.2023, tenuto conto che il punto n. 2 dell'o.d.g. “annullamento della delibera assembleare del 22.11.2022 in relazione all'impugnativa pervenuta dai sigg. condomini , ( , , , ), Parte_2 Parte_3 Pt_4 Per_1 Pt_5 Pt_6
e/o eventuale nomina legale per la costituzione in giudizio, decisioni Parte_1 in merito.” di fatto, annulla e sostituisce la precedente.
In punto di diritto, giova ricordare che la revoca e la sostituzione della delibera condominiale sono due istituti che consentono ai condomini di modificare una delibera approvata in precedenza;
con la revoca si delibera l'inefficacia di una delibera già approvata mentre con la sostituzione si assume una nuova delibera che prende il posto di quella precedente perché viziata oppure, semplicemente, per cambiarne il contenuto.
La revoca della delibera condominiale può essere totale o parziale e può essere effettuata sia che la delibera da revocare sia viziata che regolare.
La volontà di intraprendere tali procedimenti richiede la convocazione dell'assemblea e la sua regolare costituzione;
l'osservanza delle regole sui quorum deliberativi per la validità della nuova deliberazione;
l'indicazione nell'ordine del giorno che la revoca o la sostituzione sono oggetto di futura delibera assembleare
(cfr. Cass. civ., sentenza n. 8231 del 2009).
Infine, la revoca ha efficacia ex tunc e cioè esplica i suoi effetti con efficacia retroattiva al momento in cui viene posta in essere;
gli effetti della delibera condominiale revocata già prodotti saranno dunque eliminati in quanto la stessa per effetto della revoca è come non fosse mai esistita.
§§§ §§ §§§
Nel caso che ci occupa, si rileva che la delibera del 05.10.2023 ha, sostanzialmente, annullato la delibera del 22.11.2022.
Da ciò ne discende che l'assembla condominiale avendo in tale data, deliberato sul medesimo argomento della delibera del 22.11.2022, ha posto in essere, pur in assenza di forme particolari, un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido, così come si evince anche dal tenore del verbale assembleare depositato in atti;
pertanto, ritiene il Tribunale che vada dichiarata, in applicazione analogica della regola dettata in materia societaria dall'art. 2377 comma 8 c.c., la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda spiegata avverso la statuizione sostituita da analoghe disposizioni (Cass. civ. n. 11961 – 2004).
Tanto premesso si osserva che la delibera del 22.11.2022 del presente giudizio, è stata, sostanzialmente, annullata con la successiva delibera, assistita da efficacia esecutiva vincolante nei riguardi della generalità dei comunisti fino alla sua eventuale sospensione e o caducazione, avente ad oggetto i medesimi argomenti, già affrontati e risolti aliunde, ma regolato da fonte convenzionale diversa, la cui invalidità, prospettata e dedotta apud iudicem, si sottrae comunque al sindacato giurisdizionale meramente incidentale incompatibile con la tipica portata obbligatoria che caratterizza tutte le risoluzioni condominiali.
Posto ciò, rileva il giudicante che l'assembla condominiale avendo in data
05.10.2023, deliberato sul medesimo argomento della delibera oggetto dell'impugnazione, ha posto in essere, pur in assenza di forme particolari, un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido.
Pertanto, ritiene il Tribunale che vada dichiarata, con sentenza di mero rito, in applicazione analogica della regola dettata in materia societaria dall'art. 2377 comma 8 cc, la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda spiegata avverso la statuizione sostituita da analoghe disposizioni (Cass. civ. 11961
– 2024).
È, infatti, costante nella giurisprudenza l'affermazione del principio, secondo cui la norma dell'art. 2377 ultimo comma cod. civ., in base alla quale l'annullamento della deliberazione (invalida) non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra, presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo, benché dettata con riferimento alle società per azioni, ha carattere generale ed è perciò applicabile anche alle assemblee dei condomini edilizi.
In modo analogo, con le stesse forme e modalità, ma in maniera più incisiva l'assemblea del Controparte_2 CP_2 provvedeva ad annullare la delibera viziata (22.11.2022) con quella (sanante) approvata, nei modi e forme di legge, in data 05.10.2023. Detta delibera, è da ritenersi efficace e vincolante nei confronti dei condomini tutti, fino alla sua eventuale caducazione, con conseguente intervenuta cessazione della materia del contendere.
Sul punto, secondo l'orientamento giurisprudenziale, della Suprema Corte, cui questo giudice aderisce, ribadisce chiaramente che, consolidatosi in materia, nelle ipotesi di impugnazione delle delibere condominiali, quando il provvedimento impugnato venga sostituito con una successiva delibera assembleare che si ponga in linea con le previsioni di legge, tale condotta riparatoria del produce CP_2
l'effetto di far venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determinando al contempo e conseguentemente la cessazione della materia del contendere nel processo di impugnazione.
Da tale principio, ne discende che anche nel caso in esame, va dichiarata la cessata materia
Rileva il Tribunale che la cessazione della materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito, ma che, tuttavia, può dirsi pienamente esistente nel nostro ordinamento processuale in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quale “diritto vivente”, che la considera forma di definizione del processo a cui ricorre ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (tra le tante, cfr. Cass., 1 giugno 2004, n. 10478; Cass., sez. lav., 10 luglio
Sentenza n. 713/2023 pubbl. il 21/02/2023 RG n. 1548/2021 2001, n. 9332;
Cass., ss uu, 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268;
Cass. sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572; Cass. 15 maggio 1997, n. 4283; Cass., 28 gennaio 1995, n. 1047).
La pronuncia va emessa, in particolare, d'ufficio o su istanza di parte ovvero quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta e sottopongano al giudice conclusioni conformi - intese, appunto, a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere - potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cfr. Cass., 1 aprile 2004, n. 6395;
Cass., 1 aprile 2004, n. 6403; Cass., SS.UU., 26 luglio 2004, n. 13969; Cass., 8 giugno 2005, n. 11962).
«La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto» (Cass., n. 22650/2008).
Alla luce di quanto esposto, il Giudice si limita, quindi, - non potendo pronunciare l'annullamento - ad imputare solo il carico delle spese processuali
(Trib. Milano, sentenza n. 5397 del 2013).
Tanto premesso, ritiene questo giudice che le spese del presente giudizio debbano essere regolate secondo un principio di causalità, di cui la soccombenza, anche virtuale, è espressione (Cass. civ. 30 marzo 2010, n. 7625), nel senso che le spese, in forza del criterio generale di cui all'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico della parte che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia.
Causare un processo, tuttavia, significa anche costringere alla proposizione di un'iniziativa giudiziaria che poteva essere evitata grazie ad un comportamento esigibile della parte nei cui confronti la domanda è proposta. Non è, quindi, esente dall'onere delle spese la parte che, con un suo comportamento antigiuridico, dovuto alla trasgressione di norme di diritto sostanziali, abbia provocato la necessità del processo (SS.UU. del 9 luglio 2009, n. 16092).
Nel caso di specie, è di tutta evidenza la fondatezza della pretesa di parte attrice che trova la sua fonte nell'aver il convenuto riconosciuto il vizio CP_2 della delibera assunta il 22.11.2022, confermandola e ratificandola con quella emessa in data 05.10.2023.
A fronte di un siffatto quadro deve ritenersi che non vi è dubbio alcuno l'applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Ritiene, quindi, il Tribunale alla luce di quanto sopra argomentato, che- la domanda giudiziale avanzata dalla parte ricorrente è fondata e, pertanto merita di trovare accoglimento;
Assorbita nella presente decisione ogni altra domanda. Le spese seguono la soccombenza e sussistendo le condizioni per l'applicazione della normativa regolamentare di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147 con il «Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre
2012, 247». G.U. n. 236 del 8-10 2022, che ha sostituito le precedenti tariffe e parametri professionali, questo Giudice ha proceduto alla liquidazione del compenso professionale tenendo conto del valore della causa in atti, dei parametri minimi, per le fasi studio, introduttiva e decisionali, previste nel DM sopra citato, della natura e della complessità della controversia nonché del comportamento processuale delle parti.
Per la voce spese, in quanto già sostenute, si è tenuto conto di quanto documentato da parte ricorrente, come oneri già sostenuti, non essendo previsto alcun parametro che le possa surrogare, e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa R.G.
n. 3791 - 2023 proposta dalla sig.ra nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: e, nei confronti del C.F._1 Controparte_1 sito in Melito di Napoli (C.F.: ) in persona
[...] P.IVA_1 del suo amministratore p.t., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il convenuto al rimborso, in favore dell'attore, della CP_2 somma di € 1.453,00 per compensi e € 545,00 per spese oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge se dovuti, con attribuzione al procuratore antistatario.
- compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
- ogni altra domanda è da ritenersi assorbita.
Sentenza esecutiva ex lege.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Aversa, 02 aprile 2025 Il Giudice
Dott. Giuseppe C. Lombardo