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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/06/2025, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta 12.07.2024 al n. 3722 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
TRA
, nata in San Giorgio a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliata in Cercola (NA) alla Via G. Moscati n. 6 presso C.F._1 lo studio dell'avv. Nicoletta Ranieri, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note depositate per l'udienza del 28.05.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti del minore nato a [...] il [...] dalla relazione intervenuta tra i Persona_1
soggetti indicati in epigrafe. Con ricorso depositato il 12.07.2024 la sig.ra , premesso di aver intrattenuto una Parte_1
relazione sentimentale con il sig. da cui nasceva il minore nella data Controparte_1 Per_1
suindicata, evidenziava che il sig. , con problemi di abuso da sostanze alcoliche, dal CP_1
2020 aveva interrotto ogni tipo di rapporto con lei e, soprattutto, con il figlio minore, facendo mancare a quest'ultimo ogni sostegno economico ed affettivo. Evidenziava inoltre che dello stesso, ad oggi non si avevano più notizie.
Sulla scorta di tali deduzioni, la ricorrente chiedeva pronunciarsi l'affido esclusivo del minore, disciplina del diritto di visita paterno alla presenza sua ovvero dei servizi Sociali, obbligo in capo al sig. di contribuire al mantenimento del minore con la corresponsione di una somma CP_1
mensile pari ad euro 400,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre che alle spese straordinarie nella misura del 50%, assegnazione delle agevolazioni fiscali in suo favore in quanto esclusiva affidataria del minore, condanna alle spese.
Il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
Il Giudice, ascoltata parte ricorrente all'udienza del 12.02.2025, disposto l'ascolto del minore da parte dei Servizi Sociali competenti, lette le note depositate per l'udienza del 28.05.2025, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di , il quale non si costituiva Controparte_1
in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza.
Va poi precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, per quanto concerne in primo luogo la prole e l'affidamento della medesima giova rammentare, preliminarmente, che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel disciplinare l'affidamento dei minori è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, interesse che impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il sereno sviluppo delle personalità dei minori.
Tale valutazione richiede un giudizio prognostico sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla scorta degli elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità dei genitori, all'attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, tenendo conto, altresì, delle consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che il genitore è in grado di offrire al minore (cfr. tra le tante Cassazione Civile 2016 n.
14728; Cassazione Civile 2015 n. 188172).
La giurisprudenza ha delineato una sorta di casistica in ordine alle situazioni che legittimano la scelta dell'affidamento esclusivo o ne escludono l'utilità. E' stato, ad esempio, disposto l'affidamento esclusivo nel caso in cui uno dei genitori abbia manifestato un'incapacità di controllo della impulsività nell'agire o una tendenza all'aggressività, anche se tale impulsività non sia riferibile direttamente ad una psicopatologia (confronta tribunale di Roma 15 luglio 2016); in ragione del comportamento del genitore totalmente inadempiente per anni all'obbligo di corrispondere il mantenimento in favore del figlio o di aver esercitato in modo discontinuo il diritto di visita (cfr. Cassazione Civile 2009 n. 26587); nel caso in cui uno dei genitori abbia usato violenza nei confronti dell'altro, soprattutto alla presenza del figlio (cfr. Cass Civ. 2013 n. 601); se uno dei genitori presenti un carattere violento e/o sia stato condannato per omicidio o per altri reati o comunque in caso di perdurante problematiche aggressività di uno dei genitori (tribunale Milano 2 novembre 2007 in Relazione Giuffrè 2008); quando sussista tra i genitori una elevata conflittualità che superi i normali livelli di tollerabilità con conseguente pregiudizio per la prole (cfr. Cassazione
Civile 2014 n. 19386), oppure quando la pendenza di un processo penale rappresenta, in via provvisoria e urgente, un grave indizio di inidoneità genitoriale (cfr. Trib. Roma 2014).
È altresì noto che l'affidamento condiviso costituisce il regime ordinario, prioritario di affidamento alla luce del principio della bigenitorialità (cfr. da ultimo Cassazione Civile 2017 n. 27).
La scelta dell'affidamento esclusivo deve pertanto essere particolarmente motivato sia in ordine al pregiudizio potenzialmente arrecato ai minori da un affidamento condiviso, sia in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro.
Tanto premesso in diritto e tornando al caso di specie, dagli atti risulta che il resistente è irreperibile. Inoltre, il figlio minore ha riferito di “un legame affettivo molto forte con la Per_1 madre”, da lui riconosciuta come figura di riferimento costante e stabile sin dall'infanzia, contro
“ricordi vaghi e connotati negativamente riguardo alla figura paterna” dal minore descritto come
“una persona affetta da dipendenza alcolica, frequentemente assente dal contesto familiare”. In particolare, il minore ha riferito che “nel 2020, durante il periodo pandemico, il padre aveva avviato un percorso riabilitativo presso una struttura specializzata, dal quale si è allontanato dopo breve tempo, rendendosi irreperibile e cessando qualsiasi forma di contatto, anche telefonico.” Il minore ha inoltre affermato di “non avvertire sofferenza per tale assenza, in quanto non ha mai percepito una reale presenza paterna all'interno del proprio vissuto quotidiano” (cfr relazione SS Cercola del
17.04.2025).
Dalla relazione dei Servizi sociali in atti, inoltre, risulta che il minore vive in un contesto sereno ed adeguato, adeguatamente accudito dalla madre, premurosa, attenta e sensibile alle sue necessità affettive, educative e materiali, e circondato da una rete familiare solida ed equilibrata che offre un sostegno concreto sia sul piano morale che economico, rappresentando attualmente l'unico punto di riferimento stabile nella loro quotidianità (cfr Relazione SS Cercola del 17.04.2025).
Orbene, l'irreperibilità del resistente, la scomparsa di questi da oltre quattro anni del padre dalla vita del figlio, unitamente alla riferita dipendenza del da sostanze alcoliche (cfr dichiarazioni CP_2 della sig.ra all'udienza del 12.02.2025 e del minore ai Servizi Sociali di Cercola) inducono a Pt_1 ritenere pregiudizievole per il minore l'affido condiviso.
Il minore andrà, pertanto, affidato alla madre in via esclusiva sia per le decisioni di ordinaria amministrazione che per le decisioni di maggiore interesse per il figlio.
Il minore va, altresì, collocato presso la madre.
Per quanto concerne il diritto di visita paterno, si prevede che il padre potrà vedere il minore previo intervento dei SS che svolgano funzione di mediazione e riavvicinamento padre figlio, in modo libero secondo i desiderata dei minori e previo avviso alla madre ma alla presenza della madre e in luogo neutro individuato a cura dei Servizi Sociali di Cercola.
Per quanto concerne, infine, il mantenimento in favore del minore, non essendo stata dedotta una particolare redditività del resistente, tenuto conto che l'AU andrà percepito integralmente dalla madre quale affidataria esclusiva, si stima congruo porre a carico del sig. l'obbligo di CP_1 versare alla sig.ra nell'interesse del minore entro il 5 di ogni mese la Parte_1 Per_1
somma pari ad euro 250,00 mensili, importo rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo oltre all'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021.
Nulla per le spese, tenuto conto della natura della controversia e della contumacia del resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1 b) affida il minore in via super esclusiva alla madre;
Per_1 Parte_1
c) colloca il minore presso la madre;
d) disciplina il diritto di visita del sig. come in parte motiva;
CP_1
e) pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra entro il CP_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese euro 250,00, importo rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo oltre all'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie così come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021;
h) nulla per le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 12.06.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta 12.07.2024 al n. 3722 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
TRA
, nata in San Giorgio a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliata in Cercola (NA) alla Via G. Moscati n. 6 presso C.F._1 lo studio dell'avv. Nicoletta Ranieri, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note depositate per l'udienza del 28.05.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti del minore nato a [...] il [...] dalla relazione intervenuta tra i Persona_1
soggetti indicati in epigrafe. Con ricorso depositato il 12.07.2024 la sig.ra , premesso di aver intrattenuto una Parte_1
relazione sentimentale con il sig. da cui nasceva il minore nella data Controparte_1 Per_1
suindicata, evidenziava che il sig. , con problemi di abuso da sostanze alcoliche, dal CP_1
2020 aveva interrotto ogni tipo di rapporto con lei e, soprattutto, con il figlio minore, facendo mancare a quest'ultimo ogni sostegno economico ed affettivo. Evidenziava inoltre che dello stesso, ad oggi non si avevano più notizie.
Sulla scorta di tali deduzioni, la ricorrente chiedeva pronunciarsi l'affido esclusivo del minore, disciplina del diritto di visita paterno alla presenza sua ovvero dei servizi Sociali, obbligo in capo al sig. di contribuire al mantenimento del minore con la corresponsione di una somma CP_1
mensile pari ad euro 400,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre che alle spese straordinarie nella misura del 50%, assegnazione delle agevolazioni fiscali in suo favore in quanto esclusiva affidataria del minore, condanna alle spese.
Il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
Il Giudice, ascoltata parte ricorrente all'udienza del 12.02.2025, disposto l'ascolto del minore da parte dei Servizi Sociali competenti, lette le note depositate per l'udienza del 28.05.2025, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di , il quale non si costituiva Controparte_1
in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza.
Va poi precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, per quanto concerne in primo luogo la prole e l'affidamento della medesima giova rammentare, preliminarmente, che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel disciplinare l'affidamento dei minori è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, interesse che impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il sereno sviluppo delle personalità dei minori.
Tale valutazione richiede un giudizio prognostico sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla scorta degli elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità dei genitori, all'attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, tenendo conto, altresì, delle consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che il genitore è in grado di offrire al minore (cfr. tra le tante Cassazione Civile 2016 n.
14728; Cassazione Civile 2015 n. 188172).
La giurisprudenza ha delineato una sorta di casistica in ordine alle situazioni che legittimano la scelta dell'affidamento esclusivo o ne escludono l'utilità. E' stato, ad esempio, disposto l'affidamento esclusivo nel caso in cui uno dei genitori abbia manifestato un'incapacità di controllo della impulsività nell'agire o una tendenza all'aggressività, anche se tale impulsività non sia riferibile direttamente ad una psicopatologia (confronta tribunale di Roma 15 luglio 2016); in ragione del comportamento del genitore totalmente inadempiente per anni all'obbligo di corrispondere il mantenimento in favore del figlio o di aver esercitato in modo discontinuo il diritto di visita (cfr. Cassazione Civile 2009 n. 26587); nel caso in cui uno dei genitori abbia usato violenza nei confronti dell'altro, soprattutto alla presenza del figlio (cfr. Cass Civ. 2013 n. 601); se uno dei genitori presenti un carattere violento e/o sia stato condannato per omicidio o per altri reati o comunque in caso di perdurante problematiche aggressività di uno dei genitori (tribunale Milano 2 novembre 2007 in Relazione Giuffrè 2008); quando sussista tra i genitori una elevata conflittualità che superi i normali livelli di tollerabilità con conseguente pregiudizio per la prole (cfr. Cassazione
Civile 2014 n. 19386), oppure quando la pendenza di un processo penale rappresenta, in via provvisoria e urgente, un grave indizio di inidoneità genitoriale (cfr. Trib. Roma 2014).
È altresì noto che l'affidamento condiviso costituisce il regime ordinario, prioritario di affidamento alla luce del principio della bigenitorialità (cfr. da ultimo Cassazione Civile 2017 n. 27).
La scelta dell'affidamento esclusivo deve pertanto essere particolarmente motivato sia in ordine al pregiudizio potenzialmente arrecato ai minori da un affidamento condiviso, sia in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro.
Tanto premesso in diritto e tornando al caso di specie, dagli atti risulta che il resistente è irreperibile. Inoltre, il figlio minore ha riferito di “un legame affettivo molto forte con la Per_1 madre”, da lui riconosciuta come figura di riferimento costante e stabile sin dall'infanzia, contro
“ricordi vaghi e connotati negativamente riguardo alla figura paterna” dal minore descritto come
“una persona affetta da dipendenza alcolica, frequentemente assente dal contesto familiare”. In particolare, il minore ha riferito che “nel 2020, durante il periodo pandemico, il padre aveva avviato un percorso riabilitativo presso una struttura specializzata, dal quale si è allontanato dopo breve tempo, rendendosi irreperibile e cessando qualsiasi forma di contatto, anche telefonico.” Il minore ha inoltre affermato di “non avvertire sofferenza per tale assenza, in quanto non ha mai percepito una reale presenza paterna all'interno del proprio vissuto quotidiano” (cfr relazione SS Cercola del
17.04.2025).
Dalla relazione dei Servizi sociali in atti, inoltre, risulta che il minore vive in un contesto sereno ed adeguato, adeguatamente accudito dalla madre, premurosa, attenta e sensibile alle sue necessità affettive, educative e materiali, e circondato da una rete familiare solida ed equilibrata che offre un sostegno concreto sia sul piano morale che economico, rappresentando attualmente l'unico punto di riferimento stabile nella loro quotidianità (cfr Relazione SS Cercola del 17.04.2025).
Orbene, l'irreperibilità del resistente, la scomparsa di questi da oltre quattro anni del padre dalla vita del figlio, unitamente alla riferita dipendenza del da sostanze alcoliche (cfr dichiarazioni CP_2 della sig.ra all'udienza del 12.02.2025 e del minore ai Servizi Sociali di Cercola) inducono a Pt_1 ritenere pregiudizievole per il minore l'affido condiviso.
Il minore andrà, pertanto, affidato alla madre in via esclusiva sia per le decisioni di ordinaria amministrazione che per le decisioni di maggiore interesse per il figlio.
Il minore va, altresì, collocato presso la madre.
Per quanto concerne il diritto di visita paterno, si prevede che il padre potrà vedere il minore previo intervento dei SS che svolgano funzione di mediazione e riavvicinamento padre figlio, in modo libero secondo i desiderata dei minori e previo avviso alla madre ma alla presenza della madre e in luogo neutro individuato a cura dei Servizi Sociali di Cercola.
Per quanto concerne, infine, il mantenimento in favore del minore, non essendo stata dedotta una particolare redditività del resistente, tenuto conto che l'AU andrà percepito integralmente dalla madre quale affidataria esclusiva, si stima congruo porre a carico del sig. l'obbligo di CP_1 versare alla sig.ra nell'interesse del minore entro il 5 di ogni mese la Parte_1 Per_1
somma pari ad euro 250,00 mensili, importo rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo oltre all'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021.
Nulla per le spese, tenuto conto della natura della controversia e della contumacia del resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1 b) affida il minore in via super esclusiva alla madre;
Per_1 Parte_1
c) colloca il minore presso la madre;
d) disciplina il diritto di visita del sig. come in parte motiva;
CP_1
e) pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra entro il CP_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese euro 250,00, importo rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo oltre all'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie così come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021;
h) nulla per le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 12.06.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)