Cass. civ., sez. II, sentenza 10/02/1983, n. 1069
CASS
Sentenza 10 febbraio 1983

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Fra l'Azione di restituzione di un immobile che l'attore assume essergli pervenuto per donazione e quella per reintegrazione di legittima attinente allo stesso immobile non esiste continenza non trattandosi di domande derivanti da un unico rapporto negoziale o postulanti la soluzione in senso opposto di una medesima questione, in quanto l'Azione di riduzione non conduce alla dichiarazione di nullità di quel negozio giuridico, ma solo alla ricostruzione della quota di riserva nel suo valore economico, con le modalità previste dall'art. 560 cod. civ.. ( V 5483/80, mass n 409345; ( V 3340/80, mass n 407137).*

La domanda per reintegrazione di legittima non è un'Azione reale tendente ad ottenere la restituzione di un determinato bene, ma un'Azione personale che tende alla ricostituzione della massa ereditaria (riunione fittizia) ed alla Determinazione delle quote disponibili e di riserva, al fine ultimo di reintegrare la quota del legittimario in natura oppure in denaro, con la conseguenza che tale Azione non può assorbire la domanda di rilascio di un immobile occupato senza titolo, ne' può mettersi in contrasto con essa in modo da determinare eventuale contraddittorietà di giudicati, sicché non è possibile ravvisare quel rapporto di continenza tra causa maggiore (o contenente) e causa minore (o contenuta) che, a norma dell'art. 39 cod. proc. civ., impone e giustifica lo spostamento della Competenza a favore della causa più ampia. ( V 2253/78, mass n 391649).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 10/02/1983, n. 1069
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1069
    Data del deposito : 10 febbraio 1983

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