Decreto cautelare 4 dicembre 2024
Sentenza breve 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 13/01/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00345/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06150/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6150 del 2024, proposto da:
-OMISSIS-e -OMISSIS-, in qualità di genitori, esercenti la relativa responsabilità sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Billi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizie e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza G. Bovio, 14;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Circolo Didattico “-OMISSIS- di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
per l'annullamento:
del decreto del dirigente scolastico, prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-, di assegnazione provvisoria delle ore di sostegno, per l’anno scolastico 2024/2025, con il quale vengono assegnate 22 ore di sostegno all’alunno -OMISSIS-;
del PEI redatto il 31/10/2024, n. prot. n. -OMISSIS-, nella parte in cui non recepisce l’indicazione del verbale n. 4 del GLO, secondo il quale “-OMISSIS- è seguito da due docenti di sostegno, con una copertura di 22 ore di sostegno, insufficienti per una piena gestione della giornata scolastica in quanto è presente a scuola per 40 ore settimanali”;
del verbale n. 4 del GLO, nella parte in cui non indica il numero di ore di sostegno sufficienti a garantire la piena l’inclusione scolastica dell’alunno, affetto da disabilità;
del decreto del dirigente scolastico prot.-OMISSIS-del-OMISSIS-di assegnazione definitiva delle ore di sostegno per l’anno scolastico 2024/2025, con il quale vengono assegnate 22 ore di sostegno all’alunno -OMISSIS-;
d’ogni altro atto connesso, preordinato o consequenziale;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e del Circolo Didattico “-OMISSIS- di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che con decreto cautelare monocratico, n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, era accolta l’istanza, ex art. 56 c.p.a., avanzata da parte ricorrente, nei termini seguenti:
“Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Rilevato che i ricorrenti, sulla premessa del dichiarato e documentato stato di portatore di handicap (art. 3 comma 1 l. 104/92) del proprio figlio minore, agiscono per l’annullamento della nota del dirigente scolastico, indicata in epigrafe e del P.E.I. per l’anno scolastico 2024/2025, atti nei quali rispettivamente si attesta e si dispone l’assegnazione di 22 ore di sostegno scolastico in suo favore; affermando, viceversa, la necessità di una maggiore copertura delle ore di sostegno scolastico specializzato, pari all’intero orario scolastico di 40 ore;
Rilevato che dal verbale del G.L.O. del 23.10.2024 s’evince quanto segue: “-OMISSIS- è seguito da due docenti di sostegno, con una copertura di 22 ore di sostegno, insufficienti per una piena gestione della giornata scolastica, in quanto è presente a scuola per 40 ore settimanali”;
Rilevato altresì che la diagnosi funzionale in atti prevede la necessità del sostegno scolastico con rapporto in deroga per gravità;
Ritenuto, alla luce degli atti versati in giudizio e visto il P.E.I. per il corrente anno scolastico 2024 – 2025 (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato, con il quale può essere determinato il fabbisogno di insegnamento scolastico: T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986), che appare fondato il fumus boni iuris, nella parte in cui viene lamentato il difetto di motivazione dei provvedimenti gravati, poiché non vengono precisati i presupposti di fatto e di diritto, sottesi alla quantificazione del sostegno in 22 ore, a fronte di un orario di frequenza scolastica maggiore e della situazione di disabilità, sopra illustrata, nonché di quanto specificamente rilevato, nello stesso P.E.I. 2024/2025, riguardo a tale assegnazione, sintomatico di un’evidente contraddittorietà della scelta della Scuola, verosimilmente operata esclusivamente in base alle risorse disponibili, piuttosto che in base alle effettive esigenze del minore;
Ritenuto che sussista, altresì, il periculum in mora qualificato, ex art. 56 c.p.a., vale a dire l’estrema gravità ed urgenza nel provvedere, tale da non consentire d’attendere la delibazione collegiale dell’istanza cautelare, alla camera di consiglio come infra fissata, e tanto in considerazione del già inoltrato avvio dell’anno scolastico 2024 – 2025;
Ritenuto, pertanto, che l’Amministrazione Scolastica debba intanto rideterminarsi, entro e non oltre giorni cinque dalla comunicazione o dalla notificazione del presente decreto, tenendo conto dell’effettivo fabbisogno dell’alunno, secondo i principi consolidati della Sezione e della giurisprudenza, anche costituzionale (tra le altre, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 aprile 2024, n. 1105: “Il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità, quindi, deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo – scuola, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le molte Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; T.A.R. Lazio, sede di Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051; T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III, 23 maggio 2018 n. 5740)”, assegnando allo stesso le ore necessarie per la sua effettiva integrazione scolastica, auspicabilmente nella misura corrispondente all’intero orario di frequenza di 40 ore;
Rilevato che alla camera di consiglio, come infra fissata, si verificheranno, da parte del Collegio, le eventuali sopravvenienze;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza di decreto cautelare monocratico, nei sensi di cui in motivazione, e fissa, per la trattazione collegiale, la camera di consiglio dell’8 gennaio 2025”;
Rilevato che si sono costituite in giudizio le Amministrazioni Scolastiche in epigrafe, depositando documentazione, tra cui il decreto del d.s. dell’Istituto frequentato dal minore, adottato in esecuzione del suddetto decreto monocratico;
Rilevato che con note difensive depositate il 3.01.2025 parte ricorrente specificava quanto segue: “il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”, in ottemperanza al provvedimento cautelare emanato, disponeva con decreto n. -OMISSIS-Prot.-OMISSIS-del-OMISSIS-(all. n. 1), l'attribuzione di 40 (quaranta) ore di sostegno all'alunno di cui: 22 (ventidue), già coperte dall'organico di sostegno assegnato a questo Istituto, mentre per le ulteriori n. 18 (diciotto), chiedeva nuova individuazione ed autorizzazione da parte dell'Ufficio VI – A.T di Napoli”; “alla data di redazione della presente memoria non vi è notizia né della autorizzazione del Ufficio VI – A.T. di Napoli all’assegnazione di un ulteriore docente di sostegno a copertura delle 18 ore settimanali residue”, fino alla cui effettiva nomina “permane l'interesse dei ricorrenti alla decisione del presente giudizio”;
Rilevato che all’odierna udienza camera di consiglio parte ricorrente ribadiva quanto sopra, dopo di che il ricorso era trattenuto in decisione, con avviso alle parti della possibile definizione dello stesso con sentenza, ex art. 60 c.p.a.;
Rilevato che il ricorso può essere effettivamente deciso con sentenza breve che l’accolga, in conformità a quanto rilevato nel decreto cautelare suddetto, che s’abbia qui per integralmente ribadito, e che per l’effetto annulli il provvedimento impugnato, con gli obblighi conformativi che ne discendono, a carico delle Amministrazioni Scolastiche resistenti, le quali provvederanno ad eseguire i dettami della presente sentenza, nel termine perentorio di giorni cinque, decorrente dalla comunicazione o notificazione a cura di parte della presente sentenza, visto lo stato di avanzamento dell’anno scolastico, che non tollera ulteriori indugi al riguardo, attesa la natura dell’interesse azionato in giudizio;
Rilevato che, per la regola della soccombenza, le spese di lite sono poste a carico delle Amministrazioni Scolastiche resistenti, in solido tra loro, e sono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, con gli obblighi conformativi che ne discendono a carico dell’Amministrazione Scolastica, da adempiersi nel termine perentorio, di cui in motivazione.
Condanna le Amministrazioni Scolastiche resistenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dei ricorrenti, nell’epigrafata qualità, di spese e compensi di lite, che complessivamente liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Alfonso Graziano, Consigliere
Germana Lo Sapio, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.