Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott. Pasquale Maria Cristiano Presidente
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo di appello iscritto al numero 1453 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2022, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli numero 8543 pubblicata il 19 ottobre 2021 e non notificata, avente a oggetto risarcimento danni e vertente tra
(cf ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Izzo (cf ), elettivamente domiciliato in Cellole (CE), C.F._2
P.zza Raffaello, 18 nello studio del difensore giusta procura in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado (per le comunicazioni: pec;
Email_1
appellante
e
(cf , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale è elettivamente domiciliata ex lege in
Via Diaz, 11, Napoli (per le comunicazioni: pec;
Email_2 appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 9 luglio 2024, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da note telematiche e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
Napoli la chiedendone la condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni per la mancata/tardiva attuazione delle direttive comunitarie
75/362/CEE e n.75/363CEE e 82/76CEE nonché 93/16/CEE e 2005/36/CEE, in materia di retribuzione dei medici specializzandi.
Si costituiva in giudizio la , a ministero dell'Avvocatura Controparte_1 dello Stato, resistendo alla domanda ed eccependo, in particolare la prescrizione del diritto.
Il Tribunale di Napoli, aderendo all'orientamento della giurisprudenza di legittimità col quale si è stabilito il principio per il quale il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva 82/76/CEE, sorto a favore dei medici specializzandi che avevano seguito i corsi negli anni accademici 1983/1990, si prescrive in dieci anni a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L 370/1999, rilevato che la prescrizione non era stata validamente interrotta sino all'introduzione del giudizio nell'anno 2015, rigettava la domanda compensando tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello , con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo pec il 4 aprile 2022, invocandone l'integrale riforma, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del proposto gravame: riformare in toto la sentenza n. 8543/2021 del Tribunale di Napoli nella persona del
Dott. Mazzocca Nicola, depositata in data 19.10.2021 N. RG. 16690/2015, in accoglimento dei motivi d'appello innanzi indicati e, comunque:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Accertare la responsabilità dello Stato Italiano in persona della
[...]
derivante dalla mancata/tardiva attuazione delle direttive Controparte_1 comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e n. 82/76/CEE, nonché, la 93/16/CEE e la
2005/36/CEE e, per l'effetto, condannare lo Stato Italiano in persona della
al risarcimento dei danni subiti dall'istante Controparte_1
Dott. , per la somma pari ad € 33.309,00 come analiticamente Parte_1 quantificato in primo grado e mai contestato da controparte;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
Accertare la responsabilità dello Stato Italiano in persona della
[...]
derivante dalla mancata/tardiva attuazione delle direttive Controparte_1
2 comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e n. 82/76/CEE, nonché, la 93/16/CEE e la
2005/36/CEE e, per l'effetto, condannare lo Stato Italiano in persona della
al risarcimento dei danni subiti dall'istante Controparte_1
Dott. , in via equitativa e secondo giustizia tenendo presente la Parte_1 quantificazione fatta da questa difesa in primo grado e comunque la remunerazione attribuita dai DPCM 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007 e mai contestata da controparte;
In ogni caso, con vittoria spese legali da liquidarsi in favore dell'avvocato Izzo dichiaratosi anticipatario”.
Con comparsa depositata in data 11 luglio 2022 si costituiva in giudizio la
[...]
a ministero dell'Avvocatura dello Stato, reiterando l'eccezione di CP_1 prescrizione del diritto e invocando il rigetto del gravame.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, alla prima udienza di trattazione la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 9 luglio 2024, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva il processo in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190, con provvedimento comunicato dalla Cancelleria in data
12 luglio 2024.
Il solo appellante depositava comparsa e memoria di replica conclusionale.
L'appellante formula due motivi di gravame così rubricati:
“A) errata e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione, violazione di legge, errata applicazione dell'art 2935 c.c.;
B) errata, illogica e contraddittoria motivazione/violazione di legge, errata applicazione della Legge 370/1999 del 27 ottobre 1999. Errata e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione, violazione di legge, errata applicazione deli DPCM del
7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007 2007. Errata e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione, violazione di legge, errata applicazione della legge
Europea e della legge di Delegazione Europea”.
Con primo motivo di impugnazione la difesa appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che la direttiva 82/76/CEE dovesse ritenersi attuata con la L. 370/1999.
Le Direttive n. 75/362 e n. 75/363 CEE, poi modificate dalla Direttiva n. 82/76 CEE, riconoscevano ai medici una “remunerazione adeguata” durante gli anni di specializzazione, svolta in qualsiasi Stato membro.
3 Tali Direttive non erano self executing, gli Stati dovevano recepirle entro il
31.12.1982. L'Italia non si adeguò né si sarebbe ancora adeguata.
La normativa comunitaria veniva, difatti, recepita con il d.lgs. n. 257/1991, con il quale si riconosceva ai medici specializzandi una borsa di studio a partire dall'anno
1991.
Il legislatore, con L 370/1999, art. 11, introduceva una “sanatoria” limitatamente ai
“...medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991, destinatari delle sentenze passate in giudicato del tribunale amministrativo regionale del Lazio...”, concedendo una borsa di studio di complessive L 13.000.000 annue.
L'iter legislativo avente ad oggetto la disciplina dell'attività di formazione svolta dagli iscritti alle scuole di specializzazione e, in particolare, il trattamento economico di questi ultimi, aveva definitiva sistemazione con la L 266/2005, il cui comma 300 dell'art. 1 definiva quale “contratto di formazione specialistica” il rapporto sussistente tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, stabilendosi che, fino all'anno accademico 2005/2006, sarebbero state ancora operanti le disposizioni di cui al DLgs
257/1991. Successivamente, con D.P.C.M. del 7 marzo 2007 veniva disposto che a decorrere dall'anno accademico 2006-2007, il trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica dei medici fosse costituito da una parte fissa lorda eguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso e da una parte variabile lorda, per un totale che varia da € 25.000,00 a € 26.000,00 annui, cui aggiungersi anche gli oneri previdenziali a carico delle aziende sanitarie e i premi per la polizza per la responsabilità civile.
L'evoluzione normativa della disciplina avrebbe, dunque, determinato differenti fasi circa il riconoscimento, in capo agli specializzandi, di un'adeguata remunerazione ma,
a fronte della prescrizione della Direttiva 82/76/CEE, gli specializzandi che hanno svolto la propria attività dal 1983 al 1991 non hanno ricevuto alcun corrispettivo economico.
Il Tribunale aveva richiamato in sentenza la pronuncia della CGUE del 24 gennaio
2018, a seguito della quale le SS UU della Cassazione, 20348/2018, hanno statuito che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medici specialisti iniziata nel corso dell'anno 1982 e proseguita fino all'anno 1990 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata.
Non si comprenderebbe perché, allora la prescrizione dovrebbe decorrere
4 dall'entrata in vigore della L. 370/1999 e non dalla data della sentenza menzionata che, come affermato proprio dal primo giudice, ha definitivamente riconosciuto il diritto al risarcimento anche ai medici ex specializzandi ante '91.
Con secondo motivo di gravame, l'appellante argomenta che, nonostante il prevalente orientamento giurisprudenziale faccia decorrere la prescrizione a partire dal 27 ottobre 1999, numerose pronunce di merito avrebbero adottato diverso orientamento, ritenendo che l'intervento legislativo del 1999 non possa qualificarsi di recepimento delle Direttive 75/362CEE e 82/76 CEE, trattandosi di disposizione finalizzata unicamente a iscrivere nel bilancio dello Stato l'onere finanziario derivante dalle sentenze amministrative, determinandone il quantum.
Per i medici specializzati tra il 1983 e il 1990 la Direttiva, dunque, non sarebbe stata attuata, rimanendo lo Stato inadempiente con la conseguenza che per essi la prescrizione non può decorrere dal 1999 poiché il presupposto per il decorso della prescrizione è l'esistenza di una norma che attribuisca il diritto, che nei loro confronti non è stata invece mai adottata.
Menziona, a tal riguardo, la difesa appellante, la nota sentenza Emmott della Corte di Giustizia del 25 luglio 1991, con la quale si è affermato che finché una Direttiva non
è stata correttamente trasposta nel diritto nazionale, i singoli non sono in grado di avere piena conoscenza dei loro diritti. Pertanto, finché una direttiva non sia trasposta nell'ordinamento non decorre il termine di prescrizione per il diritto riconosciuto da quella direttiva.
Nel caso di specie, solo con i D.P.C.M. del 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007 i medici specializzandi sono stati inquadrati con un contratto di formazione specialistica e con diritto di percepire una retribuzione;
pertanto, da tale data decorrerebbe, al più, la prescrizione decennale per il risarcimento del danno.
In tal senso si sarebbe espressa la Corte di Giustizia Europea con la sentenza 590/20 del 3 marzo 2022 dovendosi, dunque, ritenere che o il termine prescrizione non abbia ancora iniziato a decorrere o che decorra dal 2007, anno in cui sono state finalmente regolarizzate le posizioni dei medici specializzando ovvero, ancora, dal 2018, data in cui le SS UU della Cassazione hanno definitivamente riconosciuto il diritto al risarcimento del danno anche per i medici specializzandi ante 1991.
I motivi possono essere trattati congiuntamente chiarendo, preliminarmente, che, con riguardo alla posizione del Dr. , consolidatasi col conseguimento della Parte_1 specializzazione nell'anno 1990, non vengono in rilievo le Direttive 93/16/CEE e
5 2005/36/CEE nonché la conseguente normativa nazionale, frutto di diversa e successiva disciplina della materia;
normative che hanno, nel tempo, modificato sia le modalità concrete con le quali si svolge la prestazione dei medici specializzandi sia il loro inquadramento giuridico e retributivo.
Occorre, poi, precisare che la sentenza 590/20 della CGUE richiamata dall'appellante non ha portata innovativa.
Con tale decisione la Corte, conformemente ai precedenti arresti, ha statuito che
“qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell'anno 1982 deve, per il periodo che va dal 1° gennaio 1983 fino alla fine della formazione seguita, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato della direttiva 75/363 modificata, tale obbligo di remunerazione vale anche, alle stesse condizioni, per le formazioni iniziate prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76” (par. 47), affermando, altresì, che
“Per quanto riguarda, inoltre, la possibilità, per i medici specialisti in causa, di ottenere un risarcimento adeguato dei danni cagionati a motivo della mancata trasposizione della direttiva 82/76 a titolo dei periodi di formazione a tempo pieno o
a tempo ridotto come medico specialista iniziati prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguiti dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, occorre ricordare che, nel caso in cui, a causa dell'assenza di misure nazionali di trasposizione della direttiva 82/76, il risultato prescritto da quest'ultima non possa essere raggiunto mediante
l'interpretazione conforme del diritto nazionale al diritto dell'Unione, quest'ultimo impone allo Stato membro interessato di risarcire i danni che esso abbia causato ai singoli in ragione della mancata trasposizione di tale direttiva, purché siano soddisfatte tre condizioni, ossia che la norma giuridica violata abbia lo scopo di conferire diritti ai singoli il cui contenuto può essere identificato, che la violazione sia sufficientemente qualificata e che sussista un nesso di causalità diretto tra la violazione dell'obbligo che incombe allo Stato e il danno subito dalle persone lese (v., in tal senso, sentenza del 24 gennaio 2018, Pantuso e a., C-616/16 e C-617/16,
EU:C:2018:32, punto 49 nonché la giurisprudenza ivi citata)” (par. 49).
Proprio tale ultimo principio, così come chiaramente riaffermato dalla Corte di
Giustizia UE, impone il rigetto della domanda.
La tesi propugnata, alla quale ha aderito la pronuncia citata dall'appellante del
Tribunale di Genova 353/2020 (l'altra pronuncia menzionata della Corte di Appello di
6 Napoli 1649/2016 ha a oggetto diversa fattispecie, sia in fatto che in diritto), secondo la quale la direttiva 82/76 CEE non sarebbe mai stata attuata per i medici specializzandi ante 1991, e, dunque, il termine di prescrizione del diritto non avrebbe iniziato a decorrere, è suggestiva ma errata, giacché oggetto del contendere non è il diritto a percepire una retribuzione bensì il diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dello Stato per omesso adeguamento della normativa nazionale ai precetti comunitari (oggi dell'Unione).
La Direttiva 82/76 CEE è stata recepita nell'ordinamento nazionale con DLgs
257/1991 e, a partire da tale momento, il contenuto del diritto conferito ai singoli è divenuto pienamente identificabile così come qualificata la violazione dello Stato italiano, il quale non ha ottemperato correttamente al disposto della normativa comunitaria, che imponeva l'obbligo di retribuzione nei confronti dei medici specializzandi a decorrere dal 1° gennaio 1983.
La successiva evoluzione della giurisprudenza di legittimità ha tenuto conto dell'intervento legislativo di cui all'art. 11, L 370/1999, statuendo chiaramente che, giusta l'esclusione del riconoscimento della retribuzione ai medici specializzati ante
1991 che non avevano adito l'autorità giudiziaria, tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea, spostando, in tal modo a vantaggio dei titolari del diritto, in avanti rispetto all'entrata in vigore della norma del 1991 il dies a quo dal quale doveva computarsi il decorso della prescrizione.
Da tale principio non si è discostata alcuna pronuncia successiva, tra le più recenti, ad esempio, Cass. 19439/2024, 8691/2024 (la quale richiama, a conferma, la menzionata Sentenza , 3238/2024 e 2991/2024. CP_2
La questione agitata nel presente appello, con la quale si afferma che il termine prescrizione non avrebbe iniziato a decorrere, rispetto alla quale se ne è già evidenziata l'infondatezza, è stata, inoltre, oggetto di esame da parte delle Sezioni Unite della
Cassazione, con pronuncia 18640/2022.
Nel caso sottoposto alla Corte, i ricorrenti censuravano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'articolo 2946 cc, per avere la corte d'appello erroneamente individuato il dies a quo del termine di prescrizione in corrispondenza con la data di entrata in vigore della L 370 del 1999, in contrasto con la natura permanente dell'illecito imputabile all'amministrazione debitrice, nonché con i principi di non discriminazione e di effettività della tutela dei diritti, affermando,
7 appunto, che la Direttiva non sarebbe stata effettivamente trasposta.
Le SS UU hanno dichiarato l'inammissibilità della doglianza, ex articolo 360 bis c.p.c., n. 1, “ ... perché si pone in contrasto con un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità senza proporre alcuna argomentazione idonea a contrastarlo adeguatamente e a convincere la Corte sulla opportunità del suo superamento. Da ultimo, con Cass. n. 8096 del 2022, Cass. n. 39421 del 2021, Cass.
n. 1589 del 2020, Cass. n. 18961 del 2020, Cass. n. 14112 del 2020, Cass. n. 16452 del
2019, Cass. S.U. n. 30649 del 2018, Cass. n. 13758 del 2018, questa Corte ha ribadito infatti il principio, già affermato da Cass. n. 10813, 10814,10815, 10816 e 17688 del
2011, Cass. n. 20/03/2014, n. 6606, Cass., 15/11/2016, n. 23199, secondo il quale "a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il Decreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre
1999, n. 370, articolo 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo;
ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato articolo 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato articolo 11".
I motivi di appello vanno, dunque, respinti.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod, dunque tenuto conto del valore della lite, € 33.000,00 circa, dell'attività effettivamente svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, determinandole con riguardo ai valori tariffari minimi previsti dal corrispondete scaglione di valore da € 26.001,00 a €
52.000,00, in € 4.996,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, se dovuti.
Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei
8 presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di
Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli numero 8543 pubblicata il 19 ottobre 2021, proposto da Parte_1 nei confronti di così dispone: Controparte_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna alla refusione delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio in favore della in persona del presidente Controparte_1 pro tempore, liquidate in € € 4.996,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, se dovuti;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
avv. Flora de Caro dott. Pasquale Maria Cristiano
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