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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 11/04/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 83/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE CONCORSUALE E CRISI D'IMPRESA riunito in Camera di Consiglio in persona delle Magistrate: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. dott.ssa Francesca Varesano Giudice. ha pronunciato la seguente
SENTENZADI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO visto il ricorso depositato in data 26.09.2024 con cui ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCA DI GIACOMO, con l'ausilio del Professionista dell'OCC avv. Daniele Enrico Paci, ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata, ai sensi dell'art. 268, comma 1, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza);
*****
Premesso che il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
e che, pertanto, risulta essere questa la disciplina oramai vigente cui è necessario fare riferimento;
ritenuto che, mediante la suddetta riforma, il legislatore non abbia inteso espungere dall'ordinamento l'istituto della Liquidazione del patrimonio del debitore, bensì semplificarne la disciplina;
ritenuto dunque che si è al cospetto di una novazione dell'istituto giuridico, posto che “dal fenomeno dell'abrogazione va tenuto distinto quello della riproduzione della norma giuridica, il quale si verifica quando una norma, già enunciata in una fattispecie normativa, venga iscritta in un provvedimento normativo successivo. In tali casi, la norma non viene abrogata in senso proprio, pur risultandone «novata» e cioè sostituita, la fonte” (Cass. Pen. n. 299/1973);
***** letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
ritenuto che sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII;
vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo
IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
rilevato che ai fini della determinazione dell'importo da sottrarre alla liquidazione giudiziale ex art. 268 comma 4 CCII occorre effettuare un necessario contemperamento tra le ragioni dei creditori e quelle del ricorrente e del suo nucleo famigliare, oltre che al fine di una interpretazione sistematica delle disposizioni contenute nel codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, deve determinarsi l'importo da escludere dalla procedura di liquidazione controllata dapprima determinando la soglia minima definita dall'art. 283 comma 2 CCII in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo famigliare della scala di equivalenza ISEE prevista dal regolamento DPCM 159/2013 e successivamente, verificata l'entità delle spese indicate dal ricorrente, valutare il valore più congruo nel caso concreto, tenendo anche in considerazione il disposto dell'art. 545 c.p.c. e la situazione familiare complessiva.
Nel caso di specie, l'applicazione di detti parametri conduce a rilevare che, allo stato attuale, il nucleo familiare di risulta composto dal ricorrente (che percepisce una retribuzione mensile Parte_1 netta pari a circa €2.400,00 mensili, al lordo di cessioni e pignoramenti), dalla moglie
[...]
(occupata part-time presso la società Gado Group Italia Srl con una Persona_1
retribuzione netta mensile pari a circa €600,00) e dai due figli maggiorenni, di cui una, , Per_2
occupata con contratto a tempo indeterminato part-time presso la Gado Group Italia Srl con retribuzione netta mensile di circa €1.000,00; il ricorrente ha allegato spese medie mensili per circa
€2.050,00. Tenuto conto che, in applicazione del criterio di cui all'art. 283 comma 2 CCII il debitore avrebbe diritto a trattenere l'importo mensile di €1.971,00, e che, in applicazione dell'art. 545 c.p.c. il debitore potrebbe contare sull'importo mensile di circa €1.728,00 pari ai 4/5 non pignorabili dello stipendio;
al fine di contemperare le esigenze alimentari del ricorrente con quelle dei creditori (che vantano crediti per un ammontare complessivo pari a oltre euro 2 milioni), deve ritenersi congruo, quale importo da sottrarsi alla liquidazione, quello mensile di € 1.850,00.
Si aggiunge fin d'ora che il ricorrente sarà tenuto a trasmettere periodicamente all'OCC copia degli estratti conto dettagliati dei rapporti di conto correnti intestati a sé e alla società Gado Group Italia
Srl, unitamente ai bilanci della società, anche al fine di consentire la verifica della congruità del compenso percepito dal ricorrente, con onere di verifica in capo all'OCC; rilevato che il ricorrente risulta altresì proprietario del 50% delle quote della società Gado Group Srl, che vengono pertanto messe a disposizione della procedura, non sussistendo valide ragioni per sottrarle;
rilevato, infine, non sussistono allo stato altre poste attive da mettersi a disposizione del ceto creditorio, non disponendo il debitore di beni mobili o immobili da liquidare (risultando la casa coniugale di proprietà esclusiva della moglie); ritenuto da ultimo che la procedura abbia durata di anni 3, come da richiesta del ricorrente;
visto l'art. 270 CCII;
PQM
1. dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
); C.F._1
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Luisa Dalla Via;
3. fissa in anni 3 (tre) la durata della procedura;
4. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, l'avv. Daniele Enrico
Paci;
5. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
6. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
7. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
8. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
9. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
10. fissa ex art. 268, comma 4, CCII il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1.850,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
11. dispone che il debitore trasmetta con periodicità semestrale all'OCC copia degli estratti conto dettagliati dei rapporti di conto correnti intestati a sé e alla società Gado Group Srl, unitamente ai bilanci della società, anche al fine di verificare la congruità del compenso percepito dal debitore, con
Parte onere in capo all' di operare i necessari controlli;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
Parte
13. raccomanda all' qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
14. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);
15. autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura, come per legge, visto l'art. 146 DPR
115/2002 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale 121/2024.
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Così deciso in Lodi, nella camera di consiglio del 18/02/2025.
La Giudice rel. est. La Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE CONCORSUALE E CRISI D'IMPRESA riunito in Camera di Consiglio in persona delle Magistrate: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. dott.ssa Francesca Varesano Giudice. ha pronunciato la seguente
SENTENZADI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO visto il ricorso depositato in data 26.09.2024 con cui ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCA DI GIACOMO, con l'ausilio del Professionista dell'OCC avv. Daniele Enrico Paci, ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata, ai sensi dell'art. 268, comma 1, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza);
*****
Premesso che il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
e che, pertanto, risulta essere questa la disciplina oramai vigente cui è necessario fare riferimento;
ritenuto che, mediante la suddetta riforma, il legislatore non abbia inteso espungere dall'ordinamento l'istituto della Liquidazione del patrimonio del debitore, bensì semplificarne la disciplina;
ritenuto dunque che si è al cospetto di una novazione dell'istituto giuridico, posto che “dal fenomeno dell'abrogazione va tenuto distinto quello della riproduzione della norma giuridica, il quale si verifica quando una norma, già enunciata in una fattispecie normativa, venga iscritta in un provvedimento normativo successivo. In tali casi, la norma non viene abrogata in senso proprio, pur risultandone «novata» e cioè sostituita, la fonte” (Cass. Pen. n. 299/1973);
***** letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
ritenuto che sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII;
vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo
IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
rilevato che ai fini della determinazione dell'importo da sottrarre alla liquidazione giudiziale ex art. 268 comma 4 CCII occorre effettuare un necessario contemperamento tra le ragioni dei creditori e quelle del ricorrente e del suo nucleo famigliare, oltre che al fine di una interpretazione sistematica delle disposizioni contenute nel codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, deve determinarsi l'importo da escludere dalla procedura di liquidazione controllata dapprima determinando la soglia minima definita dall'art. 283 comma 2 CCII in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo famigliare della scala di equivalenza ISEE prevista dal regolamento DPCM 159/2013 e successivamente, verificata l'entità delle spese indicate dal ricorrente, valutare il valore più congruo nel caso concreto, tenendo anche in considerazione il disposto dell'art. 545 c.p.c. e la situazione familiare complessiva.
Nel caso di specie, l'applicazione di detti parametri conduce a rilevare che, allo stato attuale, il nucleo familiare di risulta composto dal ricorrente (che percepisce una retribuzione mensile Parte_1 netta pari a circa €2.400,00 mensili, al lordo di cessioni e pignoramenti), dalla moglie
[...]
(occupata part-time presso la società Gado Group Italia Srl con una Persona_1
retribuzione netta mensile pari a circa €600,00) e dai due figli maggiorenni, di cui una, , Per_2
occupata con contratto a tempo indeterminato part-time presso la Gado Group Italia Srl con retribuzione netta mensile di circa €1.000,00; il ricorrente ha allegato spese medie mensili per circa
€2.050,00. Tenuto conto che, in applicazione del criterio di cui all'art. 283 comma 2 CCII il debitore avrebbe diritto a trattenere l'importo mensile di €1.971,00, e che, in applicazione dell'art. 545 c.p.c. il debitore potrebbe contare sull'importo mensile di circa €1.728,00 pari ai 4/5 non pignorabili dello stipendio;
al fine di contemperare le esigenze alimentari del ricorrente con quelle dei creditori (che vantano crediti per un ammontare complessivo pari a oltre euro 2 milioni), deve ritenersi congruo, quale importo da sottrarsi alla liquidazione, quello mensile di € 1.850,00.
Si aggiunge fin d'ora che il ricorrente sarà tenuto a trasmettere periodicamente all'OCC copia degli estratti conto dettagliati dei rapporti di conto correnti intestati a sé e alla società Gado Group Italia
Srl, unitamente ai bilanci della società, anche al fine di consentire la verifica della congruità del compenso percepito dal ricorrente, con onere di verifica in capo all'OCC; rilevato che il ricorrente risulta altresì proprietario del 50% delle quote della società Gado Group Srl, che vengono pertanto messe a disposizione della procedura, non sussistendo valide ragioni per sottrarle;
rilevato, infine, non sussistono allo stato altre poste attive da mettersi a disposizione del ceto creditorio, non disponendo il debitore di beni mobili o immobili da liquidare (risultando la casa coniugale di proprietà esclusiva della moglie); ritenuto da ultimo che la procedura abbia durata di anni 3, come da richiesta del ricorrente;
visto l'art. 270 CCII;
PQM
1. dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
); C.F._1
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Luisa Dalla Via;
3. fissa in anni 3 (tre) la durata della procedura;
4. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, l'avv. Daniele Enrico
Paci;
5. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
6. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
7. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
8. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
9. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
10. fissa ex art. 268, comma 4, CCII il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1.850,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
11. dispone che il debitore trasmetta con periodicità semestrale all'OCC copia degli estratti conto dettagliati dei rapporti di conto correnti intestati a sé e alla società Gado Group Srl, unitamente ai bilanci della società, anche al fine di verificare la congruità del compenso percepito dal debitore, con
Parte onere in capo all' di operare i necessari controlli;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
Parte
13. raccomanda all' qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
14. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);
15. autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura, come per legge, visto l'art. 146 DPR
115/2002 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale 121/2024.
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Così deciso in Lodi, nella camera di consiglio del 18/02/2025.
La Giudice rel. est. La Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi