Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 23/03/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 63 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2022 fra:
Parte_1 domiciliata elettivamente in Tortolì, presso lo studio dell'avv.to Gennaro Di Michele che la rappresenta e difende unitamente all'avv.to Mauro Mura in forza di procura in atti APPELLANTE
CONTRO
IN PROPRIO E QUALE MANDATARIA DELLA CP_1 CP_2
In persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente in Sassari, presso l'ufficio legale della sede provinciale, rappresentato e difeso dall'avv.to Mario
Nivola in forza di procura in atti APPELLATO
CONTRO
Controparte_3
In persona del legale rappresentante, domiciliata elettivamente in Cagliari, presso lo studio dell'avv.to Fabio Ciulli che la rappresenta e difende in forza di procura in atti.
APPELLATA
All'udienza del 12.3.2025, la causa è stata definita sulla base delle seguenti conclusioni: NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE codesta Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia, in accoglimento del presente ricorso in APPELLO, previa sospensione della sentenza impugnata e di tutti gli atti e/i provvedimenti suddetti e/o presupposti, disporre l'annullamento degli estratti di ruolo, delle cartelle ed avvisi connessi – DOC.
2 - e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, inerente, conseguente e/o successivo. In particolare CHIEDE: . 1) preliminarmente sospenda la sentenza impugnata e gli estratti di ruolo, le cartelle ed avvisi di pagamento connessi – DOC.
2 - stante la fondatezza del ricorso ed il pericolo di danno grave ed irreparabile;
2) accolga l'eccezione preliminare e previa riforma della sentenza impugnata, accerti e dichiari che le somme portate negli estratti di ruolo, nelle cartelle ed avvisi connessi – DOC. 2 -
1
. 3) nel merito accolga il presente ricorso in appello e previa riforma della sentenza impugnata, accerti e dichiari che le somme portate negli estratti di ruolo, nelle cartelle ed avvisi connessi – DOC.
2 - impugnati non sono dovute per intervenuta prescrizione e/o decadenza, conseguentemente annulli le stesse cartelle ed avvisi di pagamento e contestuali ruoli;
4) dichiari la nullità degli estratti di ruolo, delle cartelle ed avvisi connessi – DOC.
2 - impugnati anche per intervenuta decadenza;
. 5) accerti, previa riforma della sentenza impugnata, la nullità dell'attività di riscossione per mancanza di notifica di cartelle e ruoli impugnati annullando gli estratti di ruolo, le cartelle ed avvisi connessi – DOC. 2 -; . 6) accerti, previa riforma della sentenza impugnata, la illegittimità della condanna alle spese e competenza di causa;
. Il tutto con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, incluse le spese generali ed accessori di legge. In via istruttoria: . Si chiede, inoltre, che l'Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia disporre, nei confronti della convenuta oggi l'esibizione e deposito in Controparte_4 CP_5
Cancelleria, nei termini di legge, dei documenti in originale ed in particolare di tutti gli atti presupposti alle cartelle, comprese le stesse cartelle, con tutte le notifiche in originale delle stesse, afferente l'esatta notifica di tutte le cartelle presupposte ed oggi impugnate correlate dalle cartoline verdi di notifica di ogni singolo atto con firma del ricevente, così come prescrive la normativa in vigore, il tutto indicato nella parte espositiva nonché di tutti gli ATTI E/O PROVVEDIMENTI
PRESUPPOSTI ALL'EMISSIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO, corredate dalle relate di notifica ed il tutto in originale, tale da poter giustificare la società di riscossione il suo credito verso l'odierno ricorrente. Per la istruzione della causa si chiede, altresì, che venga disposta CTU e nominato all'uopo un consulente che:- 1) accerti il regime sanzionatorio adottato con le cartelle impugnate;
2) i maggiori importi illegittimamente pretesi ed iscritti a ruolo, compresi sanzioni, interessi aggio e voce connesse;
3) la infondatezza delle somme richieste a titolo di tributi/contributi ed iscritte a ruolo;
4)- ogni altra circostanza utile ai fini del giudizio. NELL'INTERESSE DELL'AGENZIA l'Ecc.ma Corte d'Appello adito voglia respingere integralmente l'appello promosso dalla Sig.ra con condanna della stessa appellante ai sensi dell'art. 431, co. Pt_1
7, c.p.c. e vittoria di spese e competenze professionali della fase cautelare e di quella di merito, aumentate ex art. 4, co. 1-bis, D.M. 10.03.2014, n. 55, da distrarre a favore del sottoscritto avvocato, che si dichiara antistatario. Si conferma che l'importo residuo dovuto in forza della cartella di pagamento opposta, il cui ammontare originario risultava ridimensionato ancora prima del ricorso in primo grado in forza sia di alcuni versamenti parziali effettuati dalla contribuente, sia dello stralcio di alcune voci, è stato integralmente sgravato. NELL'INTERESSE DELL' CP_1 Contrariis rejectis, voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, dichiarata nel merito la cessazione della materia del contendere, rigettare per il resto l'appello proposto da e confermare la sentenza impugnata in punto di spese di lite;
con Parte_1 vittoria di competenze del presente grado
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella sentenza è scritto: " A. Con ricorso depositato il 12.4.2021, Parte_1 ha evocato in giudizio, avanti al Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, l' , l' e la esponendo, in Controparte_3 CP_1 CP_2 premessa: § di esser venuta a conoscenza, tramite la propria Banca, che presso l'Agente Riscossore risultava, a suo carico, una rilevante posizioni debitoria, incorporata in una risalente cartella di pagamento (ruolo dell'anno 2000, nr.0000119; cartella n. 07420000007026714000, notificata il 05.08.2005, per crediti previdenziali riferiti al periodo dal 1992 al 1998, per un totale di euro
17.652,19); § che il credito è radicalmente prescritto § di non aver infatti mai ricevuto e/o avuto aliunde conoscenza dell'esistenza del credito, non essendole mai stata notificata la cartella né altri atti interruttivi del termine di prescrizione;
§ di Cont aver chiesto a l'esibizione, in originale, della cartella esattoriale e della relata di notificazione, senza ottenere soddisfacente riscontro, in quanto l'Agente si era limitato a fornire gli estratti di ruolo. § di avere interesse a una pronuncia giudiziale che attesti e accerti l'infondatezza e/o l'inesigibilità dei crediti in parola, nonché l'invalidità e/o inefficacia degli atti e del procedimento riscossivo, e ciò sia per motivi di merito che in ragione di vizi di carattere squisitamente formale e/o procedurale (per brevità, si rimanda alla lettura delle copiose, invero sovrabbondanti, deduzioni del ricorso, oltreché alle conclusioni); § che, comunque, il credito è prescritto, essendo decorsi più di 5 anni tra la sua maturazione e l'asserita notifica del titolo, e essendo in ogni caso trascorsi più di 5 anni tra detta notificazione (che, invero, la ricorrente deduce essere inesistente) e il successivo eventuale atto interruttivo;
§ di non aver mai ricevuto la cartella e di non essere quindi mai spirato, perché in realtà mai iniziato a decorrere, il termine per la sua impugnazione. A.
1. Con riguardo ai rilievi formulati dalla ricorrente
[vista la sovrabbondanza della narrativa attorea, si seguirà, qui, un approccio ricostruttivo sintetico, limitandosi a riportare gli argomenti di rilevanza], questa ha dedotto ed eccepito: § l'inesistenza e/o la nullità della notifica;
§ che, sempre riguardo alla notifica della cartella e/o successivi atti, la ricorrente non ricorda (così, la stessa, si esprime in seno al ricorso) di averne mai ricevuti, né rammenta di esser stata diversamente messa a conoscenza del relativo carico previdenziale e tributario;
§ che, comunque, la notifica è invalida e/o inesistente, quindi tamquam Cont non esset;
§ che l' non le ha consegnato la cartella, ma il solo estratto di ruolo, e che questo non è sufficiente a supportare documentalmente la pretesa creditoria;
§ che, per conseguenza, i crediti sono ormai estinti, per intervenuta prescrizione quinquennale;
§ che, in ogni caso, l'Agente è incorso in decadenza ai sensi dell'art. 25 e ss. del D. Lgs. n. 46/99; § che son nulle le cartelle di pagamento e/o gli avvisi notificati da soggetti non abilitati, ovvero quelli mancanti dell'indicazione del responsabile del procedimento e dell'autorità a cui ricorrere;
§ che la pretesa creditoria è illegittima, difettando qualunque contraddittorio e qualunque motivazione, ed essendo quindi avanzata, la pretesa stessa, in violazione del diritto di difesa, nonché in violazione dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente;
§ che, ad ulteriore motivo di invalidità, gli atti impugnati non riportano il calcolo degli interessi;
§ che l'aggio in favore dell'Agente della Riscossione è illegittimo (cfr. conclusione n. 7 del ricorso); § di non essere legittime e giustificate le sanzioni;
§ che deve essere
3 risarcito all'opponente il danno patrimoniale e morale subito. A.
2. I convenuti, ciascuno costituito con rispettiva memoria difensiva, hanno resistito alla domanda, con difese varie e articolate (contenenti rilievi preliminari e di merito) alla cui lettura, per la sinteticità di questo provvedimento occorre rimandare.” La causa, istruita con produzioni documentali, è stata definita dal Tribunale di Nuoro, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 67/2022 che ha rigettato l'opposizione, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite. Nel dettaglio, il Tribunale ha disatteso l'eccezione di prescrizione posto che ha accertato la rituale notifica della cartella esattoriale in data 5.8.2005 a mani del marito della del successivo sollecito di pagamento in data 26.11.2005 a Pt_1 mani del figlio della dell'ulteriore sollecito di pagamento in data 8.1.2010 Pt_1
a mani della stessa del successivo avviso in data 23.2.2015 (sospeso dal Pt_1
1.1.2014 al 15.6.2014), dell'ulteriore sollecito di pagamento del 17.5.2018 a mani della Pt_1
Ritualità non contrastata dalla mancata notifica della raccomandata informativa attesa la circostanza che il relativo obbligo è stato introdotto dal d.l. n. 223/2006. Per effetto dell'accertata ritualità della notifica della cartella ha ritenuto inammissibili, in quanto tardivi, tutti i vizi procedurali ex art. 617 cpc e di merito della pretesa contributiva ex art.24 D.L. n. 46/1999.
Riguardo agli ulteriori vizi sollevati dalla il Tribunale ha disatteso Pt_1 l'eccezione relativa agli effetti della mancata produzione in originale del titolo, dei solleciti e degli atti interruttivi atteso che la tesi dell'opponente non si è confrontata con l'orientamento della Cassazione che impone che la contestazione della conformità della copia all'originale sia specifica e non di stile come nel caso esaminato. Ancora, ha ritenuto inammissibili ex art. 617 cpc il difetto di contraddittorio nella formazione della cartella e/o degli atti di riscossione, la violazione dell'art. 3 L n. 241/1990 e dell'art. 7 statuto del contribuente per difetto di motivazione, il mancato riferimento al calcolo degli interessi, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento, l'illegittimità dell'aggio, mentre ha ritenuto del tutto nulla la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e di quello morale.
Avverso detta sentenza ha interposto appello la cui hanno resistito con Pt_1 memoria l'agenzia e l'istituto. La causa, istruita con documenti, i fascicoli di parte e quello d'ufficio, è stata definita sulla base delle conclusioni riportate in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Invero, l'appellante ripropone le seguenti censure alla sentenza impugnata: 1) rigetto dell'eccezione di omessa notifica di tutti gli atti impugnati. In sintesi, l'appellante contesta, in ordine alla produzioni/fotocopie di documenti o atti in copia, radicalmente la validità e ne disconosce, ex art. 2719 del C.C., il contenuto e la validità perché non ha prodotto un solo documento in originale e CP_7 quindi quelli prodotti, semplici copie fotostatiche o copia informatiche, non hanno nessun valore probatorio;
disconosce le firme di tutte le notifiche e/o referti di notifiche - referti solleciti e/o intimazioni di pagamento – di cui ai Doc. dal nr. 1 al nr. 14 degli allegati prodotti da , che ictu oculi sono diverse dalla firma CP_4 apposta dall'appellante sulla procura speciale difensiva;
se non esibisce la CP_4
4 cartella di pagamento “originale” al contribuente - come di tutta la documentazione richiesta - che ne fa richiesta, il debito verso il Fisco decade;
nessun collegamento identificativo esiste tra i Documenti allegati e le relate di notifica depositate in fotocopia da;
manca la raccomandata informativa di notifica del predetto CP_4 atto all'appellante; inoltre le presunte notifiche, peraltro non effettuate, risultano effettuate da corrieri privati per cui sono da ritenersi inesistenti;
CP_8 2) rigetto dell'eccezione di prescrizione riguardo alle poste indicate con il numero 2.1 atteso che la cartella di pagamento nr. 07420000007026714 000 non risulta consegnata all'appellante ma ad altra persona e non risulta sia stata mai effettuata ed inviata la cosiddetta racc.ta informativa di avvenuta notifica dell'atto giudiziario alla stessa, per cui la notifica è inesistente e/o nulla a tutti gli effetti di legge.
Difetta inoltre il collegamento tra la cartella e la relata di notifica. Identico vizio inficia anche l'atto d'intimazione nr. 07420059008749236000, che l'Agenzia afferma di aver notificato alla ricorrente in data 25.11.2005: anche in questo caso, nessun collegamento esiste tra il predetto atto, la cartella impugnata e la relata di notifica;
il sollecito di pagamento nr. 07420099004927971000, datato 3.2.2010,
l'avviso di pagamento nr. 07420149006558113, che si afferma notificato in data
23.02.2015 peraltro in maniera inesistente attesa la mancanza di potere del messo notificatore, di cui non si conosce né il nome e nemmeno il cognome, in quanto non risulta prodotta la sua nomina a messo notificatore da parte del Parte_2
detto ultimo vizio inficia anche le interruzioni della prescrizione
[...] notificate in maniera inesistente dal messo notificatore privo del relativo potere.
Conseguenza dei vizi evidenziati è la prescrizione dei crediti azionati (relativi al periodo 1992-1998) per l'avvenuto decorso del termine quinquennale previsto dalla legge n. 335/1995; 3) illegittimità della sentenza impugnata in relazione alle interruzioni della prescrizione che l' afferma di aver notificato e Controparte_3 difetto di motivazione sul punto, laddove il Tribunale mutua, con travisamento Contr della prova documentale, le argomentazioni di non annullando le poste impugnate per prescrizione e/o decadenza. In sintesi l'appellante ripropone le contestazioni già sollevate coi precedenti motivi di impugnazione;
4) illegittimità della sentenza laddove il Tribunale ha omesso di istruire la causa ammettendo le richieste dell'appellante volte a ottenere la produzione in giudizio degli originali di tutti i documenti prodotti in copia da Controparte_3
.
[...]
5) illegittimità della sentenza nella parte in cui lo ha condannato alla rifusione delle spese di lite nonostante il parziale accoglimento dell'opposizione. Come già anticipato, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere atteso che per effetto dell'intervenuto sgravio operato d'ufficio in data 6.2.2023dal concessionario della riscossione in forza delle previsioni del d.l. n. 119/2018 e del d.l. n. 41/2021.
Ciò non di meno occorre procedere alla disciplina delle spese processuali sulla base del principio della soccombenza virtuale.
Nel caso di specie, tutti i motivi di appello sono infondati. Preliminarmente, si osserva che l'appellante non ha impugnato la sentenza appellata laddove ha rigettato le eccezioni di difetto di contraddittorio nella formazione della cartella e/o degli atti di riscossione, di violazione dell'art. 3 L n.
5 241/1990 e dell'art. 7 statuto del contribuente per difetto di motivazione, di mancato riferimento al calcolo degli interessi, di omessa indicazione del responsabile del procedimento, di illegittimità dell'aggio, di nullità della domanda di risarcimento del danno patrimoniale e di quello morale. Sempre preliminarmente l'appello è inammissibile ex art. 618, u.c. c.p.c. relativamente al punto della sentenza che a pag. 3 ha dichiarato che “qualunque vizio … di procedura relativo a un momento precedente la notifica, così come qualsiasi rilievo inerente il procedimento di notificazione stesso, avrebbe dovuto esser fatto valere entro il termine di 20 giorni (per i vizi squisitamente procedurali, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) ….dalla data di perfezionamento della notifica.”. Invero, in applicazione del principio dell'apparenza dell'impugnazione, l'appellante, al fine di rimuovere la pronuncia giudiziale, avrebbe dovuto proporre ricorso in Cassazione e non già il presente appello.
Ciò premesso, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere riguardo all'unica cartella di pagamento opposta, la n. 07420000007026714000, il cui importo originario risultava ridimensionato ancor prima del ricorso in primo grado in forza sia di alcuni versamenti parziali effettuati da controparte, sia dello stralcio di alcune voci: detta cartella, invero, è stata annullata d'ufficio in data 6.2.2023 dal concessionario della riscossione in virtù del combinato disposto delle previsioni del
DL 119/2018 e del DL 41/2021, come risulta dagli estratti di ruolo prodotti dall' . CP_1 Invero, l'annullamento d'ufficio della predetta cartella ha determinato il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, né è possibile emettere una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso. Ciò non di meno occorre procedere alla disciplina delle spese processuali determinando la soccombenza virtuale nel presente giudizio. Orbene, va preliminarmente accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' per tutte le censure attinenti al merito della Controparte_3 CP_ pretesa creditoria dell' rispetto alla quale detta Agenzia è totalmente estranea (v. Cass. Civ. n. n. 3870/2024; S.U. n. 7514/2022). Nel merito, l'eccezione di prescrizione è infondata: invero, la cartella di pagamento sopra menzionata risulta ritualmente notificata considerato che l'appellante omette del tutto di confrontarsi con la motivazione del primo giudice il quale ha evidenziato che la stessa è stata notificata all'indirizzo dell'appellante e consegnata a familiare convivente senza necessità di inviare la raccomandata informativa, trattandosi di incombente introdotto successivamente a detta notifica mediante modifica dell'art.60 DPR n. 600/197 apportata dal d.l. n. 223/2006. Per la medesima ragione è valida anche la notifica del sollecito del 26.11.2005, anche in questo caso avvenuta a mani di familiare convivente. Con la conseguenza che è decorso il termine di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46/1999 entro il quale l'appellante avrebbe potuto sollevare contestazioni sul merito della pretesa contributiva. A nulla rileva la contestazione sulla mancanza dell'originale degli atti indicati nonché la contestazione della non corrispondenza della sottoscrizione della cartolina di notifica con quella propria: invero, quanto alla prima questione, il disconoscimento è palesemente generico atteso che l'appellante non si confronta
6 con le costanti indicazioni della Cassazione secondo cui “rappresenta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive …; invero il disconoscimento delle copie fotostatiche, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni …. in particolare, il disconoscimento deve contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale ….; … il Collegio reputa che il meccanismo di cui alla disposizione codicistica, che attribuisce alle copie fotografiche la stessa efficacia delle autentiche, è testualmente riferibile alle ipotesi in cui un “originale” esista, tanto da equiparare il “disconoscimento” della conformità della copia alla conformità “attestata da pubblico ufficiale”; proprio in ragione della presenza di un “originale” si può parlare di “copia”, rispetto alla quale è possibile ipotizzare le difformità che devono essere denunciate specificamente, indicando le parti mancanti, oppure, le parti aggiunte ed offrendo elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenti nella versione originale, comunque esistente;
ipotesi logicamente diversa è, invece, quella in cui si neghi che un originale esista e che, conseguentemente, il documento fotografico prodotto sia il frutto di una dolosa contraffazione;
sicché una contestazione siffatta, in mancanza della puntuale indicazione di elementi, quanto meno indiziari, idonei ad accreditare l'assunto della materiale integrale falsità della copia prodotta (cfr. Cass. n. 19855/2020 cit.), è valutabile come una generica deduzione difensiva, che non impedisce al giudice del merito di utilizzare la fotocopia prodotta per formare il proprio convincimento;
ancora di recente il principio di diritto così come espresso nella sentenza n. 7775/2014 cit. è stato, negli stessi termini, ribadito da
Cass. n. 40750 del 2021, proprio a proposito della conformità all'originale delle fotocopie degli avvisi di ricevimento prodotte dal concessionario della riscossione che non può ritenersi validamente contestata con clausole di stile e generiche;
2.3. infine, non va trascurato che, in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove
l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell' avviso di ricevimento e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche
7 difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (tra molte, Cass. n. 23902 del 2017; Cass. n. 23426 del 2020); in ogni caso, poi, per pluriennale orientamento, la stessa contestazione di parte (che neghi la conformità in discorso) non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, - così come invece avviene nel caso del disconoscimento della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, cod. proc. civ., - in quanto non impedisce che il giudice possa comunque accertarne la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni ….” (Cass. Civ. n. 37290/2022). Orbene, l'appellante non adduce alcuno degli aspetti che, secondo la riportata giurisprudenza di legittimità, consente di ritenere che la contestazione della conformità della copia all'originale non sia generica: ciò che emerge chiaramente dalla mera lettura dei rilievi richiamati nell'atto di appello. Quanto alla seconda, l'appellante non tiene conto che le sottoscrizioni apposte appartengono al figlio e al marito e che ella non può negare direttamente la loro autenticità, mentre ulteriori contestazioni avrebbero richiesto la proposizione della querela di falso, non diversamente dalla negazione dell'autenticità della propria sottoscrizione sulla cartolina di ricevimento. Pertanto, anche sotto detto profilo, la notifica degli atti interruttivi della prescrizione – tutti ricevuti personalmente dalla o da componenti della Pt_1 propria famiglia - si rivela corretta con conseguente infondatezza dell'eccezione dell'appellante. Con l'ulteriore conseguenza dell'assoluta irrilevanza delle istanze istruttorie dell'appellante. Anche l'eccepita incertezza sulla corrispondenza tra la cartolina di ricevimento e l'atto notificata trova documentale smentita nel numero riportato in alto a destra delle cartoline di ricevimento. Ancora, è infondata l'eccezione di nullità della notifica di alcuni degli atti opposti in quanto effettuati tramite poste private alla luce di quanto precisato da ultimo dalla Cassazione con decisione n. 18541/2024 per cui “nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla legge n. 124 del 2017, l'operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, può procedere alla notifica (fidefacente, per effetto di quanto disposto dall'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif.), di atti (non giudiziari ma) amministrativi e tributari - quale, nella specie, la notifica dell'avviso di accertamento (arg. da Cass., Sez, U, 18.9.2014 n. 19667, Rv. 632587-01); nel lasso temporale in questione, - il possesso della "licenza individuale" costituiva condizione necessaria, per l'operatore postale privato, onde procedere alle notifiche predette in alternativa al gestore del servizio postale universale ……; le stesse sezioni unite di questa Corte (con la sentenza n. 8416/19, cit.) hanno riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al d.lgs. n.
58/11, la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta privata dei soli atti di natura amministrativa;”.
8 Così come risulta infondata l'eccezione di nullità della notifica effettuata dal messo notificatore non esattamente indicato e senza il provvedimento di nomina: invero, a prescindere dal codice alfanumerico che identifica il messo, trattasi di eccezione che il Tribunale ha dichiarato inammissibile per violazione del termine di cui all'art. 617 c.p.c. Atteso il rigetto integrale dei motivi di impugnazione, risulta corretta la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali di primo grado, nonché a quelle del presente grado di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente decidendo, dichiara la cessazione della materia del contendere sull'appello proposto da Pt_1 avverso la sentenza n. 67/2022 pronunciata dal Tribunale di Nuoro, in
[...] CP_ funzione di giudice del lavoro, sezione lavoro, nel contraddittorio con l' in persona del legale rappresentante e con l' , in Controparte_3 persona del legale rappresentante, relativamente alla cartella di pagamento nr.
07420000007026714 000; condanna l'appellante alle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge, a favore sia dell'avv.to Fabio Ciulli, dichiaratosi antistatario, sia dell' , CP_1 in proprio e quale mandataria della in persona del legale rappresentante. CP_2 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13
Giorni 5 per la motivazione
Sassari 12.3.2025.
Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
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