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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 27/09/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, all'esito dell'udienza del 26.09.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 27.09.2025, la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 442 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 266/2024 promossa da:
c.f. , nato a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Antonio Perria, giusta procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro
, c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Aragoni, giusta procura speciale in atti, P.IVA_1
- resistente –
Oggetto: indennizzo da malattia professionale.
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: A. accertare e dichiarare che la patologia indicata in premessa ha derivazione professionale e che quindi costituisce una malattia professionale;
B. accertare e dichiarare che, in dipendenza della dedotta malattia professionale, al ricorrente è derivato un danno biologico nella misura del 12% ovvero, in subordine, in quella diversa misura maggiore o minore che verrà determinata in causa anche ai sensi dell'art. 149 D. Att. c.p.c. ovvero per effetto di aggravamenti medio tempore verificatisi nonché, ai sensi dell'art. 13 comma 5 D. Lgs. n.
38/2000 e tenuto conto dei pregressi eventi invalidanti già riconosciuti dall' e di cui al capo 5) in CP_1
premessa, accertare e dichiarare che il danno biologico complessivo patito dalla ricorrente è pari al
18% ovvero, in subordine, accertarlo in quella diversa misura maggiore o minore che verrà determinata in causa anche per effetto del cumulo dei postumi di eventi invalidanti concomitanti,
1 pregressi o successivi dipendenti da ulteriori malattie professionali e/o infortuni sul lavoro;
C. per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare CP_1 al ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 13 D. Lgs. n. 38/2000, in capitale o in rendita e quindi in misura corrispondente al danno biologico accertato in giudizio, compreso quello complessivo, il tutto con maggiorazione di interessi e con decorrenza dalla domanda amministrativa o dalla diversa data che verrà accertata in causa;
D. con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed IVA nella misura di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara anticipatario.”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: dichiarare infondato l'avverso ricorso e, per l'effetto, rigettarlo, mandando il convenuto
Ente assolto da ogni altrui pretesa;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite, comprensive di ogni onere accessorio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei confronti dell' al Parte_1 CP_1
fine di domandare la condanna al pagamento di un indennizzo per malattia professionale.
In particolare, egli ha esposto:
- di avere lavorato dal 1998 fino all'attualità alle dipendenze di diverse ditte e società, meglio indicate nel ricorso, dal 2005 fino all'attualità come operatore ecologico ovvero come addetto alla raccolta di rifiuti e come autista raccoglitore e ciò per una media di 6 giorni alla settimana (dal lunedì al sabato) e di 6 ore al giorno (36 ore settimanali);
- di avere svolto quotidianamente, alternandole fra loro, le seguenti attività: eseguire la raccolta manuale di rifiuti differenziati e nell'occasione movimentare manualmente una media giornaliera di
500/600 colli di rifiuti contenuti in buste, sacchetti e bidoni di peso variabile fino a 20 kg e ciò raccogliendo i colli da terra per poi caricarli o lanciarli manualmente nel cassone di camion compattatori oppure nel cassone di furgoni a vasca aperta con sponda alta circa 170 cm ed anche 200 cm nel caso di utilizzo della c.d. “spondina”;
- di avere svolto la suindicata attività operando sia da solo, in tal caso utilizzando il furgone Piaggio
Porter, sia in coppia con altro collega di lavoro, in tal caso alternandosi nelle attività di guida e di raccolta dei rifiuti, risultando esposto anche ai contraccolpi generati dalle asperità della sede stradale allorché si trovi a stazionare sulla pedana posteriore del compattatore in movimento;
- di avere presentato domanda il 23.9.2021 per il riconoscimento della seguente malattia professionale “protrusione discale”, ma la domanda era stata rigettata e avverso il diniego era stata proposta opposizione, finora non riscontrata;
2 - che la suddetta patologia era stata contratta nell'esercizio ed a causa della descritta attività lavorativa, svolta continuativamente da circa 19 anni e implicante la quotidiana movimentazione manuale di carichi, l'esposizione a vibrazioni trasmesse all'intero corpo (dalla guida di camion e furgoni e dallo stazionamento sulla pedana posteriore del camion), il mantenimento prolungato di posizioni incongrue (il tronco flesso in avanti durante le operazioni di raccolta dei rifiuti;
centinaia di movimenti di flessione e torsione della colonna durante la raccolta da terra dei colli di rifiuti e durante il successivo lancio dentro i cassoni dei furgoni), con conseguente sovraccarico funzionale del rachide;
- che da tale malattia professionale erano derivati postumi di danno biologico al 12% e, quindi, ai sensi dell'art. 13 comma 5 D. Lgs. n. 38/2000 e tenuto conto dei pregressi eventi invalidanti già riconosciuti dall' ovvero tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori ed epicondilite CP_1
bilaterale, era derivato un danno biologico complessivo nella misura del 18%.
2. L' ha resistito in giudizio. CP_1
3. La causa è stata istruita con prova per testi, consulenza tecnica e produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
***
4. La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito indicati.
L'istruzione probatoria ha consentito di accertare lo svolgimento da parte del ricorrente delle lavorazioni menzionate nel ricorso introduttivo (cfr. deposizione dei testimoni e Testimone_1
, sentiti nell'udienza del 20.09.2024). Testimone_2
Oltretutto, a fronte di specifica e dettagliata deduzione delle mansioni svolte da ricorrente, contenuta nel ricorso introduttivo, l'istituto assicuratore non ha contestato specificamente le incombenze del lavoratore nella memoria difensiva, limitandosi ad una generica contestazione.
Tenendo conto della comprovata attività lavorativa svolta dal ricorrente e delle produzioni documentali, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare e valutare il danno biologico e l'incidenza sulla capacità lavorativa in conseguenza dell'asserita malattia professionale.
Il Consulente dell'Ufficio, con relazione depositata il 28.06.2025, ha accertato che il ricorrente è affetto da “Minimo bulging discale in sede di L4-L5 con recente sofferenza radicolare di lieve grado” e che tale patologia è riconducibile eziologicamente all'attività lavorativa svolta dal medesimo, ritenendo che:
“Nel caso de quo la patologia denunciata a carico della colonna lombare rientra tra i danni più comunemente riscontrati e secondari al rischio da movimentazione manuale dei carichi specifici per la raccolta dei rifiuti urbani, insieme agli altri a carico delle articolazioni degli arti superiori e inferiori, interessando direttamente nelle varie posture assunte (seduta, in piedi, anteroflessa, sotto carico o in
3 scarico) la regione lombosacrale in quanto sottoposta a numerosi movimenti congrui e incongrui associati a posture congrue e incongrue sotto carichi elevati e superiori talvolta al peso massimo sopportabile quale indicato nelle limitazioni e prescrizioni riportate nei referti delle visite mediche del medico del lavoro per l'idoneità lavorativa, in cui sono riportati i vari rischi a cui si espone il lavoratore (vedi documentazione), tenendo conto della media del carico sopportato dalla popolazione lavorativa rapportata all'età, costituzione psicofisica, potenza muscolare, articolarità, tutti fattori individuali e intercambiabili a seconda dell'individuo considerato;
generalmente la movimentazione comporta attività quali sollevamento, slancio, trascinamento, spinta, aggancio e sgancio dei contenitori ai bracci meccanici dei mezzi compattatori, oltre a essere sottoposte frequentemente a vibrazioni, interessando nello specifico le strutture articolari del rachide, arti superiori e inferiori.
Secondo la legislazione vigente per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e secondo dati di letteratura del lavoro, la definizione di “movimentazione manuale dei carichi” descrive operazioni di trasporto e sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni di sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico quali quelle a carico delle strutture osteoarticolari, muscolo- tendinee e nervo-vascolari (articolo 167 comma 2), e il sovraccarico biomeccanico viene definito come
“la ripetuta sollecitazione meccanica di strutture tissutali superiori a livelli critici”, tale da causare alterazioni degenerative delle unità muscolo-tendinee, dei nervi e del sistema vascolare degli arti superiori che se causate o aggravate da movimenti e/o sforzi ripetuti in ambiente lavorativo vengono inquadrate come lavoro-correlate.
Tali patologie diffuse anche tra la popolazione “non esposta” per cause extralavorative, sono maggiormente presenti tra i lavoratori che effettuano attività lavorative che richiedono un costante impegno funzionale di vari distretti (rachide, arti superiori e inferiori), che hanno mansioni con compiti ciclici e ripetitivi in cui è richiesto l'uso della forza e la resistenza fisica muscolare;
generalmente vengono definite come patologie a eziopatogenesi “multifattoriale” perché alla loro insorgenza possono concorrere differenti fattori endogeni individuali extralavorativi (sesso, età, peso, struttura antropometrica, malattie croniche, fratture/traumi pregressi, condizioni patologiche, attività hobbistiche e stile di vita) e fattori esogeni lavorativi quali movimenti ripetuti, alta frequenza, posture scomode, durata dei cicli lavorativi, tempi di recupero insufficienti, fattori complementari quali vibrazioni e temperature estreme.
Nel caso de quo si può delineare la condizione di Disturbo muscolo-scheletrico da sovraccarico biomeccanico, movimentazione manuale di carichi e esposizione cronica a vibrazioni per le patologie
4 denunciate già riconosciute a carico delle spalle e gomiti, e a maggior ragione per quella non riconosciuta a carico del rachide lombare, avendo valutato attentamente l'anamnesi lavorativa, extralavorativa non occupazionale, patologica remota, l'entità delle menomazioni dell'integrità psicofisica di cui sopra basata sui referti degli esami strumentali eseguiti dal ricorrente e presenti nel fascicolo, che risultano sufficienti e adeguati, la storia naturale delle singole patologie corredata di dati di letteratura scientifica, la predisposizione individuale all'alterazione delle strutture osteo- muscolo-scheletriche e altri fattori extralavorativi riportati antecedentemente.
In conclusione, il CTU me medesimo scrivente riconosce inequivocabilmente il nesso causale tra
l'attività lavorativa svolta dal Sig. e la menomazione fisica denunciata a carico del rachide Pt_1
lombare, sulla base di vari elementi di scienza e conoscenza medica, della tipologia lavorativa confermata da testimonianze di colleghi di lavoro, della documentazione radiologia e fisiopatologica acquisita da fascicolo telematico, dell'esito della visita medica clinica peritale odierna, con una percentuale di danno biologico pari al 6% come dichiarato a seguire nelle conclusioni peritali”.
Il C.t.u. ha valutato il danno biologico complessivo, dedotto dall'associazione della malattia professionale già riconosciuta dall' al ricorrente e di quella nuova sopra riportata in una CP_1
percentuale pari al 12%, dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 23.09.2021.
Il C.t.u. ha ritenuto di confermare tali conclusioni, rispondendo alle osservazioni del C.t.p. dell'Istituto, avendo precisato che, seppure non si può escludere a priori una concausa extralavorativa, qual è l'involuzione fisiologica correlata all'età anagrafica, allo stesso modo non si può escludere una correlazione con l'attività lavorativa svolta dal ricorrente che “ha indiscutibilmente favorito esordio e eziologia della patologia denunciata”, avuto riguardo anche alla stretta correlazione riconosciuta dalla letteratura medica scientifica tra attività lavorativa e patologie osteo-scheletriche e muscolo-articolari .
Le conclusioni del C.T.U. devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, non essendo rilevabili fattori causali alternativi, di natura extralavorativa, idonei ad incidere in via esclusiva sulla eziologia con superiore grado di probabilità e dovendosi osservare che la natura professionale della malattia non è esclusa dal concorso di cause anche extralavorative, atteso che la eccepita multifattorialità è caratteristica comune a tutte le menomazioni correlate a lavori usuranti e questi ultimi sono compatibili con fenomeni di naturale invecchiamento e normale usura, aggravandone ed accelerandone significativamente il decorso, appunto, in termini concausali.
La correttezza di tali conclusioni è confermata dagli studi epidemiologici condotti dall' CP_1
in particolare dalla pubblicazione intitolata “La sicurezza per gli operatori della raccolta dei rifiuti e dell'igiene urbana” (v. doc. 06 all. ricorso), ove si attesta che la maggior parte delle patologie denunciate nell'ambito del comparto della raccolta di rifiuti possono essere ricondotte alla MMC
5 (Movimentazione manuale dei Carichi, superate solo dalle patologie risultanti da rischio biologico- infettivo, e che i danni più comunemente riscontrati nell'ambito del comparto della raccolta di rifiuti sono “a carico del tratto dorso-lombare della colonna vertebrale e dei muscoli annessi (mal di schiena, ernia del disco, artrosi)” (v. Par. 3.2.2.1).
Peraltro, diverse patologie che interessano la colonna vertebrale e i dischi intervertebrali, assimilabili al bulging (protrusione) discale, sono specificamente tabellate e correlate eziologicamente alla tipologia di lavorazioni espletate per lunghissimo tempo in modo continuativo dall'odierno ricorrente. Difatti, la Tabella delle malattie professionali nell'industria di cui al D.M. 9.4.2008 (Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura) riconosce come agenti patogeni dell'ernia discale lombare (voce n. 77) le “lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo” e le “lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci” (analogamente, v. la Nuova
Tabella di cui al D.M. 10.10.2023, alla voce 73, parte industria) e la Tabella delle malattie professionali di cui al D.M. del 10.6.2014 ha inserito nella Lista I, fra le malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità, le “spondilodiscopatie del tratto lombare” derivanti da “movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo” (codice identificativo I.2.03.).
In forza dei rilievi e delle argomentazioni che precedono, ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 5 D. Lgs.
n. 38/2000, sussistono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente del diritto all'indennizzo in capitale del danno biologico da malattia professionale, rapportato a un danno biologico complessivo del 12%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 23.09.2021 (la prestazione è dovuta dal primo giorno del mese successivo).
In forza dei rilievi e delle argomentazioni che precedono, l' deve pertanto essere CP_1 condannato alla costituzione dell'indennizzo in capitale in favore del ricorrente, nella misura di legge, rapportato a un danno biologico complessivo del 12%, oltre agli interessi legali decorrenti dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e sino al saldo.
5. In ragione del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato a rifondere il ricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo, ai sensi del D.M. 10.03.2014, n. 55, e succ. mod. e ii., tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Deve inoltre disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
Devono, infine, essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
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P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in capitale commisurato ad un Parte_1
danno biologico complessivo in misura del 12%, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 23.09.2021;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla costituzione CP_1 dell'indennizzo in capitale in favore di nella misura di legge corrispondente al Parte_1
danno biologico accertato nella percentuale sopra indicata, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa in data 23.09.2021, oltre agli interessi legali decorrenti dal
121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e sino al saldo;
3) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere il ricorrente CP_1
delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15% ed oltre accessori di legge, da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Antonio Perria, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_1
con separato decreto.
Così deciso in Oristano, il 27/09/2025
La Giudice del lavoro
dott.ssa Consuelo Mighela
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